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LA CONSULENZA TECNICA Anna Maria Diana Piracci La consulenza tecnica, quale strumento di ricerca di prova, rappresenta una delle fonti di convincimento del giudice. Sia nell'ambito civile, che in quello penale, il magistrato può richiedere l'intervento di un esperto che, attraverso le sue specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche, consenta al giudice medesimo di acquisire elementi idonei al raggiungimento della verità. È fondamentale, il fatto che il legislatore abbia inteso riconoscere a tale istituto una rilevante funzione nell'ambito del momento formativo della prova, tant'è che la perizia è stata inserita nel "Titolo II" (mezzi di prova) del Libro Terzo (prove) capitolo relativo ai mezzi di prova del codice di procedura penale. Il ricorso alla consulenza tecnica, come segnalato dal Carnelutti, è reso necessario dalla "insufficienza del giudice". Il Corso, inoltre, ebbe a sottolineare che la necessità e la doverosità della perizia sono una diretta conseguenza dell'obiettiva necessità di considerare l'indagine tecnica "non solo nell'ottica dell'autorità procedente, ma anche in quella delle parti", ciò anche in presenza "di una particolare capacità culturale del giudice". Il Consolo (alla voce Perito, in Dir. Proc. Pen. in Enc. Giuridica Treccani) ha evidenziato che l'esigenza "di un più meditato controllo delle ragioni che stanno alla base di ogni decisione". Va inoltre indicato che, la giurisprudenza, che qualifica la consulenza tecnica come mezzo istruttorio e non come prova vera e propria (Cass. 4 aprile 1989 n. 1620) e come strumento di valutazione di fatti già acquisiti altrimenti (Cass. 8 agosto 1989 n. 3647) –afferma che la consulenza può assurgere a fonte oggettiva di prova come strumento di accertamento e descrizione dei fatti oltre che della loro valutazione -( così ad es. la Cass. 10 aprile 1986 n. 2497, Cass. 24 marzo 1987 n. 2849). L'articolo 220 c. p. p. prevede espressamente che la consulenza tecnica è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni. L'indagine peritale incontra due limiti, il primo attinente l'oggetto della stessa, il secondo la libertà e la discrezionalità del giudice nel decidere. Va precisato che sotto il primo profilo è il 2° comma dell'articolo 220 c. p. p. a stabilire che non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la


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