presentazione Certificazione energetica Emilia Romagna

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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI

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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: L’IMPATTO SULL’AMBIENTE

IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA

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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Consumi per riscaldamento

250

250

200

170 150

140

LE ORIGINI DEL PROBLEMA

100

70 50

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0 Edificio storico 1976-Legge 373

1991-Legge

EdificioBasso

Edificio

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Consumo

passivo

Consumi di energia in una casa

80 70 60 50 40 30 20 10 0

Riscaldamento

Energia

Acqua

Elettrica

sanitaria

Illuminazione Usi cucina

NON POSSIAMO PIU’ CONTINUARE A COSTRUIRE COSI’ !

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA

Costo degli impianti civili per riscaldamento in edifici. Dati aggiornati ad aprile 2006

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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA Il Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997 da più di 160 paesi in occasione della Conferenza COP3. Il trattato, entrato in vigore il 16 febbraio 2005, rappresenta il primo pilastro di una strategia internazionale per il raggiungimento dell'obiettivo di una progressiva riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera: l'impegno, assunto a livello mondiale, è di ridurre tra il 2008 e il 2012 le emissioni dei 6 principali climalteranti del 5,2% rispetto al 1990. Piano d’azione UE 202020 (marzo 2007): leader europei hanno concordato un piano di azione per una politica comune dell'energia che vincola gli Stati membri entro il 2020 a: • ridurre le emissioni del 20%, • utilizzare per il 20% risorse rinnovabili, • incrementare del 20% il livello di efficienza energetica

NON POSSIAMO PIU’ CONTINUARE A COSTRUIRE COSI’

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO in essere e in via di definizione

DIRETTIVA 2002/91/CE “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA”

D.LGS 19 AGOSTO 2005, n. 192 MOD. DAL D.LGS 311 DEL 28 DICEMBRE 2006 “ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE RELATIVA AL RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA” PROVVEDIMENTI IN CORSO DI EMANAZIONE D.P.R. ACCREDITAMENTO OPERATORI - art. 4, comma 1 lett. c) D.P.R. METODOLOGIE E REQUISITI - art. 4, comma 1 lett. a) e b) D.M. - LINEE-GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA - Art. 6

DIRETTIVA 2006/32/CE “EFFICIENZA DEGLI USI FINALI DELL’ENERGIA E SERVIZI ENERGETICI” RECEPIMENTO MAGGIO 2008

LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 “LEGGE FINANZIARIA 2007” LEGGE 24 DICEMBRE 2007 N. 244 “LEGGE FINANZIARIA 2008”

PIANO D’AZIONE ITALIANO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA 2007 LUGLIO 2007

ART. 17 CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA

D.LGS. 115 DEL 30 MAGGIO 2008

L.R. 26/2004 “DISCIPLINA DELLA PROGRAMMAZIONE ENERGETICA TERRITORIALE” Art. 25 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE PIANO ENERGETICO REGIONALE

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08 ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI RENDIMENTO ENERGETICO E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

L.R. 31/2002 “DISCIPLINA GENERALE DELL’EDILIZIA” L.R. 20/2000 “DISCIPLINA GENERALE SULLA TUTELA E L’USO DEL TERRITORIO” Per tutti gli aspetti che attengono gli interventi edilizi

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TEMI DI INTERESSE LA DIRETTIVA 2002/91/CE “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA” RIGUARDA: Î requisiti minimi delle prestazioni energetiche degli edifici e relativi metodi di calcolo Î criteri per la certificazione energetica degli edifici Î accertamenti e ispezioni sugli edifici (conformità alla legge ed al progetto) Î controlli e manutenzioni degli impianti termici Î accertamenti e ispezioni sugli impianti (per impianti di età > 15 anni l’ispezione è accompagnata da una diagnosi dell’impianto e dell’edificio) Î requisiti professionali e criteri di accreditamento degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione

D.Lgs 192/2005 e D.Lgs 311/06

DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08 ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI RENDIMENTO ENERGETICO E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

LA DIRETTIVA 2002/91/CE La direttiva EPBD combina, in un unico testo giuridico, strumenti di tipo normativo (come l'obbligo per gli Stati membri di stabilire requisiti di rendimento energetico per gli edifici nuovi e per gli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a cospicue ristrutturazioni) e strumenti di tipo i f informativo ti (come ( i requisiti i iti in i materia t i di attestati tt t ti di certificazione tifi i energetica ed ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento).

D.A.L. 156/2008 – LE FINALITA’

favorire il risparmio energetico per ridurre la bolletta energetica delle famiglie e delle imprese e per limitare le emissioni inquinanti connesse ai consumi finali

promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per contribuire a rendere meno pesante la dipendenza del nostro paese dalle fonti di importazione e per assicurare in tal modo maggiore sicurezza, affidabilità, economicità degli approvvigionamenti

concorrere ad una maggior trasparenza del mercato immobiliare, promuovendo gli edifici con migliori caratteristiche energetiche

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favorire il risparmio energetico

numerosi studi ed esperienze hanno dimostrato che esiste un ampio margine di miglioramento dell dell'efficienza efficienza energetica degli edifici esistenti e che al contempo possono essere perseguiti più avanzati traguardi di efficienza energetica agli edifici nuovi rispetto agli standards fissati nel passato;

l'individuazione di standard prestazionali riferiti alla climatizzazione invernale degli edifici ed alla produzione di acqua calda sanitaria rappresenta un passo importante per gli obiettivi di risparmio energetico considerato che tali usi incidono per circa l'80% dei consumi energetici delle abitazioni e per il 65% degli edifici del terziario;

uno dei principali ostacoli agli interventi per il miglioramento del rendimento energetico degli edifici è la carenza di informazioni: la certificazione energetica è un importante strumento per rendere edotti gli utenti e più trasparente il mercato abitativo, pertanto è di rilevante importanza disciplinare la certificazione energetica degli edifici predisponendo un sistema di accreditamento degli operatori preposti;

D.A.L. 156/2008 – I CONTENUTI al fine di assicurare lo sviluppo coordinato ed omogeneo delle attività e dei servizi di miglioramento del rendimento energetico degli edifici è stato adottato un atto di indirizzo e coordinamento, in attuazione dell’art. 25 della L.R. 26/04 e ai sensi dell’art. 16 della L.R. 20/2000, che, in attuazione della direttiva 2002/91/CE e della direttiva 2006/32/CE e in conformità ai principi stabiliti dal D.Lgs. 192/05 e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce:

– gli standard minimi prestazionali degli edifici e degli impianti; – le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti; – la certificazione energetica degli edifici; – l'accreditamento dei soggetti certificatori; – la disciplina di esercizio, manutenzione ed ispezione degli edifici ed impianti; – l'allestimento di un sistema informativo regionale per il monitoraggio dell'efficienza energetica di edifici ed impianti; – la promozione di servizi energetici e misure di sostegno rivolti all'utenza finale, per contribuire al miglioramento dell'efficienza degli usi finali dell'energia, al controllo della domanda di energia ed alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

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D.Lgs 192/2005 e D.Lgs 311/06 I NUOVI IMPEGNI PER LA REGIONE: In accordo con i Comuni, la Regione predispone entro il 31 dicembre 2008 un programma di riqualificazione energetica del parco immobiliare relativo a: la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, cittadini anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas; l attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia; l'attivazione l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del decreto legislativo; la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza; la definizione di regole coerenti con i principi generali del decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali; locali; la promozione di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche, nell'attestato di certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive sugli impianti termici. termici. Ai fini della predisposizione del programma, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione (quali il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica) per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. edifici Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per la costituzione del sistema informativo. informativo Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati. correlati

LO STATO DI ATTUAZIONE

D.Lgs 192/05 D.Lgs 311/06

I provvedimenti attuativi di cui all’art. 4 e all’art. 6 devono essere adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, acquisita l’intesa con la Conferenza Unificata, sentiti il CNR, l’ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti. L’intesa con la Conferenza Unificata è stata deliberata nella seduta del 20 marzo 2008; è stato anche acquisito il parere del Consiglio di Stato: l’emanazione l emanazione dei provvedimenti attuativi era attesa nel giugno 2008. A seguito del cambio di Governo, i provvedimenti hanno subito una battuta d’arresto, e attualmente la situazione è la seguente:

• D.P.R. METODOLOGIE E REQUISITI - art. 4, comma 1 lett. a) e b) Il testo è stato approvato in prima battuta nel Consiglio dei Ministri in data 6 marzo, successivamente sono state richieste alcune modifiche ed un ulteriore testo è stato esaminato dal Consiglio dei Ministri del 26 marzo: si è in attesa della sua emanazione

• D.P.R. ACCREDITAMENTO OPERATORI - art. 4, comma 1 lett. c) In merito, in attesa dell’emanazione del provvedimento, è intervenuto il D.Lgs. 115/08: le relative norme di cui all’Allegato 3 del hanno carattere transitorio, e sono da intendersi in termini di parziale anticipazione del DPR, onde consentire l’attivazione delle procedure di certificazione energetica in conformità alle linee-guida nazionali: di fatto, dunque, il dispositivo innescato dal D.Lgs. 115 è inefficace fino all’emanazione delle Linee-guida.

Per l’emanazione del DPR sono in corso le procedure di concerto con i Ministeri Infrastrutture e Ambiente.

• D.M. - LINEE-GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA - Art. 6 Per l’emanazione del DM sono in corso le procedure di concerto con i Ministeri Infrastrutture e Ambiente.

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DELIBERA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 156/08

REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Aspetti metodologici e procedurali

LA PRESTAZIONE ENERGETICA: COS’E’ L’INDICE EP D.LGS. 192/05 - ART. 2 - DEFINIZIONI prestazione energetica, efficienza energetica ovvero rendimento di un edificio: è la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico. D.LGS. 192/05 ALL. A – ULTERIORI DEFINIZIONI iindice di di prestazione t i energetica ti EP: EP esprime i il consumo di energia i primaria i i totale t t l riferito if it all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m3anno. indice di prestazione energetica EP parziale: esprime il consumo di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m3anno.

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LA PRESTAZIONE ENERGETICA: A COSA SERVE L’INDICE EP indice di prestazione energetica EP: esprime il consumo di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m3anno.

La sua determinazione è indispensabile per: •

verificare il rispetto del limite massimo ammesso per il consumo di energia primaria degli edifici di nuova realizzazione

determinare la prestazione energetica di un edificio, esistente o di nuova costruzione, ai fini della sua classificazione nell’ambito del sistema di certificazione energetica.

LA PRESTAZIONE ENERGETICA: L’INDICE EP IN SINTESI Efficienza rete Gas = 1 Elettricità = 0,41 Teleriscaldamento = ? Cogenerazione = ?

Energia Erogata Fabbisogno Energetico

Energia Ausiliaria

Contributo da F.E.R.

Metodo previsto dalle norme CEN Valutazione di calcolo standard

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LA PRESTAZIONE ENERGETICA: COME SI CALCOLA L’INDICE EP Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili: a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

Cosa si intende per energia primaria ? "energia primaria": fonte di energia presente in natura e quindi non derivata dalla trasformazione di nessuna altra forma di energia. Rientrano in questa classificazione sia fonti rinnovabili (energia solare, eolica, idroelettrica, geotermica, biomasse)) che fonti esauribili,, come i combustibili direttamente utilizzabili (petrolio (p grezzo, gas naturale, carbone) o l’energia nucleare. Direttiva 2002/91/CE: "energia primaria": energia rinnovabile e non rinnovabile che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;

LA PRESTAZIONE ENERGETICA: COME SI CALCOLA L’INDICE EP Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le norme tecniche nazionali della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili: a) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

UNI TS 11300 Parte 2 ESPRESSIONE GENERALE DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA Alla fine del calcolo, i fabbisogni di energia degli impianti, sotto forma di diversi vettori energetici, vengono convertiti in fabbisogno complessivo di energia primaria. In un determinato intervallo di calcolo, il fabbisogno globale di energia primaria è dato da:

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FABBISOGNI DI ENERGIA TERMICA UTILE Ai fini della presente specifica tecnica, si considerano i seguenti fabbisogni di energia termica utile: 1) fabbisogno di energia termica utile per riscaldamento e ventilazione dell'edificio Q h 2) fabbisogno di energia termica utile per acqua calda sanitaria Q h,W I fabbisogni di energia termica utile sono calcolati al netto di eventuali apporti quali i contributi da energie rinnovabili o da altri metodi di generazione: i metodi di calcolo e le modalità di inserimento nel sistema sono specificati in una parte successiva in fase di elaborazione (UNI TS 11300 – PARTE IV)

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REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R ASPETTI PROCEDURALI DI RISPETTO A PARTIRE DAL 1° 1° LUGLIO 2008 DELLA DISCIPLINA EDILIZIA L.R. 31 TITOLI ABILITATIVI - DIA / PERMESSO DI COSTRUIRE Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori si richiede agli edifici di edifici di nuova costruzione, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, per i quali a decorrere dal 1° luglio 2008 sia presentata richiesta di rilascio del permesso di costruzione ovvero denuncia di inizio attività, secondo la legislazione vigente. Il rispetto dei requisiti minimi è obbligatorio anche per le opere e gli interventi di cui all’art. 7 della stessa L.R. 31/2002, non subordinati a titoli abilitativi (interventi realizzati da Pubblica Amministrazione) il cui progetto preliminare sia approvato a decorrere dal 1° luglio 2008. L’approvazione dei progetti relativi a tali interventi è subordinata ad una asseverazione da parte del progettista abilitato ai requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto, così come l’attestato di qualificazione energetica, sono asseverati dal direttore lavori al completamento degli stessi. Tale documentazione è necessaria per il collaudo delle opere e per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità. Il rispetto dei requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica è altresì obbligatorio nel caso di attività tti ità edilizia dili i libera, lib aii sensii d dell’art. ll’ t 4, 4 comma 1 della d ll L.R. L R 31/2002, 31/2002 i cuii lavori l i siano i iniziati i i i ti a d decorrere dal 1° luglio 2008. I comuni, nell'ambito dell'attività di elaborazione degli strumenti di pianificazione POC, PSC e RUE, sono tenuti a recepire i valori dei requisiti minimi energetici. A corredo del progetto degli interventi, il progettista abilitato predispone una relazione tecnica ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della L. 10/199. Con la dichiarazione di cui all’art. 10, comma 1 e all’art. 13, comma 2, della L.R. 31/2002, il progettista abilitato assevera la conformità del progetto e dei contenuti della relazione tecnica ai requisiti minimi. L’inosservanza di tali prescrizioni comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche

REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R ASPETTI PROCEDURALI DI RISPETTO A PARTIRE DAL 1° 1° LUGLIO 2008 DELLA DISCIPLINA EDILIZIA L.R. 31 CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZIA E AGIBILITA’ La scheda tecnica descrittiva di cui all’art. 20 della L.R. 31/2002 è integrata dalla dichiarazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione t tecnica i per il soddisfacimento ddi f i t dei d i requisiti i iti minimi i i i di rendimento di t energetico ti e dall’attestato di qualificazione energetica. La predisposizione di tale documentazione non può costituire un onere aggiuntivo per il committente. L’inosservanza di tali prescrizioni comporta anche l’applicazione delle pertinenti sanzioni di cui all’art. 15 del D.Lgs. 192/05 e successive modifiche. L’attestato di qualificazione energetica, redatto da tecnici abilitati, in riferimento ai propri ambiti di competenza e asseverato dal direttore dei lavori, attesta la conformità delle opere realizzate al progetto ed alle norme di riferimento vigenti. L’attestato di qualificazione energetica può essere utilizzato ai fini della certificazione energetica degli edifici. La documentazione sopra indicata è conservata dal Comune, anche ai fini dei controlli e degli accertamenti di cui alla L.R. 31/2002. A tale scopo il Comune può richiedere la consegna della documentazione anche in modalità informatica. Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 192/2005, il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, effettua controlli sul soddisfacimento dei requisiti minimi di cui agli Allegati 2 e 3 anche su richiesta del proprietario, del committente, dell’acquirente o del conduttore dell’immobile. Il costo di tali accertamenti è posto a carico del richiedente.

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REQUISITI MINIMI DELIBERA REGIONALE E.R ASPETTI PROCEDURALI DI RISPETTO A PARTIRE DAL 1째 1째 LUGLIO 2008 DELLA DISCIPLINA EDILIZIA L.R. 31 PROCEDURA DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

EVENTUALE

EVENTUALE

La certificazione energetica degli edifici

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LA POLITICA REGIONALE:

IL POTENZIALE DELLA CERTIFICAZIONE A REGIME IN EMILIA-ROMAGNA

Nuove costruzioni

4.500 fabbricati - 27.000 abitazioni 1.700 fabbricati non residenziali

Compravendita di immobili

75.000 abitazioni 8.000 unità immobiliari diverse

D.LGS. 192/05 D.LGS. 311/06

OBBLIGO

DALLA CERTIFICAZIONE COME OBBLIGO

ALLA CERTIFICAZIONE COME STRUMENTO DI POLITICA REGIONALE

Contratti di affitto immobiliare

110.000 abitazioni

Edifici esistenti

2.200.000 abitazioni 320.000 unità immobiliari diverse

OBBLIGO R.E.R.

?

La certificazione energetica CERTIFICAZIONE ENERGETICA: complesso delle operazioni svolte da soggetti (esperti o organismi qualificati e indipendenti ) per il rilascio dell’ ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA e delle RACCOMANDAZIONI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI. L attestato di certificazione energetica comprende i dati relativi all L'attestato all'efficienza efficienza energetica propri dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e valori di riferimento, che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell'edificio. L'attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione. L’attestato è aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell'edificio o dell'impianto.

+ 76 + kWh/mq

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La certificazione energetica È uno strumento di tipo informativo, finalizzato a promuovere sul mercato immobiliare gli edifici con prestazioni più elevate Il valore dell’informazione è diverso a seconda del contesto a cui si applica:

+ 76 + kWh/mq

EDIFICI ESISTENTI NUOVI EDIFICI

ambito di applicazione della certificazione energetica EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE DEMOLIZIONE TOTALE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICI ESISTENTI RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE DI EDIFICI CON SUPERFICIE > 1000 MQ il cui titolo abilitativo è stato richiesto dopo il 1° luglio 2008 Quando e da chi? - al termine della costruzione - a cura del costruttore

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ambito di applicazione della certificazione energetica TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO (COMPRAVENDITA) a decorrere dal 1° luglio 2008, agli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari; a decorrere dal 1° luglio 2009, alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso

?

l’attestato è allegato all’atto di trasferimento in copia originale o in copia autenticata

AFFITTO

a decorrere dal 1° luglio 2010, agli edifici e singole unità immobiliari soggetti a locazione con contratto stipulato successivamente a tale data. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica, energetica detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso.

ambito di applicazione della certificazione energetica INCENTIVI la certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessata, è necessaria per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento g delle prestazioni p energetiche g dell'unita' immobiliare,, dell'edificio o degli impianti Quindi, nel caso di incentivi economici (ad esempio, sgravi fiscali o bonus comunali) è necessaria la certificazione energetica anche per la realizzazione di interventi quali: 9 Installazione di impianti FER (solare termico o fotovoltaico, o altri) 9 Interventi di isolamento delle chiusure (ad esempio, mediante cappotto) 9 Installazione di nuovi infissi esterni 9 Sostituzione della caldaia 9 etc.

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ambito di applicazione della certificazione energetica EDIFICI PUBBLICI GESTIONE IMPIANTI Tutti i contratti relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, debbono prevedere la predisposizione dell dell'attestato attestato di certificazione energetica dell'edificio dell edificio o dell'unita' immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.

Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, se sup. > a 1 000 mq 1.000 mq, l'attestato l attestato di certificazione energetica è affisso nello stesso edificio a cui si riferisce in luogo facilmente visibile per il pubblico.

TARGA ENERGETICA

IN ENTRAMBI I CASI OCCORRE PROCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ambito di applicazione della certificazione energetica SONO INVECE ESCLUSI a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati. d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

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ambito di applicazione della certificazione energetica LINEE-GUIDA – DM DI CUI ALL’ART. 6 DEL D.LGS. 192/05 Campo di applicazione Ai sensi del decreto legislativo la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all’articolo 3, del DPR 26 agosto g 1993,, n. 412,, indipendentemente p dalla presenza p o meno di uno o più impianti tecnici esplicitamente od evidentemente dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Si sottolinea che tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell’isolamento termico. S Specifiche f indicazioni per i calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell’allegato 1. Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi) qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l’edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d’uso prevalente in termini di volume riscaldato.

EDIFICI PRIVI DI IMPIANTO TERMICO calcolo dell’indice EP In assenza di impianti termici per la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda sanitaria, e quindi nell’impossibilità di poter determinare le conseguenti prestazioni energetiche e l’energia primaria utilizzata dall’edificio, si procede con le seguenti modalità. Climatizzazione invernale In presenza di edifici che hanno un indice di prestazione dell’involucro edilizio maggiore del valore limite riportato nelle tabelle, in considerazione del concetto di certificazione della prestazione basato sull’ipotesi di utilizzo convenzionale e standard dell’edificio in esame, si presume che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte grazie ad apparecchi alimentati dalla rete elettrica elettrica. Zona climatica

LIGURIA: GIA’ ALLINEATO

A

B

C

D

E

F

LOMBARDIA: EDIFICI ESENTATI

5

5

10

10

20

20

EMILIA-ROMAGNA: CERTIFICAZIONE SEMPLIFICATA

Tabella 1. Valori limite dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell’involucro edilizio degli edifici residenziali, espresso in kWh/m2 anno, al di sopra dei quali, in assenza di impianto termico, si applica quanto sopra previsto.

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DELIB. 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE La procedura di certificazione energetica di un edificio (o di una unità immobiliare), il cui risultato consiste nella emissione dell’attestato di certificazione energetica, prevede lo svolgimento di due macro-fasi: 1) determinazione della prestazione energetica dell’edificio (o di una unità immobiliare), mediante applicazione di appropriata metodologia normalizzata, effettuata da “tecnico qualificato” (accreditato nell’ambito del sistema regionale di accreditamento); p in 2)) successiva valutazione di tale prestazione rapporto a valori limite prestabiliti nell’ambito del sistema regionale di classificazione energetica. Le risultanze di tale valutazione sono alla base della emissione dell’attestato di certificazione energetica, effettuata da un soggetto accreditato come “organismo di certificazione energetica” nell’ambito del sistema regionale di accreditamento.

FASE 1

FASE 2

LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

Comune Procedura edilizia

FASE 1

FASE 2 Attestato di qualificazione energetica

Valutazione dell’indice di efficienza energetica e individuazione interventi di miglioramento su:

Parametrazione dell’indice di efficienza energetica e classificazione

PROGETTO DI INTERVENTO

EMISSIONE ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE

EDIFICIO ESISTENTE

Rapporto di diagnosi energetica

Attestato di certificazione energetica

IN OUT

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DELIB. 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

FASE 1

LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE Le attività tecniche di determinazione del rendimento energetico (= diagnosi energetica) degli edifici dovranno essere affidate a tecnici qualificati in possesso dei necessari requisiti specifici e indipendenti (rispetto all’immobile sottoposto a diagnosi). I requisiti previsti dalla D.G.R. 1050 del 7 luglio 2008 sono:

tecnici qualificati, singoli o associati, iscritti all’Ordine o al Collegio professionale di competenza, abilitati all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: - diploma di laurea specialistica in ingegneria o architettura, - diploma di laurea in ingegneria o architettura, scienze ambientali - diploma di geometra o perito industriale, e dei seguenti requisiti: - esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell’isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi energetica, gestione dell'uso razionale dell'energia, oppure - partecipazione ad uno specifico corso di formazione professionale, con superamento dell’esame finale, anche antecedente alla data di entrata in vigore del presente atto, riconosciuto dalla Regione o dalle altre Regioni e Province Autonome.

DELIB. 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE La emissione dell’attestato di certificazione energetica è affidata a SOGGETTI CERTIFICATORI in possesso dei necessari requisiti specifici, quali: • struttura organizzativa • modalità d lità di gestione ti • affidabilità

FASE 2

Possono essere accreditati come soggetti certificatori -

I tecnici qualificati, singoli o associati,

-

Le società di ingegneria dotate di tecnici qualificati;

-

Le società di servizi energetici dotate di tecnici qualificati;

-

Gli enti pubblici, organismi di diritto pubblico dotati di tecnici qualificati;

-

Gli organismi di ispezione, pubblici e privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 nel settore delle “costruzioni edili ed impiantistica connessa”;

-

Gli organismi di certificazione, pubblici e privati, accreditati presso il Sincert o presso altro soggetto equivalente in ambito nazionale ed europeo sulla base delle norme UNI CEI EN 45011 nel settore della “certificazione energetica degli edifici“.

Sono altresì accreditati con modalità semplificate come soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti tali da paesi appartenenti all’Unione Europea nonché da altre Regioni o Province Autonome o sulla base di programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna.

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DELIB. 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

FASE 2

La emissione dell’attestato di certificazione energetica potrà essere affidate a soggetti in possesso dei necessari requisiti specifici, quali: • struttura organizzativa • modalità di gestione • affidabilità che sono state specificate nella D.G.R. 1050 e nella procedure di accreditamento, così come le relative modalità di accertamento

Ai fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori devono risultare in possesso di adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative come specificato nella procedura di accreditamento di cui al punto 6. 2 lett. a). consistenti in: • copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, nonchè polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza (certificazione energetica di edifici), con un massimale i l minimo i i per sinistro i i t adeguato. d t E´ fatta f tt salva l l´osservanza l´ di quanto t richiesto da eventuali leggi e/o direttive comunitarie; • possesso di un sistema di gestione per la qualità certificato conforme a ISO 9001 per l´attività di certificazione energetica degli edifici, fatti salvi gli specifici requisiti di accreditamento indicati per gli Organismi di Ispezione o gli Organismi di certificazione, o, in alternativa • adozione di specifiche procedure documentate nel rispetto delle quali gestire le attività connesse alla procedura di certificazione energetica.

DAL 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE AD OGGI RISULTANO ACCREDITATI COME SOGGETTI CERTIFICATORI tecnici

1554

società

74

totale

1628

MENTRE SONO STATI EMESSI OLTRE 11000 ATTESTATI classe A+ A B C D E F G totale ND totale

cert. emessi 17 77 558 1721 2060 951 705 2528 8617 808 9425

% 0,2 0,9 6,5 20,0 23,9 11,0 8,2 29,3 100,0

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DELIB. 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO L’attestato di certificazione energetica - modello RER

DELIB. 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO Il modello di attestato di certificazione energetica La Regione Emilia-Romagna ha scelto di non definire un modello univoco di attestato di certificazione energetica. Possono essere utilizzati tutte le soluzioni grafiche possibili, purchĂŠ siano chiaramente indicati i valori di riferimento e siano specificate tutte le informazioni richieste, anche facendo riferimento alla norma UNI EN 15207.

Alcuni esempi di soluzioni grafiche per la classificazione energetica

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DELIB. 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

?

LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE

si è utilizzato un metodo che “normalizza” la morfologia dell’edificio e la sua collocazione geografica (non tiene conto del rapporto S/V, né dei parametri climatici della zona (GG)): ilI risultato una scala di riferimento unica unica. criteri dièclassificazione A++

EPi inf 25

A

EPi inf 40

A

EPi inf 8

B

40 < EPi <60

B

8 < EPi < 16

C

60 < EPi <90

C

16 < EPi < 30

D

90 < EPi <130

D

30 < EPi < 44

E

130 < EPi <170

E

44 < EPi < 60

F

170 < EPi <210

F

60 < EPi < 80

G

EPi > 210

G

EPi > 80

Classi di prestazione energetica: edifici di classe E.1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme (kWh/m2/anno)

Classi di prestazione energetica: altri edifici (kWh/m3/anno)

DELIB. 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

? L’attestato di certificazione energetica, rilasciato da un soggetto accreditato, comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio e degli impianti, i valori vigenti a norma di legge gg e valori di riferimento o classi p prestazionali che consentono ai cittadini di valutare e confrontare la prestazione energetica dell’edificio. L’attestato è comprende altresì raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione, in conformità allo schema di cui all’Allegato 7. Tali raccomandazioni devono fare riferimento a: a) le misure che è opportuno attuare in occasione di una ristrutturazione importante dell'involucro di un edificio o dei suoi impianti energetici; b) le l misure i che h è opportuno t attuare tt per singole i l parti ti o elementi l ti di un edificio, difi i a prescindere da ristrutturazioni importanti dell'involucro dell'edificio o dei suoi impianti energetici. Le raccomandazioni riportate nell'attestato di certificazione energetica devono essere tecnicamente fattibili per l'edificio considerato, recare informazioni chiare sul loro rapporto costo-efficacia ed essere corredate da indicazioni sui provvedimenti da adottare per la loro attuazione. La valutazione del rapporto costo-efficacia deve essere basata su una serie di condizioni standard, quali la valutazione del risparmio energetico, e i tempi di ritorno degli investimenti necessari.

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IL SISTEMA REGIONALE DI ACCREDITAMENTO FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CERTIFICATORI

LA D.G.R. 1754/08 Disciplina i contenuti e le modalità di effettuazione dei corsi per certificatori, nonché le modalità di accreditamento dei soggetti certificatori. I contenuti del corso riguardano : ¾ fondamenti di energetica; ¾ tipologie impiantistiche; ¾ fonti rinnovabili e relative modalità di sfruttamento; ¾ rapporti tra gli aspetti progettuali e costruttivi dell'edificio e le relative prestazioni energetiche; ¾ strategie progettuali mirate all'efficienza energetica; ¾ sistemi, materiali e tecniche costruttive; ¾ riqualificazione energetica di edifici esistenti e interventi di energy retrofit.

DELIB. 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ASPETTI TECNICI I metodi di valutazione della prestazione energetica La Regione ha individuato i metodi utilizzabili a supporto del processo di certificazione energetica con i seguenti criteri: • coerenza con le linee-guida nazionali, in modo da evitare distorsioni del mercato che possono divenire ostacoli alla diffusione delle pratiche di diagnosi-certificazione energetica • coerenza con le norme tecniche europee e nazionali, anche per consentire il facile reperimento di strumenti informatici di supporto da parte dei tecnici accreditati • considerato che – a regime – la maggior parte delle certificazioni energetiche verrà effettuata su edifici esistenti non soggetti gg a intervento edilizio,, per p la valutazione del rendimento energetico sarà necessario poter usare sia metodi di calcolo (su dati di progetto e su dati relativi a edifici esistenti), sia metodi basati sulla valutazione storica dei consumi dati di ingresso metodo di valutazione uso

clima normalizzato

edificio

Valutazione di progetto

normalizzato

progetto

Valutazione standard

normalizzato

normalizzato

esistente

Valutazione di esercizio

reale

reale

esistente

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DELIB. 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ASPETTI TECNICI I metodi di valutazione della prestazione energetica All’Allegato 8 sono indicati i metodi di calcolo e la relativa modalità di utilizzo: 1. “Metodo di calcolo di progetto o di calcolo standardizzato” che prevede la valutazione l t i d della ll prestazione t i energetica ti a partire ti d daii d dati ti di iingresso d dell progetto tt energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati. 2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono essere: a) mediante procedure di rilievo, anche strumentali, diagnostiche sull’edificio e/o suii di dispositivi iti i iimpiantistici i ti ti i effettuate ff tt t secondo d lle normative ti ttecniche i h di riferimento, if i t previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme, dalla letteratura tecnico-scientifica; b) per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi impiantistici coevi integrata da banche dati o abachi nazionali, regionali o locali; c) sulla base della valutazione dei consumi energetici reali, nonché sulla base dei principali dati tipologici, geometrici, impiantistici di caratterizzazione dell’edificio.

DELIB. 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ASPETTI TECNICI I metodi di valutazione della prestazione energetica All’Allegato 8 sono indicati i metodi di calcolo e la relativa modalità di utilizzo: Ai fini della procedura di certificazione energetica le condizioni di applicazione delle metodologie di determinazione della prestazione energetica, sono: a) per edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati, demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati si applica il metodo di calcolo al progetto/standardizzato b) per gli edifici oggetto di intervento non ricompreso al punto a) e per gli edifici esistenti non soggetti ad alcun intervento, si possono applicare i metodi da rilievo sull’edificio di cui al punto 2 precedente precedente. c) per unità immobiliari di superficie inferiore a 1000 mq, si può fare ricorso al metodo semplificato previsto nell’allegato 8. I dati di base necessari per l’effettuazione della procedura di calcolo sono descritti dalla relazione di progetto di cui all’art. 28 della legge n.10/91. tenuto conto delle eventuali modifiche e varianti intervenute in corso d’opera e previa verifica.

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DELIB. 156/08 ATTO REGIONALE DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO LA GESTIONE DEL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ASPETTI TECNICI I metodi di valutazione del rendimento energetico degli edifici UNI-CTI UNI CTI sta t redigendo, di d in i coerenza con i progetti tti di norma CEN europeii lle normeguida nazionali (UNI TS 11300) che sono già disponibili per la determinazione dell’indice EP per la climatizzazione invernale e la produzione di ACS: • UNI TS 11300 parte 1 - Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale • UNI TS 11300 parte 2 - Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la preparazione acqua calda per usi igienico – sanitari. Mentre il Ministero sta predisponendo i decreti previsti dall’art. 4 e dall’art. 6 del D.Lgs. 192, contenente le linee guida nazionali per la certificazione energetica, che conterrà o farà riferimento ai metodi utilizzabili

LA PRESTAZIONE ENERGETICA: COME SI CALCOLA L’INDICE EP Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del g decreto legislativo.

“Metodo di calcolo di progetto” (paragrafo 5.1)

“Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” (paragrafo 5.2 punto 1)

“Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” (paragrafo 5.2 punto 2)

“Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” (paragrafo 5.2 punto 3)

Edifici interessati

Tutte le tipologie di edifici nuovi ed esistenti

Tutte le tipologie di edifici esistenti

Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 3000 m2

Edifici residenziali esistenti con superficie utile inferiore o uguale a 1000 m2

Prestazione invernale involucro edilizio

Norme UNI/TS 11300

Norme UNI/TS 11300

DOCET (CNR-ENEA)

Metodo semplificato (Allegato 2)

Energia primaria prestazione invernale

Norme UNI/TS 11300

Norme UNI/TS 11300

DOCET (CNR-ENEA)

Metodo semplificato (Allegato 2)

Energia primaria prestazione acqua calda sanitaria

Norme UNI/TS 11300

Norme UNI/TS 11300

DOCET (CNR-ENEA)

Norme UNI/TS 11300 (esistenti)

Prestazione estiva involucro edilizio

Norme UNI/TS 11300

Norme UNI/TS 11300

DOCET (CNR-ENEA)

Norme UNI/TS 11300 o DOCET o metodologia paragrafo 6.2

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Uno sguardo sul futuro

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO in via di definizione – medio periodo

RIFUSIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA” Il 13 novembre 2008 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione if i d ll direttiva della di tti sull rendimento di t energetico ti degli d li edifici difi i (COM(2008)780). La Commissione rileva che, attualmente, l’uso dell’energia nell’edilizia residenziale e commerciale rappresenta la quota principale del consumo finale totale di energia e delle emissioni di CO2 dell’UE, con una percentuale pari a circa il 40%.

L’ampio margine di risparmio energetico da sfruttare in tale settore potrebbe consentire all'UE, secondo la Commissione, di ridurre dell'11% il consumo finale di energia entro il 2020.

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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO in via di definizione – medio periodo

RIFUSIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA”

La proposta rafforza ed amplia il campo di applicazione della vigente direttiva: • rafforzando ff d le l disposizioni di i i i iin materia t i di certificazione tifi i energetica, ti i ispezioni i id deglili impianti di riscaldamento e condizionamento, requisiti di rendimento energetico, informazione ed esperti indipendenti. In particolare, vengono riformulate le prescrizioni relative al rilascio degli attestati al fine di assicurare che per ogni operazione immobiliare sia emesso un attestato e che al potenziale acquirente o locatario siano fornite informazioni sul rendimento energetico dell'edificio (o di sue parti) con sufficiente anticipo (cioè nell'annuncio di vendita o di affitto). • ampliando il campo di applicazione della disposizione che impone agli Stati membri di fissare fi requisiti i iti minimi i i i di rendimento di t energetico ti in i caso di ristrutturazioni i t tt i i importanti. Per gli edifici esistenti, la proposta elimina la soglia di 1000 m2 di metratura. Sono importanti le ristrutturazioni che richiedono un investimento che superi il 25% del valore totale dell'edificio, escluso il terreno, o che la ristrutturazione riguardi oltre il 25% degli elementi che servono a separare un edificio dall'esterno (ad esempio, finestre, pareti, soffitto, tetto e sistema di isolamento);

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO in via di definizione – medio periodo

RIFUSIONE DELLA DIRETTIVA 2002/91/CE “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA”

• allo scopo di pervenire ad un graduale allineamento dei requisiti fissati dai diversi Stati membri, attualmente assai differenziati, si fornisce uno strumento di calcolo comparativo utilizzato dagli Stati membri a scopo di confronto. A partire dal 30 giugno 2014, gli Stati membri non potranno più concedere incentivi per la costruzione o la ristrutturazione di edifici che risultino non conformi ai requisiti minimi di rendimento energetico fissati dagli Stati membri sulla base di tali calcoli; • incoraggiando gli Stati membri a elaborare piani nazionali volti a favorire la diffusione sul mercato di edifici con un consumo di energia ed emissioni di carbonio b i bassi b i o nulli. lli

La proposta sposta al 31 dicembre 2010 i termini per il recepimento delle disposizioni nuove o modificate e al 31 gennaio 2012 i termini per l’attuazione.

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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO in via di definizione – medio periodo

LA CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI Progetto di legge N. 116 - A.C. 1952 – 13 FEBBRAIO 2009

Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale Presentato il 26 novembre 2008 Assegnato in Commissione Ambiente il 2 febbraio 2009 L’esame da parte della Commissione è iniziato il 18 febbraio 2009 La legge si pone come legge quadro che intende introdurre un vero e proprio “marchio di qualità” da applicare agli edifici residenziali volto a ridurre i consumi energetici e a migliorare il comfort abitativo. Prevede l’emanazione, entro 4 mesi dall’entrata in vigore della legge, di specifiche linee guida per le regioni recanti i metodi di calcolo e i requisiti minimi del sistema «casa qualità».

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO in via di definizione – medio periodo Progetto di legge N. 116 - A.C. 1952 – 13 FEBBRAIO 2009 Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale

Il sistema proposto dal ddl prevede la classificazione delle singole unità immobiliari secondo le categorie A, B, C e D, e le serie di qualità 1, 2, 3 e 4. Le categorie sono legate all’efficienza energetica delle costruzioni, valutata in base al consumo annuo di energia per mq ai sensi della direttiva 2002/91/CE e del Dlgs 192/2005, nonché delle relative linee guida, tenendo conto dell’individuazione delle zone climatiche, senza creare sovrapposizioni con la normativa vigente. Le serie di qualità sono legate a parametri di misurazione delle esigenze dell’abitare, che tengono conto dei requisiti della norma UNI 8289 e della direttiva dell’abitare 89/106/CEE, valutando in particolare un elenco di aspetti indispensabili ai fini della certificazione della qualità dell’abitazione. È prevista, inoltre, l’attribuzione della qualifica di “casa qualità eco-compatibile” per le abitazioni che dimostrano una particolare sensibilità per la tutela dell’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali naturali, escludendo l’uso di impregnanti chimici e di solventi, o l’impiego esclusivo di energia da fonti rinnovabili.

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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO in via di definizione – medio periodo Progetto di legge N. 116 - A.C. 1952 – 13 FEBBRAIO 2009 Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale

PRINCIPI GENERALI DI CLASSIFICAZIONE A) articolazione del sistema «casa qualità» in rapporto: a.1 all'efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia per mq; a.2 soddisfacimento delle esigenze psico-fisiche dei fruitori; a.3 soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità; B) classificazione - in attuazione del punto a.1) - delle singole unità immobiliari in categorie di qualità decrescente (contrassegnate con le lettere A, B, C, D) in funzione: b.1 al consumo di calore annuo per unità di superficie, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dal d.lgs. n. 192/2005 e dai relativi decreti attuativi; b.2 dell'individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno prevista dal DPR 412/93. La lettera b) provvede altresì ad elencare gli ulteriori parametri da considerare ai fini della classificazione: b.3 utilizzo di tecniche di sfruttamento diretto o di conservazione dell'energia solare termica nella stagione invernale e di dispersione nella stagione estiva, senza l'uso di appositi impianti (isolamento; sfruttamento della massa e della convezione; orientamento e forma dell'edificio; disposizione delle superfici vetrate; ombreggiamento nei diversi periodi dell'anno; ventilazione naturale; altri interventi); b.4 trasformazione dell'energia proveniente da fonti rinnovabili tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature (pannelli solari termici; pannelli fotovoltaici; microgeneratori eolici; impianti di ventilazione con recupero di calore; utilizzo della geotermia; scambiatori di calore).

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO in via di definizione – medio periodo Progetto di legge N. 116 - A.C. 1952 – 13 FEBBRAIO 2009 Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale

C) classificazione - in attuazione del punto a.2) - delle singole unità immobiliari in serie di qualità decrescente (contrassegnate con i numeri 1, 2, 3, 4) in funzione del grado di soddisfacimento: - dei requisiti di cui alla norma UNI 8289 per le operazioni del processo edilizio; - dei requisiti essenziali di cui alla direttiva 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione. La lettera c) elenca i seguenti parametri da valutare in particolare: c.1 sicurezza della costruzione rispetto ad atti vandalici, incidenti, incendi e crolli; c.2 benessere fisico e psichico dei fruitori, valutato mediante l'analisi degli ambienti esterno (relativa alle seguenti componenti: suolo, acqua, atmosfera, rumore, paesaggio, ecosistema, inquinamento elettromagnetico, trasporti e mobilità) e interno (relativa alle seguenti componenti: luminosità, visibilità, condizione termica, umidità, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, presenza di gas tossici o pericolosi, emissione di radiazioni pericolose, inquinamento elettromagnetico interno, tutela della riservatezza); c.3 utilizzo di materiali da costruzione (malte, pavimentazioni, pitture, intonaci e rivestimenti contenenti sostanze fotocatalitiche con biossido di titanio p per la riduzione di ossidi di azoto,, di composti p organici g volatili,, di batteri e di altri inquinanti q atmosferici); ); c.4 utilizzo di materiali caratteristici locali; c.5 superficie utile dell'abitazione assegnata ai servizi calcolata in rapporto alla superficie utile residenziale; c.6 impianti tecnologici e centralizzati installati e i programmi di manutenzione; c.7 fruibilità dello spazio (in ordine all'accessibilità, all'adattabilità, alla visibilità, all’arredabilità, all’ospitalità e al lavoro a domicilio); c.8 aspetto in termini di riconoscibilità e personalizzazione dello spazio; c.9 facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso; c.10 risparmio di risorse, diverse da quelle previste dalla lettera b), come le risorse idriche e i materiali da costruzione; c.11 utilizzo di prodotti con marcatura CE di conformità e marchio di sicurezza; c.12 durabilità, manutenzione e caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati nella costruzione e nelle finiture; c.13 realizzazione dei lavori da parte di imprese certificate;

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IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO in via di definizione – medio periodo Progetto di legge N. 116 - A.C. 1952 – 13 FEBBRAIO 2009 Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell’edilizia residenziale

D) attribuzione - in attuazione del punto a.3) - della certificazione «casa qualità ecocompatibile» qualora l’unità l unità immobiliare di categoria A o B abbia le seguenti caratteristiche: d.1 bilancio energetico molto basso; d.2 requisiti di eco-compatibilità, quali l'assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile. E) individuazione dei requisiti minimi da applicare a tutti gli edifici residenziali che, in ogni caso, devono includere: e.1 l'osservanza del consumo annuo massimo di energia per unità di superficie stabilito dal d.lgs. n. 192/2005 e relativi decreti attuativi,, tenendo conto dell'individuazione delle zone climatiche;; e.2 il rispetto dei requisiti minimi igienico-sanitari previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti; F) individuazione di schede operative per il metodo di calcolo degli indici termici, anche attraverso programmi applicativi elettronici; G) individuazione delle sanzioni amministrative per il mancato o inadeguato rispetto delle disposizioni della legge.

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