Lezione di Perizia Il Testamento Che cos’è il testamento? Il testamento e' un atto col quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o parte di esse. E' un atto mortis causa, in quanto la sua funzione consiste nella determinazione della sorte dei rapporti patrimoniali in conseguenza della morte del testatore. Quali caratteristiche ha un atto testamentario? 1.
È un atto formale cioè deve essere, a pena di nullità, redatto per iscritto pur essendo prevista una pluralità di forme eterogenee tra loro e pur tutte idonee ad attribuire eguale rilevanza giuridica alla dichiarazione del testatore. Non è però un atto solenne.
2.
E’ un atto essenzialmente unilaterale ciò significa che è sufficiente un’unica manifestazione di volontà (naturalmente quella del testatore) ai fini della sua efficacia.
3.
E’ un atto personale, nel senso che è esclusa la rappresentanza ed è esclusa anche la possibilità del cosiddetto nuncius (cioè la personalità riguarda anche la dichiarazione). Questo vale per qualsiasi forma di testamento: nel testamento olografo, come anche nel testamento pubblico, il testatore deve rispettivamente scrivere o rendere propria la dichiarazione personalmente. Nel testamento segreto il fatto che il testatore possa affidare ad un terzo la redazione materiale della scheda non modifica la conclusione. Lo scrivente assume infatti il ruolo di semplice amanuense, in tal senso in tutto paragonabile al “mezzo meccanico” e non ad un veicolo di trasmissione delle ultime volontà.
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E’ un atto unipersonale, vale a dire che non è possibile che due soggetti manifestino congiuntamente una unica volontà testamentaria in un negozio unilaterale. Chi può fare testamento
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Può essere validamente steso da chiunque abbia compiuto la maggiore età, non sia interdetto o incapace di intendere e di volere nel momento della stesura. Nel caso di incapacità il testamento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse nel termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. COME DEVE ESSERE REDATTO UN TESTAMENTO Il concetto di "forma" Per "forma", da un punto di vista giuridico, si intende la modalità con la quale un atto, avente rilievo per il mondo del diritto, si manifesta all'esterno della sfera del suo autore. Vige nel nostro sistema giuridico il principio della libertà della forma, nel senso che è riconosciuta ai soggetti la possibilità di dar corso ad atti e negozi giuridici scegliendo la forma che ritengono più consona alle loro esigenze. Peraltro tale regola subisce numerose eccezioni. Infatti, in molti casi, è richiesta una forma particolare, per lo più scritta, o in relazione all'esigenza di assicurare la prova del compimento e del contenuto dell'atto posto in essere (in tal caso si parla di forma ad probationem), oppure, elemento addirittura più importante, per affermare la validità dell'atto stesso (forma cosiddetta ad substantiam).
Il contenuto del testamento Il testamento può avere un
contenuto tipico costituito dal contenuto
patrimoniale nel quale il de cuius può istituire uno o più eredi, cioè indicare i soggetti che siano destinatari dei beni a titolo universale e attribuire uno o più legati, ma può avere altresì un contenuto atipico, potendo comprendere anche disposizioni di carattere non patrimoniale, quali la designazione di un tutore, il riconoscimento di figlio naturale, la riabilitazione dell'indegno, la nomina dell'esecutore testamentario. All'interno del testamento si possono scrivere tante cose a condizione che non contrastino con la legge, con l'ordine pubblico o al buon costume.
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Il testamento con disposizioni morali e giuridiche. Disposizioni morali sono quelle che non comportano appunto implicazioni giuridiche agli eredi. Ad esempio il padre che chiede ai figli di stare vicini alla madre ed aiutarla nella vecchiaia. Si parla di disposizioni con valore giuridico quando il testamento vincola gli eredi anche davanti alla legge. Ad esempio quello che designa il tutore dei figli minorenni, o quello con cui si riabilita un erede dichiarato precedentemente indegno o quello in cui il testatore legittima il suo figlio naturale. Erede e Legatario Con il testamento, il testatore può disporre di tutti i suoi beni o potrà assegnare soltanto parte di essi e lo potrà fare a titolo di erede o a titolo di legato. La designazione di un soggetto quale EREDE si ha in tre casi specifici: - quando il testatore ha indicato un proprio parente (od un terzo estraneo) con il titolo di erede; - quando il testatore ha assegnato ad un proprio parente (od a un terzo estraneo) una quota di eredità, senza che lo abbia chiamato erede; - quando il testatore ha inteso assegnare un bene considerandolo come quota di eredità (c.d. detta institutio ex re certa). La designazione di un soggetto quale LEGATARIO si realizza, invece, quando il testatore ha assegnato allo stesso un bene determinato e non una quota del patrimonio del de cuius. Il legato dunque per essere tale deve essere esplicitamente ed inequivocabilmente distinto. Può fare parte del legato un immobile, denaro, gioielli ecc.
Tipi di testamento Il testamento può essere ordinario o speciale: 1. nell'ambito della prima categoria la legge distingue il testamento olografo da quello redatto per atto di notaio, a sua volta pubblico o segreto;
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2. i testamenti speciali rappresentano invece particolari forme di testamento pubblico,
riconosciute
solo
per
determinate
situazioni
o
circostanze
eccezionali.
Il testamento olografo Un testamento, perché sia olografo, deve essere scritto INTERAMENTE di proprio pugno, datato (indicando oltre al giorno, mese ed anno anche il LUOGO) e firmato. Può essere steso su qualsiasi tipo di carta. Requisiti del testamento olografo L'olografia della scrittura. La mancanza del requisito dell'olografia (scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore), ad esempio in caso di testamento scritto da un terzo o con macchina da scrivere, comporta la nullità del testamento. La scrittura deve avere il carattere della abitualità (può rispondere anche la scrittura in lingua straniera, in stampatello o stenografata, quando il testatore sia solito ricorrere a tali forme di scrittura), intendendosi per scrittura abituale qualsiasi scrittura che sia usata con frequenza dal testatore e sia tale da individuarne la personalità Ci si può chiedere se sia ammissibile l'apposizione successiva di correzioni e/o integrazioni alle disposizioni testamentarie. In linea di principio - purché le une e le altre siano autografe e sia stata apposta la nuova data e la sottoscrizione non vi è motivo per escludere a priori tale possibilità. La
data.
Il
secondo
requisito
previsto
per
il
testamento
olografo
è
rappresentato dalla data. Essa deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui viene composto il documento che racchiude il testamento. La mancanza della data comporta l'annullabilità del testamento olografo. La data è necessaria per stabilire quale testamento prevale fra molteplici versioni scritte nel tempo dallo stesso testatore: il testamento con data più recente è esecutivo e invalida quelli anteriori. 4
La sottoscrizione deve essere autografa, deve essere apposta alla fine del documento e deve essere idonea a designare con certezza la persona del testatore. Oggetto. Il testamento deve indicare quali quote del patrimonio, ovvero quali beni determinati sono destinati a quali persone. Nel caso in cui il testatore non abbia rispettato le quote riservate dalla legge ai cosiddetti legittimari (coniuge, figli ed ascendenti legittimi nel caso in cui non vi siano figli - artt.536 c.c. e seguenti), questi, o i loro eredi o aventi causa, possono chiedere la reintegrazione della propria quota, ovvero possono anche rinunciare a tale azione, rispettando la volontà del testatore. Nel caso in cui non vi siano legittimari, il testatore può decidere in assoluta libertà a chi assegnare il 100% del suo patrimonio. Per avere piana validità il testamento olografo, dopo la morte del testatore, dovrà essere pubblicato da un notaio. Quindi gli eredi designati dal testamento dovranno recarsi con il testamento alla mano presso il notaio per fare pubblicare il documento. Vantaggi si un testamento olografo: 1.
Assoluta
segretezza.
Il
testatore,
se
vuole,
può
mantenere
assolutamente segrete le sue disposizioni e può anche rimanere segreto il fatto stesso di avere disposto mentre se fa testamento pubblico le sue disposizioni vengono necessariamente ad essere conosciute per lo meno dal notaio e dai testimoni. Se fa testamento segreto, le sue disposizioni rimangono segrete, ma non può assolutamente rimanere segreto il fatto che egli ha disposto per testamento. 2.
Con un testamento olografo, il testatore ha la più ampia libertà di disporre come crede più opportuno e la possibilità di sottrarsi alla pressioni e alle insistenze altrui, dirette a far sì che egli non faccia testamento o disponga
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in un modo anziché in un altro, ovvero revochi o non revochi un testamento già fatto. 3.
Maggiore facilità e comodità di fare testamento e di cambiare o revocare senz’altro quello già fatto. È infatti possibile dove si vuole e quando si vuole, senza bisogno di andare a cercare un notaio, elaborando con calma e ponderazione le proprie disposizioni, liberi da qualsiasi influenza altrui. È possibile inoltre cambiare, modificare o annullare con facilità e comodità il testamento già fatto.
1.
Svantaggi del testamento olografo: Può essere smarrito o distrutto per caso fortuito, ovvero sottratto o soppresso per opera di terzi interessati.
2.
Può essere alterato o falsificato.
3.
La sua autenticità può essere facilmente negata, allocando all’erede testamentario un difficile onere probatorio.
4.
Inoltre, poiché il testamento può essere fatto da chiunque sappia scrivere, senza l’aiuto o il consiglio alcuno, è possibile che in esso non sia espressa chiaramente ed esattamente la volontà effettiva del testatore ed è anche più facile che questi incorra in errori di diritto a causa della sua insufficiente cultura.
Esempi di testamento olografo Esempio 1
Io sottoscritto ..., nato a ... il ..., residente in ..., via ..., n. ..., nel pieno possesso delle mie facolta' e in assoluta liberta', dichiaro di voler disporre del mio patrimonio nel modo seguente: 1. nomino eredi universali mia moglie ... [e/o i miei figli ...]; [oppure, in mancanza di legittimari: il Sig. ...] 2. stabilisco a titolo di legato che l'immobile sito in ... [oppure: la somma di euro ... depositata presso ...] venga viceversa attribuito al Sig. ..., nato a ..., residente in ..., via ..., n. ... [al suddetto Sig. ... spetta l'onere di ...] i miei eredi dovranno provvedere all'esecuzione di tale legato in favore del beneficiario. Dichiaro di aver scritto di mio pugno, datato e firmato personalmente il presente documento ........... [Luogo e data] .......... [Firma] Esempio 2
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Io sottoscritto ..., nato a ..., il ..., nella pienezza delle mie facolta' mentali con questo testamento scritto tutto di mio pugno, non vivendo piu' la mia adorata moglie, lascio tutti i miei beni in parti uguali a: ... Dichiaro di esser debitore di ... nei confronti di ... Chiuso e sottoscritto in ... alle ore ... del giorno ... (giorno, mese e anno) .......... [Firma] Esempio 3
Oggi ... (Giorno, mese, anno), in ... (luogo), nelle mie piene facolta' di intendere e volere dispongo che, dopo la mia morte, la casa situata in via ..., n. ..., al piano ..., interno ..., nel ... (comune) in provincia di ..., vada a ... (cognome e nome) (oppure a ... e a ...). [oppure nomino mia moglie ..., mio figlio ..., ecc., eredi universali dei miei beni] [oppure nomino mia moglie usufruttuaria di tutti i miei averi e proprietari i miei figli] [oppure lego il fabbricato (sito in ..., etc...), il terreno (sito in ..., etc...), la somma di euro ... a mia moglie oltre quanto gli spetta per legge] [oppure dispongo che, alla mia morte, la quota disponibile dei miei beni vada a ...] [oppure lascio come legato a mio figlio ... in usufrutto e alla di lui figlia ... in nuda proprieta', l'appartamento sito in ... (luogo e indirizzo), composto di ... (camere ed accessori e pertinenze)] Dichiaro di aver scritto di mio pugno, datato e firmato personalmente il presente documento. Firma del testatore Esempio 4
Io sottoscritto ..., nato a ... il ..., residente alla data odierna in ..., via ..., n. ..., nel pieno possesso delle mie facolta' e in assoluta liberta', con la presente scrittura dichiaro di voler disporre del mio patrimonio presente e futuro nel modo seguente: 1. nel caso di mia morte nomino erede universale di tutti i miei beni mia moglie ... nata a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ..... che ne avra' anche l'usufrutto vitalizio a titolo gratuito. 2. nel caso di mia incapacita' di intendere e di volere, lascio tutti i miei beni a mia moglie ... nata a ..., il ..., residente in ..., via ..., n. ... che ne potra' disporre come meglio crede in modo pieno ed esclusivo, con il solo obbligo di badare a me fino al momento della mia morte. Dichiaro di aver scritto di mio pugno, datato e firmato personalmente il presente documento. Sottoscritto in ... alle ore ... del ... .......... [Firma]
Il materiale da usare per la confezione del testamento 7
Il testamento olografo, in quanto documento, richiede per la sua realizzazione un oggetto materiale su cui venga redatto. Tale oggetto materiale è normalmente costituito dalla carta. In dottrina (studio scientifico del diritto), non è stato imposto l’uso di determinati mezzi. Pertanto il testamento olografo può consistere del materiale più vario, sia esso mobile o immobile, purché idoneo a conservare nel tempo i segni grafici. Si è in proposito affermata l’idoneità di stoffa, cuoio, tavolette di legno, della parete di un muro, di un alastra di marmo o di metallo. Anche in giurisprudenza si è ritenuto che il testamento olografo può essere scritto con qualsiasi mezzo e su qualsiasi strumento, purché provenga dal testatore, cioè sia autografo, contenga tutti gli elementi formali dell’olografo, sia leggibile ed intelleggibile. Quando e come si pubblica un testamento? La pubblicazione del testamento consente la conoscenza del suo contenuto da parte dei chiamati alla successione, dei familiari del defunto, dei creditori ereditari e di quelli dell'erede, ed ha altresì la funzione di renderne possibile l'esecuzione. La pubblicazione consiste quindi nel passaggio del testamento dal repertorio degli atti di ultima volontà a quello degli atti inter vivos (tra vivi) e nella trascrizione del medesimo presso il registro delle successioni tenuto presso la cancelleria del tribunale. Sono soggetti a pubblicazione il testamento olografo ed il testamento segreto, ma non quello pubblico, che avendo sempre valore di atto pubblico non necessita di una pubblicazione in senso tecnico. Chiunque e' in possesso di un testamento olografo deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione non appena ha notizia della morte del testatore Il testamento è revocabile? Il testamento, essendo espressione delle ultime volontà del testatore, può essere revocato o modificato in qualsiasi momento. Ciò può avvenire con la stesura di un nuovo testamento, con cui quello vecchio viene espressamente revocato oppure che contiene disposizioni del tutto o in parte incompatibili con il testamento precedente. 8
Naturalmente un testamento può essere anche semplicemente distrutto, qualora il testatore non dovesse più essere d'accordo con il contenuto dello stesso. Il testamento può avere revoca espressa o tacita. REVOCA ESPRESSA E' fatta dal testatore con un successivo testamento o in un atto notarile. In tale nuovo atto il testatore deve personalmente dichiarare di revocare, in tutto o in parte, la disposizione testamentaria anteriore. REVOCA TACITA avviene in quattro modi: 1) se nel testamento posteriore ci siano disposizioni incompatibili, anche in parte, con le disposizioni precedenti; 2) se il testamento da revocare e' olografo, la sua revoca avviene con la distruzione, lacerazione o cancellazione; 3) per quanto riguarda il testamento segreto, il codice civile dispone che il ritiro del testamento dal luogo presso cui e' depositato ne comporta la revoca; 4) in caso di vendita della cosa oggetto del legato disposto dal testatore il testamento viene revocato. Invalidità del testamento Le cause dell'annullabilità sono: * difetti di forma che non comportino nullità; * incapacità di disporre (testamento del minore o dell'interdetto); * vizi della volontà (testamento affetto da errore, violenza o dolo).
Il testamento segreto Viene scritto in privato ma poi consegnato ad un notaio in presenza di due testimoni. E' un'ottima combinazione fra testamento olografo e pubblico perché soddisfa il desiderio di segretezza del testatore ma ha anche il vantaggio di garantire, tramite il deposito presso il notaio, la conservazione dell'atto e la sua certa reperibilità al momento opportuno.
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Non necessariamente deve essere scritto di pugno da parte del testatore, ma nel caso venga scritto da altra persona (o tramite un computer), ogni sua pagina dovrà essere firmata dal testatore. Il plico deve poi essere sigillato in modo tale che il contenuto non possa essere estratto senza che venga notato. Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna al notaio la carta cosi sigillata o la fa sigillare in quel momento, dichiarando che in quella carta e' contenuto il suo testamento. Testamento pubblico Deve essere scritto davanti ad un notaio in presenza di due testimoni. Il testatore dichiara le proprie volontà al notaio che provvede a metterle per iscritto. Anche questo testamento deve indicare il luogo, la data, l'ora, e deve essere sottoscritto dal testatore, dal notaio, e dai testimoni Nel testamento pubblico il testatore dichiara innanzi al notaio ed in presenza dei testimoni la sua volonta', che viene riportata per iscritto dal notaio stesso. Quindi il notaio procede alla lettura del testo, che deve essere poi sottoscritto dal testatore, dai due testimoni e dal notaio. Questa forma di testamento offre la massima sicurezza, anche dal punto di vista dell'esattezza giuridica delle disposizioni in esso contenute, avendone preso visione il notaio stesso. Requisiti del testamento pubblico 1. Dichiarazione di volontà orale al notaio 2. Presenza dei testimoni (normalmente 2, sono 4 se il testatore è un sordomuto impossibilitato a leggere e scrivere) 3. Redazione per iscritto della volontà del testatore a cura del notaio 4. Lettura dell'atto al testatore e ai testimoni a cura del notaio 5. Sottoscrizione del testatore, dei testimoni e del notaio 6. Apposizione della data e dell'ora 7. Menzione del rispetto delle formalità elencate
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