FOCUS CITTÀ
Il littering e abbandono di piccoli rifiuti: novità normative e progetti di controllo del fenomeno di Giorgio Ghiringhelli*
Che cos’è il littering
10 MAGGIO 2015
Oggi sempre più spesso si sente parlare di littering ovvero dell’inquinamento di strade, piazze, parchi o mezzi di trasporto pubblici causato gettando intenzionalmente o lasciando cadere piccoli rifiuti e abbandonandoli. Anche se in termini assoluti le quantità di rifiuti lasciate sul suolo sono relativamente ridotte, la maggioranza della popolazione percepisce il fenomeno come fastidioso. Il littering compromette la qualità di vita e il senso di sicurezza negli spazi pubblici, genera costi elevati per i servizi di pulizia e nuoce all’immagine delle località. Le cause della crescente mole di rifiuti abbandonati sono molteplici. Sempre più persone trascorrono la pausa pranzo sul posto di lavoro o di formazione e mangiano per strada. La conseguenza quasi inevitabile di queste nuove abitudini di consumo, abbinate a un’accresciuta utilizzazione degli spazi pubblici, è la presenza di una quantità maggiore di rifiuti abbandonati all’aperto. I rifiuti gettati nell’ambiente, oltre a comportare diversi danni di natura ambientale in senso lato possono comportare, per le loro caratteristiche chimiche, biologiche e tossicologiche, danni anche sulla qualità dei suoli o delle acque e in ultima analisi sulla qualità della vita e sulla salute umana.
Le norme contro il littering e l’abbando rifiuti
In Italia le principali disposizioni concernenti l’abbandono dei rifiuti sono contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006,
n. 152 “Norme in materia ambientale”, ovvero nel cosiddetto “Testo Unico in Materia Ambientale”. Più precisamente, le norme d’interesse sono contenute nella quarta parte del D.Lgs. 152/06 che si occupa della disciplina della gestione dei rifiuti, oltre che della bonifica dei siti inquinati. In merito alla tematica in questione, interessanti modifiche sono state introdotte dal D.Lgs. 205/210, che ha modificato l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie applicabili alla violazione (art. 255). L’articolo 192 “divieto di abbandono” del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. riveste importanza fondamentale ai fini dello studio della normativa vigente in Italia in tema di abbandono di rifiuti. L’articolo stabilisce infatti, al primo comma, che “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”. È dunque evidente come il legislatore italiano abbia chiaramente identificato l’abbandono, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l’immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, quali comportamenti assolutamente antisociali e lesivi del bene giuridico primario, ovvero l’ambiente. Come evidente le citate norme concentrano l’attenzione sull’abbandono di quantitativi rilevanti di rifiuti mentre l’ordinamento è sicuramente meno applicabile per il tema del littering ovvero del getto di particolari tipologie di piccoli rifiuti (gomme da masticare, cicche di sigaretta, etc.). Da qui l’interesse del legislatore che nel Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica 2014 (Disposizioni
Mozziconi di sigaretta
in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali), in discussione in Parlamento, ha inserito all’art. 29 (Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare) ha inserito specifiche disposizioni per la modifica dell’art. 232, 255, 263 del T.U.A. per il contrasto del fenomeno, e, sinteticamente: ● I Comuni devono istallare contenitori per la raccolta delle gomme da masticare e cicche di sigaretta; ● Campagne di sensibilizzazione per i consumatori; ● Introdurre il divieto di abbandono specifico per queste fattispecie di rifiuti; ● Introdurre una sanzione amministrativa pecuniaria di € 150 per chi viola il divieto; ● I proventi delle sanzioni al 50% finanzieranno le iniziative del Ministero dell’Ambiente e al 50% saranno destinate ai Comuni.