La data del testamento olografo Autore: Daniele Minussi
La data consiste nell'indicazione dell'aspetto cronologico, del momento temporale in cui si colloca il perfezionamento del testamento. Essa fa riferimento in genere al giorno, al mese ed all'anno. Questi elementi sono surrogabili da menzioni equipollenti, ogniqualvolta che, per il tramite di esse sia ricostruibile la data come anzi precisata (es.: il giorno del mio compleanno, Natale 1960, il giorno del Palio dell'Assunta del 1990) nota1. E' chiaro che il requisito dell'autografia debba riguardare anche gli elementi che costituiscono la data (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7636/96 ). L'indicazione della data svolge molteplici funzioni. In primo luogo quella di sancire la prevalenza di un testamento rispetto ad un altro proveniente dal medesimo autore in base alla regola secondo la quale le ultime volontà più recenti incompatibili con quelle precedenti ne costituiscono revoca implicita (art. 682 cod.civ. ). Può inoltre essere importante accertare se il testatore era capace di intendere e di volere al tempo in cui il testamento venne redatto nota2. Il III comma dell'art. 602 cod.civ. prescrive, infatti, che la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (Cass. Civ. Sez. II, 2874/76 ; Cass. Civ. Sez. II, 2742/75 ). Viene riconosciuta la possibilità di rettificare la data erronea quando si tratta di giudicare le predette questioni. Tuttavia quando si assume che la data di un testamento diverso (testamento che nomini erede altro soggetto, avente data posteriore, dunque prevalente ex art. 682 cod.civ.) da quello in base al quale l'attore sia stato nominato erede non corrisponda a quella reale, occorre impugnare detto testamento con lo strumento della querela di falso, non potendo essere utilizzato lo strumento di cui al III comma dell'art. 602 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 1570/78 ) nota3.
La natura di scrittura privata che riveste il testamento olografo conduce alla possibilità che essa svolga efficacia probatoria (art. 2702 cod.civ. ) fino a che la parte contro la quale si volgono le risultanze non ne contesti la veridicità. Con riferimento all'elemento della data si discute se la prova possa essere intesa non soltanto in senso negativo, bensì anche in chiave di positivo accertamento della vera data di redazione del testamento, soprattutto nel caso si rinvenimento di più schede testamentarie. Prevale l'opinione affermativa nota4, dal momento che dar conto dell'indicazione di una data non rispondente al vero in difetto della parallela possibilità di individuarne una veridica sarebbe del tutto inutile. Il tutto si risolverebbe in una dichiarazione di invalidità del testamento (in quanto appunto privo di data) senza che risultasse ammissibile acclarare l'eventuale anteriorità o posteriorità tra due o più testamenti. Si ponga mente all'eventualità in cui Primo nomini erede Secondo e, in forza di altro testamento avente data successiva, Terzo. Viene provata la non corrispondenza al vero della data riportata in quest'ultimo negozio testamentario. E' possibile o meno dar conto della vera data di esso? Soltanto in caso di una risposta affermativa si potrebbe risolvere il problema della revoca del precedente testamento. Se l'indicazione della data riporta elementi impossibili (es.: il giorno trenta del mese di febbraio, il primo giorno del quindicesimo mese dell'anno) il caso si reputa equiparabile al difetto assoluto di data: non può che seguire l'invalidità del testamento, a meno che dalla stessa scheda non risultino elementi sufficienti per una rettifica nota5. Che cosa dire dell'ipotesi di due testamenti aventi pari data, entrambi validi? Si ritiene che, nel caso di contrasto tra contenuti differenti, le disposizioni tra loro inconciliabili si elidano reciprocamente, non potendo essere affermata con certezza la vigenza di nessuna di esse nota6. La data può essere apposta ovunque nella scheda testamentaria nota7. Si è anche deciso che l'apposizione della stessa soltanto sulla busta che contiene la scheda non pregiudica la validità del testamento (Cass. Civ. Sez. II, 11703/01
) nota8. E' altresì possibile che il negozio testamentario venga perfezionato in tempi diversi: si pensi a colui che, di tanto in tanto, aggiunge su un foglio le proprie disposizioni che poi chiuda con la sottoscrizione finale (Cass. Civ. Sez. II, 6641/87 ; Cass. Civ. Sez. II, 2074/85 ). La mancanza di data comporta, come si vedrà separatamente, l'annullabilità del testamento. La data incompleta viene invece considerata come data mancante: non è dunque ammissibile ricostruirla in base ad elementi extratestuali, estranei alla scheda nota9.
Bibliografia AZZARITI-MARTINEZ, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1982 BIGLIAZZI GERI, Il testamento, Torino, Trattato Rescigno, VI, 1982 BRANCA, Dei testamenti ordinari (artt. 601-608), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1986 CAPOZZI, Successioni e donazioni, Milano, 1983 CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973 GANGI, La successione testamentaria nel vigente diritto italiano, Milano, 1964 MARMOCCHI, Forma dei testamenti, Padova, Successioni e donazioni, a cura di Rescigno, I, 1994