Progettare la tariffa puntuale: casi applicativi in due Comuni lombardi

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S PE CI A L E

PROGETTARE LA TARIFFA PUNTUALE L’APPLICAZIONE DI SISTEMI DI MISURAZIONE DEI RIFIUTI URBANI IN DUE COMUNI LOMBARDI di Giorgio Ghiringhelli*

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el nostro paese, cresce la spinta, soprattutto da parte degli amministratori locali, verso l’introduzione di sistemi di misurazione dei rifiuti urbani, finalizzati all’applicazione puntuale della tariffa (Tarip) alle utenze sulla base dei rifiuti prodotti. E’ sempre più chiaro che è questo lo strumento economico fondamentale per far evolvere la gestione dei rifiuti secondo il principio “chi inquina paga”, ovvero uno dei principi cardine delle politiche UE per la salvaguardia delle risorse che stanno alla base dell’“economia circolare”. Inoltre l’esperienza dimostra con sempre maggiore evidenza come l’applicazione puntuale della tariffa sia vantaggiosa sia dal punto di vista economico che da quello ambientale. Per finanziare le spese e i costi dei servizi pubblici per la gestione dei rifiuti urbani l’ordinamento legislativo ha subito un’evoluzione continua nell’ultimo ventennio: si sono succedute la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu), la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tia o Tia 1), la tariffa integrata ambientale (Tia 2), la Tassa rifiuti e servizi (TARES), fino alla tassa sui rifiuti (TARI). In Italia dal ’99 si discute delle modalità di determinazione della tariffa da applicare per la gestione dei rifiuti. In particolare, nel DPR 158/1999 viene definito un sistema presuntivo di determinazione della tariffa che non prevede la differenziazione dell’importo del tributo di ciascuno in ragione

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del suo comportamento reale. L’evoluzione della normativa, probabilmente anche grazie alle direttive europee in materia, ha portato di recente all’emanazione del DM 20 aprile 2017 che stabilisce i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale. A tal proposito è di fondamentale importanza sottolineare la recente istituzione dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA, ex AEGSII). Nel disegno di legge di bilancio approvato al Senato il 30/11/2017, sono infatti assegnati all’ARERA anche compiti in materia di rifiuti: definizione degli schemi tipo dei contratti di servizio per l’affidamento del servizio rifiuti, predisposizione del metodo tariffario per il servizio integrato rifiuti, fissazione criteri per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, approvazione delle tariffe del servizio definite dall’Ato.

ELEMENTI CHIAVE DELLA TARIFFA PUNTUALE

Per poter applicare la parte variabile della tariffa in modo puntuale è necessario che questa possa essere attribuita ad ogni utenza sulla base delle propria produzione di rifiuti, che deve quindi essere misurata in modo certo. Il sistema si compone quindi di contenitori per la raccolta, strumenti di identificazione delle utenze e sistemi di rilevazione/acquisizione. I sistemi di misurazione e identificazione delle utenze sono numerosi e hanno ormai raggiunto un buon livello di


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