I servizi di igiene urbana affidati con gare riservate

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GESTIONE

PROCEDURA RISERVATA

servizi di igiene urbana in aree con bisogni di natura sociale di Giorgio Ghiringhelli*, Pietro Moro**, Aldo Coppetti ***

In Valle Camonica si è trovata la strada per un affidamento dei servizi di igiene urbana che ha permesso di unire la qualità dei servizi con l’inserimento lavorativo e sociale di lavoratori svantaggiati 34 igiene urbana igiene urbana aprile-giugno 2018

Introduzione Il settore della gestione dei rifiuti, con particolare riguardo alle fasi della raccolta, del trasporto e dello spazzamento, ha costituito, nell’esperienza di molti Enti locali, un’importante occasione di creazione di opportunità occupazionali per lavoratori in condizione di fragilità. La grave crisi economica verificatasi a far tempo dal finire dello scorso decennio, con significative ricadute sui livelli occupazionali, unitamente alla costante diminuzione delle risorse a disposizione degli Enti locali per le misure di tutela dei soggetti più fragili, inducono a ricercare la massima valorizzazione delle opportunità di perseguimento delle finalità di inclusione sociale in occasione della stipula di contratti pubblici. Al riguardo, l’esperienza del contesto territoriale della Valle Camonica appare paradigmatica sia della possibilità di individuare una dimensione ottimale del bacino di affidamento per favorire adeguate economie di scala, sia della possibilità di identificare l’affidamento di servizi di gestione dei rifiuti quale un’occasione privilegiata per poter perseguire l’obiettivo di creare opportunità di lavoro per soggetti in condizioni di fragilità. E ciò assicurando, mediante il ricorso al nuovo modulo gestionale della procedura riservata di affidamento dell’appalto previsto dall’art. 112 del D. Lgs. 50/2016, non solo il mantenimento dei livelli occupazionali già in essere per i lavoratori svantaggiati, ma

anche la ricerca della più efficiente sinergia con i servizi sociali di riferimento e con le realtà del Terzo settore che operano sul territorio. Nel presente elaborato si intende descrivere le modalità attraverso le quali la società a partecipazione pubblica affidataria in house della gestione integrata dei rifiuti in Valle Camonica (Valle Camonica Servizi S.r.l.) ha inteso coniugare il perseguimento dell’obiettivo dell’efficienza nella gestione del servizio con quello dell’inclusione sociale dei soggetti fragili.

L’implementazione delle procedure riservate nell’ordinamento nazionale Il modulo gestionale della convenzione ex art. 5 L. 381/91 Come accennato in premessa, il settore della gestione dei rifiuti ha costituito, unitamente a quelli delle pulizie di edifici pubblici e della manutenzione del verde pubblico, uno dei settori privilegiati nei quali la Pubblica Amministrazione ha attuato la finalità di creare opportunità occupazionali per lavoratori svantaggiati in occasione della stipula di contratti pubblici. I moduli operativi ai quali è stato fatto prevalentemente ricorso per il perseguimento della sopra descritta finalità sono stati quello della condizione di

esecuzione (data dall’impiego di una misura minima di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate) e quello del convenzionamento tra l’Ente locale e le cooperative sociali, ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. 381/91 (Disciplina delle cooperative sociali), secondo cui: “Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, comma 1”. In questa sede, l’attenzione si concentrerà esclusivamente sul modulo del convenzionamento, dal momento che la condizione di esecuzione (normativamente prevista dall’art. 5, comma 4, L. 381/91 con specifico riguardo ai lavoratori svantaggiati considerati


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