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Organo di stampa Nazionale della Federazione Istruzione Scuola – Comitati autonomi di Base, Aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori. Direzione, Redazione, Amministrazione: 70124 Bari, Via Ettore Carafa, 61. Tel. & FAX 0805563327. E-mail: webmaster@fiscab.it.

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www.fiscab.it Federazione Italiana Scuola

Settembre-Ottobre 2008 Direttore Responsabile: Prof. Vincenzo Servedio


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Organo di stampa Nazionale della Federazione Istruzione Scuola – Comitati autonomi di Base, Aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori. Anno V - N° 9-10 Settembre Ottobre 2008. - Direzione, Redazione, Amministrazione: 70124 Bari, Via Ettore Carafa, 61. Tel. 080-5563327. E-mail: webmaster@fiscab.it

SOMMARIO Verso un grande sindacato alternativo di categoria. VIII Congresso Confederale CISAL ....................................................2 Situazione politica attuale .................3 Pensioni e Fondo Espero: che cos’é il TFR? .....................................................3 La peculiarità della scuola.................3 La battaglia per una nuova scala mobile ....................................................4 Qualità del servizio ............................4 Decreto Legge 112/2008. Le principali novità per la scuola ..............................5 Art. 71 del DL 112/2008 Malattie e Permessi ...............................................5 Malattie e permessi. ..........................5 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento Personale ..............................................6 1. Le assenze per malattia. ...............6 2. L’incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva. .............7 3. Il calcolo ad ore dei permessi retribuiti. ................................................8 Solidarietà alla collega del XXII circolo didattico di bari. ....................................8 Condiviso il ripristino del voto in condotta. ...............................................9 Rivoluzionaria decisione della redazione. .............................................9 Il Giornale Fis-Cab é solo OnLine....9 I militari che fanno ronda, una condivisa necessità ...............................................9 Personale supplente, quando spetta l’indennità di maternità. ........................9 Domanda: Scrive una Collega della Basilicata. ..............................................9 Risponde l’Avv. Prof. Mariantonietta Zingrillo, docente a contratto presso l’Università degli Studi di Bari. ..............9 VIADEO e la comunità sindacale virtuale. ................................................10 BREVE VADEMECUM PER MALATTIA (e/o Visite Specialistiche) E VISITE FISCALI ............................................................10

FIS-CAB Via Ettore Carafa, 61 70125 Bari - www.fiscab.it Responsabile editoriale Prof. Vincenzo Servedio Redazione Vincenzo Servedio Impaginazione e Grafica Antonio Conte

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Verso un grande sindacato alternativo di categoria. VIII Congresso Confederale CISAL “Un ruolo strategico del territorio per un sindacato moderno ed europeo: Sicurezza, Salario, Stabilità” - 6-78 giugno 2008 - Palaterme – Fiuggi. di Vincenzo Servedio, Segretario Generale

Si è svolto a Fiuggi il VII Congresso Confederale CISAL. La Puglia è stata presente con una delegazione formata dai massimi vertici sindacali del Comparto scuola: il Prof. Vincenzo Servedio, Il Dott. Pino D‟Ambrosio, il Dott. Sandro Losacco; assente per sopravvenuti motivi personali, il prof. Tonino Quarta. Il Congresso Confederale ha rappresentato la occasione, per la scuola, di tracciare linee programmatiche fortemente attuali, conseguenti ad un impoverimento culturale e di tutela dei cosiddetti sindacati tradizio-

nali, imbrigliati in un trasversalismo che ne ha snaturato la qualifica di „sindacato‟: la creazione di un nuovo soggetto sindacale rappresentativo in cui far convergere tutto il sindacalismo autonomo di base. Un sindacato “sempre e comunque a fianco dei lavoratori” che sappia ripristinare diritti fortemente compromessi dall‟attuale e drogato sistema concertativi, primo fra tutti il rispetto della dignità dell‟uomo e del lavoratore, le cui problematiche si inaspriranno con il passaggio, direi inevitabile, del sistema istruzione alle regioni. Spetterà alle decine di sindacati a vocazione regionale cogliere positivamente questo ineludibile passaggio, per meglio tutelare la categoria rappresentata: costruire un nuovo polo sindacale autonomo che sappia interpretare i mutati contesti sociali ed economici, nel pieno rispetto dei diritti dei lavoratori. Le relazioni di Servedio‟ D‟Ambrosio e Losacco hanno riguardato tematiche generali di politica sindacale e scolastica in particolare. Particola-

re attenzione è stata prestata dai Congressisti in merito alla denuncia della delegazione pugliese sulla inaccettabile situazione gestionale dell‟Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, guidata con metodi “terzomondista” dalla signora direttore Lucrezia Stellacci, di nomina del bocciato governo Prodi. Un grande e spontaneo applauso si è levato dai Congressisti allorquando è stata resa nota la forte risposta politica del sindacato: uno sciopero regionale in Puglia, fortemente voluto dal contesto territoriale, per la rimozione della signora Stellacci, prigioniera di una ideologia irrispettosa dell‟uomo, della democrazia e del pluralismo sindacale e culturale. Applaudito altresì, l‟intervento della Magistratura del Lavoro che ha annullato il licenziamento del dirigente sindacale; atto, quello della signora Stellacci, è stato sottolineato nel corso dei lavori, di inaudita ostilità nei confronti del movimento sindacale autonomo che va duramente represso. Di qui la forte condivisione dell‟ allontanamento dalla Puglia e dalle stesse Direzioni regionali del direttore dell‟USR per la Puglia. Questa la sintesi dell‟intervento Congressuale del Segretario Generale , Prof. Vincenzo Servedio. Cari Amici e colleghi, innanzitutto ringrazio tutti voi, mi permetto di dire brillantemente e con professionalità rappresentati dal Segretario Generale Franco Cavallaro, per l‟invito che ci è stato fatto in occasione della celebrazione di questo Congresso. Non sarò ripetitivo rispetto a quanto già esposto dal no-


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stro dirigente Pino D’Ambrosio, su cui vi ringrazio per la calorosa accoglienza e sensibilità sindacale e umana palesata.

stro post-comunista alla fine degli anni novanta: rali e governi ci hanno tolto ogni significativa forma di lotta e di presenza tra i lavoratori (Diritto di Assemblea,

centro-destra: zione del sistema istruzione. Organici attribuiti alla potestà regionale. Passaggio degli Istituti superiori professionali alle Regioni. Riduzione delle classi e aumento del numero degli alunni per classe con la conseguente riduzione dell‟organico di circa 100.000 unità a regime, in linea sia con la precedente riforma

FINE RAPPORTO” ed è una risorsa economica, un capitale che il lavoratore ottiene quando si dimette. Non un regalo dell‟azienda, bensì il frutto del proprio risparmio nel corso della sua vita va: il lavoratore rinuncia ogni anno al 7% circa della propria retribuzione lorda ed tonati. Quando ci si dimette tale accantonamento è restituito con una rivalutazione pari al 75% dell‟inflazione annua più l‟1,5%.

Figura 2 - La relazione congressuale del Prof. V. Servedio Il Sindacato di potere è in crisi; ha esaurito la sua carica propulsiva perché imbrigliato in una trasversalità di connivenze che hanno relegato in un ruolo marginale quello che doveva essere l‟essenza stessa di essere sindacato: la tutela dei lavoratori e del lavoro. Situazione politica attuale Diverse sono le situazioni fattuali di politica di cui occorre prendere atto. Prima di tutto che le ultime elezioni hanno segnato la fine di una lunga fase di instabilità della politica italiana. La prima repubblica è finita con il 13 aprile 2008 dopo un lungo periodo di transizione iniziato nei primi anni novanta. Le contraddittorie politiche scolastiche degli ultimi dieci anni possono ora trovare sintesi in un progetto di riforma sostenuto da una forte maggioranza. La vergognosa storia della rappresentatività dacale scippata da un mini-

Diritto all‟informativa, Diritto alla concertazione, etc.) in nome della necessità di rantire il servizio pubblico essenziale della scuola. La nostra mobilitazione è stata incessante e incalzante i vari governi contro i progetti lesivi della dignità dei docenti La grande battaglia vinta contro il “Concorsone” voluto da Berlinguer e Confederali ha rappresentato, forse, l‟ultima grande mobilitazione di massa poiché in epoche successive è sempre stato più difficile coinvolgere i colleghi. Molteplici le motivazioni, dalla errata convinzione che il sistema relazionale avesse tolto qualsiasi capacità di incidere ai singoli lavatori sulle decisioni del governo, alle politiche concertative subdole con tante di promesse, successivamente non mantenute. Nell‟immediato futuro il sindacato dovrà mente confrontarsi sui riportati nodi strutturali nienti sia dalla politica di tro-sinistra sia da quella di

Figura 1 - La relazione Congressuale del Dott. G. d'Ambrosio Moratti che con il disegno di legge di Fioroni. La ne nella Scuola. L‟introduzione di elementi meritocratici per i docenti. Ulteriore e drastica riduzione del potere di acquisto. Problematiche che certamente non ci vedranno su zioni “aventiniane” ma attivamente e realisticamente pegnati nella loro gestione, pur senza rinunciare alle stre battaglie di principio. Un ulteriore aspetto non rabile è quello retributivo,e pensionistico. Pensioni e Fondo Espero: che cos’é il TFR? Quella che nel linguaggio comune chiamiamo LIQUIDAZIONE per gli addetti ai lavori è “TRATTAMENTO DI

La peculiarità della scuola Nel Pubblico Impiego i fondi pensione sono ancora assenti, se si eccettua la recente costituzione nel settore scuola di Espero. Le liquidazioni dei lavoratori sono però calcolate in maniera diversa e con altri strumenti. I dipendenti pubblici a tempo indeterminato assunti prima del 31/12/2000 sono a regime TFS (Trattamento di Fine Servizio), quelli a tempo determinato assunti a partire dal 30/5/2000 e quelli a po indeterminato assunti dopo il 31/12/2000 sono invece già adesso a regime TFR.

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La Legge 335/‟95, la L. 449/‟97, la L. 448/‟98,

mantenere tale forma di liquidazione, perché, qualora

pensionati si sono sempre più impoveriti nell‟ultimo decennio, non riuscendo più a “sbarcare il lunario”, Docenti e ATA inclusi. L‟impennata dei prezzi, la totale assenza di vigilanza sui rapporti di conversione Lira/Euro/Prezzi hanno creato sacche di impoverimento e condizioni non più sostenibili dalle famiglie dei lavoratori e dei pensionati.

Figura 3 - La relazione congressuale del Dott. A. Losacco l‟Accordo Quadro Nazionale tra ARAN e CGIL-CISL–UIL del luglio ‟99, il DPCM del 20 dicembre „99 costituiscono alcune tra le principali fonti normative e pattizie che hanno istituito il TFR per i nuovi assunti e consentono la possibilità di trasformare il TFS in TFR solo se però contestualmente si aderisce ad un fondo pensione. Il termine per quest‟ultima opzione è stato via via spostato contrattualmente. Per i dipendenti pubblici il TFS equivale ai 13/12 dell‟80% dell‟ulti-mo stipendio lordo , vale a dire l‟86,66% dell‟ulti-mo stipendio moltiplicato per gli anni di servizio (non solo quelli effettivamente prestati, ma anche quelli riscattati). ll TFS non è salario differito (come il TFR), bensì salario previdenziale istituito per legge, gode di un trattamento fiscale più favorevole (solo il 40% del TFS è tassato) rispetto a quello applicato al TFR. Ora non è il caso di innescare una querelle infinita, tendente a dimostrare che il TFS sia economicamente più conveniente del TFR, perché molto dipende dal trend dell‟inflazione, nonché dalla dinamica degli aumenti salariali. a

Ma per tutti i dipendenti regime TFS conviene

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Introdotta nel dopoguerra, la scala mobile ha avuto la forte funzione di tutelare i salari e le pensioni; almeno fino al 1992, anno in cui il modello contrattuale segna un passo indietro.

ne da parte del movimento sindacale di comparto. Senza entrare nel merito della questione, che vedrebbe porre in discussione innanzitutto la qualità di talune scelte prettamente politiche incapaci di armonizzare positivamente le energie di un contesto territoriale, ma con il consueto senso di praticità che ci contraddistingue, ci chiediamo in merito alle presunte malattie dei presunti fannulloni: In che misura incide l‟indirizzo del direttore generale sulla qualità della vita professionale sul posto di lavoro e quindi sulle malattie e sulla qualità del servizio?

oggi optino per il TFR, maticamente si troverebbero in un fondo pensione (infatti non è possibile scegliere il TFR senza aderire ad un fondo pensione). Gli eventuali deficit degli enti previdenziali vanno abbattuti con la separazione tra previdenza e assistenza; recuperando l‟ingente evasione contributiva; cancellando tutte le forme di decontribuzione che ormai stanno divenendo la norma nei nuovi contratti di assunzione o di trattenimento al lavoro per chi già dovrebbe essere in pensione. Bisogna lottare per incrementare l‟occupa-zione a tempo indeterminato che attualmente è molto al di sotto della media europea, che porterà nuova linfa contributiva agli enti previdenziali. Investire nei fondi pensione significa sottrarre risorse alla previdenza pubblica, negare l‟universalità del diritto ad una pensione pubblica dignitosa. Di qui la necessità e riaprire la vertenza sulla pensione pubblica per superare i famigerati accordi degli anni ‟90. Potere d‟acquisto dei salari e contrattazioni. La battaglia per una nuova scala mobile Ormai è a tutti noto: le famiglie dei lavoratori italiani e

Figura 4 - Un momento dei lavori Congressuali Oggi si è costretti a scioperare per recuperare una parziale parte dello stipendio eroso dall‟inflazione. Occorre ripristinare un meccanismo automatico, svincolato dai contratti nazionali, che tuteli autonomamente e automaticamente il potere d‟acquisto degli stipendi e delle pensioni, ridando serenità e dignità alle famiglie dei lavoratori dipendenti: UNA NUOVA SCALA MOBILE. Una battaglia per una nuova stagione di conquiste sociali a tutela dei redditi dei lavoratori e dei pensionati. Qualità del servizio Quanto affermato recentemente dal neo-ministro Renato BRUNETTA, merita di una attenta analisi e riflessio-

In che misura incide il clima relazione di istituto sullo stato psico-fisico del lavoratore e quindi sulle malattie e sulla qualità del servizio? E‟ fannullone il docente che fa il suo dovere in classe, non partecipando alla spartizione del fondo di istituto per l‟arricchimento dell‟O.F., gestito, spesso, da lobbies di potere ? Tra l‟assenso o quantomeno l‟acquiescenza del Dirigente? E‟ fannullone il docente che si rifiuta di fare il „saltimbanco‟ in classe, per non dispiacere agli alunni? E‟ fannullone il sindacalista di base che tutela la vivibilità sul posto di lavoro ed il rispetto delle norme costituzionali del CCNL?


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E‟ fannullone il docente che impedisce che la propria classe si trasformi durate le ore di lezione in un “callcenter? E‟ fannullone il docente che non si lascia condizionare - minacciare dal solito genitore che pretende ottimi voti per il proprio figlio-scansafatiche? Come Giano, il termine fannullone si presta ad interpretazioni contrastanti che potrebbero superare ,in negativo, le reali intenzioni del Ministro Brunetta. Infatti, in mano a dirigenti periferici poco sensibili e settari o affetti da un egocentrismo patologico potrebbe scatenare una conflittualità dilagante tra i banchi, con gravi ripercussioni per la qualità del servizio e della vita lavorativa.

Decreto Legge 112/2008. Le principali novità per la scuola Tagli previsti per la scuola: 70 mila cattedre per i docenti e 40 mila posti ATA nei prossimi tre anni. I tagli tramite:

saranno

operati

 incremento di un punto percentuale del rapporto docente/alunni a partire dal 2009;  riduzione del 17% dell‟ organico ATA tra 2009 e 2011;  accorpamento delle classi di concorso;  riduzione delle ore di lezione nei diversi ordini di scuola (revisione di piani di studio e quadri orari);  revisione dei criteri per la formazione delle classi;  riorganizzazione didattica della scuola primaria (maestro unico);  revisione dei criteri per la determinazione del numero di docenti e ATA;  riduzione del sostegno agli alunni portatori di handicap. I Dirigenti Ministeriali e Scolastici che non saranno

ligi nel fare i tagli potranno essere sanzionati, potranno essere richiamati, potranno vedersi sospendere l‟indennità di risultato, potranno essere trasferiti e potranno anche essere licenziati! (art. 64 comma 5). Lo stesso decreto legge fiscale (art. 71) contiene un generale inasprimento delle normative che riguardano la malattia e i controlli medici (solo per i dipendenti pubblici). In particolare in caso di malattia nei primi dieci giorni viene riconosciuto solo il trattamento fondamentale e non quello accessorio fisso e ricorrente. Si allunga la fascia di reperibilità in caso di malattia (8 -13 e 14-20). Il medico fiscale potrà essere inviato dal dirigente “anche nel caso di assenza di un solo giorno”: soluzione che sino ad oggi è stata adottata solo in casi eccezionali. Rimane tutto come ora invece, senza subire alcuna decurtazione, nel caso di alcuni tipi di malattie: si tratta di tutte quelle collegate “ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita“. Le norme, finora oggetto di contrattazione, non sono più derogabili dai contratti. Mettere sotto accusa una categoria che per decenni ha sopperito alle carenze di una politica scolastica coerente e duratura riteniamo che sia la conseguenza di una conoscenza frammentaria del comparto scuola. Non si può non tener conto che la media dei giorni di assenza per malattia nel comparto scuola è molto bassa: circa 8 giorni all‟anno medio per dipendente. L‟impennata delle giornate pro-capite è determinata dalla lunghe malattie che durano quasi tutto l‟anno e conse-

guenti, spesso, alle azioni di mobbing-bossing sul posto di lavoro oltre che ad una prestazione professionale particolarmente usurante, per i docenti innanzitutto, che espone il lavoratore a patologie particolarmente invalidanti. Considerazioni suffragate da statistiche e su cui tutti concordiamo perfettamente.

Art. 71 del DL 112/2008 Malattie e Permessi Malattie e permessi. I cambiamenti della Finanziaria 2009 (per tutta la pubblica amministrazione) Di seguito l'articolo Art. 71 del DL 112 del 25 giugno 2008 relativo ai cambiamenti sulle assenze per malattia e per permessi retribuiti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Art. 71 - (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni) 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all‟articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dalla applicazione del presente comma costituiscono econo-

mie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa. 2. Nell‟ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell‟anno solare l‟assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. 3. L‟Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, è dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi. 4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l‟obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell‟intera giornata lavorativa, l‟incidenza dell‟assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all‟orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza. 5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini

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della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l‟interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l‟espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall‟articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all‟articolo 33, comma 3, della 5nfebbraio 1992, n. 104. 6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni Servizio Trattamento Personale Alle Amministrazioni pubbliche di cui all‟art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 7/2008 Decreto legge n. 112 del 2008 – “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – art. 71 – assenze dal servizio dei pubblici dipendenti. Come noto, con il decreto legge n. 112 del 2008 sono state adottate delle misure normative finalizzate ad incrementare l‟efficienza delle pubbliche amministrazioni anche mediante interventi in materia di trattamento del personale. Considerato che sono pervenuti numerosi quesiti

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dalle amministrazioni per conoscere l‟interpretazione delle norme soprattutto in relazione alle disposizioni di cui all‟art. 71 del decreto (Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni), si ritiene opportuno fornire delle indicazioni anche nelle more della conversione in legge del provvedimento. Il decreto legge, pubblicato sul Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008, n. 147, è entrato in vigore il 26 giugno scorso. Quindi, l‟applicazione del regime legale si riferisce alle assenze che si verificano a decorrere da tale data. In linea generale, la nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei dipendenti a tempo indeterminato contrattualizzati e non contrattualizzati nonché, in quanto compatibile, anche ai dipendenti assunti con forme di impiego flessibile del personale. 1. Le assenze per malattia. Il provvedimento legislativo innanzi tutto contiene una nuova disciplina in materia di assenze per malattia. La normativa stabilisce il trattamento economico spettante al dipendente in caso di assenza per malattia (comma 1), definisce le modalità per la presentazione della certificazione medica a giustificazione dell‟assenza (com-ma 2) e per i controlli che le amministrazioni debbono disporre (comma 3). Quanto al trattamento economico, la disposizione stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”, con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero

ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita). In proposito, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti; inoltre, per il personale dell‟area I si considerano lo stipendio tabellare, la retribuzione di posizione di parte fissa, la tredicesima mensilità, la retribuzione individuale di anzianità ove acquisita, eventuali assegni ad personam e analoghe voci per il personale dirigenziale appartenente ad altre aree. Per la qualificazione delle voci retributive, le amministrazioni dovranno comunque far riferimento alle eventuali definizioni fornite dai contratti collettivi per ciascun comparto o area di riferimento (art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001: “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi”). La disciplina in esame, a mente dell‟ultimo comma dell‟art. 71, non può essere derogata dai contratti collettivi. Naturalmente, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale, continueranno ad applicarsi le clausole dei contratti collettivi e degli accordi negoziali di riferimento. Si segnala che i risparmi conseguenti all‟attuazione della norma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e per gli enti diversi dalle amministrazioni statali concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Secondo la norma tali risparmi “non possono essere utilizzati per incrementare i fondi destinati alla contrattazione collettiva”. Particolari problemi interpretativi si sono posti in riferimento al comma 2 dell‟articolo in questione il quale stabilisce: “2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un peri-

odo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”. La norma individua le modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e - a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle assenze che riguardano il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare. Quanto all‟individuazione del “periodo superiore a dieci giorni”, la fattispecie si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato dell‟intera assenza sia nell‟ipotesi in cui in occasione dell‟evento originario sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i certificato/i, sempre che l‟assenza sia continuativa (“malattia protratta”). Si chiarisce che, in base alla norma, nella nozione di “secondo evento” rientra anche l‟ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e distinto “evento” di un solo giorno. Nei casi sopra visti “l‟assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”. La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a giustificazione dell‟assenza possa esse rilasciata da un medico libero professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato di un medico libero professionista non convenzionato. Ciò detto, la lettura della disposizione va operata nel più ampio quadro delle norme costituzionali e delle organizzazione dell‟assistenza sanitaria delineata dal


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d.lgs. n. 502 del 1992. Tale ottica conduce ad un‟interpretazione che supera il dato meramente testuale della disposizione, per cui deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992), i quali in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all‟Accordo collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione (Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Anche in questo caso la qualità del medico - ossia l‟evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale dovrà risultare dalla certificazione. Si coglie l‟occasione per ricordare in questa sede che, in osservanza dei principi della necessità e dell‟indispensabilità che improntano la disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in linea generale (salvo specifiche previsioni) le pubbliche amministrazioni non possono chiedere che sui certificati prodotti a giustificazione dell‟assenza per malattia sia indicata la diagnosi, essendo sufficiente l‟enunciazione della prognosi (si veda in proposito anche la Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 14 giugno 2007, relativa a “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.”, pubblicata nel Supplemento ordinario della G.U. del 13 luglio 2007, n. 161.). Si segnala all‟attenzione la previsione del comma 3 dell‟art. 71. La norma impone la richiesta della visita fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l‟assenza sia limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l‟attivazione della visita fiscale

dovrà essere presentata “tenuto conto delle esigenze funzionali ed organizzative”. Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. 2. L’incidenza delle assenze dal servizio ai fini della distribuzione dei fondi per la contrattazione collettiva. Il comma 5 dell‟at. 71 in esame stabilisce che “5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”. La norma vuole rispondere ad un criterio di efficienza ed economicità poiché impedisce che le amministrazioni possano considerare l‟assenza dal servizio come presenza ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Essa riguarda in generale tutte le assenze, con esclusione delle assenze individuate nel medesimo comma 5, le quali - in ragione della causale - non possono tradursi in una penalizzazione per il dipendente (maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e paternità, permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice

popolare, assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i dipendenti portatori di handicap grave i permessi di cui all'articolo 33, commi 6 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104). Nell‟interpretazione della disposizione acquista un particolare significato la parola “distribuzione”, dovendosi quindi far riferimento a quelle somme (il cui finanziamento avviene mediante i fondi per la contrattazione collettiva) che sono destinate ad essere distribuite mediante contrattazione integrativa, vale a dire alle somme destinate a remunerare la produttività, l‟incentivazione ed i risultati. In buona sostanza, la norma che ha una forte valenza di principio - vincola le amministrazioni in sede negoziale e, in particolare, in sede di contrattazione integrativa impedendo di considerare allo stesso modo la presenza e l‟assenza dal servizio ai fini dell‟assegnazione di premi di produttività o altri incentivi comunque denominati, delle progressioni professionali ed economiche, dell‟attribuzione della retribuzione di risultato per i dirigenti (la norma non riguarda invece la retribuzione di posizione, che non ha carattere di incentivo ma di corrispettivo connesso alle responsabilità derivanti dalla titolarità dell‟incarico). Quanto ai permessi “per citazione a testimoniare” si chiarisce che la disposizione non ha inteso disciplinare una nuova tipologia di permesso, ma solo attribuire rilievo alla particolare causale considerata, nell‟ambito dell‟utilizzo delle ordinarie forme di assenza giustificata dal lavoro già esistenti (permessi retribuiti per documentati motivi personali, ferie o permessi da recuperare o, se la testimonianza è resa a favore dell‟amministrazione, permessi per motivi di servizio). Restano comunque fermi gli ordinari principi in materia di premialità, cosicché è chiaro che la norma non intende in alcun modo introdurre degli

automatismi legati alla presenza in servizio. La nuova previsione legislativa, infatti, non vuole derogare alla natura e ai contenuti dei progetti e dei programmi di produttività e alla conseguente necessità di valutare comunque l’effettivo apporto partecipativo dei lavoratori coinvolti negli stessi, attraverso l‟introduzione di un nuovo criterio, automatico e generalizzato, di erogazione dei relativi compensi incentivanti, incentrato sulla sola presenza in servizio. Neppure tale criterio può ritenersi valido ed efficace per le sole tipologie di assenza considerate dal legislatore come assimilate alla presenza in servizio. Infatti, nelle suddette ipotesi di assenza, i lavoratori e le lavoratrici hanno titolo ad essere valutati per l'attività di servizio svolta e per i risultati effettivamente conseguiti ed hanno titolo a percepire i compensi di produttività, secondo le previsioni dei contratti integrativi vigenti presso le amministrazioni, solo in misura corrispondente alle attività effettivamente svolte ed ai risultati concretamente conseguiti dagli stessi, mentre l‟assenza dal servizio non può riverberarsi in una penalizzazione rispetto agli altri dipendenti. In altri termini, e secondo i consolidati orientamenti della magistratura contabile (es.: Corte dei conti, Sez II centrale, sent. n. 44 del 2003), nell‟erogazione dei compensi incentivanti deve essere esclusa ogni forma di automatica determinazione del compenso o di “erogazione a pioggia”. Resta inoltre fermo che le indennità o le retribuzioni connesse a determinate modalità della prestazione lavorativa (ad es. turno, reperibilità, rischio, disagio, trattamento per lavoro straordinario ecc.) possono essere erogate soltanto in quanto la prestazione sia stata effettivamente svolta.

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3. Il calcolo ad ore dei permessi retribuiti. Il comma 4 dell‟art. 71 contiene dei criteri per la contrattazione collettiva. In particolare, si esprime la direttiva che i permessi retribuiti che possono essere fruiti a giorni o alternativamente ad ore debbano essere quantificati comunque ad ore. Inoltre, si stabilisce che “Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza”. La norma risponde all‟evidente esigenza di impedire distorsioni nell‟applicazione delle clausole e delle disposizioni che prevedono permessi retribuiti, evitando che i permessi siano chiesti e fruiti sempre nelle giornate in cui il dipendente dovrebbe recuperare l‟orario. La norma è rivolta alle parti negoziali e sarà applicata in sede di contrattazione integrativa; tuttavia, lì dove i contratti collettivi vigenti prevedono l‟alternatività tra la fruizione a giornate e quella ad ore dei permessi, fissando già il monte ore, le amministrazioni sono tenute ad applicare direttamente il secondo periodo del comma 4 in esame a partire dall‟entrata in vigore del decreto legge. Si segnala infine che, come previsto dal comma 6 dell‟art. 71 in esame, le nuove norme assumono carattere imperativo non potendo essere derogate dai contratti o dagli accordi collettivi.

XXII circolo didattico di bari.

Solidarietà alla collega del

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Comitati Autonomi di Base, acronimo FIS-CAB, aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori. La Fis-Cab è Organizzazione sindacale nazionale regolarmente accreditata presso l’ARAN ed il MIUR, quale sindacato a carattere nazionale del Comparto scuola e tutela gli intessi dei docenti e ATA di qualsiasi ordine e grado di scuole , ivi compresi i Dirigenti scolastici dell‟area V, Ispettiva e dell‟Università.

Non ci sorprende l‟atteggia-mento sarcastico del direttore dell‟Ufficio scolastico regionale, signora Lucrezia Stellacci, nel ricevere la delegazione dei genitori, docenti e rappresentanti degli OO.CC. del XXII Circolo Didattico. “Al sit-in è seguito l’incontro con la direttrice dell’USR, dopo una strenue attesa. “Se la dirigente è tanto brava, perchè non dovrebbe andare a valorizzare un’altra scuola?”. Li ha accolti così, con tono ironico”, scrive il giornale Bari live. La forte protesta dei genitori e dei docenti contro l‟arbitrio dell‟Ufficio scolastico regionale che ha disposto un trasferimento di ufficio della

l‟hanno sostenuta (oltre mille), esprimiamo piena solidarietà; così come condanniamo cora una volta l‟uso spregiudicato dei servizi ispettivi per comminare sentenze preconfezionate e funzionali a tutt‟altre ragioni . Bologna come Bari, a difesa del diritto e della ragione; a difesa delle norme costituzionali e del lavoro, contro le azioni prevaricatrici della signora direttrice Stellacci di nomina politica ed eredità del bocciato governo Prodi. Agli organi Centrali chiediamo che sia fatta piena luce anche su quest’altra brutta storia che vede ancora una volta la signora direttrice Stellacci protagonista di un uso discriminante e vessatorio del potere in terra pugliese e dell‟usoabuso dei servizi ispettivi, in spregio alle norme che regolamentano gli stessi. Le OO.SS. per la Puglia Fis-Cab/Cisal/Intesa

Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l‟Innovazione, Renato Brunetta

Dalle OO.SS. autonome unitarie della Puglia.

Alla Collega Inchingolo, ai docenti che le sono vicine, ai tantissimo genitori che

Dirigente, in spregio alle più elementari norme del diritto alla difesa dei lavoratori e ancora una volta sull‟uso improprio dei servizi ispettivi trasformati in organi inquisitori di medievale memoria, l‟ha lasciata insensibile.

Comunicato Stampa Fontani, Segretario regionale per la Toscana. Si informano le SS.LL. che si è costituita in Toscana la sede Regionale della Federazione Istruzione Scuola-

Un sindacato di base interclassista che raggruppa esperienze di impegno sul campo che affondano le proprie radici negli anni delle grandi conquiste sindacali: dallo Statuto dei Lavoratori, al diritto allo studio per i lavoratori; dai grandi eventi sperequativi nella validazione dei titoli di accesso alle classi di concorso, alla lotta contro il precariato selvaggio tra i banchi della scuola, fino agli scioperi regionali per il ripristino della legalità, troppo spesso calpestata da taluni Direttori Generali di nomina politica in nome di un narcisismo ed autoritarismo terzomondista rampante. A guidare il sindacato in Toscana è stato chiamato un dirigente di spiccate qualità professionali e sindacali, l’ins. Adriano FONTANI, docente di scuola primaria Incaricato a tempo indeterminato (ex ruolo ordinario) presso l‟Istituto Comprensivo di Monteroni d‟Arbia (Siena), noto per il suo attivismo sociale, con la qualifica sindacale di SEGRETARIO REGIONALE PER LA TOSCANA. Allo stesso è stato affidato anche l‟incarico di Segretario Provinciale per la provincia di Siena. Il dinamico e stimato Dirigente sindacale Fontani, è tra i fondatori di una delle poche realtà esistenti nel merito in Italia: IL COMITATO NAZIONALE ANTIMOBBINGBOSSING” da lui stesso presieduto. Una realtà propulsiva e propositiva al servizio del


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mondo del lavoro, tanto da „guadagnarsi‟ una audizione da parte della 7^ Commissione Istruzione presso la Camera dei Deputati. “Ripristinare il rispetto della dignità dei lavoratori sul posto di lavoro, ha dichiarato Fontani, sarà uno degli obiettivi politici prioritari del sindacato che si affiancherà a quello tradizionale di assistenza e consulenza; in tal senso, ha proseguito, sarà necessario creare una sinergia di intenti con tutti i sindacati autenticamente liberi e con le forze politiche democratiche per rilanciare una piattaforma sindacale regionale per una scuola di qualità rispettosa dei dettati costituzionali e della persona umana e che sappia liberarsi dei Dirigenti di nomina politica incapaci di dialogare democraticamente con il contesto professionale e territoriale”. La sede provvisoria Regionale e Provinciale del sindacato Fis-Cab è ubicata in Ponte d‟Arbia (Siena), via Fratelli Cervi, 155/C Tel/fax 0577370155 – E-mail: adriano.fontani@gmail.com F.to IL Segretario Generale, Prof. Vincenzo Servedio

Dalla Segreteria Nazionale Condiviso il ripristino del voto in condotta. Condividiamo appieno a riconsiderare il voto di condotta come elemento strutturale nella valutazione dell‟alunno. Una ventata di serietà nella scuola dell‟autono-mia non guasterà. La proposta del Ministro Gelmini in tal senso ci trova favorevoli. La maleducazione imperversa da troppo tempo ed il ripristino di una buona educazione servirà a ridare serietà ed a motivare gli insegnanti, stretti tra bullismo e populismo, nel loro non facile lavoro quotidiano di Educazione civica.

News Rivoluzionaria decisione della redazione. Il Giornale Fis-Cab é solo OnLine Questo numero inaugura la stampa e la diffusione del periodico FIS-CAB esclusivamente in formato elettronico, reperibile sul sito ufficiale del sindacato: www.fiscab.it. Il vecchio formato cartaceo va in … soffitta. Ciò consentirà a tutti il suo immediato prelievo ed una informazione globale, tempestiva e alla portata di tutti, superando in tal modo le storiche incertezze del servizio postale. Niente più segnalazioni per il mancato recapito del periodico! Il nuovo servizio di trasmissione on-line sarà monitorato per tutto l‟anno scolastico 2008/2009, per poi decidere, in ordine al gradimento e alla funzionalità riscontrato dagli iscritti, se renderlo permanente o meno. Una ulteriore iniziativa della redazione di Fis-cab per avvicinare sempre di più e velocemente l‟informazione ai colleghi, in un microcosmo complesso quale quello scolastico.

ti, giovani sotto l‟evidente effetto di stupefacenti e/o alcool, e quant‟altro. Recentemente ho riscoperto il fascino di quei luoghi grazie alla presenza di quei „vituperati‟ soldati che, in realtà, con la loro presenza mi hanno rassicurato, garantendo un clima vivibile ed a dimensione umana. D‟altra parte i nostri soldati sono stati impegnati in molte parti del mondo nell‟ assicurare proprio la „sicurezza‟ dei cittadini di fronte alle prepotenze, perché no nel proprio paese? In una situazione di emergenza socioeconomica? Un uso intelligente e appropriato delle proprie risorse professionali è da apprezzare. Un sentimento di gratitudine, il nostro, quantomeno per quel concreto senso di sicurezza che ci trasmettono.

Rubrica Legale Personale supplente, quando spetta l’indennità di maternità.

Bari, settembre 2008. La Redazione

I militari che fanno ronda, una condivisa necessità Mi capita spesso di andare a Roma per ragioni professionali, soggiornando, di solito , ad un Hotel sito presso il rione Anagnina, capolinea della metropolitana. Non vi nascondo i timori che ho sempre avuto, di sera, nel percorrere siffatti spazi lasciati alla mercé di malintenziona-

….. vorrei gentilmente conoscere quando spetta l‟indennità di maternità per le docenti non di ruolo. Si ringrazia anticipatamente per la risposta e mi congratulo per il vostro sistema informativo e legale , in particolare; mi fanno sentire meno sola in un contesto molto complesso quale quello scolastico (…). Risponde l’Avv. Prof. Mariantonietta Zingrillo E‟ da premettere, innanzitutto, che il trattamento economico intero spetta nei limiti della durata del contratto. L‟indennità di maternità, invece, spetta per il periodo successivo alla durata del contratto, ovvero nella ipotesi che tra la fine del contratto e l‟inizio dell‟interdizione del lavoro non siano trascorsi più di sessanta giorni. Ai sensi dell‟art. 57 del T.U. n. 151/2001, è una indennità sostitutiva della retribuzione, avente natura assistenziale e non retributiva. Detta indennità spetta anche nella ipotesi di interdizione anticipata dal lavoro per “complicanze nella gestazione”, se la collega in stato di disoccupazione presenta nei termini perentori di sessanta giorni dalla fine della supplenza la dovuta certificazione rilasciata dall‟Ispettorato provinciale del lavoro; cfr. in tal senso la C.M. n. 61 del 04 marzo 1988. _____________

Domanda: Scrive una Collega della Basilicata. Spett.le Fis-Cab - Servizio Legale, sono una docente di scuola secondaria di primo grado precaria con supplenze, a tutt‟oggi, conferite dal Dirigente scolastico. Per una precaria „concedersi‟ un figlio è un lusso che non sempre si può permettere; tuttavia, visto l‟avanzare inesorabile dell‟età

Riceviamo continuamente sollecitazioni di chiarimenti, da parte di molti Colleghi, per la mancata pubblicazione dei propri quesiti, tutti degni di nota. La Rubrica legale del giornale pubblica, per evidenti ragioni, esclusivamente quesiti di interesse generale. Le richieste vanno inoltrate con semplice affrancatura a: Redazione del giornale Fis-Cab- Rubrica legale, via Ettore Carafa n. 61 , 70124 Bari, oppure tramite E-mail: federazionescuolacab@tiscali.it, oppure tramite il Webmaster Antonio Conte, webmaster@fiscab.it. La Redazione si riserva il diritto insindacabile di pubblicare o meno i quesiti pervenuti e/o di sintetizzarne i contenuti.

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Informatica

qualche punta di contraddizione. Ma, certo è che la prudenza non guasta mai. Ovunque!

VIADEO e la comunità sindacale virtuale. di Antonio Conte VIADEO mi fu rivelata da una rubrica televisiva, credo Neopolis o Leonardo, il telegiornale scientifico della Rai da oltre un anno, da allora uso Viadeo per mantenere un contatto con la comunità degli insegnanti presente in internet. La piattaforma è nata, infatti, per favorire relazioni professionali e può ben soddisfare le nostre esigenze di raccordo. Lasciare la carta stampata per il mondo virtuale on line è certamente utile, e questo a prescindere dalle economie circa la riduzione dei costi tipografici, che tra l‟altro non sono per niente trascurabili. Infatti mai come oggi si sente la necessità di uno scambio di idee veloce e moderno tale da accelerare il processo di trasformazione della scuola Italia. Il maggior raccordo tra noi significa essere più forti, più coesi nelle lotte a vantaggio dei valori di cui siamo e vogliamo essere portatori. La conoscenza dei bisogni, dei problemi e/o delle proposte se trattate telematicamente hanno un peso diverso per la loro tempestività e attualità. Pensiamo per esempio al superamento di qui processi decisionali ormai arcaici a cui a fatica alcuni insegnanti anacronisticamente si abbarbicano e difendono. Pensiamo a quanta foga alcuni mettono per demonizzare le chat e i forum. Al contrario poi si spendono per spiegare quanto è importate lo scambio di idee con gli altri, tradendo

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Ma al di là delle leggende e delle mistificazioni rimane il nostro bisogno di parlare con Voi, di ascoltare le vostre voci, di leggere le vostre e-mail. Rimane la necessità di raccogliere il vostro contributo. Bene, tornando a parlare di VIADEO diciamo che i servizi di cui si parla sono gratuiti. Una volta che si riceve un invito a iscriversi in VIADEO da uno dei membri la procedura per la registrazione è davvero facile. Sono il seguito si può riempire, se si vuole, il proprio profilo professionale. E‟ chiaro che per trarre il maggior vantaggio occorre profilarsi in tal modo si descrive già la propria esperienza e si apre la porta ad altri iscritti che magari cercano un profilo come il vostro. Con un po di esperienza poi si potrà leggere articoli di qualche Gruppo tematico al quale ci si potrà anche iscriversi per mantenersi in contatto più stretto. Ci sono anche modi e strumenti per pubblicizzare gli eventi di cui siamo protagonisti e che vogliamo far conoscere. Una volta pubblicato facilmente un evento specificando un luogo in mappa e la data si potrà invitare la propria rubrica o i propri contatti. In tal modo è possibile raccogliere anche le prime adesioni. Insomma VIADEO offre strumenti per un moderno modo di fare marketing di se stessi o della propria Scuola o Istituto. Inoltre si potrà entrare in relazione con amici di amici. La portata dei contatti è davvero ampia. Si contano oltre 3 milioni di iscritti per molta parte francesi e italiani. Ma non solo. La vocazione europea di VIADEO è presto nota, basta lanciare una ricerca in lingua per ottenere validi risultati e profili.

Il resto lo lascio alla vostra scoperta. Per iniziare se volete potete partire qua questo link: Invito a VIADEO, al quale associo anche quello del Segretario FISCAB Prof. V. Servedio.

Pubblicità CAAF CISAL & PATRONATO CISAL AL SERVIZIO DEI LAVORATORI DELLA SCUOLA. SEDE REGIONALE PER LA PUGLIA: VIA CALDAROLA, 14 70126 BARI TEL. 080/5559217 FAX 080/5559283

VADEMECUM BREVE VADEMECUM PER MALATTIA (e/o Visite Specialistiche) E VISITE FISCALI Del Dott. G. D‟Ambrosio Quando il dipendente si assenta per malattia è facoltà dell'amministrazione disporre il controllo della malattia ai sensi dell'art. 17 c. 12. del Vigente CCNL 2006-2009 ART. 17 - ASSENZE PER MALATTIA 10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.(es. Fonogramma allegato) 11. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico di giustificazione dell'assenza con indicazione della sola prognosi entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla e-

ventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. 12. L'istituzione scolastica o educativa, oppure l'amministrazione di appartenenza o di servizio può disporre, sin dal primo giorno, il controllo della malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, attraverso il competente organo sanitario. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere, pubbliche o private. Secondo le nuove disposizioni normative, - Art.71,C.3 DL112/08; “L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi."- Circ. Funz. Pubbl. N. 7/2008, punto 1). 13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito. 14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19. (Attualmente dalle 8,00 alle 20,00 salvo che dalle 13,00 alle 14,00) 15. La permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie come sopra definite può es-


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sere verificata nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge. 16. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare. 18. Le disposizioni di cui al presente articolo sono comunque adottate nel rispetto dell‟art. 35 della legge 27.12.2002, n.289. Vedi in fondo il fonogramma allegato. Pertanto, operativamente, la scuola , tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. fa richiesta all'ASL e questa, nella sua autonomia, decide quando e se disporre la visita fiscale (di controllo) Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato alla scuola (sia per la visita ambulatoriale dal proprio medico di fiducia, convenzionato con il SSN, e ovviamente sia per la visita specialistica ) durante le fasce di reperibilità, lo deve "preventivamente" comunicare alla scuola (comma 16), la quale ne deve dare contestuale comunicazione alla stessa ASL quando richieda la visita di controllo. Il dipendente, al di fuori dell'orario necessario per l'effettuazione della visita, e preventivamente comunicato (e poi attestato dal certificato rilasciato dal medico o dall'Istituto che effettua la visita), è tenuto al rispetto delle fasce di reperibilità. Detto ciò, appare evidente che in caso di visita specialistica o di accertamenti diagnostici presso strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN -Ospedali o presso la ASL) o “convenzionate”, la scuola non deve richiedere il

controllo della malattia. La richiesta di visita di controllo si configurerebbe come ingiustificato aggravio di spesa per l‟amministrazione in quanto, in tal caso, non potrebbe avere lo scopo di convalidare la prognosi, ma solo di confermare l‟avvenuta visita o accertamento, cosa ovvia e per la quale è del tutto sufficiente la presentazione dell‟attestato da parte del dipendente, se non di .

3. l'assenza per malattia (art. 17) come sopra certificata.

Ciò , anche in considerazione della nota Aran del 1996, che dice:"Nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni specialistiche ed accertamenti diagnostici, ove non sia dimostratamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di servizio, il dipendente può usufruire del trattamento di malattia da documentare con l'esibizione di certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria che ha erogato la prestazione. Nel caso le assenze in questione siano inferiori o pari alla metà della durata dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente potrà usufruire, a richiesta, oltre che dell'assenza per malattia, con la relativa decurtazione del trattamento economico accessorio, anche di un permesso a recupero. Viene escluso, inoltre, il frazionamento della giornata di assenza per malattia". Concetto ripreso dalle Circ. N.7 e 8

Ora è possibile fruire del medico “libero professionista non convenzionato con il SSN”, solo per un massimo di due volte, ciascuna di non oltre 10 giorni

Infatti il contratto della scuola (come altri contratti nel Pubblico Impiego) non prevede l'istituto del "permesso per visite specialistiche"; un lavoratore che ha la necessità di assentarsi per tale ragione, può attivare 3 istituti previsti dal contratto come retribuiti: 1. il permesso breve (art. 16) fino a 18 ore l'anno (o 36 se ATA), per non più di metà dell'orario giornaliero e da recuperare entro 60 gg se richiesto; 2. il permesso retribuito (art. 15) da motivare anche con autocertificazione (o attestato) fino a 3 gg. l'anno (se Ata) + 6 di ferie anche a tale scopo se docente;

Un lavoratore è costretto a ricorrere necessariamente alla malattia qualora sia esaurito il monte orario per i permessi brevi o il numero di giorni di permesso retribuito e ferie. Decide lui cosa chiedere. A meno che non voglia chiedere aspettativa non retribuita.

Il lavoratore sarà penalizzato con la decurtazione sullo stipendio (ossia sarà punito perché malato con una riduzione giornaliera da € 2,25 a 2,48 – ATA; per i Docenti di € 6,30 da 0 a 14 anni; € 7,777 da 15 a 27 anni; € 9,90 da 28 anni,ossia CIA o RPD diviso 30 ). Infatti riguardo al trattamento economico, la disposizione stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento,comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”(art. 77 CCNL) , con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital o a terapie salvavita). Alcune RIFLESSIONI sulle nuove norme in tema di malattia e visite fiscali La recente normativa per le visite fiscali dei dipendenti pubblici in malattia pone vari problemi di carattere giuridico. In primo luogo sulla autonomia contrattuale riservata alle parti sociali, consacrata anche dalla nota giurisprudenza che ha stabilito la prevalenza del contratto collettivo sulla legge ordinaria nelle

materie attribuite a quest'ultimo, nonché dalla disparità di trattamento che tale norma viola rispetto al dipendente “privato”. Che dire poi della prevalenza del “diritto alla salute”, costituzionalmente garantito e ritenuto prevalente anche su tanti altri “diritti”, che verrebbe leso in caso di mantenimento della amplissima fascia di reperibilità (da alcuni denominata “arresti domiciliari”) per i malati di Patologie Psichiche che hanno bisogno di uscire dal proprio ambiente per guarire, o di chi deve effettuare terapie continue c/o strutture sanitarie esterne spesso non convenzionate? Dovrebbero essere escluse le patologie previste nel D.M. Ministero della Sanità 28/5/99, n. 329 Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. A) del D.L.vo 29/4/98, n. 124 considerate quali assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita Non vogliamo addurre alibi a chi abusa di sacrosanti diritti ma solo cercare il giusto contemperamento tra i diritti ed i doveri dei pubblici dipendenti, nonché rimarcare i valori a cui una democrazia avanzata deve ispirarsi nelle norme che regolano la vita sociale. Per queste sommarie ragioni riteniamo che vadano ripensate le disposizioni dell‟art. 71 ed in particolare modificate le fasce orarie (al massimo a sei ore giornaliere pari all‟intero orario di servizio principalmente adottato nella P. A.) e abolito il 6° comma per lasciare all‟autonoma determinazione delle parti la regolamentazione specifica delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro “contrattualizzato” dei dipendenti pubblici (stabilire i limiti e gli obiettivi da raggiungere mediante “Direttiva” all‟Aran) Si vuole soltanto comprendere il “disegno” sotteso da tale norma, oltre alle finalità da perseguire e la liceità in

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astratto della norma che dispone una reperibilità di ben 77 ore settimanali per la visita fiscale rispetto alle 36 ore settimanali di lavoro. È una grave limitazione il fruire del medico “libero professionista non convenzionato con il SSN”, solo per un massimo di due volte, ciascuna di non oltre 10 giorni. La trattenuta sullo stipendio (anche se impropriamente o diversamente denominati i compensi oggetto di tale norma) appare una chiara lesione della dignità umana. Per quanto riguarda le fasce di reperibilità per le visite fiscali, riteniamo che al massimo possano essere equivalenti al maggiore orario di servizio giornaliero ordinario del pubblico dipendente ( sei ore), diversamente si violerebbero le norme costituzionali ed europee Invero ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/391/CEE, f per “orario di lavoro” si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. Sull‟argomento si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1247/2002, che osserva come l‟obbligo sancito dall‟articolo 4 del decreto ministeriale 15 luglio 1983, il quale prevede, all‟articolo 4, che «L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi», incida direttamente sul diritto del lavoratore, quale cittadino, alla libertà di movimento sul territorio dello Stato, previsto dall'articolo 16 della Costituzione; nello stesso senso si era peraltro già espressa la stessa Cassazione con le sentenze n. 1453 del 20 febbraio 1999 e n. 5414 del il 2 giugno 1998.

22 agosto 2008

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La Quadriga: Guide turistiche dal 1990. L‟Associazione Culturale La Quadriga è costituita da Guide Turistiche Autorizzate dalla Regione Basilicata, altamente professionali e munite di altoparlante; siamo laureate in diverse discipline, effettuiamo visite guidate in italiano e per gruppi stranieri forniamo guide anglofone, germanofone, francofone e catalanofone. Con la versatilità ci contraddistingue, accompagniamo i turisti nei numerosi siti archeologici di Venosa patria del sommo poeta latino Quinto Orazio Flacco (Venosa, 65 a.C. - Roma, 8 a.C.). Nel Centro storico scoprirete con noi, una diffusa e singolare sequenza di pietre di spoglio che, tolte alla città romana Venusia, hanno arricchito il quartiere medievale e rinascimentale: sarà come sfogliare un libro di Storia dell'Arte. Per voi, programmeremo itinerari a tema per farvi conoscere ed apprezzare le seguenti città della Basilicata: Venosa, Melfi, Monticchio Laghi (Monte Vulture), Acerenza, Lagopesole, Ripacandida, Dolomiti Lucane (Castelmezzano e Pietrapertosa), Matera, Metaponto, Policoro, Grumentum, Lago Laudemio, Parco Nazionale del Pollino, Aliano/Valsinni (Parchi Letterari: “Carlo Levi” e “Isabella Morra”). Inoltre vi accompagneremo nella Puglia dell‟Imperatore Federico II di Svevia: Castel del Monte, Altamura e Trani (Quartiere ebraico, Chiesa dei Templari).

VIAGGI DI ISTRUZIONE "La gita scolastica è sempre un evento importante, felice, che rimane nella nostra memoria per tutta la vita. Le guide turistiche della Quadriga, dal 1990 programmano itinerari guidati, proponendo

viaggi di istruzione in Basilicata, progettati per le Scuole di ogni ordine e grado, nei quali l'aspetto educativo e culturale viaggiano di pari passo; ciò consente di far conoscere a docenti e discenti, tutti gli aspetti del territorio ospitante attraverso Parchi Preistorici e Archeologici, Monumenti Chiesastici e Musei. LE NOSTRE VISITE GUIDATE METTONO D'ACCORDO ... STUDENTI E PROFESSORI! Centro Prenotazione Visite Guidate telefono e fax 0972.36542 oppure al privato 339.4807431, vi informeremo sulle agevolazioni e sconti previsti per i docenti e discenti, per accedere nei Castelli, nei Musei e Siti Archeologici della Basilicata inoltre sui giorni di chiusura, gli orari di apertura e costi per gruppi di adulti. Per concludere vorrei dire: “Perché scegliere una guida turistica del territorio?” Perché è l‟unica persona che, conoscendo a fondo la storia della propria terra, vi trasmetterà sensazioni e suggestioni. Esperienza, professionalità e serietà è solo La Quadriga! www.venosamelfiturismo.it


Settembre-Ottobre 2008

FONOGRAMMA (stesso modello può essere adattato per fax o presentato a mano ecc.) Da _____________________________ Al Dirigente Scolastico --------------------------------------------------------------------Il/La sottoscritt _ ________________________ nat _ a il ________________in _________________ e residente in _________________Via____________, N.___; CAP ______ TEL. ____________, ___________________ in servizio presso la predetta Istituzione scolastica, COMUNICA La propria assenza dal servizio per MALATTIA art. 17 CCNL a partire (da oggi) dal _____, farà conoscere il n°___ dei giorni, appena il medico curante o Specialista determinerà la prognosi; informa, ai sensi delle norme vigenti, di non poter assicurare la propria reperibilità dalle ore____ alle ore____ per la possibile presenza nell‟ambulatorio del medico convenzionato con il SSN (medico di fiducia o specialista)

D. Lgs 151/01 TUTELA LAV. MADRE(ART.12) a) Interd. Antic b) Ast. Obblig. c) Ast. Facolt. FERIE (anno scolastico 200

/ 200

) …….………

FESTIVITA' SOPPRESSE (a. scol. 200

/ 200

)

art. 14 CCNL

PERMESSI BREVI………………………………… PERMESSI RETRIBUITI art. 15 CCNL

art. 13 CCNL

art. 16 CCNL MOTIVI PERSONALI MOTIVI FAMILIARI

INFORTUNIO …..…………………………………………………. Altri

( es. L.104/92 ecc.)……………………………………………………

Farà pervenire tempestivamente, secondo CCNL, CERTIFICATO MEDICO/altra Documentazione. Luogo____________, data_____________ Trasmette__________________

ora

Riceve____________________

Richiede conferma del testo del presente fonogramma mediante rilettura del ricevente e n. di protocollo.

Parte riservata alla scuola : Prot. _________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la sopraesposta comunicazione/richiesta DISPONE la concessione SI DISPOSIZIONE

ORE ECCEDENTI

NO

SUPPLENZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Data __/__/_______

________________________________

22 agosto 2008

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