Corso online: “Salute e sicurezza sul lavoro": la normativa

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Corso online: “Salute e sicurezza sul lavoro” Formazione generale dei lavoratori – 4 ore

In conformità all’articolo 37 D.lgs 81/2008 e S.M.I. e accordo stato regioni 21/10/2011


MODULO 1: LA NORMATIVA


Normativa sicurezza Costituzione della Repubblica Italiana • Codice Civile • Codice Penale • D.Lgs. 81/08

Modulo 1: la normativa


Costituzione della Repubblica Italiana anno 1948 Art. 32 • La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività , e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Modulo 1: la normativa


Costituzione della Repubblica Italiana Art. 35 • La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Modulo 1: la normativa


Costituzione della Repubblica Italiana Art. 41 • L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

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Codice Civile (1942) Art. 2050 • Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

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Codice Civile Art. 2087 • Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Modulo 1: la normativa


Quadro normativo di riferimento LA NORMATIVA ANNI ‘50 RIFLETTEVA UN APPROCCIO DI TIPO PUNTUALE LA NORMA INDIVIDUA IL PROBLEMA E INDICA LA SOLUZIONE CHE DEVE ESSERE APPLICATA Esempio: “C’è il rischio di caduta?” “Adotta il parapetto” Modulo 1: la normativa


Quadro normativo di riferimento LA NORMATIVA ANNI ‘90 RIFLETTEVA UN APPROCCIO DI TIPO GENERALE La norma incarica il DATORE DI LAVORO, che in prima persona DEVE:

VALUTARE I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Modulo 1: la normativa

INDIVIDUARE LE PIU’ OPPORTUNE MISURE PER RIDURRE I RISCHI, OLTRE AD APPLICARE COMUNQUE QUELLE PRESCRITTE


Quadro normativo di riferimento Art. 437 CODICE PENALE Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

CHIUNQUE OMETTA DI COLLOCARE IMPIANTI, APPARECCHI O SEGNALI DESTINATI A PREVENIRE DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO, OVVERO LI RIMUOVE O LI DANNEGGIA È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A CINQUE ANNI

se dal fatto deriva un disastro o un infortunio la pena è della reclusione da tre a dieci anni Modulo 1: la normativa


Quadro normativo di riferimento DOLO: ho volutamente omesso le cautele con l’intenzione di danneggiare qualcuno RESPONSABILE: di volta in volta il responsabile può essere il datore di lavoro, ma anche un dirigente, un preposto secondo le proprie attribuzioni e competenze o un lavoratore

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Quadro normativo di riferimento Art. 451 CODICE PENALE Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro

CHIUNQUE PER COLPA OMETTA DI COLLOCARE OVVERO RIMUOVE O RENDE INSERVIBILI APPARECCHI O ALTRI MEZZI DESTINATI ALL’ESTINZIONE DI UN INCENDIO O AL SALVATAGGIO O AL SOCCORSO CONTRO DISATRI O INFORTUNI SUL LAVORO E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A UN ANNO O CON LA MULTA DA 103 A 516 EURO

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Quadro normativo di riferimento COLPA: ho omesso le cautele senza intenzione di danneggiare qualcuno RESPONSABILE: di volta in volta il responsabile può essere il datore di lavoro, ma anche un dirigente, un preposto secondo le proprie attribuzioni e competenze o un lavoratore

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Dolo e colpa • Il DOLO sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; • La COLPA sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, allo stesso tempo, l'evento si verifica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia dell'agente stesso, ovvero a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;

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Dolo e colpa • La preterintenzione, infine è dolo misto a colpa. In effetti, l'autore del reato agisce con volontà, tuttavia egli è cosciente di commettere un altro reato rispetto a quello che, in effetti, si produce a causa delle sua condotta. L'unico caso codificato nel codice penale di delitto preterintenzionale è l'omicidio preterintenzionale

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Codice Penale Art. 589

• Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. ………… • Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Modulo 1: la normativa


Quadro normativo di riferimento Art. 590 CODICE PENALE Lesioni personali colpose CHIUNQUE CAGIONA AD ALTRI PER COLPA UNA LESIONE PERSONALE E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A TRE MESI O CON LA MULTA FINO A 309 €.

SE LA LESIONE E’ GRAVE ...; SE LA LESIONE E’ GRAVISSIMA … SE I FATTI DI CUI AL PRECEDENTE CAPOVERSO SONO COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE O DI QUELLE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, LA PENA PER LE LESIONI GRAVI E’ DELLA RECLUSIONE DA DUE A SEI MESI O DELLA MULTA DA 247 A 619 €; E LA PENA PER LE LESIONI GRAVISSIME E’ DELLA RECLUSIONE DA SEI MESI A DUE ANNI O DELLA MULTA DA 619 A 1240 € Modulo 1: la normativa


Quadro normativo di riferimento RESPONSABILE: di volta in volta il responsabile può essere il datore di lavoro, ma anche un dirigente, un preposto secondo le proprie attribuzioni e competenze o un lavoratore

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Quadro normativo di riferimento “CHIUNQUE” (CON DOLO O CON COLPA) OMETTA (OVVERO RIMUOVA O DANNEGGI) DI COLLOCARE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA “CHIUNQUE” CON COLPA DETERMINI UNA LESIONE PERSONALE O LA MORTE DI UN LAVORATORE ANCHE … R. SPP – A. SPP – RLS – CONS. ESTERNI

NEGLI ULTIMI MESI SONO PARECCHIE LE SENTENZE CHE HANNO CONCLUSO CON CONDANNE PER UNO DI TALI SOGGETTI Modulo 1: la normativa


Quadro normativo di riferimento E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE, PRIMA DELL’ATTIVAZIONE VERA E PROPRIA DEL PROCESSO PENALE, A UN SISTEMA DI DEPENALIZZAZIONE, ATTRAVERSO LA “PRESCRIZIONE” INTRODOTTA NEL 1995 CON IL D. LGS. N. 758 L’UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE RAVVISA UNA VIOLAZIONE HA L’OBBLIGO DI IMPARTIRE AL CONTRAVVENTORE UNA PRESCRIZIONE: • ARTICOLO VIOLATO • MODI PER ELIMINARE LA VIOLAZIONE

• TEMPI CONSENTITI • IDENTIFICAZIONE DEI “CONTRAVVENTORI” Modulo 1: la normativa


Quadro normativo di riferimento

SI APRE UN PROCEDIMENTO PENALE, CHE VIENE SOSPESO IN ATTESA DI VERIFICARE COSA FARA’IL CONTRAVVENTORE, CHE HA TRE POSSIBILITA’: •OTTEMPERARE NEI MODI E NEI TEMPI PRESCRITTI

•ELIMINARE LA VIOLAZIONE, MA IN MODI E/O TEMPI DIVERSI •NON ATTUARE LA PRESCRIZIONE

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Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 In vigore dal 1 Gennaio 2009 si applica a:

• Tutti i settori di attività, privati o pubblici • Tutte le imprese in cui lavorano almeno due persone indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro :

• I lavoratori autonomi applicano l’art. 21

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Decreto Legislativo 81/08 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Art. 20 (Obblighi dei lavoratori) 1.

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro

2. In particolare i lavoratori: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonchÊ i dispositivi di sicurezza;

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Decreto Legislativo 81/08 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchÊ qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

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Decreto Legislativo 81/08 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

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CONTATTI

ACOF www.acof.it chiara.casagrande@acof.it +39 349.8011916 MT PROMOZIONE S.R.L www.mtpromozione.it DOCENTE Dott. Andrea Cirincione – psicologo del lavoro www.psicologocompetente.it


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