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I nuovi scenari con la fine dello scambio sul posto PAG
LA STORICA MISURA HA GARANTITO LA REDDITIVITÀ DEGLI IMPIANTI E I LORO RICAVI A PRESCINDERE DAL FATTO CHE SI RIUSCISSE A MASSIMIZZARE LA CONTEMPORANEITÀ FRA PRODUZIONE E CONSUMO. CON LA FINE DI QUESTO MECCANISMO, CHE VERRÀ SOSTITUITO DA INCENTIVI CHE VARIERANNO IN BASE ALLA POTENZA DELL’IMPIANTO, IL PRODUTTORE DOVRÀ AFFIDARSI ALL’ACCUMULO ABBINATO AL FV PER OTTIMIZZARE ANCORA DI PIÙ L’ENERGIA PRODOTTA E QUELLA CONSUMATA
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EMILIO SANI, AVVOCATO CON SPECIALIZZAZIONE AREE ENERGIA E AMBIENTE, E CONSIGLIERE DI ITALIA SOLARE DI EMILIO SANI
Per gli impianti fotovoltaici sempre di più ricorrono in questi giorni due domande. Con che prospettiva si faranno i piccoli impianti da fine anno quando finirà lo scambio sul posto? E qual è l’impatto sullo scambio sul posto del prelievo che taglia i ricavi sulla vendita di energia per gli impianti fotovoltaici? Di seguito si cercherà di rispondere a queste domande. Ai sensi dell’Articolo 9 comma 2 del Decreto Legislativo 199/2021, decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore dei decreti per la incentivazione della produzione e condivisione di energia rinnovabile, il meccanismo dello scambio sul posto sarà soppresso. Ipotizzando che tali decreti siano pubblicati e entrino in vigore fra il primo di settembre e il primo di ottobre, nel mese di dicembre 2022 finirà la possibilità per i nuovi impianti di aderire al meccanismo dello scambio sul posto. Gli impianti per i quali lo scambio sul posto è già attivo potranno mantenerlo, ma a partire dal 31 dicembre 2024 con meccanismi di gradualità saranno tenuti ad abbandonare il meccanismo di scambio sul posto e passare alla tariffa incentivante per i piccoli impianti. Lo scambio sul posto ha sino ad oggi garantito la redditività degli impianti e i loro ricavi a prescindere dal fatto che si riuscisse a massimizzare la contemporaneità fra produzione e consumo. Con la fine dello scambio questo non sarà più possibile e inevitabilmente i ricavi degli impianti saranno legati alla simultaneità fra produzione e consumo. Di seguito si fa una analisi dei nuovi scenari.
I NUOVI SISTEMI INCENTIVANTI
Lo scambio sul posto sarà sostituito dai nuovi incentivi per l’energia dei piccoli impianti (Articolo 7 del Decreto Legislativo 199/2021) o alternativamente dagli incentivi per la condivisione di energia (Articolo 8 del Decreto Legislativo 199/2021).
Per i piccoli impianti L’accesso agli incentivi per l’energia prodotta dai piccoli impianti (Articolo 7 del Decreto Legislativo 199/2021) è previsto per gli impianti di potenza fino a 1 MW. Questi incentivi saranno garantiti senza necessità di previo accesso a aste o registri, così come è oggi per lo scambio sul posto. L’incentivo dovrà favorire l’autoconsumo e l’abbinamento degli impianti a fonte rinnovabile non programmabile con i sistemi di accumulo. Verosimilmente dunque vi sarà una tariffa incentivante applicabile non solo all’energia immessa in rete, ma anche all’energia autoconsumata in sito. Ne consegue che con la fine dello scambio sul posto l’adesione all’incentivo piccoli impianti potrebbe risultare la soluzione più conveniente per quelle installazioni su coperture industriali produttive o artigianali dove la quasi totalità dell’energia viene autoconsumata. In questi casi infatti il cliente potrà godere oltre ai benefici dell’autoconsumo anche di specifici premi sull’energia autoconsumata. Attualmente gli incentivi ai sensi del DM 4 Luglio 2019 sono concessi solo a impianti di potenza pari o superiore a 20 kW e quindi al momento questa incentivazione non vale per i piccolissimi impianti. Andrà verificato se questo limite sarà superato con l’attuazione del DM 4 Luglio 2019.
Gli incentivi sull’energia condivisa Per quanto attiene all’energia condivisa attualmente non vi sono limiti minimi di potenza per l’incentivazione, ma solo un limite massimo a 1 MW. L’accesso agli incentivi sarà garantito anche in questo caso direttamente, senza necessità di previa iscrizione a aste o registri. L’incentivo sull’energia condivisa assume che si
intenda effettuare l’autoconsumo non solo in sito ma anche “altrove” in luoghi diversi rispetto a quello dove l’energia sia prodotta direttamente. Tale autoconsumo “altrove” può avvenire: a) direttamente da parte del solo singolo produttore (Autoconsumo singolo altrove ai sensi dell’Articolo 30 comma 1, lettera a), punto 2.2) del Decreto Legislativo 199/2021). Il che potrà avvenire ad esempio nel caso del Comune che produce energia in un sito e per ridurre i propri costi energetici intenda poi condividere tale energia nei punti di consumo distribuiti sul territorio comunale in altri siti; b) da parte di soggetti diversi rispetto al produttore, ma che sono tutti nello stesso edificio o condominio (Autoconsumo collettivo ai sensi dell’Articolo 30 comma 2 del Decreto Legislativo 199/2021) c) da parte di soggetti che aderiscono alla medesima comunità di energia rinnovabile (Articolo 31 del Decreto Legislativo 199/2021).
Nei casi in cui l’autoconsumo istantaneo in sito non è molto alto, come ad esempio in ambito residenziale, l’adesione alla comunità di energia rinnovabile o ove possibile agli altri sistemi di condivisione “altrove” dell’energia può essere la soluzione più conveniente. L’incentivo sull’energia condivisa nelle comunità di energia rinnovabile avrà, infatti, verosimilmente valore unitario maggiore rispetto all’incentivo per l’energia dei piccoli impianti. Ancora non si sanno i valori che avranno i nuovi strumenti incentivanti. Se si fa comunque riferimento alla disciplina vigente, il Decreto 4 Luglio 2019 prevede per l’energia immessa in rete dai piccoli impianti una base d’asta di 90 Euro/MWh, che include anche il valore dell’energia, mentre l’incentivo sull’energia immessa in rete e condivisa per gli impianti che hanno aderito alla sperimentazione sulle comunità energetiche è pari a 110 Euro/MWh, cui si deve sommare il valore dell’energia. Anche assumendo che tutto il valore dell’energia o una parte sostanziale di esso venga retrocesso ai consumatori che assicurano la condivisione dell’energia nella comunità energetica, comunque i ricavi per l’energia immessa in rete sono significativamente più alti in un sistema di condivisione dell’energia se si massimizza la condivisione dell’energia immessa in rete. Se poi nel nuovo sistema di incentivazione dell’energia immessa in rete dai piccoli impianti continueranno a esserci potenze minime per l’accesso agli incentivi, come è oggi ai sensi del DM 4 Luglio 2019 (20 kW) l’adesione a una comunità di energia rinnovabile potrebbe essere una necessità e non una scelta per i piccoli impianti residenziali.
PRELIEVO FORZOSO
Ai sensi dell’Articolo 15 bis del DL 4/2022 dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 i ricavi da vendita di energia per gli impianti fotovoltaici di primo, secondo, terzo e quarto Conto Energia non possono superare un valore massimo fissato in modo diverso per ciascuna zona di mercato. La differenza fra quanto incassato per la vendita di energia dai produttori e il valore massimo stabilito dalla legge dovrà essere restituita al GSE e si tratta di importi molto significativi visto l’andamento dei prezzi. Ai sensi dell’Articolo 4.2 della Delibera 266/2022 di Arera vi è un regime di favore per gli impianti in scambio sul posto, che avendo anche il Conto Energia sono assoggettati a tale prelievo. Le partite economiche dell’energia da restituire verranno determinate solo sulla base dei dati a fine 2022 e la decurtazione verrà effettuata solo sulla quantità di energia immessa in rete e non scambiata, che in genere per gli impianti in scambio sul posto si riferisce a quantità minime.
CONCLUSIONE
Con la fine dello scambio sul posto, l’autoproduttore di energia è dunque chiamato a efficientare il rapporto fra la propria produzione e il consumo locale di energia. Qualora si riesca a massimizzare l’energia autoconsumata in sito anche attraverso l’installazione di sistemi di accumulo e una gestione più attenta dei propri tempi di consumo, l’autoconsumatore potrà avere convenienza ad aderire all’incentivo piccoli impianti che ha il vantaggio di essere gestito in assoluta autonomia senza il coinvolgimento di soggetti terzi. Qualora invece l’autoproduttore non riesca a massimizzare l’autoconsumo in sito, sarà necessario sfruttare il consumo di altri soggetti all’interno di una comunità di energia rinnovabile o di un sistema di autoconsumo collettivo e quindi aderire agli specifici incentivi per la condivisione di energia. La possibilità di mantenere o meno con la comunità energetica un livello di ricavi pari a quelli attualmente garantiti dallo scambio sul posto dipenderà dalla capacità di massimizzare la condivisione di energia e dalla struttura della tariffa incentivante che verrà garantita alla condivisione di energia nelle comunità di energia rinnovabile. Se si continuerà a mantenere una struttura tariffaria per le comunità uguale a quella della fase sperimentale il valore dell’energia andrà a cumularsi a un incentivo sostanzialmente pari agli oneri oggi restituiti con lo scambio sul posto. Il nuovo regime che prevederà l’adesione alla comunità al posto dello scambio sul posto non sarà dunque di pregiudizio per gli autoproduttori. Diverso sarebbe invece se si modificasse la struttura tariffaria per gli incentivi alle comunità e si prevedesse una tariffa omnicomprensiva in cui l’incentivo include il prezzo dell’energia. In tale caso infatti i ricavi sarebbero forfettizzati e in periodi come questo di forte incremento dei costi dell’energia sarebbero sostanzialmente minori rispetto a quelli originati attualmente dallo scambio sul posto e non sarebbero sufficienti per i consumatori a neutralizzare l’incremento dei costi energetici, come sta invece facendo ora lo scambio sul posto.
