L’efficacia del Notam Considerazioni La definizione di notam prodotto dall’ICAO risulta parziale, al pari di molte altre sue previsioni, in quanto per sua natura rivolta ad una pluralità di Stati i quali da canto loro avrebbero dovuto poi operare a livello interno per dare esecuzione a tale tipo di norma tecnica. E’ per questa ragione la Corte di Cassazione nel 1985, in occasione dell’incidente di Capoterra ha sottolineato la natura di tale provvedimento quale atto idoneo a rendere nota la presenza di pericoli per la navigazione. D'altronde sempre più spesso assistiamo all’emissione di notam che, lungi dal comunicare semplici avvisi, segnalano invece, a volte croniche, situazioni di pericolo. Ci sono NOTAM per esempio che rimangono validi anche per lunghissimo periodo mentre sarebbe molto più utile intervenire al fine ripristinare quella sicurezza delle operazioni che proprio il NOTAM denuncia come ridotta. Questo è accaduto, per esempio, nel caso dell’incidente di Palermo del 5 maggio 1972, volo AZ 112, ma anche in altri numerosi casi. Anche per l’incidente di Linate dello 8 ottobre 2001, volo SK 686, era stato emesso un notam invece di provvedere al funzionamento di un radar, come avviene oggi, quasi il NOTAM fosse da solo sufficiente ad impedire una collisione. Questi esempi, evidenziano come sia più importante risolvere piuttosto che avvertire che non si è risolto, poiché le conseguenze di ciò che è contenuto in un NOTAM potrebbero essere fatali. Ed allora in questo scenario, che il PM del processo di Linate ha definito “connotato dalla logica dello scarica-barile”, risulta più agevole comprendere chi ritiene autorevolmente che ogni volta che si è in presenza di circostanze che evidenzino pericoli per navigazione aerea, i doveri si amplificano a dismisura, richiedendo interventi drastici tesi a rimuovere l’insorgere del pericolo. E’ questa la tesi sostenuta dal Tribunale di Genova nel procedimento civile n°2597/2001, deciso il 16 febbraio 2007, il quale nel condannare ENAV, Aeroporti di Genova, Ministero dei trasporti ed Autorità portuale di Genova a seguito di un bird strike occorso ad un velivolo Antonov 124-100, ha stabilito quanto segue: “La gestione aeroportuale e il servizio di controllo aereo costituiscono esercizio di attività pericolosa non solo in virtù della frequenza e della gravità dei sinistri che avvengono negli aerodromi, ma anche in considerazione del fatto che esistono strutture amministrative volte a prevenire i rischi da essi occasionati. Fattori ambientali e climatici possono aumentare i rischi inerenti alla gestione aeroportuale e al servizio di controllo aereo, giustificando ulteriormente