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FEDERAZIONE ISTRUZIONE SCUOLA

comitati autonomi di base

FEDERAZIONE FIS-CAB/GILDA DEGLI INSEGNANTI

www.fiscab.it - e-mail: federazionescuolacab@tiscali.it

Anno V - N. 11-12

Novembre-Dicembre 2007

CCNL 2006-2009

IL CONTRATTO CHE NON C’E’ di Vincenzo Servedio, Segretario Generale F

irmato il contratto della scuola. Come nei precedenti momenti concertativi mortificanti l’etica della professione docente e Ata, si è subito messa in movimento la collaudata macchina della “manipolazione” dell’informazione attraverso la diffusione delle cifre degli aumenti al lordo e calcolate secondo la classica “media del cosciotto di pollo.” Le cifre al netto in realtà vanno da meno di 50 euro per un Collaboratore scolastico di nuova nomina a poco più di 80 euro per un docente delle superiori con 35 anni di servizio. Il resto, corrispondente ad un ulteriore aumento medio lordo dello 0,5%, è inserito nel calderone costituito

dal fondo d’istituto e quindi distribuito con criteri variasegue a pag. 2

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL COMPARTO SCUOLA QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07 LE NOVITA’ INTRODOTTE RISPETTO AL PRECEDENTE CCNL, AUMENTI ED ARRETRATI (Il testo integrale è L’ipotesi di contratto sottoscritta (La GILDA ha firmato con riserva) penalizza fortemente i lavoratori della scuola dal punto di vista salariale perché per la prima volta si salta in pratica un anno e mezzo di contrattazione; infatti gli aumenti relativi al 2006 sono meno del 10% dell’aumento a regime, di per sé stesso già irrisorio, e per il 2007 l’aumento è inferiore al 50% (vedi tabelle all’interno). segue a pag. 4

Il contratto che non c’è

Contrattazione d’Istituto e Fis

NOTA: M.P.I. PROT. N° 13022/Fr del 22/10/07

Il Fondo delle Istituzioni Scolastiche (Fis): Istruzioni d’uso pag. 6

LA FIS-CAB CONVOCA LO SCIOPERO GENERALE PER IL GIORNO 27 OTTOBRE 2007

PENSIONI, UN ACCORDO CHE NON CI CONVINCE

Natale 2007 Capodanno 2008

di Antonio Quarta Intanto per evitare confusione si ricorda che le norme contenute nel protocollo sottoscritto il 23 luglio 2007 dovranno essere votate in Parlamento entro dicembre 2007 per entrare in vigore. Lo sciopero del 20 ottobre 2007, promosso da una parte politica dell’attuale assetto di governo, dimostra quanto sia ancora da costruire una stabile

maggioranza politica attorno al “protocollo d’intesa sulla previdenza, sul lavoro, sulla competitività e per l’equità e la crescita” Va subito detto che l’accordo, per quel che concerne le pensioni, non tocca l’età pensionabile (cioè l’età per andare in pensione che rimane di segue a pag. 3

Il giorno 21 dicembre 2007, alle ore 17,00, come da consuetudine, scambio di Auguri presso la sede nazionale FIS-CAB e IRFOS di Bari. Saranno presenti, quali graditi ospiti, il Senatore, Magistrato Mario Greco e l’On.le Salvatore Greco. Tutti gli iscritti sono invitati.


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IL CONTRATTO CHE NON C’E’ bili. Una sola certezza: poco o niente per molti, qualcosa di più per pochi. Altro dato sottaciuto è che gli arretrati di un anno, il 2006, si riducono a 45 euro netti per il solito Collaboratore scolastico preso a “modello statistico”e a 90 per il collega docente con 35 anni di servizio. E, dopo un ridicolo scambio di battute rituali con i sindacati “concertativi”, il governo ha ribadito che nel 2007 non darà un euro per il rinnovo del contratto di docenti ed Ata, già scaduto da 18 mesi, deprimendo ancor più una categoria al limite della povertà. Nel pre-accordo con Cgil-Cisl-Uil, poi sconfessato, l'aumento mensile medio lordo previsto per il pubblico impiego era di 101 euro (aumento netto circa 60 euro), con un incremento percentuale che coprirebbe a malapena la meta' dell'inflazione reale del biennio. Ma, come se non bastasse, per avere i 60 euro netti bisognerebbe attendere la Finanziaria 2008, -poiché gran parte delle risorse, assenti nella Finanziaria 2007, verrebbero stanziate con essa – che entrerà in vigore da gennaio prossimo- e, tenendo conto che occorrono sempre un paio di mesi dalla firma all’attuazione, il contratto non potrebbe essere operativo prima di aprile 2008; e a quel tempo gli arretrati verranno dati comunque solo per il 2007 (e neanche pienamente), mentre per il 2006 ci sarebbe solo la corresponsione dell'inden-

nita' di vacanza contrattuale (aumento medio dello 0.7%, 11 ¤ lordi mensili). In questo modo il contratto passerebbe da biennale a triennale: un autentico tracollo in materia di tutela economica minima contrattuale per il personale della scuola, docenti e Ata. Si riporta alla memoria dei Colleghi che l’ultimo contratto stipulato con il precedente Governo (biennio 2004-2005 con il Ministro Moratti alla guida del MIUR), pur insufficiente rispetto alle attese della categoria, anzi, assolutamente misero, comportava un aumento mensile medio di 126 euro lordi e gli arretrati vennero dati – a gennaio 2006 - per entrambi gli anni e non solo per l’ultimo. I Contratti di lavoro nella loro sequenzialità temporale dovrebbero essere migliorativi rispetto ai precedenti; nel nostro caso ci troviamo di fronte ad un “illogico contrattuale” in un sistema relazionale “drogato.” Basterebbe che il Governo usasse il famoso “tesoretto”, diventato un’ “araba fenice” e fonte di divisione e scontri nella maggioranza, per conseguire due obiettivi di rilevanza sociale e politica: da una parte riconoscere le legittime aspettative economiche ad una categoria

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Direttore Responsabile : Vincenzo SERVEDIO Coordinamento Redazione : Antonio QUARTA Direzione Vincenzo Servedio, Antonio Quarta, Mimmo Vicino, Carlo Mazzoleni, Pino D’Ambrosio Comitato di Redazione Lia Maiolo, Pino Furio, Silvana Peragine, Santina D’Urso, Giovanna Severino, Maria Donvito, Anna Moretti, Livia Montemurro, Marianna Cuoccio, Pasquale Lomurno Maria Antonietta Letizia, Lucia Di Liddo. Grafica, Impaginazione e Stampa, presso: Tipografia “Cortese” Bitonto (Ba) Email: federazionescuolacab@tiscali.it Sito web: www.fiscab.it Telefono/Fax: 080 5563327 GRATUITO AI SOCI

La Redazione si riserva di apportare modifiche agli articoli. Ogni forma di collaborazione a questo periodico e del tutto volontaria e gratuita. La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte. La collaborazione al periodico sindacale nazionale “Fis-Cab” è aperta a tutti.

fortemente penalizzata e fanalino di coda nell’Unione Europea in merito alle retribuzioni; dall’altra una maggiore stabilità nella compagine governativa, venendo meno il motivo del contendere nella maggioranza circa il suo utilizzo. Taluni aspetti positivi, ottenuti grazie alle continue spinte propositive della nostra Federazione Sindacale, seppure marginali rispetto alla complessità delle aspettative della categoria, sono ravvisabili sulla decisione di impiegare le risorse del fondo di istituto prioritariamente per le attività di insegnamento, che si traduce in un serio tentativo ridimensionamento della “scuola progettificio”, sulla rivalutazione dei compensi relativi alle ore di insegnamento e sul miglioramento delle norme riferite a precari e permessi. Di interesse anche altri elementi che danno certezze e fanno chiarezza su alcuni istituti contrattuali del ‘vecchio’ contratto, come la riformulazione del monte ore di riunioni collegiali, passate da “almeno 40” a “fino a 40”; la cassazione dell’articolo che impediva la trasformazione del rapporto a tempo determinato in rapporto a tempo inde-

Convertito in legge il decreto sulle misure urgenti di inizio d’anno Nella serata del 17 ottobre u.s. il decreto legge 147 è stato convertito in legge dall’aula del Senato. Tempo pieno della scuola elementare e le sanzioni disciplinari per i docenti, le due misure più importanti. Sulle sanzioni disciplinari resta la perdita dell’obbligatorietà del parere delle commissioni di disciplina, mentre sull’incompatibilità ambientale è stata attenuata la discrezionalità del Dirigente scolastico che ordinariamente per l’atto di sospensione tornerà a passare attraverso la valutazione del collegio, fatti salvi i “gravi fattori di turbamento”, i quali però dovranno essere anche “comprovati”.

terminato; il riconoscimento della condizione del mobbing e il fatto che i permessi di tre giorni siano diventati un diritto per i docenti e quindi non siano più sottoposti alla discrezionalità dei dirigenti scolastici. Un giudizio, il nostro, complessivamente negativo; inevitabile, quindi, per la nostra Federazione Sindacale, la convocazione dello SCIOPERO GENERALE, per rivendicare: • il pagamento integrale di tutti gli arretrati dal 2006, • il mantenimento della scadenza biennale del contratto • significativi investimenti in Finanziaria per il biennio contrattuale 2008-2009; • contro il Protocollo del 23 luglio, stipulato tra governo e Cgil-Cisl-Uil, che penalizza le pensioni e rende permanente la precarietà; • contro i tagli alla scuola nella Finanziaria; • per l’aumento degli organici e dei finanziamenti alle scuole per la didattica, l’amministrazione, il sostegno e le supplenze; • per l’assunzione dei precari su tutti i posti disponibili e la parità di trattamento salariale e normativo tra precari e “stabili”; • per un vero Tempo Pieno per tutti i richiedenti; • per dire NO ad interventi estemporanei del Ministro Fioroni (vedi docenti fannulloni, facendo di un’erba un unico fascio) • per il riconoscimento dei diritti degli ATA ex-EE.LL; • per la libertà di Assemblea sindacale per tutti i Sindacati e per tutti i lavoratori. • Per il ripristino della scala mobile.

COMO, UNA NUOVA SEDE PROVINCIALE FIS-CAB Una nuova sede Provinciale è stata attivata nella provincia di Como. Responsabile provinciale è stata nominata la collega Lucia Di Liddo, Assistente Amm.va presso il Circolo Didattico di Erba (CO). Alla Collega i Migliori Auguri di Buon Lavoro da tutta la Redazione.


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PENSIONI, UN ACCORDO CHE NON CI CONVINCE continua da pag. 1

65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne) ma riguarda le pensioni di anzianità, cioè l’opportunità di andare in pensione prima dei 60-65 anni, avendo lavorato almeno per 35 anni. Oggetto della contesa era lo “scalone” previsto dalla legge Maroni che dal 1° gennaio 2008 innalzava l'età della pensione di anzianità da 57 a 60 anni, per arrivare gradualmente a 62 anni nel 2014. Il nuovo accordo ha apportato lievi miglioramenti alla Legge Maroni, trasformando lo “scalone” in vari “scalini” che porteranno ugualmente alla pensione di anzianità nel 2014 all’età di 62 anni. Sono previsti per i lavoratori che svolgono lavori usuranti (circa 1,5 milioni su 15 milioni) di mantenere l'uscita a partire da 57 anni con 35 di contributi.. E’ previsto il ritocco dei coefficienti di rendimento previdenziale che renderà sempre più inconsistenti le pensioni future, con la consequenziale rivalutazione del sistema pensionistico privato (per i pochi eletti che se lo potranno permettere) nfine l’accordo prevede altri due disposizioni: l’aumento dello 0,09% dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori a partire dal 2011, provocando un ulteriore taglieggiamento dei magri salari e a pochi mesi di un provvedimento analogo inserito nella finanziaria; la preparazione da parte del governo di un piano per unificare gli enti previdenziali che ovviamente porterà ad un travaso di soldi dai fondi in attivo (quello dei lavoratori dipendenti) a quelli in passivo (quelli dei dirigenti d'azienda, autonomi).

d’anzianità è stato portato dall’accordo siglato a 58 anni, fermi restando i 35 anni di anzianità contributiva previsti anche dalla normativa vigente. Una modifica ulteriore interverrà dal 1° luglio 2009, quando il requisito per il diritto alla pensione d’anzianità sarà costituito dal raggiungimento della cosiddetta “quota 95”, ottenuta sommando età anagrafica e anzianità contributiva. Per definire la “quota 95”, l’età anagrafica da sommare a quella contributiva non potrà comunque essere inferiore ai 59 anni, come risulta dal prospetto di seguito riportato. Dal 1° gennaio 2011, invece, la quota necessaria per richiedere il pensionamento d’anzianità è posta a 96, ottenuta sommando sempre i contributi versati con l’età anagrafica, la quale non potrà comunque essere inferiore ai 60 anni. L’effetto dell’accordo si concluderà il 1° gennaio 2013 con la quota fissata a 97 ed un’età anagrafica comunque non inferiore ai 61 anni. Prima di quest’ultimo passaggio, però, nell’accordo è prevista una verifica sugli effetti e gli obiettivi raggiunti fino a quel momento. Se da tale verifica dovessero emergere risparmi consistenti ed importanti, la quota di riferimento resterebbe quella fissata a 96 nel 2011.

Le formule da “Harry Potter” 95, 96, 97 indicano il nuovo sistema per chiedere la pensione di vecchiaia, data da un coefficiente espresso dalla somma dell’età anagrafica minima e degli anni di contributi. LE FINESTRE PENSIONISTICHE Vecchie…. FINESTRE PENSIONISTICHE PREVISTE DALLA L. 243/04

Dal prospetto emerge chiaramente come il complesso dell’accordo attenui sensibilmente gli effetti della legge Maroni, perché diluisce nel tempo l’innalzamento dell’età minima di pensionamento e introduce – attraverso il meccanismo delle quote un elemento di flessibilità del sistema.

Nuove ….. FINESTRE DI ACCESSO ALLA PENSIONE D’ANZIANITA’ (Accordo 23 luglio 2007) L’accordo raggiunto tra Governo e Sindacati per il superamento dello “scalone” introdotto dalla 243/04, nota come legge Maroni, che innalzava dal 2008 l’età minima di pensionamento d’anzianità da 57 a 60 anni, prevede un intervento volto ad attenuare l’innalzamento dell’età agendo, progressivamente, attraverso gli anni di contribuzione e l’età anagrafica. La soluzione adottata con l’accordo è comunque più equa della legge Maroni (fermo restando la nostra ferma convinzione che 35 anni sono più che sufficienti per la pensione di anzianità), perché ristabilisce un principio importante di gradualità nell’innalzamento dell’età pensionabile ed attenua, quindi, gli effetti dello “scalone” diluendoli nel tempo. Il 1° gennaio 2008, data nella quale secondo la Maroni l’età anagrafica sarebbe dovuta passare da 57 a 60 anni, il requisito anagrafico minimo per accedere al diritto di pensionamento

NUOVA TABELLA PENSIONISTICA PER LE DONNE LAVORI USURANTI I lavoratori individuati come usurati dall’accordo - e che hanno svolto tali mansioni per almeno la metà del periodo lavorativo complessivo o, nel periodo transitorio, per almeno sette anni negli ultimi dieci di attività - possono in tal modo accedere alla pensione di anzianità con tre anni di anticipo rispetto a quanto previsto per la restante platea di lavoratori. I lavoratori interessati in base alle prime stime sono 1,4 milioni, per circa 5.000 uscite l’anno. Sono esclusi i Docenti.


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CCNL, QUADRIENNIO GIURIDICO 2006-09 E 1° BIENNIO ECONOMICO 2006-07 continua da pag. 1

Per quanto riguarda gli aumenti a regime se va bene partiranno da febbraio 2008 perché i soldi devono essere ancora stanziati nella finanziaria 2008. Si evidenzia, inoltre, che il Contratto diventerà opera-tivo dopo una serie di passaggi burocratici tuttora in corso. LE NOVITA’ (gli articoli non citati non hanno riportato modifiche) PREMESSA: viene chiarito che «Le disposizioni legislative, anche se eventualmente abrogate, sono da considerarsi tuttora in vigore ai fini contrattuali qualora esplicitamente richiamate nel testo che segue, come previsto dell’art. 69 del d.lgs. n.165/2001». CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART.. 1 – la modifica più consistente riguarda il pagamento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), pur riconoscendo che è un diritto dei lavoratori, si ritagliano il potere di contrattarne il pagamento: «Per l’erogazione di detta indennità si applica la procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n.165/2001». CAPO II - RELAZIONI SINDACALI ART. 4 – riguarda la contrattazione collettiva integrativa sia nazionale che regionale, le materie oggetto di contrattazione sono ridefinite ed ampliate, la mobilità compartimentale trova un freno nella continuità didattica. Inoltre si contrattano anche l’utilizzo delle risorse per la formazione e i criteri di esercizio dei diritti sindacali; come rafforzativo di questa tendenza viene costituita presso ogni Direzione Scolastica Regionale una commissione bilaterale incaricata dell’assistenza, supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali sul territorio regionale. ART. 5 – riguarda l’informazione preventiva a livello nazionale e regionale, che dovrà avvenire con cadenza almeno annuale ed è stata ampliata, sono state inserite tra le materie anche: esiti dei monitoraggi effettuati

dall’Amministrazione, accesso all’intranet scolastico per le informazioni di cui sono titolari le OO.SS. ai sensi del relativo CCNQ, informazione sulle risorse globali assegnate alle scuole per il loro funzionamento. ART. 6 – riguarda le relazioni a livello di istituzione scolastica ed è l’articolo in cui sono state introdotte più novità. Appare evidente dal nuovo art. 6 un rafforzamento del ruolo della contrattazione e dunque un maggior coinvolgimento delle RSU nelle decisioni della scuola. Tutte le materie oggetto di contrattazione divengono anche oggetto d’informazione preventiva con l’aggiunta anche delle risorse esterne. Il DSGA dovrà «sentire» il personale ATA prima di redigere il piano delle attività. Anche l’utilizzazione del personale in progetti finanziati da enti esterni viene decisa in sede di trattativa con la RSU. La contrattazione dovrà iniziare obbligatoriamente entro il 15 settembre e terminare entro il 30 novembre. Dopo tale data «potrà» entrare in gioco la commissione bilaterale regionale di cui all’art.4. I compensi legati al fondo d’istituto devono essere pagati entro il 31 agosto. Il contratto d’istituto, se non vi saranno rilievi da parte dei revisori dei conti, avrà validità entro 30 giorni dalla sottoscrizione; i revisori potranno fare rilievi solo riguardo alla compatibilità finanziaria del contratto rispetto agli stanziamenti di bilancio. Non potranno entrare nel merito di quanto è stato contrattato. ART. 8 –Viene chiarito che in ogni scuola si potranno tenere al massimo due assemblee al mese «per ciascuna categoria di personale» ( cioè se le assemblee sono disgiunte diventano due per i docenti e due per il personale ATA). CAPO III – NORME COMUNI ART. 10 – i docenti in assegnazione provvisoria su di un livello superiore hanno diritto ad un trattamento economico corrispondente. ART. 12 – il periodo di astensione obbligatoria «è da considerarsi servizio effettivamente prestato»anche per i supplenti, che hanno diritto anche alle eventuali successive proroghe dell’incarico di supplenza.

ART. 15 – i permessi retribuiti per lutto sono estesi anche se la ragione riguarda i conviventi, rafforzato il diritto ai tre giorni di permesso a domanda. ART. 17 – per le assenze per malattia il lavoratore è tenuto, oltre a spedire il certificato entro 5 giorni, a comunicare «per le vie brevi la presumibile durata della prognosi» onde permettere di valutare subito l’esigenza di chiamare il supplente. ART. 18 – l’aspettativa, oltre che per motivi di famiglia, di lavoro e di studio potrà essere presa anche per motivi «personali»e si potrà fare un’esperienza lavorativa anche nel privato; ART. 21 – hanno diritto alla mensa gratuita sia i docenti che i collaboratori scolastici impegnati in tale servizio. ART. – viene introdotta una sequenza contrattuale per il personale impegnato in attività di educazione degli adulti ed in altre tipologie di attività didattica. CAPO IV – DOCENTI ART. 24 – viene rimandata ad una successiva sequenza contrattuale la cosiddetta «valutazione e valorizzazione del personale docente», vengono confermati «gli esiti, sottoscritti il 24 maggio 2004, della Commissione che ha operato ai sensi dell’art. 22 del CCNL 24.07.03». ART. 25 – viene introdotta la possibilità del part-time anche per i supplenti. ART. 26 – viene introdotta una specie di autovalutazione delle scuole rispetto al raggiungimento degli obiettivi del p.o.f..I risultati saranno comunicati alle famiglie «con le modalità decise dal collegio dei docenti». ART. 27– nell’ottica dell’articolo precedente viene ampliato il profilo professionale docente introducendo «documentazione e valutazione» tra le competenze. ART. 28 – Si precisa che gli incarichi vanno tutti conferiti dal D.S. in forma scritta e che l’attività d’insegnamento si svolge «nell’ambito del calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale» per cui qualsiasi attività d’insegnamento che si svolga al di fuori di detto calendario dà diritto ad una retribuzione aggiuntiva.

ART. 29 – Introdotto il tetto massimo di 40 ore per i consigli di classe. ART. 32 – i docenti potranno «svolgere attività didattiche rivolte al pubblico anche di adulti, nella propria o in altra istituzione scolastica, in relazione alle esigenze formative provenienti dal territorio, con esclusione degli alunni delle proprie classi, per quanto riguarda le materie di insegnamento comprese nel curriculum scolastico e per attività di recupero», il cui compenso viene portato rispettivamente a 35 e 50 euro l’ora. ART. 35 – viene ribadito che i docenti non sono obbligati a svolgere attività aggiuntive, per cui se necessitano risorse umane per queste attività e non sono disponibili all’interno della scuola possono essere acquistate da altre scuole. ART. 36 – viene data la possibilità al personale in servizio di optare per contratti annuali a tempo determinato anche per più di tre anni, ma dopo tre anni si perde la titolarità della sede. ART. 37 – il supplente rimane in servizio fino al termine degli scrutini se il titolare rientra in servizio dopo il 30 aprile. ART. 40 – se l’assenza del titolare è continuativa al supplente devono essere retribuiti anche i periodi di sospensione delle lezioni. Il supplente che espleta l’intero orario settimanale ha diritto al pagamento per tutta la settimana, domenica inclusa; CAPO V - PERSONALE ATA ART. 44 – si può optare per il part-time sin dal momento dell’assunzione sia a tempo indeterminato che determinato; ART. – fino alla definizione di una nuova sequenza contrattuale (prevista all’art. 62) per il personale ATA la mobilità professionale rimane la stessa e continueranno a coesistere art. 7 ed incarichi specifici. ART. 51 – si ribadisce l’obbligo del pagamento dello straordinario da parte dell’amministrazione: il recupero compensativo è solo a domanda del lavoratore; ART.. 53 – il DSGA deve sentire obbligatoriamente il personale ATA prima di formulare la proposta di piano delle attività. ART. 56 – l’indennità di direzione e sostituzione del DSGA viene aumentata di oltre il 10% dal 1/1/2006 ed è utile ai fini del TFR. ART. 59 – anche al personale ATA a t. i. come per i docenti, viene data la possibilità di optare per più di tre anni per contratti annuali a tempo determinato, ma dopo 3 anni si perde la titolarità della sede. segue a pag. 5


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continua da pag. 4 ART. 60 – come per i docenti si garantisce al personale ATA con rapporto di lavoro a tempo determinato il pagamento dell’intera settimana, domenica e festivi compresi, indipendentemente se le 36 ore di servizio sono state svolte in 5 o 6 giorni. ART. 62 – con questo articolo si rimandano ad una sequenza contrattuale successiva, da attivarsi entro 30 giorni, l’estensione dell’art.7, la rivalutazione dei compensi e l’attribuzione di nuove posizioni economiche per l’area B attraverso concorsini selettivi. Verranno inoltre rivisitati i profili e la riduzione a 35 ore. CAPO VI - LA FORMAZIONE ART. 63 –un appello generico alla necessità della formazione in servizio definita come «leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale»destinato a cadere nel vuoto, visto che non viene stanziato neanche un euro.

ART.. 66 – in ogni istituzione scolastica, oltre al piano di formazione per i docenti deliberato dal collegio ve ne sarà uno per il personale ATA predisposto dal DSGA. CAPO VII – TUTELA DELLA SALUTE NELL’AM-BIENTE DI LAVORO ART.. 73 – Prevista la possibilità da parte della RSU di designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza tra i lavoratori che non ne fanno parte. CAPO VIII – ASPETTI ECONOMICO-RETRI-BUTIVI GENERALI ART. 78 – rimanda agli «aumenti» che sono riportati nelle tabelle 1 e 2. ART. 82 – il compenso individuale accessorio per il personale ATA (CIA) viene leggermente incrementato e diviene utile ai fini del TFR, non matura pensione e tredicesima. Per il biennio 2006-7 verrà corrisposto un importo una tantum di 344,65 euro de-

rivante dai risparmi sugli organici. ART. 85 – vengono definiti i nuovi criteri di attribuzione delle risorse per il finanziamento del fondo dell’istituzione scolastica semplificando le voci (la voce fondamentale diviene il numero degli addetti, senza più distinzione tra personale ATA e docenti). ART. 88 – tra le attività da retribuire col fondo d’istituto (FIS) spuntano quelle di ricerca e di valutazione, in particolare «l’impegno professionale in aula connesso alle innovazioni ed alla ricerca didattica». Si tende a riportare tutto all’interno del FIS, corsi di recupero compresi. ART.. 90 – in questo articolo si promettono ulteriori aumenti «se» il governo metterà i soldi nella finanziaria 2008, in particolare la decorrenza da febbraio 2007 dell’aumento stipendiale a regime, nonché ulteriori risorse per il FIS. Al comma 4 si stabilisce che parte di queste risorse verranno destinate «alle istituzioni che avranno eviden-

ziato un particolare successo formativo a seguito delle oggettive verifiche previste dal medesimo sistema di valutazione». Si introduce quindi un criterio meritocratico anche tra scuole. CAPO IX – NORME DISCIPLINARI Sezione I - personale docente ART. 91 – Si stabilisce che anche per i docenti a breve verrà codificato un codice disciplinare, probabilmente simile a quello del personale ATA. ART. 98 – viene introdotto presso ogni Direzione Scolastica Regionale un comitato paritetico sul mobbing con compiti di ricerca,monitoraggio, prevenzione, formulazione di «codici di condotta». Infine nella tabella B vengono innalzati i titoli di studio per l’accesso a tutti i profili del personale ATA (diploma anche per il collaboratore scolastico). Per il personale in servizio valgono i titoli già in possesso. Di seguito le tabelle riassuntive relative gli aumenti retributivi ed arretrati. La Redazione

RINNOVO CONTRATTUALE AUMENTI STIPENDIALI ARRETRATI

RINNOVO CONTRATTUALE AUMENTI STIPENDIALI ARRETRATI ATA

Le cosiddette 150 ore di Livia Montemurro Il 15 novembre prossimo è il termine ultimo per la presentazione dei permessi per il diritto allo studio: le cosiddette 150 ore. I permessi vengono concessi e fruiti in riferimento all’anno solare. Ciò vuol dire che il periodo di tempo di riferimento va

dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008. In ogni regione viene stipulato un contratto regionale ad hoc, che recepisce la normativa generale e fissa il termine (che può essere anche diverso dal 15 novembre) e ulteriori disposizioni. La domanda va presentata direttamente a scuola. I docenti che lavorano su più scuole devono presentarla nella scuola dove sono titolari dello spezzone fino al 30 giugno. Se i contratti relativi agli spezzoni hanno un termine più breve, per prassi, la domanda va presentata nella scuola dove risulta attivo lo spezzone con più ore.


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Contrattazione d’Istituto e Fis

IL FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (FIS): ISTRUZIONI D’USO Riferimenti normativi.

Nota MIUR del 2.12.2003 prot. 1609; artt.82 comma 1 , 83 commi 2 3 e 5 e 86 del CCNL 24.7.2003; art. 14 del CCNL 15.3.2001; art. 28 del CCNI 31.8.1999. Premessa. Il fondo dell’istituzione scolastica è finalizzato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere il processo di autonomia scolastica, con particolare riferimento alle esigenze che emergono dalla realizzazione de l POF e dalle sue ricadute sull’organiz-zazione complessiva del lavoro nonché delle attività e del servizio. Il fondo è inoltre finalizzato alla qualificazione e all’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio ( comma 1 art. 83 del CCNL del 24.7.2003). Le attività retribuite, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, sono quelle relative alle diverse esigenze didattiche ed organizzative e alle aree di personale interno alla scuola, eventualmente prevedendo compensi anche in misura forfetaria in correlazione al POF, su delibera del consiglio di circolo o di istituto, il quale, a tal fine, acquisisce la delibera del collegio dei docenti. La ripartizione delle risorse del fondo, dovrà tenere conto anche con riferimento alle consistenze organiche delle aree, docenti ed ATA, dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nell’unità scolastica e delle diverse tipologie di attività( eda,scuola ospedaliera,carceraria,corsi serali, convitti) (comma 1 art. 86 CCNL del 24.7.2003. COMPOSIZIONE FIS DALL’1.9.2003, QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE. Dopo l’avvio della sequenza contrattuale, di cui all’art. 83 comma 5 del Contratto 2003, il MIUR (Dipartimento dei Servizi per il Territorio), in data 2 dicembre 2003 ha emanato la nota di servizio prot. 1609 che, in sostituzione della C.M. n. 107/2001, quantifica le risorse destinate al fondo dell’istituzione scolastica ( di seguito Fis), individuando altresì le modalità che le scuole dovranno utilizzare per calcolare autonomamente la composizione del Fis adeguato al nuovo CCNL del 24.7.2003. Ricordiamo che l’art. 82, comma 1 del CCNL 2003 definisce le risorse complessive del Fis a decorrere dall’1.1.2003; il successivo art. 83, comma 2 riassume le fonti contrattuali che contribuiscono alla formazione delle risorse del Fis, infine il comma 5 del medesimo art.83 stabilisce che le parti firmatarie del CCNL definiranno nuovi criteri per la distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate al Fis. Nell’allegato A, di seguito riportato, sono indicate le voci per la determinazione del Fis riferito a tutte le istituzioni scolastiche.

E’ opportuno ricordare che le somme determinate in questo modo vanno inserite nel Programma Annuale alla voce A03 - Spese del personale e nei specifici progetti che utilizzano il Fis per il finanziamento delle prestazioni del personale. Si precisa che le somme del Fis possono essere utilizzate solo per retribuire il personale della scuola docenti ed ATA e non esperti esterni e beni o servizi, le risorse del Fis che risultino non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario, sono utilizzate nell’esercizio successivo (art. 83, comma4 delCCNL del 24.7.2003). Le risorse costituenti il Fis sono inoltre alimentate, sulla base dei relativi fabbisogni comunicati dalle scuole, per retribuire: •

compensi per l’indennità di amministrazione ai sostituti dei Dsga di cui alla lettera h) dell’art. 86 del CCNL del 24.7.2003 (CCNI 31.8.1999- art. 28, comma 4, che richiama l’art. 27, comma 6, punto B, lettera b), che a sua volta richiama l’art. 34, comma 3); • la quota variabile dell’indennità di amministrazione spettante al Dsga di cui alla lettera i) dell’art. 86 del vigente contratto , con le modalità stabilite dal CCNI del 31.8.1999 e nelle misure stabilite nella tabella 9, allegata al vigente Contratto; • solo per le scuole di lingua slovena, compensi per indennità di bi/trilinguismo, nell’ipotesi di cui per gli stessi fini non sia già erogata da soggetti diversi dal Miur ( CCNI 31/8/1999-art. 28, comma 4, che richiama l’art. 27, comma 6, punto B, lettera c) ). • Compensi per l’indennità di lavoro notturno e/o festivo (CCNI 31.8.1999- art. 28, comma 4, che richiama l’art. 27, comma 6, punto B, lettera d)). Il Fis, determinato in relazione alle configurazioni delle singole istituzioni scolastiche, è integrato, ai sensi del comma 3 dell’art. 83 del CCNL del 24.7.2003 dalle seguenti risorse: a) dai finanziamenti previsti dalle vigenti disposizioni e da tutte le somme introitate dall’istituto scolastico finalizzate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, ivi comprese quelle derivanti da risorse dell’Unione Europea, da enti pubblici o soggetti privati; b) dalle eventuali economie di cui all’art. 22, comma 6, della legge 28.12.2001, n. 448. L’ammontare del Fis, definito sulla base dei parametri di cui agli allegati A e B sopra riportati, è destinato a finanziare le indennità e i compensi previsti dall’art. 86 comma 2 del vigente contratto di lavoro al personale docente, ata ed educativo di seguito elencati: 4 la flessibilità organizzativa e didattica che consiste nelle prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione ed all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica, previste nel regolamento sull’autonomia. Per il personale docente ed educativo in servizio nelle istituzioni scolastiche che abbiano attivato la flessibilità organizzativa e didattica spetta un compenso definito in misura forfetaria in


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contrattazione integrativa d’istituto; le attività aggiuntive di insegnamento, esse consistono nello svolgimento, oltre l’orario obbligatorio di insegnamento e fino ad un massimo di 6 ore settimanali, di interventi didattici volti all’arricchimento e alla personalizzazione dell’offerta formativa, con esclusione delle attività aggiuntive di insegnamento previste dall’art.70 del CCNL del 4 agosto 1995 e di quelle previste dal precedente art.85. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5; le attività aggiuntive funzionali all’insegnamento, esse consistono nello svolgimento di compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica, con particolare riferimento a prodotti informatici e in quelle previste dall’art.28, comma 3 - lettera a) del presente CCNL eccedenti le 40 ore annue. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 5; le prestazioni aggiuntive del personale ATA, che consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative dovute anche a particolari forme di organizzazione dell’orario di lavoro connesse all’attuazione dell’autonomia. Per tali attività spetta un compenso nelle misure stabilite nella Tabella 6; i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tali compensi non sono cumulabili con il compenso per le funzioni strumentali al piano dell’offerta formativa di cui all’art. 30 del presente CCNL; le indennità di turno notturno, festivo, notturno-festivo con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 7; l’indennità di bilinguismo e di trilinguismo, nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente - nel qual caso potrà essere contrattata la relativa rivalutazione, con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e

nelle misure definite con la Tabella 8; 4 il compenso spettante al personale che in base alla normativa vigente sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art.55, comma 1, del presente CCNL, detratto l’importo del CIA già in godimento; 4 la quota variabile dell’indennità di amministrazione di cui all’art.55 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31.8.1999 e nelle misure definite con la Tabella 9; 4 compensi per il personale docente, educativo ed ATA per ogni altra attività deliberata dal consiglio di circolo o d’istituto nell’ambito del POF. Il Fis e le relazioni sindacali a livello di istituzione scolastica. Ai sensi dell’art. 6 del CCNL del 24.7.2003, materia oggetto di contrattazione integrativa da effettuarsi con cadenza annuale a livello d’istituzione scolastica è la determinazione dei criteri generali per la ripartizione delle risorse del Fis e per l’attribuzione dei compensi accessori al personale docente, educativo ed ATA, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del d.lgs. n. 165/2001. Le parti (il dirigente scolastico per la parte pubblica, la R.S.U. e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL del 24..7.2003 per le organizzazioni sindacali) possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto. Il dirigente scolastico nel merito deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi dieci giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative. La contrattazione stipulata a livello d’istituzione scolastica dovrà rispettare le materie e i limiti prefissati dai contratti collettivi nazionali di comparto e, pertanto, non può contenere clausole in contrasto con vincoli risultanti dai contratti nazionali. L’eventuale difformità comporterà la nullità delle relative clausole. I contratti integrativi dovranno inoltre rispettare i limiti di bilancio posti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascun istituto scolastico. Il dirigente scolastico, a tal fine, dovrà sottoporre il contratto integrativo al controllo dei revisori dei conti per l’approvazione del visto di legittimità e della compatibilità

con i vincoli di bilancio dell’istituto scolastico. QUALI SONO I TEMPI PER LA DISCUSSIONE DEL FONDO? Il Nuovo contratto 20062009, tuttora in fase di espletamento nelle procedure amministrative per la sua vigenza dà indicazioni precise nel merito: apertura della fase contrattuale d’istituto entro il 15 settembre e chiusura della stessa entro il 30 novembre. Dalla normativa del CCNL 2002 – 2005, attualmente in vigore, non è chiara la tempistica. Noi proponiamo di anti-

cipare i tempi del prossimo contratto e quindi che tutto si esaurisca tra settembre e novembre con: 1) la RSU verifica la rispondenza tra consuntivo e preventivo dell'anno precedente; 2) l'Assemblea sindacale approva uno schema di attribuzione del Fondo con tutti i relativi tetti e rende noto il numero di ore di recupero a disposizione di ogni consiglio di classe e che questo deve amministrare nel corso dell'anno; 3) si apre la trattativa con la dirigenza sino ad una ipotesi di accordo; 4) l'ipotesi di accordo è sottoposto al voto dell'Assemblea sindacale. (Fonte: CCNL, ARAN, , M.P.I., Gilda degli Insegnanti)

RUBRICA LEGALE A cura del Prof. Avv. Vito LACOPPOLA Docente a contratto di Diritto del Lavoro presso L’Università degli Studi di Bari Tel./Fax 080/4783758

TAR LAZIO, UN SOLO ALUNNO CON HANDICAP GRAVE PER CLASSE Domanda Sono una docente in servizio in una scuola primaria della provincia di Bari. In una classe, formata da 21 alunni, sono stati inseriti dalla Dirigente scolastica, due bambini con handicap grave, creando non poche difficoltà al buon andamento didattico; difficoltà che aumentano in modo esponenziale allorquando sono assenti le docenti di sostegno. I genitori dei bambini hanno protestato per tale situazione, pregiudizievole per il recupero formativo e didattico del proprio figlio, senza ottenere alcun risultato. E’ legittima, Egr. Avvocato, tale situazione? Risposata La fattispecie, piuttosto infrequente, è espressamente regolamentata dal D.M. 3 giugno 1999, n. 141, art. 10. Recentemente il TAR Lazio, sez. III^-quater, con sentenza n. 200709926 del 10 ottobre 2007, ha stabilito che in classe non può esserci più di un alunno con handicap grave. La sentenza è stata emessa a seguito di un contenzioso promosso da alcuni genitori contro l’istituzione scolastica che aveva inserito due alunni con handicap in situazione di gravità nella stessa classe prima, formata da ben 22 alunni e contro lo stesso Ministero della Pub-

blica istruzione. Il Tribunale amministrativo Regionale ha specificato che quando in una classe vi è già un alunno con problemi o patologie importanti non è possibile ammetterne altri. La stessa censura , inoltre, il comportamento illegittimo della Istituzione scolastica allorquando ha costituito la classe in palese difformità dei dettati di cui all’art. 10, c. 2 del già citato D.M. 141. Il Tribunale Amministrativo , inoltre, ha anche accolto la richiesta del diritto dell’alunno portatore di handicap grave ad essere affiancato da un assistente educativo per supportarlo sia nell’apprendimento che nell’assistenza igienica, in applicazione della Legge 104/92, art. 40. Si legge ,infatti nella parte finale della sentenza: “In conclusione il ricorso, nei profili qui esaminati, è dunque fondato e deve essere accolto. Per l’effetto deve essere pronunciato l’annullamento degli atti impugnati e dichiarato il diritto dell’alunno handicappato rispettivamente ad essere l’unico alunno handicappato della classe ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 141/1999; ad usufruire un AEC specializzato; ad avere un assistente all’igiene a lui specificamente “dedicato”. (…)”


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Docente Scuola Secondaria di 2° Grado Prof.ssa a contratto Università di Bari


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