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PROFESSIONE
la VETERINARIA A.N.M.V.I.
ORGANO DI INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MEDICI VETERINARI ITALIANI
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SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Anno 5, numero 5, dal 4 al 10 febbraio 2008 Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano Concessionaria esclusiva per la pubblicità E.V. srl - Cremona
SPECIALE CONTRIBUENTI MINIMI
NEOPLASIE CUTANEE DEL CONIGLIO
VACCINI ANTIRABBICI REGISTRATI ALL’ESTERO
STUPEFACENTI CON IL PET OLTRE FRONTIERA
RIPRODUZIONE: AGGIORNARSI CON SIRVAC
ALLE PAGINE 5-8
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BREVI
BLUE TONGUE
ENPAV Il regime semplificato per i contribuenti minimi “non produce effetti in ordine all'applicazione del contributo integrativo del 2%”. La precisazione viene dall’Ente di Previdenza Veterinaria che ha pubblicato una nota in tal senso sul portale enpav.it
30GIORNI Un mensile "indipendente" e di "contenuti" che ottimizzerà l'utilizzo di risorse già disponibili. Questo sarà "30giorni", il nuovo organo di informazione ufficiale di Categoria, presentato in anteprima da FNOVI ed ENPAV il 31 gennaio scorso.
FISE A seguito dell'istruttoria avviata dall’Antitrust, la FISE ha reso i noti i propri impegni. Nel ribadire la propria competenza esclusiva sulle attività agonistiche, il Presidente Cesare Croce ha espresso l'intenzione della Federazione a “modificare lo statuto federale per sancire che la competenza della Federazione a disciplinare ed organizzare le attività di natura ludica non è esclusiva".
PREZZI “Mister prezzi” comincerà dalla carne. Antonio Lirosi ha segnalato possibili criticità e chiesto al Mipaaf di convocare tutti gli attori del settore carni. “Vogliamo vederci chiaro e assicurare la massima trasparenza sia ai consumatori che alle imprese”. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi è una figura istituita dalla Finanziaria 2008.
AFGHANISTAN L'intervento italiano prevede anche assistenza veterinaria. A fine gennaio, un team veterinario ha curato oltre 1000 capi di bestiame. Un ufficiale veterinario munito di centinaia di dosi di antiparassitari e di antibiotici arrivati dall'Italia è intervenuto nelle periferie rurali di Kabul. Si prevede un possibile incremento del 30% della produzione di latte e lana.
IMMUNOLOGICI Il Ministero della Salute ha comunicato che dal 1 febbraio 2008 per i medicinali veterinari immunologici entra in vigore la “Guideline on data requirements for immunological veterinary medicinal products intended for minor uses or minor species/limited market” (EMEA/CVMP/ IWP/123243/2006).
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LINEA GUIDA MINISTERIALE
Disciplinata la medicina trasfusionale Fissate per la prima volta in campo veterinario le regole a tutela dell'animale donatore e del ricevente A PAGINA 3
Dal 4 marzo sarà vietata l'introduzione su tutto il territorio nazionale di animali provenienti da zone infette non vaccinati nei confronti dei sierotipi del virus della lingua blu circolanti nei territori d'origine. La decisione è stata comunicata alle agenzie di stampa dal sottosegretario alla salute Gian Paolo Patta che il 31 gennaio ha incontrato il vice ministro francese Erol Ok ed i rappresentanti dell'Ambasciata francese in Italia per discutere dei problemi connessi allo scambio commerciale di animali sensibili alla lingua blu tra Italia e Francia. Le autorità francesi hanno convenuto con quelle italiane che il miglior modo per proteggere gli animali in questione ed evitare la diffusione della malattia, sia la vaccinazione, specialmente in considerazione dell'ingente numero di capi che l'Italia introduce dalla Francia. Il giorno prima dell’incontro con le autorità francesi, la malattia teneva sul chi vive il Regno Unito. Il Defra, Ministero agricolo britannico, annunciava che i test condotti nelle due contee in cui si sospettava l'insorgenza di nuovi focolai di blue tongue sono risultati negativi. La notizia era molto attesa,
alla luce delle ripercussioni sulle movimentazioni di bestiame e delle conseguenze per il piano di vaccinazione in programma. La National Beef Association ha sottolineato l'urgenza di assicurare un'adeguata scorta di vaccini per le mandrie scozzesi nella realistica previsione di una diffusione della malattia la prossima estate. L'aumento del numero degli agricoltori che dovranno accedere ai vaccini in modo emergenziale potrebbe avere conseguenze preoccupanti circa la copertura vaccinale del bestiame e la possibilità di un pieno controllo del virus nella stagione primaverile ed estiva. L’Europa sosterrà quest'anno con fondi comunitari una campagna di vaccinazione di massa di bovini e pecore per difenderli dal virus della febbre catarrale. Le autorità italiane non nascondono la soddisfazione di vedere confermate in sede comunitaria convinzioni scientifiche assodate, “contro le quali in passato sono state levate strumentali opposizioni, con il ricorso a manifestazioni di piazza e addirittura alla promulgazione di una legge regionale di impedimento della vaccinazione, dichiarata successivamente incostituzionale”. ■
30 MILA SONO POCHI? LEGGENDO IN VETLINK LA DISCUSSIONE SUI "MINIMI", certamente qualche dubbio viene su come potranno essere gestiti i 30 mila euro previsti, come valore massimo di volume d'affari, per poter aderire a questo sistema fiscale. 30 mila euro di fatturato significa più o meno 15 mila euro di reddito dichiarato. Poco? Certamente poco. Reale? Difficile dirlo soprattutto quando le dichiarazioni pervenute all'ENPAV nel 2007 evidenziano che ben l'86% dei colleghi è sotto questi livelli di fatturato. Forse il sistema dei "minimi" non è così vantaggioso come è stato venduto dal Ministero delle Finanze però offre la possibilità, se non altro, di semplificare la contabilità, e magari di fare a meno del commercialista, anche se le numerose circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate spesso richiedono l'aiuto di un esperto. Ci sono due aspetti che hanno sviluppato la discussione sul tema all'interno della categoria. Il primo è che, probabilmente, alcuni colleghi, pur di restare o rientrare nei 30 mila euro, eviteranno qualche fattura portandosi a casa un doppio vantaggio, il secondo, che la possibilità di fatturare senza IVA possa creare situazioni di facile concorrenza sui prezzi. Certamente tutto questo porterà ulteriore confusione in un mercato che già esprime difficoltà in termini di crescita e di riconoscimento della qualità e della professionalità. Noi, come ANMVI, avremmo preferito una riduzione dell'IVA al 10% sulle prestazioni veterinarie, la possibilità per il cliente di recuperarle fiscalmente senza limite di importo ed un tariffario minimo a garanzia della qualità. Purtroppo, in Italia, i progetti seri trovano sempre scarso consenso.
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Attualità
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Linea Guida per la medicina trasfusionale in campo veterinario Disciplinata per la prima volta la gestione del sangue intero di origine animale prelevato da animali di proprietà a scopo trasfusionale stata approvata dalla Conferenza Stato Regioni La “Linea guida relativa all’esercizio delle attività sanitarie riguardanti la medicina trasfusionale in campo veterinario” (Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 20 dicembre 2007). Predisposto dalla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute, il documento si applica “al sangue intero di origine animale prelevato da animali di proprietà di persone giuridiche e/o fisiche per lo scopo trasfusionale. Non si applica invece ai prodotti derivati dal sangue, regolati dal Codice del Farmaco Veterinario (Decreto legislativo del 6 aprile 2006, n. 193). La Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario ha così colmato un vuoto regolamentare. Non esisteva infatti alcuna normativa che definisse i requisiti minimi igienico-sanitari dei donatori, delle strutture, del trasporto e della conservazione del sangue animale per uso trasfusionale. Dell’esigenza di una disciplina si era parlato fin dal novembre del 2006, nel corso di un convegno dell’ANMVI dedicato al Codice del Farmaco Veterinario. In quella occasione la Direttrice Generale, Gaetana Ferri, aveva dichiarato che il Ministero della salute era “in fase matura”, perché si erano registrati casi di anemia infettiva equina per i quali esisteva il sospetto che la malattia fosse stata veicolata da sacche di sangue. Ne è seguita la costituzione di un gruppo di lavoro che ha esteso il raggio d’azione della linea guida agli animali di proprietà. Gli esperti, designati dal ministero della salute, hanno lavorato per circa un anno, dopo di che il documento è passato al vaglio delle componenti tecniche delle Regioni e quindi della Conferenza Stato - Regioni.
È
PRELIEVO DI SANGUE INTERO Si definisce “sangue intero” il sangue prelevato, per lo scopo trasfusionale, dal donatore riconosciuto idoneo, utilizzando materiale sterile e sacche regolarmente autorizzate dal Ministero della salute, contenenti una soluzione anticoagulante-conservante. Il prelievo di sangue intero deve essere effettuato da un medico veterinario, attuando una metodica che garantisca asepsi, con un sistema a circuito chiuso, compatibilmente con la specie animale, e con dispositivi non riutilizzabili. Il direttore sanitario della struttura trasfusionale definisce un protocollo dettagliato delle procedure di prelievo, con particolare riguardo alla detersione e disinfezione della cute prima della venipuntura, e vigila sulla sua applicazione. Nel caso in cui si rendesse necessaria più di una venipuntura deve essere utilizzato un nuovo dispositivo di prelievo. Preliminarmente al prelievo è necessario ispezionare le sacche per verificare l’assenza di eventuali difetti, la scadenza, la corretta quantità di anticoagulante in esse contenuta ed il suo aspetto. Dopo ciascun prelievo, i contenitori e le sacche debbono essere accuratamente ispezionati per verificare l’assenza di qualsiasi difetto. Debbono essere inoltre adottate misure volte ad evitare o-
TRACCIABILITÀ E REGISTRAZIONE DATI
gni possibilità di errore nell’etichettatura della sacca e delle corrispondenti provette. Nell’allegato 2 della linea guida sono illustrate le fasi della procedura da seguire per la raccolta del sangue (v. oltre).
IDONEITÀ ALLA DONAZIONE E BENESSERE ANIMALE Occorre anzitutto valutare le condizioni generali di salute dell’animale donatore, con particolare attenzione agli stati di debilitazione, iponutrizione, edemi, anemia, ittero, cianosi, dispnea e lesioni cutanee. Ad ogni donazione l’animale donatore deve essere sottoposto obbligatoriamente agli esami di laboratorio di cui all’allegato 1 alla presente linea guida, volti ad escluderne gli stati patologici e la positività degli indicatori delle malattie trasmissibili, nonché ad individuarne le principali caratteristiche immunoematologiche. Le modalità previste per l’attuazione della procedura di donazione di unità di sangue intero non devono provocare sofferenza, angoscia o danni durevoli in capo ai donatori.
PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE ED ETICHETTATURA Il sangue intero, prelevato utilizzando materiale sterile e sacche autorizzate dal Ministero della salute, deve essere conservato in frigoemoteca ad una temperatura di 4°C (+/-) 2°C, per un periodo di tempo adeguato al tipo di anticoagulante-conservante impiegato, che deve essere in ogni caso definito sulla base della sopravvivenza post-trasfusionale delle emazie uguale o superiore al 75% a 24 ore. I frigoriferi utilizzati per la conservazione del sangue devono assicurare un’adeguata ed uniforme temperatura al suo interno, devono essere provvisti di termoregistratore e di gruppo di continuità dedicato esclusivamente a questo scopo. La data di scadenza del sangue si identifica con l’ultimo giorno in cui il predetto può essere considerato utile agli effetti della trasfusione; la data di scadenza deve essere indicata in etichetta ed è consentito l’utilizzo massimo entro 30 giorni dal momento del prelievo. Sui contenitori di unità di sangue devono essere apposte etichette conformi a quanto indicato nell’allegato 6 della linea guida (v. oltre).
TRASPORTO, DISTRIBUZIONE E SOMMINISTRAZIONE Il sangue intero deve essere trasportato in contenitori termoisolanti dotati di appositi sistemi di controllo della temperatura interna, ed i contenitori per il trasporto di unità di sangue devono essere pre-raffredati a + 4°C. Il sangue deve essere trasportato ad una temperatura compresa tra +1° C e +10°C (sangue intero fresco o conservato). Prima della somministrazione di sangue intero ai riceventi devono essere eseguite delle indagini volte ad accertare la compatibilità fra il donatore ed il ricevente. Presso ogni struttura dedita alla medicina trasfusionale veterinaria deve essere adottato, per ciascuna unità di sangue, un sistema di sicuro riconoscimento dell’animale ricevente cui la stessa unità è stata assegnata.
APPLICAZIONE Sangue intero di origine animale prelevato da animali di proprietà per lo scopo trasfusionale
PRELIEVO A cura del medico veterinario. I locali del centro di prelievo sono equiparati ad una struttura veterinaria secondo l’Accordo Stato-Regioni
DONATORE L’animale donatore deve essere sottoposto ad esami di laboratorio obbligatori Possibile l’esclusione
SACCHE Autorizzate dal Ministero della Salute riportanti precise informazioni sull’etichetta
RICEVENTE Deve essere adottato un sistema di sicuro riconoscimento dell’animale ricevente
TRACCIABILITÀ Il percorso di ogni unità di sangue deve essere ricostruibile dal prelievo alla destinazione finale
Presso ogni struttura trasfusionale deve essere predisposto un sistema di registrazione e di archiviazione dei dati che consenta di ricostruire il percorso di ogni unità di sangue, dal momento del prelievo fino alla sua destinazione finale. I dati inerenti il donatore devono essere registrati e aggiornati in uno schedario donatori (cartaceo o informatico) a cura del direttore sanitario di ogni struttura trasfusionale. Le operazioni di registrazione vanno effettuate dopo che sia stata ultimata ogni singola fase di lavoro. Il registro deve essere conservato per tre anni presso ogni struttura trasfusionale, e per le strutture destinate alla commercializzazione del sangue intero deve essere vidimato dall’ASL competente per territorio. Il suddetto schedario deve essere tenuto in modo da: a) contenere i dati del proprietario dell’animale; b) contenere i dati clinici dell’animale donatore; c) attuare la normativa vigente in materia di identificazione animale, facilitando la tracciabilità della donazione; d) consentire l’introduzione di informazioni riguardanti eventuali reazioni avverse. Nel caso di reazioni avverse del ricevente, correlate alla trasfusione, deve essere possibile, attraverso il precitato schedario, risalire al donatore e verificare i risultati di tutte le indagini compiute.
ESAMI OBBLIGATORI AD OGNI DONAZIONE A seconda della tipologia d’impiego del sangue, l’allegato 1 della Linea Guida distingue due possibili opzioni nel pannello di esami di laboratorio da eseguire sul donatore: • sangue intero di pronto impiego o d’emergenza preparato all’interno della struttura veterinaria e da utilizzare all’interno della medesima senza possibilità di cessione ad altre strutture; • sangue intero reperibile in commercio. Lo stato di salute del donatore deve essere verificato ad ogni donazione, oltre che con una visita clinica accurata, anche con un pannello di esami standard che, all’occorrenza ed in particolari situazioni epidemiologiche, può essere ampliato. Queste informazioni devono essere trascritte sulla cartella clinica dell’animale donatore, che deve essere conservata per tutta la durata dell’impiego dello stesso come donatore e per un anno dopo la sua esclusione o conclusione dell’attività come soggetto donatore.
IDONEITÀ ALLA DONAZIONE E RACCOLTA DEL SANGUE Con l’Allegato 2, la Linea Guida disciplina l’idoneità alla donazione di sangue e la procedura di raccolta del sangue. • Nel cane il sangue per la donazione viene di norma prelevato dalla vena giugulare previa tricotomia della zona con il soggetto in stazione quadrupedale o in decubito laterale. Devono essere impiegate sacche autorizzate dal Ministero della Salute e la raccolta deve avvenire per gravità. Elementi per l’idoneità alla donazione sono i seguenti: peso corporeo > 25 kg; età: 2 - 8 anni; regolarmente vaccinati per: cimurro, leptospirosi, epatite, parvovirosi, rabbia; carattere docile; quantità da prelevare: 1,5-2% del volume ematico corporeo ogni 9 settimane non
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4 Attualità superando i 18 ml/kg; profilassi routinarie: filariosi cardio-polmonare; identificazione: anagrafe di specie. • Nel gatto il sangue per la donazione viene di norma, prelevato dalla vena giugulare previa tricotomia della zona. Vi sono 2 opzioni per la raccolta di sangue: a) l’impiego di sacche di ridotte dimensioni con appropriata quantità di anticoagulante in rapporto al sangue introdotto. b) L’uso di una siringa con aspirazione lenta. Se il sangue prelevato con la siringa deve essere conservato in una sacca per l’impiego a distanza di tempo (oltre 12 ore) all’ago cannula munita di tubicino va collegato un rubinetto a tre vie prima dell’innesto sul cono della siringa. Questo dispositivo a tre vie consente, una volta raccolto il sangue nella siringa, di poterlo trasferire nella sacca di conservazione senza aprire le vie di collegamento, garantendo quindi una discreta sterilità del prodotto emotrasfusionale. Elementi per l’idoneità alla donazione: peso corporeo 5-7 kg; età 2 - 8 anni Regolarmente vaccinati per: calicivirosi, herpesvirosi, panleucopenia infettiva, clamidiosi, leucemia virale. Carattere docile; quantità da prelevare 1,5-2% del volume ematico corporeo ogni 9 settimane non superando i 10 ml/kg. Identificazione: microchip registrato nella banca dati della struttura preposta al prelievo di sangue. • Nel cavallo il sangue per la donazione viene di norma prelevato dalla vena giugulare previa anestesia locale sopra il sito di prelievo e tricotomia della zona. Il sangue può essere raccolto impiegando un dispositivo che produce una pressione negativa esternamente alla sacca al fine di aumentare la velocità di raccolta. Elementi per l’idoneità alla donazione: peso corporeo > 400 kg età 3 - 10 anni. Regolarmente vaccinati per: tetano, influenza e rinopolmonite. Carattere docile: Quantità da prelevare 1,52% del volume ematico corporeo ogni 6 settimane non superando i 20 ml/kg. Identificazione: Anagrafe di specie.
CRITERI DI ESCLUSIONE DELL’ANIMALE DONATORE Al fine della tutela della salute del donatore, deve essere giudicato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue l’animale candidato donatore affetto o precedentemente affetto da una delle seguenti patologie: malattie autoimmuni e immunomediate; malattie cardiovascolari; malattie del sistema nervoso centrale; neoplasie o malattie maligne; tendenza anomala all’emorragia; crisi convulsive. Nel caso in cui l’animale candidato donatore sia o sia stato affetto in modo grave o cronico da malattia gastrointestinale, ematologica, respiratoria o renale, non compresa nelle categorie di cui sopra, il medico veterinario responsabile della selezione può avvalersi della consulenza specialistica prima della definizione del giudizio di idoneità o di non idoneità temporanea o permanente alla donazione. Possono sussistere motivi per i quali è necessario, ai fini della protezione della salute dell’animale candidato donatore, rinviare la donazione; la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico veterinario responsabile della selezione. La gravidanza in atto costituisce motivo di inidoneità temporanea. Ai fini della protezione della salute dell’animale ricevente, il donatore può invece risultare inidoneo secondo le seguenti situazioni: Inidoneità permanente - Ai fini della protezione della salute dell’animale ricevente deve essere dichiarato permanentemente non idoneo alla donazione di sangue l’animale candidato
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sfusioni: consiste in un’unità di sangue intero prelevata al paziente cui è destinata per corrispondere a proprie esigenze terapeutiche.
ETICHETTATURA
donatore affetto o in precedenza affetto da una delle seguenti patologie o condizioni: malattie autoimmuni e immunomediate, neoplasie maligne, diabete insulino-dipendente, epilessia, malattie cardiovascolari, glomerulonefrite cronica e pielonefrite, policitemia vera. Inoltre le seguenti specie animali sono inidonee alla donazione del sangue se hanno contratto: nel cane la babesiosi; nel gatto la immunodeficienza felina (FIV), la leucemia virale felina (FeLV), la peritonite infettiva (FIP); nel cavallo la babesiosi, l’infezione da Anaplasma phagocitophila e da Ehrlichia equi, l’infezione che determina l’anemia infettiva (da lentivirus della famiglia dei retrovirus) e la morva (da Psuedomonas mallei). Esclusione temporanea - In presenza di una delle sottoelencate patologie o condizioni l’animale candidato donatore deve essere dichiarato temporaneamente non idoneo alla donazione di sangue per un periodo di tempo di durata variabile in funzione della patologia o condizione rilevata: nel gatto la Toxoplasmosi (dopo la guarigione clinica ed in assenza di anticorpi IgM) e l’infezione da Mycoplasma haemofelis (dopo guarigione clinica, scomparsa del parassita dal sangue periferico e indagine con PCR negativa); nel cane la Leishmaniosi (in presenza di titoli sierologici bassi e indagine PCR negativa sul linfonodo o sul midollo osseo), l’Ehrlichiosi (dopo la guarigione clinica in presenza di titoli sierologici negativi e indagine PCR sul sangue periferico negativa) e la Borreliosi (dopo la guarigione clinica in presenza di titoli sierologici negativi). Rinvio di sei mesi - Trasfusione di sangue o trattamento con farmaci emoderivati, intervento chirurgico di rilievo, allergia ai farmaci. Rinvio di tre mesi - Parto o interruzione di gravidanza, somministrazione di sieri di origine animale. Rinvio di tre settimane - Somministrazione di vaccini costituiti da virus o batteri vivi attenuati. Rinvio per 48 ore - Somministrazione di vaccini costituiti da virus o batteri uccisi o inattivati o da tossoidi. Assunzione di farmaci - Possono sussistere ulteriori ragioni per il rinvio temporaneo di un donatore ai fini della protezione dei riceventi la donazione: la decisione relativa alla durata del periodo di rinvio spetta al medico veterinario responsabile della selezione e comunque in accordo alla normativa vigente sui medicinali veterinari e rispettando i tempi di sospensione più lunghi.
PREPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEL SANGUE Il centro di prelievo del sangue intero destinato alla commercializzazione è costituito da locali in grado di garantire un’adeguata igiene
delle procedure, equiparati ad una struttura veterinaria secondo la definizione dell’accordo Stato regione e deve avere la disponibilità di particolari attrezzature elencate nell’Allegato 5 della Linea Guida: 1. pinza multifunzione e anellini di alluminio o pinza saldatrice; 2. emofrigoteca a temperatura costante di 46 °C con registratore di temperatura, dotato di gruppo di continuità; 3. agitatore meccanico per la raccolta del sangue intero; 4. bilancia. I locali di raccolta di sangue intero devono essere autorizzati dalle ASL competenti per territorio e devono adottare tutte le misure idonee a valutare e prevenire la diffusione delle malattie post-trasfusionali, principalmente quelle infettive. Per le operazioni di preparazione del sangue intero devono essere utilizzate sacche autorizzate dal Ministero della salute. Tipologie dei prodotti emotrasfusionali: 1. Sangue intero fresco: sangue prelevato da 6-8 ore; 2. Sangue intero conservato: sangue conservato oltre 6-8 ore; 3. Sangue intero in predeposito per autotra-
Su ciascuna sacca contenente sangue intero dovrà essere indicato tramite apposita etichetta (Allegato 6): 1. nome ed indirizzo della struttura di prelievo del sangue intero; 2. numero identificativo della donazione; 3. tipo del preparato; 4. peso netto del preparato; 5. data di prelievo e preparazione; 6. data di scadenza del prodotto; 7. composizione e volume della soluzione anticoagulante conservante e delle eventuali soluzioni aggiunti; 8. gruppo sanguigno dell’animale donatore; 9. modalità e temperatura di conservazione; 10. indicazione della specie animale; 11. dati anagrafici del donatore. Nei sotto elencati preparati trasfusionali devono inoltre essere incluse le seguenti diciture: 1. Sangue intero fresco, sangue intero conservato - Dicitura: “esclusivamente per uso veterinario - specie di destinazione:…… non utilizzabile a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti” “per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di appropriato filtro”; 2. Sangue intero da predeposito per autotrasfusioni. L’etichetta di colore diverso dalle omologhe deve indicare la dicitura: AUTODONAZIONE - STRETTAMENTE RISERVATA A:…; generalità del tutore dell’animale; firma del medico responsabile del salasso; tipo di preparato; la dicitura: “Non utilizzare a scopo trasfusionale se presenta emolisi o altre anomalie evidenti”; la dicitura: “Per la trasfusione utilizzare un adatto dispositivo munito di appropriato filtro”; la dicitura “Esclusivamente per uso autologo prove di compatibilità ed esami pre-trasfusionali NON ESEGUITI”. ■ Il testo integrale della Linea Guida può essere scaricato da @nmvi Oggi (notizia: TRASFUSIONI: LINEA GUIDA PER LA VETERINARIA del 30 -01-2008).
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Speciale regime semplificato Fisco
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Tutte le risposte ai dubbi dei contribuenti minimi L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare di chiarimenti. Ecco i quesiti riferiti ai contribuenti professionisti di GIOVANNI STASSI ’Agenzia delle Entrate ha emanato in data 28 gennaio 2008 la circolare numero 7/E al fine di chiarire alcuni aspetti controversi del nuovo regime (articolo 1, commi da 96 a 117, della Legge 24 dicembre 2007, numero 244) al quale i contribuenti in possesso dei requisiti possono aderire a partire dal 1° gennaio 2008. In questo “speciale” vengono estrapolate e, ove necessario commentate, solo le risposte che possono interessare i professionisti.
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REQUISITI DI AMMISSIONE/ PERMANENZA NEL REGIME PARTECIPAZIONE IN SOCIETÀ DI PERSONE O SRL TRASPARENTI Quesito Per espressa previsione normativa sono esclusi dal regime coloro che partecipano, “contestualmente”, a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR o a società a responsabilità limitata trasparenti di cui all’articolo 116 del TUIR (cfr articolo 1, comma 99, lett. a) della legge n. 244/2007). Il riferimento alla contestualità per la verifica della causa ostativa dovrebbe impedire di accedere al regime a coloro che detengono partecipazioni in costanza di applicazione del regime. Pertanto, si ritiene possibile accedere al regime nelle ipotesi in cui la partecipazione sia stata ceduta prima del 31 dicembre 2007. Risposta I requisiti per accedere al regime dei contribuenti minimi devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2008 e, pertanto, si ritiene di condividere la soluzione prospettata. Commento: [Attenzione a tale causa di esclusione. Anche la partecipazione ad una società semplice o in un’Associazione professionale, alla data del 1° gennaio 2008, esclude l’ingresso al regime.]
LIMITE DEI 30.000 EURO Quesito Per la verifica del limite dei 30.000 euro di ricavi si deve tener conto dei ricavi fatturati nel 2008 di competenza del 2007? Risposta Per accedere al regime dei contribuenti minimi, i soggetti interessati devono aver conseguito nell’anno solare precedente ricavi in misura non superiore a 30.000 euro. A tal fine, rilevano i ricavi di competenza dell’anno solare 2007, calcolati secondo le disposizioni proprie del regime ordinario di determinazione del reddito d’impresa anche se eventualmente incassati nel corso dell’anno successivo. Commento: [Anche se il quesito si riferisce ai titolari di reddito d’impresa, il principio fornito nella risposta può applicarsi anche agli esercenti arti o professioni. Per semplificare, l’Agenzia delle Entrate specifica che non si deve avere riguardo al “fatturato” ma ai compensi di competenza del 2007 e quindi per i profes-
sionisti ai soli compensi incassati nel 2007. Si potrebbe infatti verificare l’ipotesi di una fattura emessa nel 2007 ma incassata nel 2008. In questo caso il compenso incassato nel 2008, anche se fatturato nel 2007, sarebbe escluso dalla determinazione del limite dei 30.000 euro nel 2007. [Attenzione anche al ragguaglio ad anno del limite dei 30.000. Se ad esempio un contribuente ha iniziato la propria attività il 1° settembre del 2007, per verificare il predetto limite dovrà ragguagliarlo alla minor durata del periodo di imposta del 2007 e pertanto il limite che non deve essere superato per l’accesso al regime sarà pari ad Euro 30.000: 12x4=10.000 Euro.]
BENI STRUMENTALI Quesito Nel caso di beni a deducibilità limitata fiscale (auto 40% e o 80% e telefoni 80%) ai fini del limite dei 15.000 euro va assunto il valore civilistico e/o fiscale? Risposta Si conferma in questa sede quanto precisato nella circolare n. 73/E e ribadito nella risposta al precedente quesito, e cioè che i beni strumentali ad uso promiscuo (autovetture e telefonini) rileveranno ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro) in misura pari al 50 per cento dei relativi corrispettivi, al netto dell’eventuale Iva indetraibile. Commento: [Attenzione. Si ricorda che l’acquisto, anche mediante contratti di locazione (anche finanziaria), nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, di beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro costituisce causa di esclusione dall’ingresso al nuovo regime.] Quesito Nel caso di bene strumentale acquisito mediante un contratto di locazione finanziaria l’importo massimo di euro 15.000 va individuato in base al costo sostenuto dal concedente? Risposta L’articolo 1, comma 97, della finanziaria 2008, stabilisce che ai fini della determinazione del limite del valore complessivo degli acquisti di beni strumentali (15.000 euro) le operazioni si considerano effettuate sulla base dei criteri previsti ai fini IVA dall’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, che con riferimento alle prestazioni di servizi fa riferimento al pagamento del corrispettivo. Pertanto, in caso di utilizzo di un bene strumentale mediante un contratto di leasing, concorrerà l’importo dei canoni di leasing corrisposti nel triennio solare precedente. Commento: [In altre parole, ai fini del limite dei 15.000 Euro, non è rilevante il costo sostenuto dalla società di leasing per l’acquisto del bene ma occorre sommare tutti i canoni di leasing pagati nel corso dei tre anni precedenti.] Quesito Nel limite dei 15.000 euro per i beni strumentali dobbiamo considerare anche i canoni di locazione o noleggio dell’immobile strumentale utilizzato nell’esercizio dell’attività?
Risposta Ai fini dell’applicazione del nuovo regime si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, tra l’altro, “nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro”. Dal tenore letterale della disposizione si evince che, ai fini della determinazione del valore del bene strumentale, rilevano anche i canoni di locazione o noleggio corrisposti eventualmente anche a soggetti non titolari di partita Iva dal contribuente per acquisire la disponibilità del bene medesimo. Commento: [La risposta dell’Agenzia delle Entrate impedirà l’accesso al regime dei minimi ad un gran numero di contribuenti che detengono in affitto l’immobile ove svolgono la propria attività. Sarà facile infatti superare il limite dei 15.000 euro sommando i canoni di locazione corrisposti nel triennio precedente.] Quesito L’ammontare degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente deve essere conteggiato al netto delle vendite dello stesso periodo? Esempio: nel 2006 ho acquistato per 11.000 e venduto per 10.000. Beni strumentali al 31 dicembre 2006 per 1.000. Nel corso del 2007 ho acquistato altri beni per 7.000. Sono comunque escluso? La “ratio” della norma, in realtà, potrebbe essere quella di includere nel nuovo regime chi, in un qualsiasi giorno del triennio considerato, non abbia mai posseduto "contemporaneamente" beni per più di 15.000 euro (ossia sommando algebricamente acquisti e vendite giorno per giorno non abbia mai - in nessun momento - superato tale limite). Risposta Ai fini dell’applicazione del nuovo regime si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, tra l’altro, “nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali (…) per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro”. Al riguardo, si precisa che il valore dei beni strumentali cui fare riferimento è costituito dall’ammontare dei corrispettivi relativi all’acquisto dei beni medesimi. A tal fine non rileva, pertanto, l’eventuale cessione del bene strumentale. Commento: [La risposta dell’Amministrazione finanziaria è chiara e netta: non importa se nel triennio ho ceduto beni; contano solamente gli acquisti.]
Quesito I beni ricevuti in comodato d’uso gratuito vanno valutati al valore normale? Se tale contratto ha ad oggetto un’autovettura, si potrebbe indicare un "valore convenuto"? Risposta I beni utilizzati dal contribuente minimo in comodato d’uso gratuito non possono considerarsi beni strumentali per la cui acquisizione sia dovuto un corrispettivo ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 633 del 1972 richiamato espressamente dal comma 97. Gli stessi non rilevano, pertanto, ai fini della determinazione del valore complessivo dei beni strumentali. Commento: [Anche in questo caso la risposta non dà adito a dubbi: tutti i beni (sia mobili che immobili) utilizzati in forza di un contratto di comodato gratuito non rilevano per la verifica del limite dei 15.000 euro.] Quesito Ai fini del limite dei 15.000 euro per i beni strumentali rileva l'eventuale prezzo corrisposto per l’avviamento? Risposta Il comma 96 della finanziaria 2008, stabilisce che una delle condizioni per rientrare nel regime dei contribuenti minimi consiste nel non aver effettuato nel triennio solare precedente acquisti di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Il riferimento contenuto nella norma alla nozione di strumentalità dei beni da prendere in considerazione induce a ritenere che non debbano essere presi in considerazione taluni costi riferibili ad attività immateriali, come quello sostenuto per l’avviamento o altri elementi immateriali comunque riferibili all’attività, che non si caratterizzano per il loro concreto utilizzo nell’ambito dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo. Commento: [Sulla base di questa risposta il costo d’acquisto del “pacchetto clienti” non assume alcuna rilevanza per la verifica del limite dei 15.000 euro.] Quesito Come vanno trattati gli acquisti provenienti dalle c.d. strutture polifunzionali? Si tratta di strutture che offrono, oltre all’affitto di un locale dove esercitare la professione, tutta una serie di altri servizi, quali quelli di segreteria, che talvolta vengono fatturati sotto una sola voce unitaria. Non è agevole, infatti, separare in concreto il canone di affitto, rilevante ai fini dell’ingresso/permanenza nel regime, dai costi degli altri servizi. Risposta Al fine della verifica dei requisiti di accesso al regime dei contribuenti minimi i soggetti che si avvalgono di strutture polifunzionali dovran-
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6 Fisco Speciale regime semplificato no discernere, secondo criteri oggettivi, i costi sostenuti per acquisire la disponibilità di beni strumentali, da quelli sostenuti per godere di servizi connessi allo svolgimento dell’attività. Il criterio oggettivo determinante è la qualificazione delle prestazioni effettuata dalle parti in sede contrattuale; in particolare, qualora fosse pattuito un corrispettivo unico al fine della verifica del requisito previsto dal comma 96, lettera b), occorrerà considerare l’intero costo sostenuto nel triennio precedente. Diversamente rileverà il solo costo sostenuto a titolo di locazione o di noleggio qualora dal contratto sia possibile una sua distinta quantificazione. Commento: [I soggetti che prestano la propria attività in una struttura polifunzionale dovranno attentamente valutare il corrispettivo corrisposto ed ove possibile scinderlo nelle sue componenti: costo per la locazione di beni strumentali e costo per l’utilizzo di servizi.] Quesito Nel caso in cui più professionisti si dividano un unico appartamento, ma il contratto di locazione e quelli relativi alle utenze siano stipulati da uno solo di essi, il quale riaddebita detti costi agli altri professionisti, come va misurato il parametro del valore dei beni strumentali, che, riferito al triennio precedente, non deve essere superiore a 15.000 euro? Risposta Al fine di verificare il rispetto del requisito di cui al comma 96, lettera b), occorre far riferimento al costo che risulta effettivamente sostenuto da ciascun soggetto. Nella fattispecie descritta nella domanda, dunque, per il professionista che risulta intestatario del contratto di locazione rileverà il canone corrisposto al locatore al netto del canone riaddebitato ai professionisti subconduttori. Per i subconduttori, rileverà la quota corrisposta al sublocatore a titolo di riaddebito dei costi. Commento: [In altre parole il costo sostenuto dall’intestatario del contratto di locazione deve essere diminuito delle somme a lui rimborsate dagli altri professionisti che usufruiscono dell’immobile.]
ATTIVITÀ INIZIATE DA MENO DI 3 ANNI Quesito Il limite dei 15.000 di beni strumentali va verificato avendo riguardo solo agli acquisti effettuati negli anni in cui l’impresa è stata in attività senza effettuare nessun ragguaglio? Si ripropone la medesima questione in relazione ad imprese iniziate nel corso del 2007 per quanto concerne l’eventuale ragguaglio dei ricavi maturati in tali periodi. Risposta Il limite previsto dal comma 96, lettera b), (non aver effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro), va riferito all’intero triennio precedente e non ragguagliato ad anno. All’importo di 15.000 euro occorre far riferimento, pertanto, anche nell’eventualità che l’attività sia iniziata da meno di tre anni. Allo stesso modo, un contribuente che inizia l’attività il 1° aprile 2008 ed effettua in data 5 luglio 2008 acquisti di beni strumentali per un importo di 10.000 euro potrà permanere nel regime, a condizione che gli acquisti di beni strumentali effettuati successivamente e fino al 31 dicembre 2010 non eccedano la residua quota di 5.000 euro. Diversamente, con riguardo ai ricavi il comma 96, lettera a) n. 1, prevede espressamente che gli stessi siano ragguagliati all’anno. Commento: [L’Agenzia delle Entrate precisa che il limite dei 15.000 euro non va ragguagliato anche se la durata dell’attività prima dell’ingresso nel regime è inferiore ai tre anni. An-
dranno invece ragguagliati ad anno i ricavi/compensi (limite dei 30.000 euro) nel caso in cui l’attività sia iniziata nel corso dell’anno precedente a quello di ingresso nel regime.]
PRESTAZIONI OCCASIONALI Quesito Ai fine della verifica delle condizioni di accesso al regime dei contribuenti minimi le prestazioni occasionali sono assimilate al lavoro dipendente? Risposta L’aver sostenuto spese per prestazioni di natura occasionale non preclude l’accesso al regime dei contribuenti minimi trattandosi di spese diverse da quelle per lavoro dipendente o per rapporti di collaborazione indicati nel comma 96. Commento: [Si ricorda che è precluso l’accesso al regime dei minimi ai soggetti che hanno corrisposto nell’esercizio precedente a quello di ingresso, compensi per lavoro dipendente o assimilato (collabolatori a progetto).]
ENTRATA NEL REGIME MODELLO DI DICHIARAZIONE SENZA INDICAZIONE DELL’OPZIONE PER IL REGIME DEI MINIMI Quesito Per i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA a decorrere dal 1° gennaio 2008 e che non hanno manifestato la scelta per il regime dei minimi, è possibile porre in atto il comportamento concludente e comunicarla successivamente? Trattandosi di regime naturale per i soggetti in possesso dei requisiti, l’indicazione nel modello AA9 di un volume d’affari presunto inferiore alla soglia dovrebbe consentire l’ingresso anche se non è stata barrata l’apposita casella contenuta nel modello di inizio attività. Risposta Il comma 98 prevede espressamente che: “Le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99”. Il tenore letterale della norma non lascia dubbi in merito alla necessità per i contribuenti che iniziano l’attività di comunicare il possesso dei requisiti per il regime dei contribuenti minimi tramite il modello AA9. Al riguardo con la circolare n. 73/E del 2007 l’Agenzia ha chiarito che “Fino all’approvazione del nuovo modello AA9 e delle relative procedure informatizzate che ne consentono l’acquisizione e la gestione, e fino al rilascio delle nuove applicazioni, i soggetti che iniziano l’attività e intendono aderire al regime dei contribuenti minimi, dovranno utilizzare l’attuale modello AA9/8, barrando nel “quadro B” la casella denominata “Contribuenti minori”. Tale formalità, assolta con la compilazione dei modelli AA9/8 presentati a partire dal 1° gennaio 2008, consente di accedere immediatamente al regime in commento”. Tuttavia, si ritiene che qualora i contribuenti non abbiano provveduto a barrare l’indicata casella del quadro B, pur volendo applicare fin dall’inizio dell’attività il regime dei contribuenti minimi, potranno nei successivi trenta giorni rettificare l’originaria dichiarazione recandosi direttamente presso l’ufficio competente. In ogni caso, ai fini della determinazione del regime applicabile varrà il principio del comportamento concludente. Tuttavia, se il contribuente non ha provveduto a comunicare l’opzione per il regime dei minimi con la dichiara-
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zione di inizio attività o con la successiva rettifica sarà assoggettato alla sanzione prevista dall’articolo 5, comma 6, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Commento: [In poche parole chi inizia l’attività dal 2008 e vuole accedere al regime dei minimi deve indicarlo nel modello di inizio attività da presentare al competente Ufficio. Se ha omesso l’indicazione può nei 30 giorni successivi presentare una dichiarazione integrativa correggendo l’omissione.]
EMISSIONE DELLA FATTURA CON ADDEBITO DELL’IMPOSTA Quesito In sede di prima applicazione i contribuenti potrebbero aver emesso le fatture con indicazione dell’aliquota, dell’ammontare dell’imposta e dell’imponibile, quindi senza l’annotazione che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma 100, della legge finanziaria per il 2008” o altra annotazione idonea a rendere edotto il destinatario dell’applicazione del regime dei contribuenti minimi. Poiché i contribuenti minimi non devono applicare l’imposta sul valore aggiunto alle operazioni effettuate e di conseguenza non possono esercitare il diritto di rivalsa, il comportamento descritto può essere considerato espressivo della volontà di applicare il regime ordinario di determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto? Risposta Si ritiene che l’emissione di fattura con addebito dell’imposta al cessionario o committente potrebbe essere stata causata dalle incertezze applicative inevitabilmente connesse alle rilevanti novità introdotte dai commi da 96 a 117 e, dunque, non sia di per sé sola espressiva della volontà di non avvalersi del regime dei contribuenti minimi. Al riguardo i contribuenti che intendono applicare il nuovo regime potranno effettuare le opportune rettifiche dei documenti emessi con addebito dell’imposta; più in particolare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 26, terzo e quarto comma, e 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 il cedente o prestatore può emettere nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere gli errori commessi con la fattura ed il cessionario o committente, che abbia registrato la fattura, è tenuto a registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. Per converso, soltanto se unitamente all’emissione della fattura con addebito dell’imposta il contribuente abbia, altresì, esercitato il diritto alla detrazione e proceduto alle liquidazioni periodiche del tributo il comportamento potrà essere considerato inequivocabilmente espressivo dell’opzione per il regime ordinario. Commento: [Diversamente da come si pensava in un primo momento, anche i contribuenti che per errore hanno emesso fatture con IVA, pur avendo aderito al regime dei minimi, possono correggere l’errore emettendo una nota di variazione per la sola IVA addebitata al cliente, ai sensi dell’art. 26 D.P.R. 633/72.]
ANNOTAZIONE DEI CORRISPETTIVI Quesito Con la circolare n. 73/E del 2007 è stato chiarito che i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, ed in particolare dall’obbligo di registrazione delle fatture emesse (articolo 23) e dei corrispettivi (articolo 24). Al riguardo si chiede di sapere se l’istituzione del registro delle fatture e l’annotazione delle fatture emesse, l’istituzione del registro dei
corrispettivi e la registrazione giornaliera dei corrispettivi, ovvero la semplice annotazione nel giornale di fondo del misuratore fiscale dei corrispettivi giornalieri distinti per aliquota, sono un indice univocamente significativo della volontà di applicare il regime ordinario. Risposta Non si ritiene che l’istituzione e la tenuta dei registri IVA integrino gli estremi del comportamento concludente. La circostanza che i contribuenti minimi siano esonerati dagli obblighi di tenuta dei registri IVA non esclude che gli stessi possano, per scelta dettata da finalità amministrative proprie ed ulteriori rispetto all’adempimento degli obblighi fiscali, decidere di tenere comunque i registri previsti dagli articoli 23, 24 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero il giornale di fondo del misuratore fiscale distinto per aliquote. Per altro, siffatta scelta, al pari della sommatoria dei compensi e dei ricavi indicati nei documenti emessi, può essere adottata al fine di monitorare il rispetto del limite di ricavi o compensi per essere considerato contribuente minimo, fissato dal comma 96, numero 1, lettera a), in 30.000 euro. In proposito si rappresenta che, in caso di superamento della predetta soglia in corso d’anno per oltre il 50 per cento “…sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo”. L’istituzione e la tenuta dei registro delle fatture e dei corrispettivi potrebbe, dunque, rivelarsi utile anche al fine dello scorporo dell’imposta sul valore aggiunto sulle operazioni effettuate nella frazione d’anno antecedente il superamento del limite fissato dalla norma, così come l’istituzione del registro degli acquisti può rivelarsi utile per la determinazione dell’imposta detraibile. Commento: [Anche se non ne hanno l’obbligo, i contribuenti che hanno aderito al regime dei minimi possono continuare a registrare i documenti negli appositi registri al fine di meglio tenere sotto controllo in corso d’anno l’importo degli incassi onde non superare la soglia limite dei 45.000 euro che produrrebbe la fuoriuscita immediata dal regime agevolato con obbligo di versamento dell’IVA su tutte le operazioni effettuate dall’inizio dell’anno.]
REVOCA DELL’OPZIONE PER IL REGIME DELLE NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI O DI LAVORO AUTONOMO Quesito Con la circolare n. 73/E del 2007 l’Agenzia ha precisato che i soggetti che hanno optato per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono scegliere di applicare il regime dei contribuenti minimi anche se non è ancora decorso il triennio previsto dal menzionato articolo 13. Si chiede di sapere con quali modalità detti soggetti devono effettuare l’opzione per il regime dei contribuenti minimi. Risposta I contribuenti di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000 hanno l’onere di comunicare all’Amministrazione finanziaria la revoca dell’opzione per il regime agevolato “… dandone comunicazione ad un ufficio locale dell’Agenzia delle entrate” tramite il modello AA9; in tal senso dispone il provvedimento del Di-
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rettore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2001 (punto 2.2) adottato in attuazione del comma 9 del citato articolo 13 della legge n. 388 del 2000. Tuttavia, i medesimi soggetti, qualora intendano accedere al regime dei contribuenti minimi possono farlo esclusivamente tramite “comportamento concludente”, non essendo tenuti ad effettuare alcuna comunicazione. Pertanto, fino all’approvazione del nuovo modello AA9 e delle relative procedure informatizzate che ne consentono l’acquisizione e la gestione, e fino al rilascio delle nuove applicazioni, i soggetti che intendono transitare dal regime delle nuove iniziative imprenditoriali o di lavoro autonomo al regime dei contribuenti minimi, dovranno utilizzare l’attuale modello AA9/8, barrando nel “quadro B” solo la casella relativa alla revoca del regime. Si precisa, infine, che qualora detti soggetti avessero scelto il regime ordinario per l’anno 2008 non saranno tenuti a permanervi per almeno un triennio, ma potranno scegliere per il 2009 di transitare nel regime dei contribuenti minimi, ricorrendone i presupposti, secondo quanto disposto dal comma 116 e chiarito al punto 2.4.1 della circolare n. 73/E del 2007. Commento: [I contribuenti che all’inizio della loro attività avevano optato per il regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 Legge 388/2000) ed intendono passare al regime dei minimi devono darne comunicazione all’Ufficio tramite il modello AA9/8. Viene concesso però il passaggio al nuovo regime anche senza comunicazione, adottando solamente un “comportamento concludente”, comportandosi cioè secondo le norme dettate dal nuovo regime.]
USCITA DAL REGIME OPZIONE PER IL REGIME DELLE NUOVE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI O DI LAVORO AUTONOMO Quesito Un soggetto inizia l'attività d'impresa (produzione di beni) nel corso del 2008 con adesione al regime dei contribuenti minimi. Nel corso dell'anno i ricavi del soggetto superano 45.000 euro, ma non euro 61.974,83. Tale soggetto può applicare - per l'anno 2008 ed i due successivi - il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000? Se, inoltre, il soggetto supera (non del 50%) i 30.000 euro nel 2008 può applicare, dal 2009, il regime fiscale agevolato di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000? Se sì, ai fini del conteggio del triennio occorre considerare anche l'anno in cui il soggetto ha applicato il regime dei marginali? Risposta L’articolo 13 della legge n. 388 del 2000 dispone che: “le persone fisiche che intraprendono un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 49 e 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono avvalersi, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i due successivi, di un regime fiscale agevolato”. Dal tenore letterale della norma emerge che il regime in argomento deve essere scelto all’atto di intraprendere un’impresa arte o professione e vale sin dal primo anno di attività. Pertanto non è possibile che il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo venga scelto a seguito della fuoriuscita dal regime dei minimi.
SCORPORO IVA Quesito Con riferimento al versamento dell’IVA, nell’ipotesi del superamento in corso d’anno dei 45.000 euro di ricavi, occorre scorporare l’IVA dei corrispettivi e quindi procedere al versamento come un contribuente non minimo? Risposta Sì. In tal caso il contribuente dovrà procedere allo scorporo dell’IVA ed al conseguente versamento secondo le ordinarie regole. Commento: [Nel caso di superamento del limite di 45.000 di incassi, lo scorporo dell’IVA dovrà essere effettuato su tutti i compensi incassati sin dall’inizio dell’anno.]
DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE SPESE A DEDUCIBILITÀ LIMITATA Quesito Per i beni in relazione ai quali le norme del TUIR prevedono un regime a deducibilità limitata (come ad esempio quello relativo alle autovetture, ai telefonini, etc) si chiede di sapere se tali limitazioni trovino applicazione anche nel regime dei minimi. Risposta A prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità per le spese di acquisto delle autovetture e dei telefonini, si ritiene che, come precisato con la circolare n. 73/E del 2007, al paragrafo 2.1, trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno, in ogni caso, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo. La stessa limitazione si applica anche ai canoni di leasing nell’ipotesi in cui i menzionati beni siano ad uso promiscuo ed acquisiti mediante un contratto di leasing finanziario. Commento: [Per tutti i beni ad uso promiscuo (personale e per l’attività) le spese potranno dedursi nella misura del 50%.] Quesito Per le spese in relazione alle quali le norme del TUIR prevedono un limite di deducibilità nel periodo d’imposta, con rinvio dell’eccedenza non dedotta agli esercizi successivi (ad esempio spese di manutenzione) si chiede di sapere se le stesse possono essere dedotte interamente nel periodo in cui sono state sostenute senza soggiacere ad alcuna limitazione d’importo, in base al principio di cassa applicabile nel regime in esame. Risposta L’ingresso nel regime dei minimi comporta l’applicazione del principio di cassa ai componenti positivi e negativi di reddito che rilevano ai fini della imputazione al periodo d’imposta al momento della loro percezione e del loro sostenimento ai sensi del comma 104. Si tratta di un regime semplificato applicabile a contribuenti di piccole dimensioni all’interno del quale non possono trovare applicazione, in linea generale, il principio di competenza ordinariamente previsto dalle norme del TUIR in sede di determinazione del reddito d’impresa [o di lavoro autonomo] ed, in particolare, tutte le disposizioni che prevedono una specifica disciplina ai fini della determinazione del reddito (ad esempio rateizzazione delle plusvalenze, deduzioni in più periodi d’imposta sulla base di una ripartizione forfetaria). Pertanto, le spese di manutenzione e riparazione non saranno soggette alla disciplina dell’art. 102, comma 6, del TUIR e saranno deducibili nell’esercizio di sostenimento per l’intero importo effettivamente pagato. Quesito Vigono comunque le norme previste per gli altri contribuenti in merito ai costi indeducibili o parzialmente indeducibili, ecc.? Risposta Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito ai sensi
del comma 104 si ritiene che non possano trovare applicazione le norme del TUIR che prevedono una specifica limitazione nella deducibilità dei costi. Le spese relative a beni ad uso promiscuo e, quindi, parzialmente inerenti, nonché le spese relative a tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia) rileveranno nella misura del 50 per cento dell’importo corrisposto comprensivo dell’Iva per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione. Quesito In attesa del decreto ministeriale che chiarirà i requisiti di inerenza, possiamo considerare deducibili oltre alle spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro anche quelle per cene e alberghi di ammontare non superiore al predetto importo? Risposta Tenendo conto della particolarità del regime dei minimi che prevede una modalità semplificata di determinazione del reddito ai sensi del comma 104, si ritiene che non possano trovare applicazione le specifiche norme del TUIR che limitano la deducibilità di taluni costi. Conseguentemente anche le spese per omaggi, vitto e alloggio potranno essere portate in deduzione per l’intero importo pagato sempreché la stretta inerenza delle stesse all’esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo sia dimostrabile sulla base di criteri oggettivi. La deducibilità dei costi e delle spese sostenute ai fini della determinazione del reddito dei soggetti minimi, infatti, è comunque subordinata alla circostanza che gli stessi siano inerenti all’attività esercitata. Quesito che era riportato al punto “Beni strumentali” della circolare per un errore dell’Agenzia. Abbiamo ritenuto opportuno inserirlo nel presente punto riguardante la deducibilità in quanto riguarda la deducibilità delle spese Quesito La durata del contratto di leasing deve osservare le condizioni minime di durata previste dalla normativa? Risposta Si ritiene che sia possibile dedurre i canoni di leasing corrisposti nei periodi di imposta in cui il contribuente è assoggettato al regime dei minimi a prescindere dalla durata del contratto in quanto non trovano applicazione in tale regime le regole del TUIR che non siano espressamente richiamate dalla disciplina speciale o dal regolamento di attuazione. Commento: [In altre parole per tutti i quesiti di cui al punto 5 si può affermare che tutte le spese si detraggono per intero nell’esercizio in cui sono sostenute ad eccezione delle spese relative ai beni ad uso promiscuo che si detraggono nella misura del 50%.]
ADEMPIMENTI PERDITE FISCALI Quesito Le perdite fiscali possono essere riportate negli anni successivi senza tener conto della modifica avvenuta in Finanziaria con riferimento alla contabilità semplificata? Risposta Si conferma quanto già precisato al paragrafo 4.3 della circolare 73/E del 2007 secondo cui le perdite prodotte nel corso dell’applicazione del regime dei minimi sono computate in diminuzione dei redditi d’impresa o di lavoro autonomo prodotti nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il quinto. Pertanto, le modifiche apportate dalla legge finanziaria 2008 all’articolo 8 del TUIR, con riguardo alla limitazione al riporto delle perdite dei contribuenti semplificati e dei titolari di
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reddito di lavoro autonomo, non rilevano per le perdite che il contribuente genera nel corso del regime dei contribuenti minimi, all’interno del quale trova applicazione la disciplina sul riporto dettata dal comma 108 della finanziaria 2008. Per quanto riguarda le perdite prodotte nei periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel regime dei minimi le stesse possono essere computate in diminuzione dal reddito prodotto all’interno del regime secondo le ordinarie regole stabilite dal TUIR. Con riferimento alle perdite derivanti dall’esercizio di imprese minori, nonché dall’esercizio di arti e professioni, possono essere computate in diminuzione solo le perdite realizzate nei periodi d’imposta 2006 e 2007 considerato che per questi soggetti la possibilità del riporto delle perdite è stata introdotta dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, e ha trovato applicazione nei periodi d’imposta 2006 e 2007. Commento: [Per gli esercenti arti e professioni le perdite degli anni 2006 e 2007 possono essere utilizzate per compensare eventuali redditi conseguiti durante l’applicazione del regime dei minimi ed anche le perdite conseguite durante la permanenza nel regime dei minimi possono essere utilizzate per compensare redditi di lavoro autonomo ma non oltre il quinto anno.]
VERSAMENTI Quesito È possibile effettuare il versamento dell’IVA (l’unica rata o la prima di cinque) scaturente dalla rettifica della detrazione entro il termine dei versamenti a saldo scaturenti dal modello di dichiarazione Unico 2008, maggiorando l’importo dovuto dello 0,4% per mese o frazione di mese? La stessa può essere rateizzata ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997? Risposta No. Il comma 101 dispone che la prima o unica rata va versata entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sul valore aggiunto relativa all’anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi. Ciò significa che non è possibile avvalersi del maggior termine previsto per il versamento a saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione annuale né della rateazione prevista dall’articolo 20 del d.lgs. n. 241 del 1997. Quesito che era riportato al punto “Beni strumentali” della circolare per un errore dell’Agenzia. Quesito Si chiede se, nel caso di passaggio al regime dei minimi, l’Iva relativa ai beni strumentali di costo unitario non superiore ad un milione di lire (516,46 euro), e a quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento, non ancora entrati in funzione, deve essere oggetto di rettifica ai sensi dell’articolo 19bis2 del DPR n. 633/72. Risposta Il comma 5 dell’articolo 19-bis2 del dPR n. 633 del 1972 dispone che “ai fini del presente articolo non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore ad un milione di lire (516,46 euro) né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento”. Tuttavia il comma 3 del citato articolo 19-bis2 dispone che “…la rettifica è eseguita limitatamente ai beni ed ai servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati…”. Tale regola si applica non solo ai beni merce ma a tutti i beni e servizi che ai sensi del citato articolo non sono considerati strumentali. Si ritiene, pertanto, che la rettifica dell’Iva vada eseguita anche con riferimento ai beni
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8 Fisco Speciale regime semplificato strumentali di importo inferiore a 516,46 euro e ai beni il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25 per cento non ancora entrati in funzione al momento del passaggio al regime dei contribuenti minimi, ossia per i quali non sono state ancora eseguite le deduzioni integrali o delle relative quote di ammortamento. Commento: [Anche per i beni strumentali inferiori ad Euro 516,46 e per quelli con aliquota di ammortamento superiore al 25%, se non entrati in funzione nel momento del passaggio al regime dei minimi, andrà operata la rettifica dell’IVA detratta, ai sensi dell’articolo 19bis2 del DPR n. 633/72.]
al fine di poter più agevolmente documentare le operazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito. Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 19 del d.P.R. n. 600 del 1973, l’obbligo di canalizzazione bancaria o postale dei compensi riscossi è limitato agli esercenti arti o professioni. Commento: [L’Agenzia delle Entrate suggerisce di annotare sempre la data dell’incasso per facilitare il calcolo del reddito imponibile a fine anno. Conferma altresì l’obbligo per i professionisti di far affluire tutti gli incassi su un conto corrente bancario o postale.]
BOLLO SU FATTURE
Quesito Si richiedono chiarimenti in merito al trattamento da riservare alle operazioni di destinazione al consumo personale o familiare di beni dell’impresa che potrebbero avvenire in costanza di applicazione del regime dei minimi. Risposta Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto le operazioni di destinazione al consumo personale o familiare di beni dell’impresa, che ordinariamente ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, n. 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, costituiscono operazioni rilevanti agli effetti del tributo qualora la relativa imposta assolta all’atto dell’acquisto sia stata detratta, nell’ambito del regime dei minimi sono effettuate senza applicazione dell’Iva, in conformità al disposto del comma 100, secondo cui i contribuenti minimi non addebitano l’imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa. Per converso, ai fini della determinazione del reddito, l’autoconsumo da parte di un soggetto che applica il regime dei contribuenti minimi trova disciplina nell’articolo 4 del decreto ministeriale del 2 gennaio 2008, secondo cui ai fini della determinazione della base imponibile “si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54, comma 1-bis, lettera c), 57 e 58, comma 3, del citato testo unico, concernenti la destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione.” Pertanto, i ricavi e le plusvalenze relativi a beni destinati al consumo personale o familiare dell’esercente impresa, arte o professione concorreranno come componenti positive del reddito imponibile dei contribuenti minimi, anche se per tale destinazione non risultano percepiti ricavi o compensi. Commento: [Nulla di diverso dalla disciplina attuale: la destinazione dei beni al consumo personale del professionista o a finalità estranee alla professione concorre a formare il reddito dell’esercizio.]
AUTOCONSUMO Quesito Nel caso di fatture emesse senza addebito dell’IVA si applicata l'imposta di bollo? Risposta L’esenzione a favore delle fatture e altri documenti di cui all’articolo 6 della tabella - allegato B - al dPR 26 ottobre 1972, n. 642, si applica a condizione che i documenti riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni di beni o a prestazioni di servizi assoggettati ad Iva e che sui documenti stessi sia riportata l’Iva concernente le operazioni alle quali i documenti si riferiscono. Per i documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore aggiunto, l'esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (cfr circolare n. 1 del 2 gennaio 1984, risoluzione n. 98 del 3 luglio 2001). In altre parole, per “operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” si intendono quelle che scontano l’Iva ossia quelle operazioni per le quali sia effettivamente dovuto il tributo. Pertanto, atteso che le fatture rilasciate dai contribuenti minimi documentano operazioni per le quali, ai sensi del comma 100, non viene esercitato il diritto di rivalsa, e quindi non scontano il tributo, le stesse, se di importo superiore a 77,47 euro, devono essere assoggettate all’imposta di bollo. Sono, invece, esenti da bollo le fatture riguardanti gli acquisti intracomunitari e le operazioni per le quali il contribuente minimo assume la veste di debitore di imposta (ad esempio acquisti soggetti al reverse charge). Commento: [Su tutte le fatture emesse dai contribuenti nel regime dei minimi, se di importo superiore ad Euro 77,47, andrà applicata una marca da bollo da Euro 1,81. ]
ANNOTAZIONE DATE DI PAGAMENTO E DI INCASSO
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
Quesito Ai fini della determinazione del reddito gli esercenti attività d’impresa minima devono annotare le date di pagamento dei costi e le date di incasso dei corrispettivi? In caso di risposta affermativa dove deve essere effettuata l’annotazione? Con la circolare n. 73/E del 2007 è stato precisato che anche i contribuenti minimi devono rispettare la previsione di cui all’articolo 19 del d.P.R. n. 600 del 1973 secondo cui i compensi per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante canalizzazione bancaria o postale (assegni, bonifici, altro). Tale disposizione resta limitata ai soli esercenti arti e professioni oppure si deve intendere estesa anche ai soggetti esercenti attività d’impresa? Risposta Premesso che non vi è un obbligo di annotazione delle date di pagamento e di incasso, il contribuente potrebbe trovare utile procedere a tale annotazione, anche sulle stesse fatture,
Quesito Con riferimento all’integrazione agli effetti dell’IVA delle fatture riguardanti operazioni in reverse charge o acquisti intracomunitari, con conseguente versamento della relativa imposta a debito, sussiste o meno l’obbligo di registrazione? Risposta Fermo restando l’obbligo di versamento dell’imposta a debito, si ritiene che anche le operazioni di acquisto intracomunitario e di reverse charge non sono soggette agli obblighi di registrazione, conformemente a quanto previsto dal comma 109, in virtù del quale i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di tenuta e conservazione dei registri previsti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva. Resta inteso che permangono, in capo ai contribuenti medesimi, gli adempimenti già evidenziati nel paragrafo 3.1.2 della circolare n. 73 del 2007, tra i quali si richiama - con riferimento agli acquisti intracomunitari - l’ob-
bligo di presentazione degli elenchi intrastat. Commento: [I soggetti che acquistano beni intracomunitari dovranno provvedere all’integrazione della fattura d’acquisto, al versamento dell’IVA relativa ed alla compilazione degli elenchi Intrastat.]
DETERMINAZIONE DEL REDDITO – SOPRAVVENIENZE ATTIVE/PASSIVE Quesito La C.M. 21.12.2007, n. 73/E, nell’affermare la rilevanza fiscale dei componenti positivi di reddito, precisa che in sede di determinazione del reddito si dovrà tenere conto anche delle eventuali sopravvenienze attive e passive. Tenuto conto tuttavia che con riferimento alla determinazione del reddito dei soggetti minimi non trovano applicazione le norme del TUIR e che nei commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge finanziaria non risulta alcun riferimento esplicito alle sopravvenienze attive e passive, si chiede di confermare la rilevanza di tali componenti nella determinazione del reddito dei soggetti minimi. Risposta Con la circolare n. 73/E del 21 dicembre 2007 è stata affermata la rilevanza sotto il profilo reddituale delle sopravvenienze attive e passive realizzate dai contribuenti soggetti al regime dei minimi. Tale affermazione trova conferma nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 gennaio 2008 che al all’articolo 4, comma 1, lettera a) afferma la rilevanza dei “componenti positivi”. La lettura coordinata delle norme contenute nel comma 104 e nel richiamato decreto induce a ritenere che assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei soggetti minimi, le sopravvenienze attive nonché per coerenza sistematica, quelle passive. Il richiamo del comma 104 ai ricavi e alle plusvalenze non può intendersi riferito, infatti, alle corrispondenti classificazioni tecniche del TUIR (che come più volte ribadito non trovano, invece, applicazione in tale regime), ma deve essere inteso nel senso di ricomprendere, in linea generale, tutti i componenti positivi e negativi che assumono rilevanza nella determinazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti minimi. Commento: [Anche per gli esercenti arti e professioni che aderiscono al regime dei minimi rileveranno le sopravvenienze attive e passive di cui agli articoli 88 e 101 del TUIR (DPR 917/86).]
DETRAZIONI CARICHI FAMIGLIA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Quesito Il reddito d'impresa nel regime dei minimi non concorre alla formazione del reddito complessivo ma, in presenza di altri redditi rileva, in aggiunta al reddito complessivo ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia ed ai fini della determinazione della base imponibile per i contributi previdenziali. Si chiede come debba essere trattata l’eventuale eccedenza di contributi previdenziali e assistenziali rispetto al reddito determinato secondo le regole del comma 104. Risposta L’articolo 5 del decreto stabilisce che i contributi previdenziali ed assistenziali si deducono dal reddito determinato secondo le regole del regime dei minimi. Qualora l’importo di tali contributi ecceda il reddito, la parte eccedente potrà essere portata in deduzione quale onere deducibile in sede di dichiarazione dei redditi. Si ipotizzi un reddito derivante dall’attività d’impresa in regime dei minimi pari a 100 e un contributo previdenziale versato pari 120. Tale contributo per 100 potrà essere portato in deduzione del reddito d’impresa e
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per l’eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi potrà essere dedotto dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10 del TUIR. Commento: [Se i contributi previdenziali versati alle casse di appartenenza superano il reddito dell’esercizio realizzato durante l’appartenenza al regime dei minimi, la differenza potrà essere portata in diminuzione da tutti gli altri redditi nella dichiarazione dei redditi.]
RIMBORSO IVA Quesito In quali ipotesi può essere richiesta a rimborso l’IVA a credito risultante dalla dichiarazione relativa all’ultimo anno in cui l’imposta è stata applicata nei modi ordinari? Risposta Ai sensi del comma 103: “l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Il dato letterale della noma non lascia adito a dubbi sul fatto che il contribuente può ottenere il rimborso soltanto se ricorrono i presupposti indicati al terzo comma del citato articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972. Non può, dunque essere richiesto a rimborso il minor credito del triennio, né il passaggio al regime dei contribuenti dei minimi può essere equiparato alla cessazione dell’attività. In alternativa al rimborso ovvero quando non ne ricorrano le condizioni il contribuente potrà utilizzare il credito IVA risultante dall’ultima dichiarazione in compensazione c.d. orizzontale ai sensi dell’articolo17 del d.lgs. n. 241 del1997. Commento: [L’eventuale credito IVA risultante dall’ultima dichiarazione presentata prima dell’ingresso del regime dei minimi potrà essere compensata con altri tributi: ICI, la stessa imposta sostitutiva, ecc.; o potrà essere richiesto a rimborso ove ricorrano le condizioni sopra citate.]
RIMBORSO DELLE RITENUTE SUBITE ECCEDENTI L’IMPOSTA SOSTITUTIVA Quesito I contribuenti che applicano il regime dei minimi possono chiedere il rimborso delle ritenute operate in eccedenza rispetto alle somme dovute a titolo d’imposta sostitutiva? Risposta L’articolo 6 del decreto del 2 gennaio 2008 dispone che “Le ritenute subite dai contribuenti minimi si considerano effettuate a titolo d'acconto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 della legge. L'eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Al riguardo si è dell’avviso che, in analogia con quanto effettuato dai contribuenti che applicano il regime agevolato per le nuove iniziative produttive di cui all’articolo 13 della legge n. 388 del 2000, e tenuto conto che la norma non contiene una espressa esclusione in merito, le medesime eccedenze possano essere chieste a rimborso mediante indicazione nel quadro RX del modello unico (quadro destinato ad accogliere i crediti e le eccedenze d’imposta risultanti dalla dichiarazione annuale che si vuole chiedere a rimborso o in compensazione). Commento: [Viene confermato che sui compensi erogati agli esercenti arti e professioni nel regime dei minimi, i sostituti dovranno operare la ritenuta d’acconto del 20%.] ■
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Eventi Veterinari
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AIVEMP
ANMVI
FSA
SCIVAC
SIVAL
SIVAR
SIVAE
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SIVE
SISCA Società Italiana di Scienze Comportamentali Applicate Società Specialistica di riferimento SCIVAC
INCONTRO ...IL GATTO RINGRAZIA!!! Cremona, 17 Febbraio 2008 CHAIRMAN
PARTECIPAZIONE
Franco Fassola
Non è richiesta la pre-iscrizione. Gli interessati possono registrarsi direttamente in sede congressuale presentandosi alle ore 8.30 presso la segreteria. Quote di partecipazione (verrà rilasciata una ricevuta fiscale nominativa per la quota versata): Soci SISCA: gratuito Soci SCIVAC: € 50,00 Non Soci: € 100,00
PROGRAMMA 9.00 È possibile valutare il dolore nel gatto? - Cristiano Stefanello 10.30 Pausa 11.00 La medicina del comportamento ed il dolore - Sabrina Giussani 12.30 Discussione 13.00 Pausa pranzo 14.00 Come perfezionare la visita clinica del gattino, gatto adulto Sabrina Giussani 15.00 Il kitten party - Isabella Merola 15.45 Pausa 16.15 Le oasi feline - Roberto Marchesini 17.30 Assemblea elettiva dei soci SISCA 17.15 Discussione 18.00 Chiusura dei lavori
SEDE: Cremona - Via Trecchi, 20
Segreteria SCIVAC (Elena Piccioni) Tel. 0372 403502 - Fax 0372 457091 Email: socspec@scivac.it
SIARMUV Società Italiana di Anestesia e Rianimazione Veterinaria Società Specialistica di riferimento SCIVAC
INCONTRO ARGOMENTI DI ANESTESIA Cremona, 28 Febbraio 2008 SEDE: Cremona - Via Trecchi, 20
9.00 Registrazione dei partecipanti 9.30 Corretta gestione della fluidoterapia in corso di anestesia alla luce delle più recenti acquisizioni Paolo Franci 11.00 Pausa 11.30 Gestione del dolore negli animali non convenzionali Igor Pellizzone 12.15 Pausa pranzo 14.30 Anestesia nel paziente politraumatizzato Chiara Adami 15.45 Pausa 16.15 Ai limiti dell'ipercapnia… Federico Corletto 16.45 Discussione, valutazione dell'apprendimento, consegna degli attestati e chiusura dei lavori
INCONTRO ENDOCRINOLOGIA NEGLI ANIMALI ESOTICI
Cremona, 1-2 Marzo 2008 COORDINATORE SCIENTIFICO Massimo D’Acierno
OBIETTIVI
L'incontro intende fornire ai partecipanti informazioni aggiornate sulle principali patologie endocrine degli animali da compagnia non convenzionali, evidenziando analogie e differenze (nell'eziopatologia, nella diagnosi e nella terapia) rispetto al cane, al gatto e agli animali domestici "convenzionali". Con particolare attenzione saranno approfonditi gli aspetti del metabolismo del glucosio, del calcio e del fosforo delle specie esotiche e non convenzionali.
PER INFORMAZIONI
RICHIESTO ACCREDITAMENTO
PROGRAMMA
Società Italiana Veterinari per Animali Esotici
PARTECIPAZIONE L'incontro è gratuito per tutti i soci SIARMUV in regola con l'iscrizione 2008. Non è necessaria la pre-iscrizione. Presentarsi in sede congressuale per la registrazione. Quote di partecipazione (verrà rilasciata una ricevuta fiscale nominativa per la quota versata): Soci SIARMUV: gratuito Soci SCIVAC: € 50,00 Non Soci: € 100,00
PER INFORMAZIONI
PROGRAMMA Primo giorno 8.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze 9.00 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione dei relatori ed inizio dei lavori 9.15 Dismetabolismo del glucosio nelle specie esotiche: analogie e differenze con gli animali domestici “convenzionali” - Andrea Bassani 10.00 Il metabolismo del calcio/fosforo negli animali esotici Ketti Meneghin 10.45 Pausa 11.15 Il sistema endocrino di pesci e anfibi: differenze d’interesse clinico Gianpiero Nieddu - Carlo Paoletti 12.00 Anche i rettili hanno un sistema endocrino e delle endocrinopatie Carlo Paoletti 12.30 Pausa pranzo 13.30 Assemblea dei Soci con elezioni 15.30 Le malattie endocrine degli uccelli legate a surreni, tiroide e ormoni sessuali - Lorenzo Crosta 16.30 Pausa 17.00 Diagnosi e terapia delle endocrinopatie di roditori e lagomorfi Alessandro Melillo 17.30 Fine della giornata
Società Italiana di Cardiologia Veterinaria Società Specialistica di riferimento SCIVAC
INCONTRO CASI CLINICI CON AGGIORNAMENTI BIBLIOGRAFICI Cremona, 24 Febbraio 2008
9.30-13.00 La valutazione della funzione sistolica Casi clinici ed aggiornamenti bibiliografici 14.00-16.00 Esposizione di casi clinici Relatori: Serena Crosara Med. Vet. (Torino) Manuela Perego Med. Vet. (Varese) Marta De Muro Med. Vet (Padova)
SEDE Palazzo Trecchi - Via Trecchi, 20 - Cremona
PARTECIPAZIONE L’incontro è libero e gratuito per tutti i Soci SIVAE in regola con la quota 2008.
INFORMAZIONI Segreteria SIVAE - Elisa Feroldi Tel. 0372/403500 - info@sivae.i
RICHIESTO ACCREDITAMENTO
Società Italiana Veterinari per Animali Esotici
SICARV
La continua evoluzione delle conoscenze della patologia cardiovascolare in medicina veterinaria richiede continui approfondimenti ed aggiornamenti. Lo scopo della prima parte della giornata sarà di consentire, su una tematica di così ampio interesse clinico come la disfunzione sistolica, un incontro dialettico di approfondimento partendo dalla descrizione ed esposizione di specifici casi clinici. La discussione dei vari casi clinici dovrà avere la finalità di chiarire non solo le varie condizioni diagnostiche ma anche le modalità di approccio terapeutico.
CASI CLINICI INTERATTIVI 10.00 Iperadrenocorticismo e concomitante insulinoma in un furetto - Marco Bedin 10.30 Un caso di distrofia pancreatica in un furetto - Igor Pelizzone 11.00 Pausa 11.30 Linee guida sul benessere degli animali esotici - Maria Cristina Stocchino 12.00 Una tortora ovaiola... - Matteo Trevisani 12.30 Neoformazione uterina in un furetto - Stefano Cusaro 13.00 Test d'apprendimento e valutazione della giornata
Segreteria SCIVAC (Elena Piccioni) Tel. 0372 403502 - Fax 0372 457091 Email: socspec@scivac.it
RICHIESTO ACCREDITAMENTO
OBIETTIVI
Secondo giorno 8.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze 9.00 Malattie endocrine del furetto Paolo Selleri
SEDE: Cremona - Via Trecchi, 20 PARTECIPAZIONE L’incontro è gratuito per tutti i soci SICARV in regola con l’iscrizione 2008. Non è necessaria la pre-iscrizione. Presentarsi in sede congressuale per la registrazione. Quote di partecipazione (verrà rilasciata una ricevuta fiscale nominativa per la quota versata): Soci SICARV: gratuito Soci SCIVAC: € 50,00 Non Soci: € 100,00
PER INFORMAZIONI Segreteria SCIVAC (Elena Piccioni) Tel. 0372 403502 - Fax 0372 457091
RICHIESTO ACCREDITAMENTO
Per tutte le iniziative organizzate da AIVEMP, ANMVI, FSA, SCIVAC, SIVAE, SIVAL, SIVAR e SIVE viene richiesto l’accreditamento presso il Ministero della Salute ai fini del programma ECM (Educazione Continua in Medicina). Per la normativa prevista consultare il sito del Ministero della Sanità all’indirizzo http://ecm.sanita.it/.
INCONTRO LA VISITA CLINICA E LA MEDICINA COMPORTAMENTALE: CONSIGLI PARTICI PER MIGLIORARE L’APPROCCIO CLINICO NEI NUOVI ANIMALI DA COMPAGNIA
Cassano D’Adda, 30 Marzo 2008 RELATORE
Marzia Possenti
PROGRAMMA 8.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze 9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori 9.30 La visita clinica del coniglio: come gestirla nel rispetto del paziente e che consigli offrire al proprietario sull'educazione e la prevenzione delle patologie del comportamento 11.00 Pausa 11.30 La visita clinica degli psittacidi: come gestirla nel rispetto del paziente e che consigli offrire al proprietario sull'educazione e la prevenzione delle patologie del comportamento 13.00 Spazio per eventuale relazione commerciale (nel caso non si svolga la relazione il programma nel pomeriggio sarà anticipato di mezz'ora) 13.30 Pausa 14.30 La visita clinica del furetto: come gestirla nel rispetto del paziente e che consigli offrire al proprietario sull'educazione e la prevenzione delle patologie del comportamento
15.30 Pausa 16.00 Casi clinici: cosa succede se manca la prevenzione 17.00 Test di valutazione dell'apprendimento e discussione finale 17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata
SEDE Dopolavoro - Via Pila, 11 20062 Cassano d' Adda
PARTECIPAZIONE L'incontro è gratuito per tutti i soci SIVAE e/o SCIVAC in regola con l'iscrizione 2008. Non è richiesta la preiscrizione. Gli interessati devono registrarsi direttamente in sede d'incontro presentandosi alle ore 8.30 presso la segreteria.
INFORMAZIONI Segreteria SIVAE - Elisa Feroldi Tel. 0372/403500 - info@sivae.it
RICHIESTO ACCREDITAMENTO
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10 Eventi Veterinari
VETERINARIA 5 | 2008
INCONTRO REGIONALE SCIVAC - ASVAC IL RUOLO DELLA FISIOTERAPIA NELLA CORRETTA GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO DA ERNIE DISCALI Nuoro, 24 Febbraio 2008 soggetti con ernie discali T3 - L3 OBIETTIVI L'obiettivo del seminario è far capire l'importanza della gestione corretta e completa del paziente affetto da ernia discale dopo la chirurgia decompressiva e, di conseguenza, dare le linee guida per un post operatorio ottimale. Insegnare a rispettare i tempi di recupero fisiologici e sfruttare la possibilità di accelerare la ripresa funzionale utilizzando specifiche metodiche riabilitative.
Ludovica Dragone
15.30 Pausa 16.00 Casi clinici interattivi: Fisioterapia in soggetti con ernie discali cervicali o lombosacrali 17.00 Test di valutazione dell'apprendimento e discussione finale 17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata
PROGRAMMA
SEDE
RELATORE
8.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze 9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori 9.30 Ruolo della fisioterapia nel post operatorio del paziente affetto da ernia discale - Parte 1 11.00 Pausa 11.30 Ruolo della fisioterapia nel post operatorio del paziente affetto da ernia discale - Parte 2 13.30 Pausa 14.30 Casi clinici interattivi: Fisioterapia in
Auditorium Biblioteca "S. Satta" Piazza Asproni 8 - Nuoro
PARTECIPAZIONE L'incontro è libero e gratuito per tutti i soci SCIVAC e ASVAC in regola con la quota associativa per il 2008, per tutti gli altri Medici Veterinari la quota di partecipazione è di 80,00.
RICHIESTO ACCREDITAMENTO
PRACTICE MANAGEMENT Città Sant’Angelo (PE), 16 Marzo 2008 OBIETTIVI
RELATORE
è detto che lui dipenda da noi…) 13.30 Pausa 14.30 Tariffe e Bilanci (anche se siamo medici) 15.30 Pausa 16.00 Errori comuni 17.00 Test di valutazione dell'apprendimento e discussione finale 17.30 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata
Walter Crotti
SEDE
PROGRAMMA
Hotel Miramare Via Tito de Caesars 8 Città sant'Angelo (PE)
8.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze 9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori 9.30 Perché il management se siamo medici? Organizzazione struttura 11.00 Pausa 11.30 Noi dipendiamo dal cliente (ma non
OBIETTIVI Lo scopo della giornata è di fornire elementi conoscitivi concreti per la gestione e risoluzione di due malattie dermatologiche frequenti nella pratica ambulatoriale: la dermatofitosi e la dermatite atopica. Per ogni argomento verranno trattati l'eziologia e la risposta dell'organismo alla malattia, le differenze di specie, le manifestazioni cliniche comuni e quelle inusuali. L'approccio diagnostico più idoneo verrà spiegato tramite un review degli esami complementari e delle diagnosi differenziali da formulare al momento della visita clinica. Infine si darà ampio spazio alle attuali strategie di trattamento ed alle novità farmacologiche e non. La giornata sarà completata da casi clinici interattivi con approccio POA ed il test di valutazione finale.
RELATORE
PARTECIPAZIONE L’incontro è libero e gratuito per tutti i Soci SCIVAC in regola con la quota 2008.
RICHIESTO ACCREDITAMENTO
INFORMAZIONI INCONTRI DELEGAZIONI REGIONALI SCIVAC Segreteria SCIVAC - Monica Borghisani Tel. 0372/403506 - delregionali@scivac.it
A.N.M.V.I.
tamento Pausa Casi clinici interattivi Pausa Casi clinici interattivi Test di valutazione dell'apprendimento e discussione finale 17.00 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata 13.00 14.00 15.00 15.30 16.30
SEDE Hotel Selene Via Pontina km 30 - 00040 Pomezia (Roma)
PARTECIPAZIONE
Luisa Cornegliani
DELEGAZIONE REGIONALE SCIVAC ABRUZZO
Ribadire i concetti generali del Practice management, necessari per una corretta pratica libero, professionale. Approfondire gli aspetti legati al rapporto con i clienti ed i colleghi, attraverso la conoscenza di alcuni degli aspetti fondamentali della buona comunicazione, interna ed esterna. Fornire esempi partici di organizzazione del lavoro di gestione del cliente e delle problematiche lavorative, di organizzazione degli spazi. Valutare possibili errori gestionali. Fornire esempi riguardanti le valutazioni economiche riguardanti tariffe e bilanci nella gestione di un'attività libero professionale Veterinaria.
DELEGAZIONE REGIONALE LAZIO
DERMATOFITOSI E DERMATITE ATOPICA: COME GIUNGERE AD UNA CORRETTA DIAGNOSI ED EFFETTUARE UN’ADEGUATA TERAPIA Pomezia (RM), 16 Marzo 2008
L’incontro è libero e gratuito per tutti i Soci SCIVAC in regola con la quota 2008.
PROGRAMMA 8.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze 9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori 9.30 Dermatofitosi: eziopatogenesi, manifestazioni cliniche e diagnosi nelle diverse specie; strategie di trattamento 11.00 Pausa 11.30 Dermatite atopica: eziopatogenesi, manifestazioni cliniche e diagnosi nelle diverse specie; strategie di trat-
RICHIESTO ACCREDITAMENTO
DELEGAZIONE REGIONALE CALABRIA APPROCCIO ALLE PIÙ COMUNI EMERGENZE VETERINARIE: COME SCEGLIERE TRA LE POSSIBILI ALTERNATIVE TERAPEUTICHE
Roges di Rende (CS), 16 Marzo 2008 OBIETTIVI La prima relazione propone un approccio razionale al paziente traumatizzato con particolare attenzione al Minimo Data Base e allo screening diagnostico necessario, dalla visita clinica all'utilizzo di tecniche più specifiche, al fine di diagnosticare e trattare le varie problematiche. La seconda relazione vertirà sulle procedure diagnostiche e terapeutiche necessarie per la diagnosi ed il trattamento delle più comuni e pericolose emergenze metaboliche ed elettrolitiche.
RELATORE
Marco Bertoli
PROGRAMMA
8.30 Registrazione dei partecipanti e verifica presenze 9.25 Saluto ai partecipanti del Presidente, presentazione del relatore ed inizio dei lavori 9.30 Valutazione e trattamento del paziente traumatizzato 11.00 Pausa 11.30 Interpretazione degli squilibri acidobase nel paziente critico 13.00 Pausa 14.00 Casi clinici interattivi
Gruppo di Practice Management
in collaborazione con
INCONTRO
15.00 Pausa 15.30 Casi clinici interattivi 16.30 Test di valutazione dell'apprendimento e discussione finale 17.00 Consegna degli attestati di partecipazione e termine della giornata
SEDE
Centro Congressi Palagarden Via Tevere, C/O Parco Robinson - 87036 Rende (CS)
PARTECIPAZIONE L’incontro è libero e gratuito per tutti i Soci SCIVAC in regola con la quota 2008.
RICHIESTO ACCREDITAMENTO
EDIZIONI VETERINARIE Per ordini e informazioni: Tel. 0372/403507 Fax 0372/457091 E-mail editoria@evsrl.it - www.evsrl.it
LA GESTIONE EFFICACE DEL CLIENTE Cremona, 16 Marzo 2008 RELATORE Elisabetta Cairo
16.30 Valutazione dell'apprendimento e chiusura dei lavori
intesa come effettiva dichiarazione di partecipazione.
PROGRAMMA
SEDE
PER INFORMAZIONI
8.30 Registrazione dei partecipanti 9.00 Presentazione del tema e dei partecipanti 9.30 La comunicazione efficace: ascolto, empatia, assertività 11.00 Pausa 11.30 La gestione della clientela: la relazione d'aiuto, le abilità fondamentali nella conduzione del colloquio 13.00 Pausa Pranzo 14.00 Esercitazioni: case work e role playing 15.30 Discussione in gruppo
Cremona - Via Trecchi 20
Segreteria ANMVI Milena Migliavacca Tel. 0372/403536 Fax 0372/457091 Email: management@anmvi.it
PARTECIPAZIONE L'incontro è gratuito ed aperto a tutti i medici veterinari. Per motivi organizzativi, i veterinari che intendono presenziare all'incontro, devono compilare ed inviare l'iscrizione on-line collegandosi al sito http://www.anmvi.it/documenti/practice_management.htm o scaricare ed inviare la scheda tramite fax allo 0372/457091 o per e-mail a: management@anmvi.it. Tale comunicazione, viene
RICHIESTO ACCREDITAMENTO
W.J.TRANQUILLI, J.C. THURMON, K.A.GRIMM
Lumb & Jones’ Veterinary Anesthesia and Analgesia 4/ed. 2007 Blackwell Publishing listino € 121,50 scontato € 97,00
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Attualità scientifica Vet Journal
Neoplasie cutanee del coniglio: analisi retrospettiva In testa tricoblastoma, amartoma del collagene e fibroma di Shope di MARIA GRAZIA MONZEGLIO n articolo* riporta la prima ampia analisi retrospettiva delle neoplasie cutanee del coniglio considerando, in un periodo di 16 anni, 190 lesioni tumorali e simil-tumorali cutanee asportate da 179 conigli da compagnia e sottoposte a esame istopatologico. Venivano diagnosticati 23 diversi tipi neoplastici e una lesione simil-tumorale. Le diagnosi più comuni erano tricoblastoma, amartoma del collagene e fibroma di Shope. I tumori virus indotti erano il fibroma di Shope (19) e il papilloma di Shope (2). Le neoplasie epiteliali non virali comuni erano tricoblastoma (59), carcinoma squamocellulare (5), papilloma squamoso (4), tricoepitelioma (3) e carcinoma
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BARTONELLA HENSELAE a batteriemia ricorrente da Bartonella henselae nei gatti con infezione naturale non rappresenta necessariamente una recidiva, ma può essere il risultato di una reinfezione. Lo indica uno studio che ha analizzato la relazione genetica degli isolati di B. henselae nelle emocolture di due gatti appartenenti a pazienti con malattia da graffio di gatto, all’ammissione e 12 mesi dopo. Gli isolati dei due gatti in momenti diversi non erano geneticamente correlati, suggerendo una reinfezione da parte di un secondo ceppo. Lo studio documenta per la prima volta l’infezione sequenziale da parte di due ceppi diversi di B. henselae in gatti infetti e sottolinea la necessità di tipizzazione molecolare per differenziare tra recidiva e reinfezione. Inoltre, suggerisce che l’infezione da parte di un ceppo non induce un’immunità protettiva verso la successiva infezione con un ceppo non clonalmente correlato.
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Le notizie di Vet Journal sono consultabili on line all'indirizzo
www.vetjournal.it/
apocrino (3). I tumori mesenchimali comuni erano lipoma (10), liposarcoma (3), mixosarcoma (9), tumore maligno della guaina dei nervi periferici (8),
fibrosarcoma (7) e leiomiosarcoma (4). Il melanoma maligno era diagnosticato in 8 conigli e l’amartoma del collagene in 26 soggetti. Le proliferazioni mesenchimali si sviluppavano più frequentemente nei maschi che nelle femmine. L’amartoma del collagene e il mixo-
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sarcoma si osservavano esclusivamente nel maschio e in 3 soggetti questi tumori erano multipli. Nei casi in cui la colorazione con ematossilina-eosina non permetteva una diagnosi certa si effettuava l’esame immunoistochimico. In 19 casi si disponeva di un follow-up. I carcinomi recidivavano (2 su 3) o metastatizzavano (1 su 3), mentre i sarcomi recidivavano spesso (7 su 12). Recidivavano anche un melanoma maligno (1 su 3) e un tumore a cellule rotonde scarsamente differenziato (1 su 1). * “Cutaneous neoplasms in pet rabbits: a retrospective study” W von Bomhard, M H Goldschmidt, F S Shofer, L Perl, K L Rosenthal, E A Mauldin. Vet Pathol. September 2007; 44(5): 579-88. Fonte: Veterinary Pathology ■
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12 Vet Journal Attualità scientifica
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VETERINARIA 5 | 2008
Effetto dell’anemia sulla prognosi dei cani trattati per linfoma Può essere un fattore prognostico negativo della risposta alla chemioterapia e della sopravvivenza di MARIA GRAZIA MONZEGLIO
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no studio* retrospettivo ha indagato se la presenza di anemia (Hct minore o uguale al 37%) al momento della diagnosi di linfoma fosse un indica-
tore prognostico negativo della risposta trattamento e della sopravvivenza nei cani sottoposti a chemioterapia. Mediante analisi uninvariata, multivariata e della sopravvivenza è stato determinato l’effetto dell’anemia sulla risposta iniziale alla chemioterapia e sulla sopravvivenza in 96 cani con linfoma. Nel complesso, i cani non anemici (n = 56) a-
vevano una probabilità quattro volte superiore rispetto a quelli anemici (40) di mostrare una risposta completa alla chemioterapia. I cani anemici avevano un tempo di sopravvivenza significativamente inferiore (139 giorni), rispetto a quelli non anemici (315 giorni). Una sottoanalisi dei cani affetti da linfoma multicentrico (raggruppati per stadio clinico e pro-
tocollo chemioterapico) rivelava che i cani anemici (n = 24) avevano un tempo di sopravvivenza significativamente inferiore (101 giorni) a quelli non anemici (N = 24; 284 giorni). Altre variabili non erano associate al tempo di sopravvivenza. I risultati suggeriscono, concludono gli autori, che l’anemia è un fattore prognostico negativo per i cani con linfoma sottoposti a chemioterapia. Ulteriori indagini sono necessarie per determinare l’impatto della risoluzione dell’anemia sull’esito clinico dei cani affetti da linfoma. “Assessment of anemia as an independent predictor of response to chemotherapy and survival in dogs with lymphoma: 96 cases (1993–2006)” Andrew H. Abbo, Michael D. Lucroy. Journal of the American Veterinary Medical Association. December 15, 2007, Vol. 231, No. 12, Pages 1836-1842 ■
C. DIFFICILE NELL’ENTERITE DEL VITELLO no studio ha indagato il ruolo di Clostridium difficile come possibile causa di enterite nei vitelli. L’organismo e le sue tossine (TcdA e TcdB) sono stati riscontrati rispettivamente nel 25,3% e nel 22,9% dei campioni fecali dei vitelli affetti da diarrea considerati. I campioni positivi alla coltura erano più spesso positivi alle tossine rispetto ai campioni negativi alla coltura. Tuttavia, le feci positive alla tossina erano più comuni tra i vitelli non diarroici, ma i vitelli affetti da diarrea avevano una probabilità circa doppia di avere una coltura positiva. Tra gli isolati, era dominante il ribotipo 078. Salmonella spp. veniva isolata sia dai vitelli con diarrea sia da quelli non diarroici, mentre elevate quantità di E. coli si riscontravano più comunemente nei vitelli con diarrea. La prevalenza di Coronavirus e Cryptosporidium spp. era sostanzialmente maggiore nei vitelli non diarroici rispetto a quelli con diarrea, mentre il tasso di identificazione di Rotavirus e Giardia spp. era più simili nei due gruppi. Le lesioni presenti nei vitelli con infezione naturale erano costituite da erosioni superficiali della mucosa associate a essudato fibrinoso. Neutrofili ed eosinofili infiltravano la lamina propria. Nel lume del colon erano presenti in abbondanza grossi bastoncelli Gram positivi morfologicamente compatibili con C. difficile, e gli organismi venivano isolati mediante coltura batteriologica. Le tossine venivano riscontrate nel colon. Le tossine A e B purificate (individualmente e complessivamente) causavano lesioni assimilabili, oltre ad accumulo di fluido, nelle anse intestinali legate. I risultati degli autori sono sostanzialmente in accordo con quelli di altri autori e aggiungono ulteriore sostegno all’ipotesi che l’infezione da C. difficile e l’intossicazione associata possano manifestarsi con diarrea nei vitelli. Appare evidente, conclude lo studio, che i vitelli possono costituire un ospite per la replicazione dell’organismo.
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Info Regioni
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Vaccini antirabbici registrati all’estero La ASL Città di Milano ha chiarito i casi in cui la vaccinazione deve essere ripetuta assaporti europei riportanti vaccinazioni antirabbiche fatte con prodotti immunizzanti non commercializzati in Italia, dubbi sull’età del cane e conseguentemente sull’efficacia del trattamento immunizzante. Sono queste alcune situazioni in cui capita di imbattersi tanto all’interno di una struttura veterinaria privata che nell’attività di front-office dei Centri di sanità Pubblica Veterinaria. Molti Veterinari Ufficiali hanno espresso perplessità in merito alla “correttezza” delle movimentazioni di cani cuccioli soprattutto da paesi dell’Est e per questo l’UVAC ha intensificato i controlli presso gli importatori prescrivendo, tra l’altro, anche l’esecuzione di verifiche del titolo anticorpale. Nel merito è intervenuta la ASL Città di Milano con una nota di chiarimento pubblicata dall’Ordine dei Medici Veterinari del capoluogo lombardo (www.ordinevet.mi.it). La nota firmata da Diana Levi, Direttore Servizio Sanità Animale della ASL Città di Milano, riporta la risposta fornita all’UVAC dell’Ufficio Agricolo Centrale Ungherese che, “pur nella traduzione non proprio ineccepibile, è utile per chiarire alcune cose”.
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RIPETERE LA VACCINAZIONE I cani vaccinati prima delle 12 settimane con
“Vaccidog R” (frequentemente utilizzato in Ungheria e ovviamente registrato per l’uso prima delle 12 settimane) devono essere rivaccinati al compimento delle 12 settimane. Questa indicazione è valida anche per Nobivac rabbia della Intervet registrato in Italia per l’uso prima delle 12 settimane e anche per Rabisin Merial registrato SOLO in alcuni paesi dell’Est es. Repubblica Slovacca, per l’uso su cani di meno di 12 settimane). È quindi opportuno ricordare ai clienti che se hanno la necessità di mantenere valido il passaporto ed il cane, gatto, furetto è stato vaccinato prima dei tre mesi di età, la vaccinazione deve essere ripetuta.
LA RABBIA IN EUROPA La nota ricorda che la situazione dei casi positivi nella Comunità Europea non è tranquillizzante e invita alla consultazione del rapporto pubblicato dall’EFSA sulle zoonosi. Si evince che come negli anni precedenti, tutti i casi di rabbia riscontrati negli animali domestici sono stati notificati dall’Europa Baltica e dell’Est. Nel 2006, 177 casi sono stati riscontrati in animali d’allevamento, di cui il 77,4% in Lituania. Quanto ai cani e ai gatti, il 53% dei casi è stato riscontrato dalla Lituania. La Spagna ne ha notificato uno in un cane importato dal Marocco. ■
ANAGRAFE, DATI SCONFORTANTI on la stessa nota di chiarimento sui vaccini antirabbici, la ASL Città di Milano ha fornito alcuni dati “scoraggianti” relativi all’anagrafe canina regionale ed alla Asl Città di Milano. Al totale di 35.552 cani iscritti (dei quali sono stati identificati con microchip 30.168 cani, con tatuaggio 2502 e con entrambi 2834) vanno aggiunti i circa 33.000 cani iscritti (fino al 31.12.2003) all’anagrafe canina del Comune di Milano ed identificati con tatuaggio. “Siamo ad un totale di 68.000 cani e questo è un dato sconfortante – scrive la Direttrice Diana Levi- perché sicuramente non è rappresentativo della realtà sul territorio. Infatti i cani che arrivano già identificati presso il Presidio Veterinario Canile Sanitario sono solo il 37% (anno 2007)
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percentuale bassissima anche in considerazione che l’anagrafe canina è obbligatoria dal 1987”. L’esortazione finale ai medici veterinari è “di fare uno sforzo per diffondere le corrette modalità di identificazione dei cani ricordando sempre e insistentemente ai vostri clienti che l’anagrafe è obbligatoria, che i cani se il tatuaggio non è perfettamente leggibile devono essere identificati con il microchip, che gli aggiornamenti dell’anagrafe devono essere effettuati (pena un registro obsoleto e poco efficace) e soprattutto che l’identificazione È UTILE”. Anno per anno questo il numero delle iscrizioni: 2003 (n.150); 2004 (n.12414); 2005 (n.9169); 2006 (n.6362); 2007 (n.6915); 2008 (n.542 al 1 febbraio)
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14 Info Regioni
VETERINARIA 5 | 2008
Puglia, obbligatoria l’identificazione elettronica degli ovi-caprini on la delibera n. 2157 dell’11 dicembre scorso, la Giunta Regionale della Puglia ha reso obbligatoria in tutta la regione, l’identificazione elettronica degli animali appartenenti alla specie ovina e caprina.
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CONDIZIONI PER L’IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA • Per ogni animale i dispositivi di identificazione saranno costituiti da una marca auricolare posta sull’orecchio sinistro e da un bolo ceramico endoruminale con transponder
• I codici da riportare sulle marche auricolari e sui transponder saranno generati dal Centro Servizi Nazionale, organo del Ministero della Salute istituito presso l’IZS dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”; • Gli ordinativi ai fornitori autorizzati dal Ministero della Salute e riportati in apposito
Albo nazionale, saranno effettuati utilizzando le funzionalità predisposte in ambiente Internet dal Centro Servizi Nazionale secondo la modalità che vede le singole ASL della Regione Puglia quali distributori degli identificativi • Il codice riportato sull’identificativo elettronico dovrà essere uguale a quello stampato sulla marca auricolare applicata al singolo capo. • I dispositivi di identificazione, salvo i casi di particolari rischi per la salute pubblica, devono essere recuperati presso lo stabilimento di macellazione ovvero in azienda se trattasi di animali morti in campo. I boli endoruminali dovranno essere, a cura del Servizio Veterinario, resi non più riutilizzabili. La delibera prevede l’estensione dell’identificazione elettronica anche a tutti i capi in vita anche se nati prima del 9 luglio 2005, ad eccezione unicamente degli animali che saranno inviati al macello entro i primi 6 mesi di età. Le informazioni relative all’identificazione elettronica dovranno essere registrate nella BDN e riportate in tutta la documentazione che riguarda le aziende e gli animali così identificati. La delibera “Programma operativo regionale per la identificazione elettronica dei piccoli ruminanti ai sensi del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 ed in esecuzione alle misure straordinarie di polizia veterinaria conseguenti l’attuazione dell’Ordinanza ministeriale 14/11/2006 per l’eradicazione della brucellosi ovi-caprina” è pubblicata sul BUR n. 13 del 23 gennaio 2008. ■
IN SARDEGNA PIANI DI PREVENZIONE CONTRO LA TRICHINELLOSI E LA PESTE SUINA rocede l'azione dei Comuni delle province di Nuoro e dell'Ogliastra per l'attuazione del piano di prevenzione contro la trichinellosi e la peste suina africana varato dalla Regione. Dopo Urzulei, presto anche Talana, Orgosolo e Desulo riceveranno le deleghe che consentiranno a queste amministrazioni di poter recintare lotti di terreno comunale da destinare all'allevamento dei suini, in condizione di bio-sicurezza.
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Osservatorio farmaco
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Stupefacenti al seguito del paziente che va all’estero Anche il paziente animale può varcare la frontiera insieme ai medicinali che gli servono di GIORGIO NERI l paziente animale sottoposto a terapia farmacologica con stupefacenti o sostanze psicotrope può varcare la frontiera insieme ai medicinali che gli servono. Basta che il suo proprietario sia in possesso della necessaria certificazione a cura del medico veterinario. Il chiarimento viene dal Ministero della Salute, dietro sollecitazione della FNOVI, a seguito di una nota ministeriale dell’Ufficio Centrale degli Stupefacenti indirizzata anche alla Federazione ma priva di riferimenti espliciti alla situazione veterinaria. Il chiarimento precisa: “Per poter trasportare, per il trattamento dei propri animali da compagnia, medicinali stupefacenti o psicotropi bisogna essere in possesso di apposita certificazione rilasciata da medico veterinario, con i dati del medico che ha rilasciato la prescrizione e l’identificazione dell’animale cui è destinata e in cui sia riportata la terapia prescritta, la relativa posologia e il quantitativo necessario a coprire la durata della prescrizione nel periodo di permanenza all’estero”. La nota ministeriale chiariva gli adempimenti connessi al Decreto ministeriale 16 novembre 2007 (Norme concernenti la detenzione ed il trasporto di medicinali stupefacenti o psicotropi da parte di cittadini che si recano all’estero e di cittadini in arrivo nel territorio italiano). Il Decreto fornisce le modalità che i viaggiatori in uscita o in entrata dal territorio nazionale devono rispettare qualora abbiano la necessità di trasportare medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope per le proprie necessità terapeutiche nel corso del momentaneo allontanamento. L’Ufficio Centrale Stupefacenti richiedeva una certificazione di possesso di medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope “a cura del medico di medicina generale, del pediatra di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (SSN) o del medico dipendente dallo stesso SSN”. Il chiarimento ministeriale
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PRIMATO ITALIANO ull’obbligo di impiego del codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari AISA esprime “ piena soddisfazione”. Alessandra Vallisneri, direttore dell’Associazione Imprese Salute Animale AISA, commenta: “Accogliamo con favore l’introduzione del codice a barre per i farmaci ad uso veterinario. L’Italia è fra l’altro il primo Paese al mondo ad avere applicato questa norma. Nella stesura del decreto, il Ministero della Salute ha tenuto in alta considerazione i suggerimenti forniti dalla nostra associazione, sia a livello nazionale con AISA che a livello europeo con IFAH. Il codice permette inoltre - conclude Vallisneri - di identificare i singoli lotti dei farmaci e ciò è da considerarsi senz’altro come il primo fondamentale passo verso la tracciabilità completa del farmaco veterinario: dall’azienda che lo produce, fino al veterinario, che è l’utilizzatore finale. Il giudizio di AISA è, di conseguenza, assolutamente positivo”.
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di questi giorni attribuisce anche al medico veterinario la titolarità di questa certificazione, per quanto concerne i pazienti animali. La certificazione non è richiesta: qualora i viaggiatori trasportino per le necessità di cura dei propri animali una sola confezione di ciascuna preparazione medicinale contenente sostanze
stupefacenti o psicotrope; qualora i viaggiatori trasportino per le necessità di cura dei propri animali le preparazioni medicinali indicate nell’allegato n. 2 Il fac simile può essere scaricato da @nmvi Oggi (notizia: STUPEFACENTI, QUANDO IL PAZIENTE VA ALL’ESTERO del 22-01-2008) ■
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16 Dalle Associazioni
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Riproduzione: aggiornarsi con SIRVAC gennaio 2008 ci sono già nuovi iscritti e mi fa molto piacere il buon risultato di questo primo incontro”. Manuela Farabolini, Presidente della SIRVAC (nella foto con Daniele Zambelli relatore sulle patologie prostatiche alla prima giornata della Società) ha aperto il 27 gennaio scorso le attività 2008 della Società Italiana di Riproduzione Veterinaria per Animali da Compagnia. “Quello trattato oggi ha spiegato la Collega - è un argomento sempre attuale, perché riguarda una patologia molto frequente nella clinica veterinaria riproduttiva. Il prossimo incontro si terrà il 16 novembre con un argomento che da un po’ di tempo non veniva affrontato: l’anestesia in campo riproduttivo. Avremo per questa giornata il prof Bufalari dell’università di Perugia. Anche questo argomento non può non essere di interesse generale perché in campo riproduttivo le anestesie sono quelle che più ci mettono in difficoltà, dato che abbiamo più vite in gioco e che la gravidanza è una condizione parafisiologica per definizione”.
VAC: Nuovi Protocolli Anestesiologici nel campo riproduttivo - Cremona, 16 novembre 2008 - Info: socspec@scivac.it) ■
A
“
SINUV, NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO l 20 gennaio scorso, in occasione del primo incontro annuale dal titolo "Vie urinarie: patologie ostruttive di interesse oncologico", si sono tenutele elezioni del Consiglio direttivo SINUV (Società Italiana di Nefrologia e Urologia Veterinaria ) che resterà in carica per il triennio 2008/2010. Il Segretario della SCIVAC, Federica Rossi, ha presentato i candidati ed ha seguito lo svolgimento delle operazioni elettorali. Sono risultati eletti: Cherubini Monica, Ghiani Francesco e Scarpa Paola. Il nuovo Consiglio si è riunito subito dopo il termine delle operazioni e la comunicazione dei risultati per l'attribuzione delle cariche. Scarpa Paola, che aveva anche ottenuto il maggior numero di preferenze, sarà il nuovo Presidente, Vicepresidente Cherubini Monica e Ghiani Francesco, Segretario
I L’aumento di iscritti e la differenziazione delle esigenze di aggiornamento ha portato la SIRVAC ad adattare la programmazione alle richieste dei Colleghi. “Fino ad ora - ha aggiunto la Presidente - avevamo un gruppo di iscritti costituito dalle stesse persone, per cui ci eravamo proiettati su una continua ricerca di argomenti specialistici e di nicchia.
La presenza, fortunatamente, di nuovi Colleghi e la necessità di mantenere costante il livello di interesse ci ha indotto a scegliere una politica diversa, ossia di alternare giornate specialistiche a giornate in cui vengono trattati argomenti più semplici ma estremamente frequenti nella pratica clinica veterinaria, come nel prossimo incontro”. (SIR-
organizzato da
certificata ISO 9001:2000
Edizioni Veterinarie E.V. srl
SOCIETÀ CULTURALE ITALIANA VETERINARI PER ANIMALI DA COMPAGNIA SOCIETÀ FEDERATA ANMVI
PROSSIMI AGGIORNAMENTI SCIENTIFICI SCIVAC Per informazioni: Segreteria SCIVAC - Paola Gambarotti - Tel. 0372/403508 - Fax 0372/403512 - E-mail: info@scivac.it - www.scivac.it
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(7a Parte dell’Itinerario didattico di Diagnostica per Immagini) Cremona, 17/19 Marzo 2008 Centro Studi SCIVAC
(4a Parte dell’Itinerario didattico di Odontostomatologia) Cremona, 2/5 Aprile 2008 Centro Studi SCIVAC
ECM: In fase di accreditamento
ECM: In fase di accreditamento
DIRETTORE Massimo Vignoli, Med Vet, Spec Rad Vet, Bologna
RADIOLOGIA DEL TORACE (3a Parte dell’Itinerario didattico di Diagnostica per Immagini) Cremona, 27 Febbraio - 1 Marzo 2008 Centro Studi SCIVAC ECM: In fase di accreditamento DIRETTORE Giliola Spattini, Med Vet, Reggio Emilia RELATORI E ISTRUTTORI Daniele Della Santa, Med Vet, PhD, Berna (CH) Federica Rossi, Med Vet, Spec Rad Vet, Dipl ECVDI, Bologna Massimo Vignoli, Med Vet, Spec Rad Vet, Bologna ISCRIZIONE Partecipazione a numero chiuso (36) QUOTE Soci SCIVAC: € 650,00 + IVA 20% Non soci: € 800,00 + IVA 20%
RELATORI Antonella Puggioni, Med Vet, Dipl EDVDI, Dublino (Irlanda) Federica Rossi, Med Vet, Spec Rad Vet, Dipl ECVDI, Bologna Massimo Vignoli, Med Vet, Spec Rad Vet, Bologna ISCRIZIONE Partecipazione a numero chiuso (36) QUOTE Soci SCIVAC: € 600,00 + IVA 20% Non soci: € 750,00 + IVA 20%
DIRETTORE Margherita Gracis, Med Vet, Dipl AVDC, Dipl EVDC, Milano
FISIOTERAPIA RIABILITATIVA NEL CANE Cremona, 26/29 Marzo 2008 Centro Studi SCIVAC ECM: In fase di accreditamento DIRETTORE Darryl Millis, DVM, MS, Dipl ACVS, Knoxville, USA RESPONSABILE LOCALE Ludovica Dragone, Med Vet, Reggio Emilia RELATORI Marco Bernardini, Med Vet, Dipl ECVN, Padova Ludovica Dragone, Med Vet, Reggio Emilia Darryl Millis, DVM, MS, Dipl ACVS, Knoxville, USA Matteo Tommasini Degna, Med Vet, Dipl ECVS, Roma ISCRIZIONE Partecipazione a numero chiuso (36) QUOTE Soci SCIVAC: € 700,00 + IVA 20% Non soci: € 850,00 + IVA 20%
RELATORI E ISTRUTTORI Roberto Bussadori, Med Vet, Milano Alessandro De Simoi, Med Vet, Feltri Luca Formaggini, Med Vet, Dormelletto (NO) Margherita Gracis, Med Vet, Dipl AVDC, Dipl EVDC, Milano Laura Marconato, Med Vet, Napoli Mirko Radice, Med Vet, Milano Giorgio Romanelli, Med Vet, Dipl ECVS, Cusano Milanino (MI) Barbara Secchiero, Med Vet, Milano ISCRIZIONE Partecipazione a numero chiuso (24) QUOTE Soci SCIVAC: € 800,00 + IVA 20% Non soci: € 950,00 + IVA 20%
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laPROFESSIONE
VETERINARIA 5 | 2008
LETTERA APERTA DI UNA STUDENTESSA i scrivo in quanto studentessa al 5° anno di Medicina Veterinaria. Felice, come tutti i miei compagni, di essere arrivata a questo primo traguardo e con la mente già sognante al pensiero di una mia futura clinica privata ho improvvisamente sbattuto contro un muro. All’improvviso (si perché gli anni scorsi nessuno si era premurato di dirci qualcosa) tutti a dirci che saremo dei disoccupati, che il mondo della veterinaria è saturo, che non c’è spazio per nessuno, che i nostri sono solo sogni ma i veterinari fanno la fame... Ok, anche se me l’avessero detto 5 anni fa poco sarebbe cambiato, io faccio parte di quella schiera di studenti, tanto presi in giro, che hanno deciso a 4 anni il lavoro che volevano fare, faccio parte di quegli studenti che hanno sempre avuto ben chiaro l’obbiettivo da raggiungere e che hanno pianificato tutti i loro studi, hobby e passioni al fine di raggiungerlo... si, in effetti, anche se mi fosse stato detto 5 anni fa poco sarebbe cambiato. Comunque, dopo aver ricevuto questa doccia fredda da parte dell’università, ho iniziato a informarmi, a sentire pareri da parte di Medici Veterinari, a leggere articoli e le relazioni degli incontri delle associazioni professionali e mi sono fatta sempre più un’idea chiara di quello che mi aspettava: un mondo del lavoro saturo, in cui ci vogliono moltissimi soldi per mettersi in proprio (ma da dipendenti non si vive) e in cui le possibilità di guadagno sono limitate. Quello che mi ha più colpito in questa situazione sono le proposte fatte al fine di migliorare questa situazione: chiudere le università, limitare ulteriormente il numero chiuso, chiudere le iscrizioni per qualche anno, istituire lauree tipo l’infermiere veterinario, ecc... Sinceramente nel mio piccolo mi sembrano idee un po’ utopistiche e comunque lontane dall’aiutare noi futuri laureandi o coloro che sono già neolaureati ad inserirsi nel mondo del lavoro odierno. Certo, egoisticamente parlando, se una volta laureata chiudessero le facoltà e riducessero drasticamente il numero di laureati mi potrebbe fare decisamente comodo, meno concorrenza per il futuro...ma ora? Cosa potrebbe aiutarmi? Al fine di rispondere a questa domanda ho preso contatti con alcuni studenti di veterinaria stranieri (in particolare inglesi) e raccontata la situazione lavorativa italiana ho chiesto come funzionava nel loro paese. Facendo finta di nulla sul loro orrore al pensiero che, da noi, un neolaureato medio lavora almeno due anni gratuitamente, mi hanno fatto notare che da loro si fa solo un tirocinio gratuito pre-laurea e poi, appena laureati, si viene assunti immediatamente. È vero, hanno molti meno laureati rispetto a noi e c’è richiesta, ma c’è anche il piccolo particolare che Loro una volta usciti dall’università sono già in grado di lavorare! Certo hanno bisogno di fare esperienza, ma sono già in grado di compiere tutte le procedure di base per svolgere il lavoro, all’interno di una struttura, in modo autonomo! Sinceramente, io non conosco nessun neolaureato italiano in grado di lavorare autonomamente!! Questo secondo me è un punto su cui bisognerebbe insistere per migliorare la situazione italiana. Perché mai qualcuno dovrebbe pagarmi per dovermi insegnare il lavoro? È possibile che uno studente del 5° anno non sappia fare un prelievo del sangue? È possibile che al 5° anno di università non sappia tagliare le unghie ad un cane o spremergli le ghiandole perianali o fare una qualsiasi cosa che un semplice toelettatore con la terza media (con tutto rispetto per la categoria) saprebbe fare ad occhi chiusi? non chiedo di saper fare chirurgia (e forse dovrei), ma almeno saper fare il minimo che dovrebbe saper far un qualsiasi
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Lettere al Direttore
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clinico! Devo andare a fare pratica FUORI dell’università per imparare queste cose! Vogliamo ridere? (o piangere) Ho una cugina laureata da due in anni in Scienze Sociali. Lavora per una ditta svizzera di protesi e sussidi ortopedici. All’inizio si occupava della promozione del prodotto, ora si occupa di insegnare ai chirurghi come tali sussidi vanno utilizzati. Fa vedere loro, su cadavere, come vanno montati e quali sono i loro usi e proprietà. Lei ha fatto più esercitazioni su cadavere (umano) negli ultimi due mesi che io in 5 anni di università! Io tali sussidi non li ho neppure mai presi in mano!!!! Io ho fatto un’unica esercitazione su cadavere al 4° anno per provare a dare dei punti su cute vera, poi basta, non ho più fatto nulla fino ad UNA sterilizzazione su gatto quest’anno! Chiederò a mia cugina di insegnarmi...non sarà un medico ma di pratica ne ha! Ci siamo mai chiesti perché in Italia uno studente di un istituto tecnico trova subito lavoro (li cercano addirittura chiamando le scuole) mentre un laureato medio deve farsi in quattro? Avete mai parlato con le persone per strada? Per la maggior parte della gente noi studenti non siamo persone che hanno dedicato la loro vita allo studio della medicina per poter lavorare ad alto livello ma semplicemente dei fannulloni che hanno ritardato l’entrata nel mondo del lavoro, che usciti dalla scuola non sappiamo fare nulla e che abbiamo perso sui libri anni e anni per non avere metà della manualità di un qualsiasi operaio! Sono finiti i tempi in cui si diceva “lui sa leggere e scrivere, lui è una persona che sa”. Ora si dice “lui ha studiato, è bravo sui libri ma non sa far nulla”. Come si può dar loro torto? Studiamo 5 anni all’interno dell’università per uscire e dover imparare completamente il lavoro! si abbiamo basi teoriche, ma è come pretendere di saper guidare la macchina avendo letto tutto il libretto di istruzioni! Chi salirebbe su un aereo il cui pilota non ha neppure un’ora di volo in autonomia ma ha solo studiato teoricamente come si fa a pilotare? Un neolaureato che ha già dedicato almeno 5 anni della sua vita a formarsi deve dedicarne almeno altrettanti solo per farsi chiamare Medico! Io non chiedo di uscire dall’università ed essere già un medico completo, formato al 100% con esperienza da vendere...quello verrà con il tempo, con l’ulteriore formazione e crescita che dovrà essere costante nella nostra vita, ma chiedo di uscire dall’università e di essere un MEDICO VETERINARIO. Passiamo oltre. Nelle varie proposte c’è quella di istituire la laurea in infermieri veterinari ma a che pro creare nuovi disoccupati? Perché mai una clinica dovrebbe assumere e pagare delle persone fisse (gli infermieri) quando ci sono eserciti di studenti e neolaureati che svolgono le stesse identiche mansioni gratis nella speranza di imparare il lavoro? Forse vogliamo creare una classe di lavoratori che sminuisca ulteriormente il valore del giovane laureato in veterinaria? Eh sì, perché se un veterinario dovesse preferire assumere e pagare un infermiere diplomato/ laureato ad un giovane collega che lavora gratuitamente significa che l’infermiere ha più conoscenze e se la sa cavare meglio del giovane collega! Significa ancora una volta che un tecnico è meglio di un laureato, perché sa fare! Forse se si migliorasse, invece, la formazione di questi neo-veterinari il ruolo e lo stipendio di infermieri potrebbe essere preso da loro! sminuente? forse, ma sicuramente meno di doversi far insegnare come fare un vaccino dopo 5 anni di università. Un altro punto ancora, che mi interessa far presente, prima di chiudere questa mia lunghissima lettera (mi stupisco se avete letto fino a qui!) riguarda lo “svendersi” di molti collegi. In qualità di studentessa, appassionata cinofila nonché proprietaria di cani ho la possibilità di muovermi da un ambulatorio all’altro, di entrare
in contatto con molte realtà diverse e di conoscere molteplici proprietari di cani. Quello che più mi rattrista e vedere Medici che letteralmente svendono le loro prestazioni pur di mantenere il cliente. Vaccinazioni a 10euro, visite o medicazioni regalate, addirittura sterilizzazioni di gatte a 25euro!!!! Va bene il mondo del lavoro è pesante, la concorrenza è tanta, bisogna venire incontro alle esigenze dei clienti meno abbienti, ma veramente svendendoci così otteniamo qualcosa? a lavorare sotto costo chi ci guadagna? il veterinario no, il cliente neppure! In tutti questi casi una cosa che ho notato è la totale mancanza di comunicazione con il cliente! Non si abbassano i prezzi perché il cliente si lamenta o ha problemi economici, li si tiene così bassi a prescindere per paura della lamentela, ma con il cliente non si parla! In nessun di questi casi ho visto il Medico spiegare: “Guardi la sterilizzazione costa 150euro, in questa cifra sono compresi gli esami pre-operatori, sa sono importanti perché se il cane avesse problemi ai reni/fegato ci potrebbero essere pesanti effetti collaterali all’anestesia, poi utilizzeremo un anestetico inalatorio come in medicina umana, costa di più ma ci da più sicurezza, faremo una premedicazione per garantire analgesia fin dopo l’operazione e dell’antibiotico per garantire la protezione da infezioni”. Nessuno spiega al cliente il perché di una determinata cifra! Certo logico che se dico solo al cliente che togliere due ovaie costa 150euro, lui preferirà andare da chi gliene chiede 25, del resto il servizio erogato è lo stesso! ma che sicurezza c’è dietro tale cifra? C’è chi ha pochi soldi da spendere, ma c’è anche chi per la sicurezza del suo pet si indebiterebbe! Quando un umano va a farsi una TAC privatamente è disposto a spendere 500euro perché è convinto che tale macchina costi miliardi e l’esame pure, per un cane se gli si chiedono
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“Se ci saranno 12 ministeri nel prossimo Governo, che nessuno si sogni di pensare a un Ministero della Salute indebolito”. Livia Turco, Ministro della Salute 200euro pensa siano tanti. Non è il valore vita uomo-cane a essere diverso per una persona che sottopone il suo cane a tale indagine (altrimenti non la farebbe direttamente) ma è proprio la percezione del valore del servizio erogato. La sanità pubblica è stata bravissima a far credere alla gente di avere spese incredibilmente alte (e probabilmente è vero) ma è anche vero che anche il veterinario privato ha queste spese altissime ma non è in grado di farlo percepire alla gente e di far valutare il suo lavoro in modo adeguato! Su questo bisognerebbe lavorare, non sul cercare di attirare i clienti svendendosi! Più si abbassano i prezzi più si fa credere alla gente di fornire un servizio di serie B o addirittura C! I veterinari devono imparare a parlare con la gente, per trasmettere l’importanza di quel che fa (e non significa usare paroloni scientifici, ma parlare di sicurezza, efficacia, professionalità!) perché questa è veramente una grave lacuna del nostro settore che sta condannando tutti: veterinari veterani e neolaureati. Lettera firmata
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18 Calendario attività Dal 10 febbraio al 16 marzo Per visualizzare i programmi degli eventi di tutte le società clicca su www.evsrl.it/eventi Edizioni Veterinarie E.V. srl
10 FEB 10 FEB 10 FEB 16 - 17 FEB 17 FEB 17 FEB 17 FEB 21 - 23 FEB 24 FEB 24 FEB 24 FEB 24 FEB 24 FEB 24 FEB 25 - 26 FEB 27 FEB - 1 MAR 29 FEB - 1 MAR 1 - 2 MAR 1 - 2 MAR 2 MAR 2 MAR 2 MAR 6 - 8 MAR 7 - 9 MAR 7 MAR 13 - 15 MAR 14 - 15 MAR 16 MAR
INCONTRO INCONTRO SIODOV INCONTRO REGIONALE SCIVAC TRENTINO ALTO ADIGE
INCONTRO SIMVENCO INCONTRO SISCA INCONTRO SIGEDV Attenzione: Evento annullato. INCONTRO REGIONALE SCIVAC MARCHE ITINERARIO DIDATTICO SCIVAC INCONTRO SICARV INCONTRO SIARMUV
INCONTRO REGIONALE SCIVAC SICILIA INCONTRO REGIONALE SCIVAC VENETO INCONTRO REGIONALE SCIVAC TOSCANA INCONTRO REGIONALE SCIVAC SARDEGNA IN COLLABORAZIONE CON ASVAC CORSO SCIVAC
ITINERARIO DIDATTICO SCIVAC
UTILIZZO DELLA MAGNETOTERAPIA IN MEDICINA VETERINARIA - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Elena Piccioni - Segreteria Soc. Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: socspec@scivac.it ONCOLOGIA DEL CAVO ORALE: DIAGNOSI E PIANI DI TRATTAMENTO - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Elena Piccioni - Segreteria Soc. Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: socspec@scivac.it EPILESSIA E CONVULSIONI: APPROCCIO CLINICO, DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO - Trento, Ordine dei Medici Veterinari - Via V. Zambra, 36 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it INCONTRO DI OMEOPATIA VETERINARIA - MATERIA MEDICA DI RAGNI E SERPENTI - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Elena Piccioni - Segreteria Soc. Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: socspec@scivac.it … IL GATTO RINGRAZIA! - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento Per informazioni: Elena Piccioni - Segreteria Soc. Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: socspec@scivac.it INCONTRO SIGEDV - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Elena Piccioni - Segreteria Soc. Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: socspec@scivac.it PATOLOGIE DELLE VIE AEREE SUPERIORI NEL GATTO - Ancona - Hotel Sporting - VIA FLAMINIA 220 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it CARDIOLOGIA: VI PARTE - DIAGNOSI E TERAPIA DELLE CARDIOPATIE CONGENITE NEL CANE E NEL GATTO - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Paola Gambarotti - Segreteria SCIVAC - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it GIORNATA DI CASI CLINICI CON AGGIORNAMENTI BIBLIOGRAFICI - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Elena Piccioni - Segreteria Soc. Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: socspec@scivac.it ARGOMENTI DI ANESTESIA - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Elena Piccioni - Segreteria Soc. Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: socspec@scivac.it L’ESAME ENDOSCOPICO IN GASTROENTEROLOGIA E PNEUMOLOGIA - Catania - museo Diocesano - Via Etnea, 8 - P.zza Duomo - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it DIAGNOSI E TERAPIA DELLE PRINCIPALI PATOLOGIE SCHELETRICHE EREDITARIE. - Park Hotel Villa Fiorita - Monastier (TV) - Via Giovanni XXIII, 1 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Monica Borghisani Segreteria Delegazioni Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it L’OCCHIO DOLENTE - Grand Hotel Admiral Palace - Chianciano Terme (SI) - Via Umbria 2 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it IL RUOLO DELLA FISIOTERAPIA NELLA CORRETTA GESTIONE DEL PAZIENTE AFFETTO DA ERNIE DISCALI - Nuoro - Audiitorium Biblioteca “S. Satta” - P.zza Asproni, 8 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Monica Borghisani - Segr. Del. Reg. SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it CORSO AVANZATO INTENSIVO - ANESTESIA LOCOREGIONALE - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Paola Gambarotti - Segreteria SCIVAC - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it DIAGNOSTICA PER IMMAGINI: III PARTE - RADIOLOGIA DEL TORACE - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Paola Gambarotti - Segreteria SCIVAC - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it
ITINERARIO DIDATTICO SIVE
CORSO BASE DI NEONATOLOGIA - Centro Equino Arcadia, Vigone (TO) - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Elena Piccioni - Segreteria SIVE - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: info@sive.it
INCONTRO SIOVET
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PEDIATRICA - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Elena Piccioni - Segreteria Soc. Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: socspec@scivac.it
EVENTO SIVAE
ENDOCRINOLOGIA NEGLI ANIMALI ESOTICI - Centro Studi Palazzo Trecchi, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Elisa Feroldi - Segreteria SIVAE - Tel. +39 0372 403500 - E-mail: info@sivae.it IL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO: CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA - Centro Studi SCIVAC, Cremona Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Elena Piccioni - Segreteria Soc. Specialistiche SCIVAC - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: socspec@scivac.it UTILIZZO ED INTERPRETAZIONE APPROPRIATA ED INAPPROPRIATA DEGLI ESAMI DI LABORATORIO NELLA MEDICINA FELINA - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento Per informazioni: Elena Piccioni - Segreteria Soc. Spec. SCIVAC - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: socspec@scivac.it LE LUSSAZIONI ARTICOLARI TRAUMATICHE NEL CANE E NEL GATTO - Jolly Hotel , Castenaso (BO) - VIA VILLANOVA 29/8 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Monica Borghisani - Segreteria Delegazioni Regionali SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it 2° IT. DERMATOLOGIA: I PARTE - APPROCCIO DIAGNOSTICO AI PROBLEMI DERMATOLOGICI (1°) - Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Paola Gambarotti Segreteria SCIVAC - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it 58° CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC - ONCOLOGIA - Atahotel Quark, Milano - Via Lampedusa, 11/A - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Paola Gambarotti - Segreteria SCIVAC - Tel. +39 0372 403508 - Email: info@scivac.it L’EPIDEMIOLOGIA IN MEDICINA VETERINARIA - Scuola dello Sport - Via Magna Grecia - Ragusa - Via Magna Grecia - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Lara Zava - Segreteria AIVEMP - Tel. +39 0372 403541 - E-mail: segreteria@aivemp.it 2° IT. ORTOPEDIA: I PARTE - VIE D’ACCESSO E TECNICHE DI RIDUZIONE IN ORTOPEDIA VETERINARIA Centro Studi SCIVAC, Cremona - Via Trecchi, 20 - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Paola Gambarotti - Segreteria SCIVAC - Tel. +39 0372 403508 - E-mail: info@scivac.it
INCONTRO SINVET INCONTRO SIMEF INCONTRO REGIONALE SCIVAC EMILIA ROMAGNA
ITINERARIO DIDATTICO SCIVAC CONGRESSO NAZIONALE SCIVAC / SIONCOV SEMINARIO AIVEMP IN COLLABORAZIONE CON ASL 7 RAGUSA E ORDINE DEI MEDICI VETERINARI DI RAGUSA ITINERARIO DIDATTICO SCIVAC
CORSO SIVE
CORSO BASE DI OSTEOPATIA E CHIROPRATICA - I PARTE - ECM: Richiesto Accreditamento - Per informazioni: Elena Piccioni - Segreteria SIVE - Tel. +39 0372 403502 - E-mail: info@sive.it
INCONTRO REGIONALE SCIVAC CALABRIA
APPROCCIO ALLE PIU’ COMUNI EMERGENZE VETERINARIE: COME SCEGLIERE TRA LE POSSIBILI ALTERNATIVE TERAPEUTICHE - Palagarden, Roges di Rende - Via Tevere, c/o Parco Robinson - ECM: Richiesto Accr. - Per info: Monica Borghisani - Segr. Del. Reg. SCIVAC - Tel. +39 0372 403506 - E-mail: delregionali@scivac.it
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VETERINARIA 5 | 2008
PROFESSIONE
la VETERINARIA
La rivista è un settimanale specializzato rivolto a Medici Veterinari e operatori del settore Direttore Carlo Scotti Direttore Responsabile Antonio Manfredi Coordinamento Editoriale Sabina Pizzamiglio info@anmvi.it Comitato di Redazione Pierpaolo Bertaglia, Paolo Bossi, Marco Eleuteri, Giuliano Lazzarini, Pier Mario Piga, Sabina Pizzamiglio, Aldo Vezzoni Rubriche Fabrizio Pancini, Oscar Grazioli, Maria Teresa Semeraro, Giovanni Stassi Segreteria di Redazione Lara Zava professioneveterinaria@anmvi.it Grafica Francesca Manfredi grafica@evsrl.it Editore SCIVAC - Via Trecchi, 20 26100 Cremona Iscrizione registro stampa del Tribunale di Vigevano, n. 1425/03 del 30/12/2003 Concessionaria esclusiva per la pubblicità EV srl, Cremona marketing@evsrl.it Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana
Stampa Press Point, Abbiategrasso - MI fulvio@presspoint2000.it
Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27-02-2004 N. 46) art. 1, comma 1 Filiale di Milano a cura di Centro Produzione Mailings Scarl Cusago (MI) Professione Veterinaria pubblica notizie d'attualità e di rassegna i cui contenuti non rispecchiano necessariamente il pensiero della Testata. Interventi e opinioni attribuibili a Professione Veterinaria e/o all'ANMVI vengono esplicitamente indicate come tali. Chiuso in stampa il 4 febbraio 2008
SOLUZIONI
Fattori ereditari È lo stesso perché sono sinonimi Fattori nutrizionali
QUIZ 1
Trauma Uno stoccaggio
Riposta esatta: a) La gestione dei rifiuti sanitari, Seminario ANMVI -2004
Uveite cronica Un deposito temporaneo
QUIZ 2
La causa più comune di glaucoma negli equini è rappresentata da:
Risposta esatta: a) Diagnosi, terapia medica e chirurgica delle affezioni corneali degli equini, Congresso SIVE- 2004
Il veterinario, quando accumula i propri rifiuti in attesa di conferirli ad un gestore autorizzato, effettua:
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