Funzione legislativa del Parlamento
Il Parlamento
Iniziativa legislativa
Esame-approvazione
Promulgazione
Pubblicazione
L'iniziativa legislativa L'iniziativa legislativa si esercita presentando al Presidente di una delle due Camere una proposta di legge. Possono presentare proposte di legge : 1) il Governo 2) i singoli Parlamentari 3) il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro 4) 50.000 elettori 5) le Regioni Il potere del Governo di presentare sue proposte legislative o disegni di legge è lo strumento principale per attuare il proprio programma politico. Le proposte di legge dei singoli parlamentari sono numerosissime ed esprimono spesso interessi solo particolari. Il CNEL è chiamato a fornire pareri al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali e, in questo campo, può anche formulare proposte di legge. L'iniziativa dei 50.000 elettori è prevista per consentire a gruppi di opinione, di prospettare le loro esigenze
L'esame e l'approvazione Per l'approvazione delle proposte di legge sono previsti un procedimento ordinario e due procedimenti abbreviati. Con il procedimento ordinario il progetto di legge viene attribuito all'esame preliminare di una o piÚ Commissioni permanenti. La Commissione unifica le differenti proposte di legge e predispone una relazione da inviare alle due Camere. Le Camere procedono a una nuova discussione e poi alla votazione. Questa avviene separatamente su ogni articolo della legge e poi cumulativamente sulla legge nel suo complesso. Su ogni articolo, i parlamentari e il Governo hanno la possibilità di avanzare proposte di modifica denominate emendamenti. Con il procedimento deliberante alle Commissioni sono demandati sia l’esame che l’approvazione . Le commissioni hanno un compito redigente, quando le Camere si riservano una deliberazione iniziale e una finale sulla legge. Con la prima, esprimono la volontà di affidare alla commissione il compito di elaborare e votare i singoli articoli. Con la seconda, votano la legge nel suo complesso. Dato il bicameralismo perfetto, la legge deve essere approvata da entrambe le Camere nello stesso testo. Se la Camera che interviene seconda apporta modifiche, la legge deve ritornare alla prima Camera. Questo andare e venire si denomina navetta.
La promulgazione della legge A questo punto, la legge viene inviata al Presidente della Repubblica , per la promulgazione. La promulgazione e l'atto con il quale il Presidente dichiara che la legge è stata regolarmente approvata e ordina che sia rispettata da tutti. Il Presidente può rifiutare di promulgare le leggi solo quando siano gravemente incostituzionali. In caso di riapprovazione, il Presidente è tenuto a promulgare la legge. Poiché l'approvazione del Presidente non è dunque definitiva, si parla di veto sospensivo.
Giorgio Napoletano
La pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale La legge promulgata viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale e entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.L'intervallo tra la pubblicazione della legge e la sua entrata in vigore si denomina vocatio legis. Esso serve a consentire ai cittadini di prendere conoscenza del suo contenuto.
IL Parlamento Il Parlamento è un organo bicamerale, cioè composto di due "camere": la Camera dei deputati e il Senato della repubblica. La Camera è composta da 630 deputati ed ha sede a palazzo Montecitorio; il Senato da 315 senatori ( oltre i senatori a vita) ed ha sede a palazzo Madama. Si tratta di due Camere separate, che lavorano ciascuna per conto proprio, salvi i casi eccezionali in cui la Costituzione prevede che si riuniscano "in seduta comune dei loro membri". Tali casi sono: a) l'elezione e il giuramento del Presidente della Repubblica ; b) la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione; c) l'elezione dei 5 giudici costituzionali; d) l'elezione dei 10 componenti del Consiglio superiore della Magistratura. Palazzo Montecitorio