Italia Nostra -‐ Sezione Sud Salento Forum Amici del Territorio ___________________________________________________________________________ Cutrofiano, 26.02.2015 Preg.mo Responsabile del Procedimento di V.I.A. dell’Ufficio Tecnico del Comune di Cutrofiano Preg.mo Responsabile del Procedimento Settore Ecologia e Attività Estrattive della Regione Puglia Preg.mo Responsabile del Settore Attività Estrattive della Regione Puglia Struttura Operativa di Lecce Preg.mo Responsabile del Settore Ecologia della Regione Puglia Preg.ma Assessore Qualità del territorio della Regione Puglia
p.c. -
al Sindaco di Cutrofiano
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ai Consiglieri Comunali di Cutrofiano
LORO SEDI
Oggetto: Richiesta di annullamento in autotutela della determinazione Nr.42 - Registro di Settore del 13-02-2015 e Nr.159 - Registro Generale del 13-02-2015, Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano. Le scriventi Associazioni Italia Nostra - Sezione Sud Salento e Forum Amici del Territorio, in qualità di soggetti portatori di interessi diffusi concernenti la tutela dei beni ambientali e paesaggistici come stabilito dai rispettivi Statuti,
PREMESSO
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che la Regione Puglia con deliberazione di Giunta Regionale, n. 580 del 15 maggio 2007, in applicazione della legge regionale n. 37/85 e successive modifiche ed integrazioni, ha approvato in via definitiva il Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.) e le relative Norme Tecniche di Attuazione;
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che in data 20.10.2009 la società COLACEM spa, ha presentato ai competenti organi regionali un progetto per un secondo ampliamento della cava “Don Paolo” sita in Cutrofiano (Le);
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che la Regione Puglia, successivamente, ha provveduto ad una “rielaborazione” del P.R.A.E. con D.G.R. n.2112/2009, “Variazione al P.R.A.E., composta dalla Carta Giacimentologica, Norme Tecniche di Attuazione e Regolamento”, successivamente approvata con D.G.R. n. 445 del 23/02/2010;
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che nel corso del procedimento di V.I.A. il Comune di Cutrofiano (quale soggetto Delegato dalla Regione Puglia per il rilascio del parere), con note Prot. n. 9367 del 16.09.2011 e Prot. n. 315 del 12.01.2012 a firma del Responsabile del Settore Tecnico, ha espresso parere di incompatibilità del progetto presentato stante l’esistenza del vincolo paesaggistico imposto dal P.U.T.T./p. sull’area annessa del Canale di acqua pubblica denominato “Colaturo” posto a lato sud-ovest della cava in oggetto, per una larghezza di circa 150 ml (a destra e a sinistra) dai margini del reticolo fluviale;
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che con nota prot. n. 344 del 17.01.2012 il Responsabile della P.O. di Lecce della Regione Puglia - Servizio Urbanistica ha rilevato l’esistenza di detto vincolo in quanto tale reticolo fluviale è inserito nell’Elenco delle acque pubbliche allegate al P.U.T.T./p della Regione Puglia;
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che la Società COLACEM spa, tramite ricorso n.405/2012, ha impugnato innanzi al T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce gli atti comunali e regionali recanti affermazione dell’insistenza del vincolo suddetto;
RILEVATO
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che con nota Prot.n. 130-14/DIR del 30.10.2014, acquisita in data 31.10.2014 al n. 10463 del protocollo generale del Comune di Cutrofiano, la società COLACEM spa, nel pervenire alla conclusione dell’iter autorizzativo di VIA ancora in corso, propone un percorso di concertazione con il Comune di Cutrofiano a fronte di: A) Erogare somme a compensazione delle inadempienze della convenzione precedente come ristoro; B) Arretramento dell’area di ampliamento della cava, rispettando il vincolo del PUTT/p e del PPTR, dalla fascia di area annessa di 150 ml dal Canale “Colaturo”; C) Chiudere le procedure di giudizio introdotte con il ricorso n.405/2012 pendente innanzi al T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce;
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che il Consiglio Comunale di Cutrofiano nella seduta del 04.12.2014, preso atto della proposta di convenzione della Società COLACEM spa, ha espresso, in palese violazione della disciplina in materia di distinzione tra attività di indirizzo politico, che compete al Consiglio Comunale, e attività di gestione amministrativa, riservata al dirigente, il proprio assenso al rilascio di V.I.A. favorevole sul progetto presentato, con prescrizione della esclusione della anzidetta fascia di territorio di larghezza pari a di 150 ml dal Canale “Colaturo”, accettando contestualmente la transazione e la relativa nuova convenzione;
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che in data 18.12.2014, prot. n. 12199 del Comune, le suddette Associazioni hanno inoltrato Istanza-Diffida al procedimento di VIA, con la quale, considerato il vincolo di 150m del PUTT/p relativo al canale “Colaturo” modifica in maniera sostanziale e rilevante l’intero progetto in esame e constatato che su parte della superficie interessata dal progetto di ampliamento ridimensionato, insiste un ulteriore vincolo, quale "Prati e pascoli naturali", relativo agli "Ulteriori contesti di cui alle componenti botanico-vegetazionali" del PPTR già adottato dalla giunta regionale Pugliese con la … Del. n. 1435 del 02.08.2013" veniva chiesto "che conseguentemente sia dato parere negativo …";
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che in data 30.12.2014 con Atto del Segretario Comunale Rep. n. 2760 veniva sottoscritta tra il Comune di Cutrofiano e la Colacem SpA la nuova Convenzione;
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che in data 21.01.2015, prot. n. 618 del Comune, le suddette Associazioni hanno inoltrato integrazione alla predetta istanza/diffida, chiedendo che nel procedimento di VIA venga espresso parere negativo, poiché l'ampliamento della cava è in contrasto con quanto prescritto dall'art. 15 delle NTA del PRAE che stabilisce che "Nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica. La profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenersi almeno a 1,5 metri al di sopra del massimo livello della falda freatica.";
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che con determinazione del Settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, Nr.42 - Registro di Settore del 13-02-2015 e Nr.159 - Registro Generale del 13-02-2015, il responsabile del procedimento quale autorità competente nello specifico procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il Progetto di ampliamento della cava di argilla in Località "Don Paolo" proposto da Colacem SpA, con prescrizioni;
CONSIDERATO -‐
che qualunque convenzione o accordo economico sottoscritto tra l’autorità competente al procedimento e la ditta proponente il progetto, non può derogare le norme di tutela previste dalla legge vigente, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale e di attività estrattiva;
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che il parere di compatibilità ambientale espresso con determinazione del settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, Nr.42 - Registro di Settore del 13-02-2015 e Nr.159 - Registro Generale del 13-02-2015, prescrive una rimodulazione del progetto di ampliamento della cava, senza valutare se la rimodulazione del progetto stesso comporti o meno modifiche sostanziali e rilevanti;
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che il predetto parere di compatibilità ambientale espresso con determinazione del settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, non conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, con particolare riferimento al contrasto dell'intervento in progetto, con le norme di tutela della falda freatica, di cui all'art. 15 delle NTA del PRAE;
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che il predetto parere di compatibilità ambientale espresso con determinazione del settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, non conclude l’iter di Valutazione di Impatto Ambientale, secondo i criteri stabiliti dalle norme Nazionali e Regionali, in quanto demanda un ulteriore parere ex post ad altro ente;
CONSTATATO -‐
che il parere di compatibilità ambientale espresso con determinazione del settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, Nr.42 - Registro di Settore del 13-02-2015 e Nr.159 - Registro Generale del 13-02-2015, è illegittimo perché il provvedimento risulta incompleto. Infatti, è compito dell’Autorità preposta alla VIA prima assumere e poi valutare, direttamente in seno al procedimento che si svolge dinanzi ad essa, tutti gli elementi ritenuti necessari ai fini dell’espressione del parere di compatibilità. Elementi in tal senso possono essere utilmente tratti dall’art. 25, comma 1, del codice dell’ambiente (“valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione”), a norma del quale “le attività tecnico-istruttorie per la valutazione d’impatto ambientale sono svolte dall’autorità competente”, e del successivo art. 26, comma 1, dello stesso codice (“Decisione”), secondo il quale “l’autorità competente conclude con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione
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dell'impatto ambientale”, senza pertanto rinviare il perfezionamento di siffatta decisione a successive ed ulteriori sub-attività, demandate ad altri enti. - Pres. Ravalli, Est. Santini - P.A. e altri (avv. Baldassarre) c. Comune di Ruffano (avv. Flascassovitti) e altro (n.c.) - TAR PUGLIA, Lecce, Sez. I - 3/12/2009, n. 2987-
CHIEDONO alle SS.LL., per quanto su considerato e constatato, l’annullamento in autotutela della determinazione del settore Tecnico del Comune di Cutrofiano, Nr.42 - Registro di Settore del 13-02-2015 e Nr.159 - Registro Generale del 13-02-2015, palesemente illegittima, poiché il responsabile del procedimento quale autorità competente, non ha concluso come per legge, con provvedimento espresso e motivato il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, rinviando inoltre di fatto, il perfezionamento di siffatta decisione a successive ed ulteriori sub-attività, demandate ad altro ente.
SI RISERVANO
di attivare ogni ulteriore ed opportuna azione nelle sedi competenti al fine di tutelare gli interessi diffusi rappresentati. Cordiali saluti.
per Italia Nostra - Sezione Sud Salento
per il Forum Amici del Territorio
Il Presidente Marcello Seclì
Il Presidente Gianfranco Pellegrino
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