REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE1 1. Sono ammessi ad AUTOCHTONA 2015 solo ed esclusivamente vini ottenuti da vitigni autoctoni italiani, a diffusione sia nazionale che locale. 2. I vini ammessi dovranno essere ottenuti da uve autoctone in purezza o in blend con vitigni stranieri (internazionali) per un massimo del 5%. 3. La produzione complessiva di ogni singola Azienda deve essere compresa tra le 5.000 e le 900.000 bottiglie. Farà fede il dato 2014. Le Aziende che superano questa soglia possono partecipare tramite consorzi, enti di tutela e promozione, strade ed enti locali con un massimo di due etichette. 4. Le Aziende che producono tra le 5.000 e le 900.000 bottiglie annue, ma fanno parte di un Gruppo con una produzione annua superiore a quella consentita dal Regolamento, possono partecipare come Espositori ad AUTOCHTONA 2015 presentando esclusivamente le etichette della singola Azienda. 5. Le suddette Aziende non utilizzeranno all’interno dello stand e nei materiali promozionali di AUTOCHTONA 2015 il logo del Gruppo ma solo quello della singola Azienda. 6. Sono ammessi in qualità di espositori ad Autochtona 2015 anche i Consorzi di Tutela e le Strade del Vino, le cui Aziende associate devono rispettare i punti 1 e 2 del presente regolamento. 7. Ogni Espositore potrà presentare fino ad un massimo di 12 etichette, che rispettino il punto 1 e 2 del presente Regolamento. Per un numero superiore a 12 etichette è sufficiente versare un supplemento proporzionale al numero di etichette presentate, così suddiviso: - fino a 24 etichette l’importo aggiuntivo è di 100 €; - fino a 50 etichette l’importo aggiuntivo è 200 €; - per un numero superiore a 50 etichette il supplemento è di 300 €. 8. Sono ammesse in qualità di Espositori ad AUTOCHTONA 2015 solo le Aziende che soddisfino i requisiti richiesti, che abbiano inviato la “Conferma di partecipazione” debitamente compilata e abbiano versato la relativa quota di partecipazione. 9. Nei giorni di manifestazione è obbligatoria la presenza del titolare, di un collaboratore qualificato o di un rappresentante dell’Azienda Espositrice presso lo spazio espositivo. 10. Il catalogo ufficiale di AUTOCHTONA 2015 verrà pubblicato a cura di Fiera Bolzano. L’inserimento dell’Azienda Espositrice all’interno del catalogo è compreso nella quota di partecipazione e avverrà tramite il modulo “Dati catalogo”, che verrà inviato alle aziende ammesse alla partecipazione. È garantita la pubblicazione per i “Dati catalogo” pervenuti entro il 1 settembre 2015. Oltre tale data non garantiamo la pubblicazione. ___________________________ 1
2
AUTOCHTONA 2015 è soggetta anche alle norme del Regolamento generale di Fiera Bolzano consultabili all’indirizzo «http:// www.fierabolzano.it/regolamento_generale_ita.pdf» Secondo la legge 82 del 2006 per “autoctono” si definisce una varietà di vite presente in un certo territorio da almeno 50 anni. Ma questa definizione non è completamente esatta, perché, se presa alla lettera, includerebbe tra i vitigni autoctoni anche varietà come il Merlot e lo Chardonnay, di origine francese, coltivate da molto tempo, e spesso con ottimi risultati, in varie regioni italiane. In realtà, comunemente, si intende per “autoctono” un vitigno ad esclusivo appannaggio di un territorio o areale. Seguendo questo orientamento AUTOCHTONA intende per vitigno autoctono una particolare varietà di vite utilizzata per la produzione di vino coltivato e diffuso nella stessa zona storica di origine del vitigno stesso, trattasi quindi di un vitigno non trapiantato da altre aree.