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Cresce la quota da FER negli edifici PAG
CRESCE LA QUOTA DA FER NEGLI EDIFICI
IL 60% DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI NUOVI O IN RISTRUTTURAZIONE DOVRÀ ESSERE COPERTO DA FONTI RINNOVABILI, MENTRE PER GLI EDIFICI PUBBLICI L’OBBLIGO SALE AL 65%. SONO LE NUOVE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL DECRETO LEGISLATIVO ENTRATO IN VIGORE IL 13 GIUGNO 2022
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DI FRANCESCO GRAFFAGNINO
Il 13 giugno 2022 è entrato in vigore il decreto legislativo 199 dell’8 novembre 2021 (attuazione a 180 giorni), che prevede l’obbligo di coprire almeno il 60% dei consumi energetici degli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti con energia proveniente da fonti rinnovabili, un incremento rispetto all’obbligo precedente che prevedeva il 50%. Il decreto ha lo scopo di rendere ancora più sostenibile il paese, rispettando gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico per il 2030 fino ad arrivare a una totale decarbonizzazione nel 2050, in attuazione della direttiva UE 2018/2001. Il decreto rientra nel Piano nazionale di Ripresa e Resilienza in materia di energia da fonti rinnovabili e viene integrato al Piano Nazionale Intergrato per l’Energia e il Clima con la finalità di ridurre entro il 2030 le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990. Inoltre, nel decreto si parla di incrementare l’energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
INCENTIVI
All’articolo 4 del decreto vengono stabiliti i regimi di sostegno e il potenziamento degli incentivi già vigenti attraverso la predisposizione di criteri e strumenti che promuovano l’efficacia, l’efficienza e la semplificazione. Questi strumenti si sommano ad altri inclusi e previsti dal Pnrr. L’incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal GSE e può essere emesso sull’energia elettrica prodotta dall’impianto oppure su parte della quota totale della produzione che viene immessa in rete o autoconsumata. Il periodo di diritto all’incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica. L’incentivo è proporzionato al costo dell’intervento ed è applicabile non solo alla realizzazione di nuovi impianti ma anche alle riattivazioni di impianti dismessi, alle ricostruzioni integrali, ai potenziamenti e rifacimenti di impianti già esistenti. L’incentivo può essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell’impianto. Per quanto riguarda le modalità di attribuzione dell’incentivo, queste cambiano in base alla grandezza e al tipo di impianto. Per i grandi impianti, con potenza superiore a 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza. Per gli impianti di piccola taglia, con potenza inferiore a 1 MW, il meccanismo di attribuzione dell’incentivo è diverso: per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, l’attribuzione dell’incentivo avviene attraverso una richiesta da effettuare direttamente quando l’impianto entra in esercizio, fermo restando il rispetto di requisiti tecnici e di tutela ambientale; per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiori alla competitività di mercato, l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e
di efficienza dei costi. Per impianti di potenza pari o inferiore a 1 MW facenti parte di comunità dell’energia o di configurazioni di autoconsumo collettivo è possibile accedere a un incentivo diretto effettuando la richiesta alla data di entrata in esercizio. L’incentivo sarà specifico per ogni impianto e sarà graduabile anche sulla base della potenza dello stesso. Questo meccanismo di incentivazione intende premiare l’energia autoconsumata istantaneamente. Il decreto prevede inoltre un’agevolazione agli incentivi per chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell’amianto. Nella definizione dei meccanismi di incentivazione è promosso l’abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da consentire una maggiore programmabilità delle fonti, anche in coordinamento con i meccanismi di sviluppo della capacità di stoccaggio centralizzata. Non è consentito il frazionamento artificioso degli impianti per incrementare i profitti economici oltre quanto stabilito dal decreto.
L’ALLEGATO III
Come accennato all’inizio per i nuovi edifici o per edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, il decreto prevede l’obbligo di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili tale da garantire il rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva. Per gli edifici pubblici gli obblighi percentuali sono elevati al 65%. Questi obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica che alimenti dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule. La potenza elettrica in kW degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio, è legislativo 4 agosto 2005, n. 192). Una copia della relazione deve essere trasmessa al GSE che monitora il conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia. La verifica del rispetto dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili è effettuata dai Comuni. I dati riportati nella relazione possono essere oggetto di controlli da parte dei Comuni e di ulteriori controlli stabiliti nei provvedimenti adottati dalle Regioni. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sarà istituita dal GSE una piattaforma digitale per la presentazione delle istanze. La piattaforma avrà anche lo scopo di fornire guida e assistenza lungo tutte le fasi della procedura amministrativa.
calcolata secondo la formula: P = k x S K = 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici nuovi S = superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno misurata in metri quadrati senza tenere conto delle pertinenze, sulle quali è comunque consentita l’installazione degli impianti. L’obbligo non si applica qualora l’edificio sia allacciato a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente, purché coprano l’intero fabbisogno di energia termica per il riscaldamento e/o il raffrescamento. Per adempiere agli obblighi, gli impianti a fonti rinnovabili devono essere realizzati all’interno o sugli edifici, oppure nelle loro pertinenze (la superficie che comprende l’impronta a terra dei fabbricati e un’area confinante che non deve essere maggiore del triplo della superficie di impronta). Quindi, gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell’obbligo. Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, il decreto prevede che i componenti siano aderenti o integrati nei tetti. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all’asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all’altezza minima della balaustra perimetrale. Se non è presente una balaustra perimetrale, l’altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 centimetri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto, il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) predisporrà linee guida volte ad agevolare l’applicazione di questi criteri, allegando esempi e calcoli numerici.
PROCEDURE
Il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste dall’Allegato III del decreto nella relazione (di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto
MODELLO UNICO SEMPLIFICATO
Nell’allegato II del decreto sono descritte le disposizioni applicate per promuovere l’installazione degli impianti favorendo la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure autorizzative. Il decreto, quindi, prevede una procedura semplificata: decorsi 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto sarà possibile fare domanda tramite il modello unico semplificato (di cui al decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2015). La possibilità di accedere alla procedura semplificata è estesa agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW. Con il modello unico semplificato sarà possibile anche richiedere al GSE l’accesso ai meccanismi degli incentivi. Le istanze presentate mediante il modello unico semplificato saranno trasferite dai gestori di rete alla piattaforma digitale con modalità esclusivamente informatizzate. Sarà possibile richiedere anche il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, incluso il ritiro dedicato (di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387).




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