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GESTIONE DEL PERSONALE NEL CONCORDATO PREVENTIVO
Esuberi: gestione con ammortizzatori sociali(cigs, ex Mobilità) Giovanni Francesco Cassano 28 marzo 2014 Milano
CONCORDATO PREVENTIVO
CONCORDATO LIQUIDATORIO: FINALIZZATO A PORRE FINE ALLA VITA AZIENDALE E PRODUTTIVA
BLOCCO DELL’ATTIVITA’ PRODUTTIVA
CONCORDATO IN CONTINUITA’: L’IMPRENDITORE CONTINUA A DETENERE LA GESTIONE DELL’IMPRESA DESTINANDO GLI UTILI AL SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI NEI MODI E NEI TEMPI CONCORDATI O MEDIANTE ALTRE SOLUZIONI(AFFITTO-CESSIONE)
RIFORMA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI
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Decreto Crescita Misure urgenti per la crescita del Paese DECRETO LEGGE 22 GIUGNO 2012, N. 83 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI CON LEGGE 7 AGOSTO 2012, N 134 RECA UNA SERIE DI DISPOSIZIONI CHE COINVOLGONO DIVERSE MATERIE TUTTE CON L’OBIETTIVO DI PROMUOVERE, STIMOLARE E SOSTENERE LA CRESCITA DEL NOSTRO PAESE
Concordato preventivo con continuità aziendale
L’articolo 33, comma 1, lettera h), del decreto crescita ha disposto l’inserimento all’interno della legge fallimentare dell’art. 186 bis contenente la disciplina speciale in esame applicabile solo nelle particolari ipotesi previste.
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CONTENUTO DELLA NOVELLA
Il legislatore del decreto crescita, stando almeno alle affermazioni di principio, ha cercato di facilitare la gestione delle crisi aziendali favorendo la continuità aziendale, disciplinando accanto ad un riformato concordato liquidatorio anche un nuovo concordato con continuità aziendale
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Presupposto
Presupposto fondamentale della novella in esame è rappresentato dall’oggettiva continuazione dell’attività imprenditoriale, che si verifica non solo se l’attività prosegue in capo all’imprenditore in crisi, ma anche se l’azienda viene ceduta a terzi o conferita ad altra società
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Decreto Crescita
Capo III Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali Art. 33 Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale Contiene disposizioni di modifica alla legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ed in particolare la disciplina prevista in tema di strumenti negoziali di superamento della crisi aziendale, con l’intento di consentire alle imprese in difficoltà un accesso più rapido alle procedure di risanamento. Entrato in vigore il 10 settembre 2012 (art. 33, comma 3).
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SPIRITO DELLA NORMA In caso di dichiarazione di fallimento, apertura del concordato preventivo, i contratti di lavoro subordinato in essere continuano con la procedura fallimentare(art. 2119 c.c.). La cessazione dei contratti di lavoro sarà eventualmente disposta dal curatore o commissario con salvaguardia dell’indennità sostitutiva del preavviso. La ratio della norma è quella di spingere verso la ricerca dei mezzi necessari per permettere la continuità dell’azienda e la salvaguardia dei posti di lavoro.
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FONTI NORMATIVE SUGLI STRUMENTI Progressione delle norme – Cassa integrazione straordinaria e mobilità • Art. 3 legge 23 luglio 1991 n. 223 • Legge n. 92 del 28 giugno 2012 art.3 comma 70(Riforma Fornero) • Legge n. 134/2012 art 46-bis comma 1,lett.h)
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STRUMENTI DI INTERVENTO •
Cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga
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Contratti di solidarietà: Accordi per la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di evitare la riduzione del personale
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Procedura di Mobilità: Licenziamento collettivo
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ASPI: Indennità mensile di disoccupazione
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Trasferimento e vendita dell’azienda in crisi o di un suo ramo
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Cause d’intervento cigs Ipotesi di riduzione o sospensione delle attività produttive aziendali nei seguenti casi: • • •
• • •
ristrutturazioni, riorganizzazioni o riconversioni aziendali; crisi aziendali; procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria senza continuazione dell'attività, concordato preventivo omologato) quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (solo fino al 31 gennaio 2015) ; accordi di ristrutturazione del debito; aziende commissariate; contratto di solidarietà.
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Durata del trattamento
• •
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Limite massimo della durata del trattamento = 36 mesi nell’arco del quinquennio Sono concessi periodi minori per quanto riguarda la crisi aziendale, processi di ristrutturazione/conversione/riorganizzazione e procedure concorsuali È concessa la possibilità di proroga della CIGS fino a 24 mesi
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CIGO e CIGS
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È ammissibile che un'azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS richieda un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell'evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell'attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge (INPS, msg. 25623/2010). Nel caso in cui un'azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di Cigo, seguite da 52 settimane di Cigs ed intenda chiedere un ulteriore periodo di Cigo, l'anno di Cigs può essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l'attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto. Nel caso in cui la ditta abbia usufruito di 52 settimane di Cigs a zero ore non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di Cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa (INPS, msg. 19350/2011).
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CIGS E CIG IN DEROGA
•
•
è ammissibile che un'azienda, terminato un periodo di integrazione salariale straordinaria, sorretta da una delle causali di cui all'art. 1, L. n. 223/1991 (ovvero ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, conversione aziendale, ecc.), richieda e fruisca della CIG in deroga, anche senza soluzione di continuità, nonché avanzi una successiva domanda per CIGS, compatibilmente con le specifiche disposizione di legge. La possibilità di ricorrere nuovamente alla CIGS, anche in ragione della medesima causale, deve avvenire nel rispetto del termine prescritto dall'art. 1, comma 5, L. n. 223/1991 (Min. Lav., nota 48/2011).
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CIGS E PROCEDURE CONCORSUALI
L'art. 3, legge 223/1991 (che sarà abrogato a decorrere dall'1.1.2016) così come modificato dall'art. 2, comma 70, D.L. 83/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nei casi di: - DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO; - EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA; - SOTTOPOSIZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA. - AMMISSIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO CONSISTENTE NELLA CESSIONE DEI BENI
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LA RIFORMA FORNERO LEGGE 92/2012
La Legge 92/2012 (c.d. Legge Fornero) modifica i requisiti previsti per la concessione
del trattamento di CIGS (può riguardare soltanto le aziende per le quali “sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione”). Il DM 4 dicembre 2012 individua i “parametri oggettivi” sulla base dei quali il Ministero stesso, nella fase istruttoria, valuta l’esistenza di tali presupposti ai fini della concessione di integrazione. Il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni ferma restando la relativa omologazione (Min. Lav., Interpello 23/2013). (nota n. 14/13876 del 26.5.2010).
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DM 4 DICEMBRE 2012 Parametri di valutazione
Sussistenza di fondate prospettive di CONTINUAZIONE O RIPRESA DELL'ATTIVITÀ E CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITÀ • misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell'attività aziendale o alla ripresa dell'attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale; • manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, ovvero a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa; • tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa
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DM 4 DICEMBRE 2012 Parametri di valutazione
Se sussistono fondate prospettive di SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI in aggiunta a quelli precedentemente citati • piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze; • stipula di contratti a tempo determinato con datori di lavoro terzi; • piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, dai Fondi interprofessionali e dalle agenzie per il lavoro.
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Procedure concorsuali e mobilità
Nel caso in cui l'impresa sia stata ammessa alla CIGS ma ritenga che non sia possibile la continuazione dell'attività , anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facoltà di collocare in mobilità ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24, legge 223/1991, i lavoratori eccedenti.
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EX MOBILITA’ Contributo di mobilità: esenzione per imprese ammesse a concordato preventivo Cassazione civile , SS.UU., sentenza 12.03.2003 n° 3597 Il beneficio dalla esenzione dai pagamento del c.d. contributo di mobilità, al pari di quanto è ora previsto per l'ipotesi di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale, deve essere concesso qualora la procedura di mobilità sia avviata anche prima che venga emanata la sentenza di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni. Lo hanno chiarito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza 12 marzo 2003 n.3597, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sorto in merito all’interpretazione dell’articolo 3, comma terzo, della legge sulla mobilità - Legge 223/91.
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EX MOBILITA’ PARTICOLARE ATTENZIONE NELLA DEFINIZIONE DEI CRITERI DI SCELTA AI FINI DELLA MOBILITA’. UNA ERRATA SCELTA PUO’ INVALIDARE LA PROCEDURA CON EVIDENTE RIPERCUSSIONE SUI COSTI NON PREVISTI NEL PIANO CHE RESTANO SOTTO LA RESPONSABILITA’ DELL’AZIENDA E DI L’HA REDATTO.
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TRASFERIEMENTO D’ AZIENDA
Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, • nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione; • ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. L’accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. 22
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DEROGA ALL’ ART 2112 C.C.
Nel caso in cui si possa derogare all’articolo 2112, successivamente all’accordo possono essere trasferiti solo alcuni rapporti di lavoro specificatamente individuati dall’accordo con le OO.SS. In questo caso il rapporto di lavoro dei dipendenti trasferiti termina con il cedente, iniziandone uno nuovo con l’acquirente no responsabilità solidale del cessionario
Cass. 18 gennaio 2007 n. 1097: In caso di trasferimento di azienda in stato d’insolvenza, non si applica nei confronti dei dirigenti la disposizione dettata dal comma 5 dell’art 47 L. 428/90 che, nelle ipotesi di raggiungimento di un accordo di cui al comma 1 del medesimo articolo, deroga all’articolo 2112 del codice civile.
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RIASSUNTO CIGS E CIGS IN DEROGA PIANO CONCORDATARIO
NUOVE PROSPETTIVE DI SOSTENIBILITA’ DELLA INIZIATIVA ECONOMICA
IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ DEL PERSONALE
DEFINIZIONE DEGLI STRUMENTI PER ESUBERI
CIGS-CIGS IN DEROGA
VALUTAZIONE DEL PERSONALE IN ESUBERO
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AGLI ORGANI DELLA PROCEDURA
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AUTORIZZAZIONE DEL MINISTERO
AUTORIZZAZIONE DELL’INPS
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Rilascio del DURC ad imprese in concordato preventivo in continuità
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 41 del 21 dicembre 2012, chiarisce che l’azienda ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può ottenere il rilascio del DURC qualora ricorra la condizione di cui all’art. 5, comma 2, lettera b), del D.M. 24 ottobre 2007, secondo il quale “la regolarità contributiva sussiste inoltre in caso di sospensione di pagamento a seguito di disposizioni legislative”, cioè nell’ipotesi in cui il piano, omologato dal Tribunale, contempli l’integrale assolvimento dei debiti previdenziali e assistenziali contratti prima della attivazione della procedura concorsuale
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Rilascio del DURC ad imprese in concordato preventivo in continuità
Gli Enti previdenziali potranno attestare inoltre la regolarità contributiva ai sensi del citato art. 5, comma 2, lettera b), solo qualora lo specifico piano di risanamento preveda la c.d. moratoria indicata dall’art. 186 bis, comma 2, lettera c), ed esclusivamente per un periodo non superiore ad un anno dalla data dell’omologazione. Trascorso detto periodo, infatti, la sospensione cessa di avere effetto e l’impresa, in mancanza di soddisfazione dei crediti assicurativi e previdenziali, deve essere “attestata” come irregolare (DURC negativo).
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