A01 invalidità testamento x vizi volontà

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Da “IL TESTAMENTO” a cura di Roberto Triola GIUFFRE’ EDITORE MILANO

Capo IX – l’invalidità del testamento per vizi della volontà Cap. 4 - VIOLENZA SUL TESTATORE L’art. 624 c.c. nel prevedere la possibilità d’impugnazione del testamento quando nei confronti del testatore sia stata esercitata violenza, si riferisce alla sola violenza psichica o morale, in quanto la violenza fisica, costituendo un caso di esclusione totale della volontà del testatore, non può dar luogo a nullità. La norma in questione non stabilisce quali siano i requisiti che la violenza deve avere per comportare l’annullabilità del testamento, a differenza di quanto avviene per i contratti (art. 1434-1438 c.c.). La dottrina dominante ritiene tali disposizioni applicabili, in linea di principio, anche al testamento. Per quanto riguarda specificamente il requisito previsto dall’art. 1435 c.c. si è, però, affermato (GANGI, op. cit., 394 ss.) che nei testamenti può dar luogo ad annullabilità anche una violenza meno grave di quella richiesta per l’annullamento dei contratti e ciò sia per la maggiore rilevanza che si deve attribuire alla libertà e alla spontaneità della formazione della volontà del testatore, dato che il testamento è un atto unilaterale di disposizione di beni a titolo gratuito ed a causa di morte, con cui il testatore può derogare in tutto o in parte alle regole poste dalla legge per la successione ab intestato, e dato anche che in esso viene in considerazione soltanto l’interesse del testatore a che si attribuisca efficacia alla sua volontà solo quando essa si è liberamente determinata, non anche l’interesse di altre persone, in particolare degli eredi e dei legatari istituiti, giacché l’interesse di costoro non può essere preso in considerazione che quando la volontà del testatore si è liberamente e spontaneamente determinata e manifestata, mentre nei contratti, oltre che dell’interesse del dichiarante, si deve anche tener conto dell’affidamento che la dichiarazione ha potuto far sorgere nell’altro contraente. Sarebbe, pertanto, sufficiente che la violenza sia stata tale da avere, date le particolari circostanze del caso, spinto il testatore a disporre diversamente da come egli avrebbe disposto se la sua volontà non fosse stata coartata, perché il testamento sia invalido. Sostanzialmente alla stessa conclusione perviene chi sostiene che i requisiti di rilevanza previsti per la violenza morale dall’art. 1435 c.c. per il contratto, debbono essere (non già attenuati, bensì) adeguati al criterio di una valutazione intrinsecamente di specie, su di un piano soggettivo e con astrazione da ogni termine di comparazione al comportamento normale dell’uomo medio nelle stesse circostanze (GIAMPICCOLO, Il contenuto atipico del testamento, Milano 1954, 190 ss.), in quanto se, in materia contrattuale, il metus irragionevole, benché possa avere viziato la volontà, non può che essere irrilevante in considerazione del principio dell’autoresponsabilità ed a tutela dell’affidamento dei terzi, l’esigenza opposta (ossia di una quanto più scrupolosa tutela della libertà e spontaneità del testatore) sta alla base dell’atto di ultima volontà (CICU, op. cit., 130).


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