Corso online: “Salute e sicurezza sul lavoro": il servizio prevenzione e protezione

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Corso online: “Salute e sicurezza sul lavoro” Formazione generale dei lavoratori – 4 ore

In conformità all’articolo 37 D.lgs 81/2008 e S.M.I. e accordo stato regioni 21/10/2011


MODULO 3: Il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione Il servizio di prevenzione e protezione

Modulo 2: il rischio


Il servizio di prevenzione e protezione Secondo il Titolo I del D. Lgs. 81/08 la STRUTTURA DELLA PREVENZIONE all’interno di un’azienda prevede il coinvolgimento di diversi soggetti: DATORE DI LAVORO, DIRGENTI E PREPOSTI

MEDICO COMPETENTE SOGGETTI INTERESSATI

LAVORATORI

RSPP

RLS Sono, inoltre, presenti rapporti con SOGGETTI ESTERNI, come PROGETTISTI, FABBRICANTI, INSTALLATORI Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione IL DATORE DI LAVORO

IL DATORE DI LAVORO E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, HA LA RESPONSABILITA’ DELL’UNITA’ PRODUTTIVA

HA TUTTI I POTERI DECISIONALI DI SPESA Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico/funzionale Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione Il Titolo I prevede una serie di OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO, che si dividono in DELEGABILI E NON DELEGABILI OBBLIGHI NON DELEGABILI ai Dirigenti e ai Preposti:

• ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI • STESURA DEL DOCUMENTO FORMALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI • DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SANZIONE ART. 55: ARRESTO DA 4 A 8 MESI O AMENDA DA 5000 A 15000 EURO

Gli altri obblighi possono prevedere una DELEGA da parte del Datore di Lavoro ai Dirigenti ed ai Preposti Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione IL MECCANISMO DELLA DELEGA Può esservi una delega: • di FUNZIONI • di RESPONSABILITA’ • per ESPLETARE DETERMINATI ADEMPIMENTI

Il Datore di lavoro può incaricare, con delega, dirigenti, preposti, responsabile del servizio, tecnici, consulenti ad attuare gli obblighi previsti dalla normativa della sicurezza sul lavoro La Delega ha validità: in base alle dimensioni aziendali all’effettivo trasferimento dei poteri le capacità effettive del soggetto delegato Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione

LA DELEGA DEVE ESSERE SPECIFICA, REDATTA IN FORMA SCRITTA RECANTE DATA CERTA ED ACCETTATA.


Il servizio di prevenzione e protezione LA DELEGA DEVE ESSERE CARATTERIZZATA DALLA MASSIMA SERIETA’

1. La Delega è uno strumento dell’Organizzazione Aziendale

2. Non è un atto per eludere o venir meno alle proprie responsabilità 3. Il soggetto delegato deve svolgere ed attuare gli obblighi che gli sono stati conferiti

4. Il soggetto delegato non può trasmettere la delega ad altri soggetti Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione CI CHIEDIAMO: UN DIRIGENTE O UN PREPOSTO INDIVIDUATO PER MANSIONE, INCARICO, ORGANIGRAMMA È DIRIGENTE O PREPOSTO AI SENSI DELLA DEFINIZIONE VISTA, ANCHE IN ASSENZA DI DELEGA DI FUNZIONI?

Art. 299 – ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI

Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui alle definizioni di datore di lavoro, dirigente, preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti definiti

Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione PERTANTO IN ASSENZA DI DELEGA DI FUNZIONI IL DIRIGENTE O IL PREPOSTO E’ OBBLIGATO AD ESERCITARE I PROPRI POTERI COSI’ DA CONFIGURARSI COME “DIRIGENTE” O “PREPOSTO” AI SENSI DELLA NORMATIVA ESAMINATA?

L’ obbligo e’ legato solo al contratto e quindi si conclude che e’ sempre opportuno conferire la delega di funzioni con tutte le sue caratteristiche necessarie

Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione PERTANTO IN ASSENZA DI DELEGA DI FUNZIONI IL DIRIGENTE O IL PREPOSTO E’ OBBLIGATO AD ESERCITARE I PROPRI POTERI COSI’ DA CONFIGURARSI COME “DIRIGENTE” O “PREPOSTO” AI SENSI DELLA NORMATIVA ESAMINATA?

L’ obbligo e’ legato solo al contratto e quindi si conclude che e’ sempre opportuno conferire la delega di funzioni con tutte le sue caratteristiche necessarie

Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione IL DIRIGENTE PERSONA CHE, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali conferitogli, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

Definizione introdotta direttamente dal D.Lgs. 81/08 (Art. 2)

Si tratta di un delegato dal datore di lavoro a coordinare autonomamente una funzione aziendale (o parte di una funzione aziendale): tale delega è insita nell’accettazione di una certa mansione da parte del dirigente (che non necessariamente è inquadrato contrattualmente come “dirigente”), ma può essere meglio definita tramite disposizioni organizzative scritte, o anche procure notarili, …. Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione IL PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati ai compiti conferitogli, SOVRINTENDE ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA E GARANTISCE L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI

N.B. IL PREPOSTO E’ COLUI CHE CONTRATTUALMENTE, PER MANSIONE SVOLTA, HA COMPITI SPECIFICI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SUI LAVORATORI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI, IN ORDINE AD OGNI MODALITA’ ESECUTIVA, E QUINDI ANCHE IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA

Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione PRINCIPALI OBBLIGHI DI PREPOSTI:

• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico • richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

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Il servizio di prevenzione e protezione • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione

• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta

frequentare appositi corsi di formazione

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Il servizio di prevenzione e protezione I LAVORATORI DIPENDENTI o che operano comunque con RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, anche speciale (somministrazione, distacco, a progetto, a domicilio, lavoratori a distanza,…)

SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE O DI SOCIETÀ, anche familiari (che prestino la loro attività per conto della cooperativa o della società)

UTENTI DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE, avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le scelte professionali (STAGE), ALLIEVI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE (che eseguano attività a rischio – laboratori), VOLONTARi che effettuino il servizio civile

Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchĂŠ i dispositivi di sicurezza

Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchĂŠ qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilitĂ e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori

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Il servizio di prevenzione e protezione h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente

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Il servizio di prevenzione e protezione IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

INSIEME DI PERSONE, SISTEMI E MEZZI, interno/ esterno all’azienda, finalizzato alle attivita’ di PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI dei lavoratori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) è una persona che fa parte del servizio, designata dal datore di lavoro e che e’ in POSSESSO DI ATTITUDINI E CAPACITA’

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Il servizio di prevenzione e protezione I COMPITI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Individuazione dei fattori di rischio  Realizzazione della valutazione dei rischi  Elaborazione misure preventive e protettive  Elaborazione delle misure di sicurezza  Proposte per programmi di informazione e formazione  Partecipazione alla riunione periodica

 Informazione ai lavoratori su: • rischi per la salute connessi all’attività dell’azienda • misure di prevenzione e protezione adottate • rischi specifici cui ogni lavoratore è esposto • pericoli connessi all’uso delle sostanze pericolose • procedure riguardanti pronto soccorso, lotta antincendio • evacuazione dei lavoratori

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Il servizio di prevenzione e protezione IL MEDICO COMPETENTE

Deve essere in possesso di un TITOLO SPECIFICO

1. Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro,...; 2. Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro LA NOMINA DEL MC COSTITUISCE UN OBBLIGO PER QUELLE AZIENDE CHE NECESSITANO DI ATTUARE UNA SORVEGLIANZA SANITARIA

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Il servizio di prevenzione e protezione LE SQUADRE DI EMERGENZA Il datore di lavoro, IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI E AI RISCHI DELL’AZIENDA, nomina (anche tramite i dirigenti ed i preposti) gli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso e gestione dell’emergenza

GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEVONO: COLLABORARE ALLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI PARTECIPARE ALL’ELABORAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA CONOSCERE E MANTENERE IN EFFICIENZA I SISTEMI DI PREVENZIONE INCENDI (ESTINTORI, SISTEMI DI ALLARME, USCITE DI EMERGENZA, SEGNALETICA DI SICUREZZA

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Il servizio di prevenzione e protezione Gli addetti nominati dal datore di lavoro NON POSSONO RIFIUTARE LA DESIGNAZIONE, se non per giustificati motivi

INOLTRE, TALI FIGURE DEVONO RICEVERE UN’ADEGUATA FORMAZIONE E DISPORRE, OVE NECESSARIO, DI ATTREZZATURE ADEGUATE AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO.

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Il servizio di prevenzione e protezione RSPP Il responsabile del servizio prevenzione e protezione viene DESIGNATO DAL DATORE DI LAVORO, COORDINA IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI e deve essere in possesso dei seguenti REQUISITI:

• Possesso del diploma di istruzione

secondaria superiore e attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corsi di formazione specifici • Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi •Frequenza di corsi di aggiornamento adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro

Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione

In ogni caso, i requisiti devono essere ADEGUATI ALLE TIPOLOGIE DI RISCHIO presenti sui luoghi di lavoro e alle relative attività lavorative


Il servizio di prevenzione e protezione Nel caso in cui in azienda non siano presenti dipendenti in possesso dei requisiti specificati, è OBBLIGATORIO per il datore di lavoro rifarsi ad un professionista esterno TUTTAVIA, QUESTO NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO DALLA RESPONSABILITA’ IN MATERIA IL DATORE DI LAVORO CHE SI APPOGGIA AD UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO, DEVE COMUNQUE ORGANIZZARE UN SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN AZIENDA CON UN ADEGUATO NUMERO DI ADDETTI

Scompare l’obbligo penalmente sanzionato previsto dall’art. .Lgs. 626/94, di trasmettere all’organo di vigilanza competente per il territorio il nominativo del RSPP e una dichiarazione che attesta la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

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Il servizio di prevenzione e protezione Il decreto della sicurezza sul lavoro prevede una serie di casi in CUI IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DEL SPP, di primo soccorso, di prevenzione incendi ed evacuazione

•Aziende artigiane e industriali (escluse pericolose) fino a 30 addetti • Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (esclusi stagionali) • Aziende della pesca fino a 20 addetti • Altre aziende fino a 200 addetti AZIENDE DEFINITE PERICOLOSE (art. 31, c.6): Aziende soggette a D.Lgs. N. 334/99, Centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni Aziende industriali > 200 lavoratori, Industrie estrattive > 50 lavoratori Strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private > 50 lavoratori

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Il servizio di prevenzione e protezione L’RLS L’RLS si occupa di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda GLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO

Non e’ un semplice rappresentante sindacale e per lui e’ prevista una SPECIFICA FORMAZIONE

LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NON E’ UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO, MA UN DIRITTO DEI LAVORATORI

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Il servizio di prevenzione e protezione 

Presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in tutte le aziende/unita’ produttive

Tre possibili presenze: RLS aziendale, territoriale (RLST) o di sito (RLSS)

RLS e RLST come figure di rappresentanza tra loro alternative

RLSS esplica la sua funzione nelle realtà produttive più complesse caratterizzate dalla presenza di più aziende (porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici…)

“Election day”

LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NON E’ UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO, MA UN DIRITTO DEI LAVORATORI

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Il servizio di prevenzione e protezione •Aziende < 15 dipendenti: RLS eletto al proprio interno direttamente dai lavoratori •Aziende > 15 dipendenti: RLS eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. (Art. 47, commi 3-4)

SE NON SI PROCEDE ALLA ELEZIONE DEL RLS AZIENDALE, LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL RAPPRESENTANTE TERRITORIALE O DAL RAPPRESENTANTE DI SITO PRODUTTIVO, SALVO DIVERSE INTESE TRA LE ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE (ART. 47, COMMA 8)

Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Il servizio di prevenzione e protezione DIRITTI E DOVERI DELL’RLS • •

Può accedere in tutti i luoghi di lavoro È consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla prevenzione

È consultato sulla designazione del responsabile degli addetti, degli incaricati all’antincendio, primo soccorso e all’evacuazione dei lavoratori

È consultato sui programmi di formazione

Riceve tutte le informazioni e la documentazione utile e su richiesta copia del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI

Promuove le misure di sicurezza per i lavoratori

Formula osservazioni in occasione di verifiche

Fa proposte in merito alle attività di prevenzione

Partecipa alla riunione periodica

Può fare ricorso alle autorità se ritiene che le misure di prevenzione e protezione non siano idonee

Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati

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Il servizio di prevenzione e protezione L’RLST IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE, in particolare, ha diritto ad una FORMAZIONE SPECIFICA. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale (art. 48, comma 7)

QUESTO PROPRIO PERCHÉ GLI PUÒ ESSERE AFFIDATA LA RAPPRESENTANZA DI UN GRUPPO CONSISTENTE DI PICCOLE E PICCOLISSIME IMPRESE

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Il servizio di prevenzione e protezione L’ RLST, a fronte della formazione specifica, deve essere in grado di:

• conoscere i principi costituzionali, civilistici e la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro • identificare i rischi nella propria area di competenza • informare i lavoratori su problematiche particolari servendosi di iniziative promozionali territoriali • avere una “buona” tecnica di comunicazione IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA HA APPORTATO IMPORTANTI NOVITA’ PER QUANTO RIGUARDA GLI RLS E GLI RLST

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Election day L’art. 47 comma 6, conferma la previsione, introdotta dalla Legge 123/07, che rimette ad un apposito decreto ministeriale, ovvero in alternativa, alla contrattazione collettiva, l’individuazione di un “Election Day” (di norma nel mese di ottobre, nell’ambito della “Settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro”)

Nella stessa giornata dovrebbero essere dunque concentrate a livello nazionale le operazioni relative all’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali o di comparto

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Election day Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente Precisazioni sulla nomina del Medico Competente Specialista in Medicina Preventiva e del Lavoro • • • • • • • •

Uso di sostanze chimiche pericolose Esposizione a rumore oltre 85 dB(A) – facoltativa da 80 a 85 dB(A) Esposizione a vibrazioni meccaniche oltre 2,5 m/s2 (sistema mano – braccio) Esposizione a vibrazioni meccaniche oltre 0,5 m/s2 (corpo intero) Movimentazione manuale dei carichi , movimenti ripetitivi degli arti superiori Uso di videoterminali per oltre 20 ore in media a settimana Esposizione a campi elettromagnetici o radiazioni ottiche oltre i livelli di azione Esposizione a rischio biologico, cancerogeno o mutageno

Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


Election day PRECISAZIONI SULLE SANZIONI PER I LAVORATORI

Art. 59 (Sanzioni per i lavoratori) I lavoratori sono puniti: •Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo •Sanzioni previste in caso di violazione dell’art. 43 comma 3 che impedisce ai lavoratori di rifiutare la designazione per uno dei ruoli per la tutela della sicurezza sul lavoro, se non per giustificato motivo

Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione


CONTATTI

ACOF www.acof.it chiara.casagrande@acof.it +39 349.8011916 MT PROMOZIONE S.R.L www.mtpromozione.it DOCENTE Dott. Andrea Cirincione – psicologo del lavoro www.psicologocompetente.it


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