La data del testamento olografo Autore: Daniele Minussi
La data consiste nell'indicazione dell'aspetto cronologico, del momento temporale in cui si colloca il perfezionamento del testamento. Essa fa riferimento in genere al giorno, al mese ed all'anno. Questi elementi sono surrogabili da menzioni equipollenti, ogniqualvolta che, per il tramite di esse sia ricostruibile la data come anzi precisata (es.: il giorno del mio compleanno, Natale 1960, il giorno del Palio dell'Assunta del 1990) nota1. E' chiaro che il requisito dell'autografia debba riguardare anche gli elementi che costituiscono la data (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 7636/96 ). L'indicazione della data svolge molteplici funzioni. In primo luogo quella di sancire la prevalenza di un testamento rispetto ad un altro proveniente dal medesimo autore in base alla regola secondo la quale le ultime volontà più recenti incompatibili con quelle precedenti ne costituiscono revoca implicita (art. 682 cod.civ. ). Può inoltre essere importante accertare se il testatore era capace di intendere e di volere al tempo in cui il testamento venne redatto nota2. Il III comma dell'art. 602 cod.civ. prescrive, infatti, che la prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore, della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento (Cass. Civ. Sez. II, 2874/76 ; Cass. Civ. Sez. II, 2742/75 ). Viene riconosciuta la possibilità di rettificare la data erronea quando si tratta di giudicare le predette questioni. Tuttavia quando si assume che la data di un testamento diverso (testamento che nomini erede altro soggetto, avente data posteriore, dunque prevalente ex art. 682 cod.civ.) da quello in base al quale l'attore sia stato nominato erede non corrisponda a quella reale, occorre impugnare detto testamento con lo strumento della querela di falso, non potendo essere utilizzato lo strumento di cui al III comma dell'art. 602 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II, 1570/78 ) nota3.