#ATTUALITÀ SOLARE B2B - MARZO 2022
DIRETTIVA RINNOVABILI: Q&A SU INCENTIVI E RICAVI PER GLI IMPIANTI DA FER L’AVVOCATO EMILIO SANI RISPONDE AD ALCUNE DOMANDE PERVENUTE DAI LETTORI DI SOLARE B2B IN MERITO A TARIFFE INCENTIVANTI, SCAMBIO SUL POSTO, AUTOCONSUMO ALTROVE E COMUNITÀ ENERGETICHE ALLA LUCE DEL DECRETO RED 2 DI EMILIO SANI
I
l decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Decreto RED 2) prevede un nuovo sistema incentivante che per i prossimi cinque anni si applicherà agli impianti da fonti rinnovabili e quindi ne disciplinerà i ricavi. In questo articolo si focalizzerà l’attenzione su alcuni di questi temi, anche alla base di alcune domande pervenute dai lettori di Solare B2B.
EMILIO SANI, AVVOCATO CON SPECIALIZZAZIONE AREE ENERGIA E AMBIENTE, E CONSIGLIERE DI ITALIA SOLARE
Sono previsti nuovi incentivi per impianti di potenza minore di 1 MW che saranno assegnati direttamente su richiesta del cliente dopo l’entrata in esercizio dell’impianto. Questi incentivi potranno quindi essere ricevuti da tutti i nuovi impianti sotto il MWp? «L’articolo 7 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, prevede incentivi che si applicheranno genericamente a tutti i nuovi impianti fotovoltaici sotto 1 MWp di potenza, collocati in aree dove è permesso ottenere incentivi. Sono compresi i potenziamenti, i rifacimenti e le riattivazioni. Rimangono dunque esclusi solo gli impianti fotovoltaici esistenti e gli impianti collocati a terra in area agricola, con alcune eccezioni. Infatti potranno essere incentivati anche impianti in area agricola se sono in area di cava esaurita, di discarica o in sito di interesse nazionale, ovvero se l’impianto combina la produzione di elettricità e l’attività agricola secondo i criteri stabiliti dall’articolo 65 del DL 1/2012. La possibilità di avere gli incentivi per i piccoli impianti per i potenziamenti di impianti esistenti in area agricola è invece ancora dubbia perché la possibilità di installare impianti incentivati nelle aree individuate dalle Regioni come idonee anche se agricole è prevista nel solo articolo 6 del Decreto RED 2 e quindi testualmente appare riferita ai soli impianti di potenza superiore a 1 MW». ------------------------------------------------------------------Come avverrà l’assegnazione degli incentivi per i piccoli impianti di potenza inferiore a 1 MW? “Non sarà più necessaria la previa iscrizione degli impianti in un registro. Si ritornerà a modalità di assegnazione degli incentivi per i piccoli impianti simili a quelle che erano previste per il Secondo Conto Energia. Ci sarà un contingente massimo di spesa e potranno essere richiesti gli incentivi sino a che tale contingente massimo non sarà esaurito nei prossimi cinque anni. Una volta ottenuta la autorizzazione dell’impianto la costruzione dello stesso potrà essere iniziata in qualsiasi momento, senza necessità di comunicazioni o iscrizioni a registri GSE e la domanda di incentivo sarà presentata soltanto al momento dell’entrata in esercizio dell’impianto. Questo dovrebbe costituire una notevole semplificazione anche perché non saranno più necessarie garanzie fideiussorie sulla costruzione degli impianti
60
da rilasciare a GSE. È molto importante ricordare che questo meccanismo si applica solo ai nuovi impianti che entreranno in vigore dopo il nuovo decreto e quindi presumibilmente nella seconda parte del 2022. Per gli impianti che intendano accedere ai registri aperti nel mese di febbraio e di giugno 2022 sarà necessario ancora ottenere l’iscrizione negli appositi registri prima di iniziare i lavori». ------------------------------------------------------------------Cosa accadrà con il superamento dello scambio sul posto? Come verrà remunerata l’energia immessa in rete? «Ai sensi dell’articolo 9 comma 2 del Decreto RED 2 decorsi 90 giorni dai nuovi decreti sugli incentivi (e quindi intorno al 15 settembre 2022 se le scadenze sono rispettate), i nuovi impianti fotovoltaici non potranno più accedere allo scambio sul posto. L’energia non autoconsumata istantaneamente sarà dunque remunerata dai trader con accordi di acquisto di energia ovvero con il ritiro dedicato dal GSE al prezzo di mercato. Per evitare il rischio mercato, la remunerazione minima dell’energia immessa in rete potrà comunque essere garantita attraverso l’accesso all’incentivo per i piccoli impianti inferiori a 1 MW. Tale incentivo oltre a garantire una remunerazione fissa all’energia immessa in rete prevederà anche un premio per l’autoconsumo. Non è ancora chiaro se l’incentivo per i piccoli impianti sarà o meno a doppia via, cioè con restituzione del prezzo dell’energia che eventualmente
ecceda il valore della tariffa incentivante, perché questo non è specificato nel Decreto RED 2». ----------------------------------------------------------------Perché l’abolizione dello scambio sul posto dovrebbe favorire l’installazione di sistemi di accumulo? «Lo scambio sul posto prevede per l’energia immessa in rete una valorizzazione non molto difforme dai risparmi che si hanno attraverso l’autoconsumo istantaneo di energia. Chi aderisce allo scambio sul posto dunque non ha un interesse economico significativo ad acquistare un sistema di stoccaggio che gli faccia aumentare la quantità di energia autoconsumata. Chi aderisce al nuovo incentivo piccoli impianti avrà invece interesse alla installazione di sistemi di stoccaggio perché sull’energia autoconsumata avrà, oltre al risparmio sul valore dell’energia non acquistata, anche un premio sull’incentivo, mentre l’energia immessa in rete avrà solo la valorizzazione prevista dall’incentivo». Cosa si intende per autoconsumo altrove e quali vantaggi può portare? «L’articolo 30 del Decreto RED 2 prevede la possibilità di autoconsumare l’energia non solo quando l’impianto di produzione e l’unità di consumo sono nello stesso luogo, ma anche quando sono in luoghi diversi. In tali casi è necessario che il cliente finale abbia in proprietà locazione, comodato o affitto non solo l’area dove consuma l’energia, ma anche l’area dove l’energia viene prodotta. Il cliente finale può autorizzare soggetti terzi a costruire