Corso online: “Salute e sicurezza sul lavoro” Formazione generale dei lavoratori – 4 ore
In conformità all’articolo 37 D.lgs 81/2008 e S.M.I. e accordo stato regioni 21/10/2011
INTRODUZIONE
Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
La formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP
Introduzione
Premessa • Gli Accordi Stato-Regioni sono relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall’art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti ) del D. Lgs. n. 81/08. • L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, dirigenti e preposti ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008.
• E' individuata la durata della formazione in base
Introduzione
Oggetto della formazione Oggetto della formazione art. 37 comma 1 lett. A D.Lgs. 781/08
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Concetti di: Rischio – Danno – Prevenzione – Protezione Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Introduzione
Non compresa ●
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La formazione su antincendio, pronto soccorso ed in generale sulle emergenze Art, 37 c.9: serve adeguata e specifica formazione Art. 45 c.2: primo soccorso D.M. 15/7/03 n°388 Art. 46 c.3b e c.4: antincendio D.M.int. 10/3/98
Introduzione
Generalities ●
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Ciascun datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’informazione adeguata. Tale Informazione viene svolta secondo quanto indicato dall’art. 36 del D. Lgs. 81/2008 e non deve essere confusa con la formazione (art. 37) prevista dall' Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Introduzione
La formazione dei lavoratori
Introduzione
La formazione dei preposti
Introduzione
La formazione dei dirigenti
Introduzione
La formazione dei datori di lavoro
Introduzione
Precisazione
La modalitĂ E-Learning
Introduzione
E-learning ● ● ●
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Aula virtuale, seminario tematico, forum o chat Attività in comunità virtuale E-tutor = formatore: esperienza almeno triennale di docenza / insegnamento / professionale nella SSL (sett. pubblico/privato) Ore di formazione = ore di lavoro Valutazioni: in itinere anche telematiche, quella finale i presenza Durata: indicare la durata del tempo di studio, ripartito nelle unità didattiche; i tempi di fruizione vanno memorizzati dal sistema, certificata nel tracciamento, validata dal tutor Percorsi ripetibili, tenendone traccia. Accesso ai contenuti secondo percorso obbligato.
Introduzione
E-learning: il programma ● ●
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Titolo Soggetto che lo produce Obiettivi formativi Struttura, durata e argomenti Info non necessarie nella formazione di base Regole di utilizzo Modalità di valutazione dell'apprendimento Strumenti di feedback
Introduzione
MODULO 1: LA NORMATIVA
Normativa sicurezza Costituzione della Repubblica Italiana • Codice Civile • Codice Penale • D.Lgs. 81/08
Modulo 1: la normativa
Costituzione della Repubblica Italiana anno 1948 Art. 32 • La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività , e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Modulo 1: la normativa
Costituzione della Repubblica Italiana Art. 35 • La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
Modulo 1: la normativa
Costituzione della Repubblica Italiana Art. 41 • L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
Modulo 1: la normativa
Codice Civile (1942) Art. 2050 • Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
Modulo 1: la normativa
Codice Civile Art. 2087 • Tutela delle condizioni di lavoro L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Modulo 1: la normativa
Quadro normativo di riferimento LA NORMATIVA ANNI ‘50 RIFLETTEVA UN APPROCCIO DI TIPO PUNTUALE LA NORMA INDIVIDUA IL PROBLEMA E INDICA LA SOLUZIONE CHE DEVE ESSERE APPLICATA Esempio: “C’è il rischio di caduta?” “Adotta il parapetto” Modulo 1: la normativa
Quadro normativo di riferimento LA NORMATIVA ANNI ‘90 RIFLETTEVA UN APPROCCIO DI TIPO GENERALE La norma incarica il DATORE DI LAVORO, che in prima persona DEVE:
VALUTARE I RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
Modulo 1: la normativa
INDIVIDUARE LE PIU’ OPPORTUNE MISURE PER RIDURRE I RISCHI, OLTRE AD APPLICARE COMUNQUE QUELLE PRESCRITTE
Quadro normativo di riferimento Art. 437 CODICE PENALE Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
CHIUNQUE OMETTA DI COLLOCARE IMPIANTI, APPARECCHI O SEGNALI DESTINATI A PREVENIRE DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVORO, OVVERO LI RIMUOVE O LI DANNEGGIA È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA SEI MESI A CINQUE ANNI
se dal fatto deriva un disastro o un infortunio la pena è della reclusione da tre a dieci anni Modulo 1: la normativa
Quadro normativo di riferimento DOLO: ho volutamente omesso le cautele con l’intenzione di danneggiare qualcuno RESPONSABILE: di volta in volta il responsabile può essere il datore di lavoro, ma anche un dirigente, un preposto secondo le proprie attribuzioni e competenze o un lavoratore
Modulo 1: la normativa
Quadro normativo di riferimento Art. 451 CODICE PENALE Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro
CHIUNQUE PER COLPA OMETTA DI COLLOCARE OVVERO RIMUOVE O RENDE INSERVIBILI APPARECCHI O ALTRI MEZZI DESTINATI ALL’ESTINZIONE DI UN INCENDIO O AL SALVATAGGIO O AL SOCCORSO CONTRO DISATRI O INFORTUNI SUL LAVORO E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A UN ANNO O CON LA MULTA DA 103 A 516 EURO
Modulo 1: la normativa
Quadro normativo di riferimento COLPA: ho omesso le cautele senza intenzione di danneggiare qualcuno RESPONSABILE: di volta in volta il responsabile può essere il datore di lavoro, ma anche un dirigente, un preposto secondo le proprie attribuzioni e competenze o un lavoratore
Modulo 1: la normativa
Dolo e colpa • Il DOLO sussiste quando l'autore del reato agisce con volontà ed è cosciente delle conseguenze della sua azione od omissione; • La COLPA sussiste quando l'autore del reato, pur agendo con volontà, non ha in alcun modo preso coscienza delle conseguenze della sua azione e, allo stesso tempo, l'evento si verifica a causa della negligenza o imprudenza o imperizia dell'agente stesso, ovvero a causa della sua inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline;
Modulo 1: la normativa
Dolo e colpa • La preterintenzione, infine è dolo misto a colpa. In effetti, l'autore del reato agisce con volontà, tuttavia egli è cosciente di commettere un altro reato rispetto a quello che, in effetti, si produce a causa delle sua condotta. L'unico caso codificato nel codice penale di delitto preterintenzionale è l'omicidio preterintenzionale
Modulo 1: la normativa
Codice Penale Art. 589
• Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. ………… • Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. Modulo 1: la normativa
Quadro normativo di riferimento Art. 590 CODICE PENALE Lesioni personali colpose CHIUNQUE CAGIONA AD ALTRI PER COLPA UNA LESIONE PERSONALE E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A TRE MESI O CON LA MULTA FINO A 309 €.
SE LA LESIONE E’ GRAVE ...; SE LA LESIONE E’ GRAVISSIMA … SE I FATTI DI CUI AL PRECEDENTE CAPOVERSO SONO COMMESSI CON LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE O DI QUELLE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO, LA PENA PER LE LESIONI GRAVI E’ DELLA RECLUSIONE DA DUE A SEI MESI O DELLA MULTA DA 247 A 619 €; E LA PENA PER LE LESIONI GRAVISSIME E’ DELLA RECLUSIONE DA SEI MESI A DUE ANNI O DELLA MULTA DA 619 A 1240 € Modulo 1: la normativa
Quadro normativo di riferimento RESPONSABILE: di volta in volta il responsabile può essere il datore di lavoro, ma anche un dirigente, un preposto secondo le proprie attribuzioni e competenze o un lavoratore
Modulo 1: la normativa
Quadro normativo di riferimento “CHIUNQUE” (CON DOLO O CON COLPA) OMETTA (OVVERO RIMUOVA O DANNEGGI) DI COLLOCARE DISPOSITIVI PER LA SICUREZZA “CHIUNQUE” CON COLPA DETERMINI UNA LESIONE PERSONALE O LA MORTE DI UN LAVORATORE ANCHE … R. SPP – A. SPP – RLS – CONS. ESTERNI
NEGLI ULTIMI MESI SONO PARECCHIE LE SENTENZE CHE HANNO CONCLUSO CON CONDANNE PER UNO DI TALI SOGGETTI Modulo 1: la normativa
Quadro normativo di riferimento E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI ACCEDERE, PRIMA DELL’ATTIVAZIONE VERA E PROPRIA DEL PROCESSO PENALE, A UN SISTEMA DI DEPENALIZZAZIONE, ATTRAVERSO LA “PRESCRIZIONE” INTRODOTTA NEL 1995 CON IL D. LGS. N. 758 L’UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA CHE RAVVISA UNA VIOLAZIONE HA L’OBBLIGO DI IMPARTIRE AL CONTRAVVENTORE UNA PRESCRIZIONE: • ARTICOLO VIOLATO • MODI PER ELIMINARE LA VIOLAZIONE
• TEMPI CONSENTITI • IDENTIFICAZIONE DEI “CONTRAVVENTORI” Modulo 1: la normativa
Quadro normativo di riferimento
SI APRE UN PROCEDIMENTO PENALE, CHE VIENE SOSPESO IN ATTESA DI VERIFICARE COSA FARA’IL CONTRAVVENTORE, CHE HA TRE POSSIBILITA’: •OTTEMPERARE NEI MODI E NEI TEMPI PRESCRITTI
•ELIMINARE LA VIOLAZIONE, MA IN MODI E/O TEMPI DIVERSI •NON ATTUARE LA PRESCRIZIONE
Modulo 1: la normativa
Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 In vigore dal 1 Gennaio 2009 si applica a:
• Tutti i settori di attività, privati o pubblici • Tutte le imprese in cui lavorano almeno due persone indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro :
• I lavoratori autonomi applicano l’art. 21
Modulo 1: la normativa
Decreto Legislativo 81/08 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Art. 20 (Obblighi dei lavoratori) 1.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
2. In particolare i lavoratori: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonchÊ i dispositivi di sicurezza;
Modulo 1: la normativa
Decreto Legislativo 81/08 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchÊ qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
Modulo 1: la normativa
Decreto Legislativo 81/08 DECRETO LEGISLATIVO 81/08 Art. 20 (Obblighi dei lavoratori)
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
Modulo 1: la normativa
MODULO 2: Il rischio
Il rischio: significato Il significato di
• Pericolo • Danno • Probabilità • Rischio
Modulo 2: il rischio
Il rischio: significato Pericolo • Il pericolo è una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Modulo 2: il rischio
Il rischio: significato Probabilità • Rappresenta la “possibilità” che si verifichi un certo evento. • Rapporto tra il numero dei casi favorevoli all’evento e il numero dei casi possibili.
Modulo 2: il rischio
Il rischio: significato Danno • Il danno è la possibile conseguenza della presenza di un pericolo.
Modulo 2: il rischio
Il rischio: significato Rischio • Per rischio si intende la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”. Il rischio è dato dalla combinazione di: • probabilità che si verifichi un certo evento • danno che ne può derivare Modulo 2: il rischio
Il rischio: significato
Modulo 2: il rischio
Il rischio psicosociale questo sconosciuto • • •
Fattore Umano – Prestazioni umane e limitazioni Organizzazione – Fattori esogeni Psicologia – Fattori endogeni
Modulo 2: il rischio
Rischio • •
Rischio generico: legato all’uomo Rischio professionale: legato all’interazione uomo-ambiente
Modulo 2: il rischio
Perché l’uomo rischia? • Per ricercare una propria identità • Per una spinta biologica • Per ricercare sensazioni piacevoli e/o particolarmente intense • Per causa di un disagio psico-fisico
• Per causa dell’ambiente di lavoro
Modulo 2: il rischio
Aree a rischio elevato •Il conflitto tra produzione e prevenzione • L’esecuzione di compiti secondari • Il lavoro di squadra
• La diversità di età e/o di esperienza
Modulo 2: il rischio
Quali rischi corriamo nel nostro lavoro quotidiano ? • Pericolo: è rappresentato dal coltello il cui uso può causare un danno. • Danno: è dato dalla possibilità di procurarsi un taglio; possibilità che in questo caso è lieve. • Rischio: è dato dal prodotto della probabilità di tagliarsi per l’entità del danno. Anche se la probabilità dell’evento è elevata, il rischio è basso.
Modulo 2: il rischio
Quali rischi corriamo nel nostro lavoro quotidiano ? • Pericolo: è rappresentato dalle sostanze radioattive che possono sprigionarsi e produrre un danno. • Danno: a differenza dell’esempio precedente, il danno della fuoriuscita delle sostanze tossiche è enorme. • Rischio : è dato dal prodotto della probabilità di fuoriuscita delle sostanze tossiche per l’entità del danno. tagliarsi per l’entità del danno. Anche se la probabilità dell’evento è molto bassa, il rischio è enorme.
Modulo 2: il rischio
Quali rischi corriamo nel nostro lavoro quotidiano ? Tagliare una carota
Centrale nucleare
Pericolo
Coltello
Sostanze radioattive
Danno
Lieve/trascurabile
Gravissimo
Probabilità
Abbastanza elevata
Molto bassa
Classe di rischio
Bassa
Elevata
Il rischio è dato dalla combinazione di probabilità e danno Rischio = probabilità x danno Modulo 2: il rischio
Quali rischi corriamo nel nostro lavoro quotidiano ? L’entità del danno dovuto alla presenza sul luogo di lavoro di un pericolo può essere: •Trascurabile (prognosi inferiore a tre giorni) •Lieve (prognosi inferiore a 40 giorni) •Grave (malattia che mette in pericolo la vita)
•Gravissimo (infortunio mortale, malattia inabile)
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivitĂ valuta TUTTI i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori. Il datore di lavoro elabora un documento contenente: 1.una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza 2.l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione 3.il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione ANALISI DEL RISCHIO •Identificazione dei percorsi che conducono al rischio di incidente
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione VALUTAZIONE DEL RISCHIO •Quantificazione del rischio e alla correlazione con la magnitudo delle conseguenze Stima del rischio
Controllo del rischio
Modulo 2: il rischio
Valutazione della probabilità di accadimento e, se possibile valutazione della stima delle conseguenze Confronto con gli obiettivi di sicurezza per stabilire l’accettabilità e azioni per ridurre i rischi e/o mitigarne gli effetti
Il rischio: analisi e valutazione GESTIONE DEL RISCHIO •Azioni finalizzate alla riduzione del rischio e quindi all’aumento della sicurezza del sistema La ricerca di condizioni di maggior rischio (con minor grado di sicurezza) comporta interventi mirati a diminuire l’entità della conseguenza (protezione) o la frequenza degli eventi pericolosi (prevenzione) o di entrambe
LA GESTIONE DELLE EMERGENZE •Azioni finalizzate al controllo e/o alla diminuzione della magnitudo delle conseguenze (codificazione dell’emergenza) Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione DEFINIZIONE DEI RISCHI
Frequenza (f)
•Identificazione dei percorsi che conducono al rischio di incidente Rischi specifici
Rischi Convenzionali Rischi
Potenziali di Incidenti rilevanti
Magnitudo (m) Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione RISCHI SPECIFICI •Legati a fattori chimici e fisici che per loro natura possono danneggiare Eventi continui e molto frequenti con danni modesti.
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione RISCHI CONVENZIONALI •Legati all’attività di lavoro agli apparecchi agli impianti presenti in tutti i settori industriali Eventi abbastanza frequenti con danni di media intensità che interessano una o più persone.
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione RISCHI POTENZIALI DI INCIDENTI RILEVANTI •Derivanti da eventi anomali capaci di provocare incendi, esplosioni, rilasci di prodotti tossici dentro e fuori lo stabilimento Eventi abbastanza frequenti con danni di media intensità che interessano una o più persone.
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione TRADUZIONE DEGLI OBIETTIVI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN PROCEDURA Analisi del rischio
Identificazione, definizione e descrizione
Valutazione del rischio
Valutazione della probabilità di accadimento e, se possibile valutazione della stima delle conseguenze
Controllo del rischio
Modulo 2: il rischio
Confronto con gli obiettivi di sicurezza per stabilire l’accettabilità e azioni per ridurre i rischi e/o mitigarne gli effetti
Il rischio: analisi e valutazione SISTEMAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO- REPARTI •Stato strutturale Rischi di crollo o cedimento strutturale e zone di pericolo per i lavoratori •Difesa contro gli agenti atmosferici Rischi di esposizione ad agenti atmosferici avversi ( pioggia, neve, grandine, insolazione diretta, correnti d’aria, ecc.) causa lo stato delle pareti perimetrali dei locali di lavoro e del manto di copertura Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione SISTEMAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO- REPARTI •Accessibilità Inadeguata accessibilità dei locali di lavoro da parte di eventuali mezzi di soccorso: rischi di ritardo nel prestare soccorso •Disposizione macchinari e arredi Rischi di ferimento per urto contro i macchinari per loro inadeguata disposizione Rischio di ferimento per scarso spazio a disposizione dell’operatore (superficie e volume) Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione UFFICI •Inciampo, scivolamento, urto contro ante o cassetti aperti •Ferimento con i bordi dei fogli di carta, per l’uso di forbici e taglierini manuali •Temperatura e ventilazione : permanenza continuata in locali con scarso ricambio d’aria e inquinamento indoor
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione VIDEOTERMINALI •Affaticamento posturale e visivo
•Stress psichico e fisico •Proiezione di riflessi molesti con luce diretta o indiretta nei monitor
•Elettrocuzione per contatto con i cavi di alimentazione del computer
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione PAVIMENTAZIONE, VIE DI CIRCOLAZIONE, RAMPE DI CARICO •Connessione, continuità, uniformità della pavimentazione: Rischio di inciampo •Stato di pulizia e manutenzione: rischio di scivolamento •Dimensioni delle vie di passaggio inadeguate per pedoni e/o merci •Oggetti depositati a terra, Prolunghe che sporgono e che non sono fissate al pavimento •Superficie scivolosa (oli, acqua, materiale di scarto, ….)
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione LO STRESS DA LAVORO •Effetti a lungo termine che possono portare a rischi fisici, come iperventilazione, disturbi della vista, dolori al petto, al collo, affaticamento muscolare •Effetti a lungo termine che possono portare a rischi emotivi, come rabbia, irritazione, depressione, apatia
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione USCITE DI EMERGENZA - VIE DI FUGA •Numero e distribuzione Rischi di evacuazione lenta dei locali di lavoro per numero o distribuzione inadeguata delle uscite di emergenza •Individuazione Scarsa possibilità di individuazione delle vie di fuga e delle uscite di emergenza per assenza di illuminazione di emergenza e di appropriata segnalazione.
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione USCITE DI EMERGENZA - VIE DI FUGA •Accessibilità Inaccessibilità delle porte di sicurezza, delle vie di fuga, dei passaggi interni : rischi di panico e difficoltosa evacuazione dei locali in caso di pericolo. •Evacuazione dei lavoratori Rischi connessi all’evacuazione dei lavoratori in caso di emergenza : inadeguatezza delle procedure predisposte o del grado di comprensione o praticabilità delle stesse. Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione CONDIZIONI MICROCLIMATICHE •Condizioni generali Inadeguate condizioni di temperatura, umidità, ventilazione e/o apporto di aria salubre : inadeguate condizioni di benessere climatico nei locali di lavoro •Fattori alteranti Presenza di odori molesti, fumi, vapori, gas, sostanze aerodisperse irritanti : rischi di inadeguato apporto di aria salubre e scarso ricambio, rischi di inalazione di sostanze pericolose per la salute Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione ESPOSIZIONE A RUMORE •Esposizione personale quotidiana a rumore con rischi di danni diretti dell’apparato uditivo o indiretti (apparati cardiocircolatorio, nervoso, ecc.)
•Caratteristiche dell’emissione sonora •Produzione di rumori particolarmente fastidiosi per intensità, frequenza, ripetitività, pressione acustica, durata, caratteristiche
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ERGONOMIA DEI LAVORI MANUALI •Insorgenza di patologie acute o croniche a carico dell’apparato scheletrico o muscolare, eccessiva torsione, eccessiva altezza di sollevamento o escursione d’altezza del carico, ripetitività della mansione. •Insorgenza di patologie a causa di scorrette posture di lavoro ovvero inadeguata configurazione della postazione di lavoro
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI MESSA A TERRA IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE •Impianto elettrico realizzato con materiali a norma CEI e tecniche d’installazione a regola d’arte, corredato da dichiarazione di conformità alla regola d’arte da parte di impiantista qualificato e abilitato •Impianto di messa a terra regolarmente installato, operativo e denunciato all’ISPESL
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione IMPIANTO ELETTRICO - IMPIANTO DI MESSA A TERRA IMPIANTO DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE •Gli interruttori elettrici generali esterni sono installati in posizione ben individuabile •I collegamenti elettrici dei macchinari e delle attrezzature elettriche manuali sono mantenuti in buono stato di manutenzione e controllati personalmente dal datore di lavoro
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione IMPIANTI DI RISCALDAMENTO •Incendio / esplosione •Cattiva combustione con emissione di ossido di carbonio: rischio intossicazione acuta APPARECCHI A PRESSIONE •Cattivo funzionamento della valvola di sicurezza del serbatoio con rischi di sovrappressione e scoppio
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione ESPOSIZIONE A SOSTANZE AERODISPERSE •Esposizione a sostanze pericolose aerodisperse: rischi di inalazione a sostanze pericolose per la salute. •Inadeguata o insufficiente rimozione delle sostanze aerodisperse dall’ambiente di lavoro.
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione CARTELLONISTICA E SEGNALAZIONI
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione MACCHINE OPERATRICI
Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione RISCHIO CHIMICO •Sicurezza dell’individuo (incendio, esplosione, corrosione) •La salute (malattia professionale) Il datore di lavoro valuta le attività in cui sono utilizzati agenti chimici
•Procedimento (produzione, manipolazione, immagazzinamento, il trasporto o l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti), in cui sono utilizzati agenti chimici Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO
Affinché un incendio si sviluppi, è necessario che si verifichino tre condizioni indicate nel: “triangolo del fuoco” Modulo 2: il rischio
Il rischio: analisi e valutazione Queste condizioni sono: •Il combustibile, •Il calore (innesco), •Il comburente (ossigeno-aria) Se una sola di queste condizioni viene a mancare, l‘incendio non si può sviluppare. Pertanto la regola da adottare per prevenire gli incendi è quella di fare in modo che nessun potenziale combustibile sia posto vicino a fonti di calore che possano innescare l‘incendio. Modulo 2: il rischio
MODULO 3: Il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione Il servizio di prevenzione e protezione
Modulo 2: il rischio
Il servizio di prevenzione e protezione Secondo il Titolo I del D. Lgs. 81/08 la STRUTTURA DELLA PREVENZIONE all’interno di un’azienda prevede il coinvolgimento di diversi soggetti: DATORE DI LAVORO, DIRGENTI E PREPOSTI
MEDICO COMPETENTE SOGGETTI INTERESSATI
LAVORATORI
RSPP
RLS Sono, inoltre, presenti rapporti con SOGGETTI ESTERNI, come PROGETTISTI, FABBRICANTI, INSTALLATORI Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione IL DATORE DI LAVORO
IL DATORE DI LAVORO E’ IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO CON IL LAVORATORE O, COMUNQUE, HA LA RESPONSABILITA’ DELL’UNITA’ PRODUTTIVA
HA TUTTI I POTERI DECISIONALI DI SPESA Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni e servizi dotata di autonomia finanziaria e tecnico/funzionale Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione Il Titolo I prevede una serie di OBBLIGHI PER IL DATORE DI LAVORO, che si dividono in DELEGABILI E NON DELEGABILI OBBLIGHI NON DELEGABILI ai Dirigenti e ai Preposti:
• ESECUZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI • STESURA DEL DOCUMENTO FORMALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI • DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SANZIONE ART. 55: ARRESTO DA 4 A 8 MESI O AMENDA DA 5000 A 15000 EURO
Gli altri obblighi possono prevedere una DELEGA da parte del Datore di Lavoro ai Dirigenti ed ai Preposti Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione IL MECCANISMO DELLA DELEGA Può esservi una delega: • di FUNZIONI • di RESPONSABILITA’ • per ESPLETARE DETERMINATI ADEMPIMENTI
Il Datore di lavoro può incaricare, con delega, dirigenti, preposti, responsabile del servizio, tecnici, consulenti ad attuare gli obblighi previsti dalla normativa della sicurezza sul lavoro La Delega ha validità: in base alle dimensioni aziendali all’effettivo trasferimento dei poteri le capacità effettive del soggetto delegato Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
LA DELEGA DEVE ESSERE SPECIFICA, REDATTA IN FORMA SCRITTA RECANTE DATA CERTA ED ACCETTATA.
Il servizio di prevenzione e protezione LA DELEGA DEVE ESSERE CARATTERIZZATA DALLA MASSIMA SERIETA’
1. La Delega è uno strumento dell’Organizzazione Aziendale
2. Non è un atto per eludere o venir meno alle proprie responsabilità 3. Il soggetto delegato deve svolgere ed attuare gli obblighi che gli sono stati conferiti
4. Il soggetto delegato non può trasmettere la delega ad altri soggetti Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione CI CHIEDIAMO: UN DIRIGENTE O UN PREPOSTO INDIVIDUATO PER MANSIONE, INCARICO, ORGANIGRAMMA È DIRIGENTE O PREPOSTO AI SENSI DELLA DEFINIZIONE VISTA, ANCHE IN ASSENZA DI DELEGA DI FUNZIONI?
Art. 299 – ESERCIZIO DI FATTO DI POTERI DIRETTIVI
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui alle definizioni di datore di lavoro, dirigente, preposto gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti definiti
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione PERTANTO IN ASSENZA DI DELEGA DI FUNZIONI IL DIRIGENTE O IL PREPOSTO E’ OBBLIGATO AD ESERCITARE I PROPRI POTERI COSI’ DA CONFIGURARSI COME “DIRIGENTE” O “PREPOSTO” AI SENSI DELLA NORMATIVA ESAMINATA?
L’ obbligo e’ legato solo al contratto e quindi si conclude che e’ sempre opportuno conferire la delega di funzioni con tutte le sue caratteristiche necessarie
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione PERTANTO IN ASSENZA DI DELEGA DI FUNZIONI IL DIRIGENTE O IL PREPOSTO E’ OBBLIGATO AD ESERCITARE I PROPRI POTERI COSI’ DA CONFIGURARSI COME “DIRIGENTE” O “PREPOSTO” AI SENSI DELLA NORMATIVA ESAMINATA?
L’ obbligo e’ legato solo al contratto e quindi si conclude che e’ sempre opportuno conferire la delega di funzioni con tutte le sue caratteristiche necessarie
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione IL DIRIGENTE PERSONA CHE, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali conferitogli, ATTUA LE DIRETTIVE DEL DATORE DI LAVORO organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
Definizione introdotta direttamente dal D.Lgs. 81/08 (Art. 2)
Si tratta di un delegato dal datore di lavoro a coordinare autonomamente una funzione aziendale (o parte di una funzione aziendale): tale delega è insita nell’accettazione di una certa mansione da parte del dirigente (che non necessariamente è inquadrato contrattualmente come “dirigente”), ma può essere meglio definita tramite disposizioni organizzative scritte, o anche procure notarili, …. Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione IL PREPOSTO Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati ai compiti conferitogli, SOVRINTENDE ALL’ATTIVITA’ LAVORATIVA E GARANTISCE L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE, CONTROLLANDONE LA CORRETTA ESECUZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI
N.B. IL PREPOSTO E’ COLUI CHE CONTRATTUALMENTE, PER MANSIONE SVOLTA, HA COMPITI SPECIFICI DI VIGILANZA E DI CONTROLLO SUI LAVORATORI DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI, IN ORDINE AD OGNI MODALITA’ ESECUTIVA, E QUINDI ANCHE IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione PRINCIPALI OBBLIGHI DI PREPOSTI:
• sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti • verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico • richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione • informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione
• astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato • segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta
•
frequentare appositi corsi di formazione
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione I LAVORATORI DIPENDENTI o che operano comunque con RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, anche speciale (somministrazione, distacco, a progetto, a domicilio, lavoratori a distanza,…)
SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVE O DI SOCIETÀ, anche familiari (che prestino la loro attività per conto della cooperativa o della società)
UTENTI DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE, avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le scelte professionali (STAGE), ALLIEVI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE (che eseguano attività a rischio – laboratori), VOLONTARi che effettuino il servizio civile
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro I lavoratori devono in particolare: a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchĂŠ i dispositivi di sicurezza
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchĂŠ qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilitĂ e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
INSIEME DI PERSONE, SISTEMI E MEZZI, interno/ esterno all’azienda, finalizzato alle attivita’ di PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI PROFESSIONALI dei lavoratori
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) è una persona che fa parte del servizio, designata dal datore di lavoro e che e’ in POSSESSO DI ATTITUDINI E CAPACITA’
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione I COMPITI DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE Individuazione dei fattori di rischio Realizzazione della valutazione dei rischi Elaborazione misure preventive e protettive Elaborazione delle misure di sicurezza Proposte per programmi di informazione e formazione Partecipazione alla riunione periodica
Informazione ai lavoratori su: • rischi per la salute connessi all’attività dell’azienda • misure di prevenzione e protezione adottate • rischi specifici cui ogni lavoratore è esposto • pericoli connessi all’uso delle sostanze pericolose • procedure riguardanti pronto soccorso, lotta antincendio • evacuazione dei lavoratori
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione IL MEDICO COMPETENTE
Deve essere in possesso di un TITOLO SPECIFICO
1. Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro,...; 2. Docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro LA NOMINA DEL MC COSTITUISCE UN OBBLIGO PER QUELLE AZIENDE CHE NECESSITANO DI ATTUARE UNA SORVEGLIANZA SANITARIA
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione LE SQUADRE DI EMERGENZA Il datore di lavoro, IN RELAZIONE ALLE DIMENSIONI E AI RISCHI DELL’AZIENDA, nomina (anche tramite i dirigenti ed i preposti) gli addetti alla prevenzione incendi, evacuazione, primo soccorso e gestione dell’emergenza
GLI ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEVONO: COLLABORARE ALLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE INCENDI PARTECIPARE ALL’ELABORAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA CONOSCERE E MANTENERE IN EFFICIENZA I SISTEMI DI PREVENZIONE INCENDI (ESTINTORI, SISTEMI DI ALLARME, USCITE DI EMERGENZA, SEGNALETICA DI SICUREZZA
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione Gli addetti nominati dal datore di lavoro NON POSSONO RIFIUTARE LA DESIGNAZIONE, se non per giustificati motivi
INOLTRE, TALI FIGURE DEVONO RICEVERE UN’ADEGUATA FORMAZIONE E DISPORRE, OVE NECESSARIO, DI ATTREZZATURE ADEGUATE AI RISCHI SPECIFICI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO.
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione RSPP Il responsabile del servizio prevenzione e protezione viene DESIGNATO DAL DATORE DI LAVORO, COORDINA IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI e deve essere in possesso dei seguenti REQUISITI:
• Possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore e attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corsi di formazione specifici • Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi •Frequenza di corsi di aggiornamento adeguati ai rischi presenti sul luogo di lavoro
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
In ogni caso, i requisiti devono essere ADEGUATI ALLE TIPOLOGIE DI RISCHIO presenti sui luoghi di lavoro e alle relative attività lavorative
Il servizio di prevenzione e protezione Nel caso in cui in azienda non siano presenti dipendenti in possesso dei requisiti specificati, è OBBLIGATORIO per il datore di lavoro rifarsi ad un professionista esterno TUTTAVIA, QUESTO NON ESONERA IL DATORE DI LAVORO DALLA RESPONSABILITA’ IN MATERIA IL DATORE DI LAVORO CHE SI APPOGGIA AD UN RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO, DEVE COMUNQUE ORGANIZZARE UN SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN AZIENDA CON UN ADEGUATO NUMERO DI ADDETTI
Scompare l’obbligo penalmente sanzionato previsto dall’art. .Lgs. 626/94, di trasmettere all’organo di vigilanza competente per il territorio il nominativo del RSPP e una dichiarazione che attesta la capacità di svolgimento dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione Il decreto della sicurezza sul lavoro prevede una serie di casi in CUI IL DATORE DI LAVORO PUO’ SVOLGERE DIRETTAMENTE I COMPITI DEL SPP, di primo soccorso, di prevenzione incendi ed evacuazione
•Aziende artigiane e industriali (escluse pericolose) fino a 30 addetti • Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (esclusi stagionali) • Aziende della pesca fino a 20 addetti • Altre aziende fino a 200 addetti AZIENDE DEFINITE PERICOLOSE (art. 31, c.6): Aziende soggette a D.Lgs. N. 334/99, Centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni Aziende industriali > 200 lavoratori, Industrie estrattive > 50 lavoratori Strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private > 50 lavoratori
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione L’RLS L’RLS si occupa di rappresentare i lavoratori per quanto riguarda GLI ASPETTI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO
Non e’ un semplice rappresentante sindacale e per lui e’ prevista una SPECIFICA FORMAZIONE
LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NON E’ UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO, MA UN DIRITTO DEI LAVORATORI
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione
Presenza di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in tutte le aziende/unita’ produttive
Tre possibili presenze: RLS aziendale, territoriale (RLST) o di sito (RLSS)
RLS e RLST come figure di rappresentanza tra loro alternative
RLSS esplica la sua funzione nelle realtà produttive più complesse caratterizzate dalla presenza di più aziende (porti, centri intermodali di trasporto, impianti siderurgici…)
“Election day”
LA NOMINA DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NON E’ UN OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO, MA UN DIRITTO DEI LAVORATORI
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione •Aziende < 15 dipendenti: RLS eletto al proprio interno direttamente dai lavoratori •Aziende > 15 dipendenti: RLS eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno. (Art. 47, commi 3-4)
SE NON SI PROCEDE ALLA ELEZIONE DEL RLS AZIENDALE, LE RELATIVE FUNZIONI SONO ESERCITATE DAL RAPPRESENTANTE TERRITORIALE O DAL RAPPRESENTANTE DI SITO PRODUTTIVO, SALVO DIVERSE INTESE TRA LE ASSOCIAZIONI DATORIALI E SINDACALI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE SUL PIANO NAZIONALE (ART. 47, COMMA 8)
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione DIRITTI E DOVERI DELL’RLS • •
Può accedere in tutti i luoghi di lavoro È consultato in ordine alla valutazione dei rischi e alla prevenzione
•
È consultato sulla designazione del responsabile degli addetti, degli incaricati all’antincendio, primo soccorso e all’evacuazione dei lavoratori
•
È consultato sui programmi di formazione
•
Riceve tutte le informazioni e la documentazione utile e su richiesta copia del documento di valutazione dei rischi e del DUVRI
•
Promuove le misure di sicurezza per i lavoratori
•
Formula osservazioni in occasione di verifiche
•
Fa proposte in merito alle attività di prevenzione
•
Partecipa alla riunione periodica
•
Può fare ricorso alle autorità se ritiene che le misure di prevenzione e protezione non siano idonee
•
Avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione L’RLST IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALE, in particolare, ha diritto ad una FORMAZIONE SPECIFICA. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale (art. 48, comma 7)
QUESTO PROPRIO PERCHÉ GLI PUÒ ESSERE AFFIDATA LA RAPPRESENTANZA DI UN GRUPPO CONSISTENTE DI PICCOLE E PICCOLISSIME IMPRESE
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Il servizio di prevenzione e protezione L’ RLST, a fronte della formazione specifica, deve essere in grado di:
• conoscere i principi costituzionali, civilistici e la legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro • identificare i rischi nella propria area di competenza • informare i lavoratori su problematiche particolari servendosi di iniziative promozionali territoriali • avere una “buona” tecnica di comunicazione IL NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA HA APPORTATO IMPORTANTI NOVITA’ PER QUANTO RIGUARDA GLI RLS E GLI RLST
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Election day L’art. 47 comma 6, conferma la previsione, introdotta dalla Legge 123/07, che rimette ad un apposito decreto ministeriale, ovvero in alternativa, alla contrattazione collettiva, l’individuazione di un “Election Day” (di norma nel mese di ottobre, nell’ambito della “Settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro”)
Nella stessa giornata dovrebbero essere dunque concentrate a livello nazionale le operazioni relative all’elezione dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali o di comparto
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Election day Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente Precisazioni sulla nomina del Medico Competente Specialista in Medicina Preventiva e del Lavoro • • • • • • • •
Uso di sostanze chimiche pericolose Esposizione a rumore oltre 85 dB(A) – facoltativa da 80 a 85 dB(A) Esposizione a vibrazioni meccaniche oltre 2,5 m/s2 (sistema mano – braccio) Esposizione a vibrazioni meccaniche oltre 0,5 m/s2 (corpo intero) Movimentazione manuale dei carichi , movimenti ripetitivi degli arti superiori Uso di videoterminali per oltre 20 ore in media a settimana Esposizione a campi elettromagnetici o radiazioni ottiche oltre i livelli di azione Esposizione a rischio biologico, cancerogeno o mutageno
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
Election day PRECISAZIONI SULLE SANZIONI PER I LAVORATORI
Art. 59 (Sanzioni per i lavoratori) I lavoratori sono puniti: •Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, comma 3, primo periodo •Sanzioni previste in caso di violazione dell’art. 43 comma 3 che impedisce ai lavoratori di rifiutare la designazione per uno dei ruoli per la tutela della sicurezza sul lavoro, se non per giustificato motivo
Modulo 3: il servizio di prevenzione e protezione
MODULO 4: organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni
Modulo 4: organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni Il pericolo organismi pubblici di vigilanza e controllo: • Aziende Sanitarie Locali (ASL) • Direzione Provinciale del Lavoro
• Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) • Vigili del Fuoco Ciascun organismo ha ruoli specifici!
Modulo 4: organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni Presso ciascuna Azienda Sanitaria Locale (ASL) è istituito il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) per: • Assistenza e servizi
• Attività amministrativa ed autorizzativa • Vigilanza e controllo • Attività di polizia giudiziaria
Modulo 4: organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni • Gli ispettori dei SPSAL svolgono attività di vigilanza sono nominati ufficiali di polizia giudiziaria (UPG) • La qualifica di UPG è riferita esclusivamente alla competenza specifica del SPSAL. • Gli ispettori hanno la facoltà di visitare, senza alcuna limitazione, qualsiasi luogo ove si svolgano attività lavorative.
Modulo 4: organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni Gli ispettori dei SPSAL svolgono attività di vigilanza Sono nominati ufficiali di polizia giudiziaria (UPG) • La qualifica verificano che non ci siano violazioni alla normativa • Comunicano l’ipotesi di reato al pubblico ministero • Svolgono le indagini disposte o delegate dall’autorità giudiziaria • Procedono a perquisizioni e sequestri su delega dell’autorità giudiziaria
Modulo 4: organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni Tipologia di sequestro: â&#x20AC;˘ Il sequestro probatorio, al fine di acquisire le prove di reato, deve essere convalidato dal pubblico ministero â&#x20AC;˘ Il sequestro preventivo, per prevenire ulteriori o maggiori rischi, deve essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari
Modulo 4: organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni In caso di violazioni gravi, la vigilanza ed il controllo possono anche avere come conseguenza la sospensione delle attività imprenditoriali. Si tratta in gran parte di violazioni relative ai cantieri edili • Mancata elaborazione del DVR • Mancata elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione • Mancata formazione e addestramento • Mancata costituzione del SPP e nomina del RSPP
Modulo 4: organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni • Mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento • Mancata redazione del piano operativo di sicurezza • Mancata nomina del coordinatore per la progettazione • Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione • Mancata valutazione dei rischi e conseguente mancata elaborazione del DVR • Mancata designazione RSPP
• Mancata nomina del medico competente Modulo 4: organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni • Mancata designazione dei lavoratori incaricati alle emergenze • Mancata fornitura dei DPI • Mancanza di istruzioni e addestramento • Mancato invio dei lavoratori alla visita medica
• Mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali • Mancata vigilanza sull’uso dei dispositivi di protezione • Mancata verifica affinché soltanto chi abbia ricevuto adeguate istruzioni acceda alle zone a rischio Modulo 4: organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni • Mancata istruzione relativa all’evacuazione • Mancata segnalazione delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature • Mancata osservazione delle disposizioni e delle istruzioni • Utilizzo scorretto di attrezzature di lavoro • Rimozione o modifica di dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo • Mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento • Mancata adesione ai controlli disposti dal medico competente Modulo 4: organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni • Mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria • Mancata istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria • Mancata informazione sul significato della sorveglianza sanitaria e sui risultati della stessa • Mancata visita periodica degli ambienti di lavoro
Modulo 4: organi di vigilanza e sanzioni
Organi di vigilanza e sanzioni Tutti i soggetti della sicurezza sono punibili per le inadempienze agli obblighi di legge con: â&#x20AC;˘ Sanzioni pecuniarie â&#x20AC;˘ Sanzioni interdittive
Modulo 4: organi di vigilanza e sanzioni
MODULO 5: cause di incidenti, infortuni e malattie professionali
Cause di incidenti, infortuni e malattie professionali Cause di incidenti, infortuni e malattie professionali
Modulo 5: cause di incidenti, infortuni e malattie professionali
Principali cause di incidenti o malattie professionali SOGGETTIVE
OGGETTIVE
GESTIONALI
Modulo 5: cause di incidenti, infortuni e malattie professionali
Cause di incidenti, infortuni e malattie professionali CAUSE SOGGETTIVE • • • • • • • • •
Inosservanza disposizioni ricevute dai superiori Disattenzioni, leggerezza, fretta Mancato uso dei dpi Manomissione di dispositivi di protezione Movimenti errati o intempestivi Lavori o pulizia su organi in moto Abitudine alla esecuzione della mansione Fatica Stato di indisposizione temporanea
Modulo 5: cause di incidenti, infortuni e malattie professionali
Cause di incidenti, infortuni e malattie professionali CAUSE OGGETTIVE • • • • • • • • •
Inosservanza disposizioni ricevute dai superiori Assenza di protezioni fisse o mobili Uso di materiali/sostanze pericolosi Attrezzature di lavoro inadeguate Ciclo di lavoro irrazionale Mancanza di istruzione al personale Fattori ambientali carenti: illuminazione, disordine, rumore Esalazione di polveri, vapori, spazio insufficiente
Modulo 5: cause di incidenti, infortuni e malattie professionali
Cause di incidenti, infortuni e malattie professionali CAUSE GESTIONALI • • • •
Inadeguato addestramento Ispezioni programmate carenti Mancata o inadeguata manutenzione Mancata divulgazione delle norme di sicurezza
Modulo 5: cause di incidenti, infortuni e malattie professionali
MODULO 6: verso un modello di benessere organizzativo
Verso un modello di benessere organizzativo Verso un modello di benessere organizzativo
Modulo 6: verso un modello di benessere organizzativo
Verso un modello di benessere organizzativo LA“DIRETTIVA 24 MARZO 2004” Il Dipartimento della Funzione Pubblica emana misure finalizzate al miglioramento del benessere organizzativo nelle pubbliche amministrazioni Il testo propone alcuni spunti interessanti: – “...oltre che per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività, anche per realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone...” – “...lo sviluppo e l'efficienza ..., le condizioni emotive dell'ambiente in cui si lavora, la sussistenza di un clima organizzativo che stimoli la creatività e l'apprendimento, l'ergonomia...” Modulo 6: verso un modello di benessere organizzativo
Verso un modello di benessere organizzativo – “...contesti organizzativi che favoriscono gli scambi, la trasparenza e la visibilità dei risultati del lavoro...” – “...attenzione ad aspetti non monetari del rapporto di lavoro, consentendo l'avvio di modelli gestionali delle risorse umane...” – “...Questa direttiva nasce anche dalla necessità di valutare l'impatto organizzativo delle riforme legislative degli ultimi anni e delle trasformazioni legate all'utilizzo delle nuove tecnologie sul personale delle amministrazioni pubbliche e di responsabilizzare la dirigenza sulla efficace gestione delle risorse umane...”
Modulo 6: verso un modello di benessere organizzativo
Verso un modello di benessere organizzativo DEFINIZIONE Si è soliti designare con il termine di benessere organizzativo: - lo stato soggettivo di coloro che lavorano in uno specifico contesto organizzativo - l’insieme dei fattori che determinano o contribuiscono a determinare il benessere di chi lavora. In una prima approssimazione potremmo dire che: ll benessere organizzativo si riferisce alla capacità di un’organizzazione di promuovere e di mantenere il più alto grado di benessere fisico, psicologico e sociale dei lavoratori in ogni tipo di occupazione. Modulo 6: verso un modello di benessere organizzativo
Verso un modello di benessere organizzativo LA PIRAMIDE DELLA SALUTE ORGANIZZATIVA DI WILLIAMS (1994) 1) Fattori ambientali (rumore, temperatura, spazio) 2) Fattori fisici (alimentazione, fitness, malattie) 3) Fattori mentali (autostima, stress, ansia) 4) Fattori sociali (relazioni, interessi, eventi della vita) La logica è che il livello più alto può essere soddisfatto solo se ci sono i precedenti. Modulo 6: verso un modello di benessere organizzativo
Verso un modello di benessere organizzativo NATURA E CULTURA La cultura dell’organizzazione è la somma dei valori, delle aspettative e delle esperienze che connotano le attività dei membri di un’organizzazione, e come tale Differenzia un’organizzazione da un’altra (Hofstede, 1991) “Controparte” della natura dell’organizzazione è prodotta dall’uomo e da fenomeni tecnici E’ modificabile ! Modulo 6: verso un modello di benessere organizzativo
Verso un modello di benessere organizzativo COM’È UN’ORGANIZZAZIONE “OK” ? •
• • •
Considera i bisogni delle persone (dipendenti, management, clienti/utenti). Consente l’espressione di pensieri, comportamenti, emozioni Ha chiari gli scopi e i motivi; focalizza le energie E’ consapevole dei processi interni ed esterni Ha responsabilità sociale
• •
• •
Cura l’ecologia del set lavorativo Ha una struttura spaziotempo che favorisce l’attività Incentiva ed utilizza la creatività Sa mantenere le proprie caratteristiche positive anche in caso di imprevisti e/o pressioni esterne
Modulo 6: verso un modello di benessere organizzativo
Conclusione
per l'attenzione
Dott. Andrea Cirincione
Modulo 6: verso un modello di benessere organizzativo
CONTATTI
ACOF www.acof.it chiara.casagrande@acof.it +39 349.8011916 MT PROMOZIONE S.R.L www.mtpromozione.it DOCENTE Dott. Andrea Cirincione â&#x20AC;&#x201C; psicologo del lavoro www.psicologocompetente.it