Esposto confconsumatori Agcm

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Parma, 20 febbraio 2019

Pec: protocollo.agcm@pec.agcm.it

Spett.le Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato SEDE

OGGETTO: ESPOSTO PER PRATICA COMMERCIALE ABUSIVA IN MATERIA DI VENDITA DI PRODOTTI FINANZIARI Dopo due anni di rinvii, dal 3 gennaio 2019 è norma nazionale cogente la MIFID 2 e con essa il regolamento UE 2017/565 che, fra l’altro, impone agli intermediari di chiarire in maniera trasparente quali siano costi e commissioni complessive applicate alla vendita di un prodotto finanziario. In sintesi, dal 3 gennaio 2019 tutti gli intermediari devono fornire sia una informativa ex ante sia una rendicontazione ex post, che espliciti il dettaglio dei costi ed oneri che il cliente paga agli intermediari, a qualsiasi titolo, sia in percentuale che in valore assoluto. In tal modo, si vuol far capire ai risparmiatori quanto pagano come costi ai diversi intermediari, lungo tutta la catena distributiva. È un documento indispensabile per confrontare diverse offerte e capire in modo semplice quanto costa il servizio offerto, quanto e perché si sta pagando, e soprattutto se conviene comprare un prodotto di investimento che ha già un costo in origine, e che quindi dovrà avere un ritorno superiore al detto costo, per garantire un qualche utile effettivo al risparmiatore. La Direttiva avrebbe dovuto entrare in vigore il primo gennaio 2017, è stata poi rinviata al 3 gennaio 2018 e infine posticipata di un ulteriore anno. Tuttavia, ad oggi la “melina” continua perché gli intermediari non la stanno a tutt’oggi applicando. Infatti, con un documento del 30 gennaio 2019 a firma congiunta, le principali associazioni di categoria degli intermediari (ABI, Assoreti, Assosim ed Assogestioni) hanno chiesto alla Consob di proporre all’ESMA l’avvio di un tavolo di lavoro per fornire chiarimenti in merito alla stesura definitiva dell’informativa. Contestualmente le stesse associazioni hanno chiesto una tempistica di rilascio allargata, con ciò ammettendo esplicitamente che intendono rinviare sostanzialmente l’adempimento di questo obbligo di informativa. Di recente anche l’ABI con la sua Circolare UMC/00270/2019 ha correttamente sollecitato gli operatori ad adeguarsi al più presto possibile, con ciò confermando indirettamente il fatto storico che ad oggi la normativa, pur vigente, non viene ancora attuata nella prassi. Come noto, costituisce principio giurisprudenziale consolidato il fatto che: “L'onere di completezza e chiarezza informativa imposto dalla normativa di settore ai professionisti richiede alla stregua del canone di diligenza, che ogni comunicazione ai consumatori rappresenti i caratteri essenziali di quanto la stessa mira a reclamizzare. Sotto tal profilo, ad integrare una pratica commerciale scorretta ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (recante il «Codice del consumo»), può rilevare Ufficio di Presidenza: via Mazzini, 43 - 43121 PARMA Tel 0521/231846 - Fax 0521/285217 Web www.confconsumatori.it - e-mail segreteria@confconsumatori.it


ogni omissione informativa che renda non chiaramente percepibile il reale contenuto ed i termini dell'offerta o del prodotto, inducendo in tal modo in errore il consumatore e condizionandolo nell'assunzione di comportamenti economici che altrimenti non avrebbe adottato” Consiglio di Stato, sez. VI, 17/11/2015, n. 5250. Ancora, si è stabilito che: “grava sul soggetto che offre un prodotto o una prestazione l'onere di rendere disponibili tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'adozione di una scelta consapevole da parte del consumatore.” T.A.R., Roma, sez. I, 30/01/2018, n. 1081. Anche Consiglio di Stato, sez. VI, 04/03/2013, n. 1259 aveva dettagliatamente descritto i casi di una pratica commerciale scorretta, collegata alla cattiva informazione, e si era cosi testualmente espresso: “Una pratica commerciale è scorretta se risulta idonea ad indurre ad una decisione di carattere commerciale che il consumatore ‘medio’, cioè quello ‘normalmente informato e ragionevolmente avveduto’, avrebbe altrimenti potuto non prendere, tenuto conto delle caratteristiche del mercato in cui opera le proprie scelte, risultando con ciò violato il prioritario onere di diligenza gravante sul professionista. La fattispecie si concreta, in particolare, quando il contenuto del messaggio che pubblicizza il prodotto in offerta è idoneo a falsare le ordinarie scelte del consumatore con riguardo alle caratteristiche principali del prodotto, nonché riguardo al suo prezzo per come è calcolato, all'omissione di informazioni rilevanti ovvero alla loro presentazione poco chiara o non esaustiva.” Pertanto, si ritiene che la fattispecie descritta venga esaminata dall’Autorità, alla luce del Codice del Consumo, artt. 20, 21 II comma lett. b), art. 22 I e II comma, atteso che omettere informazioni obbligatorie per legge è di certo negligenza professionale suscettibile di alterare il comportamento economico del risparmiatore. Tutto quanto innanzi ritenuto e premesso, si chiede di verificare la sussistenza dell’inadempimento sopra lamentato, sia nei confronti di intermediari che abbiano omesso di adeguarsi, sia di intermediari che, pur se formalmente adeguatisi alla nuova normativa sopra descritta, tuttavia diano un’applicazione solo apparente, sostanzialmente elusiva della disciplina di tutela contenuta nella MIFID 2. La Presidente Confconsumatori Mara Colla

Referente del procedimento: avv. Antonio Pinto

Ufficio di Presidenza: via Mazzini, 43 - 43121 PARMA Tel 0521/231846 - Fax 0521/285217 Web www.confconsumatori.it - e-mail segreteria@confconsumatori.it


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