REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI ISOLE, MOTE E CASONI NELL’AMBITO DEL DEMANIO CIVICO LAGUNARE ED IN LOCALITA’ PUNTA SDOBBA E ANFORA. (ALLEGATA mappa del demanio civico in ambito lagunare, Sdobba e Anfora) CAPO I FINALITA’ E AVENTI DIRITTO ART.1 1. Il Comune di Grado, con riferimento all’assegnazione originaria della Repubblica Veneta, confermata dal dominio napoleonico, dall’Impero Austro - ungarico, dal Regno d’Italia e dalla nostra Repubblica, riconosce e conserva, in favore della collettività gradese il diritto di uso civico di caccia e pesca e degli altri diritti storicamente individuati sulla laguna e terre affioranti ricadenti nel demanio comunale e disciplina il loro affidamento in concessione tra gli aventi diritto attraverso un criterio di trasparenza e imparzialità.1 2. Per aventi diritto si intendono i cittadini italiani iscritti tra la popolazione residente del Comune di Grado da almeno dieci anni. Gli emigrati conservano tale diritto per dieci anni unitamente ai loro discendenti di I grado2 ovunque siano residenti. Decorso tale termine, nel caso di loro iscrizione anagrafica tra la popolazione residente del Comune di Grado, il diritto è esercitabile immediatamente indipendentemente dal periodo di residenza. CAPO II PROCEDURE E CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE ART. 2 1. I beni di cui all’articolo 1 sono assegnati, nello stato di fatto in cui si trovano, agli aventi diritto, per la durata di nove anni, dando priorità a coloro i quali per il loro sostentamento esercitano la pesca quale attività esclusiva o prevalente. ART. 3 1. I beni, che previo accertamento da parte del Comune risultino liberi, sono assentiti in concessione agli aventi diritto di cui all’art. 1 comma 2 attraverso la pubblicazione di un bando a cui verrà garantita la massima pubblicità. 2. In caso di più domande per lo stesso bene la concessione verrà assegnata tramite sorteggio nella massima trasparenza in una sala aperta al pubblico. 3. Il Comune, verificati i requisiti dei richiedenti, predispone l’elenco degli ammessi al sorteggio da pubblicarsi all’albo pretorio e sul sito web istituzionale per 30 giorni e comunica loro giorno e ora della convocazione per l’assegnazione. 4. La mancata presenza dell’interessato o di un suo familiare, munito di delega, alle operazioni di sorteggio è considerata rinuncia alla domanda di cui al comma 2 del presente articolo. 5. L’assegnatario è tenuto a trasmettere al Comune, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione, la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto di concessione da sottoscrivere entro 30 giorni dall’invito.
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Legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali. Art. 46 Competenze dei Comuni in materia di usi civici e di demanio armentizio 1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la vigilanza sulla amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio. Padre/madre, figlio/a