vero quei soggetti che sostengono spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Con successive circolari l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per usufruire di questa agevolazione è necessario che i lavori di ristrutturazione siano già iniziati ma non necessariamente finiti. Quindi gli acquisti di mobili e di elettrodomestici come specificati, possono essere eseguiti anche prima del termine dei lavori di ristrutturazione.
Aspetti amministrativi Come funziona la detrazione? Esempio: se vengono eseguiti lavori o acquisti detraibili pari ad un importo di 10.000,00 €, il contribuente avrà modo di detrarre dalle sue imposte un valore pari a 6.500,00 (pari cioè al 65%) per gli interventi di risparmio energetico o 5.000,00 (pari cioè al 50%) per gli altri interventi, suddividendo questa detrazione in dieci anni (cioè 650,00 € all’anno nel primo caso e 500,00 € nel secondo). Questo valore annuo va ad abbattere l’ammontare di Irpef/Ires che il contribuente dovrà versare.
Pagamenti Il pagamento andrà eseguito per bonifico e dovrà indicare: - la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane SPA per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati; - il codice fiscale del beneficiario della detrazione; - il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è concessa la possibilità di pagare anche con carte di credito o di debito (bancomat). Pagando con queste
modalità inoltre, viene meno la possibilità di individuare la transazione che gode della detrazione, quindi non verrà applicata la ritenuta d’acconto del 4% applicata in caso di bonifico.
Il contribuente, ai dell’Amministrazione conservare:
fini dei controlli finanziaria, deve
1. le ricevute dei bonifici (per i quali deve essere utilizzato lo stesso modulo di quelli utilizzati per la detrazione del 36%/50%); 2. le ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito e la documentazione di addebito sul conto corrente; 3. le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. Nel corso del 2011, inoltre, sono variate le modalità di fruizione della detrazione per cui è stato eliminato l’obbligo di indicare separatamente in fattura il costo della manodopera. In caso di cessione dell’immobile, il beneficio è trasferito all’acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. Si ricorda che dal 2011 non è più necessaria la comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, in quanto detto adempimento è stato sostituito dall’indicazione di alcuni dati nella dichiarazione dei redditi e dall’obbligo della conservazione della documentazione individuata.
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Incentivi fiscali a Recoaro Terme:
un’occasione di sviluppo