La società civile a Isola

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Ferruccio Delise LA SOCIETÀ CIVILE A ISOLA Documenti, Statuti e Regolamenti di Associazioni 1597 - 1941

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Editrice “Il Mandracchio” - Isola


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Ferruccio Delise

LA SOCIETÀ CIVILE A ISOLA Documenti, Statuti e Regolamenti di Associazioni 1597 - 1941

Editrice “Il Mandracchio” - Isola

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CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 061.2(497.4Izola)”1597/1941”(062.13) DELISE, Ferruccio La Societa civile a Isola : documenti, statuti e regolamenti di associazioni 1597-1941 / Ferruccio Delise ; [introduzione Silvano Sau]. - Isola : Il Mandracchio, 2011 ISBN 978-961-6391-20-7 255774464

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Prefazione Quando iniziai questa ricerca, non avevo immaginato che a Isola d’Istria fossero esistite tante Società nei secoli passati, in particolare nell’Ottocento e nel Novecento, ero convinto che, a parte le solite e antichissime Confraternite religiose, che sono presenti anche ai giorni nostri, vi fosse stata ancora qualche Società sportiva e di Canto, i cui nomi ci sono stati tramandati fino ad oggi. A mano a mano che la ricerca proseguiva nei giorni, settimane e mesi, mi resi conto che questa piccola cittadina, che dall’epoca in cui aveva circa 3000 abitanti, fino a raggiungerne i circa 8000, era talmente bene organizzata e piena di energie, idee e volontà, da far sorgere decine e decine di Società di ogni genere. Questo libro, pertanto, vuole semplicemente riportare alla luce quei documenti che abbiamo trovato negli scaffali di vari Archivi e Biblioteche di più Regioni, per offrirli al lettore integralmente come dagli originali. I brevi commenti di introduzione a ciascun documento servono più che altro a descriverlo materialmente, riportare delle date, nomi, informazioni e spiegazioni che lo riguardano, o eventualmente a collegarlo con degli altri e solo raramente esprimono le nostre impressioni, consci che, siccome la “carta canta”, ogni commento è superfluo. Questo lavoro è frutto di una lunga ricerca che si è svolta principalmente negli Archivi e nelle Biblioteche di Trieste. Qui abbiamo trovato la maggior parte della documentazione sulle Società isolane. Segue per quantità, e soprattutto per il periodo Italiano, quella trovata nell’Archivio Regionale di Capodistria, dove siamo stati agevolati nella ricerca dai cinque libri dell’Inventario analitico del Fondo del Comune di Isola di Vanda Bezek, che coprono un periodo che va dal 1775 al 1940, e che citiamo nella Bibliografia. Nell’Archivio di Stato di Pisino, nell’Istria centrale, invece, è conservato il Fondo della Prefettura di Pola che durante il periodo Italiano dell’Istria era preposta anche all’approvazione di alcuni tipi di Statuti societari. Consultate le decine e decine di rubriche di tutto l’Inventario di quel Fondo, non sono stati riscontrati documenti rilevanti per cui, si presume che la Prefettura di Pola non archiviasse le copie, ma dopo averne approvate una o due le restituiva al mittente. Per il periodo Asburgico invece, abbiamo constatato che gli interessati dovevano inviare all’Autorità preposta cinque copie, di cui una veniva trattenuta e archiviata, motivo per cui ne abbiamo trovate molte all’Archivio di Stato di Trieste, altre in quello della Diocesi e alcune in Biblioteche della stessa città. Premetto che mi rivolsi pure alla Parrocchia di Isola, sperando di

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trovare degli Statuti di Confraternite che ci mancano, come quelle di S. Mauro e S. Rocco per citarne alcune, ma senza esito positivo. I documenti e gli Statuti vengono qui presentati in ordine cronologico, in base alla data di compilazione dei medesimi, se riportata, oppure con quella della presentazione alle Autorità competenti, o con la data della loro legalizzazione, ma anche e raramente con l’anno della busta o fascicolo nel quale sono archiviati; essi vengono riportati come dagli originali, compresi gli eventuali errori che contengono. Di Statuti ne abbiamo trovate diverse decine, tutti compilati in lingua Italiana, tranne uno che citiamo ed è stampato in quella Tedesca. Oltre a questi abbiamo trovato anche altre testimonianze scritte, che interessano delle Società che esistevano a Isola, documenti questi, che assieme spaziano dal 1597 al 1941, anche se alcuni sono racchiusi in poche righe. Le Società isolane che qui vengono ricordate, sicuramente rappresentano una minima parte di quelle che esistevano nel periodo sopra citato e in quello anteriore, ma esse comunque ci danno un’ampia visione dell’intraprendenza degli Isolani, della loro grande voglia di emanciparsi e di crescere sia culturalmente che economicamente, nel rispetto delle leggi e delle tradizioni, sia religiose che civili, ma anche della loro voglia di dedicarsi allo sport e al sano e onesto divertimento, che a Isola non è mai mancato, persino durante i tragici e difficili periodi che essa ha subito. La popolazione di Isola d’Istria era molto attiva e intraprendente, sia nelle Associazioni Cattoliche, che in quelle della Pesca, dell’Agricoltura e del Turismo, in quelle delle Industrie e del Commercio, ma anche della Previdenza, delle Cooperative, della Navigazione, della Caccia, della Politica, del Sindacalismo, dello Sport, della Musica, del Canto ecc. E, naturalmente non meno importante, anche in quelle che tutelavano la Nazionalità Italiana, che pur essendo essa di maggioranza, evidentemente era minacciata dal potere Asburgico; testimonianza ne è, la formazione del “Gruppo” di Isola della “Lega Nazionale” già nel 1891, a pochi mesi dalla nascita di quest’ultima. Come il lettore avrà già capito, la nostra ricerca ha spaziato in un’area Interregionale a tutti gli effetti, con un più che soddisfacente risultato che abbiamo il piacere di presentare per far conoscere le attitudini della popolazione di una cittadina che, anche se modestamente, ha comunque contribuito alla prosperità sociale, economica e culturale dell’Istria. Nell’Appendice riportiamo degli Statuti di Società redatti altrove, ma pertinenti anche a Isola, in quanto doveva rispettare quelle Regole, oppure perché degli Isolani facevano parte o erano coinvolti in quelle Società. In conclusione, nel dare alle stampe questo volume di storia isolana, mi sento in obbligo di esprimere un doveroso ringraziamento a tutti coloro che

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hanno contribuito alla mia ricerca con la loro pazienza, cordialità e professionalità. Innanzitutto il personale dell’Archivio di Stato di Trieste; il personale dell’Archivio Diocesano di Trieste, in particolare i Signori Giovanni Luca e Lorenzo della Libera; il personale dell’Archivio Regionale di Capodistria; il personale dell’Archivio di Stato di Pisino; il personale della Biblioteca Civica “Attilio Hortis” di Trieste. Un ringraziamento particolare ed affettuoso alla concittadina, signora Lida Goina, vedova del compianto Salvatore Perentin, per averci messo a disposizione alcune belle immagini della collezione iconografica di Isola, appartenente al marito. Ferruccio Delise Isola, maggio 2011

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La Sede della Confraternita della Beata Vergine dei Battuti, uno dei più antichi edifici di Isola, in Via Pasquale Besenghi angolo Padre Chiaro Vascotti, oggi Via Simon Gregorčič angolo Via Giordano Bruno (Foto regalata all’autore nel 2000 dall’isolano Giovanni Russignan)

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Introduzione Le associazioni e la loro importanza nella società contemporanea di Silvano Sau Sin dall’inizio della sua storia l’uomo ha sentito il bisogno di associarsi con altri uomini per soddisfare interessi spirituali e materiali che non è possibile soddisfare isolatamente, ma per i quali è necessaria la cooperazione di altri uomini. Questa esigenza ha contribuito alla nascita di una serie di molteplici comunità che, con il passare del tempo, si sono ulteriormente evolute: il bisogno di affetti stabili e duraturi ha dato origine alla famiglia, il bisogno di testimoniare la fede religiosa ha fatto nascere le comunità religiose, il bisogno di soddisfare singole necessità della vita ha dato origine agli scambi ed ha creato le condizioni per la nascita delle imprese. Le famiglie, le comunità religiose, le imprese, le associazioni culturali e sportive, i sindacati, i partiti politici sono esempi del bisogno che ha l’uomo di associarsi agli altri uomini per vivere una vita migliore. Le persone si associano quindi per il soddisfacimento di bisogni particolari. Le forme organizzative della vita contemporanea che vengono definite come appartenenti alla società civile hanno avuto sviluppo in Europa nel corso del diciannovesimo secolo con il diffondersi delle iniziative civiche connesse dapprima alle attività della Chiesa, e poi del nascente movimento operaio. Queste iniziative hanno dato vita ai moderni partiti politici, ai sindacati, alle cooperative, alle società di mutuo soccorso, alle opere pie, alle reti di organizzazioni di comunità e di volontariato. Le organizzazioni che si formavano all’interno del movimento operaio, rispondevano direttamente ai bisogni dei lavoratori, dei ceti contadini e dei più poveri e bisognosi di cure per i quali reclamavano anche il riconoscimento dei diritti politici e sociali. In quell’epoca erano organizzazioni autonome e spesso in conflitto con lo Stato. Lo organizzazioni della società civile ebbero un ruolo rilevante fino all’ascesa del fascismo e innervarono i partiti politici collegati al movimento operaio e cattolico fino ad acquisire uno spazio rilevante anche negli organismi rappresentativi dello Stato, come il Parlamento, e nella società in generale. Le prime organizzazioni associative, che hanno comunque svolto un ruolo importante nell’organizzazione delle singole realtà storiche recependo e cercando di realizzare gli interessi “particolari” di singole categorie di persone, sono molto più antiche e possono essere identificate addirittura nei “Collegia Opificum” dell’epoca imperiale romana, deputati a mantenere unite le forze economiche e intellettuali connesse alla produzione, e possono venir considerati gli antenati degli Ordini, degli Albi e dei Collegi professionali moderni.

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I Collegia, nati dalla libera iniziativa associativa, divennero successivamente un aggregato dipendente dal potere statuale che riconosceva agli stessi Collegia ed agli associati notevoli privilegi quali, ad esempio, l’esonero dalle imposte, dal servizio militare etc. La caduta dell’impero romano e le invasioni barbariche nei secoli successivi ridussero notevolmente l’importanza di tali associazioni, le quali tuttavia, per mantenere un sufficiente equilibrio socio-economico, si riorganizzarono. Alcune si riproposero, seguendo la tradizione imperiale, nel territorio bizantino, assorbendone le influenze; altre si manifestarono, con originalità, negli stessi territori occupati dai barbari. A partire dall’XI secolo cominciarono a costituirsi nelle diverse realtà statuali della penisola appenninica le Corporazioni delle professioni intellettuali (notai, medici, speziali ecc). In questo periodo le Corporazioni si svilupparono anche in Germania e Francia. Le differenze sostanziali fra le Corporazioni romane e quelle medievali possono essere riassunte nel fatto che le Corporazioni romane facevano parte dell’organizzazione statale ed avevano carattere coattivo prescindendo dal senso religioso; quelle medievali invece erano libere, non facevano parte dello Stato ed avevano carattere anche religioso. Le Corporazioni medioevali, che si distinguevano in intellettuali, consortili, militari ed economiche, ebbero uno sviluppo formidabile, assumendo un ruolo dominante nei comuni con impronta democratica (Firenze, Pisa, Bologna, Perugia, ecc.), mentre svolgevano un ruolo subordinato in quelle realtà a forte connotazione autoritaria come Venezia, Napoli etc. Proprio per questo non riuscirono ad impiantarsi solidamente nemmeno in Istria, allora parte integrante della Repubblica di San Marco. Nel XIX secolo videro la luce i primi Ordinamenti professionali che costituirono l’adeguamento delle originarie Corporazioni alla struttura dello Stato Moderno ed alla funzione sociale svolta dalle singole professioni, ponendo in primo piano gli interessi della collettività generale, elemento che contribuì ad imporre la vigilanza ed il controllo dello Stato. Il reale peso politico raggiunto dalle corporazioni nei governi cittadini variò molto a seconda delle città e all’interno del medesimo contesto urbano; le associazioni artigianali infatti si costituirono in un secondo momento e furono relegate a un ruolo subalterno rispetto a quelle mercantili; così ad esempio, le Arti fiorentine vennero suddivise, rispettando il reddito possibile che i praticanti potevano ottenere, in Maggiori, Medie e Minori, tant’è vero che sia a Firenze che a Bologna la loro avanzata sociale si concluse con la piena affermazione in ambito politico, a tal punto che le istituzioni governative finirono con il ricalcare le strutture corporative. A Milano e a Venezia, invece, il conseguimento di un simile traguardo venne impedito dalle disposizioni della signoria dei Visconti e dall’oligarchia a capo della Serenissima. A Ferrara le corporazioni vennero addirittura soppresse nel 1287. Indipendentemente dalle diversità e dal coinvolgimento politico più o meno accentuato, il compito primario di ogni corporazione rimaneva comunque la difesa del monopolio dell’esercizio del proprio mestiere, e chi lo praticava senza esservi iscritto veniva considerato dalla corporazione un lavoratore che costituiva

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un potenziale pericolo nel confronto degli iscritti. È quindi possibile individuare dei tratti comuni a tutte le corporazioni, sia che riguardino la loro linea di condotta che gli scopi perseguiti. In primo luogo, la tutela della qualità dei manufatti, soprattutto per quanto riguarda le corporazioni dedite alle attività commerciali: i regolamenti interni, infatti, imponevano un rigido controllo sull’uso delle materie prime, sugli strumenti di lavoro, le tecniche di lavorazione e su quello che oggi chiameremmo la lotta ai falsi, cioè quei prodotti che non rispettavano gli standard qualitativi previsti dalle associazioni. Seguito poi dal principio dell’uguaglianza tra i soci che, sebbene fosse rispettato solo formalmente, era volto a impedire azioni di concorrenza sleale tra i membri della corporazione; in realtà lo svolgimento delle attività era vincolato da un ordine gerarchico, che distingueva gli appartenenti in maestri, apprendisti e semplici lavoranti, creando una notevole disparità economica tra le relative categorie. Tra le regole importanti, la particolare attenzione rivolta verso la formazione delle nuove matricole, attraverso un periodo di apprendistato (l’attuale tirocinio) che aveva durata variabile da città a città; l’apprendista entrava poco più che bambino nella bottega del maestro, il quale si impegnava ad insegnargli i segreti del mestiere. Importante pure l’esercizio della giurisdizione sui suoi iscritti, per cui le corporazioni rivendicavano una competenza esclusiva nelle materie di loro competenza che venivano stabilite da precisi regolamenti, gli Statuti, che ogni appartenente si impegnava a rispettare al momento di entrarvi a far parte. Nelle città in crescita lo sviluppo del sistema manifatturiero e commerciale contribuì a modificare le basi della ricchezza e del potere politico, dando vita a nuovi ceti borghesi, mentre i contadini inurbati si trasformarono lentamente in artigiani, ma anche i nobili e gli ecclesiastici modificarono gradualmente le loro attitudini economiche. Via via che le città si ingrandivano, i cittadini più facoltosi e potenti rivendicavano la libertà di governo, tollerando sempre meno l’autorità del signore feudale o quella ecclesiastica o, ancora, quella ancora più lontana dell’imperatore. Tale fenomeno, che portò alla nascita dei comuni, si manifestò praticamente in tutta l’Europa, ma in modi differenti da zona a zona, da città a città. L’area tedesca e quella dell’Italia Settentrionale furono le zone del continente nelle quali si radicò maggiormente l’esperienza storica dei Comuni. Un chiaro esempio in questo settore ci viene anche da parte dei Comuni istriani che si videro provvisti di propri Statuti già nel corso del XII secolo. Anche a Isola, tracce del primo Statuto Comunale esistono già verso la fine del Duecento, mentre il primo Codice conservato, certamente compendio di altri codici precedenti, risale al 1360. L’organizzazione politica che si diedero i Comuni prevedeva l’elezione di rappresentanti in un consiglio della città e l’approvazione di statuti, appunto, che ne regolavano la vita sociale e politica. A poco a poco, i Comuni ereditarono una parte delle prerogative regie e imperiali, come il diritto di emanare leggi, di riscuotere imposte, di organizzare eserciti, di aprire mercati e, addirittura, nelle città più grandi, di coniare e battere moneta. Nel XIII secolo le corporazioni erano ormai diventate ovunque, più che organi tecnici di organizzazione professionale, dei veri e propri organismi politici costituzionalmente riconosciuti dal Comune come collegi elettorali di prima istanza e con una giurisdizione delegata non solo per questioni strettamente inerenti all’arte (cioè all’attività imprenditoriale), ma anche allargata a molteplici settori pubblici

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(controllo della zecca, tutela dell’ordine pubblico, monopolio di certi dazi, controllo sull’esecuzione di certi lavori pubblici, difesa e responsabilità amministrativa di alcune zone del contado, ecc.). A scopo illustrativo riportiamo l’elenco delle 36 fratalie di Padova, tratto dagli statuti cittadini del 1362: notai, mercanti, tavernieri, pellicciai, calzolai, sarti, barbieri, medici, fabbri, correggiai, sellai, mastellari, giubettai (zupari), strazzaroli, beccai, muratori, bovai, pistori, linaioli, falegnami, pescatori, ortolani, fruttivendoli, barcaroli estivi, salaroli, ciabattini, arte del pignolato (canapa, cotone, lino), formaggiai (casolini), orefici, speziali, barcaroli invernali, mugnai, portatori di vino, segatori, tessitori, lanaioli. Nella città di Isola, per le sue dimensioni e per il numero modesto dei suoi abitanti, quindi anche dei mestieri che vi si professavano, non esisteva alcun statuto corporativo che riguardasse le singole categorie artigianali o produttive. Nè, a quanto ci consta, esisteva in alcuna altra città istriana. Tuttavia, certe regole, che ne delimitavano l’attività - soprattutto per quelle che venivano ritenute di pubblico interesse e di generale utilità per la popolazione - sono presenti nello stesso statuto comunale. Così, per esempio, abbastanza precise regole riguardanti la vendita e la produzione e la misurazione del vino e dell’olio d’oliva, quelle sulla pesca e sulla vendita del pesce, oppure sulla cottura del pane (le pancogole), sui cacciatori, sui salinari, come pure sulle modalità inerenti la vendita o l’amministrazione di erbe medicinali, da non confondere con quelle attinenti ai “maleficij”, severamente contrastate e vietate. Rispondenti più o meno alle stesse regole, pur se con finalità diverse, le associazioni di carattere religioso. Le confraternite sono associazioni cristiane fondate con lo scopo di agevolare e sostenere l’aggregazione tra i fedeli, promuovere ed esercitare opere di carità e di pietà e, tramite queste attività, di incrementare il culto. Sono costituite canonicamente in una chiesa con formale decreto dell’Autorità ecclesiastica che sola le può modificare o sopprimere e dispongono di uno statuto, di un titolo, di un nome e di una foggia particolare di abiti. I loro componenti conservano lo stato laico e restano nella vita secolare; essi non hanno quindi l’obbligo di prestare i voti, né di fare vita in comune, né di fornire il proprio patrimonio e la propria attività per la confraternita. La denominazione di queste associazioni fu varia nei secoli e diversa in Italia da regione a regione. I termini più frequenti furono quelli di confraternitas, fraternitas, fraterie, confratrie, agape, caritas, consortia, fratele, fraglia, sodalitium, sodalitas, gilda, gildonia, schola. I sinonimi tuttora usati sono compagnia, talvolta congregazione o congrega, oltre a confraternita ed arciconfraternita. Vi è infine il termine estaurita o staurita, in uso a Napoli e nelle sue province nei secoli scorsi. L’origine delle confraternite è molto incerta e non mancano ipotesi di collegamento con istituzioni già esistenti, anche in questo settore, pure in epoca pre-cristiana, dai collegia romani o dalle fraterie greche e della Magna Grecia, per quanto ci riguarda più da vicino. Sulla presenza delle Confraternite a Isola e nella regione, sempre rispondenti ad un numero considerevole, rimandiamo a quanto riportato dall’autore Ferruccio Delise nelle prime pagine del volume, con un resoconto sulle più antiche associazioni isolane, tutte – naturalmente – inerenti alla presenza ed al ruolo della

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Chiesa cattolica. Merita ricordare anche quanto riportato da Luigi Morteani nel 1888 nella sua storia di Isola, scritta per introdurre lo Statuto medievale della città del 1360: “Meritano speciale menzione: la confraternita della Carità, fondata nel 1580 da Agostino Valiero, visitatore apostolico per l’Istria e Dalmazia, con a capo un priore, un cassiere e sei presidenti, i quali avevano l’obbligo di visitare gl’infermi, somministrando loro sussidi e conforti spirituali;quella del Sacramento, i cui fratelli andavano vestiti di cappa rossa, e questa scuola accrebbe nel 1550 la sua importanza, perché ottenne l’amministrazione dell’ospitale, salvandolo dalla rovina; quella della B.V. de’ Battudi coll’abito bianco, e l’altra di G. Battista coll’abito nero. Confraternite di minore importanza erano quelle di S. Maria, S. Mauro, S.Donato, S. Michele, S. Rocco, S. Giuseppe, S. Antonio, del Rosario, della Cintura e del Carmine.” Scritti riguardanti la vita religiosa della popolazione isolana si trovano anche nell’interessante volume “I servi di Maria in Istria” a cura di fra Sergio M. Pachera e di fra Tiberio M. Vescia, in particolare per quanto riguarda la presenza del Convento di Santa Maria dei Servi, adiacente alla chiesa di S. Caterina, e la Confraternita del SS.mo Nome di Dio. Altre informazioni sono presenti nel poderoso volume “Isola d’Istria – dalle origini all’esilio”, pubblicato nel 2000 a Trieste dall’Associazione “Isola Nostra”. Tra le forme più importanti dell’associazionismo moderno vanno certamente annoverate le Società di Mutuo Soccorso che nacquero per far fronte ai bisogni di assistenza e previdenza manifestatisi nel nuovo contesto sociale che si andava affermando nel corso dell’Ottocento. Con il pagamento di una modica quota mensile, queste garantivano sussidi in caso di malattia, di invalidità o di morte a chi si trovava in una situazione di bisogno. Occorre tener presente che all’epoca non esisteva alcuna forma di servizio sanitario, come non esisteva la pensione: quindi non vi era né previdenza né assistenza ed i salari operai erano fermi al puro sostentamento. In caso di malattia del capo famiglia, moglie e figli erano ridotti alla fame, o nella migliore delle ipotesi erano costretti a chiedere aiuto a parenti e amici. Se nelle campagne le vecchie famiglie patriarcali allargate consentivano di trovare l’aiuto necessario all’interno della famiglia stessa, nei centri urbani dove i nuclei familiari erano più ristretti, questo aiuto spesso non era disponibile e pertanto il mutuo soccorso divenne una necessità molto sentita. Fin dall’inizio le società di mutuo soccorso ebbero il compito di aiutare i propri iscritti con provvedimenti di carattere economico e sociale, come i sussidi di infortunio, di malattia o di morte, le scuole serali e le cooperative di consumo; inoltre venne talvolta garantito il medico gratuito ai soci ed ai familiari. Tutto questo in cambio del pagamento ogni sabato di una quota associativa, in coincidenza con la riscossione della paga che era appunto settimanale. Si trattava – come si diceva all’epoca “di una forma di associazione volta al bene”, nella quale i lavoratori si univano, e proprio grazie all’unione raccoglievano i fondi sufficienti per soccorrere i soci che ne avevano necessità e le loro famiglie. Seguendo queste finalità, nei primi anni del 1900 il movimento associativo si sviluppa e si diversifica con la costituzione di circoli ricreativi, culturali e sportivi. Proprio in questo periodo c’è un grande fermento anche a Isola, risultato soprattutto del grande sviluppo registrato dalle industrie conserviere che diedero vita ad un forte movimento operaio.

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A Isola, per quanto ne siamo a conoscenza, la prima associazione sorta nell’ambito del movimento operaio risale addirittura all’ultimo decennio del XVIII secolo ed a pochi anni dalla nascita delle prime industrie conserviere. Come testimonia il prezioso libricino pubblicato nel 1914 in occasione dell’inaugurazione della seconda casa del Popolo isolana “fu a di 12 aprile del 1895, epoca memoranda da vero, che in Isola si istituì per la prima volta un Gabinetto operaio di lettura. Nobile ne era lo scopo: riunire in un fascio operai e agricoltori e, attenuando ogni stridore di tinte politiche, fondendole anzi tutte in quella spiccante della religione, promuoverne l’elevamento intellettuale e morale. Vi s’inscrissero allora settanta soci. Pure era fissato dai destini che su questo umile e informe altare, attizza e attizza, si sarebbe suscitata alta e vivida la nostra rossa fiamma. Raccolti entro le tranquille pareti del loro Gabinetto, leggendo questo e quel giornale, questa e quella rivista, i lavoratori andavano acquistando sempre maggiore interesse alla lettura e, fra sé meditando e fra loro intrattenendosi su quanto avevano letto, allargavano man mano la cerchia delle loro cognizioni e snebbiavano la mente da molti e inveterati pregiudizi.” È sempre il volumetto a spiegare che “per iniziativa del Gabinetto operaio di lettura, un comitato promotore di quindici membri lancia in data 4 febbraio 1902 un caldo appello fra le persone e gli enti tutti, a cui dovrebbe stare a cuore la coltura del popolo, e ne chiede l’ausilio: vogliano concorrere con oblazioni sia di denaro sia di libri all’opera eminentemente civile e morale dell’istituzione di una Biblioteca popolare circolante in Isola.” Da questo primo nucleo prendono il via anche tutta una serie di altre importanti iniziative: il 6 maggio 1906, come ribadisce l’autore del libretto, “erano già percorse intese e trattative per la formazione in Isola d’un Gruppo locale della federazione dei lavoratori della carta, delle industrie chimiche e della gomma in Austria.” Il 13 luglio dello stesso anno, promotore Arsenio Vascotto, si fonda la Federazione dei giovani socialisti, con una quarantina di soci. Poi, nominato un “comitato di compagni, presieduto da Giovanni Deluca, allora presidente del Gabinetto operaio di lettura, si decide di erigere una Casa del Popolo. E, sacrificio non tenue a borse magre, ben centoventisette quote di sessanta corone cadauna vengono sottoscritte all’uopo da cento compagni, da restituirsi senza interessi dieci all’anno, in dieci anni circa, mediante sorteggio annuale. Inoltre il falegname, il fabbro, il pittore, lo stagnaio si offrono a eseguire gratuitamente la parte del lavoro relativa alla professione di ciascuno. Alcuni compagni agricoltori cavano, senza compenso pur essi, il fondamento. E ben meriterebbe che i nomi di questi nobili apostoli del nuovo verbo, a eterna memoria, figurassero scolpiti si di una lapide murata nell’atrio della casa.” La testimonianza racconta ancora che “nella nuova dimora trasferirono le loro tende il benemerito Gabinetto popolare di lettura con la Biblioteca popolare circolante e la Cassa distrettuale per sussidi agli operai malati che era diretta e amministrata dagli operai fin dal 1 luglio 1888, quando era stata istituita insieme con le consorelle delle altre città contava già cinquecento affiliati, mentre oggi ne conta il doppio.”

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“Il 24 aprile del 1907 viene creato il Banco agricolo marittimo operaio, un’opera con la quale il partito socialista isolano, oltre al proprio di classe, veniva a fare anche l’interesse de’ suoi avversari, fossero liberali o clericali, e dava agli uni e agli altri nobilissimo esempio di tolleranza politica e religiosa. (…) Inoltre: il 1 maggio 1908 vede rigermogliare l’Organizzazione dei prodotti chimici, ch’è un fatto compiuto a mezzo il novembre successivo. Essa si trasforma nella Federazione fra lavoratori e lavoratrici.” “Ed ancora, per iniziativa del Banco, ai 21 settembre del 1909 si costituisce, formato dalla sua direzione, dalla commissione del sindacato e da alcuni soci, presidente Giovanni Deluca, un comitato, che debba studiare un piano per la costruzione di un complesso di case allo scopo di offrire alla classe operaia d’Isola in generale, senza distinzione di parte, delle abitazioni decorose ed economiche e insieme comode e corrispondenti alle moderne esigenze dell’igiene.” “E pure nel 1909, ai 13 dicembre, si pianta a Isola con centocinquanta soci un Magazzino – il XI – delle cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli.” Altre istituzioni che raccoglievano gruppi di cittadini erano presenti a Isola, anche se di queste esistono soltanto poche notizie, alcune legate al mondo operaio, altre collegate a ben precisi orientamenti politici o religiosi. Di molte di queste il volume ne presenta gli Statuti, anche a testimonianza del grande movimento sociale, politico e dei fermenti culturali presenti nella città fino ai primi due decenni del secolo scorso. Una situazione che negli anni della Grande Guerra registrò inevitabilmente un improvviso rallentamento, anche se continuò l’attività dei circoli culturali, delle case del popolo e di quelle associazioni che promuovevano aiuti ed assistenza per i cittadini, per i soldati e per le loro famiglie. L’avvento del fascismo fu contrassegnato da una vasta azione che mirò a cancellare tutti i movimenti del libero associazionismo portandoli ad una loro progressiva integrazione nel sistema fascista. Il nuovo regime, prima di abrogare tutte le libertà democratiche e individuali, tolse alle organizzazioni dei lavoratori le rispettive sedi politiche, sindacali e associative. Il fascismo, nonostante si trovasse di fronte ad una tenace resistenza, riuscì a far chiudere o trasformare in “Case del Fascio” quasi tutte le sedi dell’associazionismo. Il colpo decisivo venne apportato nel 1926 con le Leggi Speciali e con la costituzione dell’Opera Nazionale Dopolavoro, organo che assorbì all’interno della struttura fascista tutte le forme di associazionismo.

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Parte dell’architrave del portale della Sede della Confraternita della Beata Vergine dei Battuti con inciso l’anno 1451 e il simbolo della “Scuola” (foto anni 1960-70 dell’isolano Giovanni Russignan e regalata all’autore nel 2000).

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PARTE I. FRAMMENTI DI STORIA DELLE ANTICHE SOCIETÀ ISOLANE Da quanto constatato in questa ricerca, e come si vedrà dai documenti che seguiranno, possiamo ben dire che le più antiche Società di Isola, erano state quelle religiose, ovvero le Fraterne, Fraternità, Scuole o Confraternite, come definite nelle varie epoche. Il Veneto Giovanni Ingenerio, Vescovo della Diocesi di Capodistria dal 1576 al 1600, anno in cui morì,1) ne fa una citazione nell’Articolo 37 del suo Statuto del 1597 per quella Diocesi:2) “Per tutte le chiese della nostra Diocesi il Ss Sacramento si habbi da conservar sopra l’altar maggior, eccetto la nostra Cathedral [di Capodistria], ove forsi malamente si potrebbe, quella d’Isola e di Piran per spetial devotion et inclination delle fraterne.” Paolo Naldini invece, Vescovo della Diocesi di Capodistria dal 1686 al 1713, anno in cui morì,3) nel suo libro del 1700 ci tramanda i nomi di quelle esistenti in quell’epoca, e riferendosi a Isola, egli scrisse tra l’altro:4) “Quanto alle Confraternite sono in tanta copia, che numerandosi quasi al pari degl’Altari, a quali s’arrolano, come questi eccedono il numero delle Chiese, così quelle non ponno meglio calcularsi che col computo degl’Altari. Trà le militanti sotto gli Auspicj gloriosi della Beatissima Vergine Madre, niuna si desidera delle principali, come del Rosario, della Cintura, de’ i Sette Dolori, e del Carmine. Dell’altre intitolate al valido Patrocinio di diversi Santi, vi sono dell’Arcangelo Michiele, de’ Gloriosi Apostoli Andrea, Giacomo, e Bartolomeo, del S. Patriarca Gioseffo, de’ Santi Mauro, Donato, Antonio, Rocco, ed altri. Mà se nel Choro delle Virtù Teologiche, e Cardinali impugna la Carità lo scettro, perchè di tutte quelle Regina, la Confraterna denominata la Carità, porta foura d’ogn’altra di queste la Corona. Agostino Valiero Vescovo di Verona, e Visitatore Apostolico nell’Istria, di cui altrove dicemmo, ritrovandosi in Visita in questa Terra nel Gennaro del millecinquecent’ottanta, fu l’Institutore di questo Sacro Consortio, consistente in un Priore, un Cassiero, e sei Presidenti, coll’obligatione di visitare gl’Infermi, ed altri miserabili, somministrando loro secondo le forze della Confraternità temporali sussidj per riparo del Corpo, ed aiuti spirituali per salute dell’Anima. Opera grande, e del pari proficua, e pia; degno parto della Carità Christiana. Oltre di questa, ed altre Confraternite addotte, tutte nell’esterno consimili (non indossando veruna sorte di sacco) se ne contano trè per più titoli singolari. Una del Santissimo Sacramento, vestita di Cappa rossa; Altra della Beata Vergine, detta de’ Battuti, coll’habito

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bianco; E la terza di S. Gio: Battista, col manto nero; ciascuna delle quali copiosa de’ Confratelli riconosce il proprio Oratorio per i soliti esercizj e congressi; con che la divotione del Popolo alla maggior gloria del Signore gareggia, e trionfa”. Pertanto il Naldini elencò ben 17 Confraternite esistenti nel 1700 a Isola, facendoci capire che ve ne erano ancora delle altre. Questo elevato numero, certamente fa onore alla città di Isola, se pensiamo che in quell’epoca aveva pochissimi abitanti, come scrisse il professor Luigi Morteani, nel capitolo XIV del suo libro del 1888:5) “Gli abitanti d’Isola conservano, come quelli di Pirano, il tipo nazionale italiano con costumanze e tradizioni che ricordano la loro origine. Il numero della popolazione andò nei secoli passati lentamente aumentando: nel 1581 vi si trovavano tremila anime con 500 fuochi circa, questo numero si mantenne quasi costante fino al principio del nostro secolo, ove nell’anno 1827 abbiamo 3205 abitanti, che aumentarono poi rapidamente fino a giungere oggidì a 5100, come abbiamo detto nel principio del nostro studio.” […] L’elevato numero delle Confraternite non deve meravigliarci, perché il Naldini, nella sua Corografia Ecclesiastica del 1700, descrisse inoltre ben 19 chiese esistenti nell’allora Isola, oltre a quella di Corte d’Isola, che porterebbe il numero a 20, ma che qui trascuriamo perchè non frequentata dagli Isolani della città.Egli inizia descrivendo quella di San Mauro, “La Collegiata d’Isola, che di questo scoglio è il luminoso Fanale, di questa Terra la Sacra Torre”, e quelle “contigue al Porto del Mare” tra le quali quella di S. Maria d’Alieto “che frà l’altre per titolo è la più antica”; quella di S. Bartolomeo Apostolo che “grandeggia foura d’un Arco, che forse fù l’antica Porta della Terra, esposta al Mare, quando oggi domina l’aperta Piazza del Porto. Qui i Marinari, de’ quali non è minuto il numero, tengono fissa l’ordinaria loro adunanza”; quella di S. Antonio Abate, “à cui v’accorre con ossequiosa frequenza il Popolo divoto”; quella di S. Giovanni Battista nella quale precisa esistere “la Confraternità del Santissimo Crocifisso, che quì risiede”; e infine egli ricorda quella di S. Pietro dove “quivi contiguo giace l’ordinario alloggio, ò sia Romitorio d’un permanente Religioso”. Continuando con quelle vicine alla terraferma, perché allora Isola era un’isola, il Naldini scrisse che “Sù la Porta stessa, che dicemmo conducente con un Ponte di pietra dallo scoglio al continente, s’alza la Chiesa” di S. Andrea Apostolo, protettore dei pescatori, che “qui colla valida sua Protettione ne felicita il loro numeroso Consortio”; e che, “Non molto lungi da questa Porta, se n’alzano altre due”, quella di S. Maria della Neve “di cui ne intraprese singolar cura la pietà di Domenico Morati” e quella di S. Marina Vergine. Il Naldini continua dicendo che il Popolo Isolano “volle aggiungerne due destinate al Claustrale Instituto”, ovvero quella di S. Caterina “dove oggi risiedono i Servi di Maria”, e quella di S. Francesco, “soggiorno de’ Minori Conventuali ”, che per il suo sito fu “adocchiata in Isola la spatiosa pianura dello Scoglio verso il Mare dietro la Collegiata”.

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Passando alla terraferma egli scrisse che, “Se in alcune parti dell’Istria per mancanza d’acque si languisce, quì in faccia alla Porta dell’Isolato Scoglio, ne sgorga un cristallino fonte, del pari salubre, e indeficiente.” E che, “nell’ingresso dell’aperta pianura posta trà la Porta della Terra, ed il Fonte preaccennato, s’alza à mano sinistra” la Chiesa di S. Rocco. Passando alla descrizione delle chiese situate sulle colline, continua dicendo che, “nella salita del vicino Monte si discopre al primo passo la Chiesa” di S. Donato Vescovo e Martire, “indi quella” di S. Giacomo Apostolo “e per fine quella” di S. Fosca Vergine e Martire. Poi, descrive ampiamente il Santuario di Loreto “sul Poggio di Marzanè”, e altre tre Chiese vicine al mare e tra di loro: S. Pelagio, S. Simone e S. Lorenzo, dicendo tra l’altro che, “Alla custodia di S. Pelagio veglia la Confraternità de’ Battuti esistente nella Collegiata, e come propensa al Divin Culto non la defrauda per lo più de gl’ornamenti dovuti”. E proprio di quest’ultima Confraternita, abbiamo trovato una serie di documenti, ed altri di alcune di quelle citate dal Naldini, che riportiamo per il loro contenuto storico, ma anche perché poco o niente ci risulta scritto, in particolare della Scuola dei Battuti, il cui edificio della sua Sede ha resistito fino ai nostri giorni, e l’architrave del suo portale porta incisi e ben visibili, il simbolo della Scuola e l’anno 1451. I documenti compilati da più persone, con alcuni nomi illegibili causa la pessima calligrafia e perché a volte abbreviati, interessano l’espropriazione della Sede e dei beni della Scuola della Beata Vergine dei Battuti nel 1806, che in base ad una legge dell’epoca, passarono al Demanio dell’Istria. Con una supplica, la Confraternita potè riavere in custodia alcuni oggetti, firmando un’impegnativa e un inventario che comprendeva il loro valore in Fiorini. 6) Nel nome del Signore, l’anno della sua Nat tà 1806. correndo la Indiz.e IX: il g no di Mercoledì 5 9bre. In esecuz.e del Dect.o di S. M. S. emmanato sotto il g no 25: Aprile scad.o comunicato al Demaniato colla Circolare di S. E. il Direttore Generale del Demanio, e Diritti uniti 29: dal Massa Stesso N .o 7513: [segue uno spazio di circa tre righe non compilato]. Il Sig.r Delegato del Demanio dell’Istria ridottosi nella sala Capitolare della Scuola di San Mauro esistente in questa città, ed ivi alla pre. za degli infrascritti Testi hà fatto convocare Capitolarmt.e li Segt.i Gastaldo Provved.ri e Confratelli [ciò che segue è stato compilato da un’altra mano, in pessima calligrafia fino Procurator] della Scola della B. V. dè Battudi Gastaldo Bortolo de Grassi – Confratelli Ant. Russignan, Bastian de Grassi, D.co Depase, Domenico de Grassi, paroco, Ugo, Zuane Russignan, Giacomo d’Agostini, Marco dell’Hore … [?], Dom. Felluga, Niccolò Civran Procurator. Si è letto dal pred.o Sig.r Delegato del Demanio ad alta, ed intelligibile voce il sopracitato Dect.o 25: Aprile p.o p.o portante l’avvocaz.e al Demanio dei Beni della Scuola, e Confraternita.

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Indi si è dal med.mo preso possesso della sostanza tutta appartenente alla Scuola stessa, e ordinò al Gastaldo, Provveditori, e Confratelli sud.i di rassegnare al d.o Direttore del Demanio gli Effetti, Libri, e quanto altro possa essere nelle loro Mani, o degli Agenti della Scuola, e di notificare i pesi innerenti colla di lei sostanza; e ciò mediante giurata dichiaraz.e di non occultare cosa alcuna sotto quelle pene, che verranno prescritte da S. M. in caso di Mancanza. Lo chè tutto inteso dagli anzidetti Gastaldo, Provved.ri e Confratelli si sono dichiarati disposti ad ubbidire alle Superiori determinazioni. Letto, e Pubblicato dà me pubb. Nod. alla pr.za delli sottos.i Testj Antonio Rusignan q.n Marco / Domenico …[?] q:n Zuane / Giuseppe Pugliese per l’altrescritto Gastaldo, Procuratore, e Confratelli, i quali per non saper scrivere fecero il segno di Croce. ++++++++ / Tomaso Chico di Vicenzo fui p.te Testimonio al ++++++++ – Pietro Bettoso fui presente Testimonio. Dom.co Costanzo q. Ant. Pubb. Nod. ---oOo--Adì 5 9bre 1806 Isola. Essendo stati avocati al Demanio dell’Istria li effetti, e Beni di ogni sorta della Scola della B. V. dè Battudi, desidererebbero li Confratelli di ripristinarsi nel servizio di essi Effetti, per il Culto esteriore, e per la continuacione delle sacre Funcioni - Perciò supplicano essi Confratelli mediante questa Prece, la Pub a Autorità, a voler restituirgli gli effetti sudetti, verso Inventario, con obbligazione di una piena custodia, e di essere responsabili ad ogni ricerca Qual passa Letta e Balottata alla P- s d. C. [forse alla Presenza del segno della Croce, siccome Bortolo dè Grassi non sapeva scrivere] Bortolo dè Grassi qm Niccolò Gastaldo della Scuola della B. V. dè Battudi. ---oOo--addi … 1806. Isola Comparso personalmt.e dinnanzi al Delegato del Demanio Bortolo dè Grassi qm Niccolò Gast. della Scuola della B.ta Ve dè Battudi di questa terra / e vennendogli comunicato non esservi difficoltà per parte del Pub.o che la Scuola sud.a qualora lo vogliano li di lei componenti continui ad esercitare le pie e benefiche pratiche del suo istituto colla condiz.e che dalla Chiesa divenuta del Demanio e dalli Mobili ed Effetti in essa esistenti sia rivelata una regolare consegna ed inventario dietro il quale passar debbano, un’idonea sigurta ed obbligaz.e per la loro custodia e rappresentaz.e in buon stato ad ogni Pubblica ricerca. R.a Dietro le p.me comunicaz.i della Pub.a condiscendenza ho proposto al Capitolo la Confrat. di accoglier l’obbligazion fatta per parte del Pub.o colla condiz.e di ricevere in consegna il locale e gli effetti Demaniali mediante un’esatto inven-

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tario da dover custodirli e rappresentarli ogni qual volta venga ordinato la Parte pur presa e però io in nome di tutti li componenti la pred.a Scuola mi sostituisco Pieggio e garante nel miglior modo possibile per la buona custodia e rappresentazione di tutti gli Effetti e Mobili che verranno consegnati. Illico r Visto dal Sig. Delegato del Demanio il Soprad.o processo verbale e l’impegno assuntosi dal Gas. della Scuola di come g. visto / a nome anco di tutti li suoi componenti ha ordinata la consegna del locale e degl’effetti descritti nel seguente inventario. Antonio Rusignan q.n Marco per il sudetto Gastaldo per non saper scrivere fecci il segno di crocce + / Io Niccolò Ulcigradi fui Presente e Testimonio / Antonio Rusignan q.n Marco fui presente testimonio. ---oOo--Inventario di quanto di ragion Demaniale si consegna al Gastaldo della Scuola della B.ta V.e dè Battudi della Terra d’Isola Bortolo dè Grassi q Niccolò per nome di tutti li Cònfratelli che vogliono continuare nella pratica dell’istituto della Scuola stessa li quali s’impegnano di tenere il tutto in buona custodia obbligandosi della rappresentazione sempre e quando venisse ordinato sotto la propria responsabilità No 1 Lampada di Ottone------------------------------ Ł [?] 6: no 4 Ferali di Ottone---------------------------------- 18: o n 4 Candellieri di Ottone---------------------------- 12: no 4 Tovaglie per l’Altare----------------------------- 12: o n 6 Tabelle--------------------------------------------- 6: no 1 Crocefisso grande di legno---------------------- 30: no 4 Candellotti usati---------------------------------- 2: no 14 Torcie usate--------------------------------------- 150: Diversi pezzi di candelle picciole----------------- 8: o n 4 Palme vecchie------------------------------------- 2: Diversi Ferali di legno------------------------------ 6: Ł 262: a .v. + Croce di Bortolo de Grassi Gastaldo per non saper lui scrivere / Dom.co Costanzo fui pre.te Tes.io alla Croce fatta dal de Grassi / Tomaso Chico fui pre.te Testimonio alla Croce.

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L’inventario di alcune cose appartenenti alla Confraternita della B. V. dei Battuti, espropriatele nel 1806 e passate di proprietà del Demanio dell’Istria, al quale nello stesso tempo, la Confratenita chiese di riaverle in affido per continuare le sue funzioni (ARC, Isola, fasc. 1, a. 1775-1824, cart. 8).

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Le Confraternite di Isola possedevano degli appezzamenti di terra e delle case, ricevute in lascito dai diversi credenti cattolici. Con gli affitti ricavati da queste proprietà, e con i canoni dei Soci o Confratelli, esse potevano pagare tutte quelle spese necessarie per acquistare gli attrezzi, fanali, candele ecc, che servivano per le processioni e per accudire ed abbellire quelli Altari, che si erano promessi di prendere sotto la loro custodia nelle Chiese isolane. Alcune di esse provvedevano anche alla cerimonia e alle spese funerarie dei loro Confratelli deceduti, e altre anche ad aiutare i poveri della città. Il 18 ottobre 1845, con la circolare N. 25082, stampata in lingua tedesca e italiana, veniva comandato lo scioglimento del Fondo delle Confraternite, che la sua sostanza venisse assegnata alle chiese, alle scuole e ai poveri, sostanza questa, che fino ad allora aveva fruttato al Demanio Istriano, da quando fu espropriata alle Confraternite, come abbiamo visto per quella dei Battuti. Questa Circolare fu inviata da Pirano alla Podestaria di Isola il 9 dicembre 1845 “Per la pubblicazione ed affissione verso relativo riscontro”, e fu registrata dal Podestà isolano Giovanni Conte Marcovich. Di conseguenza, l’Ufficio Demaniale di Pirano, dovette compilare delle tabelle con segnati i nomi delle Confraternite, quello dei debitori di queste affittanze e quanto dovevano pagare, cifre che noi trascureremo, tranne quella di un Protocollo redatto prima dell’emanazione della detta Circolare, e che servirà da esempio, di come allora funzionava l’apparato burocratico. Questi documenti, come emanato dalla Circolare, vennero consegnati alle Autorità comunali ed ecclesiastiche di Isola per riscuotere il dovuto, e furono sottofirmati da rappresentanti di queste ultime. Da essi siamo riusciti a ricavare dei frammenti di storia ormai dimenticata, di alcune antiche Confraternite isolane, cosa possedevano, chi erano gli affittuari, i nomi delle allora Autorità di Isola e in alcuni casi il toponimo delle campagne e le vie delle case. Il Protocollo e la Circolare, seguiti dalle schede da noi sciolte, e dalle quali abbiamo ricavato l’essenziale, si trovano archiviati nel medesimo fascicolo e cartella del Fondo del Comune di Isola. 7) PROTOCOLLO Assunto con Antonio Carboncich qm. Antonio recte qm. Marco rappresentante ed erede dei propri genitori Marco e Maria Carboncich di Isola relativamente al di lui debito verso la soppressa Scuola della B. V. della Misericordia di Venezia di un canone di f ni 8. 18 ¾ e relativo diritto di proprietà della Casa in Contrada delle Corti in Isola No 229 recte 230. Actum nell’I. R. Ufficio Demaniale / di Pirano li 24 febbraio 1845 Presenti L’I. R. Amministratore Demaniale Sig. Paolo Rorratsch / L’I. R. Ricevitore Demaniale Giacomo Mocibob / Testimonio Marquardo Risigari e Pietro Delise / Lodovico Hirst quale attuario.

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Chiamato e comparso il prenominato Antonio Carboncich qm. Marco fu al medesimo significato che esso Debitore come sopra del Canone di Lire V.e [Venete] 42 pari a f.ni 8. 18 ¾ all’anno sopra una Casa in Contrada delle Corti in Isola al N. 229 recto 230 proveniente dalla B. V. della Misericordia di Venezia rimane a saldo del debito scaduto li 11 Novembre 1844 in arretrato con un importo di f ni 6. 3 2/4 come dal qui inserto foglio di debito. Cioè in tutto Fni 6 Kr. 3 2/4. Diconsi fiorini sei, Carantani tre due/quarti salvo ogni errore di calcolo. Per farla breve, il Carboncich rispose che … “prendo positivo impegno di estinguere entro il mese di luglio p o, v o giacchè le attuali mie circostanze non mi permettono di soddisfarla prima…” CIRCOLARE dell’I. R. Governo del Litorale austro-illirico riguardo allo scioglimento del Fondo delle confraterne nel Litorale. Sua Maestà I. R. con Sovrana Risoluzione 31 Maggio a. c., comunicata col Decreto dell’Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica 11 Giugno a. c. N. 19847/2209, si è degnata graziosissimamente di ordinare lo scioglimento del Fondo delle confraterne nel Litorale, e di comandare rispetto al Fondo confraterne Ex-Veneto, che la sua sostanza sia localizzata, cioè assegnata in parti uguali alle chiese, alle scuole ed ai poveri delle comuni, dove prima esistevano le confraterne. Onde attivare con la maggior possibile sollecitudine questa Sovrana Risoluzione, e raggiungere lo scopo voluto da Sua Maestà tanto benefico alla provincia, viene stabilito quanto segue: § 1. Col dì 1. Novembre a. c. cessa l’amministrazione del fondo confraterne ex veneto tenuta dagl’I. R. Ufficii Demaniali. § 2. Cominciando da questo giorno ogni Capo-comune, coll’intervento di procuratori delle chiese compartecipanti, avrà da amministrare la sostanza delle confraterne che hanno esistito nel suo circondario. § 3. Quanto più presto si potrà verranno formalmente consegnati dagl’I. R. Uffici Demaniali alle Capo-comuni per l’intiero loro circondario tutti quei titoli, che sono necessari per l’ordine e per la continuazione degli affari. § 4. Le Capo-comuni coll’intervento dei suaccennati membri delle amministrazioni delle chiese devono provvedere all’ordine perfetto ed alla sicurezza della sostanza assegnata alla loro amministrazione, ed all’esatto incasso delle rendite, pagare ogni semestre alle rispettive chiese la loro quota, e tener pronta quella delle comuni.

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§ 5. Dal primo Novembre in poi i debitori delle abolite confraterne hanno da fare il pagamento delle prestazioni correnti non più all’Ufficio Demaniale ma alla Capo-comune. TRIESTE, 18 Ottobre 1845. / Franz Graf von Stadion / Landes Gouverneur. ---oOo--Per delle proprietà della “Scuola della B. V. della Misericordia di Venezia” in Isola, risultavano debitori i seguenti isolani, tra i quali notiamo le forme antiche dei cognomi Demenis che qui vediamo segnato anche con la forma odierna di Menis, e Ulcigradi, i futuri Ulcigrai, mentre i Jugali e i Fanganel evidentemente si sono estinti, non figurando oggigiorno tra i cognomi isolani, ma li abbiamo visti anche in altri documenti d’epoca. Pietro e Catterina Jugali Beltrame qm Bortolo, Carboncich Antonio qm Marco, Antonio Lugnani qm Antonio, Mattio Parma qm Francesco e Giovanni Parma qm Almerigo, Antonio e Francesco Parma qm Biaggio, Tommaso Divo qm Marco, Bortolo Vascotto fù Antonio, Bortolo Menis qm Zuanne, Marco e Nicolò Vascotto fù Stefano, Lucia Vedova Antonio Vascotto, Antonio e Nicolò Vascotto fù Giuseppe, Eredi del fù Domenico Dudine, Francesco Mondo fù Francesco, Giovanni Fanganel qm Bortolo, Giovanni Demenis recte Gasparo Dudine, Eredi Francesco Vascotto qm Bonifacio, Eredi del fù Rinaldo Ulcigradi, Francesco Mondo qm Pietro e Pietro Mondo fù Mauro. L’8 giugno 1846 l’Ufficio Demaniale di Pirano consegnava una scheda di debitori isolani per dei Diritti signorili in danaro ed Affittanze, derivanti dalle proprietà della “Scuola della B. V. della Misericordia di Venezia in Isola”. Le firme dei tre Consegnanti sono illegibili, mentre quelle delle Autorità isolane che firmarono la scheda per ricevuta sono di D. Giacomo Can.o Parroco Lugnani; Giov. Co. Marcovich Podestà; Giov. de Moratti Delegato Comunale; Giovanni Costanzo Delegato Comunale; Nicolò Bettoso Camerlengo; Nicolò Bettoso per il colega. Riportiamo i nominativi segnalando che alcuni figuravano anche nell’elenco precedente, mentre in questo sono segnati anche i toponimi delle campagne e gli indirizzi delle case. Diritti signorili in danaro: 1) Bortolo Menis da Isola per un pezzo di Campagna in Contrada Pivol. 2) Parma Mattio qm Francesco e consorti Divo Tomaso Parma Francesco e Giovanni qm Almerigo e Parma Antonio per un pezzo di Campo fuori delle Corte d’Isola. 3) Maria V.a Carboncich qm Marco sopra la Casa No 229 in Isola.

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Affittanze: 4) Antonio Lugnani da Isola per un Campo in Contrada Villisan. 5) Nicolò Vascotto da Isola per un Campetto in Contrada Pivol. 6) Bortolo Menis per il Campetto in Pivol al No 5. 7) Francesco Mondo per una Vigna in Contrada Livizzan. 8) Domenico e fratelli Menis e Gasparo Dudine per un Campetto in Contrada Bosumè. 9) Bortolo Fanganel fu Filippo per un Pastene appresso la fontana. 10) Eredi Rinaldo Ulcigradi per un Campo in Contrada Cervignan. 11) Eredi Pietro Mondo per una Vigna olivata in Contrada Livizzan. I2) Eredi Francesco Vascotto per un Campo ed una Vigna in Contrada Villisan. 13) Pietro Beltrame da Isola per un Capitale che era di fr. 323. 25 ¾. In un elenco della medesima data 8 giugno 1846, firmato dalle stesse autorità civili ed ecclesiastiche come nel precedente, per le proprietà della Scuola della “B. V. dei Battuti-Isola” sono segnati i seguenti debitori: Affittanze: 1) Santo Derossi fu Tomaso. 2) Colomban Francesco di Mauro. 3) Antonio Costanzo da Isola In quest’ultimo documento che porta la stessa data e firme dei due precedenti, per le proprietà della Confraternita della “B. V. del Carmine” sono segnati i seguenti debitori: Diritti signorili: 1) Antonio, Nicolò e Giovanni Delise da Isola, sopra una casa in Contrada delle Corti. Affittanze: 2) Giovanni Dagri, per un Campo vitato ed olivato in Contrada Callelarga. 3) Domenico Perentin da Isola per un detto in Contrada Pregaor. 4) Francesco, Bortolo ed Andrea fratelli Parma da Isola per un detto in Contrada Saletto. 5) Lise Delise fu Alvise.

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PARTE II. L’OTTOCENTO 1. Documenti e Statuto della “Confraternita del Santissimo Sacramento” di Isola Sulla base di un documento del parroco Giovanni Zamarin, datato Isola 11 Gennaio 1866, e inviato all’Ordinariato di Trieste con il manoscritto N. 18, è possibile tracciare la storia dello Statuto della Confraternita del SS. Sacramento che, come racconta la lettera, esisteva a Isola già nel 1500. 8) Illustrissimo e Reverendissimo Ordinariato! Il Venerato Decreto di Codesta Illustrissima e Reverendissima Autorità dd.a 24 Novembre 1865 N.o 2987 contiene nel suo esordire: “Non ostando a tenore del Rescritto Luogotenenziale dd.a 13 corr. N.o 17522 IV in linea politica veruna difficoltà alla riattivazione della Confraternita del S mo Sacramento, si approva il relativo Statuto, rassegnato“; e nel suo terminare: “Ottenuto, che si avrà il sopraccennato Breve apostolico, sarà da procurarsi la stampa dello Statuto e da rassegnarsi alcuni esemplari allo scrivente per la loro trasmissione all’Ecc. Luogotenenza.” Appena pervenuto al dev. scrivente il sullodato V.nto Decreto, l’inclita i. r. Pretura di Pirano gli trasmetteva l’unito Atto che discorre del medesimo argomento, ma in senso del tutto opposto ai passi sopracitati, come lo testimoniano i tratti, sottomarcati dal dev. scrivente. Tra la Disposizione di Cod.o Ill mo e R mo Ordinariato e l’invito dell’Incl. i. r. Pretura, contradicentisi a vicenda, il dev. scrivente, assenziente pure la Direzione della pia Scuola, riconosce per il miglior partito da prendersi questo, di rassegnare cioè l’emergente all’Ecclesiastica Autorità, sia per non venir meno al rispetto dovuto alle Sue decisioni, sia perché è vivo desiderio della prefata Direzione, come del dev. scrivente, che tanto l’Ecclesiastica, quanto la Civile Autorità abbiano pure ad introdurre nello Statuto quelle modificazioni, cui crederanno opportune, purchè esso riporti l’approvazione, e la pia Sodalità possa sotto l’egida della Chiesa e non contraddetta dallo Stato progredire ad onore del divin Redentore e vantaggio spirituale di questa Parrocchia. Per la qual cosa il dev. scrivente prega, a nome pure della Direzione, Codesto Ill mo e R mo Ordinariato d’inoltrare Esso stesso all’Ecc. i. r. Luogotenenza lo Statuto allo scopo inteso dalla Nota pretorile, ovverossia di permettere che il dev. scrivente vi corrisponda all’invito.

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Ove poi l’Ecc. i. r. Luogotenenza vi aggiungesse o modificasse qualche articolo dello Statuto, sarebbe cosa necessaria, che così ampliato o corretto venisse abbassato al dev. scrivente, il quale pria di darlo alla stampa, lo porterebbe o lo farebbe portare in bel carattere in apposito nuovo fascicolo, e lo umilierebbe convenientemente esteso in unione dell’altro, sopra il quale sarebbero state fatte le correzioni o le aggiunte al Visto ed approvazione di Codesta e della Civile Autorità. Dall’Ufficio parrocchiale / Isola li 11. Gennajo 1866 G. Zamarin / parroco

La parte finale della lettera datata Isola 11 gennaio 1866, inerente la Confraternita del SS. Sacramento e inviata dal Parroco isolano Don Giovanni Zamarin all’Ordinariato Vescovile di Trieste (ADT, Trieste-Capodistria, a. 1866, b. 639, prot. 129).

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Segue la risposta dell’Ordinariato, datata Trieste 30 gennaio 1866, e firmata con una sigla. 9) Al R mo Sig. Canonico Giov. Zamarin, Parroco d’Isola. In evasione alla Sua rimostranza dd. 11 corr. N.o18, di cui si restituiscono gli allegati, in merito alle esigenze dell’i. r. Pretura di Pirano riguardo la Confraternita del S mo Sacramento in Isola, Le si comunica che l’incl. i. r. Luogotenenza a tenore di suo riscritto dd. 24 corr. N.o 1034 scrisse sull’argomento l’opportuno avvertimento all’i. r. Pretura di Capod a, la quale senza dubbio l’avrà trasmesso a quella di Pirano. Evidentemente si trattava di normale burocrazia e il tutto ebbe un lieto fine, perché il 12 marzo 1867 il Parroco Giovanni Zamarin con il rapporto N. 65, scrisse all’Ordinariato di Trieste che, In ossequiosa dipendenza al V.nto Decreto dd. 24 Novembre 1865 N.o 2987 il dev. scrivente rassegna a Cod.ta Ill.ma e R.ma Autorità N.o 6 copie dello Statuto, or ora stampato, per la Confraternita del SS. Sacramento in questa Parrochia. 10) Lo Statuto è stato stato compilato nel gennaio del 1865, e fu approvato il 13 novembre del medesimo anno dalla Luogotenenza di Trieste, mentre il Vescovo Bartolomeo, delle Diocesi unite di Trieste e Capodistria, lo approvò il 24 novembre successivo. Le date corrispondono esattamente a quelle delle approvazioni contenute nel primo documento del Parroco Zamarin che abbiamo visto, ma trattasi probabilmente di una ristampa, perché la prima di copertina porta l’anno 1867, il frontespizio quello del 1866, e le pagine 26 e 27 contengono un’Indulgenza in latino e la traduzione in italiano, di Papa PIO IX, datata 3 luglio 1866. 11) (Indulgenza = remissione parziale o totale delle pene temporali, accordata in casi particolari dalla Chiesa ai vivi ed ai defunti). Diffatti, nella Rubrica di inventario per l‘anno 1866 dell’ADT, vi è una nota dell’invio a Roma di una supplica, per ricevere un’Indulgenza per la Confraternita isolana in argomento, documento che, fatte le dovute ricerche, non è stato trovato nella busta di appartenenza. 12) Pertanto, se si tratta di una ripubblicazione, probabilmente è stata modificata la sola copertina e alcune pagine partendo dalla quindicesima, nella quale viene citata l’Indulgenza avuta il 3 luglio 1866, mentre alla fine dello Statuto, a pagina 25 è segnato Isola nel gennajo 1865, con a seguito i nomi dei firmatari componenti la prima Direzione della Confraternita. Il libretto contiene 28 pagine che misurano cm 14x21,8. Interessante rilevare al suo interno, che la Confraternita esisteva da più di tre secoli, mentre nelle Nozioni storiche vi sono ulteriori importanti notizie come vedremo di seguito nel documento che riportiamo integralmente.

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CONFRATERNITA O SCUOLA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO LA QUALE DOPO TRE SECOLI DI PROSPERA ESISTENZA DA SEI LUSTRI NEGLETTA AD ESTREMO DECADIMENTO RIDOTTA VIENE ANIMATA DI NOVELLA VITA PER CURA DEL REVERENDISSIMO DON GIOVANNI ZAMARIN CANONICO-PARROCO NELL’ANNO 1865. ---oOo--NOZIONI STORICHE Non si può indicare con precisione l’anno in cui fu istituita in questa parrocchia la Scuola del Santissimo Sacramento; ci mancano i vecchi relativi documenti e la tradizione non giunse fino a noi. Non andiamo però molto lungi dal vero segnandolo intorno il 1480, quando la cura spirituale della terra d’Isola venne eretta in parrocchia indipendente con un rettore e tre sacerdoti. E tale induzione non è già capricciosa, ma svolgesi da un dato sicuro, che non ammette né eccezione né dubbio. Nell’antico volume de’ Capitolari, che conservasi nell’archivio comunale, troviamo a pag. 62 una parte presa dall’onorando Consiglio, così redatta: “Renuncia fatta per il conseglio del’hospedal alla scola del sacratissimo corpo del nostro Signore : die 23 junii 1538, eccellentissimo e magnifico Do: Joanne Bapta Gritti, adsunt 33. – L’anderà parte de dar il governo dell’hospedal de Isola alla fraternita del corpo de Christo cum onere et honore, scodendo a Venezia alla camera d’imprestidi quel che si scuode, e tenir bon e particolar conto del dar et haver. Capta fuit pars per omnia suffragia seu ballotas”. Evidentemente da questo conchiuso emerge, 1.o che nel 1538 la scuola del Santissimo Sacramento era attivata in questa parrocchia; 2.o che già allora dovea trovarsi egregiamente organizzata e bene provveduta; la qual seconda conclusione, presupponendo necessariamente in una corporazione molti anni di esistenza, ne segue che, ove non si voglia ammettere che la sua istituzione rimonti ad epoca anteriore al 1480, si dovrà convenire ch’essa non potè essere posteriore al 1500. Nei secoli successivi, in cui la fede e la pietà informavano ancora la vita dell’individuo, della famiglia, della società cristiana, e che sono perciò sì interessanti e cari al cuore del vero cattolico, la pia Sodalità fu portata ad un grado eminente di sviluppo, tanto ne’ mezzi di sua materiale esistenza, come in ordine all’influenza della sua indole spirituale; di che abbiamo tuttavia monumenti insigni nei varj

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oggetti preziosi che si sono conservati e nei molteplici beni-fondi legati, i quali oggidì ancora rendono il cospicuo importo di oltre 200 fiorini all’anno, come pure nella spiccata e ben sentita divozione verso il SS. Sacramento, che formò mai sempre il pregio più rispettabile di questa parrocchia, e fu la causa principale per cui fra questi fedeli si conservò viva l’osservanza delle pratiche religiose ed i costumi si sono mantenuti sino agli ultimi tempi semplici, decorosi, innocenti. Le vicende tristissime però, che nei primordi del corrente secolo influirono tanto funestamente sulla fede e sulla morale anche delle nostre contrade, colpirono pure la Scuola del SS. Sacramento, privandola dell’autonomia e quindi della vita, riducendola a reggersi co’ norme ed influenze profane; ond’ella ne rimase oppressa e, a dir così, soffocata. Nelle cose della Chiesa l’immediata ingerenza laicale ha portato e porterà sempre dissoluzione e morte. Perciò nulla più rimaneva di lei: non aggregati, non direzione, e i beni-fondi medesimi erano stati confusi con quelli della Chiesa. Tale decadenza ed abbandono della Scuola del SS. Sacramento costituiva nella parrocchia una offesa permanente al divino Redentore, ed un permanente rimprovero alla religiosità della popolazione; perciò era vivamente e generalmente sentita la necessità di una conveniente riparazione. Ed ora, mercè la grazia di Dio, la popolazione si accinge a darla, e colla di Lui assistenza la darà degnamente. La pia Confraternita risorge affidata allo zelo degli stessi fedeli ed al Cuore pietosissimo del nostro Redentore, al quale in questa sacra solenne congiuntura innalziamo, come innalzeremo di tutto cuore il canto cattolico: Benedetto e adorato ogni momento / Sia il buon Gesù nel Santo Sacramento. STATUTO NORMALE PER LA CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO SACRAMENTO IN ISOLA ---oOo--PARTE I. CAPITOLO I. NORME PRELIMINARI. §. 1. La Scuola del SS. Sacramento è la congregazione di pie persone, aventi lo scopo essenziale di prestare culto publico e perenne al SS. Sacramento e di porgere ai confratelli e consorelle ajuti spirituali in vita ed in morte, mediante alcune funzioni e divote pratiche determinate. §. 2. Tutta la Confraternita viene rappresentata da un Presidente perpetuo e da un Direttore con quattro Gastaldi, i quali tutti costituiscono la Congregazione ordinaria.

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§. 3. Il Presidente perpetuo è il M. R. sig. Parroco; il Direttore poi ed i quattro Gastaldi vengono eletti o confermati ogni anno da tutti i confratelli, che si radunano in Congregazione generale. §. 4. Vi sono inoltre addetti: un Cassiere, un Segretario, due Nunzii e due Mazzieri, che vengono ogni anno scelti o confermati dalla Congregazione ordinaria. §. 5. Chi desidera di aggregarsi alla Confraternita deve contribuire il dì della iscrizione il canone di fiorini uno, che continuerà a versare ogni anno antecipatamente entro il mese di gennajo. §. 6. Oltre questo introito, derivante dall’annuale contribuzione degli ascritti, la Confraternita ha proprj beni-fondi, i quali le daranno annualmente il reddito di oltre fiorini 200. §. 7. Questi beni-fondi saranno amministrati sulla base di apposito inventario dal Direttore e dai quattro Gastaldi coll’obbligo però di presentare entro i primi 10 giorni del gennajo d’ogni anno, nelle forme volute dall’Istruzione per la regolare amministrazione delle Chiese, Fondazioni e Beneficii vigente nella Diocesi, il resoconto all’Amministrazione della Chiesa parrocchiale, affinchè possa comprenderlo e farlo figurare nel proprio conto consuntivo. La Congregazione dovrà comunicare all’Amministrazione della Chiesa una copia dell’Inventario e parteciparle in seguito ogni eventuale cambiamento del medesimo. §. 8. Per condurre esatta e regolare gestione di questi fondi in particolare, come in generale di tutti gl’introiti ed esiti della Confraternita, vi saranno due giornali e due libri maestri per i fondi, de’ quali uno ne terrà il Cassiere e l’altro il Direttore. Il Cassiere riporterà nel giornale tutte le partite che andrà mano a mano incassando e quelle che esborserà. Per ogni singolo importo incassato rilascerà apposita quittanza da se firmata, la quale prima di essere consegnata al pagatore dovrà venire contrassegnata dal primo Gastaldo. – È severamente proibito al Cassiere di sborsare qualsisia importo senza la consaputa del Direttore e Gastaldi, ed ogni atto dichiarante gli esborsi fatti verrà contrassegnato pure dal primo Gastaldo coll’apporvi il visto e la firma. Ogni mese i quattro Gastaldi, il Cassiere ed il Segretario si raduneranno nell’abitazione del Direttore, dove per mano del Segretario verrà fatta la trascrizione di tutte le partite incassate ed esborsate dal giornale e libro maestro del Cassiere in quelli conservati presso il Direttore, nel qual incontro il Direttore in presenza de’ Gastaldi e del Segretario apporrà la sua firma in calce all’ultima partita d’introito e d’esito dei registri del Cassiere, e questi di converso in quelli del Direttore. Ove si trovasse necessario di passare ad uno scontro di cassa, il Direttore ed i Gastaldi potranno effettuarlo al termine d’ogni mese, particolarmente se vi fosse depositata una somma alquanto significante. §. 9. Il Direttore ed i Gastaldi sono solidariamente responsabili di tutti i danni, che per loro trascuratezza venissero a soffrire i beni-fondi, sia nella coltura, sia ne’ censi. §. 10. Tutti gl’importi che si raccoglieranno nella cassetta della Confraternita

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dalle pie offerte dei fedeli, nominatamente la terza domenica d’ogni mese, verranno contati in casa del Cassiere alla presenza del primo Gastaldo, il quale assisterà pure al riporto che ne farà il Cassiere nel giornale. §. 11. Tutti gli atti originali relativi ai beni-fondi, come sarebbero: contratti d’affittanza, istrumenti di credito etc. verranno conservati nell’Archivio dell’amministrazione della Chiesa. La Confraternita ne avrà una copia, ed il Direttore nonché i Gastaldi avranno pieno diritto di prendere ispezione degli originali ad ogni occorrenza. §. 12. Le cere e gli attrezzi appartenenti alla Confraternita per uso delle processioni, nonché gli oggetti di addobbo dell’altare ed altri, se ne fossero, saranno custoditi nell’apposito locale. La cura che non vengano guastati nel riporli o nel levarli incombe ai due Mazzieri e la chiave del deposito sarà custodita presso il terzo Gastaldo. §. 13. Oltre l’inventario dei beni-fondi (§. 7.) ne dovrà essere compilato un altro per tutti gli oggetti, spettanti alla Confraternita, e sarà da conservarsi nel proprio Archivio: una copia ne sarà data all’amministrazione della Chiesa. – Ad ogni cambiamento del Direttore, o di uno de’ Gastaldi esso verrà esaminato nella prima Congregazione ordinaria assieme agli oggetti iscrittivi, ed al bisogno ne verrà assunto un nuovo, di cui, come sopra, se ne darà copia alla Chiesa. §. 14. Siccome d’ora in avanti la scuola potrà disporre liberamente del reddito dei beni-fondi, che per il corso di molti anni veniva impiegato pei bisogni della Chiesa, così è giusto, ch’essa si assuma i pesi inerenti e sollevi la Chiesa da certe spese, che con tale reddito venivano coperte. Staranno perciò in avvenire a carico della Confraternita i seguenti obblighi: a) Messe fondate Ambrosi, Vidali, Contesini N.° 42 ed altre Messe fondate Caterina Zorzi N.° 20; assieme 62 colla limosina di fiorini 1 rimanendo dispensata per ora dalla contribuzione di 50 soldi per ogni Messa contemplato al §. 74. dell’Istruzione per l’Amministrazione delle Chiese. Queste fondazioni verranno assicurate sui beni-fondi e munite della relativa Lettera fondazionale. b) La somministrazione della cera per lo meno nella quantità e qualità solite ad adoperarsi durante l’Esposizione delle 40 ore nei primi tre giorni della settimana santa e l’ottava del Corpus-Domini. – Le colature e rimasugli di queste cere resteranno per conto della Scuola. c) La provista di tutto quanto occorre per l’addobbo dell’altare del SS. Sacramento, che viene consegnato e resta affidato alla cura dei due Nunzi (§. 4.). d) La spesa dell’olio occorrente per tenere accese le due lampade al SS. Sacramento sì nella Chiesa parrocchiale che nella filiale pella B. V. [Chiesa della Beata Vergine]. e) Il pagamento d’ogni sorta d’imposte, che gravitano e fossero per gravitare sui fondi inventariati. §. 15. I civanzi dell’anno dovranno essere impiegati a promuovere il culto sempre maggiore del SS. Sacramento, e nel caso, che per eventuali straordinarj bisogni la Chiesa fosse obligata ad aver ricorso alla pietà della Confraternita, la sola Congregazione generale che per questo caso dovrà appositamente convocarsi, avrà il diritto di decidere il merito.

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CAPITOLO II. DOVERI. §. 16. Il dovere principale degli ascritti alla scuola del SS. Sacramento è di rendere culto publico e continuo a Gesù Sacramento (§.1.). Perciò ogni confratello ed ogni consorella deve considerarsi particolarmente dedicato al servizio di Gesù Cristo e cercar di promuovere in tutti i modi opportuni il suo onore e la sua gloria. §. 17. Il loro vivere dev’essere un continuo esempio di buoni costumi e di divozione nell’esercizio di ogni bella virtù e segnatamente della carità, dell’umanità, temperanza, nell’esatto adempimento dei doveri del proprio stato e nello assistere alle sacre funzioni. §. 18. Il modo più conveniente e più proficuo di onorare Gesù Sacramento essendo quello di riceverlo nella S. Eucarestia, resta fermo, che i confratelli e le consorelle, che non si saranno comunicati a Pasqua, veranno cassati dal numero degli ascritti. – Viene poi consigliato di riservarsi a ricevere la Pasqua il giovedì santo, giorno dell’istituzione della SS. Eucarestia, in tempo della Messa solenne dopo la comunione del Clero; così pure di accostarsi alla s. Mensa il dì solenne del Corpus-Domini, e in generale viene vivamente raccomandata a tutti la frequenza dei SS. Sacramenti. §. 19. Siccome la bestemmia è una diretta offesa di Dio e quindi un atto del tutto opposto allo scopo della Confraternita ed al primo dovere dei confratelli, così verrà inesorabilmente cacciato dalla scuola chi, dopo una severa correzione del Parroco, sarà ricaduto in questo abbominevole vizio. Viene poi consigliato a tutti i confratelli e consorelle d’impedire nelle maniere addatte l’uso nefando e la diffusione della bestemmia nella Parrocchia. §. 20. Quelli, che vorranno essere ascritti, dovranno insinuarsi presso il Presidente, cioè il Parroco, od anche presso il Direttore od uno o l’altro dei Gastaldi, i quali, o subito o alla prossima Congregazione ordinaria li proporranno allo stesso Presidente, ond’essere poi definitivamente ammessi. §. 21. L’annuo canone è fissato a fiorini uno e dovrà essere versato entro il mese di gennajo (§. 5.). Ai poveri però si permette di farlo in due rate di soldi 50 cadauna, nei mesi di gennajo e luglio. Ogni altro, il quale nel mese di gennajo non avrà contribuito il canone, cesserà di far parte della Confraternita. §. 22. Il Direttore ed i Gastaldi eletti nella congregazione generale si provederanno tosto a proprie spese della cappa rossa, conforme il modello apposito, e lo stesso dovere incombe pure a tutti quei confratelli, che versano in condizioni da poter sostenere siffatto dispendio. §. 23. I confratelli compariranno tutti: a) Nella processione solenne del Corpus-Domini. b) Nella processione del venerdì santo a sera. c) Nella processione del sabato santo a sera. d) Per eseguire il funerale dei confratelli e consorelle defunti. e) Per assistere all’ufficiatura, Messa solenne ed esequie, che si celebreranno

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in suffragio dei confratelli e consorelle defunti nell’ottavario de’ morti. Compariranno in numero sufficiente: a) Mercoledì, giovedì e venerdì santo di mattina, e nel giorno dell’ottava del Corpus-Domini; alle quali funzioni sono però obligati d’intervenire sempre il Direttore, i quattro Gastaldi ed i Nunzii. b) Per accompagnare la SS. Comunione agli infermi tanto per Pasqua, come nel corso dell’anno §. 24. Il Direttore ed i Gastaldi sceglieranno ogni anno alcuni confratelli, i quali avranno a fare l’adorazione al SS. Sacramento durante l’Esposizione delle 40 ore. La lista di questi sarà presentata al Parroco, firmata da lui e dal Direttore e, munita del sigillo della scuola, esposta nella sagristia. Essi poi verranno invitati dal Nunzio il giorno innanzi ed ognuno si recherà un quarto d’ora prima del suo turno alla sagristia della Chiesa parr. ove indosserà la cappa e si porterà poi nel coro all’inginocchiatojo con un libro di divozione, fermandosi e trattenendosi un’ora in sante meditazioni e letture spirituali. §. 25. Non basta pagare con puntualità l’annuo canone per far degnamente parte della Confraternita, ma convien essere veri figli e servi di Gesù Cristo nel cuore e tali addimostrarsi colle opere; e perciò chi sarà convinto dal Parroco di publico scandalo, o di recare scompiglio nella scuola pel suo spirito irrequieto e turbolento, dopo tre addatte ammonizioni, verrà cancellato dal catalogo degli ascritti, né potrà esservi riammesso fino a che non avrà dato saggi di essersi corretto ed emendato. §. 26. I confratelli e le consorelle reciteranno per il loro bene spirituale e per lucrar le Indulgenze concesse dalla Chiesa ogni giorno cinque Pater, Ave e Gloria in onore del SS. Sacramento e un De profundis o Requiem in suffragio dei confratelli e consorelle defunti. CAPITOLO III. DIRITTI. §. 27. Il Direttore ed i quattro Gastaldi avranno un posto destinato nella Chiesa parrocchiale in tutte le funzioni dell’anno, e precisamente è per essi riservato il primo banco nella navata del SS. Sacramento. §. 28. I confratelli hanno il diritto di portare a preferenza di chi non è addetto alla scuola le torcie, le candele, l’ombrello ed eventualmente anche il baldacchino (§. 29. 30.). §. 29. Nelle processioni del Corpo del Signore, del venerdì e sabato santo le sole torcie della scuola fiancheggeranno il baldacchino. Il portare il baldacchino in queste processioni spetta per antica consuetudine ai membri del Consiglio comunale, ed ove questi non volessero, o non potessero usare di tale diritto, esso passerebbe alla Confraternita. – Per nessun conto può reggere il preteso diritto, che il Podestà o chi altri possa scegliere fuori del Corpo Municipale chi porti il baldacchino, avvegnacchè talvolta si potrebbero presentare persone indegne affatto di tanto onore e tali, da eccitare perfino la publica indignazione.

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§. 30. Nelle altre processioni col SS. Sacramento, cioè la terza domenica di ogni mese, il mercoledì, giovedì e venerdì santo di mattina, e così pure nel giorno dell’ottava del Corpo del Signore ed in altre estraordinarie occasioni, i soli confratelli hanno il diritto di portare l’ombrello ed anche il baldacchino. §. 31. In tutte le processioni, anche in quelle senza il Santissimo, questa Confraternita precede immediatamente il Clero, ed ogni qualvolta si porta la sua Croce d’argento, il Direttore e Gastaldi la seguono, vestiti di cappa. §. 32. A scanso di confusioni e malumori fra i confratelli sarà tenuto dal secondo Gastaldo un elenco alfabetico di tutti i confratelli e dietro quest’ordine verrà stabilito per turno chi debba portare gli attrezzi, il baldacchino, l’ombrello, le torcie. §. 33. Nelle Comunioni degli infermi l’ombrello verrà portato da un Nunzio, l’altro dirigerà il corteggio. – Ambidue saranno vestiti di cappa. §. 34. La Confraternita ha due Mazzieri scelti dalla congregazione ordinaria per mantenere l’ordine nelle processioni, ai quali tutti dovranno obbedire. §. 35. Ogni confratello gode il diritto di esporre i proprj desiderj e pareri sopra oggetti spettanti alla scuola e ciò alla congregazione ordinaria per mezzo del Direttore od uno de’ Gastaldi soltanto, od in persona nella congregazione generale. §. 36. Il confratello che si mostrerà insubordinato, testereccio nelle sue opinioni, o trascurato nell’eseguire i doveri degli ascritti a questa scuola, perderà per un anno ogni diritto. §. 37. Quei confratelli e consorelle, che offriranno una più generosa contribuzione, però per lo meno di fiorini uno, godranno il titolo onorifico di benemeriti protettori della pia Confraternita con elenco distinto, e di loro si farà lodevole menzione nella congregazione generale ed in altre opportune occasioni. CAPITOLO IV. VANTAGGI E BENEFICII. §. 38. Alla morte d’ogni confratello e consorella sarà dato avviso col suono della campana maggiore dopo il solito segno con quella da morto. Se il confratello defunto si fosse ritrovato allora nella carica di Direttore o Gastaldo, l’avviso verrà dato a campane doppie, però con un segno solo. §. 39. Subito dopo la morte di ciascun confratello o consorella saranno a suo suffragio celebrate pel momento tre Messe basse all’altare del Santissimo, e quando la Confraternita avrà cominciato a trovarsi in migliori condizioni economiche, se ne celebreranno sei. §. 40. Il cadavere verrà accompagnato dalla casa alla Chiesa da tutti i confratelli e consorelle, che si raduneranno all’effetto a tempo opportuno nella Chiesa parr.; e preceduti dalla Croce si recheranno a due a due divotamente alla casa del defunto, seguiti dal Clero. Nel ritorno alla Chiesa terranno il medesimo ordine e reciteranno il Salmo Miserere. Soltanto il Direttore, i Gastaldi ed i Nunzii, tutti vestiti in cappa, hanno obbligo di fermarsi all’Uffiziatura e Messa e di accompagnare il cadavere alla sepoltura; agli altri ascritti non si può che consigliare quest’opera di cristiana carità.

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§. 41. Il cadavere verrà portato dalla casa alla Chiesa da quattro confratelli in cappa, che verranno stabiliti, ogni volta dal Direttore e Gastaldi. §. 42. Oltre la Croce della scuola vi saranno nell’accompagnamento dalla casa alla Chiesa quattro torcie a fianco del feretro. §. 43. La Confraternita assume alla morte di ogni confratello e consorella la spesa di un funerale di seconda classe, cioè di due torcie decenti, delle candelle pei sacerdoti, del suono delle campane, di un Notturno, della Messa cantata e tassa pel nonzolo. Qualora la famiglia, o gli eredi del defunto, o chi altri, ordinasse il funerale di prima classe, la Confraternita consegnerà al dispositore in dinaro l’importo per un funerale di seconda classe. Morendo o venendo sepolto un confratello o consorella in un’altra Parrocchia, la Confraternita darà alla famiglia l’importo di fni. 10, se essa comproverà di aver avuto spesa maggiore nel di lui funerale, in caso diverso verranno i 10 fni. impiegati nella celebrazione di una Messa cantata con un Notturno e di altre Messe basse. §. 44. Nell’ottavario dei Morti sarà celebrata l’Uffiziatura intera con Messa ed esequie solenni, dalla cappella della Chiesa parr. in sufffragio di tutti i confratelli e consorelle defunti coll’intervento di tutti gli ascritti. §. 45. La santa Chiesa dispensa Indulgenze plenarie e parziali ai fedeli, che si ascrivono nella Confraternita del SS. Sacramento, o che accompagnano il santo Viatico. INDULGENZE. Il glorioso regnante S. Pontefice PIO IX con Breve dd.a 3 Luglio 1866, aggiunto in appendice a questo Statuto, comunicò alla Confraternita del Smo. Sacramento in Isola tutte quelle Indulgenze, di cui è arricchita l’Arciconfraternita esistente in Roma sotto lo stesso titolo. Le Indulgenze poi, annesse a quell’Arciconfraternita, sono contenute nel Sommario, trasmesso dietro apposita ricerca dell’attuale Direzione, dalla Segreteria della S. Congregazione sopra le Indulgenze e S. Reliquie in Roma dd.a 13 febb. a. c., e che viene qui riportato, tradotto nella nostra favella. SOMMARIO. di tutte e singole Indulgenze che sono state concesse all’Arciconfraternita del Smo. Sacramento, canonicamente eretta in Roma nella Chiesa di S. Maria sopra Minerva dai diversi Sommi Pontefici. da Paolo V il 3 Nov. 1606. 1. Indulgenza plenaria ad ogni fedele d’ambo i sessi nel giorno in cui, confessato e comunicato, si ascrive alla Sodalità.

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2. Indulgenza plenaria in articulo mortis a tutti i confratelli e consorelle, i quali confessati e comunicati invocano colla bocca od almeno col cuore il Nome Smo. di Gesù. 3. Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantenne agli ascritti, i quali contriti e confessati ricevono la Sma. Comunione nella festa del Corpus Domini e pregano giusta l’intenzione del S. Pontefice. 4. Indulgenza di cento giorni in ogni venerdì dall’anno a quelli ascritti, che visitano la Chiesa, nella quale è eretta la Confraternita. 5. Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene ai confratelli e consorelle, i quali con lume o senza, accompagnano il Smo. Sacramento quando viene portato agl’infermi o altrove. da Clemente X il 24 Gennajo 1673. 6. Indulgenza di cento giorni ai confratelli e consorelle ogni qualvolta accompagnano alla sepoltura la salma di un fedele. da Benedetto XIV il 2 Agosto 1749. 7. Indulgenza di cento giorni ai confratelli e consorelle, i quali assistono alla Messa, che viene celebrata nella Chiesa della Confraternita. 8. Ovvero alle sue Congregazioni publiche o private. 9. Come alle Processioni, che si fanno dietro licenza del Vescovo. 10. Così pure a quelli, che danno ospitalità ai poveri. 11. Che pacificano i nemici o disenzienti, o tentano di pacificarli. 12. Che non potendo per impedimento accompagnare il Smo. Sacramento, recitano almeno un Pater ed Ave o cinque Pater ed Ave per le anime dei defunti ascritti. 13. Che riducono un traviato sulla strada della salute. 14. Che ammaestrano quelli, i quali ignorano i comandamenti di Dio e le cose necessarie alla salute. 15. Che visitano gl’infermi o carcerati e li sollevano con qualche opera corporale o spirituale. 16. Che esercitano altra opera di pietà o di carità. da Pio IX il 13 Giugno 1853.

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17. Indulgenza plenaria ai confratelli e consorelle, i quali confessati e comunicati assistono alla processione, che si suol fare nella terza Domenica di ogni mese e nel Giovedì S., e pregheranno secondo l’intenzione di S. Santità. 18. Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene a quelli, i quali nel Giovedì Santo visitano il luogo, in cui in tal giorno viene custodito il Smo. Sacramento, ed ivi pregano con cuore contrito e divotamente. 19. Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene, da lucrarsi ogni giorno una volta da quelli, i quali similmente con cuore contrito nelle ore vesperine visitano il Smo. Sacramento in qualche Chiesa o publico Oratorio ed ivi pregano. Ad ogni fedele cristiano poi, che accompagna il Smo. Sacramento sono concesse le seguenti Indulgenze: da Paolo V il 3 Novembre 1606. 1. Indulgenza di cinque anni ed altrettante quarantene a chi senza lume accompagna il Smo. Sacramento. 2. Indulgenza di cento giorni a chi impedito recita un Pater ed Ave, per quell’infermo, che si comunica. da Innocenzo XI il 1 Ottobre 1678. 3. Indulgenza di sette anni ed altrettante quarantene a chi col lume accompagna il Smo. Sacramento agli infermi e prega come sopra. da Innocenzo XII il 5 Gennajo 1695. 4. Indulgenza di tre anni ed altrettante quarantene a chi legittimamente impedito vi manda il lume. Benedetto XIV il 13 Settembre 1749 / e Pio IX il 13 Giugno 1853 concessero, che tutte le riportate Indulgenze, si plenarie, che parziali, possano essere applicate alle anime dei defunti in modo di suffragio.

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La prima di copertina dello Statuto normale per la Confraternita del Santissimo Sacramento nella Chiesa parrocchiale di S. Mauro Martire in Isola.

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PARTE II. UFFIZII E DOVERI DELLE CARICHE E DEGLI IMPIEGATI. CAPITOLO I. DEL PRESIDENTE. Il Parroco, come Presidente perpetuo ha diritto: 1. Riunire la Congregazione ordinaria per oggetti disciplinari ed economici relativi alla scuola. 2. D’intervenire e di presiedere ad ogni convocazione generale della Confraternita ed ordinaria. 3. Di acconsentire o di opporsi alle deliberazioni fatte dalle congregazioni rispetto a funzioni ed altre pie pratiche. 4. Di prescrivere in unione al Direttore ed ai quattro Gastaldi ulteriori discipline, che ritenesse opportune perché tutto proceda con ordine, come anche di modificarle o cangiarle secondochè indicheranno le circostanze e l’esperienza. 5. Di scegliere i parrocchiani da scriversi nel catalogo dei confratelli, di rifiutare l’ammissione di qualche postulante non meritevole e di far cancellare quelli, che dopo tre ammonizioni non osservassero con esatezza i propri doveri, la disciplina della Scuola e non tenessero una condotta religiosa e morale. 6. Di opporsi ad ogni innovazione arbitraria e contraria a questo Statuto. 7. D’invigilare sulle particolari attribuzioni del Direttore, dei Gastaldi e degli Impiegati, come pure sulla condotta di ciascheduno de’ confratelli e consorelle. 8. Di correggere gl’immorigerati e di eccitare i negligenti. CAPITOLO II. DEL DIRETTORE. Il Direttore, scelto a maggioranza di voti dalla Congregazione generale, ha coi quattro Gastaldi sotto la presidenza del Parroco la direzione di tutta la Confraternita per un anno, quindi ha diritto in generale: 1. In assenza del Parroco di presiedere ad ogni convocazione della Confraternita ordinaria. In particolare poi: 2. Il Direttore è il primo, che figura ad ogni funzione, pia pratica, processione e publica e privata convocazione. 3. Ha diritto di trattare col Parroco ed i Gastaldi sopra i diversi oggetti della pia Scuola. 4. Ha l’uffizio di osservare, se gli arrendatori de’ fondi e ciascheduno dei confratelli adempiano al dovere di versare il censo e canone e di eccitare i morosi.

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5. D’invigilare, perché nella ricorrenza delle funzioni e pie pratiche determinate abbiano da essere diramati gli annunzii, firmati di sua mano e dispensati dai Nunzii a tempo opportuno. 6. Di sorvegliare in modo speciale, che il S. Viatico venga accompagnato da buon numero di confratelli e di eccitarli, ove osservasse negligenza d’accordo col quarto Gastaldo. 7. Di obligare qualunque degli Impiegati all’esatta osservanza di questo Statuto e di reprimere coll’influenza del Parroco e d’accordo coi Gastaldi ogni notabile violazione. 8. Di conservare una chiave della cassa, il giornale ed il libro maestro de’ fondi, nei quali ogni mese verranno riportati da quelli del Cassiere gl’incassi e gli esiti avvenuti durante il mese coll’osservanza di quanto fu prescritto al §. 8. 9. Di notificare in Congregazione ordinaria i nomi di coloro, che si fossero presso di lui insinuati per essere ascritti nella pia Confraternita e di emettere pel primo su ciascheduno le più esatte e conscienziose informazioni; così pure di notificare quelli che si fossero resi meritevoli di essere ripresi dal Parroco o di venire esclusi. 10. Di conservare il sigillo della Scuola e di firmare tutti gli Atti d’uffizio colla contrassegnatura del Segretario. CAPITOLO III. DEI GASTALDI. I quattro Gastaldi vengono scelti nella Congregazione generale a maggioranza relativa di voti dopo il Direttore, e rappresentano insieme con questi e col Parroco la Confraternita. Quindi hanno diritto in generale: 1. D’intervenire a tutte le congregazioni ordinarie e generali. 2. Di trattare assieme col Parroco e Direttore sopra tutte le funzioni, pie pratiche e le discipline della Scuola. 3. Di raccogliere e di esporre liberamente i desideri de’ confratelli nelle congregazioni ordinarie. 4. Di eleggere assieme col Parroco ed il Direttore il Cassiere, il Segretario, i Nunzii ed i Mazzieri. 5. Di partecipare al Direttore coloro, che bramano di essere ascritti e dargli le necessarie informazioni. 6. Di ammettere i postulanti o negar loro l’accettazione d’accordo col Direttore e con dipendenza dal Parroco. 7. Di convenire ogni mese in casa del Direttore per assistere alla trascrizione delle partite introitate ed esitate dai libri del Cassiere in quelli del Direttore, di passare al bisogno allo scontro di cassa per aver in evidenza lo stato della Confraternita. 8. D’invigilare sulla piena osservanza del presente Statuto e sull’esatto adempimento degli uffizii degli Impiegati e sulla condotta dei confratelli e delle consorelle, onde informare il Parroco nelle ordinarie Congregazioni.

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In particolare: Il primo Gastaldo controfirmerà ogni ricevuta, rilasciata dal Cassiere per incassi fatti e quelle da lui ritirate per gl’importi esborsati, come pure sarà ogni volta presente al contamento dei danari raccolti in via di offerte (§. 10.). Il secondo Gastaldo terrà un elenco alfabetico di tutti i confratelli e d’accordo col Direttore e gli altri colleghi stabilirà chi debba portare le torcie, i sacri arredi, l’ombrello, il baldacchino, il cadavere degli ascritti defunti, per evitare qualunque dispiacenza (§. 32.). Ogni discrepanza, che avvenisse, sarà portata alla decisione del Parroco. Il terzo Gastaldo custodirà la chiave del deposito delle cere e degli attrezzi, avendo cura, che vengano bene conservati (§. 12.). Il quarto Gastaldo sorveglierà al decoroso accompagnamento del S. Viatico (P. II. Cap. II. 6.). CAPITOLO IV. DEL CASSIERE. Il Cassiere viene eletto fra i confratelli dai componenti la Congregazione ordinaria. Egli dev’essere non solamente persona proba ed onesta, ma anche facoltosa e possibilmente doviziosa. Gli uffizzi e doveri del Cassiere sono: 1. Di avere un Gionale degli introiti ed un libro Maestro dei fondi spettanti alla scuola e di riportare in essi tutte le relative partite. 2. Di avere e custodire la cassa a doppia chiave, delle quali una ne conserverà egli e l’altra il Direttore, e nella quale verrà riposto tutto il dinaro della Confraternita oltre l’importo di fiorini 18. 3. Di poter incassare qualunque importo anche senza il concorso al momento del Direttore o Gastaldi; per lo contrario ei non potrà dar fuori qualsiesi somma senza loro consapevolezza. 4. Di estendere e firmare ogni quittanza d’introito, di farla controfirmare dal primo Gastaldo e di far riconoscere col Visto e firma dello stesso primo Gastaldo tutte le quittanze d’esito. 5. Di portare una volta al mese il Giornale e libro Maestro in casa del Direttore, dove si effettuerà la trascrizione di tutte le partite riscosse e pagate entro il mese nei libri del Direttore coll’osservanza di quanto fu stabilito al §. 8. 6. Di prestarsi ad ogni richiesta, che il Direttore coi Gastaldi esaminino lo stato di cassa, e segnatamente al termine d’ogni mese. 7. D’intervenire alle ordinarie congregazioni; però con voto solamente consultivo, ove i componenti la Congregazione ordinaria non gli concedano il voto deliberativo. 8. Di rispondere al Direttore e Gastaldi de’ danni, che – Dio tolga – la cassa della Scuola avesse mai per sua ragione a soffrire.

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CAPITOLO V. DEL SEGRETARIO. Il segretario viene nominato dai membri della Congregazione ordinaria dal numero de’ confratelli. Ha il dovere: 1. Di tener presso di se un libro intitolato: Atti della veneranda Scuola del SS. Sacramento, nel quale scriverà gli oggetti da trattarsi nelle congregazioni e le prese deliberazioni e riporterà tutte le corrispondenze uffiziose. 2. Di conservare nell’Archivio oltre al libro Atti ed al carteggio uffizioso, anche l’inventario dei beni-fondi (§. 7.), le copie dei contratti (§. 11.) e l’inventario degli oggetti di proprietà della Scuola (§. 13.). 3. D’intervenire a tutte le ordinarie e generali congregazioni, nelle quali preleggerà gli oggetti da trattarsi, segnando il nome degli intervenuti nelle ordinarie e il numero nelle generali. 4. Di estendere gli ordini emessi dal Presidente e dal Direttore. 5. Di redigere a mezzo del Direttore e Gastaldi i voti e desideri de’ confratelli e poscia registrarne la decisione. 6. Di tenere e poi leggere nelle generali Convocazioni l’elenco dei confratelli e delle consorelle con la relativa indicazione de’ nuovi entrati e dei cancellati, nonché i nomi dei mancanti dell’annuo censo o canone. 7. Uscendo di carica alla fine dell’anno, di consegnare in tutto ordine e precisione il detto libro Atti, nonché tutte le carte ed altro spettante alla Scuola con apposita specifica, firmata dal Parroco. CAPITOLO VI. DEI NUNZII. I Nunzii vengono scelti dai costituenti la congregazione ordinaria e prestano il servizio per un anno, potendo però essere rinominati. Essi debbono essere persone di condotta morale cristiana; distinti per osservanza delle pratiche religiose, nonché pel rispettoso contegno coi Superiori. I loro uffizii sono: 1. Di portare pronto servizio al Presidente, al Direttore e Gastaldi e rispetto a tutti indistintamente i confratelli. 2. Di vestirsi di cappa in tutte le funzioni sacre, processioni, funerali ed altre pie pratiche della Scuola e in tutte le Comunioni solenni e private degli infermi, nelle quali uno porterà l’ombrello e l’altro sorveglierà al buon ordine. 3. Di attendere scrupolosamente all’ornatura e mondizia dell’altare del SS. Sacramento, che viene affidato alla loro cura. 4. Di dispensare ai confratelli e consorelle avvisi, inviti ed altri atti, che venissero loro consegnati dal Parroco o dal Direttore o dai Gastaldi. 5. Di distribuire ed accendere le torcie e le candele per le processioni. 6. Di raccogliere e consegnare al 3.° Gastaldo tutti gli avanzi e colature di cere, che ardono nelle funzioni o processioni.

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7. Di dare pronto avviso al Direttore della morte di ciascun confratello, acciochè mandi a tempo gli ordini pell’accompagnamento e suffragj. 8. Essi potranno essere dispensati in compenso del loro uffizio dalla contribuzione del canone.

Il frontespizio dello Statuto normale per la Confraternita del Santissimo Sacramento nella Chiesa parrocchiale di S. Mauro Martire in Isola.

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CAPITOLO VII. DEI MAZZIERI. I due Mazzieri vengono scelti fra i confratelli dai membri della Congregazione ordinaria. Essi debbono essere persone comendevoli per morigeratezza di vita, gravità e rispettoso contegno verso le Cariche e tutti gli ascritti in generale. Il loro Uffizio è: 1. Di regolare, vestiti di cappa e provveduti di apposita mazza, le processioni e gli accompagnamenti funebri con la dovuta compostezza, cortesia e premura; e tutti i confratelli, particolarmente quelli, che portano gli attrezzi sacri, dovranno adattarsi alle loro disposizioni. 2. Di aver la dovuta cura sotto la dipendenza del Direttore e del terzo Gastaldo degli attrezzi sacri e delle cere, che servono per le processioni, soprattutto nel levarli dal locale del deposito e nel riporli, affinchè non si rompono o guastino. PARTE III. TEMPI ED OGGETTI DELLE CONGREGAZIONI CAPITOLO I. CONGREGAZIONE ORDINARIA. Le congregazioni ordinarie vengono tenute di solito ogni tre mesi sotto la direzione del Parroco, qual Presidente, onde prendere in considerazione lo stato morale ed economico della Scuola; cioè proporre e decidere sopra oggetti spettanti all’ordine, alla disciplina, all’economia ed al buon andamento della Confraternita. Queste peraltro possono essere convocate anche fuori del detto tempo dal Parroco o dietro richiesta del Direttore o dei Gastaldi per oggetto d’instantaneo bisogno. A tutte, oltre il Parroco, interviene il Direttore (il quale in assenza del Parroco tiene la presidenza), i quattro Gastaldi con voto deliberativo, il Cassiere con voto consultivo, od anche deliberativo, ed il Segretario per registrare nel libro Atti, ciò, che verrà in ognuna trattato. CAPITOLO II. CONGREGAZIONE GENERALE. Ogni anno, la seconda Festa del S. Natale dopo la funzione vesperina, si terrà nella Sacristia della Chiesa parrocchiale la generale Congregazione, alla quale sono obbligati d’intervenire, il Parroco, le Cariche, gl’Impiegati e tutti i confratelli.

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La Congregazione generale verrà annunziata col suono prolungato della campana maggiore. Gli oggetti da trattarsi in quel giorno sono i seguenti: 1. L’elezione o conferma con votazione o ballottazione delle Cariche volute dallo Statuto, cioè Direttore e quattro Gastaldi. 2. La lettura del rendiconto d’entrata ed esito. 3. La notifica del numero preciso de’ confratelli e consorelle e de’ benemeriti Protettori. 4. I desiderj ed i pareri, che ogni confratello potrà liberamente esporre su tutto ciò, che risguarda la disciplina od economia a maggior utilità ed accrescimento della pia Scuola. 5. La consegna da parte del Direttore e dei Gastaldi dei libri, sigillo ed elenchi e chiavi della Scuola, nel caso uscissero di carica. – I libri, gli elenchi ed altre carte, risguardanti la Confraternita, e che venivano custodite presso gl’Impiegati, saranno consegnate ove cessassero dal loro uffizio, nella prossima Congregazione ordinaria. Isola nel Gennajo 1865.

GIOVANNI ZAMARIN Parroco – Presidente

GIOVANNI DEGRASSI Direttore / BENVENUTO CHICO Gastaldo ANTONIO ULCIGRAI fu ANTONIO Gastaldo / ANTONIO BETTOSO Gastaldo CARLO VASCOTTO Gastaldo / BORTOLO POLETTI Cassiere CRISTOFORO ULCIGRAI Segretario. [L’Indulgenza di Papa Pio IX, datata Roma 3 luglio 1866, era stata chiesta dalla Confraternita isolana in quell’anno, è stata stampata in lingua Latina a pagina 26 dello Statuto, che noi trascuriamo, e in lingua Italiana a pag. 27 che riportiamo, e alla quale segue l’approvazione, quasi tutta stampata in corsivo]. PIO PP. IX. A PERPETUA MEMORIA DELL’ATTO. Ci fu umiliata supplica affinchè in virtù della Nostra Autorità Apostolica ci degnassimo di conferire alla Confraternita istituita, come viene asserito, canonicamente nella Chiesa del Luogo chiamato Isola nella Diocesi di Trieste e Capodistria sotto il titolo del SS.mo Sacramento, tutte e ciascheduna delle Indulgenze delle quali gode l’Arciconfraternita eretta sotto il medesimo titolo nella Chiesa di S.ta Maria della Minerva di quest’alma Città. Essendo adunque per l’officio a Noi da Dio commesso inclinato quanto nel Signore il possiamo l’animo Nostro ad accrescere la pietà dei Fedeli ed a procurare il loro bene spirituale, abbiam voluto assecondare questa preghiera per la quale all’eterna salute delle anime si provvede. Confidati pertanto nella misericordia di Dio Onnipotente e nell’autorità de’ suoi Beati Apostoli Pietro e Paolo, a tutti e singoli fedeli in Cristo dell’uno e dell’altro sesso che appartengono ora od inappres-

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so apparterranno alla detta Confraternita, purchè abbiano adempiute nel Signore, come si deve, le opere di pietà prescritte a conseguirle, col tenore del presente rescritto communichiamo in perpetuo, ossia nuovamente impartiamo e concediamo tutte le singole Indulgenze, tanto Plenarie che Parziali e le altre grazie spirituali delle quali è arricchita l’Arciconfraternita sotto lo stesso titolo di questa Nostra Alma Città. Non ostanti le regole Nostre e della Nostra Cancelleria intorno al non concedere Indulgenze pari, ed altre Costituzioni ed Ordinazioni Apostoliche. Dato in Roma a San Pietro sotto l’anello del Pescatore il 3 Luglio MDCCCLXVI. l’anno del Nostro Pontificato ventesimo primo. (L. S.)

N. CARDINALE PARACCIANI CLARELLI.

N.° 2987 Al R.mo Signor Canonico GIOVANNI ZAMARIN Parroco d’ISOLA Non ostando, a tenore del Rescritto Luogotenenziale dd.a 13 corr. N. 17522-IV, in linea politica veruna difficoltà alla riattivazione della Confraternita del SS.mo Sacramento in codesta Parrocchia, si approva il relativo Statuto, rassegnato colla Sua accompagnatoria dd.a 19 Agosto a. c. N. 250, che nel compiego si restituisce. Dall’Ordinariato Vescovile di Trieste e Capodistria - Trieste li 24 Novembre 1865. BARTOLOMEO / Vescovo m. p. / G. D.r SUST / Segretario m. p. ---oOo---

2. Statuto della “Società di Mutuo Soccorso in Isola” Questo Statuto risale al 1874 ed è stato registrato a Trieste il 20 aprile di quell’anno; appartiene alla categoria delle Società di Mutuo Soccorso (18651911). Dieci anni dopo, il 21 marzo del 1884, ne veniva chiesta la sua modifica che fu approvata a Trieste il 25 gennaio 1885. Ambedue gli Statuti sono contenuti in un manoscritto di 25 pagine, diviso in due parti verticali, separate al centro da una linea, alla cui sinistra figura lo Statuto del 1874, ed alla destra la sua modifica del 1884. Esso è stato affrancato tra le varie pagine con 15 marche da bollo da 15, 10 e 5 kreuzer, per un valore complessivo di 120 kreuzer. Alcune marche sono annullate con un timbro poco visibile in lingua tedesca, di qualche Autorità di Capodistria, il cui toponimo è l’unica voce che si riesce a leggere. Per praticità esponiamo i due Statuti separatamente. 13)

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STATUTO DELLA “SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO IN ISOLA” DELL’ANNO 1874 PARTE PRIMA CAPITOLO I SCOPO § 1. La Società di Mutuo Soccorso in Isola viene istituita allo scopo: a. Di sovvenire con assistenza medica, colla somministrazione delle occorevoli medicine, e con danaro i suoi membri in tempo di loro malattia e durante la convalescenza. b. Di provvedere alla tumulazione di ogni socio defunto con un conveniente funerale e di contribuire un sussidio alla superstite famiglia. c. Di soccorrere i soci non più atti al lavoro per malattia o per vecchiaia di una pensione, tostochè i mezzi della Società renderanno ciò possibile, a norma di apposito Regolamento da compilare a suo tempo. § 2. La Società non ha rappresentanza pubblica che davanti alla legge ed alle Sovrane Autorità, e perciò Essa non tiene corrispondenza con altre Società, tendenti allo stesso scopo od a scopo diverso; non figura negli estranei convegni od in qualsiasi altra pubblica dimostrazione; i suoi fondi non possono essere erogati in spese di onoranza a qualsiasi persona, od in festeggiare avvenimenti, ne i suoi membri, come tali od in nome della Società, convenire a spese di Lei od a spese proprie a festini o banchetti. § 3. La Società non ha propria bandiera o stendardo od altra divisa sotto cui raccogliersi. CAPITOLO II MEZZI § 4. I mezzi a raggiungere lo scopo la Società li ritrae dalla duplice contribuzione dei soci, cioè quella a titolo di buon entrata, e l’altra dal canone settimanale. § 5. Nel adunanza generale si preleverà ogni anno sopra gli eventuali civanzi una somma da determinarsi volta per volta secondo i prevedibili bisogni e destinata come fondo di riserva pel prossimo anno. § 6. Quei ulteriori civanzi che oltrapassassero questo fondo di riserva annuale verranno depositati di anno in anno presso un pubblico Istituto all’interesse ordinario sino alla concorrenza di fiorini 1000, i quali prelevabili a piacimento a quote parziali o nell’intero, seguiranno a proseguire lo scopo della Società (§ I lett. a. b. c.) in casi di epidemia od in generale di moltiplicità di soci ammalati o morti, esaurito che fosse l’ordinario fondo di Cassa. § 7. Verificandosi i casi di moltiplicità di malattia o di morte dei soci prima

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che sia raggiunto l’importo di fiorini 1000 il Consiglio potrà per intanto prevalersene in conformità al § 6. rimettendo a tempi normali il suo progressivo completamento.

La prima pagina dello Statuto della Società di Mutuo soccorso in Isola (AST, Luogot.-Soc., b. 9).

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Il Consiglio poi, ove prevedesse o dubitasse, che questo fondo di riserva qualunque ne fosse l’ammontare potesse esaurirsi pria che venissero a cessare i contemplati straordinari bisogni, potrà assottigliare la sovvenzione in danaro al § 23 lett. c. e le spese, nonché il sussidio lett. e., verso speciale resoconto alla prossima adunanza generale; e in casi estremi Esso dovrà a tempo opportuno convocare una riunione dei soci, onde deliberare intorno alle ulteriori disposizioni da prendersi nel frangente. § 8. Tostochè sarà costituito questo fondo di riserva generale, si darà princio [principio] a formare il fondo Pensioni coi civanzi disponibili e cogl’interessi dei f [Fiorini]1000. § 9. Eventuali offerte generose sia da parte di un socio, sia da parte d’altri verranno accettate, però senza alcuna condizione né obbligo verso il donante e ritenute come proprietà comune passando in aumento del fondo Pensioni. § 10. Quanto prima il Consiglio senza nessun riguardo al Disposto ai §§ 5-8 prenderà a fitto uno o due locali ad uso di Cancelleria a delle Adunanze provvedendoli dei necessari mobili ed utensili. PARTE SECONDA CAPITOLO I AMMISSIONE DEI SOCI § 11. Ognuno ha Diritto d’essere accettato nella società: purchè a. abbia stabile domicilio in Isola; b. conti 18 anni compiuti e non oltrepassi i 70 di età; c. sia d’irreprensibile condotta; d. goda perfetta salute; e. abbia pagato il canone di buona entrata. § 12. Vengono ammessi anche soci onorari che avendo oltrepassata l’età di 70 anni, assumono il carico della duplice contribuzione ma vi rinunciano al diritto di essere soccorsi. § 13. Chi desidera di entrare nella Società, basta che ne faccia richiesta a voce od in iscritto al Presidente o ad uno degli altri membri della Direzione o del Consiglio. § 14. Nella prossima Adunanza del Consiglio si verificheranno le circostanze del postulante, e trovatele conformi alle discipline al § 11. lo si iscriverà nel registro dei soci, ed il Presidente gli farà consegnare tosto la matricola d’accettazione accompagnandola di una copia dello Statuto. Una decisione negativa viene patecipata al postulante dal Segretario.

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CAPITOLO II ESCLUSIONE DEI SOCI § 15. Il diritto di escludere un socio spetta al Consiglio sopra proposta del Presidente o di altro membro del Consiglio stesso, ovvero sopra proposta di due soci, presentata questa in iscritto aducendone i motivi. La decisione del Consiglio è inappellabile. § 16. Verrà escluso un socio: a. che col proprio contegno disonorasse la Società; b. che offendesse uno dei membri della Direzione o del Consiglio nel esercizio del suo uffizio; c. che operasse contro gl’interessi ed il buon andamento della Società; d. che lasciasse patire la famiglia, sprecando il guadagno nel bere disordinato, nel giuoco, od in altri vizi; e. che tenesse riprovevole condotta; f. che non pagasse per 6 settimane il canone fissato. § 17. Prima di deliberare nell’esclusione del socio, il Consiglio esperiti inutilmente altri mezzi, lo citerà almeno una volta alla sua presenza correggendolo e minacciandolo dell’espulsione. § 18. Il Consiglio delibera in proposito a voti segreti e partecipa con atti ufficiosi all’interessato la sua decisione senza addurne i motivi. § 19. L’espulso perde ogni diritto a risarcimento o rifusione delle contribuzioni da lui fin allora versate, né puo chiamare in giudizio la Società per l’atto della espulsione o per altra causa sociale. PARTE TERZA CAPITOLO I DOVERI DEI SOCI § 20. Ogni socio è obbligato: a. di tenere una condotta che serva ad esempio agli altri; b. di pagare sino ai 60 anni la tassa di buona entrata di f 1 in una volta, ovvero in due rate entro le due prime settimane dalla sua iscrizione; dai 60 ai 65 f 2.- e dai 65 ai 70 f 4.­­- in una sol volta; c. di consegnare il canone settimanale di soldi 10, non escluso il caso di malattia all’incaricato di riscuoterlo; d. di assumere qualunque ufficio nella Società, che gli venisse affidato e di adempierne esattamente le incombenze; e. d’intervenire meno il caso di speciale impedimento alle Adunanze ordinarie e straordinarie della Società. § 21. Ogni socio è pure obbligato d’assoggettarsi alle nuove deliberazioni, prese legalmente dalla Società rinunciando a qualsiasi appello in giudizio per qua-

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lunque causa sociale. § 22. I soci interverranno pure al funerale dei consoci defunti. CAPITOLO II DIRITTI DEI SOCI § 23. Ogni socio ha diritto: a. di eleggere ed essere eletto a tutte le cariche sociali a norma dello Statuto; b. nelle Adunanze generali della Società di prendere parte alle discussioni, fare interpellanze, mozioni o proposte in tutto ciò, che può interessare il bene della Società. Proposte scritte devono essere previamente consegnate alla Presidenza e verranno prelette dal segretario; c. in caso di malattia, scorse le 16 settimane dall’atto dell’iscrizione, (semprechè in questo frattempo abbia corrisposto pienamente la tassa di buona entrata ed il canone settimanale) all’assistenza medica, alla somministrazione delle medicine, e ad una sovvenzione giornaliera di s.di [soldi] 40, cui egli percepirà anche durante la convalescenza; d. in caso d’inabilità al lavoro ed al guadagno per vecchiaia od in seguito a malattia, ad una pensione, appena sarà costituito il relativo fondo; e. in caso di morte, ad un funerale di seconda classe, ed alla spesa della cassa e sepoltura, e la superstite famiglia ad un sussidio una volta tanto di f 5. Nel caso il socio fosse ascritto ad altra società e si volesse da chi in diritto farlo tumulare a norma ed a spese di essa, verranno consegnati agl’interessati giusta il disposto al § 28. oltre i f 5 soprafissati altri f 15. § 24. Il socio che cade ammalato comincia a fruire i vantaggi, dettagliati al § 23. lett. c. tostochè datone avviso alla Presidenza mediante dichiarazione medica, la malattia sarà constatata dai Verificatori. § 25. A favore di quei soci che senz’interruzione avranno fatto parte della Società per 10 anni, verrà aumentata la sovvenzione giornaliera di altri 5 soldi e ciò di decennio in decennio ed anche nel caso di riduzione di cui al § 27 come pure al § 29. § 26. Il sovvegno in danaro può essere ritirato di giorno in giorno, o di settimana in settimana posticipatamente. § 27. Dopo tre mesi di malattia, compresa la convalescenza, la sovvenzione in danaro viene ridotta a s.di 20 giornalieri, e dopo un anno a s. di 10, finchè sarà costituito il fondo pensioni ed attivato il relativo Regolamento. § 28. Il socio non può sotto qualunque forma disporre del sussidio assegnato dopo la morte. Questo sussidio viene consegnato alla di lui superstite famiglia od ai parenti coi quali egli conviveva; in ogni altro caso esso resta a beneficio della Società, passando in aumento del fondo pensioni. § 29. Se un socio, recatosi altrove pei propri affari, vi cadesse ammalato, la Società gli corrisponderà 50 soldi al giorno, ov’egli si trovi in casa privata, da consegnarsi all’incaricato di riscuotergli, munito dal attestato medico contenente

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il periodo della malattia e convalescenza e convalidato del visto e della firma del rispettivo padron di casa, mentre trovandosi egli in un pubblico Istituto, le spese verranno rimborsate ad Esso sopra una richiesta e relativo resoconto, sino alla concorrenza di soldi 50 giornalieri soltanto. In caso di morte l’interessato giusta il disposto al § 28., riceverà fiorini 20. § 30. Cadendo ammalato un socio in seguito ad una rissa, è riservato al Consiglio di regolarsi a tenore delle circostanze, meno il caso, in cui il competitore stesso, confessi di esserne stato il provocatore, poiché in tal caso egli sarà trattato come ogni altro socio ammalato. Ove poi la malattia sia stata causata da scostumatezza, la Società resta sollevata da ogni obbligazione verso di lui, dovendo egli esserne ritenuto escluso a tenore del § 16. lett. e. §31. Nel caso un socio militare venisse chiamato al Corpo, egli cessa di far parte della Società dal momento della sua partenza della sede della Società; può però rientrarvi verso la sola contribuzione del canone settimanale dopo il suo ritorno in istato di perfetta salute. PARTE QUARTA CAPITOLO I CONSIGLIO E DIREZIONE § 32. A rappresentare, dirigere ed amministrare la Società sono destinati un Consiglio ed una Direzione. § 33. Il Consiglio si compone del Presidente, di due Vice-Presidenti e di dieci Consiglieri, e la Direzione di un Presidente e di due Vice-Presidenti con un Segretario ed un Cassiere. § 34. La Società nella Radunanza annuale ordinaria elegge per scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, tredici Consiglieri che nella stessa forma nominano dal loro seno il Presidente e di due Vice-Presidenti, ai quali resta pure affidata la Direzione. § 35. Gli eletti stanno in carica per un anno e possono esser rieletti, però dopo due anni non interroti di servizio in tale carica il socio ha diritto ad un anno di riposo. CAPITOLO II DOVERI ED UFFIZI DEL CONSIGLIO E DELLA DIREZIONE § 36. Il Presidente, e rispettivamente il primo od il secondo Vice-Presidente invigila, all’osservanza dello Statuto, convoca, Dirige e scioglie le sedute, firma tutti gli atti, compresi i mandati di pagamento, le deliberazioni ed i libretti dei soci. § 37. Vice-Presidenti ed i Consiglieri prendono parte alle sedute e devono prestare l’opera loro in tutto ciò che riguarda gl’interessi della Società, e nel modo indicato dalla Presidenza.

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§ 38. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti sopra tutti gli affari della Società, si riunisce ordinariamente ogni mese ed anche straordinariamente dietro invito del Presidente. Esso Delibera inappellabilmente sull’ammissione dei soci proposti: sia effettivi che onorari; decide pure inappellabilmente sull’espulsione dei soci nei casi previsti dal § 16, e così pure decide sulla sospensione e rimozione delle cariche D’uffizio; decide sulle proposte avanzate dalla Direzione e dei soci, provvede i locali per i bisogni sociali e delibera sulla conclusione dei relativi contratti; nomina il Segretario ed il Cassiere e le altre cariche della Società; impiega dietro le norme stabilite gli eventuali civanzi di cassa. I Consiglieri devono inoltre interessarsi con speciale cura pei reclami e domande dei soci, e patrocinarle, ove fossero convenienti e giuste. § 39. È dovere d’ogni Consigliere D’intervenire alle riunioni del Consiglio, e deve in caso D’impedimento darne a tempo annunzio al Presidente. Quelli, che senza una legittima causa mancano per quattro volte consecutive alle Adunanze, ad onta dell’invito ottenuto per iscritto dal Presidente, vengono come trascuranti il bene della Società rimossi dal loro mandato e surrogati da altri, scelti dal Consiglio a maggioranza di voti. § 40. La Direzione è incaricata di mandare ad effetto le deliberazioni del Consiglio, nonché quelle delle riunioni sociali; rappresenta la Società rispetto a terzi ed alle Autorità; sopraintende agli atti amministrativi ed a tutti gli affari sociali; amministra i fondi della Società, come stabilito dal Consiglio; nomina Commissioni speciali, formula gli Ordini del giorno pelle riunioni, propone al Consiglio tutto ciò che crede utile e conveniente nell’interesse della Società; esige mensilmente dettagliato conto dal Cassiere e dal Segretario, e sorveglia l’esatto versamento dei contributi dei soci; provvede alla compilazione del annuo Bilancio, passandolo alla revisione e da questa al Consiglio accompagnando quest’atto con una dettagliata esposizione dell’annua operosità sociale. Non può la Direzione senza l’approvazione del Consiglio impiegare fondi, né ritirare i già impiegati, né fare spese, che non sono placidate, tranne quelle di cancelleria. La Direzione delibera in maggioranza col concorso del Segretario, e del Cassiere, che hanno in Essa voto deliberativo non può però porre ad effetto le sue deliberazioni senza l’approvazione del Consiglio, salvo quelle di propria sua incombenza. § 41. Le tornate del Consiglio e della Direzione sono legali, quando v’intervengono, oltre al Presidente, almeno la metà dei membri, che compongono ciascun uffizio. Il Presidente non vota che per decidere in caso di parità.

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§ 42. Il Presidente può, sopra accusa firmata da almeno 30 soci, per trascuranza, violazione dello Statuto, abuso d’uffizio, od altra colpabilità nel disimpegno delle sue mansioni ufficiose, essere rimosso dalla sua carica dietro deliberazione del Consiglio, ed approvata da due terzi dei votanti, e così pure i Vice-Presidenti ed i Consiglieri pegli stessi motivi o sopra accusa di 20 soci. CAPITOLO III SEGRETARIO E CASSIERE § 43. Al Segretario spetta la compilazione dei verbali, la tenuta dei registri; la conservazione dell’archivio e la consegna dei libretti; sottofirma gli atti della Presidenza, e cura in generale tutto ciò che concerne l’andamento D’ufficio. § 44. Il Cassiere custodisce sotto sua responsabilità il danaro della Società ed i titoli delle eventuali investite; paga i mandati della Direzione e Consiglio, tiene registro di cassa, rende conto della propria gestione alla fine dell’anno nell’ordinaria generale Adunanza ed ogni mese alla Direzione. § 45. L’Ufficio del Segretario e del Cassiere è gratuito, salvo opportuno indenizzo delle spese effettive che sieno debitamente giustificate. § 46. Tanto il Segretario che il Cassiere vengono nominati dal Consiglio ed hanno voto deliberativo in seno alla Direzione. CAPITOLO IV ALTRE CARICHE § 47. La Società ha i suoi Verificatori, Riscuotitori e Revisori, nominati dal Consiglio, durano nel loro uffizio per un anno e vi possono essere riamessi col diritto di un anno di riposo dopo il servizio di due anni consecutivi. § 48. I Verificatori hanno il dovere di recarsi presso i soci ammalati, d’informarsi del loro stato vero, e di tosto riferire alla Direzione. § 49. I Riscuotitori hanno l’incarico di raccogliere dai soci il canone settimanale e di versarlo al rispettivo Cassiere. § 50. I Revisori dovranno di mese in mese verificare lo stato di cassa e ad essi è pure demandato l’esame dei conti annuali, prima che sieno recati all’assemblea generale. CAPITOLO V GIUNTA DI ARBITRI § 51. Insorgendo nella Società divergenze tali, che la Direzione ed il Consiglio non bastino ad appianare, il Presidente convoca una Giunta di 5 membri, fra i soci maggiori di età, la qual Giunta si pronunzia inappellabilmente sulla questione.

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PARTE QUINTA CAPITOLO I DELLE ADUNANZE § 52. Le Adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. § 53. Quindici giorni prima d’ogni adunanza se ne darà notizia ai soci con Circolare ed unito Ordine del giorno. Riguardo alle straordinarie però il termine di 15 giorni può essere abbreviato secondo le circostanze. § 54. Ogni anno nel mese di Decembre si terrà l’Adunanza ordinaria generale, nella quale: a. si darà lettura del processo verbale della seduta antecedente; b. si darà conto della gestione Sociale, previamente, esaminata dai Revisori, e del relativo rapporto della Direzione; c. si discuterà ed approverà il conto di previsione dell’anno successivo, ed il consuntivo del decorso; d. si apriranno discussioni e si delibererà su tutte le proposte della Direzione o Consiglio, e su quelle dei soci; e. si farà l’elezione di 13 Consiglieri a norma del presente Statuto. § 55. Le straordinarie si convocheranno: a. quando il Consiglio lo crederà necessario; b. quando ne sarà fatta domanda in iscritto da 10 soci almeno. § 56. Si riterranno valide le Adunanze, qualunque sarà il numero dei soci intervenuti, e si delibererà a maggioranza di voto. § 57. Qualora trattisi di modificare lo Statuto, la Società non potrà essere rappresentata nel Adunanza d’almeno la metà dei soci, e la deliberazione sarà presa anche in questo caso a maggioranza di voti. La petizione per la modificazione dovrà esser presentata al Consiglio colla firma di almeno 20 soci. Sinchè non sia giunta l’approvazione delle fatte modificazioni, sono valide le disposizioni del presente Statuto. § 58. Nessun socio può aver voto senonchè comparendo personalmente. CAPITOLO TRANSITORIO La società s’intenderà costituita quando si sarà raggiunto il numero di 100 soci [che evidentemente fu raggiunto, perché nove anni dopo venne modificato questo Statuto, come preaccennato e vedremo di seguito]. Il Comitato promotore convocherà gli inscritti ad una riunione per passare all’elezione di 13 consiglieri, i quali costituiranno tosto la Direzione e Consiglio. G. Zamarin, G. de Moratti, Domenico Ravasini, Antonio Delise fu Mauro, Sebastiano Dagostini fu Sebastiano, Giovanni Perentin fu Bortolo, Giovanni Marchetti, Giuseppe Perentin fu Nicolò, Giacomo Dagostini fu Pietro, Tommaso

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Delise di Tommaso, Tommaso Delise fu Giacomo, Antonio Benvenutti, Bortolo Fanganel, Giovanni Degrassi, Antonio Morsut fu Antonio [i nominativi sono stati scritti dal medesimo pugno, e forse sono delle firme ricopiate dall’originale, come lo è la certificazione che segue]. N° 3690 – II Si certifica l’esistenza della Società di Mutuo Soccorso in Isola secondo lo Statuto presente a norma del § 9. della legge dd 15 Novembre 1867. Trieste li 20 Aprile 1874 Pell’I. R. Luogotenente / Ienny.

STATUTO DELLA SOCIETÀ ISOLANA DI MUTUO SOCCORSO CON AGGIUNTE E MODIFICAZIONI ALL’ANTERIORE LEGALMENTE APPROVATO DALLA SOCIETÀ NELLA SUA TORNATA DEI 23 DECEMBRE 1883 PARTE PRIMA CAPITOLO I SEDE NOME E SCOPO DELLA SOCIETÀ § 1. (modificato). È fondata con la sede in Isola un’Associazione col nome di Società Isolana di Mutuo Soccorso. Essa ha per iscopo: a. di sovvenire con assistenza medica, colla somministrazione delle occorrevoli medicine, e con danaro i suoi membri in tempo di loro malattia; b. di provvedere alla tumulazione d’ogni socio defunto con un conveniente funerale; c. di soccorrere i soci non più atti al lavoro per malattia o vecchiaia di una pensione tostochè i mezzi della Società renderanno ciò possibile, a norma di apposito Regolamento da compilarsi a suo tempo; d. di diffondere per quanto possibile l’istruzione tra soci con letture, con diramazione di libri popolari istruttivi ed educativi, con scuole serali e divertimenti. [§ 2.] Eliminato. / [§ 3.] Eliminato. / § 2. (come il paragrafo 4.) Inalterato. / [§ 3.] (come il paragrafo 5.) Inalterato. § 4. (modificato). Quei ulteriori civanzi che oltrepassassero questo fondo di riserva annuale verranno depositati di anno in anno presso d’un pubblico istituto all’interesse ordinario sino alla concorrenza di fiorini 1000 i quali prelevabili a piacimento a quote parziali o per l’intero, serviranno a conseguire gli scopi della Società (§ 1. lett. a. b. c. d.) in casi di epidemia od in generale di molteplicità di soci ammalati o morti esaurito che fosse l’ordinario fondo di cassa. § 5. (modificato). Verificandosi i casi di moltiplicità di malattia o di morte dei soci prima che sia raggiunto l’importo di fiorini 1000, il Consiglio potrà per intan-

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to prevalersene in conformità al § 4. rimettendo a tempi normali il suo progressivo completamento. Il Consiglio poi, ove prevedesse o dubitasse che questo fondo di riserva, qualunque ne fosse l’ammontare, potesse esaurirsi, pria che venissero a cessare i contemplati straordinari bisogni, potrà prendere disposizioni che troverà più opportune verso speciale resoconto alla prossima adunanza generale, e in casi estremi Esso dovrà a tempo opportuno convocare una riunione dei soci, onde deliberare intorno alle ulteriori disposizioni da prendersi nel frangente. § 6. (come il § 8.) Inalterato. § 7. (modificato). Eventuali generose offerte sia da parte di un socio, sia da parte d’altri, verranno accettate e ritenute come proprietà assoluta della Società. § 8. (modificato). Quanto prima il Consiglio senza nessun riguardo al disposto dei §§ 3-6 prenderà a fitto uno o due locali ad uso di Cancelleria e delle Adunanze provvedendoli dei neccessari mobili ed utensili. PARTE SECONDA CAPITOLO I AMMISSIONE DEI SOCI § 9. (modificato). Ognuno ha diritto di essere accettato nella società purchè: a. abbia stabile domicilio in Isola; b. conti 16 anni compiuti né oltrepassi i 50; c. sia d’irreprensibile condotta; d. goda perfetta salute; e. abbia pagato il canone di buona entrata. § 10. (modificato). Si ammettono anche soci onorari, senza distinzione di età, i quali esonerati dall’obbligo della duplice contribuzione rinunciando a tutti i benefici goduti dai soci effettivi vengono come tali dichiarati dalla Società per prestazioni od elargizioni Distinte fatte a favore della stessa. I soci onorari vengono nominati nell’Adunanza generale dei soci, dietro proposta della Direzione. § 11. (modificato). Chi desidera di entrare nella Società, deve farne richiesta a voce od in iscritto al Presidente o ad uno degli altri membri della Direzione o del Consiglio. § 12. (modificato). Nella prossima Adunanza del Consiglio si verificheranno le circostanze del postulante, e trovatele conformi alle discipline tracciate al § 9. lo si iscriverà nel registro dei soci, ed il Presidente gli farà tosto consegnare la matricola d’accettazione accompagnandola di una copia dello Statuto. Una decisione negativa viene partecipata al postulante dal Segretario senza adurne i motivi. § 13. (come il § 15.) Inalterato. § 14. (modificato). Verranno esclusi dalla Società:

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che;

a. i soci che nell’atto della loro ammissione erano affetti da malattie croni-

b. quelli che per godere del sussidio simulano una malattia o scientemente la prolungano ingannando così la Direzione od il medico sociale; c. quelli che incaricati d’amministrare i fondi sociali ne alterano la destinazione o in qualsiasi modo ne abusano a danno evidente della Società; d. quelli che cuoprendo una qualche carica comunicano ad estranei osservazioni personali o pertrattazioni ufficiose in modo da ledere l’interesse della Società o dei singoli soci; e. quelli che tengono una condotta notoriamente immorale, che trascurano in modo gravemente riprovevole i doveri verso la famiglia, o che sono stati condannati per crimini o delitti; f. quelli che comprometessero la Società o ne tentassero lo scioglimento con scritti, sedizioni, macchinazioni od altri mezzi illeciti o contrari al bene ed all’esistenza della Società stessa; g. quelli in fine che non pagassero per 16 settimane il canone fissato. § 15. (modificato). Prima di deliberare sull’esclusione del socio, il Consiglio a seconda del caso, esperiti inutilmente altri mezzi, lo citerà almeno una volta alla sua presenza, correggendolo e minacciandolo dell’espulsione. § 16. (come § 18.) Inalterato / § 17. (come § 19.) Inalterato § 18. (aggiunto). Un socio escluso per i motivi accennati al § 14. potrà venire riaccettato qualora il Consiglio lo riterrà riabilitato. PARTE TERZA CAPITOLO I DOVERI DEI SOCI § 19. (modificato). Ogni socio è obbligato: a. di tenere una irreprensibile condotta morale; b. di pagare la tassa di buona entrata di f 1.- in una sol volta, ovvero in due rate entro le due prime settimane della sua iscrizione; c. di versare il canone settimanale di soldi 10 non escluso il caso di malattia, all’incaricato di riscuoterlo; d. d’assumere qualunque uffizio nella Società, che gli venisse affidato, e di adempierne esattamente le incombenze, non può il socio rinunziare al suo mandato che per motivi ritenuti legittimi dal Consiglio; e. a intervenire, meno il caso di speciale impedimento alle Adunanze ordinarie e straordinarie della Società. § 20. (come § 21.) Inalterato / § 21. (come § 22.) Inalterato

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CAPITOLO II DIRITTI DEI SOCI § 22. (modificato). Ogni socio effettivo ha diritto: a. di eleggere ed essere eletto se maggiorenne, a tutte le cariche sociali a norma del presente Statuto; b. nelle Adunanze generali della Società di prendere parte alle discussioni, fare interpellanze, mozioni o proposte in tutto ciò che può interessare il bene della Società. Proposte scritte debbono essere previamente consegnate alla Presidenza e verranno prelette dal Segretario; c. in caso di malattia, scorse le 20 settimane dall’atto dell’iscrizione (semprechè in questo frattempo abbia corrisposto pienamente la tassa di buona entrata ed il canone settimanale) all’assistenza medica, alla somministrazione delle medicine e ad una sovvenzione giornaliera di s. di 40 la quale egli percepirà dal giorno susseguente a quello in cui verrà chiamato il medico e sarà stata da questi constatata la malattia. Se la malattia sarà verificata dal medico nelle ore antimeridiane, la sovvenzione decorrà dal giorno susseguente, se nelle ore pomeridiane, due giorni dopo; d. in caso d’inabilità al lavoro ed al guadagno per vecchiaia od in seguito a malattia, ad una pensione appena sarà costituito il relativo fondo; e. in caso di morte, ad un funerale di seconda classe, ed alle spese della cassa e sepoltura. Nel caso il socio fosse ascritto ad altra Società e si volesse da chi in diritto farlo a tumulare a norma ed a spese di essa, verranno consegnati agl’interessati una volta tanto f 15. § 23. (modificato). Il socio che cade ammalato comincia a fruire i vantaggi, dettagliati al § 22. lett. c. tostochè datone avviso alla Presidenza mediante dichiarazione medica, la malattia sarà constatata dai Verificatori. § 24. (modificato). Decadde dal diritto di sovvenzione quel socio che trovasi in ritardo di 6 settimane col pagamento delle tasse prescritte, e perde tutti i diritti à benefici contemplati nel § 22. il socio che cadendo ammalato e trovantesi in arretrato di 10 settimane non avesse posto in corrente almeno 6 giorni prima di cadervi ammalato. [§ 26.] Omesso / § 25. (come § 27.) Inalterato / § 26. (come § 28.) Inalterato. § 27. (modificato). Se un socio recatosi altrove pei propri affari, vi cadesse ammalato, la Società gli corrisponderà 60 soldi al giorno, ove egli si trovi in casa privata, da consegnarsi all’incaricato di riscuotergli, munito dell’attestato medico contenente il periodo della malattia e convalescenza e convalidato dal visto e della firma del rispettivo padron di casa, mentre trovandosi egli in pubblico Istituto, le spese verranno rimborsate ad Esso sopra sua richiesta e relativo resoconto, sino alla concorrenza di soldi 60. giornalieri soltanto. In caso di morte gli eredi del socio riceveranno f 15. § 28. (modificato). Cadendo ammalato un socio in seguito ad una rissa, è riservato al Consiglio di regolarsi a tenore delle circostanze, meno il caso in cui risulti provato che il socio non sia stato il provocatore, poiché in tal caso egli sarà trattato come ogni altro socio ammalato.

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Ove poi la malattia sia stata causata da scostumanza, la Società resta sollevata da ogni obbligazione verso lui, dovendo egli esserne ritenuto escluso a tenore del § 14. lett. e. § 29. (come § 30.) Inalterato. PARTE QUARTA CAPITOLO I CONSIGLIO E DIREZIONE § 30. (come § 32.) Inalterato / § 31. (come § 33.) Inalterato. § 32. (modificato). La Società nella Radunanza biennale ordinaria elegge per scrutinio segreto ed a maggioranza di voti tredici Consiglieri che nella stessa forma nominano dal loro seno il Presidente e di due Vice-Presidenti, ai quali resta pure affidata la Direzione. § 33. (modificato). Gli eletti stanno in carica per due anni e possono essere rieletti. CAPITOLO II DOVERI ED UFFIZI DEL CONSIGLIO E DELLA DIREZIONE § 34. (come § 36.) Inalterato / § 35. (come § 37.) Inalterato. § 36. (modificato). Il Consiglio delibera a maggioranza di voti sopra tutti gli affari della Società si riunisce ordinariamente ogni mese ed anche straordinariamente dietro invito del Presidente. Esso delibera inappellabilmente sull’ammissione dei proposti a soci effettivi; decide pure inappellabilmente sull’espulsione dei soci nei casi previsti dal § 14., e così pure sulla sospensione e rimozione delle cariche D’uffizio; decide sulle proposte avanzate dalla Direzione e dai soci, provvede i locali per i bisogni sociali e delibera sulla conclusione dei relativi contratti; nomina il Segretario ed il Cassiere e le altre cariche della Società; impiega dietro le norme stabilite gli eventuali civanzi di cassa; I Consiglieri devono inoltre interessarsi con speciale cura pei reclami e domande dei soci, e patrocinarle ove fossero convenienti e giuste. § 37. (modificato). È dovere d’ogni Consigliere d’intervenire alle riunioni del Consiglio, e deve in caso d’impedimento darne a tempo annunzio al Presidente. Quelli che senza una legittima causa mancano per tre volte consecutive alle Adunanze, ad onta dell’invito ottenuto per iscritto dal Presidente, vengono come trascuranti il bene della Società rimossi dal loro mandato e surrogati da altri, scelti dal Consiglio a maggioranza di voti. § 38. (come § 40.) Inalterato / § 39. (come § 41.) Inalterato / § 40. (come § 42.) Inalterato.

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CAPITOLO III SEGRETARIO E CASSIERE § 41. (come § 43.) Inalterato / § 42. (come § 44.) Inalterato / § 43. (come § 45.) Inalterato. § 44. (modificato). Tanto il Segretario che il Cassiere vengono nominati dal Consiglio ed hanno voto deliberativo in seno alla Direzione. Nel caso che la nomina di queste cariche cadesse sopra membri componenti il Consiglio, questi cessano di far parte dello stesso e vengono surrogati da quelli che riportarono maggiori voti nell’ultima elezione. CAPITOLO IV ALTRE CARICHE § 45. (come § 47.) Inalterato / § 46. (come § 48.) Inalterato / § 47. (come § 49.) Inalterato / § 48. (come § 50.) Inalterato. CAPITOLO V GIUNTA DI ARBITRI § 49. (come § 51.) Inalterato. PARTE QUINTA CAPITOLO I DELLE ADUNANZE § 50. (come § 52.) Inalterato / § 51. (come § 53.) Inalterato / § 52. (come § 54.) Inalterato (omesso questo capoverso): e. si farà l’elezione di 13 Consiglieri a norma del presente Statuto. § 53. (modificato). Le straordinarie [Adunanze] si convocheranno: a. quando il Consiglio lo crederà necessario; b. quando ne sarà fatta domanda in iscritto da 15 soci almeno. § 54. (come § 56.) Inalterato / § 55. (come § 57.) Inalterato / § 56. (come § 58.) Inalterato. CAPITOLO TRANSITORIO Il presente Statuto con modificazione all’anteriore del 20 aprile 1874 avrà forza di Legge tostochè sarà sanzionato da parte dell’I. R. Autorità politica. Isola li 21 Marzo 1884

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La Direzione Tommaso Delise presidente. / Domenico Ravasini I vice-presidente. / Antonio Depase II Vice-presidente. / Giovanni Drioli segretario. / Giuseppe Ravasini Cassiere. [La legalizzazione manoscritta in lingua italiana che segue, nell’originale è preceduta da quella in lingua tedesca]. N° 622 I In base ai §§ 9 e 10 della legge 15 Novembre 1867 N° 134 B. L. I. si certifica la legale esistenza della “ Società di mutuo soccorso di Isola “ a tenore del presente statuto modificato. Trieste, li 25 Gennaio 1885. L’i. r. Luogotenente / Preinz [?]

L’approvazione bilingue della Luogotenenza di Trieste datata 25 gennaio 1885, per la modifica dello Statuto della Società di Mutuo Soccorso in Isola (AST, Luogot.-Soc., b. 9).

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3. Statuto della “Società di Canto Ecclesiastico ed Accademico in Isola” Il primo Statuto trovato per questa Società fu compilato il 6 aprile 1875, ed è stato sottoscritto da otto isolani il 16 maggio dello stesso anno. Trattasi di un manoscritto di 11 pagine compilate solo sulla metà destra; la prima di esse è affrancata con tre marche da bollo di 25 kreuzer, annullate da un timbro illegibile. Appartiene alla categoria delle Società musicali, e in calce al medesimo non è stato trovata alcuna approvazione da parte della Luogotenenza di Trieste, ma porta un timbro ovale verticale poco marcato, con al centro la figura di San Mauro, mentre il nome della Parrocchia in circonferenza dovrebbe essere quello dello stesso Santo. 14) Continuando con le nostre ricerche, siamo riusciti a trovare uno stampato che riportiamo di seguito, perché questo contiene delle piccole modifiche e correzioni, quasi insignificanti, ma porta la legalizzazione del 24 maggio 1875 (in sola lingua italiana). Oltre ai nomi degli otto isolani segnati come nel manoscritto, è stato aggiunto anche quello del parroco Don Giovanni Zamarin. Trattasi di un libretto di 11 pagine, escluse le copertine, che misurano cm 11,5x17,5. 15) Come ci testimonia un documento che pubblichiamo alla fine di questo Statuto, la Società festeggiava il suo 100° anno dalla fondazione nel 1941, pertanto si può desumere che fu costituita già nel 1841, anche se allora sprovvista e, forse, non obbligata ad avere uno Statuto. 16) SOCIETÀ DI CANTO ECCLESIASTICO ED ACCADEMICO IN ISOLA CAPITOLO I. Scopo e Mezzi § 1. La Società di canto ecclesiastico ed accademico in Isola viene attivata a duplice scopo, e cioè: a) onde assistere la Chiesa coll’esecuzione di composizioni addatte vecchie e nuove in tutte le sue funzioni ordinarie, vale a dire quelle, nelle quali oggidì si usa il canto figurato, come pure nelle estraordinarie, che potrebbero occorrere od essere introdotte; b) onde offrire al Pubblico piacevole trattenimento mediante produzione di scelti pezzi di opera e cori staccati, e ciò non soltanto in Isola, ma eziandio in altri luoghi, premesse le pratiche di Legge e di convenienza.

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§ 2. La Società fa fronte alle spese per l’acquisto o copiatura della musica ed agli altri suoi bisogni col contributo da parte d’ogni singolo socio, di 20 soldi al mese, nonché colle eventuali rimunerazioni per l’assistenza alle funzioni pubbliche e private. Le rimunerazioni, derivanti dall’assistenza a piccola cappella, restano però a vantaggio degli anteriori cantori, finchè i novelli si saranno addestrati in quella categoria di composizioni, che si eseguiscono in siffatte funzioni. § 3. La Società riceve pure dalla Chiesa annualmente fior. 60. Siccome però per precedente contratto quest’importo era stato assegnato ai cantori anteriori, che da molti anni sono in funzione, così essi continuano a percepirlo, ricadendo poi ogni rispettiva tangente alla Società mano mano ch’essi cesseranno per qualsiasi cagione di farne parte. § 4. La Chiesa provvede il locale, che serve per la scuola, per gli esercizi e per le adunanze, nonché le spese dell’illuminazione. § 5. La Società dispone a proprio beneplacito circa l’uso da farsi ogni anno del residuo dei suoi proventi. CAPITOLO II. Amministrazione e diritti dei soci § 6. Il massimo numero dei soci è fissato a 50, non compreso il maestro o direttore. § 7. Chi vuole entrare nella Società ne fa richiesta a voce od in iscritto al direttore o ad uno dei consiglieri. § 8. Previo l’assenso avuto dall’Amministrazione della Chiesa, sull’ammissione del postulante decidono i soci mediante votazione a maggioranza di suffragi. § 9. I ragazzi per le così dette voci bianche vengono scelti dal direttore, rispettivamente maestro; non sono però da considerarsi come soci; vanno esenti da ogni contributo, né fruiscono dei vantaggi della Società, salvo quello dell’istruzione gratuita, godendo però la preferenza di essere accettati a tempo opportuno nella Società in confronto di altri aspiranti. § 10. Chi è ammesso a far parte della Società, viene istruito nel canto gratuitamente, e una volta convenientemente istruito, gode i seguenti diritti: a) d’essere eletto alla carica di Consigliere, di Segretario e Cassiere; b) di concorrere alle produzioni sociali sì in Chiesa che fuori, nella sede della società, altrove; c) di convenire alle adunanze della Società con piena libertà di esporre i suoi pareri e di dare voto deliberativo; d) di patecipare dei proventi della Società a sensi del disposto al § 5; e) di partecipare pure a tutti i trattamenti sociali, preparati con altri fondi.

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La prima pagina manoscritta dello Statuto della SocietĂ di Canto Ecclesiastico ed Accademico in Isola (AST, Luogot.-Soc., b. 13).

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CAPITOLO III. Doveri ed esclusione dei soci § 11. Dal giorno della sua accettazione nella Società, ciascheduno, meno il maestro, è tenuto a versare ogni mese il contributo di soldi 20. Chi manca di fare tale versamento oltre sei mesi, resta escluso dalla Società. § 12. Ogni socio è strettamente obbligato d’intervenire all’istruzione, agli esercizi ed alle prove nel tempo fissato dal maestro, e nel caso d’impedimento di scusarsi personalmente o farsi scusare da un consocio. Chi senza di ciò vi manca per cinque volte consecutive, viene licenziato dalla società. § 13. Quanto alle funzioni ecclesiastiche la Società si regola a norma dell’apposita distinta, emessa e consegnatale dall’amministrazione della Chiesa. § 14. Alle funzioni a grande cappella devono intervenire tutti i soci indistintamente, salvo legittimo impedimento, ed alle altre a mezza od a piccola cappella quelli soltanto, che verranno di volta in volta stabiliti dalla Direzione. S’intende però da se, che ai designati di volta in volta può a di lui piacimento unirvisi ogni altro socio. § 15. Se uno è impedito di assistere alla mezza o piccola cappella, deve sostituire un suo collega, previo avviso da darsi al maestro, e mancandovi senza tale sostituzione ed avviso per quattro volte consecutive, egli cessa dal far parte della società. § 16. Alle produzioni accademiche sono pure obbligati di concorrere tutti i soci senza eccezione, ed ogni eventuale impedimento dev’essere a tempo partecipato al maestro. § 17. Siccome dalla generale concorrenza dei Soci dipende il buon esito delle produzioni, e da questo la riputazione della società, è necessario, che la società stessa proceda con tutto il vigore verso quei soci, che venissero meno a questo loro dovere, e perciò rimane senz’altro escluso dalla società chiunque senza giustificati motivi non interviene per due volte consecutive tanto alle produzioni sacre a grande Cappella, che alle accademiche. § 18. Ogni anno i soci devono apprendere ed eseguire una o più composizioni sì sacre, che accademiche. § 19. Il socio escluso la prima volta non può rientrare nella società che dopo due anni dal giorno della sua esclusione, procedendo nel caso giusta i §§ 7 e 9. Un’eccezione riguardo a tale termine di due anni può aver luogo soltanto per quelli di voce distinta, però la loro riamissione estemporanea è subordinata al voto affermativo di due terzi dei Soci. Una seconda esclusione non trova più riparo. § 20. Ammesso che sia il Socio, egli si obbliga sul suo onore di rimanere nella società per 10 anni, e così in seguito da 10 a 10 anni.

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§ 21. La Società ha pure soci onorari. Essi vengono presentati da un membro della direzione e nominati dietro il disposto dei §§ 7 e 8. I loro diritti si restringono a poter intervenire ai trattenimenti accademici della società ed ai trattenimenti ch’essa dispone coi civanzi derivanti dal contributo di soldi 20 al § 2, verso l’obligo della rifusione di annui fiorini 6 in rate mensili e colla sanzione stabilita al § 11. c. v. 2o ed al § 22. Riguardo ad altri trattamenti sociali essi concorrono alle relative spese col quoto proporzionato a quello di ogni socio effettivo. § 22. Il socio, che assuma una condotta immorale, irreligiosa, e che giunga a disonorare la società, così pure il turbolento o mancante di rispetto ai membri della direzione, viene indilatamente espulso. § 23. Ogni Socio, a cui fu affidata una carica sociale, deve assumerla ed esercitarla per un’anno almeno; l’anno dopo egli ha diritto a riposo, e così successivamente in ogni consimile contingenza. § 24. I Soci rinunziano a qualsiasi appello in giudizio per qualunque causa sociale. CAPITOLO IV. Direzione § 25. La direzione della società è costituita di un direttore e di due consiglieri, finchè i soci non raggiungano il numero di trenta; raggiunto questo i consiglieri saranno quattro. § 26. Il direttore della società è assieme maestro istruttore. Egli insegna il canto gratuitamente ai soci ed ai ragazzi; dirige gli esercizi e le prove, nonché l’esecuzione delle produzioni in chiesa e fuori, nella sede della società ed altrove; convoca, presiede e scioglie le adunanze della società e della direzione; firma gli atti, e fissa il tempo, i giorni, le ore dell’istruzione, degli esercizi e delle prove. La sua nomina e rimozione è devoluta all’Amministrazione della chiesa, dalla quale egli percepisce il suo onorario. § 27. Tanto il direttore che i consiglieri hanno il diritto di proporre i nuovi soci; l’uno e gli altri sorvegliano sull’osservanza dello statuto da parte dei soci; essi decidono sulla scelta dei pezzi e delle composizioni da acquistarsi, da studiarsi ed eseguirsi, e la mancanza di rispetto da parte di un socio verso di essi viene punita colla di lui esclusione dalla società. § 28. I Consiglieri sono eletti nell’ordinaria adunanza generale dei soci a scrutinio secreto e durano in carica un’anno; è permessa la loro rielezione.

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Il frontespizio dello Statuto della SocietĂ di Canto Ecclesiastico ed Accademico in Isola, stampato nel 1875 dallo Stabilimento tipografico Appolonio & Caprin di Capodistria.

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CAPITOLO V. Segretario e Cassiere § 29. La società ha pure un segretario ed un cassiere. § 30. Il segretario viene nominato dalla direzione, possibilmente tra i membri della società; in difetto la direzione può valersi all’uopo di un cooperatore parrocchiale, previo l’assenso del parroco. Egli compila sotto la dirigenza della direzione gli ordini del giorno delle adunanze ed il loro verbale; estende gli atti della direzione e li sottofirma; tiene i registri della società; dura in carica un anno e può essere confermato. § 31. Il cassiere conserva il danaro della società sotto sua responsabilità; giustifica i versamenti mediante le rispettive quietanze, controfirmate dal direttore; rilascia le ricevute; rende conto della sua gestione ogni mese alla direzione ed ogni anno alla società; è nominato dalla direzione, sempre fra i soci, e dura in carica un anno, potendo però essere rinominato. § 32. I consiglieri, il segretario ed il cassiere servono gratuitamente. CAPITOLO VI. Adunanze § 33. Ogni anno nel mese di decembre ha luogo l’adunanza generale dei soci. In essa si rende conto della gestione dell’anno; si discute sulle proposte della direzione e dei singoli soci, approvandole o rigettandole mediante votazione aperta o segreta, e si passa alla nomina o conferma dei consiglieri. § 34. L’adunanza generale si convoca pure ogni qualvolta si tratti dell’ammissione d’un nuovo socio giusta il § 7, e sempre che la direzione lo trovi necessario per speciali motivi, ovvero sopra richiesta di 10 soci, pervenuta alla direzione in iscritto. § 35. Le adunanze sono legali e le deliberazioni prese in esse obbligatorie per ogni socio, quando v’interviene la metà dei soci; si delibera sempre a maggioranza di voti dei convenuti, meno il caso contemplato al § 19 c. v. 2. CAPITOLO VII. Disposizioni suppletive § 36. La società non può unirsi ad altre società, né tenere rapporti ufficiosi con esse. § 37. La musica sacra acquistata resta proprietà della chiesa; l’accademica di converso spetta alla società e nel caso di suo scioglimento anche questa passa alla chiesa.

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Capitolo transitorio La società s’intenderà costituita appena si saranno uniti 15 Soci. Il comitato promotore li convocherà tosto ad una riunione, onde passare all’elezione dei consiglieri, essendo già ora il maestro a disposizione della società. Isola, li 6 aprile 1875. Mauro Dandri di Antonio. – Francesco Degrassi di Antonio. – Marco Poletti di Bortolo. – Marco Vascotto di Giovanni. – Francesco Vascotto di Antonio. – Mauro Colomban di Nicolò. Da parte della sottofirmata vengono assunti ed accettati gli oneri ed i diritti addossati e conferitile sui varii relativi articoli di questo Statuto, per la divisata Società di canto ecclesiastico in Loco. Dall’Amministrazione della Chiesa parrochiale d’Isola li 16 Maggio 1875 G. ZAMARIN parroco Matteo Depase /camerlengo – Vincenzo Chicco / camerlengo N.o 5538 – I A norma del § 9 della legge dell’Impero d. d. 15 novembre 1867 si certifica l’esistenza legale della società di canto ecclesiastico ed accademico in Isola a tenore di questi statuti. Dall’I. R. Luogotenenza Trieste li 24 maggio 1875. Pino. ---oOo--Rev.ma Curia Vescovile di Trieste-Capodistria / TRIESTE Il 28 settembre p. v. questo coro ecclesiastico celebrerà il centenario di sua esistenza ed attività. Si tratta di un’esistenza gloriosa e di una attività completamente disinteressata a servizio delle funzioni liturgiche. Basti ricordare che l’Amministrazione della chiesa parrocchiale retribuisce il Coro annualmente con il semplice emolumento di L. 200.-. Aderendo con tanta simpatia e con tanta riconoscenza alla celebrazione il sottoscritto, d’accordo con i sottofirmati fabbricieri, sarebbe d’avviso di offrire al coro, quale doveroso attestato di riconoscimento dei suoi meriti, l’importo di L. 500. - . È il minimo – sebbene allo stesso tempo il massimo per le possibilità di questa amministrazione parrocchiale – che si possa offrire.

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Il sottoscritto chiede a Codesta Rev.ma Curia Vescovile l’autorizzazione al versamento. Dall’Ufficio Parrocchiale di S. Mauro Martire Isola d’Istria, 19 agosto 1941 I Fabbriceri / Nicolò Degrassi / Degrassi … [?] – Il Parroco / Don G Dagri Al Venerabile Ufficio parrocchiale di Isola d’Istria In riscontro al rapporto parrocchiale dd. 19 agosto 1941 n o 72/1941, col quale si partecipa a questa Curia Vescovile la celebrazione della data centenaria della fondazione del Coro parrocchiale, mentre ci si congratula per tale fausta occasione, e ciò ancor più perché trattasi di Coro che esplica la propria attività al maggior decoro delle ss. funzioni esigendo una piccola rimunerazione annua, si approva il voto della fabbriceria della Chiesa parrocchiale di erogare in questa circostanza al Coro parrocchiale l’importo di L. 500 (cinquecento). Così il R. Sig. Parroco vorrà portare al Coro stesso, assieme alla parola di lode e ringraziamento, la nostra pastorale benedizione. † A. [Antonio Santin] / 21/8/41

Il “Coro Ecclesiastico-Accademico” di Isola nel 1941, in occasione del Centenario della sua fondazione. Nella prima fila in alto, il primo a destra è il nonno dell’autore, Giovanni Delise detto “Tremami”, primo tenore del gruppo (Collezione dell’autore).

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4. Statuto della “Società di Navigazione a Vapore d’Isola” Questo Statuto è stampato su un libretto di 11 pagine che misurano cm 14,5x20,5; è stato approvato dall’Imperiale Regia Luogotenenza di Trieste il 15 agosto 1876, in base all’autorizzazione del Ministero del Commercio del 9 agosto del medesimo anno. L’esemplare è stato stampato a Capodistria nel 1876, e da questa città fu inviato per posta a Trieste, come si nota dalla prima di copertina che porta un timbro rotondo con segnato CAPODISTRIA 3/9/76, ed è indirizzato alla Spett. Biblioteca civica / Trieste / Piazza Lipsia. La quarta di copertina invece, porta un timbro ovale di ricevimento, in cui è visibile la dicitura TRIEST e, a quanto sembra, porta la medesima data della spedizione, in cui è chiaramente leggibile solo il giorno tre. 17) TITOLO I. Istituzione della Società, sede, sua ragione, scopo, durata §. 1. Viene istituita colla sede in Isola una Società anonima per azioni sotto la ragione: Società di Navigazione a Vapore d’Isola. §. 2. La Società ha per iscopo di acquistare un traghetto a Vapore adatto al trasporto marittimo di passeggieri e merci e di farlo navigare lungo le coste dell’Adriatico a piccolo cabotaggio. §. 3. La durata della Società è fissata a 9 anni; però essa potrà continuare anche dopo spirato tale periodo sino a che, di conformità ai presenti Statuti, non ne venga decretato il termine. §. 4. Tutte le pubblicazioni della Società verranno inserite sotto la ragione sociale nel Giornale ufficiale l’Osservatore Triestino. Le quistioni, che fossero per insorgere tra la Società ed i suoi membri saranno inappellabilmente definite, senza formalità d’ordine o procedura, da due arbitri, i quali, se dissenzienti dovranno eleggerne un terzo colle stesse loro facoltà (che però pronuncierà tenendosi al giudizio d’uno o l’altro d’essi); nel caso poi che l’una o l’altra delle parti in lite rifiutasse la nomina del giudice arbitro, non la eseguisse entro il termine di un mese o gli eletti arbitri non s’accordassero nella scelta del terzo, dietro istanza d’una o l’altra delle parti sarà l’arbitro nominato dalla Spettabile Camera di Commercio in Trieste. TITOLO II. Capitale sociale, azioni ed azionisti §. 5. Il capitale sociale è fissato per la prima emissione d’azioni a fiorini 13350 divisi in azioni di f.ni 50 l’una. [Per capire circa il valore del capitale sociale qui citato, segnaliamo che 13 anni dopo, nel 1889, Pietro Petronio da Pirano, accettò

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di costruire in pietra il primo molo d’approdo d’Isola, di metri 68x6, per Fiorini 13.093]. 18) Le azioni sono quindi 267. Per la costituzione della Società basta che sia sottoscritto il capitale sociale di f.ni 13350 e sia versato da ogni azionista il 40% dell’ammontare delle azioni da lui sottoscritte. §. 6. In caso di bisogno, verso autorizzazione delle competenti autorità, questo capitale potrà venire aumentato con nuova emissione di azioni, non però al disotto del valor nominale. §. 7. Gli azionisti non potranno essere che Isolani o domiciliati in Isola; in via di eccezione però potranno far parte della Società anche altri, che senza appartenere per nascita o per domicilio ad Isola, vi hanno però particolari interessi, e ciò ad inappellabile giudicio della Direzione. Quelli della prima emissione, in caso di una seconda, avranno la preferenza in proporzione della azioni, che posseggono, di sottoscrivere al prezzo nominale le azioni da emettersi ulteriormente. §. 8. Una nuova emissione di azioni, come al §. 6, non potrà aver luogo, che dietro deliberazione del Congresso generale dei soci. §. 9. Le azioni sono intestate al nome, saranno iscritte nel libro della Società a sensi dei §§. 182, 183 C. C. e cedibili mediante semplice girata e legale notificazione, però soltanto ad Isolani o domiciliati in Isola. §. 10. I diritti ed obblighi d’azionista vanno acquistati colla semplice sottoscrizione, ma l’emissione dell’azione non può aver luogo prima del versamento dell’intiero suo ammontare. Versato il 40%, di cui all’articolo 5, le azioni vengono acquistate col pagamento del residuo loro ammontare al più tardi entro il giorno 15 Settembre 1876. §. 11. Col versamento del 40% sopra l’importo nominale dell’azione i sottoscrittori riceveranno un certificato interinale, intestato al loro nome e firmato a [da?] due membri della Direzione provvisoria; i pagamenti delle rate susseguenti verranno annotati di volta in volta sul certificato stesso. §. 12. Sino a che l’importo dell’azione non sia versato per intero, l’azionista non si libera dall’obbligo di pagare il residuo cedendo ad un altro il suo diritto di partecipazione, se non quando la Direzione accetti in suo luogo l’altro acquirente e sciolga lui dall’obbligo, però sempre verso la responsabilità sussidiaria di legge. §. 13. Subito che l’ultimo pagamento avrà luogo, e l’importo dell’azione sarà stato appieno soddisfatto, ogni certificato interinale verrà scambiato con un’azione. §. 14. Il possessore di una azione o d’un certificato interinale è ritenuto legalmente e validamente aderente agli Statuti della Società. §. 15. Ogni azionista ha una proporzionale quota nel fondo sociale, non può però chiedere la restituzione dell’importo conferito, e, finchè sussiste la Società, ha diritto all’utile netto convenuto.

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TITOLO III. Amministrazione e Rappresentanza della Società §. 16. La Rappresentanza e l’amministrazione della Società è affidata alla Direzione, alla quale spettano ed incombono tutti i diritti ed obblighi, previsti dal Codice di Commercio. §. 17. La Direzione è composta di cinque membri, i quali vengono eletti a maggioranza assoluta di voti nell’assemblea generale. I Direttori scelgono un Presidente, un Vice-Presidente ed un Cassiere. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. §. 18. La Direzione si riunisce a qualunque momento dietro invito del Presidente o di chi è chiamato a farne le veci, cioè il Vice-Presidente od il Cassiere. §. 19. Rendendosi vacante un posto di Direttore, la Direzione è autorizzata a rimpiazzarlo provvisoriamente mediante nomina con votazione a maggioranza assoluta; la nomina però dev’essere approvata dalla prossima assemblea generale. §. 20. Le sedute della Direzione sono valide, quando v’intervengano tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di suffragi tra gl’intervenuti; in caso di parità di voti quello del Presidente vale per due. Di ogni conchiuso si terrà un esatto protocollo firmato dal Presidente o suo sostituto legale e da tutti i Direttori presenti. Se un Direttore espone un’opinione diversa dall’adottata ha diritto di chiedere, che ne sia fatta annotazione nel verbale. §. 21. La firma della Società è la ragione sociale seguita dalle firme del Presidente e di due Direttori. §. 22. La Direzione si presta gratuitamente. Ad essa spetta la nomina degli impiegati e degli uomini di servizio necessarî alla Società; la fissazione dei loro onorari, la determinazione delle loro mansioni ed il loro licenziamento. §. 23. Per obligare la Società basta la sottoscrizione nei sensi del § 21. Qualunque limitazione nelle facoltà della Direzione non ha effetto verso i terzi § 231 C. C. TITOLO IV. Assemblea e Congresso generale §. 24. La radunanza degli azionisti forma il Congresso generale. L’adunanza è legale coll’intervento personale o mediante procura ad altro socio di almeno 50 azionisti, che possano disporre di 100 voti. In mancanza delibererà un secondo Congresso da convocarsi allo stesso scopo e per gli stessi oggetti dell’Ordine del giorno senza riguardo a numero d’azionisti od azioni rappresentate. §. 25. Se però si trattasse di mutamenti dello Statuto, soggetti all’approvazione governativa, ci vorrà sì nella prima, che in ogni altra radunanza un numero di azionisti che rappresenti una metà almeno delle azioni emesse.

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§. 26. Il Congresso è presieduto dal Presidente o suo sostituto legale. I deliberati sono presi a maggioranza assoluta di voti. Ogni azione ha diritto ad un voto, come al § 24 ogni azionista può farsi rappresentare con mandato ad altro socio. §. 27. Il Congresso generale si raduna ogni anno nel mese di Giugno e straordinariamente per decisione della Direzione o per domanda di almeno un sesto degli azionisti, fatta per iscritto. §. 28. Il Congresso viene convocato mediante invito inserito tre volte consecutive nell’Osservatore Triestino almeno 15 giorni prima della sua adunanza. L’invito conterrà l’Ordine del giorno breve e succinto e preciserà il luogo e l’ora della radunanza. §. 29. Il Congresso non potrà deliberare che sulle proposte dell’Ordine del giorno. Se però un sesto degli azionisti presenti facesse una mozione estranea all’Ordine del giorno, essa potrà essere pertrattata e discussa. Il deliberare poi in proposito ispetterà soltanto al prossimo Congresso generale, che eventualmente potrà essere fissato nella stessa adunanza, sicchè incomberà alla Direzione il provvedere, perché nel relativo Ordine del giorno essa venga compresa. §. 30. Chi vuole esercitare il suo diritto di votazione sia personalmente sia con procura deve consegnare le sue azioni e procure alla Direzione prima che il Congresso sia aperto. Le azioni e procure restano depositate presso la Direzione sino a che è compiuto lo spoglio dei voti e chiusa la seduta. Persone giuridiche o che godono degli stessi diritti pupilli curatelati votano mediante il loro rappresentante. §. 31. La votazione è vocale o per ischede a seconda del parere dell’assemblea deliberante in proposito a maggioranza assoluta di voti. §. 32. Il Congresso generale ha in massima diritto di deliberare con efficacia sopra tutti gli affari sociali. Gli sono poi specialmente riservati i seguenti: a) la nomina della Direzione. b) la nomina dei tre Revisori di cui al § 38. c) l’aumento del capitale sociale e l’emissione di nuove azioni § 6 e 8. d) l’approvazione del resoconto annuale e dei proposti dividendi. e) cambiamenti agli Statuti. f) lo scioglimento della Società. Le deliberazioni ad c) ed e) sono d’approvarsi dal Governo. §. 33. Sulle pertrattazioni e deliberazioni dell’Adunanza generale si terrà un protocollo, che sarà da firmarsi dal Presidente o sostituto e da tre soci presenti da nominarsi prima di chiuderlo. §. 34. Il Presidente, aperta la seduta, nomina pure due fiduciari, che debbono contare i voti dopo raccoltili.

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La prima di copertina dello Statuto della “Società di Navigazione a Vapore d’Isola”, edito nel 1896 dalla Tipografia Tomasich di Trieste.

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TITOLO V. Bilancio e ripartizione degli utili §. 35. La Direzione dovrà aver cura, che sieno tenuti in modo regolare i libri della Società. Ogni anno Essa dovrà fare un esatto bilancio, compilato rigorosamente, il quale comprenderà la gestione sociale di anno in anno e sarà sottoposto all’approvazione del prossimo Congresso generale. §. 36. Il primo bilancio comprenderà i negozi fatti dal principio della Società sino al dì dell’Adunanza generale del 1877. §. 37. Nell’adunanza da convocarsi a sensi della disposizione transitoria in fine al presente Regolamento per l’elezione della Direzione verranno pure eletti i Revisori (§. 32 b) per verificare il resoconto del primo periodo, della gestione sociale e farne rapporto al Congresso generale del 1877. In questo poi saranno nominati i Revisori, che avranno a verificare e riferire sul bilancio che la Direzione proporrà al Congresso generale l’anno susseguente. §. 28. [38!] In conformità verranno eletti i Revisori negli altri Congressi, e la Direzione comunicherà loro opportunamente il bilancio da verificarsi, offrendo loro di esaminare i registri e le pezze d’appoggio. §. 39. Il bilancio verrà stampato e ciascun azionista potrà averne copia 15 giorni prima dell’epoca fissata per il Congresso generale, dirigendosi alla Presidenza. §. 40. Gli utili netti spetteranno in proporzione uguale ai soci azionisti, ogni azione, cioè, darà diritto ad una uguale determinata porzione di utili, dopo prelevato su di essi il 25% annuale, che costituirà il fondo di riserva. I decretati dividendi potranno essere incassati tosto, verso ricevuta del Cassiere. TITOLO VI. Scioglimento della Società §. 41. La Società sarà sciolta: a) nei casi previsti dai §§. 240 242 C. C. b) quando in un Congresso generale lo chiedano due terzi delle azioni rappresentate dagli azionisti intervenuti. In caso di scioglimento la Direzione procede allo stralcio, ove l’Assemblea generale non disponga altrimenti. §. 42. Compiuto lo stralcio si procede alla formazione del bilancio finale da approvarsi dagli azionisti, che verranno convocati a questo scopo; essi approvano i conti di liquidazione e sciolgono da ogni responsabilità i liquidatori.

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DISPOSIZIONE TRANSITORIA La Direzione provvisoria è composta di 21 membri, che assumono la gestione sociale sino alla nomina della Direzione definitiva. Adempiute le condizioni di legge e quelle del §. 5, la Società sarà costituita e passerà alla nomina della Direzione stabile e di tre Revisori dei conti, come al § 37, dietro invito della Direzione provisoria, che quindi cesserà di funzionare verso obbligo però di resoconto sull’operato. ---oOo--N. 9547 – I Visto ed approvato in base ad autorizzazione / dell’Ecc. i. r. Ministero del 9 Ag. 1876 N. 10814. / Trieste, li 15 Agosto 1876. / L’i. r. Luogotenente / Pino ---oOo---

5. Statuto del Gruppo di Isola della “Lega Nazionale” Lo Statuto del Gruppo di Isola della Lega Nazionale, incluso quello che è allegato e che integra il primo, sono contenuti in due stampati di complessive 11 pagine, più una manoscritta in lingua tedesca ed italiana, che legalizza l’esistenza del Gruppo di Isola. Fu presentato alle Autorità competenti il 4 luglio 1891, a tre mesi dall’approvazione di quello della “Lega Nazionale”, e fu legalizzato a Trieste l’1 agosto del medesimo anno. È simile a quelli di tante altre località dell’Impero asburgico, anche se alcuni sono in forma di libretto. In questo stampato, come in altri, è stato aggiunto a penna il solo nome della città cui appartiene il singolo Gruppo, e la certificazione manoscritta nelle lingue tedesca e italiana che ne dichiara la legalità. Lo Statuto appartiene alla categoria delle Associazioni Nazionalistiche (Lega Nazionale e associazioni linguistiche) (1890-1916), e la prima e terza pagina sono affrancate con una marca da bollo di 15 kreuzer, annullate da un timbro in lingua tedesca della Luogotenenza di Trieste. 19) STATUTO del “Gruppo di Isola della LEGA NAZIONALE” § 1. Viene istituito in Isola un gruppo locale “ Lega Nazionale “, conforme agli statuti, che giusta il Decreto 28 Aprile 1891 N. 1830 dell’i. r. Ministero dell’interno, ne sono la base. § 2. Scopo della istituzione di questo gruppo locale è di cooperare agli scopi sociali, nei limiti e coi mezzi di questi statuti. § 3. Il gruppo si procaccia i mezzi necessarî alla sua attività:

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a) Con le contribuzioni dei soci: b) Con offerte volontarie; c) Mediante collette, legittimamente consentite; d) Mediante conferenze, concerti, rappresentazioni ecc. § 4. Il gruppo si costituisce e si rinnova con l’ammissione di soci. Socio può esser ognuno, senza differenza di sesso, la cui domanda sia stata accolta dalla Direzione del gruppo, che può rifiutare l’ammissione, senza essere obbligata a spiegarne i motivi. Ogni socio del gruppo ha il diritto di dimettersi da socio annunziando in iscritto alla Direzione del gruppo; deve però pagare l’importo dell’anno in corso. § 5. Ogni socio ha l’obbligo di pagare annualmente al principio dell’anno, al momento della sua ammissione se questa avviene in corso dell’anno, un contributo minimo di soldi 25 oppure, per una volta tanto, un importo minimo di fior. 20, e di promuovere, secondo le proprie forze, gli scopi della società. Gli importi pagati per una volta vengono messi ad impiego fruttifero e ne sono adoperati soltanto gli interessi. § 6. Ogni socio ha il diritto di assistere con voto consultivo e deliberativo alle adunanze del gruppo al quale appartiene e di farvi proposte; può assistere come uditore alle discussioni dell’assemblea generale, può avere le pubblicazioni della Società alle condizioni che saranno stabilite dalla Direzione Centrale o dalla Direzione di Sezione. È eleggibile ad ogni carica, purchè sia maggiorenne. § 7. I diritti dei soci del gruppo rispetto alla Società “ Lega Nazionale “ sono determinati negli statuti di quest’ultimo. § 8. La Direzione del gruppo è autorizzata ad escludere dal gruppo quei soci che nuocessero agli scopi sociali; l’escluso ha il diritto di appellarsi entro quattro settimane alla Direzione di Sezione e in caso di nuova ripulsa, entro altre quattro settimane, al Collegio degli arbitri della Società. § 9. Il presente gruppo si costituisce quando abbia almeno trenta soci. Vi possono appartenere coloro che abitano nel luogo ove ha sede il gruppo, come pure quelli che abitano nei luoghi vicini ove non esiste un gruppo speciale; infine coloro che, dovendo giusta il § 11. dello Statuto della Società madre appartenere ad un gruppo, scelgono il presente. § 10. Il gruppo attuale sceglie un Direttore, un Segretario, un Cassiere, che ne formano la Direzione. Se questo gruppo, in vista del numero dei soci, viene dalla Direzione di Sezione considerato come importante, possono essere anche eletti uno o più sostituti a ciascuna carica. La Direzione del gruppo cessando un suo membro, può fino alle nuove elezioni scegliere fra i soci un sostituto. La Direzione stessa stabilisce il proprio regolamento interno. Il gruppo in confronto di terzi è rappresentato dal proprio Direttore o da chi legalmente ne fa le veci. § 11. La Direzione del gruppo ammette i nuovi soci, consegna agli stessi i certificati d’ammissione e le pubblicazioni della Società, e manda alla Direzione di Sezione i voti e le deliberazioni delle adunanze del proprio gruppo. Riscuote le tasse, ed è intermediaria nei rapporti sociali fra i soci del proprio gruppo e la

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Direzione di Sezione, facendo pervenire alla stessa i conchiusi e i desiderî delle adunanze dei gruppi locali. Almeno ogni sei mesi spedisce alla Direzione di Sezione un elenco dei soci ed un resoconto cogli importi incassati. Dietro richiesta deve spedire rapporti o pareri alla Direzione di Sezione. § 12. All’adunanza costitutiva del gruppo i soci vengono invitati dal Comitato promotore ristretto o da un delegato di esso. Il gruppo tiene almeno una volta all’anno una adunanza ordinaria. La convocazione di quest’ultima viene fatta dal Direttore, il quale deve poi radunare adunanze straordinarie appena lo richiedano in iscritto un quinto dei soci del gruppo, presentando il relativo ordine del giorno, oppure lo chieda la Direzione di Sezione. § 13. L’adunanza annuale del gruppo, alla quale i soci devono essere convocati almeno otto giorni prima, sarà tenuta nel primo trimestre dell’anno. L’adunanza è valida se l’invito fu debitamente pubblicato secondo gli usi locali e se fu convocata in base alle prescrizioni dello Statuto. La Direzione presenta il resoconto dell’anno finito e partecipa eventuali notificazioni della Direzione di Sezione. Ogni socio ha poi diritto di avanzare desideri e formulare proposte, che sono appoggiate dalla maggioranza dell’adunanza, vengono spedite alla Direzione di Sezione o alla Direzione Centrale. L’adunanza nomina poscia la Direzione ed i rappresentanti del gruppo alle assemblee generali. Sì l’una che gli altri durano in carica un anno solo. Decisioni e nomine si fanno a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le nomine si fanno per schede. In caso di parità di voti decide la sorte. § 14. Tutte le pubblicazioni vengono fatte mediante pubblica affissione. Le spedizioni ad autorità, privati e alla Direzione di Sezione della Società avvengono per iscritto. Gli atti del gruppo dovranno per essere validi portare la firma del Direttore e del Segretario ovvero dei sostituti. § 15. Le controversie nascenti dai rapporti sociali vengono decise dalla Direzione di Sezione della Società “Lega Nazionale” col diritto di appello entro quattro settimane al Collegio degli arbitri contemplato al § 26. dello Statuto sociale. § 16. Il gruppo viene sciolto: a) Quando si riduce a meno di trenta soci; b) Per deliberazione dell’adunanza del gruppo stesso; c) Per decisione dell’assemblea generale della “Lega Nazionale”; d) Per cessazione della “Lega Nazionale”. In tutti i casi, come pure in quello, che questo singolo gruppo venisse sciolto per decisione delle competenti autorità, l’asse del gruppo passa alla “Lega Nazionale”, e venendo contemporaneamente sciolta anche quest’ultima, all’ultimo Presidente della stessa, onde abbia ad erogarlo a scopi rispondenti al fine dell’associazione.

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La prima pagina dello Statuto del “Gruppo di Isola della Lega Nazionale� (AST, Luogot.-Soc., b. 10).

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STATUTO DELLA “LEGA NAZIONALE” § 1. SCOPO Viene instituita una Società col nome di “Lega Nazionale” allo scopo di promuovere l’amore e lo studio della lingua italiana e soprattutto l’istituzione e il mantenimento di scuole italiane entro i confini dell’Impero in luoghi di popolazione mista, specialmente sul confine linguistico. § 2. MEZZI La Società tende a raggiungere il proprio scopo con la istituzione di scuole, in casi speciali anche di asili d’infanzia e di biblioteche circolanti, sotto l’osservanza delle vigenti leggi industriali, con sovvenzioni in denaro, col procurare maestri e mezzi d’istruzione, con conferenze e con stampati. § 3. AMMANIMENTO DEI FONDI I mezzi necessari si raccolgono: a) con le contribuzioni dei soci; b) con le offerte volontarie; c) con collette, avutane la superiore approvazione; d) con conferenze, concerti, rappresentazioni ecc. § 4. SEDE La società e la Direzione centrale hanno sede alternativa per tre anni in Trieste e per tre anni in Rovereto o in Trento avvicendate fra loro. § 5. SOCI I soci si uniscono in gruppi locali secondo le disposizioni del presente Statuto. Socio può essere ognuno, senza differenza di sesso, la cui domanda sia stata accolta dalla Direzione del gruppo, al quale vuole ascriversi. L’ammissione può essere rifiutata senza specificarne i motivi. § 6. DOVERI DEI SOCI Ogni socio ha l’obbligo di pagare annualmente un contributo di almeno soldi 25 (di regola al principio dell’anno, rispettivamete al momento della sua ammissione) oppure per una volta tanto un contributo di almeno fiorini 20, e di promuovere secondo le proprie forze gli scopi della Società Gli importi pagati per una sola volta vengono messi ad impiego fruttifero e di questi vengono adoperati solo gl’interessi.

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§ 7. DIRITTI DEI SOCI Ogni socio ha il diritto di assistere con voto deliberativo alle adunanze del gruppo al quale appartiene e di farvi proposte; può anche assistere come uditore alle discussioni dell’Assemblea generale e può avere le pubblicazioni della Società alle condizioni che saranno stabilite dalla Direzione centrale o dalla Direzione di sezione. È eleggibile ad ogni carica, purchè maggiorenne. § 8. DIMISSIONE DALLA SOCIETÀ Ognuno, pagando il contributo dell’anno solare in corso, può dimettersi da socio annunziandolo in iscritto alla Direzione del gruppo locale. § 9. ESCLUSIONE DI UN SOCIO Soci che nuoceranno agli scopi sociali possono essere esclusi; l’escluso ha diritto di appellarsi (entro 4 settimane) al Collegio degli arbitri. § 10. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ Gli affari sociali vengono trattati: a) dai Gruppi locali e dalle loro Direzioni; b) dalle Direzioni di sezione; c) dalla Direzione centrale; d) dai Consigli di sorveglianza; e) dal Collegio degli arbitri; f) dalla Assemblea generale della Società. § 11. GRUPPI LOCALI Quando almeno 30 soci abitano nello stesso luogo essi possono costituire un gruppo locale. Soci di più luoghi vicini possono riunirsi in un gruppo locale. Ogni Socio deve appartenere ad un gruppo, del quale egli ha la scelta. § 12. DIREZIONE DEI GRUPPI LOCALI Ogni gruppo locale sceglie un Direttore, un Segretario e un Cassiere, che ne formano la Direzione. In gruppi maggiori possono anche essere eletti uno o più sostituti a ciascuno di essi. La Direzione, cessando un suo membro, può fino alle nuove elezioni scegliere fra i soci un sostituto. La Direzione sceglie il proprio regolamento interno. §13. DIRITTI ED OBBLIGHI DELLA DIREZIONE La Direzione dei gruppi locali ammette i nuovi soci, consegna loro i certificati di ammissione e le pubblicazioni della Società e manda alla Direzione di Sezione i voti e le deliberazioni delle adunanze del proprio gruppo. Riscuote le tasse ed è intermediaria nei rapporti sociali fra i soci del gruppo e la Direzione di sezione, facendole pervenire i conchiusi e i desideri delle adunanze dei gruppi locali. Ciascun gruppo all’atto della sua costituzione spedisce alla Direzione di sezione l’elenco dei soci e nella prima metà del Gennaio e del Luglio ne partecipa i mutamenti e rende conto degli importi incassati. Dietro richiesta deve spedire rapporti e pareri alla Direzione di sezione.

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§ 14. ADUNANZE DEI GRUPPI LOCALI All’adunanza costitutiva del gruppo i soci vengono invitati dalla Direzione di sezione o da un delegato della stessa. Ogni gruppo tiene almeno una volta all’anno un’adunanza ordinaria. La convocazione di quest’ultima viene fatta dal Direttore, il quale deve poi radunare adunanze straordinarie appena lo richiedano in iscritto un quinto dei soci del gruppo, presentando il relativo ordine del giorno, oppure lo chieda la Direzione di sezione. § 15. ADUNANZA ANNUALE DEL GRUPPO L’adunanza annuale del gruppo, alla quale i soci devono essere convocati almeno otto giorni prima, sarà tenuta nel primo trimestre dell’anno solare. L’adunanza è valida se l’invito fu debitamente pubblicato secondo gli usi locali e se fu convocata in base alle prescrizioni dello Statuto. La Direzione presenta il resoconto dell’anno solare finito e partecipa eventuali notificazioni della Direzione di sezione. Ogni socio ha poi diritto di avanzare desiderî e formulare proposte, che se ottengono la maggioranza dei voti, vengono spedite alla Direzione di sezione o all’assemblea generale. L’adunanza nomina poscia la Direzione e i rappresentanti del gruppo alle assemblee generali. Sì l’una che gli altri durano in carica un anno solo. Decisioni e nomine si fanno a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le nomine si fanno per schede. In caso di parità di voti decide la sorte. § 16. ASSEMBLEE GENERALI a) ordinarie L’assemblea generale ordinaria della Società viene tenuta nel primo semestre di ogni anno solare nel luogo fissato dall’assemblea precedente. b) straordinarie La Direzione centrale può convocare assemblee generali straordinarie quando lo creda opportuno; e lo deve, quando lo domandino, presentando il relativo ordine del giorno, almeno un quinto di tutti i gruppi o una Direzione di sezione o uno dei Consigli di sorveglianza. In questo caso l’avviso di convocazione deve venire pubblicato entro 14 giorni da quello, in cui fu presentata la domanda alla Direzione centrale. Tutti gli avvisi per convocazione di assemblee generali devono portare il relativo ordine del giorno ed essere pubblicati almeno 14 giorni avanti a quello fissato per l’adunanza. Tale pubblicazione seguirà nei modi più conformi agli usi del paese. § 17. DIRITTO DI PRENDERE PARTE ALL’ASSEMBLEA All’assemblea generale hanno diritto di partecipare con voto deliberatorio: a) i membri della Direzione centrale; b) i membri dei Consigli di sorveglianza e del Collegio degli arbitri; c) i membri di Direzione dei gruppi locali; d) i rappresentanti di questi ultimi.

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Ciascun gruppo ha diritto di nominare un rappresentante per ogni 30 membri e ne deve nominare almeno uno.

Appello della “Lega Nazionale” in una cartolina d’epoca (Collezione dell’isolana Lida Goina ved. Perentin, Trieste). § 18. PROCURE E VALIDITÀ DELL’ASSEMBLEA GENERALE I rappresentanti dei gruppi possono farsi sostituire mediante procure da tutte le persone che hanno diritto di partecipare con voto deliberativo all’assemblea generale; nessuno però può avere più di cinque voti come rappresentante dei gruppi ai quali non appartiene, mentre può averne un numero maggiore pel proprio gruppo. L’assemblea è valida se sono personalmente presenti almeno trenta soci con diritto di voto. In caso d’invalidità dell’assemblea per mancanza di numero ne viene riconvocata una seconda, che se l’ordine del giorno è il medesimo, è legale qualunque sia il numero dei presenti. § 19. OGGETTI DA TRATTARE NELL’ASSEMBLEA GENERALE Nell’assemblea generale viene deliberato sui seguenti oggetti: a) relazioni e rapporti della Direzione centrale, della Direzione di sezione e dei Consigli di sorveglianza; b) proposte inserite in programma dalla Direzione centrale, da quelle di Sezione dei gruppi locali e dai Consigli di sorveglianza; c) nomina della Direzione centrale, dei Consigli di sorveglianza e del Collegio degli arbitri;

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d) sede della prossima assemblea generale ordinaria; e) mutazioni dello Statuto e scioglimento della Società. La Direzione centrale dura in carica tre anni e può essere rieletta con riguardo al § 21., così pure i Consigli di sorveglianza e il Collegio degli arbitri. Nelle deliberazioni e nelle nomine vale la maggioranza assoluta di voti, per cambiamento di Statuto però occorre il voto di due terzi dei presenti e di tre quarti per lo scioglimento della Società. Le nomine si fanno per schede. Se la prima votazione non è decisiva, si procede alla votazione ristretta. A parità di voti decide nelle deliberazioni il voto di chi presiede e nelle nomine la sorte. § 20. PRESIDENZA DELLE ADUNANZE GENERALI Il Presidente della Direzione centrale o in caso di suo impedimento il Vicepresidente tiene la presidenza nelle adunanze generali. § 21. DIREZIONE CENTRALE La Direzione centrale si compone di un Presidente, di un Vicepresidente e di venti Direttori, i quali scelgono tra loro il Segretario e il Cassiere. Essa si divide in due sezioni regionali, l’una per l’attività sociale propria al territorio della Luogotenenza di Innsbruck, l’altra per quella della Luogotenenza di Trieste. Una di queste sezioni è costituita dal Presidente e da 12 Direttori, l’altra dal Vicepresidente e da 8 Direttori. Il Presidente e il Vicepresidente fungono come Presidenti di Direzione della rispettiva sezione; i membri che la compongono scelgono tra loro un sostituto a ciascuno di essi, due Segretari e un Cassiere; la prima sezione ha dimora nella sede sociale del nuovo triennio, la seconda nella sede del triennio passato. Il Presidente con otto membri della prima e il Vicepresidente con cinque della seconda devono dimorare nella città che è sede della loro Direzione di sezione. Resta riservato all’assemblea generale (con l’approvazione della competente Autorità politica) di creare nuove sezioni e di determinare i loro rapporti con la Direzione centrale. La Direzione centrale determina il proprio Regolamento con riguardo tanto all’attività generale che a quella delle sue sezioni, come pure con riguardo ai rapporti economici delle sezioni e dei gruppi. Se un membro della Direzione centrale viene a mancare, la Direzione stessa lo surrogherà sino alle prossime elezioni con uno dei Direttori dei gruppi. Tutte le cariche sociali sono onorarie. § 22. DIRITTI E DOVERI DELLA DIREZIONE CENTRALE La Direzione centrale ha le seguenti mansioni: a) decide sull’esclusione dei soci; b) convoca le assemblee generali e ne stabilisce il tempo e l’ordine del giorno e delle sue assemblee generali straordinarie anche in luogo; c) sorveglia l’operato dei gruppi locali e delle loro Direzioni, per cui può esaminare quando voglia i loro libri e protocolli, sia da sé stessa sia col mezzo di delegati e può intervenire alle adunanze dei gruppi locali o a quelle delle loro Direzioni;

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d) eseguisce le decisioni delle assemblee generali; e) evade tutti gli affari sociali in quanto la decisione non spetti all’assemblea generale; f) tiene la cassa e i registri, che chiude alla fine dell’anno solare, amministra la sostanza sociale e la impiega in investimenti fruttiferi; g) sceglie gli impiegati ed i servi della Società. Le attribuzioni della Direzione centrale, in quanto riguardano l’attività sociale propria al territorio di una sezione, sono esercitate di regola da quella sezione, mentre agli interessi generali della Società e alla sopraintendenza dei gruppi, che avessero a formarsi fuori dei due territori suaccennati, provvede sempre la Direzione centrale. Spetterà a ciascuna delle due sezioni il diritto di convocare a scopo di consultazione i Direttori dei gruppi locali esistenti nel suo territorio. È riservato all’assemblea generale di determinare il contributo percentuale delle entrate che le due sezioni avranno da versare nella cassa centrale per le spese necessarie all’attività generale della direzione. § 23. CONVOCAZIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE E VALIDITÀ DELLE DECISIONI La Direzione centrale viene convocata a sessione dal Presidente a norma del Regolamento interno, avvisandone i Consigli di sorveglianza. Per la validità delle deliberazioni della Direzione centrale occorre la presenza di almeno sette membri compreso il Presidente, per quella delle sezioni la presenza di cinque membri compreso il Presidente. § 24. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ Il Presidente rappresenta la Società di fronte ai terzi. Tutti gli atti devono essere firmati da lui o dal suo sostituto e da altro dei Direttori. Il Presidente o suo sostituto ed il Segretario firmano i protocolli di sessione. § 25. CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA Il Consiglio di sorveglianza è composto di tre membri per ogni sezione. Esso ha il compito di sorvegliare la gestione della Direzione centrale, rispettivamente della propria sezione, con speciale riguardo all’impiego dei denari. Può in ogni occasione e deve per lo meno una volta all’anno controllare le casse sociali, prendere cognizione dei libri e protocolli di seduta e rilasciare alle singole Direzioni l’assolutorio della loro gestione. Deve annunziare ogni mancanza o al Presidente o all’adunanza generale straordinaria a tale scopo da esso convocata. Delle proprie sedute e degli assunti rilievi deve tenere esatti protocolli, darne annualmente relazione all’adunanza generale e cessando uno dei suoi membri, può fino alla prossima adunanza generale supplirlo con quello fra i soci, che nell’anteriore elezione a quella carica ebbe maggior numero di voti. Ogni membro del Consiglio di sorveglianza ha diritto d’intervenire alle sedute con voto consultivo. § 26. COLLEGIO DEGLI ARBITRI Il Collegio degli arbitri è composto di tre membri; esso decide inappellabilmente senza essere legato a determinate forme di procedura e secondo la sua migliore scienza e coscienza sopra tutte le controversie nascenti dai rapporti sociali.

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§ 27. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ In caso di scioglimento della Società per deliberazione dei soci, l’ultima assemblea generale disporrà liberamente d’ogni avere sociale per scopi corrispondenti al fine dell’associazione; nel caso di scioglimento indipendente dalla volontà dei soci, l’eventuale asse sociale sarà dato all’ultimo Presidente cessante, perché abbia ad erogarlo agli scopi suddetti. ARTICOLO TRANSITORIO La prima assemblea generale sarà tenuta in Trieste. La Direzione che vi sarà eletta durerà in ufficio sino alla terza assemblea generale ordinaria. La Società e la prima sezione della Direzione avranno sede fino a quell’anno in Trieste, mentre la seconda sezione della Direzione risiederà in Rovereto. Dopo la terza assemblea generale ordinaria la sede della Società e della prima sezione sarà in Trento e così di seguito conforme ai §§ 4 e 21 del presente Statuto. ---oOo--N. 4774 / M. I. Si certifica l’esistenza dell’associazione “ Lega Nazionale” a tenore del Presente Statuto. Vienna, 3 Decembre 1890. Taafe m. p. APPENDICE ARTICOLI ADDIZIONALI TRANSITORI 1) La prima assemblea generale della Società verrà convocata entro tre mesi dacchè in ciascuno dei territori delle Luogotenenze d’Innsbruk e di Trieste sarà stato costituito un gruppo locale; 2) fino a che nella prima assemblea generale sieno costituite la Direzione Centrale e le Direzioni di Sezione l’ammettere soci, il promuovere gruppi, il convocare le adunanze costitutive dei gruppi e l’assemblea generale, spetterà al Comitato promotore ristretto, formato da coloro che hanno firmato l’istanza con cui vennero presentati gli statuti della Società all’eccelso Ministero dell’interno. Il Comitato promotore nominerà dal suo seno, a maggioranza di voti, un Presidente, che rappresenterà il Comitato di fronte all’Autorità e firmerà gli atti del Comitato. A convocare e presiedere le adunanze costitutive dei gruppi il Comitato potrà delegare altro socio. Trieste, 13 Aprile 1891.

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N. 885-P. Si certifica l’esistenza dell’Associazione “Lega Nazionale” a tenore del presente Statuto ed in base al dispaccio dell’eccelso i. r. Ministero dell’interno 28 Aprile 1891 N. 1830 M. I. L. S Trieste, 15 Maggio 1891. / L’i. r. Luogotenente / Rinaldini, m. p. / N° 12411 / I - 1891 A sensi del § 9 della legge 15 novembre 1867 R. L. I. No 134 si certifica la legale esistenza della società “ Lega Nazionale” gruppo locale di … Isola … a tenore del presente statuto. Trieste, li 1 agosto 1891 Pell’i. r. Luogotenente: / Reyn [?]

L’approvazione bilingue della Luogotenenza di Trieste, dell’esistenza e dello Statuto del “Gruppo della Lega Nazionale” in Isola, datata 1 agosto 1891 (AST, Luogot.-Soc., b. 10).

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6. Statuto del “Gabinetto Sociale di Isola” Questo Statuto è stato approvato a Trieste l’8 gennaio 1892, mentre la sua modifica fu approvata il 6 marzo 1893. Appartiene alla categoria dei Circoli di lettura e canto (1873-1914), ed è composto da sei pagine manoscritte che comprendono la modifica e le due approvazioni di Trieste, sia in lingua tedesca che in quella italiana. È affrancato con una marca da bollo di 50 kreuzer nella prima pagina e in quella dell’Aggiunta o modifica, annullate da un timbro in lingua tedesca della Luogotenenza di Trieste. 20)

CAPITOLO I. SEDE E SCOPO DELLA SOCIETÀ Art. 1. Si instituisce colla sede ad Isola “Il Gabinetto Sociale”. Art. 2. Suo scopo è quello di offrire ai soci un luogo di convegno ove possano giornalmente intrattenersi colla conversazione, colla lettura di periodici e col giuoco, e di dare di tempo in tempo dei trattenimenti sociali. CAPITOLO II. AMMISSIONE DEI SOCI LORO DIRITTI E OBBLIGHI Art. 3. Socio può essere chiunque abbia compìto il diciottesimo anno di età e proposto da un socio venga ammesso secondo le norme stabilite nel presente statuto. Art. 4. Per l’ammissione dei soci che si fa per ischede ed a scrutinio segreto deve deliberare l’intera società invitata a tale scopo dalla direzione la quale fisserà nell’invito il termine per la votazione che sarà valida con qualsiasi numero di votanti. Spirato il dato termine procederà immediatamente allo spoglio delle schede in presenza di due soci da essa scelti. La decisione viene presa a maggioranza di voti sul numero delle schede che saranno state depositate personalmente nell’urna. Art. 5. L’annuo canone viene fissato per ora a fiorini dodici pagabile in rate mensili antecipate. Il contributo in seguito verrà stabilito dall’adunanza dei soci d’anno in anno. Art. 6. L’associazione è obbligatoria per tutto l’anno sociale che ha principio col 1 Gennaio e termina col 31 Decembre di ciascun anno. L’associazione s’intenderà rinnovata anche per l’anno seguente qualora prima del 30 Settembre dell’anno in corso non sia fatta recapitare alla direzione analoga rinuncia in iscritto.

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L’associazione cessa: a) in seguito a cancellazione dall’elenco dei soci per deliberato della direzione quando un socio sia moroso al pagamento di tre rate di canone, impregiudicata l’azione di pagamento. b) per voto del congresso generale, dietro proposta della direzione, quando un socio contravenga in modo grave alle disposizioni del presente statuto, o serbi contegno contrario al decoro della Società o manifestamente ostile ai suoi intenti. Art. 7. I soci hanno diritto di approfittare di tutti i vantaggi offerti dalla Società, d’intervenire ai congressi Generali farvi proposte muovere interpellanze prendere parte a qualsiase votazione, e se maggiorenni venire eletti alle cariche sociali. Art. 8. Potranno in ogni tempo condurre nei locali sociali ed ai sociali convegni le Signore indistintamente ed i maschi che non abbiano compito l’età di 18 anni qualora sieno congiunti e conviventi colle famiglie dei soci. CAPITOLO III. DELLA RAPPRESENTANZA Art. 9. La Società è amministrata e rappresentata in faccia ai terzi da una Direzione composta da un Presidente, un Direttore-Segretario ed un Direttore-Cassiere eletti tutti dal Congresso Generale dei soci a maggioranza di voti. Art. 10. Tutti i membri della direzione restano in carica per un anno e sono rieleggibili. Art. 11. La direzione provvede all’amministrazione del peculio sociale, provvede a che sia raggiunto l’intendimento sociale entro i limiti del presente Statuto, dirige l’ordine interno della società, da esecuzione ai deliberati del congresso generale dei soci e cura all’osservanza del presente statuto. Art. 12. Il presidente convoca la direzione presiede le sedute di questa ed i Congressi Generali dei soci, mette in esecuzione i deliberati della direzione, disbriga gli affari d’ordine, e dirige la corrispondenza sociale. Art. 13. Il direttore-segretario tiene i processi verbali delle sedute della direzione e dei congressi generali dei soci, assiste il presidente nella corrispondenza, e mantiene l’evidenza degli atti e registri sociali. Art. 14. Il direttore-Cassiere ha l’incarico d’incassare i canoni e gli altri eventuali proventi sociali, di pagare i conti di spese, controfirmati dal presidente o dal Segretario, di custodire il danaro della Società e di tenere i registri della gestione economica per essere assoggettata alla direzione ad ogni di lei richiesta, ed una volta all’anno alla società riunita in Congresso. Art. 15. La direzione delibera a maggioranza assoluta di voti. Art. 16. Ogni atto sociale deve essere sottoscritto dal presidente e da un direttore.

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La prima pagina dello Statuto del “Gabinetto Sociale di Isola� del 1892 (AST, Luogot.-Soc., b. 14).

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CAPITOLO IV. DELLE ADUNANZE DELLA SOCIETÀ Art. 17. Nel mese di Gennaio di ciascun anno, la direzione dovrà convocare un congresso Generale ordinario per l’approvazione della gestione e del bilancio sociale e per la elezione delle cariche sociali. Art. 18. Sono di competenza esclusiva del Congresso Generale: a) l’approvazione del bilancio e della gestione sociale b) la nomina della nuova direzione c) la fissazione del canone d) la locazione dei locali sociali e) la modificazione dello statuto f) lo scioglimento della società Art. 19. Oltre a queste potranno avere luogo anche altre adunanze straordinarie, qualora la direzione le ritenga necessarie o sia fatta domanda da un terzo di soci. Art. 20. Il Congresso Generale è atto a deliberare in prima convocazione quando vi sia presente compreso la direzione almeno un terzo di soci, o di una metà quando si tratti di proposte contemplate all’art. 18 lett. c, e, f, del presente statuto. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione al congresso sarà fatta entro otto giorni coll’indicazione espressa che il congresso delibererà qualunque avesse ad essere il numero degli intervenuti. Art. 21. Di ogni congresso verrà assunto Processo-Verbale che approvato nel prossimo Congresso dalla Società sarà firmato dal presidente e da due soci a tal uopo invitati. CAPITOLO V. DISPOSIZIONI GENERALI Art. 22. In caso di scioglimento volontario deciderà l’ultimo Congresso Generale di soci a quale scopo abbia d’andare devoluto il patrimonio sociale. In caso di scioglimento involontario, diserzione soci, oppure disposizione dell’Autorità, questa decisione spetta all’ultima Direzione che si costituisce in comitato liquidatore. Art. 23. Eventuali controversie relative ai rapporti sociali verranno decise da un giudizio arbitramentale alla cui formazione concorrerenno i contendenti con la nomina di un giudice per parte scelti fra i soci maggiorenni d’età i quali poi eleggeranno un soprarbitro. Non potendo riescire la nomina del terzo arbitro per disparità d’opinione allora spetterà alla direzione della Società di nominarlo.

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ARTICOLO TRANSITORIO I. Il presente statuto entrerà in vigore subito che si sieno avverate le premesse legali di sua validità. II. Entrato in vigore il presente statuto, l’attuale comitato promotore fungerà da direzione, e non appena dieci persone avranno aderito al presente statuto, dovrà convocarle a Congresso per la nomina della direzione. N. 105 – 92 / I A sensi del § 9. della legge 15. novembre 1867 R. L. I. N° 134 si certifica la legale esistenza della Società “Gabinetto Sociale d’Isola” a tenore del presente statuto. Trieste, li 8. Gennajo 1892. / L’i. r. Luogotenente / Rinaldini ---oOo--AGGIUNTA All’Articolo 6 dello Statuto del “Gabinetto Sociale d’Isola” approvato con decreto luogotenenziale N. 105-92 / I d. d. 8/1/92, deliberata dal Congresso generale ordinario del 9 Gennajo 1893. Articolo 6. “L’associazione è obbligatoria per tutto l’anno sociale che ha principio col 1. Gennajo e termina col 31 Decembre di ciascun anno. L’associazione s’intenderà rinnovata anche per l’anno seguente qualora prima del 30 Settembre dell’anno in corso non sia fatta recapitare alla Direzione analoga rinuncia in iscritto.” Dopo questo periodo venne deliberata la seguente aggiunta: “Nel solo caso in cui un socio dovesse trasportare definitivamente il suo domicilio fuori d’Isola, egli avrà il diritto di sortire dal nesso sociale prima del 31 Decembre e le sue dimissioni saranno operative, in questo caso, in qualunque epoca dell’anno, purchè il socio soddisfi ai suoi obblighi pel trimestre in corso al momento delle sue dimissioni.” N° 3926 – 93 / I A sensi dei §§ 9 e 10 della legge 15. novembre 1867 B. L. I. N o 134 si certifica la legale esistenza della società “Gabinetto Sociale d’Isola” a tenore dello statuto cerzionato con decreto 8. gennajo 1892 N. 105 e della presente modificazione Trieste, li 6. Marzo 1893 / L’i. r. Luogotenente: / Rinaldini

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L’approvazione bilingue della Luogotenenza di Trieste del 6 marzo 1893, per le modifiche allo Statuto del “Gabinetto Sociale di Isola” (AST, Luogot.-Soc., b. 14). ---oOo---

7. Statuto della “Società Corale Besenghi” in Isola Questo Statuto è stato compilato il 30 marzo del 1893, appartiene alla categoria delle Società musicali (1883-1914), e fu approvato dalla Luogotenenza di Trieste il 4 aprile 1896, come certificato in calce nelle lingue tedesca e italiana. Trattasi di un libretto stampato nel 1897 dalla Tipografia Tomasich di Trieste, è composto da 11 pagine escluse le copertine, e misura cm 12,7x19. Nella decima pagina è stato aggiunto in penna l’articolo 44, e nell’undicesima, gli articoli 44 e 45 sono stati trasformati in 45 e 46 con la penna. Evidentemente si tratta di una modifica del 1914 con l’aggiunta di un nuovo articolo, poiché la copertina riporta scritto a mano il numero di registrazione Zl. Pr. 776/1 – 14, dove il numero 14 dovrebbe equivalere all’anno 1914. La marca da bollo da 30 heller del 1910 è annullata da un timbro rotondo in lingua tedesca del Presidio della Luogotenenza in Trieste. 21)

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Presso la Biblioteca “A. Hortis” di Trieste è conservato un altro esemplare, identico per dimensioni, numero di pagine, contenuto, numero e data di autorizzazione compreso il nome del Luogotenente. Si differenzia dal primo solo perché, dopo l’Articolo 45, è datato Isola lì 30 Marzo 1896, invece di 1893; è stato stampato dalla stessa tipografia nel 1896, cioè un anno prima dell’altro, e non vi sono segnate le modifiche in penna come sopra descritto. 22) Pertanto, è evidente che vi furono più edizioni del libretto e che nell’esemplare edito nel 1897, che riportiamo di seguito, l’anno fu corretto in 1893, come già precisato, probabilmente perché corrispondente alla data della prima compilazione manoscritta dello Statuto, data che doveva coincidere anche, con l’esistenza in vita dei cinque firmatari componenti il Comitato promotore, forse già anziani, visto che dai “fu” risulta che tutti i loro padri erano già morti. CAPITOLO I. Nome, sede e scopo della Società. § 1. È instituita con la sede in Isola una Società che ha per titolo: Società corale “Besenghi”. Suo scopo è quello di educare un determinato numero di soci nel canto accademico, di organizzare un corpo corale per dare trattenimenti sociali; di tenere e disporre, previo permesso dell’autorità, pubblici concerti ed eventuali gite di piacere fuori di città. Tutto ciò nei limiti consentiti dalla legge, e sulle norme, modi e mezzi prescritti dal presente Statuto. CAPITOLO II. Dei soci, loro qualifiche, diritti ed obblighi. § 2. I soci si suddividono in: cantori, contribuenti ed onorari. § 3. I soci cantori che si offrono per la musica, vengono scelti dalla Direzione sopra parere del maestro di canto e previo esperimento sulla loro idoneità nella scuola sociale di canto, sono ammessi a far parte del corpo corale e ne acquistano il nome ed i diritti del socio e ne assumono gli obblighi ed i doveri. § 4. Il numero dei soci cantori è fissato a 50 al massimo ed a 20 al minimo. Quello dei contribuenti resta indeterminato. La Società si riterrà costituita quando vi avranno acceduto N. 40 soci. § 5. I soci contribuenti sono quelli, che senza prendere parte attiva al Corpo corale in fatto di canto, acquistano tutti i diritti dei soci in generale e sottostanno agli obblighi e doveri sociali. Sopra richiesta possono far parte in qualità di cantori sotto la comminatoria del § 3. § 6. L’assemblea generale in adunanza plenaria decide sulla nomina di un proposto onorario, il quale però deve essere riconosciuto per meriti distinti nell’arte musicale o che siasi reso benemerito della Società per qualche nobile azione in pro della stessa.

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§ 7. Per essere ammesso a far parte della Società la domanda dev’essere diretta alla Direzione sociale. Nel caso che la domanda venisse respinta, la direzione non è tenuta di addurne i motivi. § 8. L’associazione è obbligatoria per un anno, che comincia dal 1° Gennaio e termina col 31 Dicembre; i soci che non avranno dato disdetta tre mesi prima, cioè col 30 Settembre d’ogni anno, si riterranno obbligati per l’anno successivo e così di seguito. § 9. I soci cantori devono frequentare la scuola di canto, intervenire alle prove, prender parte ai concerti e trattenimenti nel modo che sarà stabilito dalla Presidenza di concerto col rispettivo maestro. § 10. Ogni socio, sia cantore o contribuente, dovrà versare all’atto della sua ammissione il canone di buona entrata di soldi 50 e contribuire in via antecipata mensilmente soldi 30. Una eventuale modificazione tanto del canone di buona entrata che del contributo potrà venir in seguito decisa dall’annuale Congresso generale dei soci a maggioranza assoluta di voti, (Vedi § 30.) § 11. Il socio che rimanesse in arretrato di tre mesi al pagamento, qualora previo avvertimento da parte della Direzione non si metesse in corrente entro il termine di giorni 15, verrebbe senz’altro espulso dalla Società, restando però impregiudicata l’azione legale al pagamento a sensi del § 8. § 12. Ogni socio ha diritto di eleggere e di essere eletto alle cariche sociali; di prender parte ai divertimenti; di assistere ai concerti; d’intervenire ai Congressi generali, di farvi proposte, muovere interpellanze; d’ispezionare i protocolli e domandare conto sull’impiego del capitale sociale. § 13. Saranno esclusi dal gremio sociale quei soci: che tenessero un contegno immorale; che disonorassero la Società o che ne compromettessero in qualche modo la sua legale esistenza; quei soci, tra i cantori, che ripetutamente, senza giustificato motivo non intervenissero alla regolare frequentazione delle lezioni, delle prove o delle indette festività. § 14. Potrà essere riammesso sopra richiesta un socio, espulso pei motivi del § 13, qualora concoressero a di lui favore prove tali ed irrefragabili di migliorata fama e condotta, che per deliberato dell’Assemblea generale venisse dichiarato riabilitato. CAPITOLO III. Della Rappresentanza. § 15. La Società è amministrata e rappresentata rimpetto a terzi ed alle autorità da una Direzione, che si compone di un Presidente, un Vice-presidente, tre Consiglieri, un Segretario, un Cassiere e due Esattori, eletti tutti a maggioranza assoluta di voti dal Congresso generale dei soci. § 16. Il Presidente, ed in sostituzione il Vice-presidente, firma gli atti diretti ai soci, alle autorità e corporazioni; come pure tutte le pubblicazioni che vengono

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disposte dalla Direzione mediante pubblica affissione, devono portare la firma del Presidente o del Vice-presidente e del Segretario. § 17. È di spettanza del Presidente, ed in caso di suo impedimento del suo sostituto, di convocare e presiedere le sedute della Direzione (vedi § 25) e della Società; propone l’ammissione di nuovi soci la cui nomina viene sanzionata dalla Direzione, conferma in unione alla Direzione la nomina dei soci cantori; provvede alla disciplina interna della scuola di canto; formula in accordo col maestro i programmi dei concerti, dei trattenimenti interni o pubblici e delle eventuali gite; vota solo in caso di parità di voti che dirime col proprio; spicca i mandati di pagamento. § 18. Verso osservanza e con riguardo al disposto dell’ordinanza imperiale 27 Giugno 1850 B. L. I. N. 309, per la nomina del maestro di canto resta incaricata la Direzione. § 19. Il Vice-presidente, in assenza o per impedimento del Presidente, assume tutte le mansioni ed attribuzioni di quest’ultimo. In casi d’impedimento anche del Vice-presidente funge provvisoramente il Consigliere anziano. § 20. I Consiglieri, i quali formano parte integrante della Direzione hanno l’obbligo di attendere al disimpegno dei referati che a loro vengono fissati dalla Presidenza e riferiscono sopra oggetti di loro competenza, tanto nelle sedute della Direzione quanto in quelle della Società, nelle quali hanno voto deliberativo. Hanno pure il diritto di proposta di nuovi soci. § 21. Non intervenendo un membro della Direzione alle sedute della medesima per tre volte consecutive senza giustificati motivi, o trascurando il disimpegno delle mansioni ad esso lui affidate, la Presidenza ne decreterà l’esclusione e provvederà tosto assieme alla Direzione alla sostituzione del Direttore escluso. § 22. Il Direttore Segretario terrà i processi verbali delle sedute della Direzione e dei Congressi generali dei soci; assiste il Presidente o il di lui sostituto nella corrispondenza e mantiene la evidenza degli atti e registri sociali. § 23. Il Direttore Cassiere ha l’incarico di assumere l’inscrizione dei soci, d’incassare i canoni e gli altri eventuali proventi sociali; di pagare i conti di spese controfirmati dal Presidente e dal Segretario; di custodire il danaro della Società, di tenere i registri della gestione economica per essere assoggettati alla Direzione ad ogni di lei richiesta, ed una volta all’anno presenta il bilancio della Società riunita in Congresso. § 24. Gli Esattori hanno il compito di riscuotere mensilmente dai soci il canone sociale, ai quali ultimi, essi hanno rilasciato la cedola di pagamento firmata dal Cassiere. La Direzione provvede gli Esattori di un bollettario in duplo con tagliandi di ricevuta da rilasciarsi ai soci all’atto del pagamento. Consegnano il danaro riscosso di volta in volta al Cassiere, il quale firma al momento le ricevute madri sul bollettario stesso.

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Copertina dello Statuto della Società Corale “Besenghi” in Isola, edito nel 1896.

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CAPITOLO IV. Delle adunanze della Società. § 25. La Direzione è convocata a seduta ogni qualvolta – previo avvertimento vocale – il Presidente lo ritenesse necessario nell’interesse della Società, e quando per ragioni d’indole sociale lo richiedessero i tre Consiglieri. § 26. La Direzione delibera a maggioranza assoluta di voti sul numero dei presenti della stessa, il qual numero non potrà mai essere minore della metà per la validità dei deliberati. § 27. Non ottenendosi nella prima convocazione il numero legale, si fisserà altra giornata per la radunanza. Nella seconda convocazione i deliberati saranno validi quand’anche fossero presi d’ufficio dalla sola Presidenza. I deliberati della Direzione, presi nell’ultimo caso, saranno comunicati agli altri membri della medesima. Nel verbale di seduta sarà fatto cenno delle assenze non giustificate dei membri della Direzione. § 28. Nel mese di Gennaio di ciascun anno la Direzione dovrà convocare un Congresso generale ordinario dei soci per l’approvazione della gestione e del bilancio sociale e per la elezione delle cariche. § 29. La Direzione è tenuta a far recapitare ai soci l’invito ed il programma degli oggetti da trattarsi otto giorni prima che abbia luogo il Congresso generale ordinario e tre giorni prima trattandosi di una adunanza straordinaria. Ogni adunanza non convocata in tal guisa sarebbe illegale. § 30. Di competenza esclusiva del Congresso generale sono: a) l’approvazione del bilancio e della gestione sociale; b) la nomina della nuova Direzione; c) l’eventuale modificazione del canone di buona entrata o del contributo mensile; d) l’eventuale fissazione dell’onorario al maestro; e) l’eventuale fissazione dell’importo di fitto per i locali di scuola; f) la destinazione dell’impiego di un eventuale civanzo di cassa per la costituzione di un fondo di riserva; g) l’eventuale nomina dei soci onorari; h) la modificazione dello Statuto; i) lo scioglimento della Società. § 31. Oltre alle premesse potranno aver luogo anche altre adunanze straordinarie, qualora la Direzione lo ritenesse necessario o ne fosse fatta domanda da un terzo dei soci. § 32. Il Congresso generale è atto a deliberare in prima convocazione, quando vi sia presente, compresa la Direzione, almeno un terzo del numero totale dei soci. § 33. Non raggiungendosi il detto numero, la seduta viene rimandata ad altro giorno. Nella seconda convocazione, che avrà luogo collo stesso ordine del giorno, la seduta sarà legale qualunque fosse il numero dei soci intervenuti. Di ciò sarà fatto cenno nel relativo ordine del giorno.

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§ 34. Se nel Congresso generale si dovesse discutere una proposta tendente a modificare lo Statuto sociale, per la sua legalità sarà richiesto il concorso di due terzi dei soci. § 35. Onde rendere validi i deliberati presi è richiesta la maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti il Presidente li dirime col proprio. § 36. Di ogni seduta della Società verrà assunto il processo verbale, che approvato nel prossimo Congressso, sarà firmato dal Presidente e da due soci all’uopo invitati, nonché dal protocollista. CAPITOLO V. Rendite sociali e loro impiego. § 37. Le rendite sociali sono costituite: a) dalla tassa d’ammissione (§ 10); b) dal contributo mensile (§ 10); c) da eventuali proventi per trattenimenti sociali a pagamento; d) da eventuali offerte in genere. § 38. Tali rendite verranno impiegate: a) a corrispondere l’onorario da fissarsi al maestro; b) a tacitazione dell’affittanza dei locali di scuola; c) a far fronte alle spese di gestione; d) a costituire un eventuale fondo di riserva. § 39. Le somme stanziate ad un eventuale fondo di riserva saranno rimesse a cura della Presidenza, di volta in volta, in deposito con interesse presso una Banca popolare o investite nell’acquisto di lettere di pegno presso un Istituto di pubblico credito, e non si farà ricorso al detto fondo che in casi di giustificata necessità e sopra deliberazione della Società (§ 30.) CAPITOLO VI. Disposizioni generali. § 40. Resta severamente proibito ai soci cantori, sotto pena della loro esclusione dalla Società, di cantare in pubblico cori sociali, prima che la Presidenza non ne abbia loro data l’autorizzazione. § 41. In tutti quei casi non previsti dal presente Statuto resta autorizzata la Direzione a provvedere salvo riferita della Società. § 42. Insorgendo delle controversie nascenti da rapporti sociali, per cui ne venisse scossa la solidità del Consorzio, ne verrà deferito l’appianamento, previo assenso, alla spettabile Deputazione comunale locale, e ciò a mente del § 4, lett. g, della legge 15 Novembre 1867 B. L. I. N.° 134. § 43. In caso di scioglimento involontario, per diserzione dei soci, oppure disposizione dell’autorità politica, il patrimonio sociale – avutone analogo assenso – sarà depositato in custodia presso la prefata Deputazione comunale, colla disposizione di assegnarlo ad un’altra Società di canto che si avesse legalmente a costituire entro un triennio dall’epoca dello scioglimento della presente e coi medesimi intendimenti.

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Spirato questo termine, il detto patrimonio sarà devoluto al locale fondo poveri, salve in ogni caso premesso in proposito le disposizioni del § 27 della legge sovra citata.

La copertina dello Statuto della Società Corale “Besenghi” in Isola, edito nel 1897 (AST, Luogot.- Soc., b. 13).

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§ 44. [aggiunto in penna nel 1914] I soci cantori sono obbligati di prender parte cantando a tutti i funerali dei soci decessi e ciò naturalmente senza diritto a compenso alcuno. § 45. [ex § 44.] La Società avrà la sua sede nel locale all’uopo dalla Direzione designato appena la prima sarà legalmente costituita. § 46. [ex § 45.] Il presente Statuto entrerà in vigore tosto che si sieno avverate le premesse legali di sua attività. Isola, li 30 Marzo 1893 IL COMITATO PROMOTORE Bortolo Poletti fu Marco – Benedetto Ulcigrai fu Almerico – Nicolò Delise fu Antonio – Giusto Tottis fu Bernardo – Girolamo Perentin fu Pietro. Zl. 6970 ex 1896 / I A sensi del § 9 della legge 15 novembre 1897 [1867! Errore di stampa non contenuto nel testo in lingua tedesca che precede questo] B. L. I. N. 134 si certifica la legale esistenza della “Società corale Besenghi” in Isola a tenore del Presente Statuto. Trieste, li 4 Aprile 1896. / L’ i. r. Luogotenente: / Rinaldini.

L’interno del Palazzo Besenghi di Isola in una foto d’epoca (Collezione Lida Goina ved. Perentin, Trieste).

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8. Satuto del “Gabinetto operajo di lettura” Dello “Statuto del Gabinetto operajo di lettura”, fondato a Isola nel 1895, purtroppo all’Archivio di Stato di Trieste non siamo riusciti a rintracciarne una copia. Della sua esistenza – compresa una immagine della sua prima pagina – esiste notizia nel volumetto “La nostra storia – Calendario storico di Isola fino al 1954” – pubblicato dalla Redazione del Mandracchio nel 1997 – come pure nel volume di Paolo Sema “L’Istria…..” Anzi, è proprio per merito del senatore Sema se la redazione ha potuto prendere visione di una copia della brochure “Per la solenne inaugurazione della Nuova Casa del Popolo – Breve storia del movimento socialista isolano narrata al popolo dal compagno G.Vascotto”, pubblicato nel 1914, e allegarlo in copia fotostatica al “Calendario storico…” Pur non disponendo di una copia dello Statuto, tuttavia, merita riportare parte del testo che è presente nella “Breve storia del movimento socialista…”: “Si fu appunto nell’aprile – nella dolce stagione, in cui natura scuote di dosso il gelido torpore del verno e nell’armonia dei colori e dei canti si risveglia a novella e rigogliosa e splendida vita – fu a dì 12 aprile 1895, epoca memoranda da vero, che in Isola si istituì per la prima volta un Gabinetto operaio di lettura. Nobile ne era lo scopo: riunire in un fascio operai e agricoltori e, attenuando ogni stridore di tinte politiche, fondendole anzi tutte in quella spiccante della religione, promuoverne l’elevamento intellettuale e morale. Vi s’iscrissero allora settanta soci.” “Pure era fissato dai destini che su questo umile e informe altare, attizza e attizza, si sarebbe suscitata alta e vivida la nostra rossa fiamma.” “Raccolti entro le tranquille pareti del loro Gabinetto, leggendo questo e quel giornale, questa e quella rivista, i lavoratori andavano acquistando sempre maggiore interesse alla lettura e, fra sé meditando e fra loro intrattenendosi su quanto avevano letto, allargavano man mano la cerchia delle loro cognizioni e snebbiavano la mente da molti e inveterati pregiudizi. […] Ecco che, affinato l’intelletto e raggentilito il cuore, già si viene in essi formando anche l’aspirazione all’emancipazione economica.” “Per iniziativa del Gabinetto operaio di lettura, un comitato promotore di quindici membri lancia in data 4 febbraio 1902 un caldo appello fra le persone e gli enti tutti, a cui dovrebbe stare a cuore la coltura del popolo, e ne chiede l’ausilio: vogliano concorrere con oblazioni sia di denaro sia di libri all’opera eminentemente civile e morale dell’istituzione di una Biblioteca popolare circolante in Isola. Inoltre il Gabinetto stesso offre al comitato l’appoggio che può stanziando all’uopo nel suo non lauto bilancio una piccola somma annua e mettendo a disposizione della novella istituzione i propri locali, a patto che fra i lettori sieno annoverati anche i suoi soci.” “Molti volonterosi rispondono all’appello: il comune isolano – podestà Eugenio Marchetti, girella come il suo predecessore – contribuisce al nobile scopo con dieci corone e qualche libro antiquato; la direzione centrale della Lega Nazionale con ventiquattro volumi; il parroco Francesco Muiesan con nulla.” “La biblioteca, provvista così, oltre che dell’enciclopedia del Vallardi, di altri cinquecento libri, si stabilisce nel Gabinetto ed è aperta al pubblico dal 22 di giugno di detto anno. I soci, compresi quelli del gabinetto, ammontano a duecento.”

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Frammento della prima pagina dello Statuto del “Gabinetto operajo di lettura” del 1895

Immagine del timbro usato, a partire dal 1902, dalla “Biblioteca popolare Circolante in Isola”

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9. Documenti e Statuto della “Confraternita della B. V. del Carmine” La prima richiesta di avere approvato uno Statuto per questa Confraternita, risale all’1 giugno 1897, quando il Parroco di Isola, Don Francesco Muiesan, la inviava all’Ordinariato vescovile di Trieste con il manoscritto N. 145, e alla quale ebbero seguito altre cinque lettere fino al 5 luglio dello stesso anno. 23) Illustrissimo e Reverendissimo Ordinariato! Dietro iniziativa del Parroco locale, coll’approvazione delle Superiori Autorità ecclesiastiche, nel Luglio del 1887 veniva dal P. Lorenzo del S. Cuor di Maria Carmelitano Scalzo di Venezia, eretta in questa parrocchia la Confraternita sotto il titolo della B. V. del Carmine. Detta consumò dieci anni di esistenza, senza mai uno Statuto, che la guidasse nel suo benefico cammino spirituale. Allo scopo d’assicurare l’esistenza e lo sviluppo di tale pia istituzione, lo scrivente ha l’onore d’avvanzare a Codest’Illustris.mo e Rev.mo Ordinariato l’accluso abbozzo di Statuto (preceduto da alcuni cenni storici) all’uopo di conseguire in merito i richiesti apprezzamenti e placet delle venerate Superiori Autorità. Dall’Ufficio parrocchiale / d’Isola 1 Giugno 1897 / D Fran. Muiesan / parroco Il 3 giugno successivo, con la lettera N. 1296, l’Ordinariato inviò la bozza dello Statuto a Monsignor Giovanni Buttignoni, canonico alla Cattedrale di Trieste, invitandolo “a voler compiacemente rivedere lo Statuto”, ma anche di “fare in iscritto le eventuali osservazioni tanto in riguardo allo Statuto quanto in quanto ai cenni storici”. Nel frattempo, con il rapporto N. 159 datato Isola 11 giugno 1897, il parroco don Muiesan riscrisse all’Ordinariato vescovile di Trieste precisando che, in base alla sua richiesta d’approvazione dello Statuto inviata l’1 giugno con il rapporto N. 145, e in previsione che l’Ordinariato chiedesse qualche altro documento relativo alla già costituita Confraternita, “lo scrivente per guadagno di tempo s’affretta d’avanzare colla presente pella richiesta ispezione, il relativo Decreto, vidimato (senza alcuna data però) dal Rev.mo Vescovo d’allora, non esistendovi in questo Archivio altro documento in argomento”. Il 12 giugno, l’Ordinariato inviava la documentazione a Monsignor Buttignoni accompagnandola con una breve nota: “in appendice al N o 1296 dd. 3. 6. m. c. e verso restituzione”, ovvero di aggiungere questi documenti a quelli già inviati il 3 giugno con il protocollo N. 1296. Il 2 luglio 1897, Monsignor Buttignoni inviò all’Ordinariato un rapporto manoscritto su tre pagine. Nel documento egli segnalava tutte quelle correzioni, modifiche ed aggiunte da farsi nella “Prefazione”, nei “Cenni storici”, nelle “Celebrità e privilegi”, e nello Statuto stesso.

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La lettera del Parroco d’Isola Don Francesco Muiesan, con la quale l’1 giugno 1897, inviava una bozza dello Statuto della “Confraternita della B. V. del Carmine” per la sua approvazione, all’Ordinariato vescovile di Trieste (ADT. Trieste-Capodistria, a. 1897, b. 866, prot. 1296).

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L’Ordinariato di Trieste, valutato tutto ciò, riscrisse a sua volta all’Ufficio parrocchiale di Isola il 5 luglio 1897, ritornando la bozza statutaria e impartendo degli ordini sulle modifiche da farsi allo Statuto, e informando che era in attesa della “ripresentazione dell’intero atteggio con un nuovo abbozzo”. Evidentemente il problema si dilungò perché, trascorso un anno, Don Francesco Muiesan, con il rapporto N. 182 del 23 luglio 1898, scrisse all’Ordinariato che “In seguito alla Veneranda Nota Ordinarile di d.ta 4 corr. No 1366, il devoto scrivente ha il pregio d’avvanzare corretta la copia dello Statuto di questa Confraternita della B. V. del Carmine, corredata dal richiesto diploma dell’erezione canonica della medesima”. A questa nota, l’Ordinariato replicava il 31 luglio successivo, che era pronto a firmare lo Statuto, ma se la Direzione della Confraternita intendeva avere il nulla osta politico per farlo apparire in calce allo Statuto, doveva inviare 5 copie del medesimo, e dava anche le istruzioni su come dovevano essere bollate le copie e le pagine. 24) Si arrivò al 20 gennaio 1899, quando Don Muiesan inviò all’Ordinariato le cinque copie bollate dello Statuto affinchè si abbia a “conseguire oltre all’approvazione Ordinarile, anche quella dell’Eccelsa i. r. Autorità politica, ambedue da stamparsi, in seguito, in calce allo Statuto”. A questa sua lettera però, ne seguirono ben altre sette di carattere burocratico fra i vari interessati, compresa la Luogotenenza triestina fino al 3 maggio 1899. 25) A conferma di tutti questi passaggi, nell’Archivio di Stato di Trieste viene conservato pure uno Statuto che fu compilato nel gennaio del 1899 che fu visto dalla Luogotenenza triestina il 26 febbraio successivo, come da una nota sullo stesso documento. Trattasi di un manoscritto di sette pagine, affrancate con due marche da bollo di 26 heller e due da 4 heller. Non contiene la prefazione, i cenni storici, ecc., ma solo lo Statuto, ovvero, ciò che interessava la Luogotenenza per approvarlo. Esso è stato classificato nella categoria delle “Associazioni religiose e Confraternite” (1857-1917). 26) Sempre presso l’Archivio Diocesano triestino è conservato un opuscolo stampato contenente una prefazione, i cenni storici ed altre voci, mentre il contenuto dello Statuto è identico a quello manoscritto. L’approvazione della Luogotenenza è del 23 giugno 1899, e quella dell’Ordinariato Vescovile di tre giorni dopo. Il libretto, il cui contenuto è riportato di seguito, è stato stampato nel 1899 e contiene 24 pagine numerate che misurano cm 13,5x20. 27)

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La prima pagina dello Statuto manoscritto della “Confraternita della Madonna del Carmine “ (AST, Luogot.-Soc., b. 16).

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CONFRATERNITA DELLA B. VERGINE DEL CARMINE NELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN MAURO M. IN ISOLA PREFAZIONE Sole, che dileguando le nubi, che l’attraversano, splendidamente brilla nella piena sua luce, e tutta del benefico raggio avviva la natura; fulgido oro, che in serico drappo azzurro vagamente risplende, tale figura sempre in tutto l’orbe cattolico la divozione alla gran Madre di Dio, Maria SS. Dai primi secoli della Chiesa nascente fino ai dì nostri, questa divozione ha infiammato sempre i petti dei veri fedeli, che in Maria hanno conosciuto, e riconosceranno sempre la valida protrettrice dell’individuo, del pari che della Chiesa medesima. Questa divozione ha trionfato di tutte le più fiere persecuzioni, delle più mostruose eresie, dei sofismi degl’incrudeli, tendenti come al presente, a far crollare la Chiesa di Cristo. Sì, mercè della divozione di questa Vergine, bella come la luna, eletta come il sole, ed ai nemici terribile come esercito schierato a battaglia, si è che la Chiesa sta fondata su questa pietra, cui è di salda immanchevole base la Verità, di onnipossente difesa la Croce, di eterna infallibile sicurezza la promessa di Cristo. Ed è a celebrare i trionfi della potenza di Maria, ed a felicitar tutti delle di Lei beneficenze, che attraverso i secoli, nelle regioni cattoliche sursero quelle tante pie unioni, sodalizi, confraternite, che sotto varii titoli, miranti alla stessa meta, il culto alla gran Vergine, occupano ormai il mondo intero, tanto, che oggidì non àvvi famiglia che non inghirlandi una di Lei imagine, non parrocchia che non echeggi del cantico della riconoscenza e dell’amore, a Lei innalzato. In un concerto sì universale, come potevano mancare quei luoghi, che per la immutata religiosità de’ propri fedeli, nei torbidi della contraddizione e della prova, riescono come tanti asili della Fede vilipesa e combattuta? Ed ecco che per la parrocchia d’Isola, prima sempre fra le consorelle per espansione di fede, celebrata per religiosità, tanto che in essa nei secoli andati trovavansi più chiese che strade (Naldini – Corografia, Lib. IV, cap. 3), non poteva non figurare per la divozione alla Vergine; divozione che professata nelle varie solennità Mariane dell’anno, si accentuò negli ultimi tempi in quella sotto il titolo di Madonna del Carmine, e ciò pel valido patrocinio sotto questa divozione esperimentato nei luttuosi anni dell’epidemie colerose 1836-1855. A perennare i ricevuti benefici, veniva dal Padre Lorenzo del S. Cuor di Maria, carmelitano di Venezia, eretta nel 1887 canonicamente in questa parrocchia la Confraternita della B. V. del Carmine, che oggi col presente Statuto si riorganizza e consolida. Maria, madre dell’Autor della grazia, e canale quindi d’ogni benedizione, regni sempre in mezzo a noi, mentre noi protestiamo di volerLa amare, venerare ed invocare, e celebrandoLa a preferenza coll’invocazione, Decor Carmeli, ora pro nobis. Isola, nel Maggio 1899. / D. Francesco Muiesan / parroco ---oOo---

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Cenni storici sull’origine e sviluppo della devozione alla B. V. del Carmelo Il sacro Ordine Carmelitano riconosce per suo fondatore e modello il santo profeta Elia1) (1) Brev. Rom. nel giorno della festa), il quale, al pari del suo discepolo Eliseo, 930 anni circa, avanti l’incarnazione del Verbo Eterno, Gesù, viveva sulle cime del Carmelo, monte situato nella Palestina, non ignoto agli scrittori profani2) (2) Tacito 1. 2. cap. 78 Svetonio. Vita di Vespasiano cap. 5), ma molto più celebre nella storia sacra3) (3) Libro 3. dei Re cap. 18). Più che pel numero, furono, quegli eremiti, pella pietà ed austerità della lor vita, pel corso di nove secoli, oggetto d’ammirazione di quanti giunsero a conoscerli, modello potentissimo ad infiammare il cuore al distacco del mondo e all’amor di Dio. Ai tempi di Gesù Cristo non era minore la loro santità, e l’alta estimazione, in cui eran tenuti, viene attestata dal fatto che la Vergine Santissima istessa4) (4) Brev. Rom. loc. cit.), mentre viveva, salì spesso quelle benedette vette del Carmelo per trattenersi con quei santi eremiti in religiosa e dolcissima conversazione. A ricordare perpetuamente tanta devozione e sì segnalato beneficio, pochi anni dopo l’assunzione della Vergine al Cielo i Carmelitani fecero edificare sulla cima del monte, e precisamente al così detto fonte d’Elia, divoto oratorio, ove collocata un’immagine della Vergine, come vuolsi dipinta dall’Evangelista S. Luca, cominciarono pei primi essi stessi a tributare a Lei quel culto di venerazione e d’amore, che, qual fiume surto da umile sorgente, dovea poi ingrossare ed estendere i suoi benefici rami a felicitare le pie remote della terra. I Carmelitani riguardarono da quel tempo il culto alla gran Madre di Dio come oggetto di speciale lor istituzione, ed erano tanti gli atti di onore, di riverenza e di affetto che Le tributarono, che il popolo non con altro nome li designava che con quello di “Fratelli della Madre di Dio, Maria Vergine del Monte Carmelo” nome in appresso confermato dai Romani Pontefici e dal quale tutto quell’Ordine andò mai sempre santamente glorioso. Sotto a sì potente usbergo, l’Ordine dei Carmelitani continuava il suo benefico viaggio nel corso dei secoli, accompagnato da quelle vicissitudini, che sono il suggello delle opere sante, quali sono le contraddizioni e le persecuzioni, le quali però non valsero che a meglio illustrarlo ed estenderlo. Era desso nel secolo XIII grandamente oltraggiato e combattuto. Dai settarî di quell’era tenebrosa veniva la Religione del Carmelo accusata di superstiziosa ambizione, di scaltra ipocrizia, unicamente perché, favorita dalla Vergine SS. di molteplici grazie e beneficî, troppo gloriavasi in modo particolare degli effetti amorosi della protezione di Maria e perché i devoti che la professavano si fregiavano, come sopra fu detto, del titolo di figli, di fratelli della Vergine. L’empia guerra mossale contro s’era prefisso il disfacimento dell’Ordine e ne tentò, diffatti, presso il Pontefice Onorio III l’intera abolizione. Reggeva allora la famiglia Carmelitana, qual Superiore Generale dell’Ordine, il beato Simone Stoch, celebratissimo per santità di vita e per straordinarie virtù e doni, come quello della profezia. Veggendo egli con acerbo dolore il grave pericolo che sovrastava al suo Ordine, a Maria rivolgeasi, ed oh! con quante lagrime

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e con quale effusione di cuore ne la pregava, perché ai tanti pegni di protezione e d’amore, onde avea favorito il Carmelico Ordine, quello ancora aggiunger volesse di dare un qualche segno celeste visibile, o lieto il facesse di un qualche nuovo insigne privilegio, pel quale al mondo tutto fosse resa pubblica e solenne testimonianza di quella materna e singolar protezione con cui Ella avea riguardato e riguardava tuttora dal Cielo i figli del Carmelo. Così pregò a lungo e coi più caldi voti quel santo Generale, finchè impietosita la Vergine da tante e sì fervorose istanze volle consolare il suo servo, e però, nell’anno 1251 al primo albeggiare del 16 Luglio, comparvegli raggiante di celesti splendori e corteggiata dagli Angeli, in dolce e maestoso aspetto di Regina e di Madre, consegnandogli la sacra veste dello Scapolare, e Accipe, dilectissime fili, gli disse: “ Ricevi, mio figlio, questo scapolare del tuo Ordine, come il segno distintivo della mia Confraternita e come l’indizio del privilegio che ho ottenuto per te e pei figli del Carmelo; colui che morrà di quest’abito sarà preservato dal fuoco eterno; è questo un segno di salute, una salvaguardia nei pericoli e il pegno di una pace o di una protezione speciale sino alla fine dei secoli ”1) (1) Sambucy, Manuale della Scapolare pag. 28, presso il Gaume Vol. 4. lez. 40). Ciò detto, disparve la celeste visione, lasciando il gran santo immerso d’ineffabile gioia di paradiso. Quanto spirito di novella vita abbia egli dipoi diffuso al suo Ordine, lo dimostra la rapida propagazione del medesimo nei secoli successivi, nonché la benefica vitalità ch’esso presenta fino ai nostri giorni. Ecco la celebrità, la gloria di quella sacra veste, che continuamente indossano anche i pii Isolani ascrivendosi alla Confraternita del Santo Scapolare; essa viene direttamente dal Cielo, essendone la gran Madre di Dio l’apportatrice. Quale onore dunque l’appartenervi! Grazie promesse dalla Vergine SS. agli aggregati alla devozione del Santo Scapolare Le distinte grazie promesse dalla Vergine SS. ai confratelli e consorelle nella sopra citata apparizione al beato Simone sono: 1. Che lo Scapolare sarebbe stato per essi una privilegiata veste di onore: Carmelitis privilegium. 2. La nobile insegna d’una confratellanza posta sotto il di Lei patrocinio: Confraternitas signum. 3. La caparra di sua materna speciale predilezione: Accipe, dilectissime fili. 4. Lo scudo di difesa nei pericoli: Salus in periculis. 5. Il pegno della pace con Dio: Foedus pacis. 6. Il felice presagio di predestinazione per qualsivoglia fedele, che all’indossata veste di figliuol della Vergine saprà unire la virtù ed il vero spirito di cristiano: in quo quis pie moriens aeternum non patietur incendium.

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Celebrità e Privilegi del Santo Scapolare Il santo scapolare della SS. Vergine del Carmelo è celebre: 1. Per le meraviglie e portenti che operò il Signore mercè questa sacra divisa. 2. Per le mirabili conversioni e stupende mutazioni de’ cuori, che per la divozione dello Scapolare si ottennero in tante anime dissolute ed ostinatamente peccatrici. 3. Per le intere legioni di spiriti infernali fugati mercè la virtù ed efficacia del medesimo, e per la libertà e pace ridonate ad anime possedute, invasate dal nemico infernale. 4. Per l’alta stima e venerazione che a questa sacra veste professano personaggi i più illustri per santità, dignità e scienza: Pontefici, Cardinali, Prelati, ecc. ecc. i quali la indossano, recandosi ad onore d’appartenere alla pia Confraternita del S. Scapolare. 5. Celebre infine per le Bolle e Decreti dei Sommi Pontefici, che hanno ampiamente autorizzato e le apparizioni della Vergine ed il privilegiato suo dono, e le splendide promesse, grazie e privilegi onde va ricolma questa sacra divisa. I Confratelli e Consorelle del S. Scapolare partecipano: 1. Di tutti beni spirituali dell’Ordine Carmelitano. 2. Sono facoltizzati dai Sommi Pontefici a potersi procurare in morte la benedizione, detta anche l’assoluzione, con plenaria Indulgenza da qualsiasi Sacerdote a ciò facoltizzato, ed in sua mancanza da qualunque altro confessore. (Bolla di Clemente VII del 1530 e Decreto della S. Congregazione delle Indulgenze 27 Aprile 1887). Indulgenze concesse agli aggregati alla Confraternita Indulgenze plenarie, - alle consuete condizioni: 1. Nel giorno in cui si veste la prima volta il santo Scapolare, aggregandosi alla Confraternita. 2. Nella solennità della B. V. del Carmine 16 Luglio o in quella domenica di detto mese nella quale verrebbe eventualmente trasferita la solennità stessa colla processione. 3. [Questo paragrafo non è stato stampato; sono passati al successivo che forse doveva portare il numero 3]. 4. In morte invocando colla bocca od almeno col cuore il SS. Nome di Gesù. Indulgenze parziali: 1. Di cinque anni ed altrettante quarantene una volta all’anno, accostandosi ai SS. Sacramenti, e pregando secondo l’intenzione del Sommo Pontefice. 2. Di cinque anni ed altrettante quarantene, accompagnando col lume il SS. Sacramento agl’infermi e pregando per essi.

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3. Di tre anni ed altrettante quarantene nelle feste della B. V., confessandosi e comunicandosi nella chiesa della Confraternita e pregando secondo l’intenzione del Sommo Pontefice. 4. Di cento giorni, accogliendo ospiti, soccorrendo il prossimo sì spiritualmente che corporalmente, pacificando nemici, riducendo a penitenza peccatori, insegnando la dottrina cristiana.

La prima di Copertina del libretto stampato con lo Statuto della “Confraternita della Madonna del Carmine”.

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Del privilegio Sabatino In un’apparizione della Vergine SS. al Pontefice Giovanni XXII, Ella prometteva, che avrebbe liberato al più presto dal Purgatorio, a preferenza in uno dei sabati prossimi all’avvenuta morte, le anime degli ascritti alla divozione del Carmine. Per godere di un tale privilegio oltre agli obblighi generali devono gli ascritti: 1. Osservare la castità secondo il proprio stato, cioè la castità verginale nello stato di celibe, la fedeltà coniugale nel matrimonio, la continenza nello stato vedovile. 2. Quelli che sanno leggere, recitare ogni giorno il piccolo Uffizio della B. V., obbligo che per causa legittima può essere commutato in altra preghiera dai sacerdoti a ciò autorizzati. 3. Quelli che non sanno leggere, devono supplire al piccolo Uffizio, a) colla rigorosa osservanza dei digiuni della Chiesa, b) coll’astenersi dalle carni nel mercoledì e sabato. Quando si frapponga un grave impedimento, l’astinenza non è di obbligo, sarà per altro ben fatto di farla commutare da un prudente confessore, a ciò autorizzato, secondo l’intenzione della S. Sede. In tutti gli altri casi d’impotenza di soddisfare alle richieste del privilegio sabatino, devesi ricorrere al sacerdote avente la facoltà di commutare quegli obblighi, che nella divozione del Carmine sono commutabili. STATUTO NORMALE per la Confraternita della “B. V. del Carmine” eretta in Isola nell’anno 1887 CAPITOLO I. Titolo e scopo. [§. 1.] La Confraternita della B. V. del Carmine eretta in Isola è l’unione di pie persone, aventi lo scopo di tributare culto pubblico alla Vergine Santissima, solennizzandone le varie festività a Lei dedicate nell’anno, particolarmente quella sotto l’omonimo titolo e di porgere inoltre ai fedeli con pie pratiche esterne e, con un metodo di vita modellato alle virtù della Vergine, aiuti spirituali in vita e in morte. CAPITOLO II. Rappresentanza della Confraternita. §. 2. La Confraternita viene rappresentata da un Presidente perpetuo, il parroco locale, da un Direttore e da quattro Gastaldi eletti annualmente dagli ascritti

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nel congresso generale: dessi formano il congresso generale. Ha pure un Cassiere ed un Segretario. §. 3. Di fronte a terzi la Confraternita viene rappresentata dal Presidente, ed in caso d’impedimento del medesimo, dal Direttore. §. 4. La Direzione tiene il suo posto in chiesa nell’apposita panca in prossimità dell’altare confraternale; nelle processioni fra le Scuole del SS. Sacramento e quella di S. Mauro. CAPITOLO III. Mezzi e amministrazione degli stessi. §. 5. La Confraternita fa fronte alle spese per le funzioni e per l’acquisto di cere, di attrezzi ecc.; con gli introiti derivanti dall’annuale contribuzione degli ascritti, dalle elemosine raccolte in chiesa e per la città nel giorno della festa titolare, come di uso, nonchè dal reddito dei fondi, che le venissero legati dai fedeli. §. 6. La gestione generale di tutti gli introiti viene condotta nel modo seguente: Il Cassiere riporta nel proprio giornale tutte le partite d’introito e di esito rilasciandone analoga quietanza. Ogni mese si raduna il Congresso Ordinario appo il Direttore, dove il Segretario fa la trascrizione del movimento mensile amministrativo dal giornale del Cassiere in quello tenuto presso il Direttore; si effettua indi lo sconto di cassa, dopo di che il Direttore apporrà in segno d’approvazione dell’operato la propria firma in calce all’ultima partita d’introito e di esito del registro del Cassiere. Il Direttore ed i Gastaldi sono solidariamente responsabili d’ogni danno evenibile alla sostanza confraternale sì mobile che stabile. §. 7. A carico della Confraternita stanno: a) La celebrazione d’una messa bassa alla morte d’ogni socio. b) La celebrazione entro il mese di Novembre dell’ufficio intero dei morti, con messa solenne ed esequie in suffragio di tutti gli ascritti. c) Il provvedimento d’illuminazione e d’addobbo all’altare della B. V. del Carmine in questa chiesa parrocchiale, che resta affidato alla cura dei Nunzi. CAPITOLO IV. Doveri degli ascritti. §. 8. Chi intende di far parte alla Confraternita dovrà insinuarsi presso il Presidente, cioè il parroco, o presso un membro della Direzione, i quali lo proporranno nel prossimo congresso ordinario per la definitiva ammissione. §. 9. I doveri principali degli ascritti sono: a) Ricevere lo scapolare ossia l’abitino benedetto dalle mani del sacerdote a ciò facoltizzato e portarlo sempre al collo, né “levarlo se non per rinnovarlo”. b) Recitare giornalmente tre “Ave Maria” per il proprio bene spirituale.

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c) Vivere col cuore e con le opere da veri figli di Maria, solennizzando con la maggior possibile partecipazione le feste a Lei consacrate, specie coll’intervento alle sacre funzioni e con la partecipazione ai ss. sacramenti. d) Intervenire all’accompagnamento dei confratelli e consorelle defunti e assistere ai suffragi, che per essi si celebrano. e) Contribuire l’annua offerta di soldi 30 per le spese della Confraternita da versarsi a mani del Cassiere, che rilascierà analoga ricevuta di pagamento. f) Chi convinto di pubblico scandalo o di comportamento turbolento sarà stato ripetutamente ed invano ammonito dal parroco verrà espulso, né potrà rientrare a fare parte della Confraternita se non dopo aver dato prove non dubbie di emendamento. §. 10. Le eventuali liti in affari sociali saranno appianate da un collegio arbitramentale, il quale sarà formato da due arbitri da scegliersi dalle due parti contendenti (uno ciascuna); e questi poi si eleggeranno un terzo quale loro capo, che a parità di voto decide col suo. CAPITOLO V. Diritti degli Ascritti. §. 11. I Gastaldi avranno un posto destinato nella chiesa parrocchiale del pari che nelle processioni, alle quali interverranno vestiti con la cappa confraternale. §. 12. Ogni confratello gode il diritto di esporre i propri desideri e pareri in oggetti spettanti alla Confraternita e ciò a mezzo del Direttore o dei singoli Gastaldi, evitando però ogni cocciutaggine ed insubordinazione. §. 13. Alla morte d’ogni confratello e consorella sarà celebrata all’altare della Confraternita una messa bassa in suffragio dell’anima sua. §. 14. Nella solennissima festa della B. V. del Carmine la messa solenne verrà applicata a vantaggio spirituale degli ascritti viventi. §. 15. Entro il mese di Novembre sarà celebrata un’intera ufficiatura funebre ed esequie solenni in suffragio di tutti i confratelli defunti, coll’intervento di tutti gli ascritti. CAPITOLO VI. Uffizi e doveri della Direzione. Del Presidente. §. 16. Il parroco, come presidente perpetuo ha il diritto di convocare e presiedere ogni congregazione, di prescrivere le discipline per il procedimento del buon ordine, di decidere in merito alle deliberazioni fatte dai congressi ordinario e generale rispetto a funzioni e altre pie pratiche, d’invigilare sulla condotta dei Gastaldi, come pure d’ogni membro della Confraternita, nonché d’opporsi ad ogni innovazione arbitraria e contraria a questo statuto.

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CAPITOLO VII. Del Direttore. §. 17. Il Direttore ha con gli altri membri della Direzione sotto la presidenza del Parroco l’impegno per un anno di dirigere tutta la Confraternita; presiede in assenza del parroco o del di lui sostituto, ogni convocazione della medesima, figura per il primo ad ogni funzione, processione e congregazione; conserva una chiave della cassa, e i registri degli ascritti, nonché il giornale degli incassi ed esiti, che in un col cassiere dovranno essere mensilmente regolati, presenti pure gli altri membri della direzione. CAPITOLO VIII. Dei Gastaldi. §. 18. Gli altri Gastaldi, come membri della direzione, hanno il diritto d’intervenire a tutte le congregazioni, di trattare assieme col presidente e col direttore dell’andamento sempre più fiorente della Confraternita, d’annunziare per l’accettazione i nuovi soci e di esporre liberamente i desideri e i pareri propri o loro affidati da altri ascritti, di assistere al mensile regolamento di cassa. I primi due prenderanno cura delle cere e degli attrezzi, gli altri due cureranno la sorveglianza dell’altare confraternale. CAPITOLO IX. Del Cassiere. §. 19. Nel congresso generale dei confratelli viene eletto o confermato annualmente un Cassiere, che dev’essere persona proba, onesta ed anche facoltosa. Egli tiene un giornale degl’introiti ed esiti, che alla presenza degli altri membri della direzione vengono regolati mensilmente, custodisce la cassa a doppie chiavi, delle quali una ne conserverà egli, l’altra il Direttore. Nella cassa verrà riposto tutto il denaro della Confraternita oltre l’importo di fior. 20. Il cassiere incassa anche da solo qualunque importo, mentre non potrà esborsare qualsiasi somma senza consapevolezza degli altri membri della direzione, estende firma in un con uno dei gastaldi tutte le quietanze d’introito, fa vidimare quelle dell’esito dal direttore; egli assume la responsabilità di qualsiasi danno avesse per sua colpa ad incorrere alla Confraternita.

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***** Alle varie processioni organizzate dalla parrocchia di Isola, partecipavano tutte le Confraternite isolane. In questa foto di un VenerdĂŹ Santo, antecedente al secondo conflitto mondiale, si notano dei Confrati vestiti con il loro tradizionale saio e con gli attrezzi processionali, nei pressi della porta principale del Duomo di San Mauro Martire (Collezione Lida Goina ved. Perentin, Trieste).

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CAPITOLO X. Del Segretario. §. 20. Il Segretario viene nominato dai confratelli come il cassiere nel congresso. Egli tiene in custodia l’archivio confraternale, contenente gli atti, i verbali, le varie deliberazioni dei congressi generali e ordinari, tutte le corrispondenze ufficiose, gli inventari degli oggetti e benefondi della Scuola. Interviene a tutte le adunanze, tiene il relativo protocollo, sorveglia a che la tenitura dei registri presenti il massimo ordine. Nel deporre alla fine dell’anno o quando che sia il proprio ufficio dovrà con apposita specifica consegnare con tutta precisione tutti gli atti spettanti alla Confraternita. CAPITOLO XI. Dei Nunzi e dei Mazzieri. §. 21. La Confraternita ha due nunzi scelti nel congresso ordinario fra persone di cristiana condotta morale; prestano servizio ai membri della direzione col dovuto rispetto, vestiti di cappa in tutte le funzioni e processioni, distribuiscono le torcie e candele dei confratelli, raccolgono e consegnano ai gastaldi gli avanzi e le colature di cera, danno avviso alla direzione della morte di ciascuno ascritto, per i quali servizi saranno dispensati da ogni contribuzione e parzialmente ricompensati secondo la possibilità finanziaria dell’istituzione. §. 22. I due mazzieri, scelti come i nunzi nel congresso ordinario fra persone commendevoli per religiosità e moralità, hanno l’uffizio, vestiti di cappa e provveduti di apposita mazza, di regolare le processioni con quella compostezza e cortesia che si convengono: alle loro disposizioni dovranno adattarsi i portatori degli attrezzi sacri. Sarà loro cura che gli attrezzi vengano levati, riposti e coperti senza alcun guasto. CAPITOLO XII. Dei Congressi della Confraternita. §. 23. I congressi saranno convocati mediante avviso d’affiggersi alle porte della chiesa parrocchiale di qui, simile modo verrà osservato anche per tutte le altre partecipazioni sociali. §. 24. Il congresso ordinario ha luogo mensilmente oppure dietro invito del presidente per oggetto di urgente richiesta; le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, a parità decide il presidente. §. 25. Ogni anno una delle domeniche, susseguenti la solennità della B. V. del Carmine, ha luogo il congresso generale, che si costituisce con qualsiasi numero di partecipanti. In questo ha luogo l’elezione delle cariche volute dallo statuto, la lettura dell’annuale conto consuntivo e l’assunzione dei pareri dei confratelli circa il miglior andamento dell’istituzione. Tutte le decisioni vengono prese a maggio-

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ranza di voto, col diritto del presidente di decidere nel caso di parità; la votazione può aver luogo a voce libera o per ischede a richiesta degli intervenuti. §. 26. Come tutti gli atti riguardanti l’azienda economica deggiono portar la firma del presidente e del cassiere, così quelli che riflettono ogni altra trattazione sociale saranno firmati dal presidente e dal segretario. §. 27. La consegna da parte dei cessanti ai neoeletti membri della direzione viene fatta nel prossimo congresso ordinario. CAPITOLO XIII. Disposizione suppletiva. §. 28. Nel caso di scioglimento della prefata Confraternita, tutti i beni mobili ed immobili passeranno in proprietà di questa chiesa parrocchiale d’Isola. Isola, maggio 1899 D. Francesco Muiesan / Parroco-Presidente Degrassi Giacomo fu Giacomo / Direttore Bettoso Antonio I Gastaldo / Vascotto Simeone II Gastaldo / Vascotto Nicolò fu Giuseppe III Gastaldo / Damiani Ciriaco fu Nicolò IV Gastaldo / Degrassi Girolamo Segretario / Vascotto Francesco Cassiere. N. 1512 / P. A sensi del §. 9 della legge 15 novembre 1867, B. L. I. N. 134, si certifica la legale esistenza della società “Confraternita della B. V. del Carmine” in Isola a tenore del presente statuto. Trieste, 23 giugno 1899. / L’i. r. Luogotenente: / Goëss N. 1553 Visto ed approvato! Dall’Ordinariato Vescovile di Trieste-Capodistria Trieste, 26 giugno 1899. / Francesco Cerne / canonico

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La quarta di copertina del libretto stampato contenente lo Statuto della “Confraternita della Madonna del Carmine�.

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10. Statuto della “Società agricola operaja cattolica” Questo Statuto appartiene alla categoria delle Associazioni religiose e Confraternite (1871-1918). Non porta alcuna firma nè data di compilazione o di legalizzazione. Nella sua scheda d’archivio di quell’epoca è segnato 2-2-1899 (o 2-12 1899), forse la data della presentazione o della legalizzazione. È un manoscritto di sette pagine, affrancate con due marche da bollo di 30 heller, annullate con il timbro in lingua tedesca del Presidio della Luogotenenza di Trieste: * K. K. STATTHALTEREI-PRÄSIDIUM-TRIEST*. 28) Articolo I. Si è costituita una Società non politica denominata “Società Agricola Operaja Cattolica” colla sede a Isola, la lingua della Società sarà esclusivamente l’italiana, la sua attività di estende in tutto il raggio Capitanale di Capodistria. Articolo 2. La società ha lo scopo complessivo: a) di diffondere i principi cattolici, contribuendo così alla rigenerazione di tutte le classi sociali, particolarmente dell’agricolo, dell’operajo, dei pescatori e d’ogni ceto in generale, di promuovere l’educazione religioso morale delle stesse, dando loro in pari tempo indirizzo conforme ai principi stessi; b) di provvedere entro i limiti della legge a migliorare le condizioni economiche dei propri Soci, promovendo il benessere morale e materiale, e curando in pari tempo la buona armonia dei Soci coi rispettivi padroni; c) di promuovere nei Soci l’amore e l’esercizio delle virtù cristiane, e segnatamente quelle che servono più direttamente a conseguire lo scopo primario, come sarebbero: la santificazione delle feste, la temperanza, la moralità, l’economia e le virtù domestiche. Articolo 3. Per conseguire tale scopo servono i seguenti mezzi: a) mediante adunanze e conferenze sociali, comizi pubblici, e feste sociali; b) promuovendo per proprio conto stampati, proclami indirizi e petizioni nel senso puramente economico e difondendo la buona stampa; c) mediazioni in eventuali divergenze fra padroni, agricoltori ed operai; d) dando ai Soci occasione di ritrovo nella sede della Società nelle ore stabilite, che offra utili letture ed onesti divertimenti; non esclusa una biblioteca sociale da istituirsi ad uso dei soci, gabinetto di lettura, previa autorizzazione delle competenti autorità, come prescritto dalla legge industriale e sulla stampa; e) fondazioni d’istituzioni di previdenza come p. e. casse rurali, cooperative di consumo, di produzione, segretariato del popolo, casse di risparmio e prestiti o di sovvenzioni ecc; con propri regolamenti, che dovranno riportare l’approvazione delle competenti Autorità; f) col servirsi di tutti quei mezzi concessi dalle vigenti leggi onde ottenere il vero miglioramento morale ed economico di tutto il popolo.

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Articolo 4. La Società si pone sotto il patrocinio di S. Rocco la cui festa sarà ogni anno dalla Società solennizzata ufficialmente. Articolo 5. I soci della Società agricola operaja cattolica sono distinti in tre classi: Attivi Onorari e Benefattori: a) Socio attivo può essere ogni persona di sentimenti cattolici, addetta alle classi: agricola, giornaliera, industriale, commerciante, passatore, marinai, sia esso principale o subalterno che abbia raggiunto l’età di almeno 15 anni e non sia ascritto a Società di spirito contrario alla nostra o proibite dalle Chiese; b) Soci onorari sono quelle persone d’ogni ceto che avendo i requisiti oppure vengono eletti come tali dal congresso generale in ricognizione dei meriti da loro acquistati per la Società; c) Soci benefattori sono quelle persone che sosteranno col loro appoggio e favore la Società e pagheranno l’anno contributo di 6 corone 50 una volta per sempre. Articolo 6. Ammissione dei Soci attivi; Chi desidera associarsi alla Società si fa proporre da un Socio, sull’ammissione decide la direzione sociale che ha il diritto di rifiutare l’iscrizione, senza palesarne il motivo. Essa può pure espellere dalla Società un socio resosi indegno d’appartenere. Il nome cognome condizione e domicilio del proposto Socio verrà esposto per otto giorni in apposito albo nei locali sociali, affinchè tutti i soci possano prendere notizia e presentare eventuali reclami. Articolo 7. Obblighi dei Soci sono: a) di condurre una vita conforme ai principi professati dalla Società, d’osservare le disposizioni dello Statuto, di curare lo sviluppo della Società, tutelandone in pari tempo l’interessi, l’onore, e la dignità; b) di sottomettersi ai deliberati della direzione e dei congressi generali; e di non mancare alle adunanze, conferenze e feste sociali, senza un motivo giustificato; c) di pagare puntualmente la tassa di buona entrata che sarà di 80 centesimi e del canone sociale che è di 20 centesimi mensili; da pagarsi antecipatamente entro i primi dieci giorni del mese; d) di accompagnare i soci defunti al funerale. Articolo 8. Diritti dei Soci: a) di elezione passiva ed attiva alle cariche sociali e di voto nelle deliberazioni dei Congressi generali e delle radunanze; b) di prender parte attiva a tutte le conferenze, comizi e feste sociali, e d’accedere al locale sociale di ritrovo e di lettura;

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c) d’usufruire di qualunque altro mezzo e vantaggio, che la Società potrà offrire ai propri soci; d) di venire eletti a membri della Direzione; e) I soci onorari e benefattori godono di tutti i diritti spettanti ai soci effettivi ad ecezione del voto deliberativo ed elettivo, e del diritto d’esser eletti; possono intervenire a tutte le radunanze e dare il loro voto consultivo. Articolo 9. La Direzione si compone: d’un Presidente, d’un Vicepresidente, d’un Segretario, d’un Cassiere, e di Sei consiglieri. Vi è pure un comitato di revisione di tre membri coll’incarico di sorvegliare e verificare l’azienda economica della Società. I membri della Direzione, come pure i tre Revisori vengono eletti a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto dal Congresso generale ordinario. La direzione ed i revisori vengono eletti ogni due anni entro il mese di Gennajo, gli uscenti sono rieleggibili. Cessando durante questo tempo uno dei membri della Direzione od uno dei Revisori, si passa, osservando le su esposte modalità, a nuova elezione in un Congresso generale straordinario, e l’eletto resta in carica sino alla prossima elezione generale. Articolo 10. Le mansioni della Direzione sono: a) d’amministrare il patrimonio sociale; b) d’accettare i nuovi Soci effettivi; c) di convocare ed organizzare i Congressi generali; le adunanze, conferenze e feste sociali, con diramazione dei relativi ordini del giorno e programmi, la competenza dei Congressi generali, non esclusa in fine la gestione dell’eventuale biblioteca sociale, e nomina del bibliotecario; d) la decisione in merito alla tutela, appoggio difesa, e patrocinio legale da accordarsi ai soci o membri della loro famiglia. Articolo 11. La direzione tiene seduta almeno una volta al mese ed è legale la validità delle prese deliberazioni quando vi sieno presenti almeno cinque dei suoi membri. Si richiede inoltre che le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti tra i membri presenti; a parità decide il presidente. Questi rispettivamente il suo sostituto convoca le sedute mediante inviti personali da diramarsi almeno 24 ore prima. Articolo 12. Un membro della Direzione che trascura gli obblighi della sua carica o che non interviene a quattro sedute direzionali consecutive senza plausibile motivo viene dalla direzione stessa dimesso dalla sua carica. A tutti i membri della Direzione resta severamente proibito di comunicare a persone estrane alla medesima pertrattazione ufficiosa che possano danneggiare l’interesse della Società e dei singoli Soci.

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Articolo 13. La società viene rappresentata di fronte ai terzi dal presidente, questi presiede le sedute della Direzione i Congressi e le radunanze, egli è capo di tutta l’azienda sociale, e firma assieme al Segretario gli atti, apponendovi pure il timbro sociale. In assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente ed in tal caso egli subentra nelle attribuzioni e competenze del Presidente. Il Segretario redige i verbali; tiene la corrispondenza della Società i registri dei Soci, e cura la spedizione degli inviti e tiene con massima cura l’archivio sociale. Il cassiere raccoglie e registra le contribuzioni dei soci e le eventuali offerte straordinarie, custodisce la cassa sociale, tiene esatto conto degli introiti e delle spese in apposito giornale, presentando alla fine d’ogni anno un’esatto resoconto alla Direzione. Documenti ed atti obbligatori per la Società debbono essere firmati dal Presidente da un Segretario e dal Cassiere. Le ricevute del canone sociale sono valide se firmate dal Cassiere e munite dal timbro sociale. Articolo 14. Comitato di Revisione. I revisori verificano ogni tre mesi lo stato cassa ne esaminano l’entrata ed uscita, l’impiego del Capitale Sociale e rivedono alla fine d’ogni anno il bilancio e lo stato della Società. Di ogni abuso osservato essi devono fare annunzio in seno alla Direzione, essi hanno pure da tenere il protocollo delle loro sedute, ed alla fine d’ogni anno farne relazione al Congresso generale ordinario. Il comitato di revisione può assistere alle sedute direzionali solo con voto consultivo. Articolo 15. Dei Congressi straordinari ed ordinario: I congressi generali sono validi quando sieno presenti almeno un terzo dei soci inscritti, in seconda convocazione però, da farsi otto giorni dopo si tengono validamente con qualunque siasi numero d’intervenuti. Per le deliberazioni si richiede maggioranza assoluta di voti tra gl’intervenuti. Nel Congresso generale ordinario da tenersi entro il mese di Gennajo d’ogni anno: a) si esamina e si approva il bilancio, intesa la relazione dei Revisori; b) si fa dalla Direzione la relazione sull’andamento morale della Società; c) si elegge la nuova Direzione ed il Comitato di Revisione; d) si decide su eventuali modificazioni dello Statuto sociale e del canone sociale, per le quali però sono necessari due terzi dei voti tra i presenti; e) si delibera sulla nomina di soci onorari e su eventuali proposte.

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La prima pagina dello Statuto della “Società Agricola Operaja Cattolica” di Isola (AST, Luogot.-Soc., b. 17).

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Articolo 16. Questi ed altri simili argomenti possono formare l’oggetto di discussione anche per eventuali congressi generali Straordinari, da convocarsi secondo il bisogno della Direzione oppure dietro richiesta scritta firmata da almeno 30 soci; in questo caso la convocazione deve seguire entro 20 giorni dal giorno dell’avvenuta richiesta. L’invito ai Congressi generali ordinari e straordinari assieme al rispettivo ordine del Giorno, viene comunicato ai Soci otto giorni prima del dì a ciò fissato, o direttamente a domicilio o mediante affissione sugli albi pubblici o mediante giornale. Articolo 17. Per tutti i casi generali non previsti nel presente statuto le pubblicazioni concernenti inviti od affari sociali, seguiranno nello stesso modo come quello usato per la convocazione dei Congressi. Articolo 18. A raggiungere lo scopo prefissato all’art: 2, è da spiegare l’attività, indicata all’art: 3. La Società tiene almeno 10 volte all’anno delle radunanze sociali valide e deliberanti con qualunque numero di Soci intervenuti a semplice maggioranza di voti, queste però non possono prendere deliberazioni in merito a quelle questioni che sono di assoluta spettanza della Direzione o dei congressi generali. Articolo 19. L’espulsione di un Socio ha luogo quando esso non osserva le prescrizioni del presente statuto, o quelle di eventuali Regolamenti, oppure quando venga meno ai deliberati presi dalla Direzione o dai Soci nei Congressi e nelle radunanze sociali, infine quando esso leda gl’interessi della Società, o la sua condotta sia irreligiosa oppure immorale. Un socio che per tre mesi non versi il canone, ritiensi dimissionario. Articolo 20. Lo scioglimento della Società viene pronunziato da qualsiasi Congresso generale colla presenza però di due terzi dei Soci effettivi a maggioranza assoluta di voti. In tal caso, oppure quando la Società venisse sciolta dall’Autorità, il patrimonio sarà devoluto al M. R. Parroco d’Isola il quale amministrerà detto patrimonio per la durata di un Anno, che se entro tal termine non venisse a costituirsi un’altra Società con gli stessi scopi della “Società Agricola Operaja Cattolica” allora questo passerà in proprietà assoluta del sunnominato R. Parroco, il quale disporrà che detto patrimonio sia ripartito per istituti di Beneficenza della Città d’Isola. Articolo 21. Giudizio arbitramentale. Per la soluzione di controverie, insorte fra i Soci o fra questi e la Direzione vengono eletti nel congresso generale ordinario 5 Soci quali giudici arbitramentali esclusi i membri della Direzione. Essi poi eleggono uno di loro a Presidente. I loro deliberati sono innappellabili. L’elezione del Presidente quanto ai deliberati presi seguiranno a maggioranza assoluta di voti dei membri del comitato arbitramentale. A parità di voti il Presidente dirime.

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Articolo 22. L’esistenza della Società viene assicurata: a) dall’incasso dei canoni sociali e buone entrate; b) da eventuali obblazioni straordinarie, donazioni e lasciti; c) mediante il ricavato delle feste sociali e mediante tutti gli altri mezzi concessi dalla legge. Articolo 23. Quali disposizioni transitorie si decide: a) Doversi ritenere costituita la Società quando vi sieno inscritte almeno 30 persone. b) Che la prima Direzione della Società ed il comitato di Revisione da nominarsi al Congresso generale di Costituzione della Società abbiano a fungere sino al primo Congresso generale ordinario. c) Che il presente statuto entrerà in vigore ed avrà valore dal giorno della conferma dalle Autorità. Articolo 24. I membri che formano la Direzione ed il Comitato di revisione cessando il tempo della loro carica possono essere rieletti. Articolo 25. Ogni Socio è tenuto a far parte della Società almeno per un anno, ove poi il Socio non desiderasse di rimanere più tale, egli sarà obbligato di comunicare un tanto alla Direzione tre mesi prima, sia in iscritto o vocalmente col mezzo di un membro della Direzione nella sede sociale.

11. Statuto della “Società isolana di smercio di vini del paese, altre bibite e cibarie” Consorzio registrato a garanzia limitata

Lo Statuto appartiene alla categoria dei Consorzi industriali ed economici (1850-1918). Alla sua fine sono stampati in corsivo i nomi di 15 isolani, seguiti da: I. R. Tribunale Commerciale e Marittimo, Sezione III. di Trieste, e la data del 14 marzo 1899. Questo Statuto fu sicuramente compilato qualche tempo prima del 1899, perché le quote dei soci sono stabilite in Fiorini, e non in Corone come nel precedente Statuto del medesimo anno. Trattasi di un libretto di sette pagine che misurano cm 11,7x16,7, le cui copertine di cartoncino non portano stampato alcun dato. 29) 1. La sede della società è a Isola la firma ne è la seguente: Società Isolana di smercio di vini del paese, altre bibite e cibarie. 2. La società è un consorzio a garanzia limitata basato sulla legge 9 aprile 1873 N. 70 B. L. I. Essa ha lo scopo di fornire ai consortisti ed a terzi al minuto vini del paese genuini, altre bibite e cibarie che sieno d’ottima qualità ed a prezzi modici.

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Solo nel caso che a Isola non si trovasse vino di produzione paesana genuino e d’ottima qualità potrà il consorzio smerciare vini di produzione forastiera; anche in tal caso però il vino dovrà essere genuino e la qualità ottima. 3. Il fondo della società viene formato dalle quote di partecipazione dei consortisti, dal fondo di riserva da prelevarsi sugli utili annualmente nelle proporzioni del 20 % (venti per cento) e da eventuali prestiti da assumersi. 4. I soci partecipano alla società con adesione scritta mediante quote di fiorini 5 (cinque) l’una; ogni socio può concorrere alla società con una quota soltanto. All’atto dell’adesione il socio esborsa la quota di fiorini 5 in una sol volta e dopo ciò viene inscritto nel libro consorziale. La partecipazione dei soci agli attivi e passivi della società viene determinata a proporzione della quota di partecipazione. 5. Può far parte della società chi ha la capacità legale di amministrare il proprio ed ha dimora stabile in Isola. La direzione del consorzio potrà rifiutare la accettazione di un socio senza addurne i motivi. 6. La durata della società è indeterminata. 7. I soci sono obbligati a concorrere alla prosperità ed agli interessi del consorzio e dovranno astenersi da tutto ciò che possa danneggiare il consorzio. La direzione potrà pronunciare la esclusione di quel socio che avesse da agire contrariamente a tale obbligo. 8. Inoltre il socio cesserà di far parte della società: a) coll’aprimento del concorso sulle sue sostanze; b) colla morte del socio; c) colla cessione della quota di partecipazione dal socio fatta ad altri; Nel caso ad b, gli eredi del socio defunto potranno continuare a far parte della società col consenso della direzione. Nel caso ad c il socio cedente dovrà esibire prima che ad altri la quota di partecipazione alla società la quale avrà sempre il diritto di preferenza nell’acquisto di confronto a terzi. Tanto nel caso ad b che nel caso ad c gli eredi del socio defunto rispettivamente i soci cedenti resteranno sussidiariamente obbligati giusta i §§ 78 ed 80 della legge sucitata. 9. Ogni socio risponde dei passivi del consorzio sino alla concorrenza del doppio della quota di partecipazione da lui sottoscritta od altrimenti da lui posseduta. 10. I soci hanno diritto di voto nelle radunanze generali. Ogni quota di partecipazione dà diritto ad un voto. Il diritto di voto potrà venir esercitato mediante procura da rilasciarsi ad altro socio. Un socio però non potrà accettare più di una procura. 11. I soci hanno diritto dell’incasso della quota d’utile quando questa sia dalla Radunanza generale a loro assegnata e dichiarata pagabile. 12. Il fondo di riserva formato dal 20 % degli utili di ogni anno concorre a garantire il soddisfacimento degli obblighi del consorzio. Esso verrà impiegato utilmente ed amministrato in forma separata.

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13. Colla chiusa dell’anno solare verrà compilato il bilancio secondo le norme dell’art. 29 e seg. del Codice di Commercio. 14. Gli organi del Consorzio sono: a) La Radunanza generale; b) la Direzione sociale. 15. La Radunanza generale, che annualmente in via ordinaria si dovrà convocare entro il mese di Gennaio, avrà da decidere: a) sull’approvazione del resoconto e del bilancio; b) sulle eventuali modificazioni dello Statuto; c) sopra reclami contro la gestione della direzione; c) sopra proposte a lei dirette dai soci; e) sopra lo scioglimento della società. La convocazione seguirà mediante pubblicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno nell’albo municipale d’Isola, almeno 14 giorni prima del giorno fissato per la Radunanza. 16. La Radunanza delibera legalmente senza riguardo al numero degli intervenuti. Solo trattandosi dello scioglimento del Consorzio o di modificazioni dello statuto la Radunanza dovrà essere formata da almeno 1/5 (un quinto) dei consortisti. Non potendo raggiungere tale proporzione ad una prima covocazione, ne verrà indetta entro 15 giorni, col medesimo ordine del giorno, una seconda la quale delibererà validamente senza riguardo al numero degli intervenuti. 17. Presiede l’adunanza il presidente della Società od il suo sostituto. Il presidente nomina anzi tutto due verificatori del protocollo, fra i presenti i quali fungeranno anche da scrutatori per le elezioni. Il protocollo conterrà il numero dei presenti, il loro nome ed i risultati delle deliberazioni e delle elezioni; esso verrà firmato dal presidente, dal protocollista cioè dal segretario e dai verificatori da nominarsi di volta in volta. I protocolli, tutti uniti, formeranno il libro di protocolli consorziali. La radunanza delibera a maggioranza di voti assoluta. Trattandosi dello scioglimento del Consorzio o di cambiamenti dello statuto, sarà necessaria la maggioranza dei ¾ (tre quarti) degli intervenuti. Nelle elezioni decide la maggioranza relativa; a parità di voti decide la sorte. 18. Una Radunanza generale straordinaria potrà venir convocata colle norme dei precedenti articoli dalla Direzione oppure sopra domanda scritta di 1/10 (una decima) parte dei consortisti che ne adducano lo scopo ed i motivi. 19. La Radunanza generale ordinaria nominerà fra i consortisti due revisori dei conti di anno in anno. 20. La Direzione è composta di 5 (cinque membri) eletti fra i consortisti dalla Radunanza generale per la durata di 1 (un anno); verranno eletti uno come presidente, uno come vice-presidente, uno come segretario, uno come cassiere ed uno come controllore di cassa. Le elezioni seguono per ischede. I membri della Direzione sono rieleggibili. La Direzione si legittima col protocollo dell’adunanza generale da cui fu eletta.

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La prima pagina dello Statuto della “Società Isolana di smercio di vini del paese, altre bibite e cibarie” (AST, Luogot.-Soc., b. 6).

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21. La Direzione decide sopra gli oggetti che non sono specialmente demandati alla Radunanza generale. Decide in via inappellabile sulla scelta dei vini ed altre cose d’ammettersi al consumo nei locali consorziali. Essa tiene almeno una seduta al mese. Per la validità di deliberati è necessario almeno l’intervento di 3 (tre membri). A parità di voti dirimerà il presidente. Sulle pertrattazioni direzionali sarà tenuto un protocollo. 22. Il presidente rappresenta in Giudizio ed avanti terzi il Consorzio, egli firma per questo, apponendo il proprio nome e cognome sotto la ragione consorziale scritta a mano od impressa a stampiglia. La rappresentanza e firma passano al vice-presidente pel caso d’impedimento del presidente senza bisogno di speciale autorizzazione. 23. Lo scioglimento del Consorzio avviene o per aprimento di concorso sulla sostanza di questo o per deliberato della Radunanza generale. 24. Le comunicazioni del Consorzio, (eccezione fatta per quelle art. 15), seguiranno mediante inserzione nel giornale Il Piccolo di Trieste. 25. In caso di scioglimento della società la liquidazione seguirà trattandosi di scioglimento volontario a mezzo della Direzione in carica, che procederà alla vendita del patrimonio consorziale nelle forme che crederà opportune attenendosi in quanto al resto alla legge 9 aprile 1873 N. 70 B. L. I. 26. Qualsivoglia divergenza fra il Consorzio ed i singoli membri verrà, giusta le norme del vigente regolamento di procedura civile, decisa inappellabilmente da due giudici arbitri scelti uno dalla Direzione e l’altro dal socio o dai soci contendenti. In caso di disparità di Giudizio fra i due arbitri questi ne nomineranno un terzo per il giudizio definitivo. Il terzo arbitro verrà nominato dal giudice di Pirano nel caso che i due primi arbitri non s’accordassero sulla scelta del terzo, ugualmente il giudice di Pirano nominerà gli arbitri primi in caso l’una o l’altra delle parti non volesse o non potesse nominarli. Il lodo seguirà in Isola entro 14 giorni dalla nomina. 27. I sottoscritti che costituiscono oggi la società di cui si tratta, nominano la prima Direzione nelle persone dei consortisti: a) Bortolo Marchetti fu Giovanni Batt. possidente in Isola, a Presidente. a) Giovanni Degrassi di Ugo, droghiere in Isola, a Vice-presidente. c) Giuseppe Dagri perito agrimensore in Isola, a Segretario. d) Mauro Pesaro possidente in Isola, a Cassiere. c) Sebastiano D’Agostini di Pietro possidente in Isola, a Controllore di cassa. I quali come tali resteranno in carica fino al 31 Gennaio 1900 (millenovecento). A revisori per la loro gestione fino al 31 Gennaio 1900 vengono nominati: Marco Degrassi fu Marco pescatore ed Antonio Depase fu Giovanni perito in Isola. A tempo debito la Direzione or nominata convocherà la Radunanza generale per modo che la successiva Direzione possa entrare in carica collo spirare del 31 Gennaio 1900.

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Come primo atto il presidente dovrà chiedere la registrazione del Consorzio appresso l’i. r. Tribunale commerciale marittimo di Trieste. Bortolo Marchetti m. p. / Giovanni Degrassi m. p. / Mauro Pesaro m. p. / Giuseppe Dagri m. p. / Sebastiano D’Agostini m. p. / Domenico Vascotto m. p. / Nicolò Vascotto m. p. / Tomaso Garboncich [Carboncich] m. p. / Stoch Giacomo m. p. / Giacomo Derossi m. p. / Antonio Zaves m. p. / Nicolò Degrassi m. p. / Depase Antonio m. p. / Bologna Giacomo m. p. / Dr. Michele Depangher m. p. i. r. Notaio: Trieste, 14 marzo, 1899. – Dr. Fiocchi. I.R. Tribunale Commerciale e Marittimo / Sezione III.

12. Statuto della “Associazione Isolana per la vendita di vino, altre bibite e cibarie” Questo Statuto è quasi simile al precedente, anzi, sembra avere addirittura una finalità concorrenziale; non porta alcuna data anche se viene auspicato il rinnovo della Direzione entro il 10 gennaio 1900. Visto che la quota di ogni socio è prevista in Fiorini, si desume che esso sia stato compilato prima del 1899. Trattasi di un libretto stampato di cm 11,7x17 di sette pagine numerate, che non porta il nome dell’editore, nè quello della tipografia, né l’anno, mentre le copertine di cartoncino non riportano ulteriori scritte. Lo Statuto appartiene alla Categoria dei Consorzi industriali ed economici (1850-1918), non è provvisto di alcuna marca da bollo e, in appendice, porta stampati in corsivo i nominativi di due testimoni e di altri 21 Isolani, evidentemente i promotori dell’iniziativa. 30). 1. La sede del consorzio è ad Isola (distr. giud. di Pirano); la firma ne è la seguente: Associazione isolana per la vendita di vino, altre bibite e cibarie Consorzio registrato a garanzia limitata in Isola. 2. L’associazione è un consorzio a garanzia limitata basato sulla legge 9 aprile 1873 N. 70 B. L. I. Essa ha lo scopo di procurare ai consortisti ed anche a terzi al minuto vini, altre bibite e cibarie che sieno sani ed a modici prezzi con esercizio di vendita in Isola. 3. Il fondo dell’associazione viene formato dalle quote di partecipazione dei soci, dal fondo di riserva da prelevare sugli utili annualmente nelle proporzioni del 20 % (venti per cento) e da eventuali prestiti da assumersi. 4. I soci partecipano con adesione scritta all’associazione mediante quote di fiorini 5 (cinque) l’una; ogni socio può concorrere all’associazione con una quota soltanto. All’atto dell’adesione il socio esborsa la quota di fiorini 5 in una sol volta e dopo ciò viene inscritto nel libro consorziale. La partecipazione dei soci agli attivi e passivi del consorzio viene determinata a proporzione della quota di partecipazione.

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5. Può far parte del consorzio chi ha la capacità legale di amministrare il proprio ed ha dimora stabile in Isola. La direzione del consorzio potrà rifiutare l’accettazione di un socio senza addurre i motivi. 6. La durata del Consorzio è indeterminata. 7. I soci sono obbligati a concorrere alla prosperità del Consorzio, favorendone gli interessi e dovranno astenersi da tutto ciò che possa compromettere gl’interessi consorziali. La direzione potrà pronunciare la esclusione di quel socio che avesse da agire in modo contrario a tale obbligo. 8. Il socio cesserà di far parte del consorzio: a) coll’aprimento del concorso sulle sue sostanze; b) colla morte del socio quando la direzione escluda la continuazione dei rapporti consorziali coi di lui eredi; c) colla cessione della quota di partecipazione del socio fatta a terzi col consenso della direzione alla quale resterà sempre riservato il diritto di preferenza nell’acquisto di confronto ad altri. Nei casi ad b e c gli eredi del socio defunto, rispettivamente il socio cedente, resteranno sussidiariamente obbligati giusta i §§ 78 ed 80 della legge su citata. 9. Ogni socio risponde pei passivi del Consorzio sino alla concorrenza del doppio della quota di partecipazione da lui sottoscritta od altrimenti da lui posseduta. 10. I soci hanno diritto di voto nelle radunanze generali. Ogni quota di partecipazione dà diritto ad un voto. Il diritto di voto potrà venir esercitato mediante procura da rilasciarsi ad altro socio. Un socio non potrà accettare più di una procura. 11. I soci hanno diritto all’incasso della quota d’utile assegnata a loro dalla Radunanza generale e da questa dichiarata pagabile. 12. Il fondo di riserva formato dal 20 % degli utili di ogni anno concorre a garantire pel soddisfacimento degli obblighi del consorzio. Esso verrà impiegato utilmente e verrà amministrato in forma separata. 13. Colla chiusa dell’anno solare verrà compilato il bilancio secondo le norme dell’art. 29 e seg. del Codice di Commercio. 14. Gli organi del Consorzio sono: a) la Radunanza generale; b) la Direzione. 15. La Radunanza generale, che annualmente si dovrà convocare in Isola entro la prima decade di gennaio, avrà da decidere: a) sull’approvazione del resoconto e del bilancio; b) sulle eventuali modificazioni dello Statuto; c) sopra reclami contro la gestione della direzione; d) sopra proposte a lei dirette dai soci e e) sopra lo scioglimento del Consorzio. La convocazione seguirà mediante semplice pubblicazione del giorno, dell’ora, del luogo e dell’ordine del giorno nell’albo municipale d’Isola; almeno 14 giorni prima del giorno fissato per la Radunanza.

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La prima pagina dello Statuto della “Associazione Isolana per la vendita di vino, altre bibite e cibarie� (AST, Luogot.-Soc., b. 6).

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16. La Radunanza delibera legalmente senza riguardo al numero degli intervenuti. Soltanto trattandosi dello scioglimento del Consorzio o di modificazioni dello statuto la Radunanza dovrà essere formata da almeno 1/5 (un quinto) dei consortisti. Non potendo raggiungere tale proporzione ad una prima convocazione, ne verrà indetta entro 14 giorni col medesimo ordine del giorno una seconda convocazione, la quale delibererà validamente senza riguardo al numero degli intervenuti. 17. Presiede l’adunanza il presidente od il suo sostituto. Il presidente nomina due verificatori del protocollo i quali fungono da scrutatori per gli atti elettorali. Il protocollo conterrà il numero dei presenti, il loro nome ed i risultati delle deliberazioni e delle elezioni; esso sarà firmato dal presidente, dal protocollista e dai verificatori da nominarsi di volta in volta. I protocolli tutti uniti formeranno il libro di protocollo consorziale. La radunanza delibera a maggioranza di voti assoluta. Trattandosi dello scioglimento del Consorzio o di cambiamenti dello statuto, sarà necessaria la maggioranza dei ¾ (tre quarti) degli intervenuti. Nelle elezioni decide la maggioranza relativa; a parità di voti decide la sorte. 18. Una Radunanza generale straordinaria potrà venir convocata colle norme dei precedenti articoli dalla Direzione oppure sopra domanda scritta di 1/10 (una decima) parte dei consortisti che ne adducano lo scopo ed i motivi. 19. La Radunanza generale nominerà fra i consortisti due revisori dei conti di anno in anno. 20. La direzione è composta di 8 (otto membri) eletti fra i consortisti dalla Radunanza generale per la durata di 1 (un anno); verranno da questa eletti uno come presidente, uno come vice-presidente, uno come segretario, uno come cassiere e quattro come semplici membri di direzione. Le elezioni seguono per ischede. Tutti i membri della direzione sono rieleggibili. La direzione si legittima col protocollo della adunanza generale da cui fu eletta. 21. La direzione decide sopra gli oggetti che non sono demandati alla Radunanza generale; essa tiene almeno una seduta al mese. Per la validità dei di lei deliberati è necessario l’intervento di almeno 5 (cinque membri). In caso di parità di voti dirime il presidente. Sulle pertrattazioni direzionali verrà tenuto un protocollo. 22. Il presidente rappresenta in Giudizio il Consorzio egli firma per questo, apponendo il proprio nome e cognome sotto la ragione consorziale scritta a mano od a stampiglia. Egli rappresenta il consorzio anche presso autorità e presso terzi. La rappresentanza e firma passano al vicepresidente pel caso d’impedimento del presidente senza speciale autorizzazione. 23. Lo scioglimento del Consorzio avviene o per aprimento di concorso sulle sostanze di questo o per deliberato della Radunanza generale. 24. Le comunicazioni del Consorzio, eccezione fatta per le convocazioni (art. 15) seguiranno mediante inserzione nel Giornale Il Piccolo di Trieste. 25. In caso di scioglimento del Consorzio la liquidazione seguirà a mezzo del-

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la Direzione in carica la quale procederà alla vendita del patrimonio consorziale nelle forme che crederà opportune attenendosi in quanto al resto, a quanto dispone la legge 9 aprile 1873 N. 70 B. L. I. 26. Qualsivoglia divergenza che avesse da insorgere fra il Consorzio ed i singoli membri verrà, giusta le norme del vigente regolamento di procedura civile, decisa inappellabilmente da due giudici arbitri scelti uno dalla Direzione e l’altro dal socio o dai soci contendenti. In caso di disparità di Giudizio dei due arbitri questi ne nomineranno un terzo per il giudizio definitivo. Il terzo arbitro verrà nominato dal giudice di Pirano nel caso che i due primi arbitri non s’accordassero sulla scelta del terzo, ugualmente il giudice di Pirano nominerà gli arbitri primi nel caso i contendenti non volessero o non potessero nominarli. Il lodo seguirà in Isola entro 14 giorni. 27. I sottoscritti che oggi costituiscono il Consorzio di cui si tratta, nominano la prima Direzione nelle persone dei consortisti: a) Carlin Ugo falegname in Isola a Presidente. b) Bologna Giovanni negoziante in Isola, Vice-presidente. c) Drioli Giovanni di Nicolò, cassiere comunale, a Segretario. d) Degrassi Ugo, trafficante in Isola, a Cassiere. e) Carlin Rodolfo fabbro, Felluga Giovanni fu Antonio negoziante, Degrassi Giovanni pescatore e Benvenuti Simeone fu Antonio pescatore, tutti in Isola a semplici membri di Direzione, i quali come tali resteranno in carica fino al 10 gennaio 1900 (mille novecento). La Direzione così composta avrà diritto di nominare i due primi revisori di conti. A tempo debito la Direzione or nominata convocherà la Radunanza generale per modo che la successiva Direzione possa entrare in carica collo spirare del 10 gennaio 1900. Come primo atto il presidente dovrà chiedere la registrazione del Consorzio appresso l’i. r. Tribunale commerciale marittimo di Trieste. Ugo Carlini m. p. / Rodolfo Carlini m. p. / Giovanni Felluga m. p. / Simon Benvenuti m. p. / Drioli Bortolo m. p. / cro X ce di Drioli Felice / Girolamo Degrassi m. p. / cro X ce di Giuseppe Goina / Angelo Naccari m. p. / Marco Felluga m. p. / Giovanni Bologna m. p. / Giovanni Drioli m. p. / Marco Depase m. p. / Drioli Nicolò di Nicolò m. p. / Bortolo Drioli di Giovacchino m. p. / cro X ce di Giovanni Benvenuti fu Giacomo / Benedetto Ulcigrai m. p. / cro X ce di Antonio Drioli / Ugo Degrassi / cro X ce di Giovanni Degrassi / Antonio Morsut m. p. / Domenico Rumez testimonio m. p. / Lorenzutti Tomaso testimonio m. p.

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La navata centrale della chiesa di San Mauro in Isola, vista verso l’Altare Maggiore (Collezione Lida Goina ved. Perentin, Trieste).

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PARTE III. IL NOVECENTO 1. Documenti e Statuto dell’ “Oratorio festivo femminile di Fondazione Anna Ceconi” Il 24 febbraio del 1900, il Parroco di Isola Don Francesco Muiesan, con il manoscritto N. 65, si rivolgeva all’Ordinariato Vescovile di Trieste, per l’approvazione dello Statuto dell’Oratorio Festivo Femminile: 31) Reverendissimo Ordinariato Vescovile! All’uopo di promuovere nella parrocchia l’educazione religiosa-morale della gioventù, e diffender questa al più possibile contro ai tanti pericoli che la minacciano, il supplicante fidente nell’aiuto del Signore e nell’appoggio dei buoni desidera promuovere l’istituzione di un Oratorio ricreativo festivo-domenicale per le creature sì dell’uno che dell’altro sesso. Presentemente trovandosi provvidenzialmente a disposizione gran parte dei mezzi per l’erezione, e persona qualificatissima per la direzione del femminile s’imprende l’erezione intanto di questo. È perciò, che il devotissimo scrivente si rivolge a Codesta Rev.ma Autorità Ecclesiastica Diocesana, per la compiacente approvazione del qui accluso relativo Statuto, nonché per grazioso appoggio ed inoltro della compiegata supplica diretta allo stesso scopo all’Eccelsa I. R. Luogotenenza di Trieste. Isola 24 febbraio 1900 / D Francesco Muiesan / parroco Nell’Archivio di Stato di Trieste abbiamo trovato lo Statuto che l’Ordinariato Vescovile evidentemente aveva inviato alla Luogotenenza, come chiesto da Don Muiesan. Trattasi di un manoscritto di due pagine, datato Isola 24 febbraio 1900; non è firmato e non è segnata l’approvazione, perché in alcuni casi, questa veniva inviata al richiedente tramite lettera assieme allo Statuto, contenente il relativo numero e data di approvazione, particolarmente per quelli che poi venivano stampati. È alquanto interessante rilevare, che nel capitolo I dello Statuto, la località è segnata come Isola d’Istria, cosa che abbiamo visto anche in altri documenti e pubblicità dell’epoca Asburgica. Pertanto, questo toponimo non le è stato dato unicamente dall’Italia dopo la prima guerra mondiale, per poter identificare questa Isola, da altre Isola presenti nel territorio italiano, ma è ben evidente che anche molto prima, gli Isolani andavano orgogliosi di sottolineare che appartenevano alla Provincia dell’Istria.

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Lo Statuto appartiene alla categoria delle Società per la tutela degli interessi morali degli associati (1884-1915) ed è affrancato con una marca da bollo di 30 heller del 1898, annullata con un timbro rotondo in lingua tedesca della Lugotenenza di Trieste. 32)

La lettera del Parroco isolano Don Francesco Muiesan, con la quale il 24 febbraio 1900 chiedeva all’Ordinariato vescovile di Trieste, l’autorizzazione ad istituire in Isola un “Oratorio Festivo-Domenicale” (ADT, Trieste-Capodistria, a. 1900, b. 893, prot. 638).

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La prima pagina dello Statuto manoscritto dell’ ”Oratorio Festivo Femminile” in Isola (AST, Luogot.-Soc., b. 9).

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Naturalmente, l’Ordinariato Vescovile rispose al Parroco isolano e per mano del Vescovo. Siccome la sua sigla non è identificabile, in base alla data della lettera abbiamo fatto una ricerca, e il nome risulta essere quello di Andrea Maria Šterk, Vescovo delle Diocesi unite di Trieste e Capodistria, dal 25 giugno 1896 al 1901, anno in cui morì. 33) Il personale dell’Archivio Diocesano di Trieste, ci ha dato l’ulteriore informazione che Egli era di Volosca vicino alla città di Fiume nel Quarnero. Nel medesimo protocollo della lettera del Vescovo Šterk, abbiamo trovato allegato anche lo Statuto stampato. Trattasi di un libretto con copertine di cartoncino non stampate, che nella prima il nome dell’Oratorio è impresso con un timbro di colore blù su tre righe. Contiene quattro pagine che misurano cm 12,4x19, e il loro contenuto è identico al manoscritto inviato alla Luogotenenza triestina, tranne piccole correzioni, e l’aggiunta di alcuni nomi e della data d’approvazione in appendice. Vediamo questi due documenti. 34) Al Ven. Uff. p. Isola L’Ecc. IR. Presidio Lgtz. non ha trovato d’eccepire contra lo Statuto dell’Orat.o festivo fem. di fondaz. Anna Ceconi in Isola. Il sott. Vescovo quindi prendendolo anche da parte Sua a notizia, non può far a meno di benedire ad un opera tanto necessaria, e santa, quale quella dell’Oratorio festivo. È perciò mentre in riscontro al rapp. p. 24 scorso No 65 faccio voti che l’Oratorio in questione prosperi e fiorisca, sono in pari tempo sicuro che il Clero d’Isola ben conoscendo le diggià necessità dei tempi presenti, sarà sempre il primo ad incoraggiare ed appoggiare l’istituzione promossa dalla fondazione Anna Ceconi. Quando il popolo fedele potrà constatare i buoni frutti che dall’Orat.o con l’aiuto di Dio ritrarrà la gioventù femm., il santo desiderio del M. R. Signor Parroco d’aprirne uno anche per la gioventù maschile non potrà non venir appoggiato dai buoni e quindi più facile ne riuscirà l’attuazione. A. V. [Andrea Vescovo] 31/3/1900. STATUTO DELL’ORATORIO FESTIVO FEMMINILE IN ISOLA CAPO I. Nome. §. 1. In Isola d’Istria viene aperto un Oratorio col nome di “Oratorio festivo femminile di fondazione Anna Ceconi.” CAPO II. Scopo. §. 2. Scopo dello stesso è quello di promuovere – gratuitamente – la civile e morale educazione delle figlie del popolo, intrattenendole, nei giorni domenicali e festivi, con piacevole ed onesta ricreazione, onde preservarle dai pericoli di eventuale corruzione.

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CAPO III. Mezzi. §. 3. I mezzi materiali per raggiungere tal fine sono: eventuali doni, eredità e legati. Inoltre pubblicazioni, conferenze ed accademie a seconda dell’opportunità e convenienza, previa licenzia delle competenti autorità. CAPO IV. Direzione. §. 4. La Direzione risulta da un Presidente, un Vice-Presidente, una Direttrice e alcune Sorvegliatrici. §. 5. La Presidenza spetta al Parroco locale in carica, come capo della locale ecclesiastica Autorità. Il Presidente rappresenta l’Istituzione dinanzi alle Autorità ed a terzi. §. 6. Il Vice-Presidente viene scelto dal Presidente nella persona di un Sacerdote cooperatore parrocchiale e questi sostituisce il Presidente ogni qualvolta ne fosse impedito. §. 7. La carica di Direttrice attualmente resta affidata alla fondatrice. Alla di lei morte sarà cura del Presidente scegliere all’uopo una donna pia, colta, grave di senno e di esperienza, ma soprattutto compresa di quell’alto concetto, il quale si esplica nella benefica influenza che può esercitare la donna sulla Società quando sia saggiamente e cristianamente educata. §. 8. Le Sorvegliatrici tengono d’occhio le fanciulle entro e fuori dell’Oratorio; vengono scelte dal Presidente di concerto colla Direttrice e il loro numero varia a seconda del bisogno. §. 9. La Direzione dirige e sorveglia il buon andamento particolare e generale dell’Oratorio, ne amministra il peculio e decide sull’ammissione ed espulsione delle fanciulle. CAPO V. Disposizioni generali. §.10. In Caso di soppressione indipendente dalla volontà della fondatrice e lei vivente, l’intero patrimonio dell’Oratorio femminile d’Isola verrà preso in custodia dal Parroco locale insieme alla fondatrice; nel caso di soppressione, lei morta, detto Patrimonio verrà preso in consegna dal Parroco locale in carica. Nell’uno e nell’altro caso, però, detto Patrimonio dovrà essere esclusivamente erogato – al più tardi entro due anni – al medesimo scopo sopra accennato, vale a dire, alla fondazione di nuova istituzione educativa per le fanciulle di questo popolo e sempre sotto la presidenza del Parroco locale. Presidente / Il Parroco. Vice-Presidente / Don Diego Arich / cooperatore Direttrice / Anna Ceconi / Maestra sup. i. r. Approvato con riverito Decreto Luogotenenziale d. d. 27 Marzo 1900 N. 626/P.

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La copertina dello Statuto dell’”Oratorio Festivo Femminile” in Isola (ADT, Trieste-Capodistria, a. 1900, b. 894, prot. 953).

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2. Statuto della “Famiglia Cooperativa Cattolica d’Isola” Lo Statuto della “Famiglia Cooperativa Cattolica d’Isola” venne approvato nel 1903. Ha forma di libretto stampato dalle dimensioni di cm 11,7x18 e contenente 15 pagine numerate. Appartiene alla categoria dei Consorzi industriali ed economici (1897-1913). Fu registrato presso il Tribunale Commerciale e Marittimo di Trieste il 7 luglio dello stesso anno e, in appendice, porta i nomi dei componenti la Direzione che sono stampati in corsivo. 35)

Statuto della Famiglia Cooperativa Cattolica d’Isola addì 30 maggio 1903. Art. I. Disposizioni generali. Scopo, sede e denominazione. § 1. Si costituisce col presente Statuto, una Società Cooperativa di acquisto e smercio di generi, aggregata all’eventuale Federazione delle Casse rurali e dei sodalizi cooperativi, della parte italiana della Provincia. § 2. La Società ha lo scopo di somministrare ai soci articoli dell’economia domestica e rurale, nonché altri articoli che la direzione giudicherà necessari ed utili a seconda del bisogno, e ciò sia mediante produzione da parte dei soci per conto comune, sia per mezzo d’acquisto, e così pure di smerciare prodotti dei proprî soci per loro maggiore comodità e vantaggio. § 3. La Società ha la sua sede in Isola, Distretto Giudiziale di Pirano, e si denominerà “La Famiglia Cooperativa Cattolica d’Isola”, Consorzio registrato a garanzia limitata ed a tempo indeterminato; e sarà costituita appena seguita la sua inscrizione nei registri consorziali. Art. II. Assunzione nella Società. § 4. Possono far parte della Società: a) persone emancipate, cioè capaci di obbligarsi, di sentire cattolico, e di pratica allo stesso conforme; b) corpi morali informati a spirito cattolico; c) persone non emancipate a mezzo dei loro legali rappresentanti; tutti appartenenti o dimoranti nella città d’Isola e suo circondario. Chi vuol far parte della Società, dopo seguita la sua costituzione, deve fare analoga domanda alla Direzione in iscritto.

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Ogni socio deve apporre la propria firma nel libro matricola. Art. III. Obblighi dei soci. § 5. I soci sono obbligati: a) di versare l’importo di corone 10, quale quota di compartecipazione, e della tassa d’ingresso di corone 1, al momento della di lui domanda e rispettiva accettazione quale membro del Consorzio, ricevendo in calce alla copia dello Statuto, un certificato di compartecipazione al proprio nome; b) di garantire per tutti gli obblighi sociali, validamente sussistenti, cogli importi delle quote di compartecipazione da ciascuno sottoscritte, ed oltre a questo con altro importo triplo della quota; c) di assoggettarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, alle decisioni dell’adunanza generale, ai conchiusi della Direzione ed al regolamento interno; d) di provvedere presso il magazzino sociale solo per sé e famiglia e non per altri. § 6. Il socio che non avesse ad uniformarsi alle norme del Statuto e del Regolamento interno, che danneggiasse la Società, o che si faccia perseguitare in Giudizio per le avute concreditazioni, o che altrimenti si rendesse indegno, sarà dalla Direzione dichiarato escluso dal nesso sociale. Tale delibera di esclusione deve venir tosto portata a notizia del rispettivo socio. L’escluso può appellarsi entro otto giorni dall’intimazione del conchiuso di Direzione al Consiglio di sorveglianza, il quale entro otto giorni in regolare sessione dovrà decidere inappellabilmente. In caso di esclusione il nesso sociale termina otto giorni dopo il conchiuso preso della Direzione. Art. IV. Diritti dei soci. § 7. I soci hanno diritto: a) di partecipare alle operazioni della Società nella misura e nel modo stabilito dalla Direzione; b) di servirsi per sé e per le loro famiglie degli articoli somministrati dal magazzino sociale alla tariffa prescritta; c) di intervenire alle adunanze generali, con diritto di proposta, di voto, di elezione attiva e passiva, e di farvisi rappresentare da un altro socio con procura; nessuno può rappresentare con procura più di due altri soci; un socio qualunque non può mai essere rappresentato che da un altro socio mediante procura; d) di ispezionare il conto annuale ed il bilancio, di presentare a voce od in iscritto alle critiche sociali, eventuali desideri ed osservazioni riferentisi alla questione sociale.

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Art. V. Uscita dalla Società. § 8. Ogni socio può ritirarsi dalla Società colla fine di ciascun anno amministrativo, dando alla Direzione analoga disdetta in iscritto un mese prima dello spirare del medesimo. La Direzione deve accusare ricevuta in iscritto della fatta rinuncia. § 9. I diritti di ogni socio si estinguono: a) quando egli perda i diritti civili; b) quando venga condannato per reati derivanti per avidità di lucro, o per altri delitti disonoranti; c) quando segua la di lui morte. § 10. L’uscente resta però garante ancora per un anno degli obblighi contratti dalla Società fino alla sua uscita, e solo dopo questo tempo si effettuerà la rifusione della quota di compartecipazione, quale essa risulta dopo la chiusa del conto per l’anno susseguente a quello in cui ebbe luogo l’uscita. (§§ 78 e 79 legge 9 aprile 1873 B. L. I. N.° 70). § 11. In caso di morte i doveri sociali passano agli eredi, mentre per goderne i diritti si rende necessario che gli eredi, in relazione al § seguente, entro un mese facciano domanda alla Direzione sociale e questa acconsenta. § 12. Se una quota sociale fosse divenuta per eredità od altro, proprietà di più persone, queste dovranno entro un mese determinare l’unico possessore, al quale poi incombe l’obbligo di domandare alla Direzione di essere assunto quale socio. Art. VI. Affari economici. § 13. Fondo sociale. Questo è costituito: 1° dal capitale sociale di fondazione, formato mediante le quote di compartecipazione (§ 5 lit. a) per le quali non viene corrisposto né interesse, né dividendo; 2° dal reddito netto risultante dalla gestione sociale, e distribuito come segue: a) 40 % al fondo generale di riserva; b) 20 % al fondo speciale per le perdite sul credito verso i soci (§ 95 litt. g); c) 20 % al fondo speciale per il deperimento ed oscillazione nel prezzo delle merci (§95 litt. f ); d) 10 % a disposizione della Direzione sociale; e) 8 % al fondo di previdenza per gl’impiegati ed addetti alla società (§ 95 litt. g); f) 2 % al fondo generale d’istruzione. § 14. Conto annuale e bilancio:

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Alla fine dell’anno amministrativo corrispondente all’anno solare, devono venir chiuse tutte le partite e sarà assunto l’inventario della sostanza sociale. Il bilancio patrimoniale si deve compilare giusta i principî d’uso mercantile, e in uno specchio sommario deve contenere: 1° Facoltà della Società (attivo): a) lo stato di cassa in denari contanti; b) i generi in magazzino al prezzo di costo; c) crediti eventuali; d) il valore dei mobili (fine anno); e) il valore degli immobili eventuali. 2° I debiti sociali (passivo): a) i debiti delle varie specie, senza riguardo a scadenze; b) il capitale sociale; c) il fondo di riserva; § 15. La resa di conto ed il bilancio saranno esposti per otto giorni all’ispezione dei soci, per passare poscia all’assemblea generale nell’adunanza ordinaria per la finale liquidazione ed assolutoria. § 16. Coprimenti di perdite. Eventuali perdite vengono coperte anzitutto col fondo di riserva, e qualora questo non bastasse, con corrispondente importo detratto in parti eguali dalle quote di compartecipazione. Art. VII. Organi sociali. § 17. Sono organi sociali: a) le adunanze generali; b) la Direzione della Società; c) il Consiglio di sorveglianza.

Art. VIII. Adunanze generali. § 18. Le adunanze generali ordinarie vengono convocate due volte all’anno, una in autunno, l’altra in primavera entro l’epoca prescritta dalla legge. § 19. Le straordinarie possono convocarsi ogni volta che la Direzione crederà necessario, o sono richieste dal Consiglio di sorveglianza, od almeno da un decimo dei soci che ne fanno domanda in iscritto, indicando l’oggetto da pertrattarsi che non deve però essere l’annullamento di una delibera di Direzione legalmente presa.

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§ 20. I soci devono essere avvisati della convocazione dell’adunanza otto giorni prima, mediante circolari, coll’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della sessione, e degli altri oggetti da pertrattarsi. § 21. L’ordine del giorno verrà fissato dalla Direzione; in esso devono essere inscritte anche quelle proposte che giungessero in tempo e fossero presentate da singoli soci. § 22. L’adunanza può prendere validi deliberati qualunque sia il numero degli intervenuti. § 23. Per deliberare modificazioni statutarie, erezione di magazzini filiali nel raggio distrettuale, aumento o riduzione delle quote di compartecipazione, o lo scioglimento della Società, all’adunanza devono essere presenti in persona o mediante procuratore, almeno la metà dei soci e la deliberazione sarà valida soltanto quando ottenga il voto di tre quarti dei comparsi. § 24. Andando deserta una sessione (§23) per mancanza del numero legale, la Direzione deve convocare un’altra entro quindici giorni, per la pertrattazione dello stesso ordine del giorno, nella quale sono validi i conchiusi, qualunque sia il numero dei soci comparsi. § 25. A parità di voti deciderà quello del Presidente. Le votazioni si faranno per alzata e seduta, e deliberandolo l’assemblea anche per appello nominale o a schede segrete. § 26. I conchiusi presi validamente da adunanze generali sono obbligatori anche pei soci non comparsi e non rappresentati nelle stesse. § 27. Il protocollo della sessione verrà firmato da chi presiede l’adunanza e da due soci verificatori da lui nominati. Art. IX. Facoltà riservate alle adunanze generali. § 28. Sono Riservate alle adunanze generali le decisioni sui seguenti oggetti: a) Approvazione ed eventuali modificazioni dello Statuto, che dovranno essere notificate al Consiglio Federale, ed accettazione del Regolamento interno; b) erezione di magazzini filiali nel raggio consorziale per maggiore comodità dei soci; c) la liquidazione dei conti annuali e la relativa assolutoria; d) le elezioni alle cariche sociali; e) fissazione del mutuo massimo che la Direzione può contrarre per conto ed in nome della Società; importo che non potrà mai sorpassare il complessivo ammontare del capitale versato e del capitale di garanzia del § 5, lit. b); f) approvazione degli investimenti del fondo sociale e di riserva; g) lo scioglimento della Società.

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La prima pagina dello Statuto della “Famiglia Cooperativa Cattolica d’Isola” (AST, Luogot.- Soc., b. 5).

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Art. X. Direzione. § 29. La Direzione è composta di un Presidente, di un Vicepresidente, di un Segretario e di cinque membri che vengono eletti dalla Adunanza generale ordinaria a maggioranza assoluta, con votazione piena al primo esperimento, e votazione ristretta al secondo; ed a parità di voti infine decide la sorte. Il Presidente rimane in carica per un triennio, gli altri membri vengono rinnovati in numero di due ogni anno decidendo nel primo la sorte, ed in seguito l’anzianità. Tanto il Presidente come gli altri membri sono però sempre rieleggibili. § 30. I membri della Direzione devono venir insinuati a norma di legge subito dopo l’elezione per gl’iscrizione nei Registri consorziali, e cessano appena compilata l’iscrizione nei Registri consorziali, dei nuovi eletti, ai quali dovranno fare la consegna del patrimonio sociale. La legittimazione segue a mezzo del relativo Protocollo d’elezione. Venendo a mancare un membro della Direzione per morte, per dimissione od uscita della Società, l’assemblea generale è chiamata ad eleggerne un altro in sostituzione, e questi resta in carica per il resto dell’anno amministrativo. § 31. La Direzione prende le sue deliberazioni in sessioni collegiali, e sono valide quando oltre il Presidente od il suo sostituto vi intervenga almeno la metà dei consiglieri. Il protocollo di ogni sessione deve essere firmato da tutti gli intervenuti. I conchiusi della Direzione si prendono a maggioranza assoluta di voti, ed in caso di voti pari dirime il Presidente. § 32. La Direzione deve: a) condurre la gestione sociale sotto l’osservanza delle norme statutarie e delle decisioni dell’assemblea generale; b) nominare le persone di servizio, e stabilirne i relativi onorari, d’accordo col Consiglio di sorveglianza; c) constatare e liquidare i danni recati dai soci alla Società; d) fare le commissioni di provvista pel magazzino e fissare il prezzo delle merci, d’accordo col Consiglio di sorveglianza; e) presentare gli annui bilanci e gl’inventari; f) deliberare sull’ammissione, esclusione e riamissione dei soci; g) prendere in disamina i reclami dei soci; h) eleggere il delegato al Congresso federale. Alle sessioni di Direzione possono assistere i membri del Consiglio di sorveglianza, ma con diritto a voto solo nei casi contemplati in b e d.

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Art. XI. Segnatura. § 33. La segnatura per la Società segue con ciò: che alla firma della Società scritta o stampata, il Presidente, oppure il suo sostituto, aggiunge la sua sottoscrizione. Quando però vengono contratti obblighi a carico della Società, oltre alla firma del Presidente occorre quella di un altro consigliere di Direzione. § 34. Il timbro sociale porterà scritte le parole: “Famiglia Cooperativa Cattolica d’Isola”, Consorzio registrato a garanzia limitata. Art. XII. Presidente. § 35. Il Presidente, ed in sostituzione il Vicepresidente rappresenta la Società tanto in Giudizio che fuori, di fronte ad ogni Autorità, come pure a terzi. Egli convoca e dirige le adunanze generali e tutte le sessioni della Direzione. Art. XIII. Consiglio di sorveglianza. § 36. Il Consiglio di sorveglianza è composto di cinque membri da nominarsi dalla assemblea generale, secondo le regole segnate per la Direzione, ed è garante del danno che cagiona coll’inosservanza dei suoi doveri. Si eleggono tra loro un Presidente ed un Vicepresidente. § 37. Sono sue mansioni: a) ispezionare in tempo, od almeno una volta al mese i registri, il magazzino e fare lo scontro di cassa alla presenza almeno di un membro della Direzione, comunicando a questa le sue osservazioni. b) di sospendere in caso d’urgenza le delibere della Direzione dove fossero palesemente contrarie allo statuto, ed ai conchiusi dell’assemblea, nonché la sua attività e quella del personale di servizio; provvedendo interinalmente e sotto la sua responsabilità all’andamento dell’Azienda sociale, convocando entro 15 giorni l’assemblea generale per deliberare in proposito; c) esaminare la sicurezza dei crediti arretrati; d) decidere sui reclami dei soci contro l’operato e le decisioni della Direzione; e) esaminare ed accompagnare il conto annuale ed il bilancio; f) dare il proprio consenso affinchè la Direzione possa validamente assumere mutui e contrarre obblighi. § 38. Si raccoglie di regola una volta al mese, e quante volte sia richiesto dal regolare disbrigo degli affari, dietro invito del Presidente o suo sostituto, colle norme e prescrizioni stabilite per le sessioni di Direzione (§ 31).

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Art. XIV. Scioglimento della Società. § 39. Lo scioglimento della Società può venire deliberato solamente dall’adunanza generale, e quando sieno compiute tutte le forme volute dalla legge 9 aprile 1873 N. 70. § 40. Nel caso che la Società venga sciolta, l’adunanza generale affiderà a chi crederà conveniente la liquidazione del patrimonio sociale, e ne determinerà la ripartizione o l’uso. Art. XV. Disposizioni finali. § 41. Se sorgessero divergenze per l’interpretazione dello Statuto, o altre questioni risguardanti la Società, decide la Giunta permanente della Federazione. § 42. Al Collegio dei Probiviri della Federazione è devoluta la decisione sulle controversie fra la Direzione ed il Consiglio di sorveglianza. § 43. Le eventuali pubblicazioni ed avvisi della Società si faranno con placati nei rispettivi locali del magazzino. § 44. In tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa richiamo alle disposizioni della legge 9 aprile 1873 B. L. I. N. 70. Art. XVI. Direzione. § 45. I membri della prima Direzione sono: Presidente: Zaves Antonio fu Nicolò. Vicepresidente: Delise Gabriele di Pietro. Consiglieri: Dandri Francesco fu Mauro / Ulcigrai Giovanni di Antonio / Dudine Fortunato di Giacomo / Poletti Lorenzo fu Marco / Lugnani Giacomo fu Francesco. Segretario: Ulcigrai Giuseppe fu Antonio. Registrato presso l’I. R. Tribunale Commerciale e Marittimo di Trieste, Sezione III con conchiuso del 7 Luglio 1903, Firm. 523-3 - Cons. III-14.

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3. Statuto della “Confraternita di S. Andrea Apostolo e S. Nicolò di Bari“

istituita nella Chiesa parrocchiale di S. Mauro in Isola Lo Statuto conservato nell’Archivio di Stato di Trieste, è un manoscritto di tre grandi pagine che superano il formato A/3 verticale. È datato Isola nel novembre del 1905, seguito dai nomi della Direzione: Don Francessco Muiesan parroco Presidente, Marco Carboncich Direttore, Giovanni Ulcigrai Consultore, Bortolo Drioli Consultore, Bortolo Degrassi Consultore, Nicolò Benvenuto Consultore, Giovanni Benvenuto Consultore. È affrancato con una marca da bollo di 30 heller, annullata con il timbro in lingua tedesca della Luogotenenza di Trieste. Appartiene alla categoria delle Associazioni religiose e Confraternite (1857-1917). 36) All’ADT è conservato un libretto stampato, che misura cm 12,8x18,3 e contiene sette pagine numerate, più quella contenente la legalizzazione, ed un’altra con stampata una scheda compilata con un nome, sicuramente dell’allora Confrate proprietario del libretto. Il contenuto della scheda è il seguente: Degrassi / Guerrino / fu ascritto addì 1 Giugno 1922 / pagando il canone entrodetto. / Il cassiere / [non compilato] / Pagina del libro Maestro 130. La scheda porta un timbro ovale verticale poco marcato, con al centro l’immagine di S. Andrea e in circonferenza CONFRATERNITA DI ST ANDREA ✤ ISOLA ✤. Rispetto allo Statuto manoscritto, questo è di cinque mesi dopo ed è datato Isola, nell’Aprile 1906, vi sono state fatte delle piccole correzioni, gli articoli 30 e 31 sono stati invertiti, e i nomi dei componenti la Direzione, includono la paternità di ogni singolo, mentre i due Benvenuto sono segnati Benvenuti. 37) CAPITOLO I. Scopo della Confraternita. §. 1. La Confraternita dei S.s. Andrea e Nicolò, viene istituita in Isola per triplice scopo: a) S’intende primieramente di conseguire mercè il valido patrocinio dei suddetti Santi le grazie necessarie alla salvezza spirituale degli ascritti, nonché la preservazione dalle disgrazie in genere, ed in particolare di quelle comuni ai marittimi. b) In secondo luogo si ha di mira l’eventuale assistenza materiale dei viventi come pure la cristiana decorosa sepoltura dei defunti. c) Si vuole finalmente contribuire al decoro del sacro tempio, e allo splendore delle sacre funzioni, sì di quelle della Confraternita, come pure delle altre in parrocchia. In particolare la Confraternita si assume di provvedere di cera e di addobbi l’altare nella Chiesa parrocchiale dedicato al S.S. Redentore, ove trovasi esposta l’immagine di S. Andrea, nonché quello nella Chiesa filiale della B. V. di Alieto, dedicato a S. Nicolò e a S. Bartolomeo, come pure le spese di Messe e altre funzioni, nelle feste dei Ss. Protettori.

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CAPITOLO II. Mezzi. §. 2. Per conseguire questo triplice scopo, gli associati si studieranno di condurre una vita veramente cristiana, di zelare la frequenza dei Sacramenti e pratiche di pietà. Reciteranno giornalmente un Pater, Ave e Gloria, acciò il misericordioso Iddio per l’intercessione dei S.s. Protettori della Confraternita li preservi dalle disgrazie, e dalla morte improvvisa. §. 3. Alle spese richieste, la Confraternita fa fronte colle offerte dei soci, colle elemosine raccolte in Chiesa, e per la città nelle feste dei Protettori. CAPITOLO III. Doveri e diritti dei soci. §. 4. Non soltanto pescatori e marittimi in genere, ma eziandio ogni altro buon cristiano cattolico può far parte della Confraternita. Ogni nuovo socio viene proposto alla Direzione, la quale lo accetta a maggioranza di voti, in caso di rifiuto, non è tenuta a render ragione del medesimo. §. 5. Ogni membro è tenuto al pagamento dell’annuo canone di corone 4 (quattro), o in una sol volta, o in rate semestrali verso quietanza firmata dal Cassiere; chi non soddisferà il canone prescritto entro l’anno sarà ritenuto escluso e decaduto quindi da ogni benefizio materiale e spirituale della Confraternita.. §. 6. Gli ascritti si daranno premura d’intervenire alle varie processioni, nelle quali la Confraternita figura coi propri attrezzi sacri, nel posto tenuto da diuturna consuetudine così pure alle funzioni che si terranno nelle feste dei Ss. Protettori in ambedue le chiese locali. §. 7. Morendo un confratello la famiglia si farà premura di farne parte alla Direzione, la quale provvederà all’accompagnamento del medesimo. §. 8. La Confraternita, alla morte di ogni confratello – permettendo i mezzi del patrimonio sociale – assume la spesa di un funerale di seconda classe, cioè di due torcie decenti, delle candele per i sacerdoti, del canto di un Notturno, e di una Messa cantata. §. 9. Oltre alla Croce confraternale ci saranno nell’accompagnamento dalla casa alla Chiesa, quattro torcie al fianco del feretro, portate da quattro confratelli cappati. §. 10. Se la famiglia, gli eredi del defunto od altri, ordinassero un funerale di I.a classe, la Confraternita consegnerà al dispositore l’importo equivalente in denaro ad un funerale di seconda classe, sempre permettendo ciò i mezzi della società. §. 11. Quanto prima la Confraternita potrà disporre di mezzi sufficienti, ogni anno nell’ottavario dei Morti, verrà celebrato un ufficio funebre per tutti i soci defunti.

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CAPITOLO IV. Direzione della Confraternita. §. 12. La Direzione della Confraternita viene costituita da un Presidente perpetuo – il parroco pro tempore – e da 6 (sei) membri nominati a maggioranza di voti, nella radunanza generale; questi ultimi assieme al Presidente eleggono dal proprio seno il Direttore, ed il Cassiere, il quale ultimo funge anche da Segretario, gli altri quattro vengono distinti col titolo di consultori. §. 13. I sei membri della Direzione durano in carica tre anni, si prestano gratuitamente pagando il canone come gli altri. Scorso il triennio, possono esser rieletti, hanno però il diritto di declinare la rielezione. §. 14. Se un membro della Direzione venisse a morire od uscisse prima dell’espiro del triennio, il direttore rispettivamente il consultore più anziano, in mancanza del presidente, convocherà i confratelli a seduta generale, per l’elezione del nuovo consultore. §. 15. Di fronte a terzi la Confraternita viene rappresentata dal presidente, ed in caso d’impedimento di questo, dal direttore. CAPITOLO V. Del Presidente. §. 16. Il Parroco pro tempore, qual rettore della Chiesa, interviene nelle radunanze generali, come pure alle particolari della Direzione, perciò dev’essere invitato espressamente. Egli potrà farsi rappresentare da un sostituto sacerdote. §. 17. Nel caso di parità di voti in tutte le radunanze, come pure pel caso di divergenze di qualche rilievo, egli o il suo sostituto sarà chiamato a decidere. §. 18. Richiedesi pure l’assenso del presidente, qual rettore della Chiesa, nell’acquisto di addobbi, e arredi sacri destinati o per la Chiesa o per le processioni. CAPITOLO VI. Del Direttore. §. 19. Il Direttore convoca le radunanze sì generali che particolari, ed in assenza del parroco anche le presiede. §. 20. Il direttore è il primo che figura ad ogni funzione, processione o privata convocazione, tratta col presidente e coi consultori i diversi oggetti della Confraternita, invigila al buon andamento di tutta l’azienda confraternale, tiene una chiave della cassa e il libro d’iscrizione dei soci. CAPITOLO VII. Dei Consultori. §. 21. I Consultori devono invigilare al buon ordine, rivedere i registri ed i conti, fare ogni semestre un bilancio di cassa, e dare ogni anno assieme al direttore ed al cassiere la resa di conto ai confratelli.

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§. 22. Sarà loro cura di sorvegliare l’osservanza dello statuto, la condotta dei confratelli, tutelare la sostanza confraternale, interessarsi pel maggior incremento materiale e morale dell’istituzione, come pure di appianare ogni eventuale discrepanza o vertenza. §. 23. Ciascuno dei suddetti ha il diritto di ricevere l’insinuazione di un nuovo socio, e di presentarlo alla Direzione, offrendone le necessarie informazioni.

La copertina dello Statuto della “Confraternita di S. Andrea Apostolo e S. Nicolò di Bari” istituita nella Chiesa parrocchiale di S. Mauro in Isola.

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CAPITOLO VIII. Del Cassiere-Segretario. §. 24. Il Cassiere viene eletto dal seno della Direzione, egli funge anche da Segretario, dev’essere persona proba, onesta, ed anche alquanto facoltosa. §. 25. Il Cassiere tiene la cassa, il giornale in cui registra tutti i pagamenti di volta in volta che vengono fatti, rilasciando analoga quietanza. Egli interviene alle radunanze ordinarie con voto deliberativo, deve prestarsi ad ogni richiesta del direttore o dei consultori per una revisione di cassa, presenta semestralmente un bilancio sommario, resa di conto poi particolareggiata a termine d’ogni anno. §. 26. Il Cassiere è responsabile di ogni danno, che la cassa della Confraternita avesse a soffrire per sua ragione. CAPITOLO IX. Delle radunanze. §. 27. Le radunanze ordinarie della Direzione vengono tenute di solito semestralmente sotto la direzione del presidente, onde prendere contezza dello stato morale ed economico della Confraternita, cioè per proporre e decidere sopra oggetti spettanti all’ordine, disciplina, economia, e buon andamento in genere del sodalizio e per l’accettazione dei soci. Queste per altro possono essere convocate anche fuori del tempo fisso, dietro richiesta del presidente, o dei membri della Direzione, per oggetto di urgente bisogno. §. 28. La radunanza generale si tiene di solito una volta all’anno nel pomeriggio del Sabato Santo, e precisamente nell’edificio vulgo “Scuola di S. Andrea” [Ovvero in Piazza Grande, nel triangolo del Mandracchio il Caffè Centrale e la Pescheria]. In questa si presenterà il reso-conto annuale, si discuteranno le varie proposte dei soci, che vengono votate a voce libera o per ischede, ed accettate a maggioranza di voti. In questa pure si effettua la nomina della Direzione all’espiro del triennio. §. 29. Trattandosi di modificazione dello statuto si rende necessaria la presenza ed il voto di almeno due terzi degli ascritti. Però, se al primo invito non viene raggiunto un tal numero, si potrà decidere con quelli che compariranno in qualsiasi numero nel secondo invito. §. 30. Tutte le divergenze risultanti da rapporti sociali, sono da decidersi inappellabilmente da un giudizio arbitramentale composto del presidente e di due membri della società da nominarsi nell’assemblea generale a maggioranza di voti per una certa epoca. CAPITOLO X. Disposizione finale. §. 31. Nel caso di scioglimento della Confraternita, tutti i beni sì mobili, che stabili, passeranno in proprietà della Chiesa parrocchiale d’Isola.

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Isola nell’Aprile 1906. Il Preside M. R. D. Francesco Muiesan parroco Direttore Onorevole Marco Carboncich fu Matteo Consultore “ Giovanni Ulcigrai fu Domenico “ “ Bortolo Drioli di Gioacchino “ “ Bortolo Degrassi fu Antonio “ “ Nicolò Benvenuti di Marco “ “ Giovanni Benvenuti fu Francesco N. Pr. 51/1 A sensi del § 9 della legge 15 Novembre 1867 B. L. I. N. 134 si certifica la legale esistenza della società “Confraternita di S. Andrea Apostolo e S. Nicolò di Bari” in Isola a tenore del presente statuto. Trieste, 31 Maggio 1906. L’i. r. Vicepresidente di Luogotenenza / Schaffgotsch m. p. / (L. S.)

4. Statuto del Gruppo locale di Isola della Federazione dei Lavoratori della Carta delle Industrie chimiche Austriache Statuten der Ortsgruppe Isola des Verbandes der Arbeiterschaft der Papier – der chemischen Industries Österreichs A livello di testimonianza dello sviluppo economico e sociale di Isola conseguito già nei primi anni del secolo scorso, va segnalato che nella città esisteva anche uno Statuto della Federazione dei Lavoratori della carta delle industrie chimiche Austriache – Ortsgruppe Isola des Verbandes der Arbeiterschaft der Papier – der chemischen Industrie Österreichs - Isola. È datato 2 ottobre 1907 e porta il N° Pr 1362. Trattasi di uno Statuto generico su fogli stampati, per le industrie austriache della chimica e della carta. È simile ad altri di altre località e si distingue soltanto perché porta segnato in penna il nome di ogni singola città, nel nostro caso Isola, e niente altro. Appartiene alla categoria delle Associazioni professionali e di arti e mestieri (1877-1918). Abbiamo ritenuto opportuno di dare l’informazione per coloro che ne fossero interessati. 38)

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Le prime pagine delle due versioni dello Statuto dell’“Ortsgruppe Isola des Verbandes der Arbeiter schaft der chemischen Industrie Österreichs“ (AST, Luogot.-Soc., b.8) .

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A titolo di curiosità va rilevato che dello Statuto si fa parola nell’opuscolo pubblicato nel 1914 a Isola in occasione dell’inaugurazione della seconda Casa del Popolo. Il volumetto è stato ripubblicato nel 1997 dalla redazione de “Il Mandracchio”, sempre con il titolo di “Breve storia del Movimento socialista isolano narrata al popolo dal compagno G.V.” Lo Statuto serve da spunto per parlare “dello sciopero generale degli operai delle quattro fabbriche locali di conserve alimentari nella domenica del 6 maggio 1906, che segnò una memorabile conquista del proletariato isolano.” “A mezzo dell’allora compagno Silvio Pagnini - come sta scritto nel volumetto - erano già precorse intese e trattative per la formazione in Isola d’un ‘Gruppo locale della Federazione dei lavoratori della carta, delle industrie chimiche e della gomma in Austria’. Le previsioni erano ottime e in quella domenica doveva appunto aver luogo un’adunanza, per prendere le ultime disposizioni per la formazione del gruppo.” “Era già noto – come testimonia il compagno G.V. – che gli operai delle fabbriche di conserve alimentari a Grado si trovavano in quei giorni in conflitto coi loro padroni per questioni di salario troppo basso, di orario troppo alto e di malo trattamento. Ed ecco, che come a fulmine a ciel sereno, si diffonde per la città la notizia che sono arrivate a questa piazza tre barche cariche di cinquecento mila sardelle pescate a Grado, le quali dovrebbero venir lavorate nelle fabbriche omogenee di qui: le hanno mandate i direttori di là a questi di qui, tutti d’accordo. Lasciano i nostri da parte l’adunanza e corrono a parlamentare coi direttori. Ne hanno male parole. Quindi, e per dimostrarsi solidali con quei loro fratelli in sfruttamento e per veder migliorate le condizioni proprie, punto diverse, tutti, operai e operaie, abbandonano immantinente le fabbriche e si mettono in isciopero. Un’imponente dimostrazione, accolta dal favore di tutta la cittadinanza, s’improvvisa per le vie. E perfino fra Gaetano, che teneva una conferenza nella chiesetta di Santa Caterina, salta fuori a vedere che c’è. Vede la bandiera rossa ed esclama verso i preti: ‘Ma voi mi avete ingannato: questo è un paese veramente socialista. Qui bisogna lavorare di martello.’ E fu appunto per l’ultima frase che la stampa clericale battezzò allora il frate col nomignolo di ‘Martello dei socialisti’.” “Il giorno seguente sono i padroni che, impressionati da tanta compattezza fra gli operai, chiedono di parlamentare con loro. Questi nominano i loro fiduciari e, presenti Silvio Pagnini e il capitano distrettuale, si viene ad un accordo, in forza del quale i padroni si obbligano a non fare rappresaglie di sorta e a trattare delle invocate migliorie con il Gruppo organizzato.” “Quest’ultimo in fatti, sebbene non ne fosse peranco approvato lo statuto – fu approvato poi, in data 6 agosto dello stesso anno – si era già costituito come tale, eleggendosi a presidente il compagno Giovanni Vascotto”. “Toccata con mano la meravigliosa forza che viene dall’essere uniti e concordi negli intenti – conclude il proprio racconto G.V. – al Gruppo della federazione si erano affrettati a iscriversi tra uomini e donne, ben mille operai, numero forte a bastanza per incutere rispetto e a capi e a padroni….”

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5. Statuto del “Circolo giovanile socialista” Questo Statuto appartiene alla categoria delle Società per la tutela degli interessi morali degli associati (1884-1915). È un manoscritto di quattro pagine che non porta nè firme nè date, ed è affrancato con una marca da bollo da 30 heller, annullata con un timbro in lingua tedesca della Luogotenenza di Trieste. Nella prima pagina, all’apice e su di un rigo, sono segnate da altra calligrafia due parole tedesche indecifrabili che precedono 13/10/1907 N° 1488/m. la prima, e 4/2/908 N° 1488/2/nr. la seconda, forse le date della presentazione e della legalizzazione. Anche in questo caso il toponimo è segnato come Isola d’Istria. 39) Nome e sede della Società. Art. 1. Sotto il nome di “Circolo Giovanile Socialista” si costituisce una Società con la sede a Isola d’Istria. Scopo della Società. Art. 2. La Società si prefigge lo scopo di completare la coltura dei propri affigliati con lo studio delle scienze in generale, dell’igiene e dell’economia in particolare. Tale scopo sarà raggiunto mediante: a) L’istruzione, discussioni, conferenze su beni industriali, scientifici, tecnici, economici e sociali con esclusione della politica e religione. b) Mediante adunanze e riunioni sociali. c) L’introduzione di una biblioteca circolante composta di opere scientifiche, tecniche, storia, delettevoli ecc. aventi libera circolazione nella monarchia. d) L’istituzione di un circolo di lettura. e) Coll’introduzione di un organo sociale e coll’edizione di opuscoli ed altri stampati sulle condizioni degli affigliati. f) L’organizzazione di escursioni, trattenimenti sociali previo permesso dell’Autorità. g) Qualsiasi altro mezzo consentito dalle Leggi. Dei mezzi. Art. 3. I mezzi per raggiungere i suddetti scopi, consistono in: a) Una tassa d’entrata. b) Un canone fisso settimanale. c) Introiti risultanti da eventuali elargizioni e feste. L’introito del canone settimanale e della tassa d’entrata verrà stabilita di volta in volta dal Congresso Generale.

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La città di Isola era molto industrializzata e diversi operai avevano idee socialiste e sindacali. Lo dimostra la costruzione di questa prima Casa del Popolo, inaugurata il 26 agosto del 1906 (Collezione dell’isolana Lida Goina ved. Perentin, Trieste). Amministrazione. Art. 4. Può far parte della Società ogni persona di sesso maschile che abbia raggiunto il 14 o anno di età. Art. 5. Chi desidera associarsi presenta per mezzo di un socio domanda alla Direzione, la quale delibera sull’accettazione. Art. 6. Ad ogni socio sarà consegnato un biglietto di riconoscimento ed una copia del presente Statuto al quale esso s’intenderà vincolato. Dovere dei Soci. Art. 7. All’atto dell’accettazione dovrà pagare la tassa d’entrata fissata dal Congresso. Art. 8. Ogni socio ha il dovere di pagare regolarmente le quote settimanali. Possono su deliberato della Direzione essere esentati dal pagamento dei contributi, pur conservando i diritti, quei soci che sono privi di lavoro, e ciò per la durata della disoccupazione, semprechè ne rendono avvertita la Direzione.

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Diritti dei Soci. Art. 9. Ogni socio ha il diritto di usufruire, entro i limiti stabiliti da apposito regolamento, dei libri e giornali di proprietà sociale, di prendere parte alle conferenze, letture ed altre esplicazioni dell’attività sociale, di prender parte attiva ai Congressi, di eleggere ed essere eletto alle cariche sociali. Uscita ed espulsione. Art. 10. I soci che si trovano in arretrato di oltre otto settimane e non abbiano corrisposto all’invito di mettersi al corrente, verranno ritenuti dimissionari. Art. 11. Qualora un socio contravenisse deliberatamente ed in modo grave alle disposizioni di questo Statuto o dei regolamenti, o serbasse un contegno manifestamente ostile ai sociali intendimenti, o col suo comportamento ledesse il decoro della Società, la Direzione può decrettare l’espulsione, riferendone i motivi al prossimo Congresso Generale. Rappresentanza sociale. Art. 12. La società è rappresentata ed amministrata da una direzione, composta di un presidente ed otto direttori eletti per la durata di un’anno dal Congresso Generale mediante votazione a scrutinio segreto ed a semplice maggioranza di voti. Art. 13. Nella seduta costitutiva la direzione elegge dal suo senno un vice presidente, un segretario, un cassiere, e stabilisce le mansioni sociali degli altri direttori. Art. 14. La direzione amministra la sostanza sociale, provvede al raggiungimento degli scopi della società entro i limiti dello Statuto, convoca i Congressi, ne delibera l’ordine del giorno, da esecuzione ai deliberati degli stessi. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti. Art. 15. La Direzione sociale si raduna dietro invito diramato dal presidente, od eventualmente dal suo sostituto. Art. 16. Le sedute della direzione vengono tenute almeno una volta al mese, e sono legali qualora vi intervengano almeno cinque direttori, compreso il presidente od il suo sostituto. Art. 17. La direzione decide sull’accettazione dei soci proposti. Essa tiene inoltre in evidenza i registri, fa la chiusa di cassa e la relativa consegna alla fine dell’anno. Art. 18. Il presidente rappresenta la Società verso l’Autorità ed i terzi. Art. 19. Ogni atto sociale deve essere firmato dal presidente e dal segretario, ed in questioni finanziarie anche dal cassiere. Tutti gli atti sociali per essere validi, devono essere muniti del timbro sociale. Comitato di controllo. Art. 20. Assieme alla direzione viene eletto un Comitato di controllo, composto di tre membri, il quale rimane in carica un anno. Questo comitato ha l’obbligo

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di sorvegliare la gestione, scontrare lo stato di cassa almeno ogni due mesi, rivedere il resoconto annuale e riferire al Congresso. Congressi sociali. Art. 21. Il Congresso Generale ordinario ha luogo entro il primo trimestre di ogni anno, è di spettanza di questo Congresso: a) di discutere il resoconto annuale presentato dalla direzione e rispettivamente impartirne l’assolutoria. b) di eleggere il presidente e gli altri membri della rappresentanza sociale, come pure il comitato di controllo. c) di decidere sopra proposte avanzate dalla Direzione sociale, dal comitato di controllo o da parte dei terzi. d) di deliberare su eventuali riforme dello Statuto, e sullo scioglimento della Società. Art. 22. Gl’inviti al Congresso ordinario dovranno venir diramati almeno due settimane prima del Congresso. Art. 23. Possono essere inoltre convocati dalla direzione, dal Comitato di controllo o su domanda di almeno un decimo dei soci inscritti, dei Congressi generali straordinari. Art. 24. I Congressi tanto ordinari che straordinari, sono validi qualora v’intervenga almeno un terzo di soci attivi; nel caso che non vi fosse il numero legale, il congresso si terrà in seconda convocazione un’ora dopo con lo stesso ordine del giorno, e sarà valido con qualunque numero dei presenti. Art. 25. Le votazioni ed elezioni sono valide con semplice maggioranza di voti. Art. 26. Proposte di cambiamento dello Statuto, come pure di scioglimento della Società, richiedono la presenza di almeno due terzi dei soci attivi e per la validità della decisione si richiede la maggioranza di almeno due terzi dei presenti. Giudizio arbitrale. Art. 27. Divergenze che avessero da insorgere per questioni sociali, verranno sottoposte ad un giudizio arbitrale composto di 5 membri. Le parti contendenti nomineranno due arbitri per ciascuno, e le quattro elette, una superarbitra che fungerà da presidente. Nel caso che i quattro arbitri non potessero accordarsi sulla nomina del superarbitro, quest’ultimo verrà eletto dai soci a semplice maggioranza e senza discussione. La decisione del giudizio arbitro sarà inappellabile.

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La prima pagina dello Statuto del “Circolo Giovanile Socialista di Isola� (AST, Luogot.-Soc., b. 9).

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Scioglimento della Società. Art. 28. Qualora il congresso generale decidesse lo scioglimento della società, dovrà deliberare contemporaneamente a qual fine il patrimonio sociale ed in qual modo debba eseguirne la liquidazione. Art. 29. Nel caso che la società venisse sciolta per ordine dell’Autorità, il patrimonio sociale verrà devoluto a quella società che sarà costituita con scopi consimili a quelli della società cessata. Art. 30. Il presidente amministrerà per questo periodo di tempo il patrimonio sociale, attenendosi alle relative disposizioni di Legge. Disposizioni Generali. Art. 31. Il regolamento interno determinerà le modalità e condizioni per l’ammissione di nuovi soci, le mansioni speciali di ogni carica, i particolari amministrativi ed in generale tutte quelle disposizioni che valgono a completare le prescrizioni fondamentali. Sino alla compilazione del regolamento varranno le norme consuetudinarie in quanto siano concigliabili col presente statuto. Art. 32. Sino al primo Congresso sociale, nel quale verrà eletta la Direzione, fungerà come tale il Comitato promotore, costituito dalle persone che hanno presentato all’Autorità per l’approvazione il presente statuto. Art. 33. Tutte le pubblicazioni ed avvisi diretti ai soci si effettueranno mediante giornali, circolari, oppure con affissi agli albi pubblici a beneplacito della direzione. Disposizione transitoria. Art. 34. La Società si riterrà costituita qualora vi sieno inscritte almeno trenta persone.

6. Documenti e Statuto dell’“Unione dei pescatori in Isola” Lo Statuto dell’Unione dei Pescatori in Isola fu legalmente riconosciuto nel febbraio del 1908. L’Istriano Pietro Spadaro, Deputato al Consiglio dell’Impero, in una nota posta su un documento di quell’anno, scrisse che Lo statuto relativo venne protocollato col Conchiuso dell’I. R. Tribunale commerciale e marittimo di Trieste dd 6/2/1908 Firm 237/8 – Cons IV. 60. Nel medesimo incartamento e protocollo della nota, sono archiviati un rapporto dell’Agenzia di Porto di Isola per il Governo, con allegato lo Statuto modificato da approvarsi, e la risposta del Governo Marittimo in Trieste all’Agenzia isolana. 40) Riportiamo soltanto le due lettere, perché estendendo la nostra ricerca, abbiamo trovato il medesimo Statuto e un Protocollo di Assemblea, che ne chiedeva ulteriori modifiche che vedremo più avanti.

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I. R. Agenzia di Porto e S. M. Isola 30 marzo 1908 All’I. R. / Governo Marittimo / Trieste La intestata Agenzia trasmette a codesto I. R. Governo Marittimo, la copia delle modificazioni fatte allo Statuto dell’“Unione dei Pescatori di Isola” sulla base del Manuale per i consorzi dei pescatori; e la unita preghiera, perché da questo I. R. Governo Marittimo sia inviato costà un impiegato per istruire sulla pesca marittima in generale. Proft / i. r. ass. dog. – Karsic / A. S. Il Governo Marittimo rispose all’Agenzia di Porto di Isola come segue: Si restituiscono gli allegati al rapporto 30 marzo 1908 a. c. N. 126 coll’incarico di partecipare ai producenti che le modificazioni allo Statuto della loro “Unione” vanno presentate all’i. r. Tribunale commerciale e marittimo in Trieste a correzione dello Statuto originale protocollato presso quel Dicastero. Ottenuta la protocollazione dello Statuto modificato, la Direzione dell’Unione potrà rassegnarlo a questo Governo che allora soltanto comprenderà l’Unione fra i consorzi di pesca sussistenti. Trieste, 17 aprile 1908 Lorini. Lo Statuto che abbiamo trovato da un’altra parte, identico a quello citato sopra, appartiene alla categoria dei Consorzi industriali ed economici (1897-1913); è composto da nove pagine dattiloscritte e ognuna è affrancata con una marca da bollo di 30 heller, annullata con un timbro rotondo in lingua italiana, del Tribunale Commerciale e Marittimo di Trieste. È stato rilasciato il 6 febbraio 1908, e una nota in prima pagina porta i numeri ad firm 1487/ 7 – Cons IV 60, dalla quale prima serie di numeri si può dedurre fosse stato presentato già nel 1907 (/ 7). Le firme in calce ad esso sono segnate da una sola persona, che evidentemente le ha copiate dall’originale e forse potrebbero portare dei piccoli errori, come ad esempio Benvenutto con due “t “ e Miloch con una “l”. Ad esso sono allegate sei pagine datiloscritte di un Protocollo di Assemblea straordinaria del 17 marzo 1908, tenutasi nella Casa Besenghi di Isola per la modifica dello Statuto, per l’elezione del Consiglio di sorveglianza e per eventuali altre proposte. Nella prima di queste pagine vi è la seguente nota: Copia semplice / ad firm 610/8 – Cons IV 60, ovvero i soliti numeri di registrazione della modifica dello Statuto nell’anno 1908. Riportiamo lo Statuto ed il Protocollo di Assemblea in caratteri normali dove dattiloscritto, ed in corsivo grassetto le parole compilate in penna, segnalando quelle depennate e sostituite. 41)

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STATUTO dell’Unione dei pescatori in Isola Consorzio economico registrato a garanzia limitata. Costituzione § 1. Si è costituito in Isola un Consorzio cooperativo economico con garanzia limitata, ed a tempo indeterminato col titolo “Unione dei pescatori in Isola ” Consorzio economico registrato a garanzia limitata. Scopo § 2. L’Unione dei pescatori in Isola ha i seguenti scopi: a) promuovere sotto ogni aspetto la pesca razionale; b) istruire i propri soci nelle condizioni e faune del mare Adriatico per poter conoscere il modo e l’epoca della propagazione del pesce; c) studiare i diversi istrumenti da pesca e la loro fabbricazione; d) acquistare cumulativamente il materiale da pesca, per cederlo ai soci e) fondare società cooperative nel seno dell’Unione e propagare la idea cooperativa fra i soci; f) impartire esatta istruzione ai soci di tutte le leggi, ordinanze e disposizioni e delle Autorità che regolano la pesca; g) istruire i soci sul commercio e l’industria del pesce; h) chiedere protezione e sussidi si al Governo che alla Provincia e ad altri corpi morali; i) aiutare i soci con antecipazioni di denaro a tasso minimo; l) dividere equamente i sussidi di denaro tra i soci. Questi sono scopi che tendono a migliorare si moralmente che economicamente le condizioni dei soci. Soci § 3. Soci dell’Unione possono essere: a) pescatori si maggiorenni che minorenni i quali possiedono la prescritta matricola, abitano nel comune e siano persone oneste e di buoni costumi. b) corpi morali informati a spirito cristiano sociale, c) persone benevise dalla casta dei pescatori. Non verranno accettati quali soci persone avide di lucro, quelle che si dedicano all’ubriachezza e che sono conosciute per pigre nel lavoro, come pure quelle che appartengono ad altri consorzi di pesca col medesimo scopo. Il numero dei soci è illimitato.

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Patrimonio § 4. Il capitale sociale è costituito: a) dalle quote sociali sottoscritte dai soci il cui valore è di Corone Dieci cadauna, b) dai sussidi che verranno dati si dal Governo che da altri corpi morali come pure da persone beneffatrici. Doveri dei soci § 5. Ogni socio deve pagare Una Corona di buona entrata. a) possedere almeno una quota sociale; b) pagare la prima quota sociale in dieci rate semestrali di Corone una [è stato depennato: per i maggiorenni ed in dieci rate … di Corone una per i minorenni], il 1 Dicembre ed il 1 Giugno di ogni anno, le quote susseguenti potranno venire pagate in rate, previo consenso della Direzione; c) di rispondere per un importo eguale al valore delle quote sottoscritte (§ 76 della legge 9/4/1873); d) di osservare lo statuto ed i regolamenti dell’Unione, nonché uniformarsi alle deliberazioni delle adunanze dei soci; e) di favorire in ogni rapporto l’interesse dell’Unione e dei soci della stessa; f) di tenere una condotta da buoni cristiani e da buon cittadino; g) d’intervenire alle adunanze sociali tranne casi di giustificato impedimento. Diritti dei soci § 6. I soci hanno diritto a) di intervenire alle adunanze, alle quali i maggiorenni soltanto hanno diritto di voto. Il voto è da esercitarsi personalmente [è stato depennato: e per procura mediante altro socio; un socio non può assumere più di una procura]. I soci minorenni esercitano il loro diritto di voto mediante il loro genitore o tutore, (qualora però questo sia anche socio dell’Unione). b) di partecipare a tenore dello statuto ed a seconda dei conchiusi del Consorzio ai vantaggi offerti dallo stesso; c) di sindacare e vigilare le operazioni del Consorzio nei limiti del § 27 della legge 9/4/1873 e di essere nominato alle cariche.

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Un pescatore isolano rammenda (“consa”) le reti sulla banchina sud del Mandracchio di Isola (Collezione Lida Goina ved. Perentin, Trieste). Uscita dei soci dal Consorzio § 7. Ogni socio cessa di far parte dell’Unione a) per cambiamento di dimora, nel quale caso devono annunciare un tanto alla Direzione; b) per uscita volontaria, c) in caso di morte, d) per esclusione. § 8. Chi intende uscire dall’Unione deve annunciarlo almeno 3 mesi prima della fine dell’anno amministrativo, quindi prima del mese di ottobre, presentando una relativa dichiarazione in iscritto al Presidente. I suoi diritti di socio scadono colla chiusa dello stesso anno amministrativo. Esclusione del socio § 9. Il socio che non avesse ad uniformarsi alle norme dello statuto, ai conchiusi delle adunanze, ed a quelli della Direzione, che danneggiasse il Consorzio o

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che in qualsiasi modo si rendesse indegno di appartenere al Consorzio, sarà dalla Direzione dichiarato escluso dal nesso sociale. Il socio espulso può appellarsi al Congresso generale, ma contro la decisione di questo non vi ha ricorso alcuno. Garanzia del socio § 10. Il socio uscente resta però garante per le sue quote da lui sottoscritte, come disposto dal § 5 punto c, ancora per un anno, degli obblighi contratti dal Consorzio fino alla sua uscita. Decesso del socio § 11. In caso di morte i doveri sociali passano agli eredi; mentre per goderne i diritti, si rende necessario che gli eredi – entro un mese dalla data dell’intimazione del decreto d’aggiudicazione – facciano domanda alla Direzione e questa acconsenta. Cessione delle quote § 12. La cessione delle quote può avere luogo soltanto fra soci e col consenso della Direzione. Ai soci che recedono spontaneamente o vengono esclusi dalla Direzione, come pure agli eredi dei soci spetta la restituzione della quota sociale già pagata. Questa restituzione avrà luogo al 31 dicembre di quell’anno che segue l’anno nel quale venne fatta la formale disdetta. Scioglimento del Consorzio § 13. In caso di scioglimento dell’Unione, la sostanza netta verrà divisa fra i soci in proporzione alle loro quote d’affari realmente pagate; tale divisione non potrà avere luogo prima del decorso di un anno, da computarsi dal giorno in cui il relativo avviso di scioglimento sarà stato pubblicato per la III a volta nei fogli pubblici a ciò destinati [è stato depennato: nell’albo sociale o in un giornale scelto dalla Direzione, per le comunicazioni del Consorzio]. Organi sociali § 14. Sono organi sociali: a) le adunanze generali b) la Direzione del Consorzio.

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Adunanze generali § 15. I soci del Consorzio formano l’adunanza generale ed esercitano tutti i diritti del Consorzio. Le adunanze ordinarie si convocano ogni anno nel mese di febbraio; le adunanze straordinarie invece devono venir convocate ogni qualvolta la Direzione lo crederà necessario o che almeno un quinto dei soci maggiorenni ne facessero domanda in iscritto, indicando l’oggetto da pertrattarsi. I soci devono essere avvisati della convocazione dell’adunanza generale almeno otto giorni prima, mediante avviso da affiggersi all’albo sociale e con altri mezzi ritenuti opportuni dalla Direzione, coll’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo e l’ordine del giorno dell’adunanza. L’ordine del giorno verrà fissato dalla Direzione; in esso devono venire inscritte anche quelle proposte che giunsero in tempo e sono state presentate in iscritto dai singoli soci. È nulla di diritto ogni deliberazione presa sopra oggetti non scritti all’ordine del giorno. § 16. Il presidente del Consorzio ed in caso d’impedimento di questo il vicepresidente tiene di regola la presidenza dell’adunanza. Se nell’adunanza venissero pertrattati affari contro la Direzione, la Presidenza dell’adunanza sarà conferita ad un socio avente diritto di voto scelto dall’adunanza stessa. § 17. L’adunanza dei soci delibera validamente, qualora intervenga almeno una metà dei soci maggiorenni aventi diritto di voto, che sono iscritti fino al giorno dell’adunanza. Alle adunanze potranno prendere parte anche i soci minorenni, ai quali resta libero di fare delle proposte alla Direzione, affinchè questa le studi e trovatele utili all’Unione le presenti alla discussione ed approvazione della prossima adunanza generale. § 18. I conchiusi delle adunanze devono ottenere sempre la maggioranza assoluta di voti. Le deliberazioni prese validamente da adunanze generali sono obbligatorie anche per i soci minorenni e per quelli non comparsi e non rappresentati nelle stesse. § 19. La votazione si farà per alzata e seduta e deliberando l’assemblea anche per appello nominale o a schede segrete. § 20. Di ogni adunanza generale verrà esteso per cura della Presidenza regolare protocollo, che verrà firmato da chi presiede l’adunanza, dal protocollista e da tre firmatari o verificatori scelti dal Presidente fra i soci comparsi.

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§ 21. Andando deserta l’adunanza di prima convocazione, la Direzione dovrà convocarne un’altra entro 15 giorni, per la pertrattazione dello stesso ordine del giorno, nella quale sono validi i conchiusi, qualunque sia il numero dei soci comparsi. § 22. Per deliberare modificazioni del presente statuto devono essere presenti almeno 3/5 dei soci maggiorenni; per decidere lo scioglimento del Consorzio almeno 3/4 dei soci maggiorenni, e la deliberazione sarà valida soltanto quando si ottenga il voto di 3/4 dei soci presenti aventi diritto di voto per la modificazione dello statuto e di 4/5 per lo scioglimento del consorzio. § 23. Sono riservate alle adunanze generali le decisioni sui seguenti oggetti: a) approvazione e eventuale modificazione dello statuto; b) [il primo rigo non è marcato e visibile, ci sono solo delle spaziate righette verticali, per poi continuare nel secondo]: … utili del Consorzio; c) scioglimento del consorzio; d) approvazione del bilancio annuale; e) fissazione dell’importo da darsi quale antecipazione di denaro; f) deliberare su tutto ciò che richiede il bene del Consorzio. Direzione § 24. La Direzione è composta: di un Presidente, di un Vicepresidente, di un segretario-cassiere e di otto (consiglieri) direttori. § 25. I membri della Direzione vengono eletti a maggioranza di voti dall’assemblea generale per la durata di tre anni e sono rieleggibili. Venendo a mancare per un motivo qualsiasi uno o due dei membri della Direzione, i rimanenti in carica procedono a surrogare i mancanti fino alla convocazione della prossima adunanza generale. § 26. I membri della Direzione devono venire insinuati a norma di legge, subito dopo l’elezione per l’iscrizione nei registri consorziali e si leggitimeranno a mezzo del relativo protocollo d’elezione. I membri della Direzione cessano di esercitare il loro mandato, appena ottenuta la inscrizione nei registri consorziali dei nuovi eletti, ai quali verrà fatta la consegna del patrimonio sociale. § 27. Alla Direzione spetta: a) di accettare o escludere i soci senza adurre il motivo; b) di condurre la gestione sociale sotto l’osservanza generale delle norme statutarie e delle decisioni dell’adunanza generale;

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c) di curare la compilazione dei bilanci annuali e di regolare la tenuta della contabilità; d) di prendere in esame le domande ed i reclami dei soci; e) di mettere in esecuzione i conchiusi delle adunanze dei soci; f) di studiare tutti i mezzi per ottenere sussidi e migliorie a favore dei soci, interessandosi continuamente presso le autorità competenti per dare maggior sviluppo alla pesca e migliorare le sorti della classe dei pescatori membri del Consorzio. § 28. La Direzione si raduna almeno una volta al mese e le sue adunanze sono legali, se intervengono almeno 7 dei membri che la compongono. Il protocollo di ogni seduta deve essere firmato da tutti gli intervenuti. I conchiusi della Direzione si prendono a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti, ed in caso di voti pari decide il voto del presidente. § 29. Il Presidente, ed in sua vece il Vicepresidente rappresenta il Consorzio tanto in Giudizio che fuori di fronte ad ogni Autorità, come pure a terzi. Giunta permanente § 30. La Giunta permanente è composta dal presidente dal vicepresidente dal cassiere segretario e da due membri della Direzione scelti a turno dalla Direzione stessa. § 31. Le mansioni della Giunta sono: a) evadere i conchiusi della Direzione; b) promuovere e facilitare le relazioni di interessi del Consorzio; c) curare direttamente la contabilità; d) tenere in evidenza le antecipazioni e le restituzioni come pure il pagamento delle quote e la loro puntuale esazione; e) convocare la Direzione quando è necessario. § 32. La Giunta deve radunarsi di frequente per evadere gli affari sociali collegialmente. Rimunerazione § 33. I membri della Direzione devono prestarsi gratuitamente; ai membri della Giunta potrà venire assegnato dall’Adunanza generale una rimunerazione a seconda della possibilità finanziaria del Consorzio e delle prestazioni della Giunta stessa.

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Eventuali indenizzi di via o per viaggi fatti per incarico della Direzione o della Giunta, verranno rifusi a tutti indistintamente e liquidati dalla Direzione. Bilancio § 34. Alla fine dell’anno amministrativo che incomincia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre, deve venire compilato il bilancio il quale nella parte attiva dovrà dimostrare: a) lo stato di cassa alla fine dell’anno; b) i crediti d’ogni maniera; c) il valore dei materiali da pesca; d) il valore dei mobili ed immobili; e nella parte passiva: a) i debiti del Consorzio; b) le quote pagate realmente dai soci; c) l’utile incassato dalle antecipazioni. In un prospetto separato verranno elencati i sussidi ricevuti e quelli ripartiti indicandone il nome dei sussidiati. In altro prospetto verranno specificate tutte le spese sopportate dall’Unione per diversi titoli. Gli utili e le perdite verranno divise in proporzione delle quote possedute dai consortisti e conteggiate a loro favore rispettivamente a loro carico. Revisori § 35. A rivedere il bilancio annuale saranno eletti ogni anno dalla Adunanza generale tre [è stato depennato: due] revisori scelti dai soci ma fuori dai membri di Direzione. I revisori dovranno esaminare accuratamente i conti e presentare la loro relazione all’Adunanza generale. Segnatura § 36. Tutti gli atti, scritture e documenti del Consorzio saranno firmati sotto la ragione sociale “Unione dei pescatori in Isola” dal presidente e dal segretario cassiere o da un direttore. Probiviri § 37. In caso di contestazioni che potessero insorgere tra soci e tra questi e la Direzione per affari attinenti al Consorzio i contendenti dovranno presentarsi per la conciliazione dinanzi ad apposita commissione di 3 probiviri o arbitri, scelti ogni anno dal seno dell’adunanza generale a maggioranza assoluta di voti e sempre rieleggibili.

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La prima pagina dello Statuto dell’ “Unione dei pescatori in Isola”, Consorzio economico registrato a garanzia limitata (AST, Luogot.-Soc., b. 5).

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Pubblicazioni § 38. Le eventuali pubblicazioni ed avvisi del Consorzio verranno rese note ai soci tanto sopra l’albo sociale come pure con altri mezzi ritenuti opportuni dalla Direzione. Richiamo alle disposizioni di legge § 39. In tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa richiamo alle disposizioni della legge 9/4/1873 R L I Nr. 70.Firme dei membri componenti la prima Direzione Degrassi Marco mp. / Giovanni Benvenuto mp / Troian Giovanni di Angelo mp / Contesini Antonio fu Santo mp / Antonio Marchesan fu Angelo mp / Troian Giacomo di Angelo mp / Benvenutto Antonio fu Simeone mp / Benvenuto Nicolò fu Marco mp / Delise Antonio fu Nicolò mp / Goina Giovanni fu Domenico mp / Miloch Luigi di Nazario mp. ---oOo--Copia semplice / ad firm 610/8 / Cons IV 60 PROTOCOLLO dell’ Assemblea generale straordinaria dell’Unione dei pescatori in Isola, “Consorzio economico a garanzia limitata” tenutasi addì 17 Marzo 1908 nella casa Besenghi alle ore 9 antimeridiane col seguente ORDINE DEL GIORNO 1) Modificazione dello statuto; 2) Elezione del Consiglio di sorveglianza; 3) Eventuali. Presenti 32 soci dei 46 maggiorenni inscritti. Il Presidente Sig. [non compilato] visto che l’invito di convocazione venne affisso otto giorni prima nell’albo

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sociale, come disposto dal § 15 dello statuto, in considerazione che il numero dei presenti soci maggiorenni era superiore ai 3/5 dei soci inscritti, come voluto dal § 22 dello statuto, dichiara aperto l’odierno Congresso, saluta i presenti e nomina il consortista Sig. Degrassi Marco di Pietro a segretario ed il consortista Sig. Angelo Troian fu Angelo a verificatore. Si passa quindi al punto 1 dell’ordine del giorno Modificazioni dello statuto. Dopo animata discussione, per venire anche incontro ai desideri dell’R. R. Governo marittimo espressi nel Manuale per i Consorzi dei pescatori compilato dalla Commissione centrale per la pesca marittima, si accettano a voti unanimi le seguenti modificazioni: Il § 2 suonerà come segue: Il Consorzio ha lo scopo di promuovere in ogni guisa lo sviluppo della pesca marittima e il benessere materiale e morale dei propri associati. A conseguire questo scopo il Consorzio potrà in particolare: a) acquistare collettivamente strumenti di lavoro (navigli, reti, altri attrezzi) sia per l’esercizio consorziale vero e proprio, sia per cederne l’uso temporaneo a singoli soci o gruppi degli stessi; b) acquistare cumulativamente strumenti e materiali di lavoro per renderli ai soci; c) provvedere alla conservazione, alle riparazioni e a altri lavori inerenti agli strumenti di lavoro di proprietà del Consorzio o di singoli soci, costruendo al caso i necessari impianti; d) esercitare per proprio conto e nome la pesca in genere o singole specie di pesca; e) provvedere alla vendita del prodotto sia dell’attività consorziale sia di quella dei singoli soci o gruppi di essi; f) provvedere alla conservazione del pescato sociale o di quello di singoli soci o gruppi degli stessi ed eventualmente alla elaborazione del medesimo costruendo i necessari impianti; g) procurare, in quanto i mezzi e la garanzia sociale lo permettono, il credito necessario ai propri associati per l’esercizio della loro industria; h) applicare collettivamente e far applicare dai soci i metodi riconosciuti più vantaggiosi per l’esercizio della pesca; i) riscattare per lo sfruttamento da parte del Consorzio o dei singoli consortisti, eventuali diritti di pesca privati su acque territoriali; l) cooperare ad istituzioni di previdenza sociali a vantaggio dei soci e delle loro famiglie; m) migliorare, d’accordo con gli organi delle Autorità competenti, la sorveglianza sull’applicazione delle norme vigenti della pesca; n) promuovere il perfezionamento sulla pesca e quant’altro possa giovare al suo sviluppo;

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o) curare l’istruzione generale e professionale dei propri soci mediante corsi d’istruzione, conferenze, diffusione di stampati ecc. p) istruire i soci sull’industria e sul commercio del pesce; q) aiutare i soci con antecipazioni di denaro a tasso minimo. Al punto 3 [§ 3] verrà aggiunto ancora quanto segue: L’ammissione d’un socio nel Consorzio avrà luogo per deliberato della Direzione. Ogni socio rilascerà all’atto della sua entrata analoga dichiarazione secondo la modula A. Ogni socio per le quote interamente versate riceverà un certificato secondo la modula B, il quale servirà anche quale documento di sua legittimazione verso il Consorzio. Al punto a del § 6 suonerà: a) d’intervenire alle adunanze, con diritto di voto. Al § 6 viene aggiunto: I soci hanno dritto di usufruire delle istituzioni sociali. In particolare potranno prender parte dei turni e nei modi stabiliti dai regolamenti sociali alle eventuali pesche consorziali ed a altre attività collettive del Consorzio come pure approffittare dell’uso temporaneo di attrezzi o impianti consorziali secondo le norme stabilite dagli organi sociali competenti. I soci potranno altresì – in quanto ciò sia ammesso dall’Adunanza generale – conferire nella Società gli istrumenti e materiali di pesca di cui disponessero, secondo la valutazione che ne faranno due periti esperti scelti, uno dalla Direzione ed uno dal venditore, e nel caso che questi due non avessero di divenire ad un comune accordo, da un terzo perito scelto dai due primi. Al § 14 viene aggiunto: a) il Consiglio di sorveglianza. All’ultimo capoverso del § 15 verrà aggiunto: Al Consiglio di sorveglianza spetta il diritto di convocazione di un’adunanza generale quando essa lo crederà opportuno. Al § 21 viene aggiunto: Ogni deliberazione sarà valida se presa dalla maggioranza dei presenti. Al § 23 viene aggiunto: g) l’assunzione in servizio stabile di persona alle dipendenze della Società.

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Il primo capoverso del § 24 viene completato come segue: Della Direzione tre membri al massimo potranno essere non pescatori Il § 27 verrà completato come segue: g) di limitare il numero delle quote da assumersi dai soci non pescatori. Al § 34 l’ultimo capoverso verrà modificato come segue: L’utile netto detratto il 20 % a favore del fondo di riserva andrà a favore dei consortisti in proporzione alle loro quote. Il § 35 suonerà come segue: CONSIGLIO di SORVEGLIANZA Il Consiglio di sorveglianza viene eletto in due separate votazioni, nella prima il capo e nella seconda gli altri quattro membri. Esso tutela e controlla tutta l’azienda; ha diritto di prendere visione in qualsiasi tempo dei libri e degli atti sociali, di interpellare i membri della Direzione, i soci e gli addetti alla Società su tutti gli affari sociali e di operare scontri di cassa. Esso deve riscontrare l’azienda sociale e la cassa almeno una volta al semestre. Eventuali regolamenti per il disbrigo degli affari sociali come pure per l’esercizio di determinate attività e per determinate prestazioni del Consorzio proposti dalla Direzione, entro il termine margine dei deliberati di massima nel proposito presi dall’Assemblea generale devono essere approvati dal Consiglio di sorveglianza, il quale esamina altresì il resoconto annuale e presenta le sue proposte in argomento alla Assemblea generale. Il Consiglio di sorveglianza delibera a maggioranza di voti in sedute convocate e presiedute dal capo o in caso di suo impedimento dal membro più anziano d’età. Il § 35. porterà il § 36. / Il § 36. porterà il § 37. / Il § 37. porterà il § 38. / Il § 38. porterà il § 39. / Il § 39. porterà il § 40. Le module A e B citate nel § 3. dello statuto avranno la seguente dicitura: MODULA A. UNIONE dei PESCATORI in ISOLA Consorzio economico registrato a garanzia limitata DICHIARAZIONE Io sottofirmato ………da………. mentre prendo nota d’essere stato ammesso quale consortista dell’Unione dei pescatori di Isola dichiaro di assoggettarmi alle disposizioni del vigente statuto dell’Unione, agli eventuali suoi cambiamenti,

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come pure ai regolamenti ed istruzioni emanate si dalla Direzione che dal Consiglio di sorveglianza. In fede mi firmo ---oOo--MODULA B. UNIONE dei PESCATORI in ISOLA Consorzio economico registrato a garanzia limitata Cerificato d’ammissione e di versamento Nr…… Si certifica che il Sig… è stato ammesso quale consortista dell’Unione dei pescatori in Isola Consorzio economico registrato a garanzia limitata che ha acquistato …… quote d’affari A……Dieci……Corone e che venne inscritto nel libro Matricola al Nr…… DALL’UNIONE dei PESCATORI in ISOLA Consorzio economico registrato a garanzia limitata

Isola li Il Segretario

Il Presidente

Il Cassiere

DALL’UNIONE DEI PESCATORI IN ISOLA Consorzio economico registrato a garanzia limitata

Il Presidente

Isola, li 17 Marzo 1908.

Il Segretario

---oOo--Passati al 2. punto dell’ordine del giorno in base al nuovo § 35 dello statuto dietro proposta del Consortista Giacomo Troian di Angelo vennero nominati quali membri del Consiglio di sorveglianza: Nella prima votazione quale capo del Consiglio di sorveglianza il consortista Benvenuto Antonio fù Giuseppe e nella seconda votazione i 4 consortisti Degrassi Domenico fù Antonio / Ragaù Antonio di Pietro / Marchesan Giovanni fù Giovanni / Degrassi Santo di Domenico. Al 3. punto dell’ordine del giorno “Eventuali”, nessuno prende la parola ed il Presidente allora chiude alle ore 11 ant. l’Assemblea ringraziando gli intervenuti. Il Presidente / Degrassi Marco fù Mauro Il Segretario / Degrassi Marco di Pietro / (Giovanni Troian) Il Verificatore / Angelo Troian fù Angelo

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7. Statuto della “Federazione dei Lavoratori e Lavoratrici - Isola” Il Comitato promotore dell’istituenda Società Federazione dei Lavoratori e Lavoratrici con la sede in Isola, inviò all’Imperial Regia Luogotenenza di Trieste, con una breve Istanza non datata, e firmata da Giuseppe Pugliese e Rodolfo Carlin, cinque copie del loro Statuto per l’approvazione, essendo esso già stato registrato a Trieste il 28 novembre 1908 con il numero 2089. 42) In effetti, a conferma del numero di registrazione, in un’altra busta dell’AST è conservata un’ulteriore ed identica copia con questo numero segnato all’apice della prima pagina. Esso è composto da otto pagine manoscritte, alcune delle quali affrancate con una marca da bollo di una Corona, da tre di 20 heller e da tre di 10, tutte annullate con il timbro in lingua tedesca della Luogotenenza di Trieste; esso appartiene alla categoria delle Associazioni professionali e di arti e mestieri (1877-1918). 43) Titolo e sede della Società. Art. 1. La Società porta il titolo “Federazione dei Lavoratori e Lavoratrici” ed ha la sua sede in Isola. Scopo della Società. Art. 2. La Società si prefigge lo scopo di promuovere e salvaguardare gli interessi morali e materiali dei suoi associati; di far rivivere e rinforzare la coscienza di solidarietà fra i propri compagni di lavoro. Tale scopo sarà raggiunto mediante: a) Assicurazione legale gratuita in casi di conflitto eventualmente a mezzo dell’assistenza di un avvocato; b) soccorso ai colleghi viaggianti; c) soccorso ai propri associati in caso di sospensione di affari o mancanza di lavoro. La Direzione sociale deciderà l’ammontare dei sussidi da accordarsi in simili casi e verranno regolati in apposito Regolamento Interno, approvato legalmente in Assemblea generale; pei casi di bisogno causato da malattia dei propri membri di famiglia, in caso di morte ecc. la Direzione sociale deciderà di caso in caso di devolvere dalle quote dei soci un percento qualunque che dovrà costituire un fondo di beneficenza e a seconda dei mezzi disponibili la Direzione è facoltizzata di accordare o negare un sussidio ai soci che ne facessero richiesta; d) prelezioni, conferenze, letture e discussioni sopra tutte le questioni scientifiche con esclusione della politica e della religione. e) convocazione di radunanze e promuovere trattenimenti e gite sociali dopo ottenuto il permesso dell’Autorità; f) istituzione di biblioteche circolanti composte di opere che hanno libera cir-

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colazione in Austria; g) introduzione obbligatoria di giornali professionali o altri d’indole operaja, come pure pubblicazioni di stampati od opuscoli che trattano di cose operaje e questi tanto gratuitamente distribuiti fra i soci, quanto verso tenue compenso; h) promuovere inchieste sopra le condizioni economiche e sociali degli operaj, riguardo le mercedi, il numero dei disoccupati onde provocare dai fattori legislativi o da altre corporazioni e privati, migliorie a favore della classe lavoratrice; i) ufficio di collocamento gratuito pei propri soci; j) proposta ed appoggio di candidati e commissioni per gli arbitrati in questioni industriali e istituzioni d’indole operaja e non politica; k) di regolare i diritti di quei soci, i quali per cambiamenti di domicilio desiderassero di entrare in un’altra Società, mediante trattati con Società della Monarchia di eguale tendenza; così pure di stabilire accordi di reciprocità con altre società operaje allo scopo di un’eguale e reciproco trattamento, in ispecie riguardo conferenze e corsi serali di istruzione. Dei mezzi. Art. 3. I mezzi necessari vengono creati: a) con la tassa di buona entrata e con canoni settimanali, come pure con le attribuzioni extra soci; b) con le entrate straordinarie, come legati, elargizioni, ricavati di feste ecc.; c) e a mezzo di collette dopo ottenutone il relativo permesso delle Autorità. Patrimonio della Società. Art. 4. I). Il patrimonio sociale non può essere adoperato che per gli scopi contemplati nel presente statuto. II). I civanzi disponibili dietro decisione del Congresso Generale vengono depositati in luoghi sicuri portanti interesse. III). Il patrimonio sociale non può essere diviso fra i soci. In caso di scioglimento della Società da parte dell’Autorità, il patrimonio da essa abbandonato rimane affidato alla Società “Allgemeine Arbaiter-Bildungsverein” VI Gumperdorferstrasse 64, in Vienna, per la durata di 5 anni, la quale dovrà rimetterlo nelle mani di quella Società che avesse a costituirsi con eguali scopi, in questo periodo di tempo in Isola. Trascorso questo termine, il patrimonio sociale rimarrà a beneficio della suddetta Società. In caso di scioglimento voluto dall’Assemblea generale il patrimonio sociale va devoluto a seconda che l’Assemblea decide. IV). La Società si riserva pure di decidere riguardo l’inventario e la biblioteca.

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La prima pagina dello Statuto della “Federazione Lavoratori e Lavoratrici Isola� (AST, Luogot.-Soc., b. 7).

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Ammissione nella Società. Art. 5. Posson’essere membri della Società tutte le persone di sesso maschile e femminile. L’ammissione avviene dietro annuncio al Presidente; qualora vi fossero ragioni forti per farlo può venire respinto. Doveri dei Soci. Art. 6. I). Ogni socio paga settimanalmente un contributo che viene deciso dall’Assemblea generale. II). Ai chiamati al servizio militare, durante il tempo che si trovano sotto le armi, viene tolto qualsiasi loro diritto e dovere. III). Ogni socio ha il dovere d’agitare per l’incremento della Società, prendere parte attiva alle radunanze e alle conferenze; rispettare lo statuto e sottomettersi a tutte le disposizioni legalmente prese. Diritti dei Soci. Amministrazione. Art. 7. I). Tutti i soci hanno uguale diritto di partecipare all’amministrazione della Società. Ogni socio è eleggibile quale impiegato sociale. Istruzione. II). Ogni socio dal giorno della sua entrata può approffittare di tutti i mezzi d’istruzione elementare o di perfezionamento impartite dai propri soci o da persone legalmente abilitate. Ogni socio ha il diritto ad una copia del giornale che verrà dichiarato organo per gli atti della Società. Conseguenza della morosità. Art. 8. I). Viene eliminato dalla Società, senza nessun preavviso quel socio che si trova in arretrato di 10 settimane. La riamissione di un socio espulso segue secondo le disposizioni degli art. 5 e 6. II). Soci i quali possono certificare nell’Assemblea generale che la morosità non dipese da propria colpa, possono avanzare domanda alla Direzione sociale per un prolungamento di tempo, le quote in arretrato, dopo spirato il tempo concesso, possono venire versate in rate settimanali e cioè sino all’estinzione delle quote versate.

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Uscita ed espulsione dalla Società. Art. 9. L’espulsione dalla Società ha luogo quando un socio si rifiuta deliberatamente di osservare le disposizioni dello statuto ed i deliberati sociali, oppure lede in modo evidente l’interesse della Società. In simili casi la Direzione ha la facoltà di deliberare l’espulsione del socio, esponendo i motivi nella prossima Assemblea generale. Della Direzione Sociale. Art. 10. Gli affari sociali vengono regolati: a) a mezzo dell’Assemblea generale della Società; b) a mezzo della Direzione sociale; c) a mezzo della Commissione di controllo; d) a mezzo del Giurì; e) a mezzo dei Cassieri; f). a mezzo di persone a ciò destinate. Assemblea Generale della Società. Art. 11. All’Assemblea generale spetta: a) di ricevere la relazione della Direzione sociale, della Commissione di controllo e di darne l’assolutoria; b) la nomina del presidente e degli altri membri della Direzione, della commissione di controllo e del Giurì, estratti dai membri della Società; d) la destinazione del luogo ove deve venire trasportata la sede sociale [è stata omessa la lettera c) passando direttamente alla d)]; e) cambiamenti di statuto o scioglimento della Società. 2) Le assemblee generali ordinarie hanno luogo ogni anno nel primo quartale. L’invito dev’essere fatto nel modo più opportuno almeno quattro settimane prima [non è stato segnato il numero 1) passando direttamente al 2)]. 3) Assemblee generali straordinarie possono venir convocate in qualunque tempo. 4) L’Assemblea generale è valida qualora per lo meno un terzo dei soci sono presenti; non essendo questo il caso si deve indire una seconda convocazione col medesimo ordine del giorno ed è valevole con qualsiasi numero di intervenuti. 5) Votazioni od elezioni sono valevoli con semplice maggioranza di voti. A parità la votazione è nulla.

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Direzione Sociale. Art. 11. [la voce Art. 11. è stata ripetuta per la seconda volta e i rimanenti Articoli seguiranno con questa numerazione errata]. I) La Direzione sociale viene eletta per la durata di un anno nelle Assemblee generali ordinarie mediante schede e per semplice maggioranza di voti; è composta di un Presidente e di dodici membri. Elezioni supplettorie possono aver luogo in Ogni Assemblea Generale. II) La Direzione sociale elegge nel suo seno, nella seduta costitutiva, ancora 2 Vicepresidenti, 2 Segretari, 1 Cassiere e distribuisce gli altri lavori d’Amministrazione ai singoli suoi membri. La Direzione ha di stabilire un Regolamento Interno. III) La Direzione sociale ha le seguenti funzioni: a) di decidere sull’accettazione o sull’espulsione dei soci; b) di sorvegliare l’andamento amministrativo della Società; c) di tenere in evidenza la cassa e i libri, chiuderli alla fine dell’anno, conservare la proprietà sociale e depositare i denari con profitto; d) nominare impiegati. IV) Il Presidente, o nella sua assenza uno dei suoi sostituti, rappresenta la Società verso le Autorità e ai terzi, sottoscrive gli atti sociali e documenti; ad ogni modo per la validità di questi atti è necessaria la firma del Segretario e del timbro sociale ed in questione di denaro anche la firma del Cassiere. Richiama le sedute della Società e destina in tutte le sedute le proposte in ordine cronologico. Commissione di controllo. Art. 12. La Commissione di controllo si compone di cinque membri e tre di riserva i quali vengono eletti nell’Assemblea generale per la durata di un anno. I) Scopo della medesima è il controllo continuo del comportamento della Direzione sociale e la revisione dello stato di cassa e le note mensili, come pure l’esame del resoconto annuale. Dopo l’approvazione di questo, la Commissione ha da proporre all’Assemblea generale l’assolutoria per la Direzione sociale. La Commissione decide a semplice maggioranza di voti. II) Sopra decisione della Commissione di controllo può avere luogo anche uno scontro di cassa. Il Giurì. Art. 13. Il Giurì è composto di 5 membri per la durata di un’anno. Il Giurì ha da decidere inappellabilmente con scienza e coscienza con semplice maggioranza di voti sopra questioni sollevate da circostanze sociali.

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Riscuotitori. Art. 14. La Direzione è autorizzata a nominare in tutte le officine, stabilimenti ecc. dei riscuotitori fra i soci della Federazione dei Lavoratori e Lavoratrici, i quali hanno il compito d’incassare le quote e versarle al Cassiere.

Disposizioni Generali. Art. 15. La Società si ritiene per costituita qualora vi sieno inscritte trenta persone. Tutte le pubblicazioni ed avvisi diretti ai soci si effettueranno o mediante i giornali o con circolari, oppure con avvisi sugli albi pubblici a beneplacito della Direzione. Fine.

8. Statuto della Società corale “Zamarin” Isola Questo Statuto è stato compilato nel febbraio del 1909, non porta nè firme nè nomi; è stato registrato dalla Luogotenenza di Trieste il 14 luglio dello stesso anno con il numero 406 -1909. Appartiene alla categoria delle Società musicali (18831914), ed è composto da 11 pagine dattiloscritte nella sola metà destra, che sono affrancate con tre marche da bollo di 20 heller e da altre tre di 10, tutte annullate con un timbro rotondo in lingua tedesca, della Luogotenenza di Trieste. 44) Capitolo I. Nome, sede e scopo della Società Art. 1. Viene costituita con la sede in Isola una Società che ha per titolo “Società Corale Zamarin”. Scopo di questa Società si è quello di educare un determinato numero di soci nel canto academico, istituire un corpo corale per dare trattenimenti sociali ed eventualmente anche pubblici, organizzare concerti ed eventualmente anche gite fuori città ed intervenire con canto a funerali privati il tutto però entro i limiti consentiti dalle vigenti disposizioni legali e colle norme e mezzi indicati dalle presenti disposizioni statutarie. Capitolo II. Dei soci, loro qualifiche, diritti ed obblighi Art. 2. I soci si dividono in: soci cantori, soci sostenitori e soci onorari.

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Art. 3. I soci cantori sono quelli che sopra parere del maestro di canto e previo esperimento nella loro idoneità nella scuola di canto, saranno ammessi a far parte del corpo corale acquistandone il nome ed il diritto di ogni socio ed in pari tempo assumendone gli obblighi e doveri. Art. 4. Il numero dei soci cantori è fissato al massimo in 80 ed al minimo in 10. Art. 5. Soci sostenitori saranno quelli che si assumono la contribuzione del canone annuo senza far parte però del Corpo e sezione corale. Art. 6. Tanto i soci cantori quanto i soci sostenitori possono venir eletti a cariche sociali purchè però abbiano oltrepassato il 18mo anno d’età. Art. 7. Soci onorari sono quelli che vengono nominati come tali dall’Assemblea Generale dei soci per meriti speciali acquisitisi verso la Società o per altre ragioni d’indole artistica. Art. 8. Per venir ammesso alla Società la domanda deve essere diretta alla Direzione sociale la quale deciderà a maggioranza assoluta di voti. In caso di ripulsa ne verrà data partecipazione all’insinuato senza però adurne i motivi. Art. 9. L’associazione è obbligatoria per un anno almeno che comincia sempre col 1 Gennajo; i soci che non avranno dato formale disdetta almeno tre mesi prima cioè alla fine di Settembre di ogni anno, verranno ritenuti obbligati per l’anno successivo e così di seguito. Art. 10. I soci cantori devono frequentare la scuola di canto, intervenire alle prove di canto fissate dal maestro e prendere parte ai concerti stabiliti dalla Direzione d’accordo col maestro a scanso di una penale che verrà stabilita dal rispettivo Reg o interno per la sezione canto e soci cantori. Art. 11. Ogni socio cantore e contribuente è tenuto a versare oltre alla tassa d’entrata fissata nell’importo di Cor. 1 : - anche ad un contributo mensile di Cent. 20 aumentabile anche fino ad 1 Cor. mensile quando nel congresso ordinario annuale dei soci venisse ritenuto per ragioni di opportunità ed economia sociale conveniente di farlo. Art. 12. Il socio che rimanesse in arretrato col pagamento di 6 mesi verrà previo avvertimento radiato dal ruolo sociale, né lo stesso potrà venir riammesso se non verso pagamento di una tassa di entrata fissata in Cor. 5.Art. 13. Contribuzioni spontanee di soci o elargizioni straordinarie di terzi verranno considerate come proprietà assoluta della Società ed andranno registrate sempre quale aumento del patrimonio sociale. Art. 14. Ogni socio cantore e contribuente ha diritto di eleggere o di essere eletto alle cariche sociali purchè abbia oltrepassato il 18 mo anno di età, d’intervenire ai congressi, farvi proposte, interpellanze, ispezionare i protocolli i registri di cassa e domandar conto sull’impiego dei capitali sociali. Art. 15. Verranno eliminati dal ruolo sociale quei soci che tenessero un contegno immorale, che disonorassero la Società o che ne compromettessero in qualche modo la sua legale esistenza; quelli tra i cantori, che ripetutamente, senza motivo giustificato non intervenissero alla regolare frequentazione delle lezioni, delle prove e delle stabilite festività.

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La prima pagina dello Statuto della Società corale “Zamarin” Isola (AST, Luogot.-Soc., b. 13).

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Art. 16. Per l’effettuazione degli scopi sociali ed in specialità dei concerti sociali, il maestro di comune accordo colla Direzione ed il Direttore della Sezione corale potrà di volta in volta assumere ed istruire anche dei fanciulli e ragazze i quali coadiuveranno nel disimpegno dei fissati concerti senza obbligo da parte loro di alcuna contribuzione sociale e senza diritto anche da parte degli stessi di compenso alcuno. Art. 17. La Società Corale “Zamarin” in Isola si riterrà costituita quando vi avranno aderito almeno 15 soci. Capitolo III. Della rappresentanza Art. 18. A rappresentare, dirigere ed amministrare la Società sono destinati una Direzione ed un Consiglio di Amministrazione. La Direzione si compone di un Presidente, un Vice Presidente, un segretario ed un cassiere. Il Consiglio di amministrazione si compone di 4 consiglieri. Tanto la Direzione quanto i consiglieri restano in carica per 1 anno e sono rieleggibili. Art. 19. La Direzione ed il Consiglio di Amministrazione prestano la loro opera gratuitamente, vengono eletti dai soci in apposita riunione a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto. Capitolo IV. Doveri ed uffici della Direzione e Consiglio di Amministrazione Art. 20. La Direzione ed il Consiglio di Amministrazione hanno i seguenti incarichi: a) trattare ogni questione economica e disciplinare; b) convocare ogni anno in adunanza generale la Società; c) 3 giorni prima di ogni adunanza generale dare notizia ai soci con circolare ed unito ordine del giorno; d) nominare, stipendiare, sospendere o licenziare gli impiegati ed inservienti, che per avventura fossero necessari alla Società; e) riunirsi almeno una volta al mese per la revisione degli affari in corso, deliberando a maggioranza di voti; f) dar esecuzione a tutte le deliberazioni della Società; g) trattare sull’accettazione dei soci; h) provvedere alla disciplina interna della scuola di canto; i) fissare in unione al maestro i programmi dei concerti, dei trattenimenti sociali e pubblici e delle eventuali gite;

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l) disporre l’opportuno per l’impiego del denaro rifluito in cassa dai contributi dei soci, da offerte, doni ecc. Art. 21. Al Segretario vi spetta la redazione dei verbali, la tenitura dei registri, il carteggio, la conservazione dell’archivio, della musica, la consegna delle carte di legittimazione (matricole) ed in generale tutto ciò che concerne l’andamento d’ufficio. Art. 22. Il Cassiere custodisce sotto sua responsabilità il denaro della Società ed i titoli delle eventuali investite, tiene il registro di cassa ed altri se occorrenti e rende conto della gestione nell’adunanza generale. Art. 23. Altre sono le cariche sociali e precisamente i Revisori dei conti eletti dall’Assemblea dei soci ed ai quali è domandata la revisione dei conti annuali, prima che sieno sottoposti al Voto dell’Assmblea Generale. Capitolo V. Delle adunanze Art. 24. In ogni adunanza si darà lettura: a) del processo verbale della seduta antecedente; b) si faranno le elezioni delle cariche sociali e dei revisori dei conti; riconfermando anche in tutto od in parte le anteriori; c) si darà conto della gestione sociale, previamente esaminata dai revisori e del loro rapporto; d) si discuterà ed approverà il conto di previsione, dell’anno successivo ed il consuntivo del decorso; e) si aprirà la discussione e si delibererà su tutte le proposte della Direzione e su quelle dei soci. Art. 25. Si convocheranno anche adunanze straordinarie generali: a) quando la Direzione lo crederà necessario; b) quando ne sarà fatta domanda per oggetto importante dalla decima parte dei membri componenti la Società. Art. 26. In generale si terranno valide le Adunanze quando il numero degli intervenuti non sia minore del quinto dei soci inscritti, e si delibera a maggioranza di voti. Art. 27. Quando trattasi di modificare lo Statuto non potrà esser rappresentata nell’adunanza meno della ½ del numero degli inscritti. Art. 28. Se dietro un primo invito l’adunanza non fosse legale ad un secondo si riterrà valida qualunque sia il numero degli intervenuti, semprechè non si tratti di modificazione dello Statuto sociale, nel qual caso rimane inalterata la disposizione di cui l’art. 27. Art. 29. Nessun socio può aver voto se non che comparendo personalmente alle adunanze, non essendo ammesse le procure. Art. 30. Il presidente non vota che in caso di parità.

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Capitolo VII. Del Giurì Art. 31. Se nella Società insorgessero divergenze tali che la Direzione ed il Consiglio non bastassero ad appianare, il Presidente convoca un Giurì composto di 5 soci, il quale pronuncia inappellabilmente nella questione. Capitolo VIII. Rendite sociali e loro impiego Art. 32. Le rendite sociali sono costituite: a) dalla tassa d’ammissione b) dal contributo sociale pagato dai soci; c) da eventuali proventi per trattenimenti sociali a pagamento; d) da multe pagate dai soci cantori; e) da eventuali offerte in genere. Art. 33. Le rendite verranno impiegate: a) a pagare l’onorario al maestro ed agli inservienti sociali; b) a tacitazione dell’affittanza dei locali di scuola, cancelleria ecc.; c) a far fronte a tutte le altre spese di gestione, a quelle inerenti agli eventuali divertimenti pubblici e sociali; d) a costituire un eventuale fondo di cassa. Capitolo VIII. [questo numero di capitolo è stato ripetuto per la seconda volta] Scioglimento della Società Art. 34. La Società non si scioglie che per motivi imposti dalle leggi, oppure per mancanza di fondi, in tali casi viene fatta dalla Direzione esatto inventario della Sostanza e reso pubblico il risultato mediante affisso. In caso di scioglimento della Società l’eventuale sostanza verrà devoluta alla locale Pia Casa di Ricovero e precisamente al fondo intangibile della stessa. Capitolo IX. Disposizioni generali Art. 35. Resta severamente proibito ai soci cantori sotto pena della loro espulsione dalla Società di cantare in pubblico cori sociali, prima che la Presidenza non ne abbia dato l’autorizzazione.

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Art. 36. In tutti quei casi non previsti dal presente statuto resta autorizzata la Direzione a provvedere salvo riferta alla Società. Art. 37. I soci cantori sono obbligati di prender parte cantando a tutti i funerali dei soci decessi e ciò naturalmente senza diritto a compenso alcuno. Art. 38. I soci cantori nelle sortite porteranno quale distintivo sociale un berretto color nero con fascia celeste e filetto bianco ed in fronte un arpa. Tale distintivo verrà fornito gratuitamente dalla Società. Art. 39. Il presente Statuto, del quale ne verrà data copia a ciascun socio entrerà in attività tosto costituita legalmente la Società. Isola Febbrajo 1909 (nove).

9. Statuto sociale del “Club Sempre Avanti” Questo Statuto appartiene alla categoria delle Associazioni ricreative, sportive, culturali, patriottiche (1881-1914). Trattasi di un manoscritto di sei pagine, che non è affrancato con alcuna marca da bollo, è firmato da due Isolani del Comitato promotore, ed è stato registrato dalla Luogotenenza di Trieste il 7 novembre 1909 con il numero 1923-909. L’angolo superiore destro della prima pagina purtroppo è strappato, pertanto nel titolo, dopo Statuto, si nota una sola S che abbiamo completato in Sociale, ma che potrebbe essere anche Semplice, termine che è stato usato per altri Statuti. Dopo Club Sempre, abbiamo aggiunto Avanti, avendolo ricavato dal testo. A causa dell’angolo mancante, non ci è stato possibile individuare l’ultima parola del quarto rigo nella prima pagina ed altre nella seconda, inerenti gli Articoli VIIII e X, essendo stata questa pagina compilata al rovescio della prima. Pertanto, per le parole mancanti ci limitiamo a mettere dei puntini, seguiti da quelle che sono visibili e a volte incomplete. 45) NOME, SEDE, SCOPO, E N… Art. Io Viene istituita una Società col nome Club Sempre Avanti in Isola. Art. IIo Scopo della società è di promuovere lo sviluppo intelettuale e morale dei soci istituendo una sala di lettura, e promovendo trattenimenti sociali pubblici e feste sportive. Art. IIIo Proventi della Società sono: a) i contributi dei soci

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b) il ricavato netto delle feste ed’altri trattenimenti che saranno organizzati nell’interesse della Società c) le eventuali elargizioni dei soci ed’altri. Art. IIIIo I membri della Società si dividono in, a, soci attivi, b, soci sostenitori, c, soci onorari. Art. Vo Sono soci attivi coloro che hanno raggiunto l’età d’anni 14. Art. VIo Soci sostenitori sono quelle persone che col solo versamento del cañone intendono appoggiare gli scopi del Club. Art. VIIo Soci onorari sono quelle persone che per la loro benemerenza verso la Società o vengono come tali nominati dall’assemblea in seguito a proposta della Direzione. Art. VIIIo Qualunque persona d’incensurata condotta dell’uno o dell’altro sesso può essere aggregata alla Società. Chi desidera associarsi deve dirigere alla Direzione con analoga domanda in iscritto. Sulla domanda di ammissione a socio la Direzione delibera a maggioranza assoluta di voti inappellabilmente. Art. VIIIIo … esso verrà consegnato un certificato ….. Art. Xo … nissero alla disposizione del presente …… ali regolamenti o che tenessero ……. trario al decoro sociale come ……. endessero indegni di appartenere alla Società verranno invitati a giustificarsi presso la Direzione. Qualora questa ritenesse insufficienti le adotte giustificazioni essi verranno espulsi per deliberato inappellabile della Direzione stessa, preso a maggioranza assoluta di voti. DOVERI E DIRITTI DEI SOCI. Art. XIo Tutti i soci sono tenuti alla stretta osservanza del presente statuto dei vari re-

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golamenti dei deliberati delle adunanze generali e delle disposizioni della Direzione. Essi si obbligheranno a ciò apponendo la propria firma dello Statuto-Album. Art. XIIo Tutti i soci eccetto gli onorari, sono tenuti al pagamento di un canone settimanale di 20 cent. Inoltre ogni socio, eccetto gli onorari all’atto della sua iscrizione nell’albo dei soci corisponderà al fondo sociale a titolo di tassa di buona entrata l’importo di Cor. 1. Il socio che uscisse volontariamente dalla Società a termini del presente Statuto e volesse rientrarvi posteriormente sarà tenuto a corrispondere allo stesso titolo di tassa di buona entrata, l’importo di Cor. 2 (due). Art. XIIIo L’associazione è obbligatoria per tutto l’anno sociale che coincide alla data di approvazione del presente Statuto. Chi intende uscire dalla Società deve manifestare per iscritto alla Direzione. L’uscita dalla Società però diverrà efficace appena col principio del prossimo anno sociale. Art. XIVo Qualora un socio si mantenesse moroso nel pagamento di quattro rate settimanali del canone sociale, verrà richiamato per iscritto dalla Direzione all’adempimento dell’obbligo di pagamento. Se in seguito però continuasse a mantenersi moroso, la Direzione potrà escluderlo dalla Società. Art. XV Tutti i soci hanno diritto di prendere parte ad ogni ramo di attività sociale informandosi agli analoghi regolamenti. Art. XVI L’adunanza generale verrà tenuta nell’ultimo mese di ogni anno sociale. Potrà però avere luogo un’adunanza generale straordinaria ogni qualvolta la Direzione lo ritenga necessario, o quando almeno dieci soci ne facciano domanda motivata in iscritto. L’ordine del giorno d’ogni adunanza, unitamente al relativo invito dovrà essere comunicato ad ogni socio almeno otto giorni prima della convocazione. È di competenza dell’adunanza Generale: a) l’elezione dei membri della Direzione e dei due revisori, i quali tutti resteranno in carica per la durata d’un anno, e potranno essere rieletti; b) l’approvazione del consultivo dell’annata precedente; c) le disposizioni riguardanti l’amministrazione del patrimonio sociale d) la nomina dei soci onorari; e) le modificazioni dello Statuto; f) lo scioglimento della Società.

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Art. 18 [non è segnato l’articolo XVII e non vengono più usati i numeri romani] L’adunanza è legalmente costituita quando v’intervenga la metà dei soci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti dei soci comparsi. La elezione dei membri della Direzione dei revisori ha luogo per ischede. Art. 19 Se all’adunanza non intervengono i soci in numero legale, si disporrà per una ricovoncazione, la quale sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Art. 20 La Direzione stabilisce il giorno, l’ora e il luogo della convocazione dell’adunanza stessa, però potranno venire trattati anche argomenti non compresi nell’ordine del giorno dei quali sia riconosciuta almeno da metà dei soci intervenuti. Art. 21 Di ogni deliberato dell’adunanza generale viene tenuto processo verbale, il quale dovrà essere firmato dal presidente, dal segretario, cassiere e da due soci. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ. Art. 22 A dirigere e amministrare la Società è chiamata una Direzione composta di un presidente, di un vice presidente di un cassiere e di un segretario, eletta nell’assemblea generale a maggioranza assoluta di voti per scrutinio segreto. Il solo presidente rappresenta la Società di faccia all’Autorità rispettivamente di faccia a terzi. Eleggibili a membri della Direzione sono soltanto i soci attivi, o soci sostenitori di sesso maschile. ATTRIBUZIONE DELLA DIREZIONE. Art. 23 La Direzione amministra il patrimonio sociale, decide sopra ogni oggetto che interessa la Società, e che non sia di competenza dell’adunanza generale, provvede all’accettazione dei soci, alla compilazione dei regolamenti speciali e necessari per l’attività sociale, alla convocazione delle adunanze Generali, e all’esecuzione di ogni legale deliberato. Ad’essa aspettano la scelta dei locali sociali, l’assunzione e il licenziamento del personale di servizio, e lo stanziamento delle mercedi dello stesso.

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La prima pagina dello Statuto Sociale del “Club Sempre Avanti” in Isola (AST, Luogot.-Soc., b. 14).

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Art. 24 Le radunanze della Direzione come pure le adunanze generali sono presiedute dal presidente e in caso di suo impedimento dal vicepresidente. La Direzione delibera a maggioranza di voti dei presenti. Chi presiede non vota che in caso di parità. Art. 25 Tutti gli atti della Società devono essere firmati dal presidente e dal segretario. Per le quietanze del canone è sufficiente la firma del cassiere. Art. 26 Le disposizioni prese dalla Direzione le quali apportassero un’onere alla finanza della Società, non avranno effetto legale se non dopo ottenutone l’assenso dell’adunanza generale. COMITATO DI REVISIONE. Art. 27 I due revisori eletti dall’assemblea generale hanno l’obblligo di esaminare i libri, i registri e i documenti d’appoggio ogni qual volta lo credono opportuno e ad estendere in iscritto l’esito della fatta revisione. GIUDICI ARBITRI. Art. 28 Qualunque controversia insorta per questioni sociali [fra] i soci e la Direzione, e fra questa e la Società stessa, sarà decisa inappellabilmente da tre arbitri. Ognuna delle due parti contendenti elegge il suo giudice arbitro e i due eletti scelgono il terzo. PUBBLICAZIONI SOCIALI. Art. 29 Tutte le pubblicazioni d’interesse sociale seguiranno in via d’affissione alla sede sociale, ed agli Albi di pubblicità. La convocazione alle adunanze generali e alle sedute della Direzione avrà luogo mediante circolari. La convocazione dell’adunanza generale pel caso di scioglimento della Società seguirà mediante invito col relativo ordine del giorno.

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SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ. Art. 30 In caso di scioglimento della Società spetterà all’adunanza generale di disporre del patrimonio Sociale. La Direzione sarà poi incaricata della relativa liquidazione, e dal giorno del proclamato scioglimento della Società essa fungerà da comitato liquidatore. Art. 31 In caso di scioglimento forzoso, ove l’autorità non disponga altrimenti giusta il § 27 della legge 15 novembre 1867 N. 134 B. L. I. il patrimonio verrà amministrato dalle stesse persone componenti la Direzione in carica all’atto dello scioglimento, e verrà poi devoluto entro il termine di un anno a quella Società che nel frattempo avesse a costituirsi con iscopi simili a quelli della cessata Società. Spirato l’anno senza che sia avvenuta una tale devoluzione, il patrimonio andrà devoluto a favore di una istituzione Pia da determinarsi dallo stesso Comitato liquidatore. per Il Comitato promotore Il Presidente / Arsenio Vascotto – Il Segretario / Gerin Giulio

10. Statuto della “Associazione fra Negozianti ed Industriali” in Isola Questo Statuto appartiene alla categoria delle Società per il promovimento degli interessi economici (1868-1914). Trattasi di un manoscritto di 14 pagine, con la prima affrancata da cinque marche da bollo di 30 heller, annullate con il timbro in lingua tedesca della Luogotenenza di Trieste. Esso è stato compilato il 6 dicembre 1909 e firmato da due Isolani; è stato registrato con il numero 33-910 l’otto gennaio 1910. 46) NOME E SEDE DELLA SOCIETÀ Art. I Viene istituita con la sede in Jsola una società fra commercianti col titolo “Associazione fra negozianti industriali”. SCOPO DELLA SOCIETÀ Art. II L’associazione fra negozianti industriali si prefigge di tutelare mediante la

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morale e materiale cooperazione dei consociati ed esclusa ogni attività politica gli interessi generali degli affigliati tanto in linea morale che materiale, di promuovere un costante miglioramento delle condizioni materiali e commerciali e di coltivare e mantenere fra tutti i componenti questa casta quel buon accordo essenzialmente necessario per conseguire tutti i comuni vantaggi possibili. Art. III I mezzi coi quali la società intende di raggiungere i suoi scopi sono. 1) Mantenimento di buoni e continui rapporti con le Società consorelle, coi produttori, creditori e con le Camere di Commercio e d’Jndustria. 2) Riunioni dei soci per trattare sulle varie questioni di comune interesse, come p. e. le questioni dei girovaghi degli stralci, della concorrenza da parte dei fornitori con la vendita a privati, delle vendite non autorizzate cioè clandestine del possibile miglioramento delle condizioni morali e materiali dei dipendenti. 3) Presentazione di proposte, petizioni e memoriali sia alle Camere di Commercio e d’Jndustria che alle autorità industriali ed amministrative. 4) Promuovere l’istruzione commerciale fra i propri soci a mezzo di riunioni, conferenze, sala di lettura pubblicazioni e diffusione di circolari, opuscoli e periodici su argomenti d’interesse comune. 5) Intervento diretto nei casi d’insoluzione allo scopo di facilitare a commercianti ed industriali accomodamenti amichevoli evitando per quanto possibile concorsi giudiziari o speculazioni di singoli, a danno di ogni categoria di negozianti ed industriali. 6) Istituzione di un ufficio e di apposito albo d’informazioni ad uso dei soci. 7) Facilitare dei rapporti fra i soci e le case fornitrici come pure difesa dei medesimi da case che l’esperienza dimostrasse non esser degne dell’appoggio. 8) Intervento dell’esecutivo sociale per definire o amichevolmente o se indispensabile in via legale le divergenze insorte fra i soci e le case fornitrici. 9) Interessamento presso gl’Istituti Bancari per facilitare ai propri affigliati l’appoggio di codesti Istituti. 10) Intervento dell’esecutivo sociale presso la Camera di Commercio e d’Jndustria per le eventuali nomine di periti nei diversi rami del Commercio e dell’Jndustria. 11) Eventuale istituzione per soccorrrere soci decaduti, oppure vedove od orfani di soci con norme da stabilirsi. AMMISSIONE DI SOCI Art. IV Possono far parte dell’associazione fra negozianti ed industriali tutte le ditte esercenti il commercio ed industria che abbiano sede a Jsola e circondario e siano insinuate presso le rispettive autorità.

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Art. V La domanda d’ammissione dev’essere presentata alla Direzione a voce o in iscritto. Sull’accettazione decide la Direzione a semplice maggioranza di voti. In caso di rifiuto verrà ristituita la domanda senza adurne i motivi. PROVENTI DELLA SOCIETÀ Art. VI I soci provvedono ai bisogni economici mediante la tassa d’ammissione di Corone due, da versarsi all’atto dell’iscrizione e mediante canone annuo che per il primo anno amministrativo viene fissato a Cor. otto – quindi l’Assemblea generale ordinaria stabilirà per ogni anno amministrativo l’ammontare del canone annuo. Il pagamento del Canone seguirà in 4 rate trimestrali anticipate. DIRITTI DEI SOCI Art. VII Ciascun socio dal giorno dall’ammissione gode dei seguenti diritti: 1) Di frequentare i locali sociali ed usufruire dei giornali, libri, scritti od altro di proprietà sociale. 2) D’intervenire alle convocazioni della Società prendendo parte attiva alle votazioni ed alla discussione con proposte, mozioni o interpellanze in tutti gli argomenti che possono interessare la Società o singoli gruppi di soci. 3) Di partecipare a tutti i convegni sociali. 4) Di chiedere l’appoggio della Società per questioni professionali. 5) Di usufruire a seconda delle norme stabilite negli speciali regolamenti interni, di tutti i vantaggi che venissero ad offrire quelle sezioni che la Società attiverebbe. 6) Di eleggere ed essere eletti a cariche sociali. DOVERI DEI SOCI Art. VIII 1) Tutti i soci sono tenuti ad osservare direttamente e strettamente il presente Statuto e ad appoggiare la Direzione ed il Consiglio nel seguimento dei medesimi ed promuovere e mantenere sempre desto lo spirito di solidarietà e di colleggialità. 2) Di facilitare in ogni modo gli accordi atti a portare comuni vantaggi e di attenersi strettamente alle deliberazioni che venissero prese dagli interessati conformemente alle disposizioni del regolamento interno. 3) Di tutelare in qualunque occasione tanto nei rapporti con la clientela quanto verso i fornitori, il decoro ed il prestigio della classe commerciale ed industriale.

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La prima pagina dello Statuto della “Associazione fra Negozianti ed Industriali in Isola� (AST, Luogot.-Soc., b. 11).

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DIMISSIONI ED ESCLUSIONE DEI SOCI Art. IX La dimissione di socio dev’essere presentata in iscritto almeno 3 mesi prima della fine dell’anno sociale. Se la dimissione non è presentata a tempo il socio dimissionario è obbligato a pagare il contributo per l’anno sociale successivo. Art. X Per deliberato della Direzione, possono essere esclusi dalla Società. 1) Coloro che in seguito perdono le qualifiche necessarie per l’ammissione a socio. 2) Coloro che rimanessero in arretrato per oltre 6 mesi col pagamento dei contributi sociali, i diritti spettanti alla Società. 3) Coloro che venissero a mancare alle disposizioni del presente Statuto o che si rendessero indegni d’appartenere al nesso sociale, per azioni che comprometterebbero il decoro o gl’interessi della casta. Art. XI La Direzione decide sull’esclusione d’un socio o per propria iniziativa o sopra a richiesta di almeno un quarto dei soci inscritti. Per la validità dell’esclusione è necessaria la maggioranza di due terzi dei membri della Direzione. ORGANI DELLA DIREZIONE Art. XII A rappresentare, dirigere ed amministrare la Società viene eletta in congresso generale mediante schede a semplice maggioranza di voti una Direzione composta di un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario, un Cassiere e 4 Direttori. Inoltre il congresso eleggerà 3 arbitri e 2 revisori. Gli eletti rimangono in carica per un anno e possono essere rieletti. L’intera direzione ed in primo luogo il Presidente, rappresenta la società di fronte alle autorità ed a terzi. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente. Art. XIII Alla Direzione spetta. a) Di convocare l’assemblea generale per la nomina delle cariche sociali. b) Di mandare ad effetto le deliberazioni legalmente prese dall’assemblea generale.

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c) Di sopraintendere a tutta l’azienda sociale amministrandone la sostanza giusta le norme statutarie e le deliberazioni prese dal congresso generale. d) Di compilare al principio d’ogni anno amministrativo e sottoporre all’approvazione dell’assemblea generale il bilancio di previsione nel quale devono essere specificate le spese ed i crediti necessari al regolare funzionamento dell’amministrazione ed al raggiungimento degli scopi sociali. e) Di provvedere alla compilazione dell’annuo bilancio consuntivo che dovrà prima essere diligentemente esaminato dai revisori. f) In generale incombe alla Direzione l’obbligo di prestarsi affinchè tutto ciò che riguarda l’interesse dei soci proceda secondo le norme stabilite e nei casi dubbi secondo equità; procurare che gli scopi sociali sieno raggiunti con mezzi saggiamente adoperati, accogliere con interessamento le eventuali domande ed i reclami dei soci. Art. XIV La Direzione si raduna dietro invito diramato per iscritto dal Presidente o dal Vice-Presidente. Le sedute della Direzione vengono tenute quando lo richieda la necessità e sono legali qualora v’intervengano almeno otto membri. Art. XV Ogni atto sociale dev’essere firmato dal Presidente e dal Segretario ed in questioni finanziarie anche dal Cassiere. Art. XVI È dovere dei membri della Direzione d’intervenire a tutte le riunioni od in caso d’impedimento darne motivato annuncio. Art. XVII I Revisori hanno l’obbligo di esaminare i registri sociali ed i bilanci; di fare lo scontro di Cassa di estendere apposito rapporto e di presentare al congresso generale la relazione sull’andamento amministrativo della Società. ARBITRI Art. XVIII Qualsiasi controversia relativa ai rapporti sociali sia fra i soci, come pure fra i soci e la Direzione verrà decisa inappellabilmente dai 3 arbitri.

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CONGRESSI E RIUNIONI Art. XIX Ogni anno verrà convocato entro i primi due mesi il Congresso generale ordinario. Sono di spettanza del Congresso generale i seguenti deliberati. 1) Discussione ed approvare del resoconto sull’attività e sulla gestione sociale dell’anno precedente e fissazione del canone annuo. 2) Fissazione del preventivo sociale. 3) Elezione delle cariche sociali. Art. XX Possono inoltre essere convocate dalla Direzione e sopra domanda di almeno la 4 parte dei soci dandone il motivo, dei Congressi generali straordinari i quali dovranno aver luogo entro tre settimane dall’epoca della richiesta. Art. XXI Gli inviti ai Congressi generali dovranno venir diramati ai soci almeno otto giorni prima del Congresso. Il socio il quale fosse impedito d’intervenire al Congresso generale, potrà farsi rappresentare da un altro socio con mandato esteso in iscritto, su una persona non potrà convergere più di un mandato. Art. XXII I Congressi tanto ordinari che straordinari sono validi qualora v’intervenga almeno un terzo dei soci; nel caso che non vi fosse il numero legale, il congresso si terrà in seconda convocazione un’ora dopo con lo stesso ordine del giorno, e sarà valido con qualunque numero di presenti. Le deliberazioni prese nei Congressi ordinari e straordinari devono venir rispettate indistintamente da tutti gli associati. Art. XXIII Le votazioni sono valide come le elezioni con semplice maggioranza di voti. Art. XXIV Proposte di cambiamenti dello statuto come pure lo scioglimento della Società, richiedono la presenza di almeno due terzi di soci e per la validità delle decisioni si richiede la maggioranza dei presenti. Tali casi non potranno venir trattati d’urgenza.

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Art. XXV Per iniziative della Direzione o di un gruppo di soci, consapevole la Direzione potranno venir convocate in qualunque momento delle riunioni sociali per la trattazione di argomenti di comune interesse. Queste riunioni di carattere interno potranno venir presiedute o da un (socio) membro della Direzione od anche da uno dei soci convocatori. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ Art. XXVI Qualora il Congresso generale decidesse lo scioglimento della società dovrà deliberare contemporaneamente a qual fine destini il patrimonio sociale ed in qual modo debba seguirne la liquidazione. Art. XXVII Nel caso la società venisse sciolta per ordine dell’autorità il patrimonio sociale verrà devoluto a quella Società che entro due anni sarà costituita con scopi consimili a quelli della Società cessata. Spirato questo termine senza che sia stata costituita tale Società si devolverà questo patrimonio a negozianti o ad industriali decaduti. In mancanza di questi il patrimonio sociale verrà devoluto ad un Istituto locale di beneficenza. Disposizioni generali: Art. XXVIII L’anno sociale ha principio col I di gennaio. [Le parole sottolineate sono state aggiunte in questo modo alla fine dell’Art. XXVII, essendo state dimenticate, e non essendovi stato altro spazio per il compilatore, che aveva già scritto il prossimo articolo]. DISPOSIZIONI GENERALI Art. XXVIII [Il numero dell’Articolo non è stato corretto in XXIX come doveva essere, ma il prossimo è regolare]. Se per decesso o dimissioni si rendessero vacanti delle cariche sociali la Direzione potrà indire in qualunque momento un’elezione suppletoria attenendosi alle medesime disposizioni che vigono per i Congressi generali. Art. XXX Il regolamento interno determinerà il compito speciale d’ogni carica, i particolari amministrativi ed in generale tutte quelle disposizioni che valgono a completare le prescrizioni fondamentali.

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Art. XXXI Sino alla compilazione del regolamento interno varranno le norme consuetudinarie, in quanto siano conciliabili col presente Statuto. Art. XXXII Tutte le pubblicazioni ed avvisi diretti ai soci si effettueranno mediante circolari. DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. XXXIII Sino al primo Congresso generale nel quale la Direzione verrà eletta fungerà come tale il Comitato promotore costituito dalle persone che hanno presentato all’autorità per l’approvazione il presente Statuto. Art. XXXIV La società si riterrà costituita qualora vi sieno inscritti almeno 20 soci. Giovanni Dudine / E Benvenuti Jsola 6-Dicembre 1909.

11. Statuto della “Società Nuova Alieto” Questo Statuto appartiene alla categoria delle Società per il promovimento degli interessi economici (1868-1914), ed è composto da otto pagine manoscritte su due terzi verticali di ciascuna, non è firmato né datato. Nella prima pagina è affrancato con due marche da bollo di 30 heller del 1910, annullate dal timbro in lingua tedesca della Luogotenenza di Trieste. È stato registrato il 1° dicembre del 1910 con il numero 2027-1910. 47) CAPITOLO I. DELLA SOCIETÀ §. 1 Porta il nome di “Società Nuova Alieto” ed ha per iscopo di favorire il movimento dei forestieri nel Comune d’Isola a mezzo di trattenimenti sociali, concerti, balli ed eventuali gite fuori di città.

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CAPITOLO II. DEI SOCI §. 2 Si suddividono in a. contribuenti. b. onorari. §. 3 A soci onorari possono essere nominati quei cittadini o forestieri che in qualsisia modo si rendessero benemeriti del paese o si prestassero per l’incremento e benessere della Società. I soci convocati in generale adunanza ne deliberano la nomina su proposta della Direzione sociale. §. 4 La domanda per essere ammesso alla Società come socio contribuente dovrà essere diretta a voce o in iscritto alla Direzione sociale. Se non vi fosse fatto luogo, la Direzione non sarà tenuta ad addurne i motivi. CAPITOLO III. DOVERI DEI SOCI §. 5 La permanenza non interrotta nella Società è obbligatoria per tre anni, spirati i quali, i soci che non avranno data disdetta tre mesi della loro scadenza, si ritterranno obligati per altri tre anni e così via in seguito negli altri successivi triennî. §. 6 A ogni socio contribuente incombe l’obbligo di versare nella Cassa Sociale, in via postecipata un canone semestrale. Questo viene fissato per ora in Cor. una quale canone obbligatorio minimo ed in Cor. venti quale massimo volontario pagabili anticipatamente, e verrà successivamente stabilito annualmente dalla seduta generale dei socî a seconda dei bisogni. Sarà facoltativo il pagamento antecipato del contributo di più semestri. §. 7 Le arretrazioni nel pagamento di detto contributo, quando raggiungessero l’equivalente di due semestri danno luogo all’ammonimento al socio moroso. In questo caso, il verbale avviso a quest’ultimo, fatto dalla persona delegata agli incassi, tien luogo dell’ammonimento stesso.

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§. 8 Il socio viene escluso dalla Società, o può avere egli tacitamente rinunciato di far parte della medesima, ove egli si rendesse debitore dell’equivalente contribuzione di tre semestri, salvo il caso, ch’ei giustifichi la incorsa morosità e versi l’importo arretrato. L’esclusione del socio non toglie gli obblighi da lui assunti, pei quali si procederà in via giudiziale. §. 9 Ogni socio contribuente ha il diritto a. di eleggere ed essere eletto alle cariche della Società; b. d’ispezionare i protocolli e domandar conto sull’impiego del capitale sociale; c. di portare il contrassegno sociale quando la società si produce in pubblico in occasione di balli, concerti, trattenimenti o gite. §. 10 Vengono dichiarati altresì esclusi quei soci, i quali: a. commettono dei disordini, od atti d’immoralità in una festa o trattenimento sociale (§. 1) b. portassero il contrassegno sociale fuori del luogo ed ore stabilite. §. 11 Ad ogni socio, il quale, escluso dalla Società per motivi che non siano quelli previsti dal § precedente lettera a. resta libero il ricorso per essere riammesso nel gremio sociale. Sul medesimo si pronuncia la Società, sentito il parere della Direzione. Il socio così riammesso pagherà Corone due per buona entrata, a beneficio del fondo sociale (§. 38 b.) CAPITOLO IV DELLA DIREZIONE §. 12 Si compone di: 1 Presidente 1 Vice-presidente 6 Consiglieri 1 Segretario-cassiere, tutti da eleggere in seduta generale della Società. In tale seduta il numero de’ consiglieri in caso di bisogno potrà essere portato a nove o anche a dodici.

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§. 13 Il presidente, il vice-presidente, il segretario-cassiere ed al caso il suo sostituto (vedi §. 14) dureranno in carica tre anni. Un terzo dei consiglieri uscirà a sorteggio ogni anno e verrà sostituito da nuove elezioni. §. 14 Eventualmente farà parte della Direzione anche un sostituto-segretario-cassiere da eleggersi colle stesse norme. §. 15 I servigi annessi a tutte le cariche anzidette sono di regola, prestati gratuitamente. §. 16 Se durante il triennio anzidetto si rendesse vacante, per decesso o giustifica dimissione, qualcuna delle cariche sovra accennate, sarà provveduto nel termine di giorni quindici alla sostituzione mediante nuova elezione da farsi dalla sola Direzione, salva sanatoria da chiedersi alla Società nella prima successiva sua seduta. §. 17 Il Presidente rappresenta la Società rimpetto a terzi – firma gli atti sociali – distribuisce i referati a’ Consiglieri – fissa e presiede le sedute del consiglio e della Società – propone l’ammissione di nuovi soci, la cui nomina viene sanzionata dalla Direzione – formula i programmi de’ balli, concerti, trattenimenti ed eventuali gite sociali – vota solo in caso di parità di voti, che dirime col proprio – spicca i mandati di pagamento. §. 18 Il Presidente può farsi sostituire in caso d’impedimento dal Vice-presidente e questi, se pure impedito, dal Consigliere più anziano di età. §. 19 Il Vice-presidente e rispettivamente il Consigliere anziano, sol quando per l’assenza od impedimento del Presidente e rispettivamente del Vice-presidente ne fungono le mansioni, ha gli stessi diritti e doveri del medesimo. In ogni altro caso d’esso resta equiparato a’ Consiglieri. §. 20 A questi incombe l’obbligo di attendere al disimpegno de’ referati, che loro vengono fissati dal Presidente – assistere alle sedute del Consiglio – riferire sopra oggetti di loro competenza, nelle sedute di quest’ultimo ed in quella della Società, nelle quali hanno voto deliberativo.

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§. 21 Non intervenendo un membro della Direzione alle sedute della medesima per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, o trascurando il disimpegno delle mansioni a lui affidate, la Presidenza stessa resta autorizzata a decretarne l’esclusione del suo gremio e provvedere alla sostituzione in via d’urgenza a mezzo della Direzione (vedi §. 16). §. 22 I Consiglieri hanno il diritto di proposta di nuovi soci, senza l’appoggio di altri soci, per ottenere la presa in considerazione. §. 23 Incombe al Segretario-cassiere l’obbligo di assumere l’iscrizione de’ soci e quello della redazione de’ protocolli di seduta e degli atti tutti d’ufficio della Società. §. 24 Egli cura anche gli incassi dei contributi settimanali dei soci, fa i pagamenti sovra mandati spiccati dalla Presidenza e tiene la contabilità sociale. §. 25 Desso è tenuto offrire quandochessia all’ispezione della Direzione o chi per essa, le risultanze del giornale di cassa. Produce semestralmente alla stessa un prospetto indicante le condizioni economiche della Società, corredandolo delle rispettive pezze d’appoggio. §. 26 Nel caso che la Società chiamasse a formar parte della Direzione anche un Sostituto-Segretario-Cassiere, questi ripartirà col Segretario-Cassiere le sue mansioni. CAPITOLO V. DELLE SEDUTE §. 27 I membri della Direzione vengono convocati a seduta quante volte il Presidente della Società lo stimasse necessario nell’interesse della medesima e quando lo richieggano quattro Consiglieri. §. 28 A rendere validi i deliberati della Direzione occorre la presenza almeno di quattro Consiglieri, e la maggioranza assoluta di voti. §. 29 Non ottenendosi nella prima convocazione il numero legale, si fisserà altro giorno per la radunanza.

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La prima pagina dello Statuto della “Società Nuova Alieto” in Isola (AST, Luogot.-Soc., b. 11).

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Nella seconda convocazione i deliberati saranno validi quando anche fossero presi d’ufficio dalla sola Presidenza. §. 30 I deliberati della Direzione presi nell’ultimo caso saranno comunicati agli altri membri della medesima. §. 31 Nel verbale di seduta sarà fatto cenno delle assenze non giustificate dei membri della Direzione. §. 32 Le sedute della Società vengono, di regola, intimate tre giorni prima di quello fissato per la convocazione, la quale avrà luogo almeno una volta all’anno. Sono indette per disposizione della Presidenza o per deliberato della Direzione oppure quando un quinto dei soci lo domandino. §. 33 A rendere ordinariamente legale la radunanza, ove non si trattasse di modificare lo Statuto sociale, occorre la presenza almeno di un terzo del numero totale dei soci contribuenti. §. 34 Non raggiungendosi il detto numero, la seduta viene rimandata ad altro giorno. Nella seconda convocazione la seduta sarà legale, qualunque fosse pur essere il numero dei soci intervenuti. Di ciò sarà fatto cenno nel relativo ordine del giorno. §. 35 Se nella seduta generale si dovesse discutere una proposta tendente a modificare lo statuto sociale, per la sua legalità sarà richiesto il concorso di due terzi dei soci. §. 36 A che i deliberati presi sieno validi esigesi la maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti, serve il disposto del secondo capoverso del §. 28 del presente statuto. §. 37 Alla riunione generale dei soci spetta il deliberare: a. l’elezione dei membri componenti la Direzione (§. 12). b. l’eventuale nomina dei soci onorari (§. 3).

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c. l’approvazione dei conti sociali d’introito e di esito; d. l’eventuale modificazione del presente statuto sotto l’osservanza del §. 35; e. la destinazione dell’impiego del fondo sociale di riserva; f. i provvedimenti in caso di scioglimento della Società. CAPITOLO VI. DELLE RENDITE E LORO IMPIEGO §. 38 Sono costituite: a. dal contributo semestrale dei soci paganti; b. dalla tassa di riamissione dei soci esclusi o dimessi (§. 11); c. dal rimborso facoltativo dai singoli soci della spesa occorsa per provvedere il contrassegno sociale dei medesimi; d. dal ricavato netto di trattenimenti, balli, concerti e feste sociali, attivati con viglietto d’ingresso pei non soci; e. da eventuali donativi, lasciti ed affluenze diverse. §. 39 Le rendite sociali vengono impiegate a far fronte alle spese sociali. CAPITOLO VII. DISPOSIZIONI GENERALI §. 40 In tutti quei casi non previsti dal presente statuto, resta autorizzata la Direzione di provvedere salvo riferta alla Società. §. 41 Quando insorgessero delle controversie dipendenti dai rapporti sociali, ne verrà deferito l’appiamento alla Deputazione Comunale, quale prima Autorità Cittadina locale, e ciò nel senso del §. 4 lettera g. della legge 15 novembre 1867 N.o 134 B. L. I. In caso di scioglimento del patrio sodalizio il patrimonio sociale verrà depositato nella Civica Cassa per essere posto a disposizione di qualunque altra Società consimile, che in seguito si dovesse qui costituire, salve le disposizioni del §. 27 della legge sovra citata.

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CAPITOLO VII. DISPOSIZIONI TRANSITORIE §. 42 La società avrà la sua sede nel locale in Isola all’uopo dalla Direzione designato, approvato dalla società stessa. §. 43 Il presente statuto entrerà in vigore dopo che sarà stato omologato dalle competenti I.I. R.R. Superiori Autorità Politiche, e queste non lo avranno eccepito entro il termine di legge.

12. Statuto del “Circolo Nazionale” Questo Statuto è uno stampato di tre pagine che, evidentemente, veniva impiegato in più località dell’Impero asburgico dalle Comunità Italiane, e ciò si rileva dal fatto che la località di Isola è stata aggiunta in penna come l’ammontare del canone. Un’articolo è stato depennato, mentre i successivi sono stati modificati in penna. Esso appartiene alla categoria delle Società per il promovimento degli interessi economici (1868-1914), ed è stato registrato dalla Luogotenenza di Trieste con il numero 2348/1 – 13, il 28 dicembre 1913. In prima pagina lo Statuto è bollato con una marca da bollo di 30 heller, annullata dal solito timbro in lingua tedesca della medesima Luogotenenza. 48) TITOLO I. Nome, sede e scopo della Società. Articolo 1. Viene istituita una Società col nome di “Circolo Nazionale”, che avrà sede nella città di Isola. Articolo 2. La Società si prefigge lo scopo di promuovere l’educazione intelettuale e fisica, ed intende di esplicare il suo programma: a) mediante un gabinetto di lettura con annessa biblioteca circolante; b) mediante conferenze e conversazioni istruttive; c) colla istituzione di una sezione sportiva; d) colla istituzione di una sezione drammatica e musicale; e) coll’istituzione di un segretariato del popolo; f) con trattenimenti, feste e gite sociali.

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TITOLO II. Soci, loro diritti ed obblighi. Articolo 3. Può esser socio ogni cittadino che abbia raggiunta l’età di 16 anni, e sia accettato come tale. Articolo 4. I soci hanno diritto: a) di godere tutti i benefici derivanti dalla attività sociale; b) di intervenire alle adunanze, prender parte alle discussioni e votazioni, e fare proposte; c) di elezione attiva e passiva; d) di portare il distintivo sociale. Articolo 5. L’associazione è obbligatoria per un anno. Questo obbligo si intenderà rinnovato d’anno in anno, qualora due mesi prima dell’espiro dell’anno sociale il socio non abbia dato formale disdetta per iscritto a mani della Direzione. Il socio che entra nella Società nel corso dell’anno sociale è tenuto a farne parte fino all’espiro dello stesso, fermo però l’obbligo della disdetta entro il termine sopra fissato. L’anno sociale coinciderà coll’anno solare. Articolo 6. I soci sono obbligati al regolare pagamento antecipato del canone sociale che viene fissato in cinquanta centesimi mensili. All’atto della sua ammissione, ogni socio dovrà pagare una tassa di buona entrata nell’ammontare di una corona. Articolo 7. Ogni socio dovrà firmare, all’atto della sua ammissione un esemplare dello Statuto, ed obbligarsi all’osservanza dello stesso. Articolo 8. Sull’ammissione dei soci decide inapellabilmente la Direzione. Articolo 9. Il socio moroso al pagamento del canone per tre rate mensili consecutive, potrà, previa diffida da parte della Direzione, venir cancellato dal ruolo sociale. Sarà però tuttavia obbligato al pagamento delle rate arretrate e delle successive fino al compimento dell’anno sociale in corso.

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La prima pagina dello Statuto del “Circolo Nazionale� in Isola (AST, Luogot.Soc., b. 14).

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Articolo 10. Per gravi motivi può la Direzione escludere un socio dalla Società. Articolo 11. Il socio che cessa di far parte della Società, qualunque ne sia il motivo, perde ogni diritto di compartecipazione alla sostanza sociale. Articolo 12. La Direzione ha la facoltà di ammettere di anno in anno a far parte di singole sezioni, in qualità di allievi, giovani di età inferiore ai 16 anni, verso pagamento di un contributo mensile da stabilirsi dalla stessa. TITOLO III. Patrimonio e redditi della Società. Articolo 13. Il patrimonio sociale è costituito dagli enti mobili ed immobili acquistati dalla Società o ad essa pervenuti in dono, nonché dal sopravanzo dei redditi sociali. Articolo 14. I redditi sociali provengono dalle tasse di buona entrata, dai canoni sociali, dal ricavato di trattenimenti e da eventuali obblazioni. TITOLO IV. Rappresentanza sociale. Articolo 15. La Direzione rappresenta la Società ed è l’organo direttivo ed esecutivo della stessa. Essa si compone di dieci membri che sono: Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere, e sei direttori. La società viene rappresentata dal Presidente. Articolo 16. La Direzione sceglierà dal suo seno le persone a cui sarà affidato l’ufficio di direttore delle singole sezioni. Articolo 17. La Direzione viene nominata dai soci in adunanza generale, dura in carica un anno, e può esser rieletta. – Cessando dal suo ufficio un membro della medesima

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in corso dell’anno sociale, si procederà alla elezione suppletoria. La votazione per l’elezione segue a voce o per schede secondo il deliberato dell’adunanza. Articolo 18. I diritti e i doveri della Direzione sono: a) rappresentare la Società; ciò che avviene a mezzo del Presidente; b) fissare il Regolamento interno per la Società e per le singole Sezioni; c) accettare ed escludere soci; d) convocare e presiedere le adunanze della Società, e fissarne il programma; e) dirigere e curare l’attività sociale, e decidere in tutti gli affari sociali che non sono specialmente riservati all’Adunanza generale; f) riscuotere i contributi sociali e fare tutti gli incassi in denaro; g) amministrare il patrimonio sociale, in quanto non sia di competenza dell’Adunanza generale; h) render conto annualmente della propria gestione. Articolo 19. Le sedute della Direzione sono valide solo colla presenza di almeno sei membri, compreso il Presidente o il Vicepresidente. La Direzione delibera a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevarrà quella parte colla quale avrà votato il Presidente. Articolo 20. Ogni atto sociale deve esser firmato dal Presidente o dal Vicepresidente e dal Segretario, e se concerne affari di cassa, dal Presidente o dal Vicepresidente e dal Cassiere. Articolo 21. Per l’esame dei libri e dei registri sociali, e per la revisione dei conti, vengono nominati due revisori, i quali dovranno ogni anno redigere in iscritto una relazione e presentarla all’Adunanza generale. TITOLO V. Adunanze generali. Articolo 22. Le adunanze generali sono ordinarie e straordinarie. – Le ordinarie si tengono alla chiusa dell’anno sociale; le straordinarie, quando la Direzione lo ritenga necessario, o in seguito a domanda motivata di almeno trenta soci. Articolo 23. Ogni adunanza dovrà esser preceduta da regolare invito contenente l’ordine del giorno.

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Articolo 24. Le adunanze sociali sono valide con qualunque numero di intervenuti. Trattandosi però della modificazione dello Statuto sociale o dello scioglimento volontario della Società, si richiede la presenza di almeno la metà dei soci inscritti. In questi casi però, andando deserta la prima convocazione per mancanza del numero prescritto, sarà indetta una seconda adunanza entro otto giorni, e questa sarà valida con qualunque numero di soci. Nell’invito in seconda convocazione dovrà esser espressamente indicato che la adunanza sarà valida con qualunque numero di intervenuti. Articolo 25. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei soci presenti. In caso di parità di voti, dirime il voto del Presidente. Articolo 26. Sono di competenza dell’Adunanza generale: a) la nomina della Direzione e dei Revisori dei conti; b) la approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; c) la deliberazione su acquisti straordinari che importino una spesa superiore a Corone 500, ed in genere sulla alienazione del patrimonio sociale; d) la modificazione dello Statuto sociale; e) lo scioglimento volontario della Società. Giudici arbitri. Articolo 27. Eventuali controversie relative ai rapporti sociali verranno decise inappellabilmente da un giudizio arbitramentale. Le due parti contendenti scelgono ciascuna un arbitro, e i due eletti ne eleggono un terzo, tutti dal seno della Società. Distintivo sociale. Articolo 28. I soci potranno portare un distintivo sociale consistente in una piccola targa in forma di scudo colla scritta “Circolo nazionale”. [Questa voce, e l’articolo 28 sono stati depennati, perché evidentemente i soci non intendevano portare il distintivo, forse per il motivo che avrebbe comportato dei costi].

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Scioglimento della Società Articolo 28. [il numero 29 è stato sostituito con il 28] In caso di scioglimento volontario della Società, l’Adunanza generale che lo avrà votato disporrà in pari tempo a suo beneplacito sulla destinazione del patrimonio sociale, affidandone la liquidazione alla Direzione in carica. In caso di scioglimento da parte dell’Autorità, tale facoltà resta devoluta alla Direzione. Articolo 29. [il numero 30 è stato sostituito con il 29] Il presente Statuto entrerà in vigore col giorno della sua approvazione da parte dell’Autorità.

13. Statuto del “Patronato per l’educazione della gioventù in Isola Lo Statuto appartiene alla categoria delle Società per la tutela degli interessi morali degli associati. È stato compilato il 25 gennaio 1914, e in calce porta i nomi di quattro illustri isolani, scritti dalla medesima persona. Trattasi di un manoscritto di tre pagine affrancato con una marca da bollo di 30 heller, annullata con un timbro rotondo in lingua tedesca della Luogotenenza di Trieste, che lo ha registrato in prima pagina con Z. Pr. 315 – 14. 49) CAPO I NOME E SCOPO DEL PATRONATO §. 1. È costituita in Isola una associazione dal titolo “Patronato per l’educazione della gioventù”. §. 2. Scopo della stessa è quello di promuovere la civile e morale educazione dei figli del popolo e specialmente quelli che sono più abbandonati a se stessi, istituendo, sovvenzionando o mantenendo nel Circondario d’Isola: a) Ricreatori ed Oratori, dove la gioventù maschile possa passare i giorni domenicali, festivi, eventualmente feriali restando così preservata da pericoli di eventual corruzione; b) Ospizi (Orfanotrofi) dove i ragazzi indigenti ed abbandonati preferibilmente orfani, possano venir accolti ed avviati a di utili ed esemplari cittadini; §. 3. Tanto i Ricreatori che gli eventuali Ospizi restano affidati esclusivamente alla direzione de’ Religiosi della Congregazione Salesiana di Don Bosco ed altri Congregazionisti riconosciuti dallo Stato. La lingua in uso presso gli stessi sarà sempre l’italiana.

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CAPO II MEZZI §. 4. Il Patronato dispone: a) dei canoni dei soci, b) di eventuali doni, eredità e legati. A meglio raggiungere gli scopi sociali gioveranno collette straordinarie, pubblicazioni, conferenze, ed accademie sociali o pubbliche, a seconda dell’opportunità e convenienza previa licenza delle competenti Autorità. CAPO III SOCI §. 5. Socio può essere ognuno senza distinzione di sesso, che abbia però almeno 14 anni di età. L’accettazione segue da parte della Direzione, su domanda fatta a voce od in iscritto ad un membro della medesima. In caso di rifiuto la Direzione non è obbligata di spiegarne i motivi. Tutti i soci, se maggiorenni, hanno eguale diritto di elezione attiva e passiva alle cariche sociali, di voto deliberativo e di fare interpellanze entro i limiti dello statuto e degli eventuali regolamenti interni. §. 6. I soci si distinguono in: a) Soci protettori (patronesse) che versano una volta tanto l’importo di almeno Corone 200. b) Soci promotori, che pagano il canone mensile di almeno una Corona. c) Soci ordinari, che versano l’importo mensile di almeno 20 centesimi (di Corona). d) Soci ausiliari, che versano almeno una corona all’anno. §. 7. I canoni ad a) [ b) !] e c) si pagano di mese in mese. Chi rimane in arretrato per un intero anno, si considera come uscito dall’associazione. CAPO IV DIREZIONE SOCIALE §. 8. La Direzione è composta di sei membri, dei quali due sono stabili, cioè il Parroco pro tempore, ed uno dei locali sacerdoti scelto dal Parroco. Gli altri quattro vengono scelti fra i soci promotori ed ordinari maschi e maggiorenni a maggioranza assoluta di voti dalla stessa Direzione. Per la prima volta i quattro membri della nuova Direzione vengono eletti dal Comitato promotore. Il mandato dura sei anni, purchè l’eletto resti socio, ne rinunci al mandato. Dopo tre anni dall’esistenza del Patronato stabilisce la sorte quali tra i quattro membri eletti debbano uscire, dovendosi rinnovare ogni triennio il mandato di due

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membri della Direzione, tra i quattro eletti. In seguito l’elezione si fa ogni tre anni, per i due membri, che escono spirato il sessenio. I mandatari però sono rieleggibili.

La prima pagina dello Statuto del “Patronato per l’educazione della Gioventù” in Isola (AST, Luogot.-Soc., b. 9).

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§. 9. La Direzione presieduta sempre dal Parroco, elegge dal proprio seno un Vice-Presidente, un Segretario, ed un Cassiere. §. 10. Essa tiene seduta almeno ogni sei mesi, presenti non meno di quattro membri. A parità di voti dirime il Presidente o chi per lui; altrimenti delibera a maggioranza assoluta di voti. §. 11. La Direzione sorveglia e dirige l’azienda, decide sull’ammissione dei soci, amministra il peculio del Patronato, e pubblica l’annuo resoconto della gestione sociale. Dirime anche inappellabilmente qualunque controversia relativa a questioni sociali. Così pure modifica se lo ritiene opportuno, lo Statuto sociale e decreta eventualmente lo scioglimento dell’associazione. In questi ultimi due casi occorre la maggioranza assoluta di voti. In nessun caso però potrà modificare i §.§. 2 e 3 del presente Statuto, giacchè ciò equivarebbe allo scioglimento del Patronato ed allora avrà valore il §. 18. §. 12. Il Presidente rappresenta il Patronato di fronte alle Autorità e a terzi, sottoscrive gli atti sociali, convoca e dirige le adunanze della Direzione. In caso d’impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente. §. 13. Il Segretario redige i verbali, evade, controfirma e spedisce gli atti sociali, e tiene l’elenco dei soci. In caso di bisogno il Segretario ed il Cassiere si suppliscono a vicenda. §. 14. Il Cassiere custodisce il peculio sociale, registra l’incasso dei canoni, e di qualsiasi altro introito; esborsa i denari placidati dalla Direzione e controfirma col Presidente gli atti obbligatori per l’associazione. §. 15. Per l’incasso dei canoni la Direzione curerà di nominare tra i soci dei Zelatori, e delle Zelatrici rilasciandone relativa legittimazione. CAPO V DISPOSIZIONI GENERALI §. 16. I Superiori pro tempore dei Religiosi addetti al Patronato previsti dal §. 2, sono membri effettivi sopranumerari con tutti i diritti degli altri membri della Direzione, ed intervengono alle sedute della Direzione con voto deliberativo. §. 17. Per le pubblicazioni sociali la Direzione stabilirà in quale giornale debbano riportarsi. §. 18. In caso di scioglimento del Patronato, per deliberazione della Direzione, ogni avere sociale passerà alla Chiesa parrocchiale d’Isola, e la rispettiva Amministrazione potrà erogare questo patrimonio ad altra istituzione dello stesso scopo

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come al §. 2. restando egualmente ferme le disposizioni dell’ultimo capoverso del §. 3 riguardante la lingua. Isola 25 Gennaio 1914 Don Francesco Mujesan parroco in Isola Don Antonio Dubaz catechista in Isola Ulcigrai Giovanni fu Antonio possidente podestà in Isola Ulcigrai Giuseppe i. r. perito giurato. ---oOo--Vediamo chi erano i due sacerdoti. 50) Don Francesco Muiesan, poi Monsignore, era nato a Pirano il 2 aprile del 1851 e morì a Isola il 14 dicembre del 1939; egli succedette nel 1893 Mons. Zamarin nella parrocchia di Isola, dove trascorse quasi 50 anni, di cui 43 come parroco. Potenziò la scuola popolare e quella dei merletti veneziani, e per assistere meglio i vecchi del Pio Ospizio “Pasquale Besenghi”, chiamò da Castelletto del Garda le Suore della Sacra Famiglia, e in seguito affidò loro la conduzione dell’Asilo Infantile San Luigi, da lui fortemente voluto. Contribuì a costruire il Consorzio Agrario in collaborazione con Giovanni Ulcigrai, che più tardi divenne Podestà di Isola (come abbiamo visto dallo Statuto cui sopra). Nel 1928, don Francesco Muiesan benedì a Isola l’imbarcazione “Armando Diaz”, che nel canottaggio vinse la IX Olimpiade di Amsterdan. I suoi grandi meriti gli furono riconosciuti anche in campo civile, con la nomina a Cavaliere della Corona d’Italia. Don Antonio Dubaz invece, era nato a Villanova del Quieto il 23 settembre del 1879 e morì ad Aurisina (Trieste) il 5 maggio del 1965 come profugo. Arrivò a Isola nel 1906, a due anni dalla sua ordinazione sacerdotale, e lasciò questa città perché costretto all’esodo. Fino al 1952 insegnò religione nelle scuole elementari di Isola; celebrava la Messa festiva sempre nella chiesa della Madonna di Alieto, e spesso nei giorni feriali nella cappella del Cimitero. ---oOo--Il Patronato per l’Educazione della Gioventù in Isola, a dieci anni dalla sua fondazione, esisteva ancora nel 1924. Diffatti, don Giuseppe Dagri, inviò al Municipio locale la richiesta dattiloscritta che riportiamo, e sulla quale sono state segnate anche le risposte che egli ebbe. Nella medesima cartella abbiamo trovato un altro manoscritto del mese dopo, che vedremo al loro seguito. 51)

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PATRONATO PER L’EDUCAZIONE DELLA GIOVENTÙ=ISOLA Al Municipio / Isola d’Istria La firmata prega codesto Municipio a volerle concedere il permesso per una pubblica recita da tenersi nel locale salone del Patronato, Domenica 11 m. c. dalle ore 19 alle 22, dalla Sezione Filodrammatica, con il seguente programma: I. I due piccoli spazzacamini (Bozzetto in 2 atti). II. Fedora (Commedia in 1 atto di M. Flucco). III. La disperazione del fotografo (Brillantissima farsa in 1 atto). Ringraziando p. LA DIREZIONE: / G.Dagri Isola d’Istria, li 8 maggio 1924 [Risposte]: Carabinieri Reali parere favorevole 9-V-1924 Rilasciato il permesso dal Comune 11-5-24. ---oOo--Patronato per l’educazione della Gioventù in Isola d’Istria Domenica 1° Giugno 1924 alle ore 16 ½ Serata di Beneficenza pro locale Asilo infantile Saggio scolastico-ginnico-musicale / eseguito dai bambini stessi Programma Parte I 1. Apertura-Monologo / 2. Preghiera-Canto / 3. Marcia / 4. La scuola-Dialogo / 5. Cristoforo Colombo (Dialogo e canto). Parte II 6. Il nuovo giuoco (dialogo e canto) / 7. Poesia / 8. Inno all’Italia / 9. La Fiòraia (Dialogo e Canto) / 10. Il Mattino – Canto figurato / 11. Ringraziamento (Dialogo e Canto). All’accompagnamento musicale si presta il valente pianista Giordano Menis Prezzo d’ingresso Lire una. per la Direzione/ D Francesco Muiesan

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Timbro del “Patronato per l’educazione della Gioventù” in Isola, impresso sul programma del 1° giugno 1924 manoscritto da don Francesco Muiesan (ARC, Isola, fasc. 130, a. 1924, cat. XV, cl. 3). ---oOo---

14. Documenti e Statuto della Associazione Femminile Cattolica Il 3 settembre 1919 il Parroco di Isola don Francesco Muiesan, con il rapporto N. 241, inviava all’Ordinariato Vescovile di Trieste, una richiesta manoscritta di un gruppo di signore isolane, per costituire un’Associazione cattolica a Isola, alla quale l’allora Vescovo Andrea, della Diocesi di Trieste e Capodistria, rispose il giorno 13 successivo. Nel medesimo protocollo è allegato lo Statuto approvato dallo stesso Vescovo il 27 gennaio 1919, stampato bilateralmente su un pieghevole di sei pagine, che misurano cm 10,5x16,5, edito dallo Stab. Tipografico del Litorale, Soc. a. g. l. - Trieste. Esso fu approvato dal Regio Governatorato della Venezia Giulia pochi giorni dopo, il 4 febbraio 1919, ed era valido per le provincie di Trieste e dell’Istria, e pertanto anche per Isola. In questa documentazione sono allegati altri tre messaggi del 13 settembre 1923, che interessano l’Associazione isolana. Riportiamo la documentazione in ordine cronologico come sopra descritto. 52) N o 241

Al / Rev mo Ordinariato Vescovile / in Trieste

Lo scrivente si pregia avanzare l’entro contemplata insinuazione. L’Uff o parr le d’Isola 3-9-1919 - D. F. Muiesan.

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Reverendissimo Ordinariato Vescovile / Trieste Le sottoscritte si pregiano partecipare a Cod. Revmo Ordinariato che intendono procedere alla costituzione del gruppo d’Isola della Associazione Femminile Cattolica già approvata dal R. Governatorato della Venezia Giulia con decreto 4 febbraio 1919, No 01355. Isola, 26 agosto 1919 Il Comitato Promotore Maria Ved. Mondo / Lucia Moscolin / Adriana Ved a Bologna / Anna Costanzo / Rosina Gherbaz / M. Luigia Carboncich ---oOo--865/19

Al Venerabile Ufficio parrocchiale d’Isola

Nel prendere a gradita notizia l’insinuazione qui fatta col rapp. p. 3 corr. N 241 in merito al neocostituendo gruppo dell’Associazione femminile cattolica, lo scrivente Vescovo loda il proposito delle promotrici e benedice di cuore all’opera. Quale Assistente del gruppo destiniamo il Rmo Msgr Prelato e Parroco Francesco Muiesan, al quale resta libero di scegliersi per eventuali attribuzioni un sostituto tra i Sacerdoti d’Isola. 13/9/19 - † Andrea ---oOo--STATUTO della Associazione Femminile Cattolica § 1. È costituita a Trieste una Società non politica dal nome “Associazione Femminile cattolica”, la quale estende la sua attività alle due provincie di Trieste e dell’Istria. § 2. Scopo della stessa è: 1. di promuovere la coltura delle donne cattoliche di lingua italiana, educandole all’adempimento dei loro doveri sociali per la difesa dell’ordine cristiano nella famiglia e nella società; 2. d’istruire e dirigerle in tutte le questioni che riguardano gli interessi morali e materiali della donna, concorrendo così allo scioglimento delle stesse secondo i principi sociali cattolici; 3. di collegare nel campo caritativo, sociale, intellettuale ed economico la molteplice attività e le diverse opere ed istituzioni delle donne cattoliche nelle due

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provincie sopra indicate; di rappresentarle nella vita pubblica e di promuoverne il loro sviluppo in conformità ai bisogni del tempo. § 3. A raggiungere lo scopo, l’Associazione usa di tutti i mezzi consentiti dalla legge (p. e. radunanze, conferenze, pubblicazioni ecc.), promuove la formazione di gruppi locali (rispettivamente parrocchiali e distrettuali) e dà vita a particolari sezioni (p. e. caritativa, sociale, di coltura, giovanile ecc.), nelle quali le socie possono dedicare la loro opera ad un determinato campo di attività, giusta il regolamento che viene fissato dalla Direzione. § 4. Socia può essere ogni donna o giovane di sentire cattolico e di buona condotta morale, dal compiuto quattordicesimo anno d’età in poi. Ogni socia dovrà. secondo le sue forze, promuovere l’attività dell’Associazione e versare il canone mensile di almeno centesimi 20 (venti). § 5. Chi desidera iscriversi come socia, ne farà domanda alla Direzione, la quale, in caso di rifiuto, non è obbligata di addurne il motivo. Chi assumesse un contegno contrario ai principi dell’Associazione, verrà esclusa dalla stessa, dietro deliberazione della Direzione. § 6. Le socie, dal 21.° anno d’età compiuto, hanno diritto d’elezione attiva e passiva alle cariche sociali e godono di voto deliberativo nelle radunanze sociali. § 7. Possono inoltre aggregarsi all’Associazione Società ed istituzioni femminili cattoliche, qualora, salva la loro autonomia, sieno disposte di cooperare al promovimento degli scopi dell’Associazione. Il canone sociale per queste viene fissato dalla Direzione. § 8. La Società è diretta da una Direzione composta di una presidente, di una vicepresidente, di una segretaria, di una cassiera, elette dalla radunanza generale delle socie ogni due anni. Fanno inoltre parte della Direzione la presidente e vicepresidente d’ogni gruppo o d’ogni sezione (§ 3), nonché due delegate d’ogni Società o istituzione aggregata (§ 7). Quale delegato dell’autorità ecclesiastica presso la Società e la Direzione funge un sacerdote scelto dall’Ordinariato vescovile, il quale può dargli in aiuto anche un sostituto. § 9. La presidente (eventualmente la vicepresidente) convoca e presiede le radunanze generali delle socie, nonché le sedute della Direzione; rappresenta la Società dinanzi alle autorità ed ai terzi; sottoscrive gli atti obbligatorî per la Società

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assieme alla cassiera. Per la firma della corrispondenza ordinaria la presidente può delegare la sola segretaria; gli atti sociali però di qualche importanza portano la firma d’ambedue. La segretaria tiene l’elenco delle socie; alla cassiera spetta la cura della gestione economica; per le ricevute del contributo sociale è sufficiente la di lei firma. § 10. La Direzione promuove e dirige l’attività sociale con tutti i mezzi permessi dalle vigenti leggi e giusta il presente statuto; delibera su ogni oggetto che interessi la Società e non sia riservato alla competenza della radunanza generale delle socie; amministra il peculio sociale. § 11. La Direzione tiene possibilmente seduta ogni mese, presenti non meno di cinque membri. A parità di voti dirime la presidente o chi per lei; altrimenti delibera a maggioranza assoluta di voti. § 12. La radunanza generale ordinaria delle socie ha luogo ogni anno entro i primi tre mesi; la convocazione avviene mediante il giornale scelto dalla Direzione (§ 13) ed è legale con qualunque numero di socie. Nella medesima la Direzione riferisce sul suo operato e presenta il bilancio annuale per l’approvazione; si rinnova ogni secondo anno la Direzione, eventualmente si passa all’elezione suppletoria per qualcuno dei quattro posti rimasti vacanti durante l’anno. Ogni socia ha diritto di esprimere desiderï e di fare proposte. Queste ultime devono venir presentate almeno otto giorni prima alla Direzione. Per le votazioni e le elezioni si richiede la maggioranza assoluta di voti delle presenti socie, di cui il § 6; per cambiamenti però dello statuto, occorre una maggioranza di due terzi di almeno trenta presenti. Radunanze generali straordinarie (per le quali valgono le norme fissate per le ordinarie), possono venir sempre convocate dalla Direzione ed anche dietro richiesta delle socie, se fatta da almeno 30 di quest’ultime. § 13. Per tutte le pubblicazioni sociali la Direzione stabilisce in quale giornale di Trieste debbano riportarsi. § 14. Controversie relative a questioni sociali vengono inappellabilmente definite e sciolte dal delegato ecclesiastico o dal suo sostituto. § 15. Per lo scioglimento della Società è necessaria la maggioranza di due terzi di voti di almeno 30 presenti (§ 6); in questo caso la maggioranza decide anche dell’impiego del patrimonio sociale.

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Nel caso di scioglimento indipendente dalla volontà delle socie, le persone costituenti l’ultima Direzione saranno autorizzate a disporre del patrimonio sociale a scopi affini a quelli dell’Associazione e ciò d’accordo col delegato ecclesiastico (o l’eventuale sostituto). Visto ed approvato. Ordinariato Vescovile di Trieste-Capodistria lì 27 Gennaio 1919. / † ANDREA Vescovo Autorizzata la costituzione con decreto 4 Febbraio 1919, N. 01355, Aff. civ., Gab. del r. Governatorato della Venezia Giulia. Nr. 865/1919 - 2 copie

---oOo--Al Ve. Uff. parr. / Isola

Cop. 14/9/23 Riferendosi lo scrivente al decreto Vescovile Nr. p. N. 13/9/19, visto che l’U. f. C. I. possiede in quella città tanto il Gruppo D. C. che il circolo delle giovani, dispone che quale Assistente Eccles. del Gruppo abbia da fungere il Revmo Msgr. Parroco, mentre Assistente eccles, del Circolo femminile con la presente viene nominato il Coop. parr. Revdo D. Leonardo Cantoni. Interessa a chi scrive di esser quanto prima informato sullo stato in cui si attrova la costituzione del gruppo parr. uomini Cattolici secondo le direttive della Federazione Diocesana U. C. Sl. [?] 13/9/23 ---oOo--Cop. 14/9/23

Al Rev. do D. Leonardo Cantoni Coop. parr - Isola

Con la presente il sottoscritto Ordinario la nomina Assist. Eccl. del Circolo della Gioventù Cattolica femminile e spera che vorrà dedicarsi con zelo ed attività per far progredire il detto Circolo nel raggiungimento degli ideali cristiani. 13/9/23 ---oOo--Cop. 14/9/23 Alla Spett. Presidenza Diocesana dell’U. f. C. I. / Trieste / Via Udine 2/II per conoscenza. / 13/9/23 / Slavec [?]

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La prima pagina dello Statuto della “Associazione Femminile Cattolica” istituita a Isola d’Istria nel 1919 (ADT, Trieste-Capodistria, a. 1919, b. 1112, prot. 865).

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15. Associazioni politiche isolane al 5 marzo 1923 Da una scheda dattiloscritta trovata nel Fondo del Comune di Isola, abbiamo ricavato delle informazioni sulle Società politiche esistenti a Isola al 5 marzo 1923, come datato sul documento, ma non abbiamo trovato i relativi Statuti. In queste poche righe però, sono riportate le date della loro approvazione e altre notizie significative. 53) SEZIONE DEL PARTITO POPOLARE ITALIANO. Approvazione dello Statuto nazionale: gennaio 1919. Scopo della Società: politico, secondo il programma generale. Cognome e nome dei capi: Dandri Luigi di Antonio, segretario politico; Dandri dott. Giovanni, Dudine Emilio di Giacomo, Zavez Antonio fu Nicolò, Pesaro Mario fu Mauro, Costanzo Giovanni di Sebastiano, consiglieri. Numero dei Soci: 150. Colore e iscrizione della bandiera: scudo crociato. SEZIONE DEL PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO. Approvazione dello Statuto: nel 1919 dal Commissariato Generale Civile di Trieste. Scopo della Società: coltura nazionale. Cognome e nome dei capi: Luigi Drioli fu Luigi, segretario politico. Numero dei Soci: 13. Colore e iscrizione della bandiera: rosso cupo col fascio littorio e berretto grigio. PARTITO NAZIONALE FASCISTA. Approvazione dello Statuto: nel giugno 1922 dalla Regia Sottoprefettura di Capodistria. Scopo della Società: coltura nazionale. Cognome e nome dei capi: Antonio Cav. Zamarin, segretario politico. Numero dei Soci: 30. Colore e iscrizione della bandiera: tricolore col fascio littorio sul tronco.

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16. Statuto del “Club Sempre al Verde” d’Isola d’Istria Di questo Statuto è conservata una copia composta da due pagine dattiloscritte, mentre l’originale fu spedito per conoscenza alla Sottoprefettura di Capodistria, il 28 maggio 1923, la quale poi, come da una nota manoscritta sul retro della seconda pagina, doveva inviarlo alla Prefettura di Pola per l’approvazione. 54) Paragr. 1) Denominazione e scopo del Club: Viene costituita una società denominata “Club Sempre al Verde” con sede a Isola d’Istria che à per iscopo di organizzare gite in comune ed escursioni istruttive, coltivare lo sport in genere ed infondere ai suoi aderenti la moralità, nonché dedicarsi ad opere civili, nobili ed umanitarie. Paragr. 2) Il “Club Sempre al Verde” dovrà sempre mantenersi estraneo a qualsiasi competizione politica e religiosa, tenendo però sempre alto il suo carattere nazionale. Paragr. 3) Soci e loro doveri: A far parte del Club, sono ammesse persone di sesso maschile, dimoranti ad Isola, che ànno oltrepassato il 14o anno di età. – Non sono ammesse persone di sesso femminile. – Ogni socio ammesso, prenderà il nome di “verde” e sarà obbligato al pagamento di un canone settimanale da stabilirsi ogni sei mesi nell’assemblea generale. Paragr. 4) Chiunque desideri far parte del Club, deve presentare domanda a voce od in iscritto per mezzo di un socio, che a sua volta lo proporrà per la sua ammissione nella prossima assemblea. In detta assemblea, verranno scelti 5 soci fra i presenti che fungeranno da Commissione per l’accettazione di nuovi soci e le decisioni di questa saranno inappellabili. Paragr. 5) Un socio potrà venir radiato dai ruoli sociali: a) quando presenterà le sue dimissioni in iscritto alla Presidenza del Club, b) quando almeno uno più della metà dei soci presenti ad una adunanza ne chiedessero la sua espulsione, c) quando un socio terrà un comportamento contrario agli statuti o di danno al Club, d) quando un socio si manterrà moroso nel pagamento dei canoni. Paragr. 6) Direzione: A dirigere ed amministrare il Club, viene nominata una Direzione che si compone di 1 Presidente, 1 Segretario ed 1 Tesoriere. Paragr. 7) Il presidente od in sua vece il segretario rappresentano il Club verso l’Autorità e terzi e firmeranno tutti gli atti del Club.

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Paragr. 8) I membri di direzione rimangono in carica per la durata di sei mesi e possono venire rieletti. Paragr. 9) Convocazioni ed assemblee generali: L’assemblea generale ordinaria verrà tenuta ogni sei mesi; le convocazioni straordinarie avranno luogo quando la direzione lo ritenesse opportuno o quando almeno due soci ne facciano domanda alla direzione per fare delle comunicazioni di qualche importanza. Parag. 10) Revisori: Il Controllo generale dell’amministrazione e la revisione dei registri del Club, avverrà per mezzo di 2 revisori, eletti nell’assemblea generale ordinaria che avranno il diritto di verificare lo stato di cassa, registri ecc. in qualsiasi momento lo credessero opportuno e necessario. Parag. 11) Modificazioni, aggiunte ecc. al presente statuto, saranno valide se prese nell’assemblea generale, con votazione data da uno più della metà dei soci presenti. Parag. 12) Costituzione e scioglimento del Club: Il “Club Sempre al Verde” si dichiarerà legalmente costituito quando il numero dei suoi soci non sarà inferiore a 10 (dieci). In caso di scioglimento, voluto o forzato, del Club, tutto il patrimonio sociale verrà devoluto ad una società che avesse da sorgere ad Isola d’Istria, entro un anno, con gli stessi scopi e fini della disciolta ed in caso diverso, il patrimonio verrà devoluto al Fondo Poveri di Isola d’Istria. p. Il Comitato Promotore: Giacinto Menis di Luigi m. p. / Vittorio Stolfa di Luigi m. p. Pr 21/5. 1923 / No 1944 / c. a. / Si inoltra alla R. Sottoprefettura a Capodistria per competenza per la prosecuzione alla R. Prefettura di Pola / 21/5. 1923 [firma illegibile].

17. Satuto del “Gruppo Mandolinistico Istria” – Isola Gli undici articoli di questo breve Statuto compilato a Isola il 7 novembre 1923, sono riportati in una copia dattiloscritta su un’unica pagina. Lo Statuto è accompagnato da tre brevi lettere, dalla prima delle quali si apprende che al 12 dicembre 1923 esso era già stato approvato. 55) 1.) Viene costituito ad Isola il “Gruppo Mandolinistico Istria”, creato unicamente con intendimento artistico e di diletto, escludendo qualsiasi criterio politico. – 2.) La Direzione è costituita, secondo la designazione dei soci, da un presidente, un segretario e due revisori. –

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3.) Ogni socio è obbligato a cooperare per l’esistenza e l’incremento del Gruppo, mediante un canone mensile di Lire 12.- devoluto al “Fondo sociale”. – 4.) Il socio deve assolutamente impegnarsi a frequentare sempre le lezioni, applicandosi allo studio ed alle prove con attenzione ed assiduità. Deve venir costantemente osservata la puntualità all’orario fissato. – 5.) I ritardatari in principio verranno ammoniti; se seguiteranno saranno puniti con Lire…..[non è stata segnata la cifra] (a favore del fondo sociale). Per mancanze frequenti e non scusate il socio potrà venir espulso su deliberato di una seduta generale. Un membro espulso non avrà diritto di risarcimento dei canoni versati. – 6.) Il presidente a cui sarà riconosciuta una certa autorità, convocherà, in seguito a deliberato direzionale, le sedute necessarie alle quali debbono partecipare tutti i soci, salvo casi eccezionali scusati. In caso di decisioni si voterà per alzata di mano ed il verdetto della maggioranza sarà inappellabile. – 7.) Devesi in qualsiasi caso evitare dissidi fra i soci, onde non venga menomato il buon nome e la dignità del Gruppo. Il presidente ha il diritto e l’obbligo d’eliminare qualunque diverbio e di pronunciarsi in divergenze sorte fra i soci. Per questioni ritenute gravi si dovrà ricorrere ad una seduta generale dei soci. – 8.) Possono partecipare al Gruppo solamente persone serie che diano affidamento di dedicarsi esclusivamente alla musica. Si accettano però come soci onorari, coloro che pur non partecipando con lo strumento, sono simpatizzanti per il Gruppo e portano a questo il contributo del proprio canone. Vengono ammessi come soci onorari soltanto persone di fiducia; essi hanno tutti i diritti e doveri dei soci, ma non sono obbligati a frequentare il Gruppo. – 9.) Strumenti, musica etc. acquistati per mezzo del “fondo sociale” sono proprietà del Gruppo, ed ogni socio corrente con il canone ha, in caso di scioglimento del medesimo, diritto ad un’equa parte del patrimonio sociale. Soci espulsi o ritiratisi perdono ogni diritto. – 10.) La Direzione rimane in carica per la durata di 6 mesi, dopo il che, per votazione, si eleggerà una nuova, a meno che a maggioranza di voti non venga riconfermata la dimissionaria. – La votazione per l’elezione della Direzione vien fatta a scrutinio segreto. – Apponendo la propria firma, il socio s’impegna ad osservare in ogni articolo il presente Statuto. Copia firmata presso la Direzione Dudine Giovanni m.p. / Delconte Francesco m.p. / Felluga Silvestro m.p. / Parma Antonio m.p. / Isola, 7 novembre 1923. ---oOo---

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R. SOTTOPREFETTRA DI CAPODISTRIA N. 6666/2

12 dicembre 1923

Oggetto: Gruppo Mandolinistico in Isola d’Istria.

AL SIGNOR COMMISSARIO PREFETTIZIO ISOLA D’ISTRIA Trasmetto due esemplari dello statuto approvato del “Gruppo Mandolinistico” di Isola d’Istria con la preghiera di consegnare quello munito della marca da bollo di L. 3 al Comitato promotore e l’altro munito della marca da bollo di 0.50 cent. all’Ufficio delle Imposte di Pirano. Il Sottoprefetto:/ (di Suni) / di Suni ---oOo--N. 320 di prot. Si restituisce all’Onorevole Municipio / di Isola d’Istria - / alleg. /- col cenno che per la trattazione degli affari della specie è competente l’Ufficiuo del Registro di Pirano, al quale vorrà pertanto mandare la presente coll’indicazione dello scopo per cui la stessa viene inviata. Pirano, 22. XII.923 / [firma illegibile] ---oOo--MUNICIPIO D’ISOLA D’ISTRIA No 5085/23 Oggetto: Gruppo mandolinistico in Isola / Statuto

Isola, li 28 dicembre 1923

Al R. Ufficio del Registro / Pirano D’ordine della r. Sottoprefettura di Capodistria dd. 12/12=1923 No 6666/2, Le trasmetto l’acclusa copia dello Statuto approvato del Gruppo mandolinistico d’Isola, per competenza. IL COMMISSARIO PREFETTIZIO: / [firma illegibile]

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A circa un mese dalla sua costituzione, il Gruppo mandolinistico isolano si mise subito all’opera con una richiesta al Municipio di Isola, dandoci così conferma che già esisteva un gruppo di musicisti in grado di suonare musica da ballo, nella molto popolare “Sala Verdi”. Il documento sarà seguito dalle varie note delle Autorità competenti, che ci illuminano su come erano rigide allora le leggi, per ottenere il permesso per una semplice serata danzante. 56) Spett. Municipio / Isola d’Istria Il sottoscritto Francesco Delconte segretario del Club Mandolinistico prega codesto spett. Municipio a volergli concedere il permesso per una veglia danzante da tenersi nella locale Sala “Verdi” sabato 26 cor. mese dalle ore 20 alle 4 del susseguente mattino. All’uopo allega una carta bollata da L 1.Isola d’Istria, li 22 gennaio 1924. - Il Segretario del Club Mandolinistico F Delconte ---oOo--MUNICIPIO DI ISOLA / 22 GEN. 1924 / N. 392 Sez… Si trasmette v. r. alla R. Sottopprefettura Capodistria per il prescritto assenso Dal Comune d’Isola li 22 gennaio 1924 - Il Commissario Prefettizio V. Michieli. ---oOo--No 220-III-8A / 25-1-1924 / 1 carta bollata da L. 1: Si restituisce al Signor Commissario Prefettizio di Isola con l’assenso però soltanto fino alle ore 23, ora dell’ordinaria chiusura degli esercizi pubblici. Capodistria 26-1-1924 / p. il Sottoprefetto [firma illegibile]. ---oOo--Alla Stazione dei R.R. C.C. Loco per parere. Dal Comune d’Isola - 26. 1. 1924 Il Commissario prefettizio V. Michieli - Rilasciato il chiesto permesso 26. 1. 24. ---oOo--CARABINIERI REALI Comando della Stazione di Isola Per N. 173. Si ritorna al Municipio Loco con parere favorevole potendo disporre per la necessaria vigilanza Isola li 27 GEN 1924 – Il Maresciallo d’all…… [?] Capo a piedi Comandante la Stazione (Tangari Giovanni) G Tangari.

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18. L’Associazione sportiva “Edera” Documenti del 1924 Dal lavoro di Luca Dibenedetto, abbiamo ricavato una breve sintesi del Calcio isolano e in particolare dell’Associazione Sportiva “Edera”: 57) A Isola si cominciò a praticare il calcio nei primi anni dopo la Grande Guerra. Gli allenamenti e le partite venivano svolti negli spiazzi tra le case, in “Campagneta”, in “Vier”, in “Campo Catai”, in “Campo Silvestri”, al “Primo Ponte”, in “Solera”, in “Riva de Porta” e ovunque vi fossero degli spiazzi in paese. L’Associazione Sportiva Edera fu fondata nel marzo del 1923 e il giorno 11 di quel mese, incontrò l’Edera di Pirano a Portorose, dove fu sconfitta per 2-1, ma il 2 febbraio 1924 a Isola la vinse per 2-1, il 15 agosto 1924 per 8-1 e il 9 novembre 1924 pareggiò 1-1. Il 3 maggio 1925 perse con la squadra di Capodistria per 2-0, il 17 maggio 1925 pareggiò con l’Edera Chiadino per 1-1 e il 31 maggio 1925 a Pirano vinse per 1-0 contro il San Rocco Muggia. Il 21 settembre 1925 veniva costituita l’Unione Sportiva Virtus e L’Edera Isola cessava l’attività. Non è stato trovato lo Statuto dell’“Edera”, in compenso è stato possibile rintracciare alcuni documenti del 1924, dai quali è possibile trarre delle utili informazioni. Nel primo manoscritto, registrato dal Municipio il 17 gennaio 1924 con il N. 341, la Società viene citata dal Circo Zavatta tanto decantato dai nostri padri e nonni perchè spesso presente a Isola. In questo breve documento è evidente che allora l’Edera usufruiva per i suoi allenamenti della Riva Nazario Sauro, ora Riva del Sole. 58) All’Ill mo Signor / r. Commissario prefettizio / d’Isola L’umile sottoscritto Direttore di Circo Equestre, d’accordo con la Società Sportiva Edera di Isola. Prega la S. V. Ill ma di volergli accordare il permesso di rimanere in questa Città nell’attuale terreno Riva Nazario Sauro fino a martedì 22 corr., così mercoledì 23 il Circo partirebbe per Trieste per debuttare il giorno 26. Speranzoso che la S. V. Ill ma vorrà prendere in considerazione la presente preghiera anticipa i più vivi ringraziamenti Devotissimo / Zavatta Oreste Isola d’Istria li, 16, 1, 1924. Rilasciato nulla osta il 17-1-1924. In altri due manoscritti sono state trovate delle interessanti informazioni, come il tentativo di costruire un primo Campo Sportivo a Isola e la richiesta di poter giocare in “Campo Annessione”, più comunemente conosciuto agli Isolani come “El Vier”. Il primo porta i timbri dell’Associazione, mentre il secondo, registrato dal Municipio il 20 giugno 1924 con il N. 2427 sez. 14, è compilato su carta intestata e timbrata in calce. 59)

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All’Inclito / Municipio d’Isola / Isola d’Istria Considerata l’impossibilità di gioco pel campionato, a cui con la prossima stagione sportiva, la squadra della sottoscritta dovrà partecipare, considerato il desiderato dei pescatori che vogliono libero entro il mese di marzo il campo di Riva Venezia , che cortesemente ci avete disposto, siamo venuti nuovamente per un appoggio a Voi, unico ente che possa maggiormente tutelare lo sport in paese. Trattasi di cederci, integro nelle sue misure, il campo di proprietà comunale sito in viale C. Battisti, dato che non ci sono altre possibilità di campi in paese. La nostra società con garanzie dei suoi soci, che lo sono in grado, s’incarica di pagare annualmente e ciò per un contratto d’alcuni anni, quell’importo che attualmente Voi ricevete dal fitto. La società poi si prende l’incarico d’allestirlo a vero campo sportivo, di cui il nostro non sarebbe a meno delle altre cittadelle. Nel caso poi maggiormente sarà l’interesse per lo sport ad Isola, la società è disposta a trattare anche sul prezzo di comprita. In tal caso annualmente o semestralmente si verserebbe gli acconti e saldo. Qualora il parere Vostro sarà favorevole allora si stipulerà un contratto nei suoi minimi particolari per un reciproco interesse. L’Edera, che tanto tenta a fare per l’educazione dei giovani isolani e per l’incremento dello sport ad Isola, confida in Voi il massimo appoggio ed interessamento. Ringraziando e con la massima stima per la Direzione dell’Associazione “EDERA” ISOLA / Luigi Drioli Isola d’Istria 7/2/24.

Timbro dell’Associazione “Edera” di Isola d’Istria, nel documento del 7 febbraio 1924 (ARC, Isola, fasc. 130, a. 1924, cat. XIV).

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ASSOCIAZIONE SPORTIVA “EDERA” ISOLA D’ISTRIA N. protocollo. 7 Isola d’Istria, li…18/6…192..4 Spettabile Municipio / Isola La sottoscritta prega la cortesia di questo Municipio nel voler permettere alla squadra footballistica nel caso d’assoluto bisogno d’un allenamento di poter asufruire del “Campo Annessione” dato che non sono sul luogo altri luoghi addatti. Dato che sul suddetto posto giocano, delle squadre irregolari, giornalmente, perciò la sottoscritta confida dell’appoggio morale di questo ente cogliendo favorevolmente la presente Ringraziando obbligatissima per l’Associazione “EDERA” ISOLA - Giacinto Menis

Carta intestata dell’Associazione sportiva “Edera” di Isola d’Istria, del documento datato 18 giugno 1924 (ARC, Isola, fasc. 130, a. 1924, cat. XIV).

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19. Documenti dell’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra Sottosezione di Isola L’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, fu trasformata in Ente Giuridico con Decreto Prefettizio N. 18339 d. d. Trieste del 25 giugno 1917, come descritto nel logo delle varie carte intestate trovate. Essa aveva delle Sottosezioni sparse in tutto il territorio italiano di allora, comprese Capodistria e Isola. Non sappiamo quando si formò quella di Isola, ma presumiamo attorno alla fine del 1923 o all’inizio del 1924, come si può dedurre da un primo documento, da un suo timbro e da una carta intestata, tutti del 1924. l’Associazione era provvista anche di un Consiglio Direttivo e da uno Statuto (non trovato), e nel 1925 i Soci della Sottosezione di Isola ascendevano a 30 unità, come vedremo più avanti. Iniziamo con tre brevi documenti dattiloscritti su carta intestata, portante anche il nome della località o il timbro della rispettiva Sottosezione. Due sono di quella di Capodistria inviati al Municipio di Isola, che sul retro ha segnato le risposte da ricopiare e inviare, e il terzo di quella di Isola inviato al Commissario Prefettizio locale, che non include la risposta. 60) Capodistria, li 21 febbraio 1924. Onorevole Municipio di Isola d’Istria. Ho il pregio d’informare codest’On. Municipio che il Sigr. Degrassi Luigi di Damiano, costà residente, è stato nominato fiduciario per Isola dell’intestata Associazione. Nel mentre prego di prendere nota, interesso la cortesia di codest’Ufficio di voler appoggiare nei limiti del possibile l’opera umanitaria e patriottica, che svolgerà in favore dei minorati di guerra il nominato Degrassi. Il Presidente: dott. Ruzzier [Risposta del Municipio di Isola]: Lo scrivente pregiasi accusare il ricevimento della sua Nota dd… N… assicurando, che al nominato sarà prestato ogni appoggio agli effetti d’un’esatta applicazione delle provvide disposizioni legislative, riflettenti i mutilati ed invalidi di guerra. Con osservanza.- [firma illegibile] copiato 4.3.24 . ---oOo---

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Capodistria, li 3 marzo 1924. Onorevole Municipio di ISOLA e per conoscenza al Signor Degrassi Luigi fiduciario dell’A. N. M. I. ISOLA. Quest’Associazione ha istituito com’è già noto a codest’On. Ufficio, una sua rappresentanza a Isola di cui il titolare è il Sig. Degrassi Luigi. Per svolgere la sua attività assistenziale in favore dei minorati di guerra isolani, l’Associazione ha bisogno di una sede, che, dati i limitati mezzi finanziari a sua disposizione, essa non può per ora procurarsi. Si è perciò che questa Associazione rivolge viva preghiera a codest’on. Municipio di voler, analogamente a quanto hanno fatto quasi tutti i Comuni d’Italia, mettere a disposizione della Rappresentanza d’Isola una o due volte la settimana una saletta comunale, ove il fiduciario possa lavorare e ricevere coloro che hanno bisogno dell’opera sua. Certi che la preghiera che noi rivolgiamo nell’interesse dei minorati di guerra isolani, sarà esaudita, anche perché l’opera d’assistenza che svolgerà l’Associazione dovrebb’essere altrimenti fatta dai Municipi, si esprimono sin d’ora i più vivi ringraziamenti. Il Presidente: dott. Ruzzier. [Risposta del Municipio di Isola]: In evasione alla sua ricercatoria dd… N…, lo scrivente pregiasi comunicare d’aver messo a disposizione del suo delegato s. Degrassi Luigi, la Sala del Consiglio comunale per ogni sabato dalle ore 10 alle 12. Con osservanza.- [sigla] Copiato 13.3.24 . ---oOo--Isola d’Istria lì 4 agosto 1924 Pregiatissimo Signor Commissario Prefettizio L’intestata Associazione si onora di invitare la S. V. alla festa che è qui indetta per il 10 Agosto corr. e il cui sfarzo vuol continuare sotto il patrocinio dei Mutilati la patriottica tradizione della Festa campestre della Gloriosa Lega Nazionale. Con ossequi il RAPPRESENTANTE Degrassi ---oOo--La locandina che segue evidentemente fù inviata al Municipio isolano; l’abbiamo trovata nel medesimo fascicolo dei precedenti documenti, ma in un’altra cartella e categoria. 61)

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Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra Sottosezione d’Isola d’Istria On. Signore, Domenica 10. Agosto p. v. [1924] avrà luogo ad Isola d’Istria una grande FESTA CAMPESTRE sul CAMPO SILVESTRI in prospicienza al mare. Oltre le varie attrattive dell’occasione, l’intestata con la cooperazione della locale Associazione Sportiva Edera, bandirà un Convegno Polisportivo alternato da interessanti e spassose Gare umoristiche con ricchissimi premi. Si fa vive raccomandazioni, dato lo scopo altamente patriottico, a tutte le Associazioni di voler contribuire al miglior esito, sia con l’intervento di corpi bandistici, con bandiere sociali, rappresentanze ginnastiche e, ciò che è sommamente desiderabile, con invio dei concorrenti alle varie competizioni sportive. Affinchè l’organizzazione sia completa si prega voler comunicare con grata sollecitudine l’adesione scritta. Ulteriori informazioni si avranno a mezzo della stampa. IL COMITATO. ---oOo--Il 31 agosto 1925, l’A.N.M.I., in risposta al foglio N. 3537 del giorno 22, con il quale il Municipio di Isola chiedeva delle informazioni all’Associazione, rispose quanto segue su carta intestata, la quale in calce porta stampato un motto di Gabriele D’Annunzio: 62) Spett. Municipio ISOLA In riscontro alla p. p. d. d. 22 agosto a. c. si comunica, che essendo stato modificato lo Statuto dell’Associazione, la nostra Sottosezione si trova priva di questo, però si cercherà quanto prima di farcelo recapitare per corrispondere alla nota richiesta. I componenti il Consiglio Direttivo della nostra Sottosezione sono: Giovanni Perentin fù Antonio, Presidente. Luigi Degrassi di Damiano, Segretario. Francesco Vascotto di Bortolo, Cassiere. Giovanni Pertot di Andrea, Consigliere. Vascotto Bortolo fu Gerolamo, Consigliere. Il numero degli iscritti alla nostra Sottosezione ascende a 30 soci. Con perfetta osservanza / Il Presidente G. Perentin Noi non vogliamo spegnerci. Noi vogliamo ardere! G. D’ANNUNZIO

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Il logo su carta intestata dell’ “Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra”, con il timbro della Sottosezione di Isola, nella lettera del 4 agosto 1924 (ARC, Isola, fasc. 130, a. 1924, cat. XIV). Va segnalato, che il Municipio di Isola già il 2 agosto 1925, con il comunicato che segue e che si trova archiviato con la lettera appena vista, chiedeva quelle informazioni anche tramite la “Grida”: (Grida, annuncio (nei secoli passati si chiamava STRÌDA). La “CRÌDA” riguardava un annuncio del Comune, anche di privati, che veniva letto dal messo comunale previo rullìo del tamburo per attirar l’attenzione della gente. Penso che questo modo di comunicare sia durato fino agli anni Trenta del secolo scorso, quando anche a Isola venne aperta una tipografia). 63) Grida I presidenti delle Associazioni “locali” sono diffidati a presentare al Municipio entro dopodomani una copia dello Statuto e del Regolamento, i nomi dei componenti la Direzione e il numero dei soci 2/8/25, ore 9 Il Commissario prefettizio.

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20. La banda cittadina “G. Verdi” Documenti e regolamento al 1925 Prima di passare a due documenti e al Regolamento della Banda cittadina, per conoscere la sua storia ci sembra doveroso riportare in riassunto una testimonianza lasciataci dal compianto Isolano Salvatore Perentin. 64) La Banda cittadina è sorta a Isola nel 1875 e veniva chiamata “bandina”, quando gli abitanti superavano appena di poco le quattromila anime, e quando la maggior parte dei cittadini si dedicava all’agricoltura e alla pesca. Alla sua formazione concorsero tutti gli strati sociali della popolazione, dai più abbienti, ai più umili, procurandone i mezzi finanziari con offerte volontarie per acquistare quanto necessitava. La sede stessa, che diventò la prima scuola della Banda, venne offerta dai fratelli Domenico e Nicolò Benvenuti, i quali misero a disposizione un locale al primo piano della Trattoria alla Fontana, la famosa “Biraria”. I soci fondatori, trovarono nel napoletano Luigi Boccia il loro primo maestro; egli veniva pagato da tasca loro. La Banda gradualmente prese parte a tutte le manifestazioni cittadine, sia civili che religiose. Presiedeva a tutti i balli alla “Biraria” prima, e alla Sala Marchetti poi (“ale Barache”), prese parte alle feste campestri e alla “Fiera de San Donà”, alle processioni ed ai funerali. Nel 1895 il maestro Boccia, ormai avanti con gli anni “cedette la bacchetta” al maestro Giuseppe Giraldi da Pirano. In quel periodo il patrimonio della Banda consisteva in: 1 leggio per il maestro, 6 leggii lunghi e 15 corti, 19 sedie, 6 panche, 1 tavolo, 1 armadio, 2 vetrine, 1 tavola nera con cavalletto, 4 attaccapanni, 1 carretto per la grancassa, 4 lampade a petrolio, la latta per il petrolio, l’imbuto e 1 cinghia per il tamburo. Inoltre strumenti a fiato: 6 clarini in Si bem., 4 trombe in Mi bem., 1 ottavino, 2 flicorni, 2 bombardini, 1 elicorno, 3 cornette, 1 eufono, 3 tromboni, 2 bassi in Fa. Strumenti a percussione: 1 paio di piatti, 1 tamburello, 1 grancassa, 1 triangolo. Inoltre molti spartiti musicali. Nel 1900, la Banda che fino a quel momento era privata, passò alle dipendenze del Comune, che si impegnò a mantenere la Scuola di musica e a stipendiare il maestro Giraldi. Il 27 gennaio 1901, a Milano moriva Giuseppe Verdi, in quello stesso giorno la Delegazione comunale di Isola, deliberò che la Banda isolana assumesse il nome di “Banda Giuseppe Verdi”. Nel 1904 rimase senza maestro perché il Giraldi era ormai vecchio e stanco. Al suo posto subentrò il giovane Vigilio Gottardi, nato nel Trentino il 28 febbraio 1871, che la diresse fino al 1950, anno in cui morì. Negli anni Cinquanta del sec. XX, con l’esodo che si faceva sempre più massiccio, la Banda iniziò il suo declino. Tornando ai documenti citati e che seguono, il primo è un programma dattiloscritto nel 1924, in onore di un Maestro e compositore Istriano, forse la bozza per far stampare dei manifesti o locandine. 65) Il secondo è una richiesta dattiloscritta che contiene anche le risposte. 66) Il terzo è il Regolamento della Banda cittadina dattiloscritto su una pagina, del quale non conosciamo l’anno della sua prima stesura, e non porta né date né firme. Era valido al 1925, e probabilmente è stato presentato al Comune, dopo l’annuncio con la Grida del 2 agosto di quell’anno, con la quale è archiviato assieme in un fascicolo del 1925, ma non comprende le altre informazioni chieste dal Comune con la medesima. 67)

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BANDA CITTADINA G. VERDI = ISOLA D’ISTRIA PROGRAMMA del concerto, che avrà luogo domenica 11 m. c., ore 17-19, in Piazza Garibaldi, in onore del Maestro Antonio Smareglia in ricorrenza del suo settantesimo compleanno: 1. Giorgieri: Inno all’Istra 2. Smareglia: Preludio dell’Opera: Cornelio Schutt 3. Verdi: Duetto nell’Opera: Rigoletto 4. Donizetti: Fantasia dell’Opera: La Favorita 5. Rossini: Remiscenze dell’Opera: Il Barbiere di Siviglia 6. Nicoletti: Grande Italia – Marcia. Isola d’Istria, li 5 maggio 1924 IL PRESIDENTE ---oOo--Spettabile Municipio / Isola d’Istria Il sottoscritto Troian Giovanni fu Angelo, presidente della locale Banda cittadina “G. Verdi” prega codesto spett. Municipio a volergli rilasciare il permesso per una pubblica festa da ballo, che verrà tenuta nel campo Silvestri Lunedì 11 agosto dalle ore 8 ant. alle 24.Alla festa vi sarà un esercizio di buffet, che verrà gestito dal signor Russignan Nicolò fu Giovanni, titolare d’una licenza industriale di osteria.Ringraziando Giovanni Troian Isola d’Istria, li 5 agosto 1924. Parere favorevole dei Carabinieri Reali 7/8/1924 e del Commissario Prefettizio 8-8-1924. ---oOo---

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BANDA CITTADINA “G. VERDI” ISOLA D’ISTRIA REGOLAMENTO 1. È istituito a Isola d’Istria il corpo bandistico denominato: “Banda Cittadina G. Verdi”. 2. Possono far parte della stessa soltanto le persone di sesso maschile e di condotta politico-morale ineccepibile. 3. Ogni bandista, se maggiorenne, rispettivamente i genitori ovvero i legali rappresentanti dei bandisti minorenni, sono responsabili di quanto viene loro affidato e cioè: strumenti, divise, ecc. 4. I bandisti sono obbligati d’intervenire alle prove ed alle prestazioni private e pubbliche alle dipendenze del Maestro e secondo le disposizioni impartite dalla Direzione. 5. Ad ogni altra manifestazione privata e pubblica è assolutamente vietato l’intervento di ogni bandista, salvo l’autorizzazione in contrario da parte del Maestro e della Direzione. 6. Tutte le prestazioni dei bandisti sono gratuite. 7. Il corpo bandistico è diretto dal Maestro, il quale propone alla Direzione i provvedimenti opportuni per una regolare attività interna. 8. Alla Banda cittadina “G. Verdi” è preposta una Direzione composta di: un Presidente, un cassiere e quattro consiglieri. 9. La Direzione è nominata dai bandisti ogni triennio e precisamente: il presidente e tre consiglieri sono eletti fra persone estranee al corpo bandistico; il cassiere è scelto dal gruppo dei bandisti; a quarto consigliere è nominato di diretto il Maestro. 10. Entro il marzo d’ogni anno è convocato il congresso generale ordinario nel quale viene approvato il conto dell’anno precedente. Concludiamo con una sintesi di un’altra testimonianza di Salvatore Perentin, per sapere com’era composta la Direzione della Banda cittadina nel 1925, anno del Cinquantenario della sua fondazione: 68) Presidente cav. Edoardo Cruscio, farmacista; Vicepresidente avv. Amatore Degrassi; Segretario sig. Luigi Degrassi (damiano); Cassiere sig. Giacomo Vascotto ( pus-cia); Membri: sigg. Goina Giovanni (faral), Troian Giovanni (trata); Maestro: Vigilio Gottardi.

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Locandina del 1928 che sul retro porta scritto: “Si autorizza la ditta Lughi [?] di riprodursi manifesto fac simile a quello di Pirano. Il Podestà E. Hrusch – Spedito 31/7/28 “ (ARC. Isola, fasc. 163, a. 1928, cat. XIV).

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21. Statuto e regolamento del Circolo di cultura “G. P. Besenghi degli Ughi” Isola d’Istria, al 1925 Dai dati disponibili, lo Statuto fu certamente inviato al Municipio, dopo l’annuncio della Grida del 2 agosto 1925, perché venne archiviato assieme al testo di questa, ma non porta le informazioni richieste. Non si dispongono notizie sulla data di fondazione della Società e della stesura dello Statuto, che, tra l’altro, non porta né date nè firme. Trattasi di due pagine dattiloscritte e, visto che il documento è archiviato in un fascicolo dell’anno 1925, è possibile desumere che questo Circolo esisteva certamente in quell’anno. 69) CIRCOLO DI CULTURA “G. P. BESENGHI DEGLI UGHI” ISOLA D’ISTRIA Statuto e regolamento 1. È istituito a Isola d’Istria il Circolo di cultura “G. P. Besenghi degli Ughi”. 2. Esso è consacrato alla memoria del grande Concittadino, nel cui nome il Circolo vuole promuovere l’unione e l’affiattamento fra le persone colte. 3. Possono iscriversi al Circolo coloro, che sono in possesso di una determinata cultura. 4. Il circolo è costituito di: Soci onorari – Soci sostenitori – Soci ordinari. 5. La quota sociale è fissata in Lire 5.= mensili. La quota dei Soci sostenitori è di Lire 100.= annue, oltre la quota mensile ordinaria. 6. I Soci all’atto dell’inscrizione riceveranno una tessera di riconoscimento. 7. Ciascun Socio porterà al Circolo il massimo contributo di energie intelettuali e morali. 8. La Direzione del Circolo è composta dal Presidente, Segretario, Cassiere e due Consiglieri. 9. Il Segretario terrà regolarmente il verbale di ogni adunanza e conferenza. 10. L’elezione della Direzione sarà fatta dai Soci nell’assemblea generale annuale, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. 11. Nella prima quindicina di gennaio sarà convocata l’assemblea generale dei Soci. 12. Su richiesta di un numero di Soci e precisamente in un quarto si convocheranno assemblee straordinarie. 13. La Direzione avrà la facoltà di adunare i Soci quando lo crederà opportuno. 14. Il Circolo si propone di svolgere il programma nei termini seguenti: a) con conferenze in qualunque ramo scientifico; b) promovendo gite culturali, sportive, trattenimenti vari e promovendo ed appoggiando tutte le iniziative tendenti a diffondere la cultura popolare.

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15. Ciascun Socio potrà condurre alle conferenze ed ai trattenimenti i propri famigliari. 16. Il Circolo è apolitico; sono proibite in seno ad esso discussioni e propaganda di tal genere. 17. Esso favorisce tutte le opere d’indole filantropica e nazionale. 18. Il Circolo si propone d’istituire una biblioteca, che faciliti ai Soci l’acquisto delle nozioni inerenti allo svolgimento del programma. 19. Farà seguito ad ogni conferenza la discussione, che sarà disciplinata dal Presidente ed in caso di abuso sarà sospesa. Ogni conferenziere potrà a priori dichiarare di dare o meno gli eventuali schiarimenti, che i Soci credessero opportuno di chiedere. 20. L’ammissione e l’espulsione dei Soci saranno deliberate dalla Direzione. 21. Le osservazioni ed i reclami saranno diretti alla Direzione, che prenderà provvedimenti in proposito. 22. In caso di scioglimento la sostanza del Circolo sarà devoluta al Patronato Scolastico.

22. Documenti e Statuto della Società Nautica “G. Pullino” La Società Nautica “Giacinto Pullino” di Isola d’Istria, fu fondata nel 1925, e da quella data fino al 1942, con la medesima Sede in Isola, vinse tra gli altri questi titoli: Olimpiadi: 1 primo posto; Campionati Europei: 4 primi posti, 1 secondo e 1 terzo; Campionati Italiani: 11 primi posti e 4 secondi. Con il secondo conflitto mondiale, il tragico dopoguerra e il quasi totale Esodo della popolazione, la Società, che ormai aveva dovuto cambiare il nome in “Giovanni Delise”, olimpionico del 1928, smise di esistere il 10 agosto 1955, ma rinascerà più tardi a Muggia (TS) e avrà un nuovo Statuto. Nel libro dell’isolano Franco Degrassi, edito nel 2000 in occasione del 75° Anniversario della fondazione della Società Nautica “Pullino”, vi sono inclusi tra l’altro: la domanda del 19 settembre 1925 al Municipio di Isola d’Istria, per la costituzione legale della Società; la riproduzione delle quattro pagine dello Statuto originale, compilato a mano dal Presidente del Comitato promotore, Renato Petronio (secondo la calligrafia della sua firma nella domanda al Municipio); la foto di un manifesto del 20 settembre 1925, rivolto alla cittadinanza isolana per informarla del lieto evento. Riportiamo di seguito questi documenti come elencati e ricopiati da noi. 70) Isola d’Istria, 19 settembre 1925

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All’on. / Municipio d’Isola d’Istria / quale Autorità locale di P. S. Il sottoscritto quale presidente del Comitato promotore della costituenda Società Nautica “Pullino” chiede a codesto on. Municipio che Le venga accordata la costituzione e l’esistenza legale della suddetta società che si prefigge lo scopo di coltivare ed incoraggiare lo sport nautico a remi, a vela, a motore, ecc. ecc. Allega N. 5 copie dello statuto sociale approvato dal Comitato promotore nella sua assemblea d. d. 10 settembre 1925. Con perfetta osservanza Il presidente del comitato promotore: / Renato Petronio Edoardo Hrusch / D r Giovanni Dandri / Luigi Drioli / Francesco Ravalico. Statuto della Società Nautica “Pullino” Art. 1. Nome e sede della Società: Viene costituita una Società, con la sede in Isola d’Istria, sotto il nome di Società Nautica “Pullino”. Art. 2. Scopi della Società: La Società ha lo scopo di coltivare ed incoraggiare lo sport nautico a remi, a vela, a motore e quello del nuoto. Potrà istituire inoltre sezioni di ginnastica, filodrammatica, musica, una sala di lettura ecc. ad eccezione di manifestazioni politiche. Art. 3. Dei soci: La Società si compone di: a). Soci ordinari, b). soci sostenitori, c). allievi. Possono far parte della Società quali soci ordinari e sostenitori persone d’ambo i sessi che abbiano raggiunto il 17o. anno di età. – Al di sotto di questo limite saranno aggregati quali allievi. Art. 4. Ammissione dei soci: Chi desidera far parte della Società si fa proporre da un socio ordinario o sostenitore. – La Direzione delibererà sulla sua ammissione o meno a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.

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La prima pagina dello Statuto del 1925 della Società Nautica “G. Pullino” di Isola d’Istria (Degrassi Franco, Un volo sull’onda. La realizzazione di un sogno. I 75 anni della S. N. Pullino. Isola 1925 – Muggia 2000, Tipo/Lito Astra Srl, Trieste 2000).

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Art. 5. Canone sociale: Il canone sociale e la tassa di buona entrata per tutte le categorie di soci verrà fissato di anno in anno nella assemblea generale. Art. 6. Provventi della Società: Oltre ai canoni sociali, altri provventi della Società saranno le eventuali elargizioni dei soci e di terzi, il ricavato dall’organizzazione di feste, gare, concorsi ecc. Art. 7. Diritti dei soci: I soci avranno diritto: di tenere i loro natanti nel recinto messo a disposizione della Società, di frequentare tutte le sezioni sportive, frequentare i locali sociali, intervenire alle gare e festività, ai congressi, essere eletti a coprire cariche sociali (eccezione fatta per gli allievi che non avranno diritto di voto né di essere eletti a coprire cariche sociali), ed infine di usare il guidone sociale sulle loro imbarcazioni e fregiarsi del distintivo sociale. Art. 8. Esclusione dalla Società: Può essere escluso dalla Società quel socio che in varia guisa arrechi danno o comprometta il buon andamento della stessa e non si attenga alle disposizioni dei regolamenti interni delle diverse sezioni sportive. Art. 9. Direzione: La Direzione si compone di: 1 Presidente, 1 Vice-presidente, 1 Segretario, 1 Cassiere, 1 Direttore tecnico, e di 2 Consiglieri, i quali vengono nominati dall’assemblea generale, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti e restano in carica per la durata di 1 anno e possono essere rieletti. Sarà facoltà della Direzione di nominare poi i diversi direttori sportivi. Il Presidente ed in sua vece il vice-presidente rappresentano la Società verso l’Autorità e verso terzi. Art. 10. Doveri della Direzione: Alla Direzione spetta l’amministrazione del patrimonio sociale, la convocazione dei congressi ordinari e straordinari, l’ammissione dei soci, il bandire gare o deliberare sulla partecipazione a gare altrove bandite, l’acquisto o la vendita di natanti per conto della Società, la compilazione dei regolamenti interni e l’esecuzione dei deliberati delle assemblee.

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Art. 11. Il presidente ed in sua vece il vice-presidente convocherà la Direzione almeno una volta al mese. Art. 12. Le sedute di direzione saranno valide quando intervengano almeno 4 membri, compreso il presidente od in sua vece il vice-presidente. Art. 13. Delle Assemblee: Una volta all’anno sarà convocata l’assemblea generale ordinaria ed i soci ne saranno edotti mediante inviti personali o mediante circolari. Le decisioni delle assemblee generali saranno valide quando vi intervengono almeno 2 terzi dei soci. In caso di mancanza del numero legale, l’assemblea sarà valida in seconda convocazione mezz’ora dopo, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti. Le assemblee straordinarie possono essere convocate dalla direzione per la trattazione di oggetti importanti ma devono in ogni modo essere convocate quando almeno un terzo dei soci ne facciano domanda scritta e motivata. Art. 14. Controversie: Eventuali controversie fra soci oppure fra soci e direzione, si decideranno mediante un arbitrato. Ognuna delle parti nominerà un arbitro, scelto fra i soci e questi sceglieranno un terzo socio. La decisione è inappellabile. Art. 15. Scioglimento della Società: Lo scioglimento della Società verrà deciso dall’assemblea generale alla quale devono intervenire almeno 4 quinti dei soci, con una maggoranza di almeno 2 terzi di voti dei presenti. Qualora non intervenisse il numero prescritto dei soci, dovrà essere convocata entro 15 giorni, ed in questo caso basterà l’intervento di qualunque numero di soci. Deliberando lo scioglimento, la Direzione in carica, si costituisce quale Comitato liquidatore, coll’incarico di devolvere entro un anno, il patrimonio sociale ad una Società che avesse da sorgere ad Isola coi medesimi scopi della disciolta ed in mancanza di questa alla Congregazione di Carità. Disposizioni transitorie: La Società si riterrà costituita, tostochè verrà raggiunto il numero di 15 (quindici) soci ordinari. NB. Il presente Statuto è stato approvato dal Comitato promotore nella sua assemblea d.d. 10 settembre 1925.

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Numerosi documenti riguardanti la fondazione della Pullino sono conservati presso l’Archivio Regionale di Capodistria. Da segnalare, che assieme allo Statuto in forma manoscritta si trova anche un altro di contenuto identico, ma dattiloscritto su due pagine. 71) Fra gli altri documenti colà archiviati, merita riportare una lettera su carta intestata del 1927 72) e un appello rivolto alla cittadinanza, stampato in azzurro su carta intestata del 1928, in questo caso inviato al Municipio isolano, 73) dal quale si vedrà che il motto della Pullino “Povera di mezzi, Ricca di virtù”, era appropriato sia nel 1928 a Isola, come oggi nel 2010 a Muggia. SOCIETÀ NAUTICA “PULLINO” ISOLA D’ISTRIA Isola d’Istria, … 5 settembre 1927… /anno V. Spettabile Municipio Isola d’Istria Domenica 11 settembre 1927, organizzate dallo Società Nautica PULLINO e dalla Sezione Nuoto dell’ A. S. Edera di Trieste, si svolgeranno sullo specchio d’acqua di fronte al Campo Silvestri GARE DI NUOTO – CANOTTAGGIO – SANDOLINI. Per la prima volta si correrà quest’anno la GARA “CAMPIONATO ISTRIANO DI NUOTO” metri 1000, alla quale parteciperà il forte nuotatore isolano Campione d’Italia Giuseppe Perentin. Rivolgiamo preghiera affinchè codesto spett. Municipio doti questa gara di un premio da assegnarsi al I arrivato. Con sentiti ringraziamenti e distinti ossequi p. LA DIREZIONE / Il presidente / Renato Petronio ---oOo--È doveroso riportare un riassunto di quanto ebbe a scrivere tempo fa Emilio Felluga in merito alle vicissitudini di questo grande Campione che tanto lustro ha dato alla città di Isola. 74) Il nuotatore Isolano Giuseppe Perentin detto Nino, ma anche “Il Siluro umano”, nacque a Isola il 21 febbraio 1906. La prima affermazione di rilievo la ebbe nel 1923 (a 17 anni) vincendo nelle acque di San Nicolò di Capodistria le eliminatorie per la “Coppa Scarioni”. Da quel giorno e per 17 anni consecutivi, Perentin partecipò a 80 competizioni tra regionali, nazionali ed estere, conquistando 65 primi posti e 8 secondi. Fu più volte campione d’Europa, 10 volte campione d’Italia, nei 400 e 1500 metri. Olimpionico ad Amsterdam nel 1928 e a Los Angeles nel 1932, si piazzò ambedue le volte onorevolmente in semifinale. ---oOo---

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Società Nautica “Pullino” isola d’istra Ill.mo Signor…………Spett. MUNICIPIO Isola d’Istria I nostri canottieri intendono partecipare alle Regate di Campionato Italiano che si svolgeranno a Pallanza addì 7-8-9 luglio p. v. Un equipaggio, deve difendere l’ambito titolo di Campioni italiani in jole juniores, da noi detenuto per l’anno 1927-28; un secondo, è deciso di affrontare l’aspra lotta per la conquista dello stesso titolo in outrigger seniores, coll’obiettivo di indossare la maglia azzurra per rappresentare l’Italia alle prossime Olimpiadi di Amsterdam. I nostri saldi equipaggi, animati dal più forte entusiasmo, sono decisi di far ben figurare il nome della “Pullino e dell’Istria nostra a questa somma competizione nazionale. La “Pullino” però, non avendo i mezzi finanziari occorrenti, si rivolge con questo mezzo ai soci tutti ed a quanti la seguono con simpatia, perché la soccorrano con elargizioni. Appositi incaricati perciò, avranno l’onore di visitare V. S. Ill.ma fra giorni, per ricevere il Suo obolo che, per quanto modesto, sarà per noi sommamente gradito. I soci e gli amici non residenti ad Isola, sono pregati di inviare il loro obolo direttamente alla direzione della “Pullino” che antecipa a tutti i più sentiti ringraziamenti. Isola d’Istria, 15 giugno 1928 – Anno VI. LA DIREZIONE

Nel 1928, la Pullino, autodefinitasi “Povera di mezzi, Ricca di virtù”, si realizzò con i due ambiti primi posti: un mese dopo ai Campionati Italiani di Pallanza, e due mesi dopo alle Olimpiadi di Amsterdam. Documenti sulla Pullino sono conservati pure all’Archivio di Stato della Croazia di Pisino, tra cui due preziose testimonianze, anche se scritte con la dialettica politica di quel periodo. Trattasi di un telegramma del 1933, spedito da Budapest dal Presidente-allenatore-timoniere Renato Petronio, e ricevuto dal Prefetto dell’Istria a Pola, il 27 agosto di quell’anno, e il testo che quest’ultimo telegrafò a Isola il giorno dopo: 75) S. E. PREFETTO DELL’ISTRIA POLA / BUDAPEST 6906 24 27 20/15 = / CAMICIE NERE PULLINO HANNO OBBEDITO VOSTRO ORDINE ET ESULTANTI VITTORIA / INVIANO VOSTRA ECCELENZA OSSEQUI FASCISTI = PRESIDENTE PETRONIO = ---oOo--Ero certo che i baldi atleti della Gloriosa Pullino avrebbero mantenuto la promessa fattami di conseguire la vittoria.

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Nel rivolgere il mio plauso entusiastico, formulo il più fervido augurio per le nuove più grandi affermazioni. Saluti fascisti Prefetto I [Italo] Foschi.

Carta intestata dello stampato della “Pullino” datato 15 giugno 1928 (ARC, Isola, fasc. 163, a. 1928, cat. XIV).

Ingrandimento del logo della “Pullino”, ricavato dallo stampato del 15 giugno 1928 (ARC, Isola, fasc. 163, a. 1928, cat. XIV).

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23. Direttivi di Società isolane La Nuova Società S.A.B.I. Alberghi bagni - Isola d’Istria Nel gennaio 1926 furono rinnovati i Consigli direttivi di alcune Società isolane. In quell’anno venne a formarsi anche un Comitato promotore di una costituenda Società per gli Alberghi e i Bagni. I tre documenti sul rinnovo dei Consigli direttivi si trovano archiviati nello stesso fascicolo e nella stessa categoria. In particolare il terzo è allegato a una copia dattiloscritta, datata Isola d’Istria 25 gennaio 1926 che fu inviata dal Commissario prefettizio di Isola alla Sottoprefettura di Capodistria ed ai Reali Carabinieri di Isola per conoscenza. In questo caso abbiamo preferito riportare il manoscritto originale, perché contiene i soprannomi e l’indirizzo dei componenti il Consiglio, che il Commissario isolano, comunque preferì escludere. 76) Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra Sottosezione di Isola d’Istria Isola 11 Gennaio 1926 Onorevole Municipio / Isola Si partecipa a Codesto Spett.le Municipio che Domenica 10 cm. nell’annuale assemblea ordinaria dell’Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di guerra, furono nominati ed eletti a far parte del nuovo consiglio direttivo i seguenti Presidente Dudine Domenico di Pietro Segretario Perentin Giovanni fu Antonio Cassiere Vascotto Francesco di Bortolo Consiglieri amministrativi Degrassi Luigi di Damiano, Contesini Francesco di Bortolo. Consiglieri revisori Pertot Giovanni di Andrea, Vascotto Bortolo fu Gerolamo. Con fraterni saluti / per Il Presidente / G. Perentin ---oOo---

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Il timbro posto sulla lettera dell’11 gennaio 1926, dall’ “Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, che informava il Municipio di Isola del nuovo Consiglio direttivo isolano (ARC, Isola, fasc. 149, a. 1926, cat XV, cl. 10).

MUNICIPIO D’ISOLA D’ISTRIA / N° 298/26 Isola d’Istria, li 19 gennaio 1926 Alla Stazione dei CC. RR. Qui Per norma della S. V. informo che nell’annuale assemblea ordinaria della locale Sottosezione dei Mutilati, invalidi di guerra furono nominati per le elezioni le seguenti persone a far parte del Consiglio direttivo. [segue l’elenco visto sopra] Informo altresì che è da ritenersi convalidata la lista del nuovo Consiglio direttivo della Sezione locale del Partito Nazionale Fascista come in possesso della S. V. E che il Comitato promotore costitutivo della Società anonima S. A. B. I. Società alberghi bagni Isola d’Istria è stato formato come segue:

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Presidente del Consiglio di amministrazione Comandante Bartolomeo Poggi, commissario prefettizio. Vicepresidente Dott. Degrassi Amatore. Segretario amministrativo Vascotto Ernesto fu Nicolò. Membri Effettivi Bucater Guglielmo, procuratore della Soc. Triestina appalto dazi cons. / Dudine Antonio di Marco / Dott. Dandri Giovanni / Corradina Umberto fu Giovanni. Consiglieri supplenti Hrusch Edoardo, farmacista / Menis Luigi fu Nicolò / Costanzo Giacomo di Sebastiano. Coleggio dei Sindaci Tranquillini Albino / Depase avv. Silvio / Deste dott. Mario. Membri supplenti Castro Giuseppe / Perentin Salvatore. Intendesi che gli atti di costituzione della Società anonima S.A.B.I., capitale 500.000 lire, sono in corso di omologazione presso il r. Tribunale di commercio e presso la r. Prefettura di Pola. IL COMMISSARIO PREFETTIZIO: B. Poggi ---oOo--Cooperativa agricola d’acquisti e vendite ISOLA Consorzio registrato a garanzia limitata Membri componenti il Consiglio d’amministrazione per l’anno 1926: 1. Depase Giuseppe fu Domenico, Presidente (“Bianchin”, Viale XX Settembre). 2. Ivancich Giuseppe fu Luca, Vicepresidente (Via del Viario). 3. Zaro Roberto di Giovanni, Membro (“Mastrilli”, Via Puglia, 599). 4. Pesaro Luigi fu Antonio, Membro (“Bigolo”, Via Cairoli, 100). 5. Davanzo Francesco di Pietro, Membro (“Bucalon”, Via Manzioli). 6. Pesaro Mario fu Antonio, Membro (“Bigolo”, Via . D’Azeglio). 7. Degrassi Gabriele fu Giovanni, Membro (“Gobbo”, Via Oberdan). Consiglio di Sorveglianza (Sindaci) Per la città. 1. Costanzo Giovanni di Giovanni, Presidente (“Brusamede”, Via Oberdan, 228)

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2. Chicco Egidio fu Andrea, Membro (“Rizzo”, Via Ettoreo). 3. Moscolin Giuseppe di Mauro, Membro (Piazza dell’Annessione). 4. Degrassi Francesco fu Giovanni, Membro (“Pasin”, Piazza Bonio). Per il Circondario. 5. Micaz Antonio fu Giuseppe, Membro (frazione Cavalier). 6. Cociancich Giuseppe di Antonio, Membro (frazione Casanova). 7. Iurissevich Luigi fu Giacomo, Membro (frazione Montecalvo). Il Segretario amministrativo - Castro Giuseppe

Timbro impresso nel gennaio 1926, sul manoscritto del Segretario Giuseppe Castro, della “Cooperativa agricola di acquisti e vendite” (ARC, Isola, fasc. 149, a. 1926, cat. XV, cl. 1).

24. Statuto del “Circolo cacciatori - Isola d’Istria” Nel gennaio del 1926, si formava a Isola il Circolo Cacciatori. Il suo Presidente inviò al Municipio una lettera con allegate tre copie dello Statuto di sei pagine e due elenchi, il tutto dattiloscritto, che il Comune registrò il 25 gennaio 1926, con il N. 409. Cat. 15/10. Secondo la prassi di quell’epoca, il 28 gennaio, il Municipio segnò sulla lettera l’invio di una copia alla Stazione dei Reali Carabinieri di Isola e una alla Sottoprefettura di Capodistria.77) Spett. / Municipio / Isola d’Istria Il sottoscritto, Giovanni Vascotto fu Giacomo del neocostituito Circolo cacciatori, si pregia rimettere in triplo lo Statuto della nuova associazione, significando pure l’elenco dei soci e quello della direzione. Con perfetta osservanza. Isola, 24 gennaio 1926 – IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO: / Vascotto Giovanni

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STATUTO DEL CIRCOLO CACCIATORI D’ISOLA D’ISTRIA Art. 1. Nome e sede della società. Viene costituita in data 18 gennaio 1926, sotto il patronato del Partito Nazionale Fascista, una società con sede in Isola d’Istria, che avrà nome: Circolo cacciatori-Isola d’Istria. Art. 2. Scopo della società. La società ha lo scopo: a) di combattere il bracconaggio e tutti i sistemi di caccia tendenti alla soverchia distruzione della selvaggina promovendo nei cacciatori il sentimento che la caccia deve essere soltanto uno sport nobilmente inteso ed esercitato; b) di provvedere nel territorio soggetto all’azione della società alla riproduzione della selvaggina, eventualmente col ripopolamento a mezzo di allevamenti artificiali della stessa; c) di studiare tutte le questioni, sia tecniche che legislative, tendenti alla tutela degli interessi dei cacciatori e della caccia, e di fare in modo che possano avere pratica sanzione; d) di offrire ai soci l’opportunità di coltivare l’esercizio della caccia su bandite appaltate della società e di invigilare sull’esercizio della stessa nell’ambito delle arrende; e) di addestrare i soci nel maneggio delle armi e di promuovere gare di tiro; f) di premiare le persone che avessero ben meritato della società in relazione agli scopi sopra descritti. Art. 3. Soci. Ogni persona di condotta politico-morale ineccepibile, che abbia compiuto il ventunesimo anno di età, che sia suddito del Regno e che attenga dalle competenti autorità la licenza di porto d’armi per fucile e quella di caccia può essere accolta in qualità di socio. Art. 4. Chi desidera far parte della società deve produrre alla direzione domanda scritta, firmata anche da due soci. Sarà in facoltà della direzione di accettare o meno a maggioranza assoluta di voti, il socio proposto, senza essere obbligata di addurre i motivi di una eventuale ripulsa.

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Art. 5. Anno sociale L’anno sociale incomincia con il primo giugno e termina con il trentuno maggio successivo. Art. 6. Quota sociale. Ogni socio dovrà versare come quota sociale l’importo che verrà stabilito dal Congresso generale ordinario. Art. 7. Diritti ed obblighi dei soci. Ogni socio ha diritto: a) di cacciare sulle bandite appaltate della società e nelle eventuali arrende, osservando sempre le norme stabilite dal regolamento interno; b) di eleggere le cariche sociali e di venir eletto; c) di proporre soci; d) di rivedere i protocolli delle sedute generali; e) di partecipare corrispondentemente al patrimonio sociale; Ogni socio ha il dovere: a) di rimanere socio del Circolo per tutta la durata di eventuali contratti d’appalto stipulati dallo stesso, qualora non gli fosse impedito l’esercizio della caccia per imperfezioni fisiche sopravvenutegli, nel qual caso sarebbe libero da qualsiasi vincolo; b) di partecipare corrispondentemente a tutti gli oneri della Società; c) di attenersi strettamente alle vigenti disposizioni legislative sulla caccia e di osservare scrupolosamente il Regolamento interno; d) di corrispondere nel pagamento della quota sociale. Art. 8. Perdita dei diritti di socio. Perderà ogni diritto di socio chi non verserà, a tempo debito, il contributo fissato dal Congresso generale. Art. 9. Espulsione dalla società. Verrà espulso quel socio che si rende colpevole di azioni ledenti l’onore, che verrà punito dall’Autorità giudiziaria per un reato di caccia, che contravverrà gravemente allo statuto e al regolamento interno, danneggiando la società e non assoggettandosi alle multe previste dalla lettera d) dell’articolo 13.

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Art. 10. Fondo della società. Il fondo sociale è costituito dalle quote versate dai soci, dalle elargizioni, dai ricavati di eventuali feste organizzate a pro del fondo sociale, dalle multe, dagli immobili eventualmente acquistati e da tutte le cose mobili di proprietà del circolo. Art. 11. Il fondo sociale viene impiegato per il pagamento di eventuali appalti di caccia, per retribuzioni agli eventuali guardia-caccia, per premi ad organi dell’Autorità che si distinguono nel distruggere ogni sorta di bracconaggio. Art. 12. Direzione. La direzione è composta dal presidente, dal segretario, dal cassiere e da quattro consiglieri. Art. 13. Attribuzioni della direzione. La direzione: a) amministra il patrimonio sociale secondo le direttive impartitele dal congresso generale; b) compila il bilancio annuale ed i conti preventivi; c) propone il regolamento interno; d) commisura multe ai soci che mancano ai loro doveri e che contravvengono al regolamento interno, fino alla misura di Lire 50.; e) all’occorrenza provvede ad appigionare un locale quale sede sociale; f) provvede eventualmente all’abbonamento di giornali e di riviste di caccia; g) nomina i guardia-caccia, previo consulto dei soci, e ne fissa la retribuzione eventuale; h) à il diritto di ammettere nuovi soci e di espellere gli indegni; Art. 14. Il presidente rappresenta la società, convoca la direzione, presiede le sedute della stessa e quelle del congresso generale, firma tutti gli atti, sovraintende all’esecuzione dei deliberati della direzione e del congresso generale, sorveglia l’amministrazione come pure l’osservanza dello statuto e del regolamento interno. Sorveglia il servizio degli eventuali guardia-caccia, raccoglie le denuncie, le esamina, verifica il reato, i nomi dei testimoni, assume le deposizioni, si reca eventualmente sopraluogo e quindi presenta le sue proposte alla direzione per l’ulteriore procedura. Il segretario tiene la corrispondenza, i libri ed i documenti della società, redige i verbali delle sedute della direzione e del congresso generale, cura

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la corrispondenza e la firma assieme al presidente. Il cassiere amministra il patrimonio sociale ed è responsabile della regolarità dell’azienda, provvede alla riscossione delle quote sociali e delle multe, sempre verso rilascio di regolare quietanza; presenta alla direzione ad ogni richiesta lo stato di cassa, producendo tutti i libri e le pezze d’appoggio; partecipa alla direzione i nomi dei soci morosi e mette a frutto ogni eccedenza di cassa. La direzione rimane in carica un anno e può essere rieletta. Art. 15. La direzione si raduna regolarmente almeno una volta ogni due mesi. Tutti i membri sono obbligati ad intervenire alle sedute. Quel direttore che non comparisce tre volte di seguito senza scuse plausibili verrà ritenuto come dimissionario (sanzioni come ad art. 9). Per la validità dei deliberati della direzione, si richiede, la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente ed il segretario. I deliberati sono presi a maggioranza assoluta di voti e la votazione con semplice alzata di mano oppure con voto segreto. In caso di parità di voti decide il presidente. Art. 16. Congresso generale. Il congresso generale viene convocato a seduta ordinaria dalla direzione una volta all’anno nel mese di aprile. Potranno essere convocate anche sedute straordinarie qualora la direzione lo ritenesse opportuno e quando almeno due terzi dei soci facessero domanda scritta motivandone la ragione. Art. 17. È di competenza del congresso generale: a) l’approvazione del bilancio consultivo e preventivo; b) l’elezione della direzione e di due revisori dei conti; c) l’acquisto e la vendita dei beni stabili; d) lo stabilire il prezzo massimo per l’appalto eventuale di bandite di caccia; e) lo stabilire il canone sociale; f) la modificazione dello statuto sociale; g) lo scioglimento della società. Art. 18. Il congresso generale è legalmente costituito quando all’ora fissata sia presente la maggioranza assoluta dei soci o quando mezz’ora più tardi vi sia presente un numero qualunque di intervenuti. Non sono ammesse procure di soci assenti. Art. 19. Ogni deliberato viene preso a maggioranza di voti e per alzata di mano.

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Art. 20. Elezioni. Le elezioni della direzione vengono fatte, a scrutinio segreto a mezzo di schede, qualora il congresso non si esprima su altro modo di votazione. Art. 21. In una prima elezione viene nominato il presidente. Cumulativamente poi vengono eletti gli altri sei elettori, fra i quali vengono scelti il segretario e il cassiere. Art. 22. Durante le elezioni fungono da scrutatori il segretario e due membri eletti dal congresso. Art. 23. Le elezioni sono valide qualora sulla stessa persona converga la maggioranza assoluta dei voti di tutti i votanti. Art. 24. I deliberati del congresso generale sono obbligatori per tutti i soci. Sull’andamento di ogni congresso verrà esteso un protocollo che sarà firmato dal presidente, dal segretario e da un membro del congresso. Art. 25. Nel congresso generale non potranno essere pertrattati argomenti che non siano stati posti all’ordine del giorno. Art. 26. I soci dovranno essere invitati al congresso almeno otto giorni prima di ogni seduta; dovrà venir comunicato l’ordine del giorno. Art. 27. Revisori dei conti. I revisori dei conti hanno l’incarico di esaminare minutamente almeno una volta all’anno i registri sociali e di confermare con la loro firma il bilancio proponendo al congresso l’approvazione o la reiezione dello stesso. Art. 28. Cambiamento dello Statuto. Cambiamenti nello Statuto possono essere fatti soltanto con deliberato preso da due terzi dei soci.

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Art. 29. Scioglimento della società. Lo scioglimento della società potrà essere proposta dalla direzione verso motivata relazione e dovrà raccogliere in un congresso convocato per questo solo scopo il voto di almeno quattro quinti dei soci presenti. Art. 30. Votato lo scioglimento il congresso nominerà tre commissari i quali verranno aggiunti alla commissione. Direzione e commissario uniti procederanno alla liquidazione della società. Art. 31. Il patrimonio sociale rimasto dopo lo scioglimento, sia questo volontario o forzato, verrà amministrato per un anno da un comitato di liquidazione, formato come all’art. 30, e trascorso questo termine, se il comitato di liquidazione, non avrà costituita una nuova società di caccia, il patrimonio verrà diviso tra i soci, che facevano parte del circolo all’atto dello scioglimento, in proporzione ai contributi da essi versati. Art. 32. Qualunque controversia insorta tra i soci per questioni sociali sarà decisa inappellabilmente da tre arbitri, due dei quali verranno scelti dai contendenti, uno per ciascuno, ed il terzo dalla direzione. Depangher Antonio – Pagan Francesco – Vascotto Giovanni Felluga Luigi – Degrassi Giovanni / Belli Luigi ---oOo--CIRCOLO CACCIATORI = ISOLA D’ISTRIA Direzione Presidente: Giovanni Vascotto fu Giacomo Segretario: Antonio Depangher di Antonio Cassiere: Luigi Felluga di Francesco Consiglieri: Luigi Belli fu Bonaventura / Giovanni Degrassi fu Giovanni / Francesco Pagan di Francesco / Filippo Ralza fu Giovanni. Soci Bologna Giacomo fu Matteo / Civran Domenico fu Domenico / Chicco Giuseppe fu Bortolo / De Bortoli Agostino fu Luigi / Delise Luigi fu Francesco / Dellore Bortolo fu Giorgio / Depangher Piero fu Antonio / Dudine Antonio di Marco / Felluga Giuseppe di Francesco / Cursel Emanuele di Pasquale / Longo Ettore fu Giovanni / Pugliese Giovanni fu Bortolo / Vascotto Francesco fu Giacomo. IL PRESIDENTE: / Vascotto Giovanni

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Timbro del ”Circolo Cacciatori di Isola” al 16 febbraio 1926 (ARC, Isola, fasc. 149, a. 1926, cat. XV, cl. 10).

25. Statuto della Cassa di previdenza sociale fra dipendenti – Isola d’Istria Questo Statuto è stato dattiloscritto su quattro pagine, ed è accompagnato da un verbale che segna la data del 6 marzo ma senza specificare l’anno. Dovrebbe comunque trattarsi del 1926, visto che il documento è archiviato in un fascicolo che porta questa data. Dal verbale, la Società risulta essersi ricostituita da una precedente che, nel frattempo si era disciolta. 78) VERBALE della seduta degli affigliati della cassa di previdenza sociale per la malattia, seduta tenutasi la sera del 6 marzo ore 7 nella sala del Consiglio Municipale. Presenti 25 affiliati, per desiderio di tutti, viene ricostituita la disciolta cassa di previdenza sociale e ad unanimità di voti vengono eletti a far parte della Direzione i seguenti signori: Mario Zennaro – Presidente. Frediano Dagri – segr-cassiere. Antonio Vascotto, / Giuseppe Ulcigrai, / Francesco Contesini – direttori.

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Vittorio Marchesan, / Giovanni Perentin, / Giacomo Dudine – revisori. Mario Colomban, / Luigi Felluga – del Consiglio arbitramentale. Data poi lettura del nuovo statuto questo viene integralmente approvato e la seduta ha termine alle ore 9 pomeridiane. Il Presidente: / M. Zennaro – Il segr-cassiere: / Frediano Dagri / Vascotto Antonio. STATUTO DELLA CASSA DI PREVIDENZA SOCIALE FRA DIPENDENTI – ISOLA D’ISTRIA 1) Viene istituita ad Isola una cassa di previdenza sociale fra dipendenti di qualsiasi mestiere. Scopo della cassa è quello di sovvenzionare gli affiliati a detta cassa in caso di malattia, o infortunio sul lavoro, e la famiglia in caso di morte dell’affiliato. 2) Il fondo verrà formato: a) da una quota mensile di lire 50 per operaio sopra i 20 anni b) da una quota mensile di lire 2.50 per operaio sotto i venti anni c) da eventuali altri proventi. Le quote dovranno essere versate sempre antecipatamente e precisamente durante la prima settimana del mese, e dovranno essere versate anche durante la malattia come durante una disoccupazione. 3) Coloro che desidereranno far parte della cassa faranno domanda per iscritto alla direzione allegando l’attestato medico. La Direzione potrà respingere le domande per motivi particolari senza obbligo di spiegazioni agli interessati. 4) Hanno diritto alle prestazioni sociali coloro che da tre mesi appartengono alla cassa ed hanno già versato le rispettive quote. 5) I soci in arretrato di un mese perdono ogni diritto sociale e cessano di far parte della cassa. Potranno però essere riamessi, attendendosi agli art. 3 e 4. 6) Se l’affiliato trasferisce la sua dimora fuori dal circondario di Isola, il rapporto di assicurazione viene troncato immediatamente e cessa da quel giorno ogni prestazione della cassa. 7) In caso di dimissione volontaria della cassa i contributi già versati non vengono restituiti.

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8) Se lo stato di malattia è conseguenza diretta dell’ubbriachezza, o se fu procurata per colposa partecipazione ad una rissa, o se fu contrafatta intenzionalmente non compete la sovvenzione all’affiliato. Inoltre all’affiliato che durante una malattia verrà trovato sul lavoro si comporterà incompatibilmente con la prescrizione medica, gli verrà sospesa la sovvenzione per un dato tempo od anche per tutta la durata della malattia. 9) I sussidi, purchè vi siano fondi disponibili, verranno corrisposti in caso di malattia o infortunio sul lavoro o morte degli affiliati nella seguente misura: a) agli affiliati della categoria a) art. 2. Lire 6 al giorno b) agli affiliati della categoria b) art. 2. Lire 3 (domeniche e feste comprese) incominciando dal sesto giorno di malattia. c) in caso di morte del socio, la vedova e i figli riceveranno una volta tanto l’importo di lire 200 = (duecento) per i soci della categoria a) e lire 100 = (cento) per i soci della categoria b). Tanto i soci della categoria a) quanto quelli della categoria b) avranno diritto in caso di malattia o di infortunio ad un sussidio massimo di 210 giorni. 10) L’operaio ritornato al lavoro, dopo una malattia o infortunio sul lavoro avrà diritto ad un nuovo sussidio dopo nove settimane dalla ripresa del lavoro; mentre ammalandosi prima di questo termine avrà diritto alla continuazione della sovvenzione già percepita fino alle 210 giornate. 11) Nel caso di esaurimento dei fondi di sussidi per epidemia o per altre cause la Direzione potrà di proprio arbitrio ridurre l’entità di sussidi. 12) Terminati i 210 giorni di sovvenzione, l’operaio non avrà più alcun diritto di sussidio, però per casi di considerazione la Direzione potrà concedere se crederà opportuno, e in riflesso all’ammontare al fondo cassa, un sussidio straordinario, la cui misura non potrà mai superare quella stabilita dall’art. 9. c). 13) Sono escluse da ogni sovvenzione le malattie per vecchiaia, croniche e autolesive in seguito a risse, ferimenti ecc. In qualche caso ed in via eccezionale potrà venir concesso il sussidio di morte (se questa dovesse avverarsi) ciò ben inteso a criterio della Direzione come contemplate dall’art 12). 14) I sussidi verranno concessi soltanto sulla base dei certificati di malattia rilasciati dal medico. Organi amministrativi e di controllo 15) La cassa viene amministrata dalla Direzione e da una Giunta di controllo. 16) La Direzione e la Giunta restano in carica un anno e possono essere rieletti.

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17) Tutte le cariche saranno tenute gratuitamente. 18) Per i membri di Direzione e della Giunta valgono le norme di incompatibilità a riguardo della parentela fra loro come i consiglieri comunali. 19) Tanto la Direzione quanto la Giunta saranno nominate dall’assemblea ordinaria. 20) La Direzione sarà composta da un presidente, un segretario-cassiere e tre membri. La Giunta di controllo, da tre revisori. 21) La Direzione tiene di regola una seduta al mese; il presidente ha però il diritto d’indire anche sedute straordinarie ove il bisogno lo richiedesse. La direzione può prendere deliberazioni valide se tutti i membri furono invitati alla seduta e vi siano presenti almeno tre membri, compreso il presidente. Delle deliberazioni si terrà un protocollo da firmarsi dal presidente e dal segretario-cassiere e da un membro. 22) Al presidente aspetta la sorveglianza sulle sovvenzioni da prestarsi dalla cassa, senza la sua autorizzazione il cassiere non potrà prelevare denaro depositato presso terzi. 23) Il segretario cassiere incasserà le quote mensili rilasciandone regolare ricevuta, pagherà i sussidi, tenendo il tutto registrato in due libri, inoltre terrà in evidenza il libro cassa, l’elenco dei soci, quello degli ammalati ed il libro protocolli per le sedute di Direzione e delle assemblee. 24) I revisori hanno il compito di controllare tutti i libri, in ispecial modo il libro cassa le sovvenzioni e gli incassi dei canoni e possono proporre alla Direzione, l’espulsione dei soci morosi. In questo ultimo caso i revisori avranno voto deliberativo. 25) Inoltre alla Direzione aspetta: 1) la fissazione in via punitiva di pene d’ordine per quelli operai che danneggiano la cassa, secondo l’art. 8. 2) il collocamento a frutto dei denari disponibili. 3) la presentazione all’assemblea ordinaria del bilancio annuale o di provvedimenti di transazione, o di modificazioni dello statuto. 26) Il presidente convoca e dirigge la Direzione e le assemblee ordinarie e straordinarie. 27) La convocazione dell’assemblea straordinaria, avrà luogo ogni anno, in gennaio e sarà pronunciata otto giorni prima ed in via straordinaria ogni qualvolta

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si addimostrasse il bisogno, o per richiesta di almeno 1/3 degli affiliati al corrente coi canoni, in tal caso nel richiedere la convocazione è necessario specificare il motivo determinante la richiesta stessa e con preavviso di 15 giorni. 28) L’assemblea ordinaria sarà convocata con il seguente ordine del giorno: 1) Approvazione del bilancio. 2) Elezione della nuova Direzione, di tre revisori e di due rappresentanti la cassa nel giudizio arbitramentale. 3) Varie. 29) Avranno diritto di voto tutti i soci che hanno raggiunto il ventesimo anno di età e possono venir eletti quelli che hanno compiuto il 21 purchè non regni incompatibilità coll’art. 18. 30) Le assemblee saranno valide in prima convocazione con la metà più uno degli affiliati ed in seconda convocazione con qualunque numero d’intervenuti. 31) Modificazioni allo statuto potrà venir fatta solamente dall’assemblea con metà più uno dei soci e con almeno due terzi di voti. 32) In caso di scioglimento della cassa il fondo resterà per tre mesi a disposizione di un eventuale ricostituzione della medesima; trascorso questo termine, il fondo passerà a chi avrà deciso l’assemblea, all’atto dello scioglimento. Inoltre l’assemblea nominerà immediatamente un comitato per l’esecuzione di quanto sopra. 33) In caso di dimissione in massa della Direzione questa funzionerà fino alla nomina della nuova. 34) I colpiti dall’art. 8, potranno ricorrere contro le decisioni della Direzione, se questa applicherà l’art. 25 N° 1, nominandosi due rappresentanti, che assieme ai due nominati dall’assemblea ordinaria in rappresentazione della cassa, formando così il giudizio arbitramentale, e presediuti dal presidente, esamineranno di volta in volta i ricorsi presentati. Le decisioni del Giudizio arbitramentale saranno inappellabili. I componenti il Giudizio arbitramentale non potranno essere né parenti fra loro né con l’affiliato che presenta il ricorso. Anche i rappresentanti della cassa potranno venir provvisoriamente sostituiti, se l’affiliato che ricorre fosse suo parente. 35) Il presidente ed in caso di suo impedimento il segretario-cassiere rappresenta la cassa di fronte l’Autorità ed a terze persone.

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Timbro della “Cassa di Previdenza per la malattia”, posto in calce al verbale del 6 marzo 1926 (ARC, Isola, fasc. 149, a. 1926, cat. XV, cl. 10).

26. Documenti di società esistenti nel 1927 Un nuovo circolo nel 1928 Come già descritto, la prima squadra di calcio isolana portava la maglia dell’Associazione Sportiva Edera-Isola, fondata nel marzo del 1923. Il 21 settembre 1925 sorgeva a Isola l’Unione Sportiva Virtus, e cessava di esistere l’Edera. 79) Questa Società praticava anche altri sport ed aveva uno Statuto, del quale è stata trovata soltanto una traccia nella lettera dattiloscritta su carta intestata che segue, e che porta segnato su di essa anche il testo in penna, che il Municipio isolano inviò al Prefetto di Pola. 80) Unione Sportiva “Virtus” Isola d’Istria Affiliata / U.V.I. / T.C.I. / F.L.C.

Isola, li… 28 marzo 1927…

Allo Spett. Municipio di / Isola d’Istria Si ha il pregio di trasmettere a Cotesto Spett. Municipio lo “Statuto” della Società sopra intestata, con i cambiamenti apportati allo stesso nell’ultima Assemblea Generale tenutasi il giorno 11 m.c., con preghiera di volerlo inoltrare alla R. Prefettura di Pola per la debita approvazione.= Con distinti saluti IL PRESIDENTE / Opassi Gino ---oOo---

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Ill. mo sig. Prefetto / Pola oggetto: Unione Sportiva “Virtus”; approvazione statuto Ho il pregio di trasmettere l’unito statuto e regolamento organico dell’int. citato in oggetto per la competente approvazione. Isola, 5/4/27 Il Comm. prefett. / E Hrusch Anche all’Archivio di Stato di Pisino, dove si conserva il Fondo della Prefettura di Pola, non è stato rintracciato lo Statuto, ma soltanto una lettera ricevuta da quella Prefettura e datata Isola 27 agosto 1933, inviata dal Podestà isolano Edoardo Hrusch che nel 1927 si firmava Commissario prefettizio. Il Podestà, oltre a confermare al Prefetto che l’ “Unione Sportiva Virtus” aveva ricevuto la “Medaglia Vermeill”, lo sollecitava nel contempo per la restituzione dello Statuto di quella Società, inviato “molto tempo addietro” tramite il Municipio, per la legalizzazione. 81) Diffatti, dall’invio dello Statuto a Pola, fino a questa richiesta di riaverlo, trascorsero sei anni abbondanti, e non è stato possibile rintracciarlo perché, evidentemente, nel frattempo fu rispedito alla “Virtus”.

Timbro dell’Unione Sportiva “Virtus”, impresso in calce alla lettera del 28 marzo 1927, con la quale la Società chiedeva al Municipio isolano, di far approvare lo Statuto dal Prefetto dell’Istria in Pola (ARC, Isola, fasc. 156, a. 1927, cat. XIV).

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Il 5 aprile 1927 su carta intestata Consorzio Agricolo Isolano / Consorzio registrato a garanzia limitata / Isola d’Istria / C. C. di Rovigno N. 820, il Presidente del Consorzio inviava al Municipio di Isola il seguente manoscritto. 82) Spett. Municipio / Loco Il firmato si fa dovere di comunicare che nell’ultimo Congresso generale ordinario del Consorzio Agricolo Isolano, tenutosi addì 23 gennaio a.c., furono nominati a nuovi membri di Direzione i seguenti consortisti: Felluga Francesco fu Francesco / Delise Bortolo fu Bortolo / Benvenuti Francesco fu Bonifacio / Colomban Giacomo fu Giovanni. Consiglio di Sorveglianza: Musizza Mariano fu Giovanni / Moscolin Giovanni fu Mauro / Degrassi Luigi fu Giuseppe / Degrassi Sebastiano fu Antonio / Menis Domenico di Giovanni / Chicco Giacomo fu Giacomo / Degrassi Nicolò fu Andrea. Con osservanza / Il Presidente / G. Costanzo

Angolo superiore sinistro della carta intestata del “Consorzio agricolo” di Isola, al 5 aprile 1927 (ARC, Isola, fasc. 156, a. 1927, cat. XIV). Il 16 settembre 1927, il Podestà isolano inviava all’Opera Nazionale Dopolavoro, Dopolavoro Provinciale di Pola, la risposta in merito a quanto richiestogli, e dalla quale si evince che si aveva intenzione di formare altri Dopolavoro a Isola. Da questa lettera apprendiamo che Renato Petronio non soltanto era Presidente della “Pullino”, ma lo era anche del Dopolavoro comunale isolano. 83) È noto, però, che il Dopolavoro Arrigoni fu fondato appena nel 1933 e quello dell’Ampelea probabilmente nello stesso anno oppure, comunque, in quel periodo.

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No 4485 / 1927 O. N. D. Dopolavoro provinciale / Pola Rispondo al “Questionario” inviatomi con la circolare 2 agosto u. s. No 213 come segue: ad 1) Nel Comune esiste un Dopolavoro ed è affidato al sig. Renato Petronio. ad 2) a) Circoli: Giovanile “Speranza” con 60 soci diretto dal sig. Degrassi Mariano. b) Società sportive: Unione sportiva “Virtus” con 45 soci sotto la presidenza del sig. Gino Opassich; Società Nautica “Pullino” con 75 soci sotto la presidenza del sign. Renato Petronio. c) Corali: Coro Zamarin con 30 soci diretto da Vascotto Giovanni e Coro Besenghi con 36 soci diretto dal sig. Benvenuti Giovanni. d) Bande: Banda cittadina G. Verdi con 60 inscritti sotto la presidenza del sig. Edoardo Hrusch; e) Gruppo mandolinistico con 14 soci diretto dal sig. Chicco Francesco; ad 3) Biblioteche: Biblioteca dell’Avanguardia giovanile fascista e del Circolo didattico di Isola. ad 4) Scuole professionali: Scuola complementare per apprendisti sovvenzionata dal Governo, dalla Provincia e dal Comune. ad 5) Fabbriche di prodotti alimentari: S. A. Arrigoni & Co; Torrigiani; Conservifici dell’antica Società francese; Umberto D’Agostini; Nicolò Delise. Altre industrie: Fabbrica laterizi della ditta Nardone e figli; Segheria meccanica della ditta Monaco, Pauluzzi e Rùbbazer [?]. ad 6) Cinematografo Odeon del sig. Vascotto Ernesto e C i ; Teatro Alieto del sig. Vascotto Bortolo. Isola 16/9/27 - V. Il Podestà Evidentamente il 1927 è stato l’anno nel quale venivano censite tutte le Società esistenti a Isola, sia quelle civili che quelle religiose, come risulta dal seguente manoscritto che contiene una tabella compilata a mano dal Parroco isolano, il quale secondo la prassi, fu inviato al Comune di Isola tramite l’Ordinariato Vescovile di Trieste, che ricevette la richiesta. 84)

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N° 540

Al / Reverendissimo Ordinariato Vescovile / in / Trieste

In evasione alla Ricercatoria della Superiore Autorità Civile, comunicata al sottoscritto con Nota Ordinarile dda 9-XI-927, N° 607-1927, lo scrivente produce il Rapporto sulle Associazioni cattoliche confessionali esistenti nella parrocchia d’Isola d’Istria.

Tutte le suddette Associazioni si sorreggono colle spontanee elemosine degli aggregati. L’Ufficio parrocchiale d’Isola d’Istria 5 Decembre 1927 / D. Fran.o Muiesan / parroco Nel 1928 si costituì a Isola un nuovo circolo denominato “Circolo Lovisato”, del quale non è stato trovato lo Statuto e del quale non si sa altro, se non quello che è contenuto nella lettera dattiloscritta che segue, oltre a quello che fu aggiunto in matita dal Municipio. 85) CIRCOLO “LOVISATO”

Isola d’Istria, 18 febbraio / 1928 a. VI

Spett. Municipio / d’Isola d’Istria La presente per accompagnare lo Statuto del neo-costituito Circolo Lovisato, perché come di norma lo si inoltri poi alle Autorità superiori. Dopodichè Vi preghiamo gradire i nostri distinti saluti. per la Direzione: IL SEGRETARIO/ Knust [?] IL PRESIDENTE / Fragiacomo ---oOo--Proseguito alla R. Prefett. Pola 20/II/28-VI

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La lettera del Circolo “Lovisato� di Isola, inviata al Municipio locale il 18 febbraio 1928 assieme allo Statuto (ARC, Isola, fasc. 163, a. 1928, cat. XIV).

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27. Il Consorzio Agricolo Isolano: bilancio 1930 e Congresso generale 1931 Il Consorzio Agricolo Isolano era situato in Riva Nazario Sauro, più comunemente conosciuta come “Riva de Porta” e oggi Riva del Sole. Gli ultrasettantenni isolani, ricordano ancora il via vai di asini, muli, carri e carretti, che trasportavano al suo interno le fresche derrate, i profumatissimi meloni, pesche, ciliegie e fichi, i dolcissimi piselli e quant’altro, che il Consorzio acquistava dai “campagnoi” isolani, e inviava ai mercati di Trieste. Ricordano anche i profumi dell’olio d’oliva, che al suo interno veniva spremuto dalle olive appena raccolte nelle campagne del territorio isolano, e della grappa che veniva distillata dalle vinacce di Refosco e di Malvasia con l’alambicco del Consorzio. Anche questa Società disponeva di uno Statuto, di una Direzione amministrativa e di molti soci, anche se di tutto questo non è stato trovato molto. Dai documenti che seguono sarà possibile almeno capire come era composta, come funzionava e quale era il suo bilancio per il 1930. Il 31 gennaio 1931 il Municipio d’Isola registrava con un timbro la ricezione di uno stampato di quattro pagine, inviato dal “Consorzio Agricolo Isolano-Isola d’Istria”, che fu segnato con il N. 488, Cat 14. Esso comprende l’Invito al Congresso dell’1 febbraio 1931, l’ordine del giorno e il resoconto dell’anno 1930 con tre tabelle. 86) Consorzio Agricolo Isolano-Isola d’Istria (Consorzio economico registrato a garanzia limitata) INVITO I Signori consortisti vengono dalla sottoscritta invitati al CONGRESSO GENERALE ORDINARIO che avrà luogo Domenica 1 Febbraio 1931-IX, alle ore 13 prec. nella sala consorziale con il seguente ORDINE DEL GIORNO: 1. Nomina di due consortisti per l’approvazione del protocollo del presente Congresso e di un protocollista. 2. Relazione sull’attività sociale del Consorzio dell’anno 1930 e presentazione del bilancio; relazione dei Sindaci ed approvazione del bilancio pro 1930. 3. Nomina parziale della Presidenza. 4. Nomina di sette revisori (§ 35 dello Statuto). 5. Eventuali. Isola d’Istria, 24 Gennaio 1931. Il Presidente / Vittori Giovanni Il Vicepresidente / Depase Pietro – I consiglieri / Menis Domenico / Degrassi Nicolò fu Andr. / Colomban Giacomo / Moscolin Giovanni / Vascotto Bortolo.

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NB. – Trascorsa un’ora l’assemblea sarà valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Il presente serve per legittimarsi al Congresso, quindi è necessario esibirlo ad ogni richiesta della Presidenza. RESOCONTO -- DEL -CONSORZIO AGRICOLO ISOLANO / (C. e. r. a. g. l.) PER L’ANNO 1930 ----------I. Movimento soci Soci iscritti al 1. gennaio 1930……………….327 Usciti durante l’anno………………………… 23 304 Entrati per eredità…………………………… 8 Soci iscritti al 31 dicembre 1930..……………312 II. Movimento quote Quote al 1. gennaio 1930...….………………1613 Diminuzione durante l’anno………………… 73 Quote al 31 dicembre 1930………………….1540 III. Giro d’affari

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IV. Utili e danni

V. Bilancio

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Isola d’Istria, 20 Gennaio 1931-IX Dalla Presidenza del Consiglio Agricolo Isolano Il Presidente: Vittori Giovanni

28. Documenti e Statuti della “Società per il Promovimento dei Forestieri” Il 22 maggio 1931 il Podestà di Isola, Edoardo Cruscio, inviava al Prefetto dell’Istria a Pola, una lettera che accompagnava uno Statuto da approvare. Ne abbiamo trovato una copia dattiloscritta su tre pagine e mezza, e la risposta su carta intestata della Prefettura al Podestà, datata il giorno 30 dello stesso mese. 87) 22 maggio 1931. IX A Sua Eccellenza il Prefetto dell’Istria / Pola. Mi pregio informare Vostra Eccellenza, che, giusta gli intendimenti del Governo Nazionale per il miglioramento del Turismo, si è costituita ad Isola una Società pel Promovimento dei Forestieri. Gli scopi di detta Società sono, quelli, di rendere la città, meta gradita a forestieri nazionali e stranieri. Nella seduta costitutiva di ieri sera, sono stati eletti, a membri della Direzione, i Sigg. seguenti: Pacher Giuseppe, Presidente Di Drusco Giobbe, Vice-Presidente Pozzar Ruggero, Segretario Menis Giacinto, Cassiere Marinelli Piero, Consigliere Dott. Ulcigrai Bruno, Consigliere Driòli Luigi, Consigliere. Rimetto pertanto due copie dello statuto, affinchè Vostra Eccellenza ne restituisca una, munita del visto di approvazione.Con osservanza.- / IL PODESTÀ: / E Cruscio ---oOo---

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Pola, addì ... 30 maggio ... 193 ... 1 ... Anno ... IX R. Prefettura dell’Istria Direzione … III N. di prod. … 8767 Risposta a nota … 2378 dd. 22 corr. OGGETTO… statuto-società per il promovimento dei forestieri Allegati N. …2 Al signor Podestà / Isola Sullo statuto in oggetto questo Ufficio non ha alcun provvedimento da adottare salvo che il Comitato costituitosi intenda, in sostituzione del Comune, chiedere il riconoscimento dello stesso agli effetti del R. D. L. 15 aprile 1926 no. 765 come stazione di cura, di soggiorno o di turismo. In questo caso occorrerà iniziare le pratiche relative tenendo presenti le norme contenute nel suaccennato R. D. L., nel regolamento 12 agosto 1927 no. 1615, nella legge 1 luglio 1926 no. 1380 e nel R. D. L. 23.6.1927 no. 1193.Il Prefetto / Suni [?] ---oOo--STATUTO della Società per il Promovimento dei Forestieri in Isola d’Istria Art. 1 È costituita, con sede ad Isola d’Istria, una Società denominata “Società per il Promovimento dei Forestieri”.Art. 2 La società ha lo scopo d’interessarsi a fin che la città di Isola possa diventare una stazione balneare ed un soggiorno gradito ai forestieri.Sarà perciò suo compito quello di organizzare un’adeguata reclame tanto con prospetti, fotografie, cartoline illustrate, quanto con la stampa e altri mezzi, atti ad attirare il forestiero.Studierà il mezzo per migliorare la viabilità, le comunicazioni tanto per mare che per terra, il servizio postale, telefonico, telegrafico, lo imboschimento nella regione, si occuperà insomma di tutto quanto possa rendere ameno, piacevole e gradito il soggiorno al forestiero.I soci saranno di due specie: a) ordinari;

Art. 3

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b) straordinari.Ordinari, saranno quei soci, che dimorano stabilmente nel Comune e che si obbligano di pagare: un canone annuo che varia da Lire 6.- a Lire 10.- se semplici cittadini; un canone che varia da Lire 10.- a Lire 15.- se proprietari di negozi ed esercizi di piccola entità; un canone che ammonta a Lire 20.- se proprietari di caffè, trattorie, alberghi e pensioni.Straordinari oppure onorari saranno quei soci, che si saranno resi benemeriti con qualche cospicua elargizione o benemeriti nel campo della propaganda.Art. 4 Chi desidera farsi socio, dovrà fare domanda alla Direzione, la quale deciderà sull’accettazione o meno, senza essere tenuta ad adurne i motivi dell’eventuale diniego.Art. 5 I soci ordinari e straordinari avranno diritto di prender parte alle adunanze con voto deliberativo e potranno essere eletti alle cariche sociali.Art. 6. La Società è diretta da una Direzione composta da un Presidente, un VicePresidente, un Segretario, un Cassiere e tre Consiglieri eletti dalla Assemblea generale dei Soci.Art. 7 Il Presidente, ed in sua assenza il Vice-Presidente, assistito dal Segretario, rappresenterà la Società dinanzi alle Autorità ed ai terzi, convocherà e dirigerà le adunanze, proponendo gli oggetti da trattarsi.Art. 8 La Direzione amministra il patrimonio sociale, delibera su ogni oggetto che interessa la Società ed eseguisce le deliberazioni delle adunanze generali.Art. 9 Le sedute della Direzione sono valide se intervengono almeno metà di membri compreso il Presidente od il suo sostituto.La Direzione delibera a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti decide il Presidente. Le sedute ordinarie della Direzione sono convocate almeno una volta al mese, le straordinarie ogni qual volta il Presidente le ritenga opportune, e quando tre membri ne fanno richiesta, indicando lo oggetto da trattare.Art. 10 La Direzione resta in carica per anni uno ed i suoi membri possono essere rieletti.Qualora un membro di Direzione uscisse durante questo tempo, verrebbe rimpiazzato interinalmente da un socio nominato dalla Direzione.-

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Art. 11 Ogni atto sociale deve essere firmato dal Presidente o suo sostituto, oppure dal Segretario se a ciò delegato.Art. 12 L’adunanza generale dei soci approva la gestione economica dell’anno precedente ed elegge la nuova Direzione.Sono pure di competenza dell’Assemblea generale la modificazione dello Statuto, la decisione sullo scioglimento della Società, la discussione e la deliberazione delle proposte dei singoli soci, purchè l’oggetto da trattarsi non compreso nell’ordine del giorno, sia riconosciuto di carattere urgente.Art. 13 I soci saranno convocati all’adunanza generale, nella quale verrà presentato il conto consuntivo, entro il mese di maggio di ogni anno, ed ogni altra volta in cui la Direzione lo riputerà necessario, o se verrà richiesta con domanda motivata da almeno un decimo dei soci.Art. 14 La Direzione stabilisce il modo col quale si pubblicheranno i conchiusi e comunicherà ai soci l’ordine del giorno almeno otto giorni prima della adunanza generale.Art. 15 Le deliberazioni dell’Assemblea generale sono valide quando intervengono almeno un decimo di soci; e trascorsa mezza ora senza che sia raggiunto il numero legale, con qualunque numero d’intervenuti.Art.16 Le deliberazioni dell’Assemblea si prendono a maggioranza assoluta di voti, eccetto che si trattasse di modificare lo statuto o di sciogliere la Società, nei quali casi i soci presenti devono essere almeno un terzo.Art. 17 Lelezione della Direzione avviene a scrutinio segreto o per acclamazione ed a semplice maggioranza di voti.A parità di voti decide la sorte.Art. 18 Eventuali controversie sorte tra i soici, o tra questi e la Direzione vengono definite a mezzo di due arbitri nominati dai contendenti e da un terzo arbitro, nominato da questi due ultimi.Art. 19 In caso di scioglimento della Società il patrimonio della stessa passa al Comune. L’ultima Direzione in carica resta autorizzata della liquidazione.Isola d’Istria, 21 maggio 1931. IX.

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Lettera del 30 maggio 1931 inviata dal Prefetto dell’Istria in Pola, al Podestà di Isola Edoardo Cruscio (ARC, Isola, fasc. 186, a. 1931, cat. XV, cl. 4).

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29. Documenti e Statuto della “Pia Unione del Piccolo Clero di Isola d’Istria” Il 5 aprile 1938, il Parroco di Isola don Giuseppe Dagri, con la lettera N. 133/1938, chiese alla Curia Vescovile di Trieste l’approvazione di un breve Statuto, allegato e dattiloscritto in un’unica pagina. Nello stesso protocollo è contenuta anche l’approvazione manoscritta del Vescovo in calce alla richiesta del Parroco isolano. 88) Alla Rev.ssma Curia Vescovile di Trieste-Capodistria / TRIESTE Con riferimento al Decreto Ordinarile comparso sul numero di gennaio del “Folium Diocesanum” pagg. 12-14, il sottoscritto presenta per l’approvazione lo Statuto della Pia Unione del Piccolo Clero di Isola d’Istria, proponendo allo stesso tempo per la nomina a Moderatore della medesima il R. D. Mario Cociancich. Dall’Ufficio Parrocchiale di S. Mauro Martire - Il Parroco / Don G Dagri Isola d’Istria, 5 aprile 1938 STATUTO della “Pia Unione del Piccolo Clero di Isola d’Istria” Art. 1- È istituito il PICCOLO CLERO nella Parrocchia di S. Mauro Martire in Isola d’Istria sotto il patrocinio di S. Tarcisio. Art. 2- Scopo della Pia Unione è la formazione spirituale-liturgica dei fanciulli: a) per un decoroso servizio dell’Altare; b) per la santificazione della loro vita; c) per la coltura delle vocazioni ecclesiastiche. Art. 3- I Chierichetti vengono scelti fra i fanciulli che frequentano il Catechismo parrocchiale e in esso si distinguano per bontà, frequenza e profitto, vengano da cristiana famiglia e siano ascritti all’Azione Cattolica. Art. 4- Il loro numero è indeterminato. Se saranno numerosi verranno divisi in gruppi secondo l’età e distribuiti per turni. Art. 5- La loro formazione si procura: a) con la preghiera, con la partecipazione alla S. Messa e la S. Comunione che si consiglierà almeno settimanale;

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b) con una conferenzina quindicinale catechistica o morale; c) con adatte istruzioni di rubriche e di canto liturgico. Art. 6- Apposito regolamento esposto in Sacrestia indicherà le norme, gli orari, i turni e la distribuzione dei servizi. Detti servizi riguarderanno le Messe lette quotidiane e festive e le funzioni serali. Tutti gli ascritti dovranno essere presenti alla Messa cantata e alle funzioni vesperine dei giorni festivi. Art. 7- I Chierichetti avranno per divisa l’abito talare nero e la cotta bianca. Saranno destinate a ciascuno in particolare e conservate in apposito armadio e sarà proibito servirsi delle altrui senza il permesso del Direttore della Pia Unione. Le spese delle divise saranno assunte dalla Fabbriceria della Chiesa. Art. 8- Sono aboliti i compensi speciali in denaro. Eventuali retribuzioni saranno consegnate al Direttore della Pia Unione, che ne segnerà l’ammontare in apposito registro. Alla fine dell’anno parte del ricavato sarà destinato al tesseramento dei Chierichetti alla rispettiva Associazione di Azione Cattolica e parte sarà adoperato per una gita-pellegrinaggio o per qualche utile dono ai singoli più meritevoli. In qualche caso particolare si potrà dare la parte del dividendo alla famiglia dei Chierichetti più poveri. Art. 9- Sono proibiti gli alterchi, i modi inurbani, le parole scorrette e le competizioni. Se si verificasse qualche grave atto di indisciplina, il colpevole sarà allontanato immediatamente. Per mancanze minori saranno presi provvedimenti disciplinari minori (sospensione temporanea, esclusione di premi). Art. 10- Ogni anno sarà celebrata con solennità la festa del Santo Patrono (15 agosto). Art. 11- Il Gruppo del Piccolo Clero parrocchiale parteciperà ad eventuali convegni indetti dall’Autorità Ecclesiastica Diocesana. ---oOo--Al Venerabile Ufficio parrochiale / di Isola d’Istria In riscontro al rapporto parrocchiale dd. 5 aprile 1938 n o 133/38, si approva lo statuto della Pia Unione del Piccolo Clero presso cod. Ven. Chiesa parrocchiale e si nomina a Moderatore della stessa pia Unione il Rev. Don Mario Cociancich, Vicario coop. parrocchiale. 8/4/38. / † Carlo Arcivescovo

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La richiesta del Parroco isolano Don Giuseppe Dagri, inviata alla Curia Vescovile di Trieste il 5 aprile 1938, per l’approvazione dello Statuto della “Pia Unione del Piccolo Clero” in Isola d’Istria, e la risposta del Vescovo Carlo (ADT, Trieste-Capodistria, a. 1938, b. 1216, prot. 212).

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PARTE IV. Appendice SOCIETÀ CON STATUTI RIGUARDANTI ISOLA In questa Appendice vengono riportati degli Statuti redatti ed approvati in altre località, ma pertinenti anche a Isola e ai suoi cittadini, perché iscritti o coinvolti in quelle Società. Il primo è uno Statuto del 1597 dell’antica Diocesi di Capodistria quando non era ancora unita a quella di Trieste, e le cui Leggi erano valide anche per la Chiesa isolana e tutti i suoi credenti. Il secondo è uno Statuto del 1907 che interessava tutta l’Istria, essendo approvato da una Società che tutelava i dipendenti dei Servizi Comunali Istriani e della quale facevano parte anche dei Soci isolani come risulta dal documento. Va sottolineato, inoltre, che la Sede della Società veniva spostata di volta in volta nella città dove aveva residenza il Presidente di turno. Il terzo è uno Statuto del 1930 di un Patronato che tutelava i “liberati dal Carcere”, e che, secondo una lettera allegata, coinvolgeva anche alcuni cittadini di Isola. Il quarto è uno Statuto del Consorzio per la Bonifica dell’Istria del 1939 e che, per Isola, interessava in particolare l’Acquedotto del Risano, e del Consiglio del quale faceva parte il Podestà isolano, come da una lettera che ricevette dal Presidente del Consorzio, il Senatore C. Mori.

1. Documenti e Statuto della Diocesi Giustinopoliana Questo Statuto interessava tutta la Diocesi di Capodistria (Dioecesis Iustinopolitana), pertanto le sue norme dovevano essere rispettate anche dai Cattolici Isolani che dipendevano da quella Autorità ecclesiastica. Isola viene espressamente citata nell’Articolo 37 assieme a Pirano, e questi due toponimi, oltre a Capodistria naturalmente, sono gli unici che figurano nei 197 brevi Articoli. La Diocesi di Capodistria fu eretta nel VI secolo, e il suo primo Vescovo fu San Nazario che morì nel 524 d. C. Due Vescovi che interessano questo lavoro sono il 36o, Giovanni Ingenerio, Vescovo dal 3 dicembre 1576 al 1600, anno in cui morì, e il 43o, Paolo Naldini, Vescovo dall’11 marzo 1686 al 21 aprile 1713, quando terminò la sua vita terrena. Dal 1830 al 1977 la Diocesi di Capodistria venne unita a quella di Trieste (Diocesi di Trieste-Capodistria); l’unione aeque principaliter delle due Diocesi fu stabilita da Papa Pio VIII con la Bolla In supereminenti del 27 agosto 1830. Essa fu nuovamente eretta il 17 ottobre 1977, separando le

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parrocchie in territorio sloveno dalla Diocesi di Trieste. Fa parte della Diocesi di Capodistria anche il territorio dell’Arcidiocesi di Gorizia e Gradisca, situato nella zona della Venezia Giulia passata dall’Italia alla Jugoslavia con il Trattato di pace del 1947. Il territorio è suddiviso in 195 parrocchie e nel 2006 contava 204.602 battezzati su 257.280 abitanti. 89) Il Vescovo Naldini, non citandone l’anno e riferendosi al Sinodo tenuto dal Vescovo Ingenerio, nel suo libro di circa 100 anni dopo quell’evento, scrisse che l’Ingenerio Coll’adunanza d’un Sinodo Diocesano ristaurò l’Ecclesiastica disciplina nel Clero, e sbarbicò i pullulanti abusi del Popolo. Il volume del Naldini contiene anche una piantina dell’Istria nord-occidentale, che oggi viene utile, essendo in essa tracciati i confini della Diocesi di Capodistria di quel tempo. 90) Da questa piantina si evince che la Diocesi comprendeva Capodistria, Isola, Pirano, e tutto il territorio entro e poco oltre, il percorso dei due fiumi Dragogna e Risano. I confini partivano dalla Valle sita tra Punta Sottile e Punta Grossa, e con un semicerchio includevano Crevatini, Ancarano, Scoffie, Villa Decani (Villa de Cane), Antignano, Cristoglie, S. Quirico, Socerga, Tribano, Castelvenere, Madonna del Carso e Salvore. In occasione del suo Sinodo, il Veneto Ingenerio elaborò e manoscrisse uno Statuto (Constitutioni) in italiano volgare, probabilmente per renderlo comprensibile a tutti. Evidentemente si rese necessario per mettere dell’ordine nella sua Diocesi, e lo si capisce dai “si deve” e “non si deve”, che naturalmente palesano ciò che “non veniva” o “veniva” fatto prima. Questo Statuto fu poi stampato dall’agosto 1866 (in quel mese solo il titolo e alcuni Decreti sinodali) al maggio 1867 in italiano volgare, affiancato dalla traduzione latina, ed è stato pubblicato a puntate su dei Bollettini mensili diocesani di Trieste. Con il titolo Statuta et Decreta Synodorum dioecesanarum Justinopoli habitarum annis 1561, 1564 et 1580, corretto dalla seconda puntata in … 1561, 1564 et post annum 1585, sono conservate le puntate contenenti gli Articoli 1-70 e 109-197, ma non quella con gli Articoli 71-108 e, visto che nella raccolta rilegata manca un Bollettino, si pensava possibile che per qualche motivo non fosse stato pubblicato. 91) Gli articoli mancanti non sono stati trovati nemmeno da alcune altre ricerche, finchè non è stato rinvenuto il manoscritto originale, rilegato in un Tomo assieme ad altri documenti. 92) Nonostante le difficoltà, il testo originale è stato ricopiato compresi i 37 articoli che mancavano e ricostituire così il Bollettino con gli articoli 71-108. Con ulteriori ricerche è stato trovato il Bollettino con gli articoli 71-108 stampati, dai quali è stato possibile appurare il lavoro ricavato dal manoscritto.93) È evidente, pertanto, che nella prima raccolta presa in esame, uno dei bollettini non era stato rilegato per una svista. Prima di esporre lo Statuto, si ritiene opportuno riportare i nominativi del solo Clero isolano che, assieme a quello di altre località della Diocesi di Capodistria, era iscritto per partecipare a due Sinodi, come riportato dal Bollettino diocesano che li contiene nella prima puntata, e che cita nel titolo anche lo Statuto.

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Piantina del 1700 con tratteggiati i confini della Diocesi di Capodistria (Naldini Paolo, Corografia ecclesiastica o sia descrittione della Città , e della Diocesi di Giustinopoli detto volgarmente Capo d’Istria, Venezia, 1700, appresso Gierolamo Albrizzi. Ristampa fotomeccanica, Forni Editore, Bologna, 1967).

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Per il Sinodo tenuto dal Vescovo Stella nella Cattedrale di Capodistria, il 26 giugno 1561, sono segnati i seguenti religiosi di Isola che riportiamo in originale: Ecclesiae Insulae: Dominicus Vascoto Plebanus – Joannes B. Chico – Franc. Manzolus absens– Dominicus Peredinus Canonicus – Hier. Carlinus Plebanus Curiae insular. Capellani: Franc. de Lise. Diaconi: Franciscus de Russignano – Joannes de Russignano. Acolithi: Dominicus de Carlino. Per il Sinodo tenutosi a Capodistria il 25 maggio 1564 dal medesimo Vescovo, sono segnati i seguenti religiosi isolani: Plebanus et Canonici Insulae: R.dus D. prbr. Dominicus Vascoto Plebanus – dus R. D. prbr. Dominicus Peredinus Canonicus – R.dus D. prbr. Joannes de Chicho Can. Absens – R.dus D. prbr. Franciscus Manzolus Can. Absens – R.dus D. prbr. Hier. Carlinus Plebanus Curiae Ins. – R.dus D. prbr. Franc. de Lise – R.dus D. prbr. Franc. Russignanus – R.dus D. prbr. Joannes de Russignano – R.dus D. prbr. Dominicus Carlinus absens. Nel medesimo stampato, e nell’elenco cronologico di 26 Sinodi tenutisi dal 1310 al 1780, da diversi Vescovi di varie e in varie Diocesi dell’Istria, ai Sinodi N. 7 e N. 8 figura il Stella che abbiamo visto, mentre al N. 9 figura quello di Ingenerio Justinopolitano, tenutosi nell’anno 1580? (1580 con il punto di domanda). Al N. 10 figura il Sinodo celebrato ad Albona nel 1598 dal Vescovo Sozomeno Polensi, cioè il Vescovo di Pola. Il punto di domanda segnato dietro al presupposto anno 1580 dell’Ingenerio, ci conferma che la Curia Vescovile di Trieste non era sicura di quell’anno, anche perché, lo Statuto originale non porta alcuna data in nessuna delle sue pagine, e nemmeno nella prima dedicata al solo titolo manoscritto, che è rilegata con le altre 28 ed altri documenti, in un Tomus secundus che porta il nome dell’Ingenerio e gli anni 1588-1599. Pertanto, non ci meraviglia che la Curia di Trieste nella seconda puntata dello Statuto stampato, abbia corretto il finale del titolo da et 1580 in et post annum 1585, essendoci dei dubbi sull’anno esatto. In una nota in lingua latina sul Bollettino diocesano del febbraio 1867, che cita lo Statuto sinodale dell’Ingenerio, ad esso viene attribuito l’anno 1597 come probabile, anno che noi adotteremo come presumibile. Dei 197 brevi articoli dello Statuto originale manoscritto, tre non furono compilati, mentre altri, nei stampati del 1866-1867 contengono delle note, aggiunte in lingua latina dalla Curia triestina di allora, e che noi includiamo. Riportiamo in corsivo anche il titolo che figura nell’originale manoscritto e che è stato escluso nello stampato: Constitutioni del nostro Sinodo, mentre confrontando il manoscritto con lo stampato, in questo nostro lavoro abbiamo aggiunto e segnalato qualche rara parola non inclusa nel secondo. Va detto inoltre, che sotto al titolo dello Statuto originale manoscritto, vi è segnato il nome del Vescovo Ingenerio, ma il colore dell’inchiostro è di un nero vivo, come i numeri delle pagine posti solo su quelle di destra, a differenza di tutto il contenuto che ormai è di color seppia, con alcune lettere poco marcate e ormai sbiadite. È da ritenersi che tutto ciò sia stato aggiunto molti anni dopo, forse quando i documenti furono rilegati insieme in un Tomo.

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La prima pagina dello Statuto del 1597, manoscritto dal Veneto Giovanni Ingenerio, Vescovo della Diocesi di Capodistria (ADT, Capodistria, b. 14).

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Statuta et Decreta Synodorum dioecesanarum Justinopoli habitarum annis 1561, 1564 et post annum 1585. 1) Constitutioni del nostro Sinodo In Nomine Dei Aeterni amen. Noi Giovanni Ingeneri per grazia di Dio et della santa sede Apostolica Vescovo Giustinopolitano, non derogando a niun altro nostro decreto così per occasione delle visite delle nostre Chiese come per altra causa fatto, faciamo in questo nostro presente sinodo per governo et comun beneficio delle persone religiose sogette a noi le presenti costituzioni, da dover essere con l’ajuto di Dio inviolabilmente osservate sotto quelle pene, che saranno comprese in loro, et altre arbitrarie a nostro beneplacito. Dovendo noi principalmente havere l’occhio a quelle cose, che appartengono alla fede catholica, quella che ci viene insegnata dalla s. Chiesa Romana, senza qual è cosa impossibile piacer a Dio, che siano per quanto s’estende la nostra industria integralmente osservate: ------------------------------

1) Johannes Ingenerius Venetus, antea Jurisprudentiae professor in Universitate Patavina, vir vere pius et doctus, praefuit ecclesiae Justinopolitanae ab anno 1576-1600. Coacia dioecesana synodo disciplinam in clero et populo ex mente Concilii Tridentini restauravit. Celebrata vero fuit synodus non anno 1580, uti pag. 117 [nel numero precedente] illapso errore notavimus, sed post annum 1585. Enimvero Episcopus in memoriam revocat decreta occasione visitationis canonicae edita. Erujtur autem ex actis in Archivio Curiae episcopalis osservatis, visitationem generalem totius dioecesis a. 1584 locum habuisse. Adde, a. 1585 Concilium provinciale Aquilejae habitum esse, quod dioecesanas synodos antecedere solet Decreta ipsa lingua italica vulgata fuerunt, unde in usum lectorum, qui ejusdem periti non sunt, textui italico versionem latinam adjicimus.

1. Ordiniamo, che così, come nel congregar di questo sinodo noi come tutti i canonici e sacerdoti della nostra Diocesi habbiano fatto publicamente la professione della fede secondo la forma prescritta dalla f. m. di Pio pp. quarto, con giuramento, promettendo vera et sincera obedentia alla santa sede apostolica et sommo Pontefice Romano, detestando et anathematizando ogni sorta di Heresia, e ricevendo con obligo da dover essere eseguito da noi tutto quello, che è stato determinato dal santo Concilio di Trento: debbano far il medesimo alla nostra presentia ed inanci ad ogni altra cosa tutti quelli, che sarano provisti per avenir nella nostra Diocesi di beneficij come curati, come semplici di qualunque sorte si siano. 2. Così tutti quelli, che in questa città, o altro loco di questa Diocesi insegnano lettere, gramatica, od altra disciplina, siano tenuti in spatio di un mese dal dì di questa prima publicatione far l’istessa professione della fede secondo il medesimo decreto e forma dalla fe. memoria di Pio quarto, e questa o qui nelle nostre mani, o altrove in presentia dei loro parochi, e ne faciano havere la fede d’haverla fatta.

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Dei curati. 3. Tutti li parochiani 1) usino diligentia avertendo se nelle loro parochie vi fosse alcuno, che malamente sentisse della fede, et fosse per alcuna causa sospetto et ci preavertiscano. -----------------------------1)

“Parochiano” i. e. parroco.

4. Avisino il loro populo, che se sarà udito o veduto alcuno a far o parlar cosa per la qual possa probabilmente essere sospetto della fede, lo denontii senza dimora, facendo saper ad ogniuno, che questo è gravame della sua conscentia, e che quelli che nol fano sono in colpa. 5. Osservino quei, che vengono da paesi sospetti, e mirino i loro andamenti, e se vi è niuna sospitione, la rivelino. 6. Amoniscano il populo, che niuno sia si ardito e si temerario, che mal usi le parole della sacra scrittura servendosi di loro in buffonarie. 7. Exhortino i precettori ad istituir i loro discepoli nella via di Dio, nella dottrina christiana catholica e li rimovino d’ogni sorte di turpitudine e di vitij. 8. Debbino tutti i parochiani il giorno delle feste comandate doppo disnar insegnar nella chiesa la dottrina christiana et amaestrar i figlioli a portar Reverentia a Dio N. S. et obedir al padre et alla madre, et farano l’istesso i curati delle ville havuta che abbino secondo l’ordine nostro dato la dottrina christiana stampata in schiavo. 1) [È evidente che il Vescovo veneto Ingenerio, diede ordine di distribuire nei villaggi di campagna, dei stampati ecclesiastici in lingua Slava (in schiavo)]. -----------------------------1)

Catechismum hic loci commemoratum hucusque invenire nobis non licuit.

9. Ricordino spesso al populo, che quelli, che con poco timor di Dio non santificano le feste è impossibile che i loro beni et la loro fortuna non vada a male; et che ogni uno è tenuto per divino comandamento lasciar star in quei giorni ogni comertio, e che per cio s’exhorta ciaschuno a frequentar le chiese la festa e spender le hore di quei giorni in udir i Officij le predicazioni, se sarà fatte, et in honor della Divina Maestà dichiarando noi ex nunc per ut extunc per excomunicati tutti quelli che contrafarano o farano nissuna sorte di exercitio sia qualsivoglia le feste comandate ecceti quei et a quelle hore che sarà concesso per publica necessità dal Clmo Sigr Podesta, essendo noi certi che questo Signor per sua nobilissima istitutione e prudentissimo e piissimo proposito non mancarà di castigar con altre pene opportune quei che non sarano obedienti. 10. Nissun curato per ministrar qual si voglia sacramento della Chiesa, specialmente il battesimo e la ss. eucharistia non debbi dimandar limosine sotto pene arbitrarie, che a noi parerà. 11. Nel ministrar li Smi Sacramenti insegnino i curati al populo la virtù et l’uso loro.

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12. Exhortino spesso il populo a frequentar li Santissimi Sacramenti, specialmente le feste solenni, il giorno di natale et la pasqua. 13. Vadino a visitar l’infermi, se bene non sono chiamati, et ricordino loro a ricever i sacramenti, et sperar et aspettar la loro salute da Dio N. S. 14. Si guardino quelli che hanno cura d’anime, che per loro negligentia non perisca alcuno senza i sacramenti della Chiesa sotto quelle pene che parerà a noi. 15. Ognuno secondo la sua intelligentia insegni la dottrina dell’evangelo della Domenica corrente, et predichi il verbo di Dio e anuntij le feste. 16. Insegnino i sacerdoti della Diocesi ai loro parochiani il Pater nro, l’Ave Maria, il Credo e tutti i comandamenti della Chiesa. 17. Amoniscano il populo loro, che quando si nomina in Chiesa il ss. nome di Jesu, ciaschuno abbia far reverentia, perchè a questo nome tutte le creature s’inchinano, celesti, terrestri et infernali. Batesimo. 1) 18. Niuno ardisca di battezar in casa, ma in spatio di nove giorni i padri e madri mandino i loro figlioli alla Chiesa, eccetto nelli casi di necessità, nelli quali se chiamano i Sacerdoti prima, mancando essi, alcuna persona ordinata di qualche ordine sacro, non vi essendo anche questi, il puto sia battezzato da un laico, et da un homo se vi sara, quando non, da una donna che lo sappia fare, et sia la forma questa: Io te batizzo in nomine patris, et filii et spiritus sancti. Amen, senza aggiungervi niuna altra cosa. ------------------------------

1) Rituale Rom. ex decreto Concilli Tridentini editum fuit demum a Paulo V. a. 1614; hinc facile ratio patet, ex qua tot decreta liturgica, modo in Rituali contenta, olim in synodis promulgata sint.

19. Non si batezzi senza lume. 20. Se i figlioli battezzati in casa sopravivarano, tra nove giorni o quanto prima si potra, siano portati alla Chiesa, et constando che siano stati rettamente battizzati, solo se li aggiongino le cerimonie del Battesimo e non altro. 21. Non possa tener a Battesimo niuno che sia scomunichato e niuno che quel anno non sia e confessato e comunicato. 22. Siano eletti per compadri e comadre persone utile alla salute dell’anime dei figliolini. 23. Insegnino i curati alli compadri, quale habbia ad essere il loro officio, perché nell’atto del Battesimo si generano spiritualmente figlioli al N. Signor Jesu Christo, sono tenuti insegnar a quelli i precetti della religione catholica, et instruirli di buoni costumi, specialmente quando i loro padri naturali mancassero in questo. 24. Habbino tutti i curati un libro del Nome et Cognome del Padre et compadri, del giorno del Battesimo e della nascita del batizzato et se sarà nato di le-

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gitimo matrimonio o come, e di anno in anno siano tenuti darne una copia a Noi. Non s’admettino alla cresima per l’avenir quei figlioli che non sarano entrati nel settimo anno. Eucharistia. 25. Osservino i parochiani quei che non si confessano e non si comunicano il tempo della pascha della Resuretione, et tra quindici giorni dopo le feste siano tenuti darne di questi una polizza a Noi. 26. Non se comunichino fuori della parochia i parochiani senza licentia del Curato. 27. Prima che i sacerdoti ministrino il Ss. Sacramento, facino avisato il populo con quanta Reverentia et humiltà lo debba ricever, et quanto male se li prepara a quelli, che vengono a receverlo indegnamente. 28. Dopo la Ss. Eucharistia non se dia il vino in calice, ne che habbi forma di consacrato. 1) ------------------------------

1) Mos hicce commemoratus videlicet illis, qui sacra synaxi refeeti fuerint, vinum tradendi neque Justinopoli – neque alibi in his Dioecesibus viget ; in quibusdam vero Germaniae Dioecesibus adhuedum deprehenditur. Legimus enim in Ephemeridibus, quibus titulus: « Bamberger Pastoralblatt ». N.o 38, a. 1866, Episcopum Moguntinum in Literis encyclicis die 3. Aprilis 1866 datis inter alia haec scripsisse: “ Mannigfache Ungehörigkeiten der Kinder in der Nähe des Allerheiligsten Sacramentes bemerktman häufig aus Veranlassung des Gebrauches nach Ausspendung der Communion durch Kinder den Wein reichen zu lassen“....

29. Tutte le chiese curate habbino una compagnia del Santissimo Sacramento, e queste principalmente habbino cere di honorarlo quando viene portato alli infermi. 30. Si convochi all’hora il populo a suono di campane a botti. 31. Vada accompagnato col feral, torzi accesi, la campanella e l’ombrella nelle chiese che l’hanno. 32. Si portino due particole, perche nel ritorno non s’adori il vaso vacuo. 33. Ogni otto giorni si consumi et rinovi la ss. Eucharistia. 34. Vi sia i Tabernacoli dentro di sopra et di sotto fodrati de corporali bianchissimi. 35. Nelle solenni processioni et in ogni altro tempo che sia portato atorno il Ss. Sacramento niuna persona stia alle fenestre, ne permetti a suo poter, che altri vi stia sub poena excomunicationis. 36. A tutti quelli ch’accompagnarono con i loro proprij lumi accesi il Ss. Sacramento, quando viene portato all’infermi, Noi concederemo per nostra ordinaria autorità quaranta giorni d’indulgentia. 37. Per tutte le chiese della nostra Diocesi il Ss. Sacramento si habbi da conservar sopra l’altar maggior, eccetto la nostra cathedral, ove forsi malamente si

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potrebbe, 1) quella d’Isola e di Piran per spetial devotion et inclination delle fraterne [pertanto, prima del 1597, a Isola e a Pirano esistevano già le Confraternite del SS. Sacramento]. -----------------------------In Cathedrali Justinopolitana Ss. Sacramentum asservabatur in Cappella sub ara maj. Episcopus Thomas Stella illud in loco decentiori in Choro collocandum curavit; demum episcopus Franciscus Zeno a. 1662 propriam cappellam Augustissimo Sacramento asservando deputavit. Cf. Naldini p. 107.

1)

Della celebratione delle mese. [= Messe; errore che sarà ripetuto più volte in mesa = Messa] 38. Nissun sacerdote possa dir messa altrove, che nelle chiese publiche, o nelli oratorij destinati al semplice culto di Dio e visitati da noi. 39. I ornamenti e instrumenti di altari per la celebratione della mesa sia netti e mondi e spezialmente i corporali et purificatorij. 40. Il giorno del Sabato sempre si dica la Messa della Madonna, eccetto la solennita di qualche santo impedisce; et in qual caso si faci sempre la sua comemoratione. 41. Nissun sacerdote nella sua prima messa nova faci bancheti ne balli ne feste indecenti di nessuna sorte. 42. Non dichino la loro prima messa se non quelli, che sarano ben istruiti delle cerimonie instituite dalla s. Chiesa sinche sappino esatamente, dovendo prima essere esperimentati da persone deputate da Noi. 43. Si schiffino da ogni gesto et atto indecoro, cosi dalla facia come dal resto di moto del corpo quando celebrano. 44. Fatta una volta l’elevatione movano così l’hostia che non appara, che un’altra volta la voglino levar. 45. Non s’agiunga, ne minuisca nesuna cosa oltra quello, che ha instituito la Chiesa Romana. 46. L’orazioni che s’ha da dir in voce alta, siano dette distintamente e chiaramente. 47. Non se proferiscano ne dicansi l’orationi ne alcuna parte della messa troppo velocemente ne indecentemente. 48. Per schiffar gli errori che sono gravissimi in ogni parte della messa, legasi tutta la messa et non si dica a mente. 49. Almeno ogni quindici giorni si confessino eccetto quando per loro peccati mortali non fossero astretti farlo più spesso. 50. Non vadino ex abrupto alla celebrazione della mesa, ma prima si reduchino in lor stessi, facendo oratione et considerando l’altezza del ministerio che han da trattar. 51. Prevegano e legano la messa prima che la dicano, et habbino dicendola in pronto tutte le parti, che non habbino più cura d’andar cercando l’orationi.

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52. Quando sarano apparati non parlino con alcuno, non ascoltino alcuno, ma habbino la mente a quello ch’anno da fare. Non escano di Sacristia inanzi tempo et andando all’altare vadino gravemente et modestamente. 53. Sopra l’altar ove se celebra non pongano barete, ne fazoleti ne cosa alcuna. 54. All’altar non aspetino alcuno a principiar ne fermino a petitione d’alcuno la mesa principiata, ne tornino a cominziar, ne per rispetto di persona alcuna non anticipino la messa ne la ritardino ma la dichino all’hora consueta et più accomodata per il populo, ne per alcuna causa non pretermettino il sermone che havarano da far; che se per forza altrui, o per minaci, o per paura saranno costretti far altramente, noi ex nunc per extunc pronunciamo per excomunicati tutti quelli, che ardirano costrengerli et li priviamo per diece anni d’ogni sorte di beneficio o feudo che potessero havere dalla chiesa. 55. Finita la messa habbino a render gratie a Dio N. S. i sacerdoti dal sacrificio gia fatto. 56. Niun sacerdote muova ne lievi ne accomodi calice od altro per partirsi, 1) ne si parta, 2) ne smorcino i chierichi i lumi se non fenito l’evangelio della fine della messa, ma queste cose se facino tutte doppoj. -----------------------------1) 2)

i. e. nisi lecto ultimo Evangelo, hoc enim in sequentibus dicitur.

57. A quel che celebra habbi da ministrar sempre un chierico con la cotta, instrutto del servitio conveniente alla messa e sofficiente a farlo. 58. Siano prima accesse le candelle et preparate tutte le cose necessarie all’altar prima che il sacerdote vi vada. 59. Celebrandosi non vadino atorno i chierichi per la chiesa, ma assistino a loro officio et non attendano ad altri ne ad altro. 60. Avisino i sacerdoti i padri di famiglia che facino andar alla mesa la festa tutti che sono della loro famiglia. 61. Le donne vedove o per altri rispetti impedite non stiano più d’un mese senza mesa. 62. Quelli che odono la mesa stiano sempre colla testa scoperta, sempre ingenochioni eccetto al evangelio, non s’accostino tanto all’altar, che perturbino il sacerdote, e non si partino se non finito l’evangelio dopo la benedizione. 63. [questo numero d’Articolo non è segnato nello stampato, mentre nel manoscritto originale è stato numerato ma non compilato]. 64. 1) Gli corporali e purificatorij e tutte le altre cose che servono all’altar, et al sacrificio della mesa siano mondissime e senza macula. ------------------------------

Canon sexagesimus tertius in Codice manuscripto deest, procul dubio propter librarii oscitantiam. 1)

65. Gli altari siano coperti con tre tovaglie mondissime, e non vi se ponga mai sopra altro che cose necessarie per l’uso della messa.

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66. Tutti gli altari che sono consacrati, habbino tella cerata sotte [nel manoscritto originale sta scritto sotto] le tovaglie. 1) -----------------------------1)

Pontificale: “Chrismale sive pannum lineum ceratum.”

67. Nissun vada senza nostra licenttia a dir mesa in qualsivoglia chiesa delle nostre, sotto l’istesse pene di essere scomunicati. 68. Nel celebrar della mesa e nelle ceremonie ciascuno osservi essatamente i precetti della Rubrica. 69. Non vi s’adopri calici, ne patene d’altro che d’argento o d’oro se fosse possibile. 70. Se facino l’Hostie di purissimo fior di farina; il vino sia puro, biancho, non accettoso, non agresto, non se celebri se non con duj candelle, si lavino i calici almeno una volta alla settimana. Confession. 71. Ogn’uno se confessi almeno una volta all’anno et questo la pasqua della Resurezione 72. Ricordino i medici nel loro primo ingresso all’amalato che si confessi, e protestino che se fra quatro giorni non lo faranno, abbandonarano la cura, et osservino questo, et non osservando li pronuntiemo per excomunicati. 73. Chi non è parochiano, non confessi altro, che di nostra licentia et a tempi debiti si pongano sopra le porte delle sacristie la lista dei confessori. 74. Nissun sacerdote sub poena excomunicationis s’assuma d’assolver i casi reservati alla Santita di N. S. et al Ordinario. 75. Nissun sacerdote confessi nelle chiese inanzi giorno, ne dopo sol a monte. 76. Non si confessino in cella, ne publicamente in chiesa, ne in casa, se non per casi di necessità. 77. Exhortino i sacerdoti i loro parochiani, che non aspetino a confessarsi la settimana santa. 78. Attendano i confessori non abbandonar le confessioni per altra causa o di guadagno od altro, et non le differiscano. 79. Non s’assolvino quelli, che hanno tolto la robba d’altri, et che anno modo di restituirla, prima ch’habbino fatta la satisfattione, eccetto il caso di pericolo di morte, cosi dei lassidi fatti ad pias causas, che siano prima satisfatti. 80. Nissun falso testimonio sia mai assolto, se prima non havara resarcito il danno dato per il suo falso testificar, per quanto comportara le sue forze, et non havara parimente restituita la reputatione violata. 81. Niun confessore assolvi alcuno dei frascritti casi senza nostra licentia. 1) Raptori di vergine. 2) Violatori di Monache.

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3) Quelli che studiosamente havara fatto disperder le donne. 4) Incestuarij con le loro parenti dentro il secondo grado inclusive. 5) Incendiarii. 6) Quelli che per ingiuria tagliano le piante altrui. 7) Quelli che comettono fornicatione nelle chiese. 8) Homicida volontarii. 9) Quelli che bateno il padre, e la madre. 10) Quelli che hanno modo di alimentar i loro figlioli, et li mandano all’Hospedal. 11) Quelli che si serveno delle cose sacre per magie. 12) Monetarii. 13) Falsificatorii delle misure publiche. Gegiunio. 82. Perche i quaranta giorni della quadragesima sono come a dire la decima del tempo dell’anno della vita nostra dedicata a Dio N. S., ogn’uno sia avisato da i sacerdoti d’essere obligato a gegiunarla tutta dai giorni della Domenica infuori, come il resto delle vigilie dell’anno comandate dalla S. Chiesa. 83. Quelli che digiunano non pur s’astengano dai cibi, ma d’ogni sorte di peccato, per quanto comporta l’humana fragilita s’occupino nelle orationi, in officij pij, e facino delle elemosine. Non sono astretti a digiunar, i vecchij, gl’infermi, et quelli che hanno altre giuste excusationi, le quali havemo da giudicar Noi. Oglio santo. 84. L’estrema ontione non sia administrata se non a quelli ch’hanno anchora i loro sensi, et questi siano dal sacerdote consolati, exhortati di conformar la loro volonta col voler di Dio, et alligrarsi di permuttar questa vita mortal infelice, con la vita eterna in paradiso tra beati in gratia di Dio. 85. Non se porti l’oglio santo senza la cotta la stola et il feral. 86. Gli astanti tutti pregino per loro. 87. Si serbino tutti gl’ogli santi in locho mondo con diligentia sotto custodia et sotto chiave. 88. Mandino ogni anno i parochiani delle ville l’oglio santo et non vi mandino altri, che un chierico o vengano essi. Vita et honesta dei sacerdoti e chierici. 89. Monsignor Decano ch’è prima dignita in questa chiesa doppo l’episcopal sia tenuto fra duj mesi far un libro del nome e cognome di tutti chierici e sacerdoti

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secolari et in che grado se trovino e per l’avenire si facia nota di tutti quelli che sarano admessi in qual si voglia grado cosi secolari come regolari. 1) -----------------------------1)

En prima Schematismi vestigia

90. Exhortiamo e pregiamo tutti i sacerdoti per viscera misericordiae Domini nostri che con ogni loro poter facino che la lor vita sia irreprensibile. 91. Non habitino nelle case dei sacerdoti per congiunte che siano donne, che possino in qual si voglia modo essere suspette. 92. Tutti i sacerdoti e chierici vadino in habito clericale e portino la chierica cosi vacua che sia cospicua. 93. Non nutrischano studiosamente la barba et dal lapro superior cosi la taglino, che non impedisca il sacrificio. 94. Non vestino sordidamente. 95. Portino tutte le loro veste longe, e per viaggio cavalcando tali habiti che sia conosciuti per religiosi. 96. Sedendo a Tavola, ovonque si siano facino sempre la solita Benedittion et levandosi rendano gratie. 97. Non se prestino le vesti clerical a far mascare ne buffonarie. 98. Non vadino fuori di notte passata un’hora altro che per legittima causa e portino lume. 99. Non portino arme di sorte alcuna ne offensive ne difensive, eccetto fuori dovendo far viaggio per luogi sospetti. 100. Non se facino mascare. 101. Non vadino a balar ne stia a veder. 102. Non siano spettatori di comedie ne di feste publiche. 103. Non giochino a carte ne a dadi ne a pallete ne a palla maior. 104. Non vadino a conviti dishonesti. 105. Non invitino alcuno a bever. 106. Non vadino all’Hostaria salvo che in caso di necessita et in quelle non mangino con femine in compagnia. 107. Non facino mercantia di sorte alcuna. 108. Non facino fedejussione o securta per altri. 109. Non servino alcuno ne facino officio disconveniente alla dignità sacerdotale. 110. Non siano i sacerdoti nostri litigiosi, non s’ubbriachino sotto le pene determinate nella nostra visita et di star tre mesi * prigionati per ogni volta irremissibilmente. [* = 5 parole dimenticate nello stampato, e ricavate da noi dal manoscritto originale]. 111. Non diano al usura. 112. Non testino o dispongano della roba acquistata doppoi ch’anno ricevu gli ordini sacri, perché è destinata alla chiesa.

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113. Niun sacerdote vesti d’altro che di nero. 114. Niun sacerdote conversi con scomunicati, e non ardisca celebrar in loro presentia et avisino il populo a schivarsi di loro. 115. Non se partino fuori della terra i sacerdoti senza licentia. 116. Tutti quelli che peccarono in simili cose saranno a nostro arbitrio castigati, salvo le pene publiche nelle costitutioni nostre della nostra visitatione dell’anno passato. 117. Siano obligati tutti i nostri sacerdoti e chierici ordinati da qualche grado havere i libri infrascritti et studiarli, specialmente il catechismo. Libri per le persone ecclesiastiche: Il Testamento vechio e novo. Il sacro Concilio di Trento. Per i parochi: Homiliari da dover esser eletti da noi. La Summa Antonina. Ciascun sacerdote s’ingegni di saper a memoria il simbolo del beato Athanasio. 118. Il cathedratico è un segno di reverentia e di soggettione debita da parochiani alla sede episcopal et perche nella nostra Diocesi s’era introdotto che si pagava il sabato santo che pareva quasi per recognitione degli ogli santi e disconveniva per Noi questa solutione, la trasferimo alla vigilia di Natal, e gravamo i curati a non mancar di darlo per quel giorno sub poena. Officio dei sacerdoti. 119. Nella nostra chiesa cathedral e nelle altre collegiate si suoni il matutino, e vi vadino tutti i canonici, eccetto quelli che per urgente necessità sarano impediti tanto per tempo che sia finito l’officio inanci il levar del sole, quelli che mancarano, siano pontati dal Reverendo procurator del capitulo per dover delle distributioni quotidiane patir quel danno, che sarà in una nostra più particular constitutione determinato da noi. 120. Il medesimo procurator avertira e puntara ogni uno, che mancara parimente a tutte le altre hore sotto l’istesse pene. 121. I messali, graduali, breviarij, antiphonarij siano compiti e perfetti. 122. Ciascuno parochiano della nostra Diocesi habbi almeno un chierico, con il quale habbi a dir l’officio, dica l’epistola e letioni, e li risponda la messa. 123. Tutte l’orationi che dicono le debbino distintamente et con attentione proferire. 124. Habbino sempre i sacerdoti i chierici a tutti i officij et al servitio delle mese la cotta indosso; non se celebri sopra altar di legno. 125. I scholastici delle nostre chiese siano vigilanti e veggano quelli che comettono in choro qualche error, e con carità amoniscano massimamente i chierici, senza batterli, e di quelli, che non obedirano, ne diano aviso a noi.

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126. Faciasi dai canonici un hebdomadario, che facia l’officio e dica la mesa grande tutta la settimana, e poi vi succeda un altro. 127. I medesimi scholastici denuntiino la qualità dell’officio corrente, quando abbia ad esser semplice, quando de Dominica, di festa e di feria, che Antiphone, letioni, orationi, e quai salmi habbino da dire, quando s’ha da star in piedi o seder, quando da inchinarsi, et avisi ogn’uno di quel che se li appartiene. 128. Facino in tempo debito in choro aprir i libri, trovar le mese, le antiphone, i salmi e ciò che conviene. 129. Ascoltino in sacristia i chierici inesperti, quelli che non sono assuefati a cantar l’evangelio e l’insegnino. 130. A questi i chierici e gli altri habbino rispetto e gl’ascoltino. 131. Debbano questi determinar l’ordine, e il tempo delli officij e delle mese. Sacristano. 132. I sacristani habbino diligente cura di tutte le sorte di paramenti, et indumenti sacerdotali che siano ben tenuti e mondi e netti, habbino in punto fuoco, cera, oglio, vino, hostie, candelle, dopieri, et tutte le cose necessarie al loro officio stiano lor preparate. 133. Procurino che se rinovi l’acqua benedetta ogni settimana per il manco, e più spesso quando bisogna. 134. Il dì di festa ornino convenientemente gl’altari maggiori et gl’altri secondo le loro comodita che havaranno. 135. Ritengano apesa in sacristia una lista di tutte le mese et officij di morti e d’altri che sono d’obligo ingiunto alla loro chiesa, a quai altari, in quai giorni e da qual sacerdote debbano essere celebrate tutte. 136. All’hora debita diano segno con la campana, o lo facino dar ad altri del mattutino, et dell’altre hore et degli officij. 137. Sarà lor carico avertire, che in sacristia non sia mai fatto cosa alcuna turpe, ne rissa, ne contesa, ne buffonarie, ne ragionamenti disconvenienti, e di questi diano a Noi aviso, et ne gravamo di questo la loro conscientia. 138. Non lascino conversar laici in sacristia. 139. Faccino osservar gl’ordini dati dai scholastici del celebrar le mese. 140. Habbino a cuor tutto quello, che puo esser d’honesta et ornamento della Chiesa. 141. Non lascino di notte alcuno in chiesa. 142. Avertiscano, che tutta la chiesa sia monda, massimamente gli altari. 143. Che non siano spogliati, e non siano robbati gli altar. 144. Habbino cura delle porte delle Chiese et che siano a lor tempo debito chiuse et aperte. 145. Se conoscerano scomunicati o heretici venir in chiesa li scacino e ci lo accosino. 146. Habbino cura, che non sia fatta dishonestà alcuna in chiesa e ce lo facino intender.

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Una delle pagine del “Folium Diocesanum� di Trieste, contenente gli articoli 181-182 dello Statuto della Diocesi di Capodistria compilato dal Vescovo Giovanni Ingenerio nel 1597.

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147. Quej che dormeno, comprano, vendeno, passegiano, fano circoli ragionando, che in qual si volgia modo stiano con pocha reverentia, e più quelli, che perturbano gli officij, li amoniscano, che non lo debbino fare e poi ce lo accosino. 148. Al livello *) della sacristia vi stia sempre una tovaglia netta per servitio dei sacerdoti. -----------------------------*)

Labellum i. e. vasculum aquae.

149. Habbino cura del santuario che stia bene e stia coperto. 150. Le nostre chiese tutte siano sempre monde et bene coperte. 151. Non lassino i nostri sacerdoti di fuora, che se balli fuora per le ville dinanci alle porte delle chiese. 152. Provegasi che non vi entrino animali brutti nei campi santi per modo alcuno. 153. E perché nella nostra chiesa cathedral vi è un costume disconveniente, che non mancano molti giovani di questa patria che se riducono il giorno delle feste e la quadragesima nella capella del crucifisso e vi fano circoli e stano con qualche proposito manco che honesto, pro prima exhortando ciascuno di questi a ricordarsi, che la chiesa è casa di Dio N. S. fatta per venir ad honorarlo, e adorarlo e per pregarlo per la nostra salute, è grave fallo frequentarla con altro proposito che questo, ma gravissimo e importantissimo è il servirsi di lej in uso profano e dishonesto, et è via et occasione di concitar l’ira di Dio contra di quelli che lo fanno onde con quella paterna carità che si conviene, pregamo e ricordamo loro, che debbano venir nella chiesa con quel rispetto che conviene a Divina habitatione, e con timor di Dio, e li comandemo e comettemo in virtute sanctae obedientiae, che se reducano in altra parte, e quelli che non obidirano li publicaremo ad valvas ecclesiae per excomunicat. 154. Inanci alla porta della nostra Chiesa cathedral immediatamente non vi se faci mercato alcuno, non ve si lassi star cavalli ne bestie di sorte alcuna. Dechiarando Noj, che prenotiremo per excomunicati i patroni delle bestie, che consentirà che vi stiano. 155. Non vi sia in uso per le nostre chiese breviarii e mesali, che novi. 156. Tutte le chiese della nostra Diocesi cerchino confrontar il loro officio col stile della nostra cathedral et secondo il calendario di questa. 157. Tutte le chiese di questa città aspettino il segno della campana della cathedral del sabato santo e specialmente della salutatione angelica matutina, vesperina e di mezzodì, eccetto il matutino. 158. In choro, in chiesa niuno ministri senza la cotta. 159. Le candelle et i torzi in servitio della messa non siano tanto meschini che disconvengano. 160. In tempo della settimana santa habbino i sacristani che il costume di bater per rapresentar la perturbatione delle cose create nalla passione del creator, sia senza tumulto e senza licentia.

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161. Non s’usi nelle chiese nisuna sorte di canti lascivi, ma canti e suoni gravi, pij e convenienti a laude de Dio. 162. (Canon hic in Codice manuscripto deest.) [Controllato il manoscritto originale, questo articolo non è stato compilato, lasciando lo spazio vuoto di un solo rigo, dopo il numero 162]. 163. I versicoli che se sonano in organo siano in choro chiaramente detti. Officij. 164. Venendo alli offici alla chiesa i nostri sacerdoti, vengino con quella modestia che li se conviene. Faccino inanci ad ogni altra cosa oratione al santissimo sacramento e vadino direttamente in sacristia. Di la tutti insieme per quanto si può escano a un tratto ogn’un con la cotta modestamente, e a suoi lochi incomencino il lor officio, e chi giunge doppo gl’altri faci l’istesso officio che ha da cantar, non perturbatamente correndo, occiosamente senza pensarvi, ma destintamente e studiosamente lo dicano. 165. Nel tempo secondo il costume della chiesa di dover seder in choro, di levarsi, igionechiarsi, coprir la testa, inchinarsi tutti in un medesimo tempo lo facino. 166. Non se dorma, non se rida, non se parli, non se cridi, non se contenda. 167. Non se vada vagando per choro, non mutando loco, non se dica officio in privato ove tutti l’ha da dire. 168. Non vi si lega lettere, libri ne altre scritture. 169. Non se partino se non finito l’officio et per necessita dimandando licentia. 170. Occorrendo andar per altre cause per chiesa, ve si vada gravamente et modestamente. 171. Finito ogni off.o dicano tutti almeno un pater nostro submissa voce, e tutti a un tempo si levino, si salutino, facino reverentia all’altar, e vadino metter giu la cotta in sacristia a luoco loro. Delle Chiese. 172. Quando si celebrano i officij, o se predica niuna persona pasegi per chiesa, e non vi si facino circoli, ne strepiti, non si contrasti, niuno stia appogiato alli altari ne al fonte del Battesimo, non si volga la schena all’altar del Ssmo Sacramento, ne se stia senza riverentia. 173. Niun entri nessuna chiesa con cani di cazza, con schiopi, balestre, ne con arme d’asta. 174. Mendicanti stiano alle porte. 175. I anniversarij dei vescovi proximamente morti si facino ogni anno nella nostra chiesa.

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Del sepelir di morti. 176. Inanci al levar del sole e dopo sol a monte non si portino morti alla sepultura. 177. Per essequie, sepulture, anniversarij niuno faccia patti ne conventione alcuna, ne sia licito adimandar niente non derogando per altro alle consuetudine pie in questa materia ne prohibendo ricever la limossina. 178. Si riscuotano i legati ad pias causas. 179. Non sia fatta oratione funebre in laudem altri che non sia veduta da Noj, sia per altro licito a far simili officij ne’ quali si ricordi e rapresenti l’humana miseria s’avvertischano gl’audienti a star vigilanti, che l’hora della morte non li sopravenga, e li trovi sprovisti. La quarta parte delle cere, elemosina per funerali debita per longo uso alla nostra chiesa cathedral e collegiate, si riscossa integra secondo la dispositione del Sac. Con. di Trento di ciascun altra chiesa di Religiosi Regulari. Delli Beni delle Chiese. 180. Tutti quelli che hanno beneficij di qual si voglia sorte nella nostra diocesi siano tenuti in spacio di tre mesi dalla publicatione delle presenti omnimodo far inventario dei beni cosi mobili come stabili con i loro confini, e la quantità, cosi d’ogni ragione che per qual si voglia modo li può appartenir. Il medesimo sia fatto dei beni delle chiese collegiate con dichiarazione di quel che fruttano i loro beni, e di questi inventarij se ne facia due copie, l’una d’esse resti nella chiesa, l’altra sia presentata in man del nostro Canonico, e nelle visitationi che si farano con la copia di questi inventarij si revederano. 181. Quelli che hanno beni di Chiesa feudali ottengono di tutti i Vescovi le loro investiture , et renovino le loro promissioni, et habbino a far il medesimo i loro heredi sotto pene d’esser privati nelle renovationi d’investiture dei feudi sia fatta mentione distinta delle qualità dei beni. 182. (Canon hic in Codice manuscripto deest.) [Questo articolo non è stato compilato, lasciando nel manoscritto originale uno spazio vuoto di un solo rigo, dopo il numero 182]. 183. Quando si cerca limosina per la chiesa o per sussidio dei poveri sacerdoti o d’altri poveri, non si vada con tazze, o con cose aperte, che si veggia quello ch’ognuno da, ma con borse. 184. Non se possino impegnar niuna di quelle cose, che sono usate da sacerdoti, ne da chierici per occasion del culto di Dio nelle chiese, sotto quelle pene ch’a noj parara. 185. Ogni prima Dominica dell’advento e prima Dominica di quadragiesima, i parochiani, e i sacerdoti ricordino al populo quel che dispone il sacro Concilio di Trento d’intorno alle decime, et essortino ogn’uno a pagarle integralmente per non incorrer nelle pene della scomunica constituite. 186. E nell’istesso giorno sia dalli medesimi publicato il decreto dell’istesso

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concilio contro quelli ch’occupano i frutti, i beni e le raggioni delle chiese e di luochi pii. 187. Nel resto tutti i sacerdoti habbino cura di gravami e dell’obligatione che hanno anesse i frutti dei beneficij, e questi cerchino con ogni essata solicitudine d’adinpirli, altrimenti siano severi di esser rej di sacrilegio apresso la giustizia di Dio N. S. Del matrimonio. 188. Non se celebri matrimonio in niuna casa privata, ne in alcun altro loco che in chiesa senza nostra espressa licentia et per urgentissima necessità sub poena excomunicationis latte sententiae, e sotto l’istesse censure, e di nostre arbitrarie pene non s’admeti altro ch’un compadre o due secondo la dispositione del sacro Concilio di Trento 1) e niun altro, e le publicationi che se hanno da far non se facino se non un giorno di festa comandata dalla Chiesa, et non altrimente. -----------------------------1) Socordia aut ignorantia librarii error hic incurrit; nam Conc. Trid. Sess. XXIV Cap. I. de Ref. Matr. praescribit : « Qui aliter quam praesente Parocho et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt .... »

189. Sia publicato al populo le feste soleni di Pasqua, la prima Dominica dell’Advento, la prima dominica di Quadragessima da i parochiani la dispositione del sac. Concilio di Trento della forma del celebrar il matrimonio, acciò che le persone jddiote sia bene instrutte. 190. Tengano i parochiani un libro del nome dei contrahenti e dei testimonij del giorno. 191. Niun laico conduca la moglie a casa, se prima nelli giorni permessi non sarà celebrate le nozze in facie Ecclesiae. 192. Quelli che si trovano debitori di qual si voglia minima quantità di danari a scolle o luochi pij non possino esser Gastaldi, ne officiali, ne administratori in alcun modo di essi luoghi se prima non saldarà il lor debito. E quelli che sono attualmente ministratori e si trovano esser debitori liquidi, debbano in spatio di un mese saldar il lor debito, dal di della publicatione di queste, altramenti sarà cassati. 193. Non possi entrar nissun administrator di luochi pij ne nissun gastaldo di schola nell’administration, se prima non giurera sacramento in mano del curato di dover administrar fidelmente e diligentemente, et quelli che si trovano esser adesso giurino in spatio d’un mese dal di della prima publication. 194. Si essorta per la pieta di Gesu Xto S. N. e per i meriti della sua passione tutti i fratelli delle schole di questa Patria che se schiffino di consumar l’entrate d’esse schole in mangiar cosi spesso insieme certi che deveno esser, che essendo stati destinati quej beni al debito di Dio, et a molte opere pie in honor di Sua Divina Maestà, consumandole indiscrettamente, comettono sacrilegio, et ne havarano nel giorno del giudicio de render conto accerbamente, ove usandole in opere pie hanno occasione d’haverne gran merito apresso Dio.

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Beni di Chiesa. 195. Non se possi alienar, ne vender, ne impignar, ne dar a livello di beni stabili, ne mobili di luochi pij se non per urgente necessità e causa cognita da noi. 196. Non se possino affitar, e causa cognita da noj. 197. J Notari sub poena excomunicationis debbino i lassi a lochi pij dar in nota in spatio d’un mese al cancelier episcopal. Non s’admeti e non s’accetti in nisuna chiesa della nostra Diocesi persona nisuna Religiosa a predicar se non havarà da noj licentia in scriptis, e questo sub poena excominicationis latae sententiae, e quelli che di nostra licentia havarà predicato, finita la predicatione si rapresentino a noj prima che partino. In tutte le chiese della nostra Diocesi collegiate e parochiali i curati siano tenuti havere una copia servarla di queste nostre constitutioni cha aparteno al clero, e si legano nelle chiese collegiate et in questa cathedral il secondo dì di quadragesima ogni anno.

2. Statuto della Società di protezione fra gli addetti al servizio dei Comuni dell’Istria. Questo Statuto, che interessava i dipendenti dei Comuni istriani durante l’amministrazione asburgica, è stato stampato nel 1907 a Capodistria dallo Stabilimento tipografico Carlo Priora, su un libretto di 16 pagine che misurano cm 12,5 x 19,3. La Sede della Società, come è evidente dall’Art. 2, variava a seconda della dimora del Presidente di turno. Da un documento che si trova archiviato nel medesimo fascicolo, e che precederà lo Statuto, risulta che nel 1907 a Isola vi erano già 12 associati che pagavano un canone, il cui ricavato fu inviato dal Cassiere comunale isolano, Umberto Corradina, a Lino Quarantotto di Capodistria, forse il Cassiere della Società in argomento, e con la sede di turno in quella città. 94) Umberto Corradina / cassiere com. Isola 5 novembre 1907 Egregio Signor collega. Le rimetto mediante vaglia postale l’importo di Cor. 12.74 per canoni incassati dai sottoindicati Soci a favore della Spettabile Società di Protezione fra gli addetti al servizio dei Comuni dell’Istria per il mese di novembre a. c. Pro ottobre e novembre: 1) Pirona Marcello Cor. 2.82 / 2) Corradina Umberto Cor. 2.32. Pro novembre: 3) Benvenuti Giovanni Cor.-.90 / 4) Degrassi Nicolò Cor. -.70 / 5) Ducati Olivo Cor. 1.- / 6) Pugliese Luigi Cor. -.80 / 7) Beltrame Giuseppe Cor. -.80 / 8) Crevatin Giovanni Cor. -.80 / 9) Cociancich Giovanni Cor. -.80 / 10) Degrassi Giovanni Cor. -.70 / 11) Vascotto Bortolo Cor. -.70 / 12) Degrassi

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Francesco Cor. -.60. / Totale Cor. 12.94 / Spese postali (vaglia, lettera) Cor. -.20 / restano Cor. 12.74. Distintamente La riverisce [non firmato]. STATUTO della Società di protezione fra gli addetti al servizio dei Comuni dell’Istria

I. Nome e sede della Società. Art. 1. La Società porta il nome di Società di protezione fra gli addetti al servizio dei Comuni dell’Istria. Art. 2. La sede della Società si cambia seguendo la dimora del presidente pro tempore della stessa. II. Qualità dei soci e loro ammissione. Art. 3. I soci sono di due categorie, cioè soci effettivi e soci benefattori. Art. 4. Soci effettivi sono di diritto, in quanto aderiscano alla Società, tutte le persone in servizio stabile o provvisorio dei Comuni, degli istituti comunali e di altre amministrazioni dipendenti o semplicemente gestite dai Comuni stessi. Uniche qualità richieste sono quelle di uno stipendio fisso e di una incensurata condotta. Art. 5. Soci benefattori sono tutte quelle persone o quegli enti morali che, per venire in aiuto della Società, si iscrivono come soci obbligandosi di pagare un canone annuo non inferiore a Corone 40. A questi soci non si aspetta veruno dei diritti dei soci effettivi e soltanto ricevono gratuitamente le eventuali pubblicazioni sociali.

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Art. 6. Per venire ammessi come soci basta farne insinuazione a voce od in iscritto alla Direzione la quale decide. Art. 7. Tutti i soci effettivi si dividono in quattro gruppi a seconda delle qualità del loro servizio, e precisamente: a) I. Gruppo. Impiegati propriamente detti. A questo gruppo appartengono: I segretari, cassieri, contabili, cancellieri, copisti degli uffici comunali, inoltre i medici, veterinari, amministratori, ispettori, tecnici, maestri di musica, di agraria, di disegno ecc. alle dipendenze dei Comuni, istituti comunali ecc. b) II. Gruppo. Servi. Vi appartengono i cursori, custodi, bidelli, portinai e simili. c) III. Gruppo. Organi di polizia. Vi appartengono i commissari d’annona e di p. s., le guardie urbane e suburbane di p. s. e campestri, il canicida, ecc. d) IV. Gruppo. Manuali. A questo appartengono gli accendi fanali, becchini, operai industriali ed agricoli, capi operai, facchini ecc. III. Carattere e scopi della Società. Art. 8. La Società ha il carattere di una pura organizzazione economica e di classe con assoluta esclusione di ogni tendenza politica. Art. 9. Scopo della Società si è la tutela degli interessi morali e materiali dei soci, delle loro famiglie e dei loro superstiti; il promuovimento del loro benessere, la loro educazione civile e professionale, lo sviluppo del più ampio sentimento di solidarietà fra di essi, ed in generale si occupa di tutto ciò che può riuscire di giovamento ai soci. IV. Modi di conseguire gli scopi sociali. Art. 10. Gli scopi sociali vengono raggiunti esplicando tutte quelle attività ritenute giovevoli, sia dal congresso generale dei soci, sia dalla Direzione, purchè ammesse dalla legge e dal presente statuto. In particolare poi: a) col presentare istanze, petizioni, memoriali e simili a tutti i fattori competenti per ottenere miglioramenti nelle condizioni materiali e morali dei soci e dei loro attinenti;

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b) col rappresentare e patrocinare, eventualmente anche in giudizio, quei soci che con riferimento ai loro rapporti di servizio ne avessero bisogno; c) coll’accordare sussidi a soci bisognosi od ai loro superstiti e ciò entro i limiti degli assegni annui fissati nel bilancio preventivo del Congresso generale e con le norme eventualmente da questo stabilite; d) col mezzo di conferenze, riunioni, letture; possibilmente con la istituzione di una propria biblioteca circolante o per lo meno dando ai soci la possibilità di usufruire di biblioteche esistenti; e) col fondare proprie istituzioni cooperative od almeno procurando ai soci la possibilità di approfittare di consimili istituzioni di altre Società; f) coll’effettuare inchieste su cose di interesse generale o particolare dei soci; g) col farsi possibilmente editrice di un periodico che tratti gli interessi della classe ed abbia particolare riflesso alla educazione ed istruzione dei soci. V. Mezzi finanziari. Art. 11. I mezzi finanziari necessari per esplicare l’attività sociale sono forniti: a) dai canoni pagati dai soci effettivi nell’ammontare fissato di due in due anni dal Congresso generale: b) dai canoni pagati dai soci beneffatori come all’art. 5; c) dalle contribuzioni spontanee, doni, legati, eredità, prodotto di conferenze, feste, pubblicazioni sociali ecc. ecc. Art. 12. Il canone dei soci effettivi sarà sempre proporzionato ai loro stipendi, cioè, fissato in percentuale dei medesimi e senza differenze fra i singoli quattro gruppi. Tali percentuali non potranno superare il 2 % né essere inferiori al ½ % degli stipendi. Il canone per i primi due anni, salvo possibili modificazioni nel primo Congresso generale dei soci, ammonterà all’1 %. Art. 13. I soci effettivi pagano il canone in rate mensili antecipate, mentre i soci benefattori lo pagano in rate annue antecipate. I soci accordano alla Società il diritto di chiedere ed ottenere dai rispettivi Municipi la trattenuta sugli stipendi dei canoni arretrati. Non riuscendo questo mezzo resta sempre libero alla Società di fare l’incasso in via civile.

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VI. Patrimonio sociale. Art. 14. Il patrimonio sociale che viene formato cogli annui civanzi delle gestioni, viene amministrato dalla Direzione che ne rende conto nei congressi annui. Tale patrimonio sarà investito nei modi ritenuti più sicuri e rendibili. In caso di scioglimento della Società, per qualunque causa avvenuto, il Presidente depositerà tutto il patrimonio presso una Banca di riconosciuta solidità perché ne amministri e ne accumuli i frutti, disponendo le cose in modo che tale patrimonio, aumentato dagli interessi, venga poi consegnato quale sua assoluta proprietà ad una futura società di funzionari comunali dell’Istria. Se però entro 10 anni non venisse costituita una tale nuova Società, il patrimonio passerà in proprietà di tutti gli addetti al servizio dei Comuni istriani, allora in attività di servizio, i quali nomineranno un comitato che ne faccia la ripartizione in proporzione degli stipendi percepiti dai singoli. VII. Diritti e doveri dei soci. Art. 15. I soci effettivi hanno tutti uguali diritti e sono tutti eguali di fronte alla Società senza riguardo al gruppo cui appartengono. Oltre ai diritti scaturienti dagli scopi sociali e dalle altre disposizioni dello statuto essi hanno quello di intervenire ai congressi sociali e di farvi proposte, interpellanze ecc. pretendendone la trattazione a meno che la maggioranza del congresso non vi si opponga. Hanno inoltre diritto di percepire gratuitamente il periodico sociale, ma non altre eventuali pubblicazioni per le quali sarà deciso di volta in volta dalla Direzione. Art. 16. L’associazione è obbligatoria tanto per i soci effettivi che per i benefattori per due anni. L’uscita dalla Società dovrà venire notificata in iscritto alla Direzione almeno tre mesi prima dell’espiro dei due anni ed in caso diverso si riterrà prolungato l’obbligo per altri due anni e così di seguito. Art. 17. Tutti i soci sono obbligati di adoperarsi a seconda dei propri mezzi ed attitudini al conseguimento degli scopi sociali. Ogni socio ha l’obbligo di accettare le cariche sociali alle quali viene eletto e può esimersene soltanto in caso di cattiva salute, oppure in quello di due elezioni consecutive.

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Art. 18. In caso di disoccupazione, non proveniente da propria colpa, e per tutta la durata della stessa, il socio è esonerato dal pagamento del canone, mentre continua a godere di tutti i diritti sociali per ancora un anno. Rientrando in servizio riprende i pagamenti, ma non è obbligato a pagare anche gli arretrati. VIII. Espulsione di un socio dalla Società. Art. 19. Un socio condannato per azioni ledenti la moralità viene espulso con semplice voto della Direzione e contro questa espulsione può ricorrere al Congresso generale dei soci. Il Congresso invece è competente per espellere soci che tengano un contegno contrario agli scopi della Società o che in un modo qualsiasi si rendano indegni di appartenervi. Contro il voto del Congresso non esiste diritto a ricorso. IX. Organi sociali. Art. 20. L’attività sociale viene esplicata a mezzo dei seguenti Organi sociali: I. Organi stabiliti a) Il Congresso generale ordinario e straordinario. b) La Direzione. c) I Fiduciari. d) I Revisori di conti. e) Il Referendum. II. Organi transitori f) Il Giudizio arbitramentale. g) I Comitati di gruppo. X. Del Congresso generale. Art. 21. Il Congresso generale dei soci viene convocato dalla Direzione almeno una volta ogni anno entro il primo semestre. Il Congresso stesso fissa in ogni riunione il luogo della prossima convocazione. La prima convocazione avrà luogo a Trieste. Congressi straordinari vengono convocati: d’iniziativa della Direzione quando essa lo creda necessario, oppure in seguito a domanda di almeno un quinto dei soci effettivi, o dei revisori di conti.

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Il Congresso delibera su qualunque argomento: in prima convocazione quando sia presente la metà dei soci: in seconda con qualunque numero. La seconda convocazione può seguire un’ora dopo la prima purchè di ciò sia stato dato avviso ai soci nell’invito alla prima. L’invito ai soci d’intervenire ai Congressi viene fatto mediante avvisi nel periodico sociale e mancando questo mediante comunicazione personale in iscritto. Per la validità dei deliberati si richiede la maggioranza di voti dei presenti. Sono ammesse le procure con ciò però che un socio non può averne più di due e queste devono essere di soci appartenenti al suo stesso gruppo. Art. 22. Le attribuzioni del Congresso sono le seguenti: a) L’elezione degli organi sociali in quanto per alcuni non sia disposto altrimenti nel presente statuto; b) la fissazione del canone sociale; c) l’approvazione dei bilanci sociali ed in genere della attività materiale e morale della Società; d) la fissazione di norme generali alle quali devono eventualmente tenersi gli organi sociali nell’esplicazione di proprie singole attività; e) la discussione e deliberazione su tutte le proposte fatte dai soci o dalla Direzione; f) la decisione su reclami e ricorsi prodotti dai soci contro deliberati della Direzione; g) le modificazioni dello statuto sociale; h) l’assegnare alla decisione definitiva del Referendum qualunque oggetto per il quale esso ritenga necessaria od opportuna tale pratica; i) l’espulsione di soci in base all’art. 19; l) i voti di biasimo a carico della Direzione o di altri organi sociali nel quale caso le persone facenti parte degli stessi si considerano immediatamente come dimesse dalla carica ed il Congresso procede tosto a nuove elezioni; m) finalmente è di competenza del Congresso lo scioglimento della Società, ma in questo caso il deliberato deve sempre ottenere l’approvazione del Referendum. Art. 23. Le votazioni sono sempre orali salvo deliberazioni differenti prese di volta in volta dal Congresso. Le elezioni delle cariche sociali si fanno però sempre mediante schede.

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La copertina dello Statuto della “Società di Protezione fra gli addetti al servizio dei Comuni dell’Istria”, stampato nel 1907 a Capodistria, (ARC, Isola, fasc. 54, a. 1908).

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XI. Della Direzione. Art. 24. La Direzione è composta di un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario, un Vice-segretario, un Cassiere ed otto Direttori. I primi 5 vengono eletti dal Congresso scegliendoli fra tutti i soci senza riguardo al gruppo cui appartengono. Gli otto Direttori invece vengono eletti separetamente due da cadaun gruppo e devono appartenere al gruppo che li elegge. Per la elezione di questi è ammesso anche l’invio delle schede di votazione, da parte dei soci non intervenuti al Congresso, mediante posta. Le schede devono essere sottoscritte. La Direzione resta in carica due anni e può essere rieletta. Le sedute della Direzione vengono convocate dal Presidente nel luogo della sede sociale e ciò almeno sei volte all’anno. Le sedute sono valide quando vi intervengano almeno 5 membri ed i deliberati vengono presi a maggioranza di voti dei presenti. Sono di competenza della Direzione tutti quegli oggetti che dallo statuto non sieno espressamente riservati alla competenza del Congresso o di altri organi sociali. In particolare poi sta nei diritti della Direzione di contrarre debiti sino all’ammontare della metà di tutti i canoni prevedibilmente da incassarsi nell’anno in corso. Art. 25. La Direzione rappresenta la Società verso i terzi e verso le Autorità. Art. 26. Atti obbligatori della Società verso terzi devono essere firmati dal Presidente o dal Vicepresidente, dal Segretario o dal Vice-segretario e da uno dei Direttori. Art. 27. Gli altri atti dal Presidente e dal Segretario o dai loro sostituti. Per gli atti di cassa invece del Segretario firmerà il Cassiere. Art. 28. Nel luogo di residenza del Presidente devono pure risiedere il Segretario o il Vice-segretario ed uno dei Direttori. Art. 29. In casi di urgenza nei quali sarebbe impossibile attendere la convocazione della Direzione i membri risiedenti nella sede sociale sono autorizzati a prendere dei deliberati, in quanto con questi non sia vincolata l’attività futura della Società e, trattandosi di esborsi di denaro, in quanto questi non superino le 20 Corone.

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Questi deliberati dovranno poi essere assoggettati all’approvazione della Direzione. Se il Cassiere sociale risiedesse fuori della sede sociale verrà rilasciata a mani del Presidente una somma non superiore alle 100 Corone della quale egli renderà conto ogni mese al Cassiere rimettendogli le pezze d’appoggio su eventuali esborsi. XII. Dei Fiduciari. Art. 30. In ogni Comune locale viene eletto dai soci nello stesso residenti un fiduciario che dura in carica due anni. Tosto eletta la nuova Direzione questa incarica uno dei propri membri residenti nei singoli Comuni, o mancando questi un altro socio, di convocare tutti i soci del luogo per procedere alla elezione del fiduciario. La elezione si fa mediante schede. Art. 31. I fiduciari sono organi intermediari fra i soci e la Direzione ed è loro compito di portare a conoscenza della Direzione tutti i bisogni, desideri e reclami dei soci. Essi poi fungono come consulenti della Direzione per cose risguardanti il luogo di loro dimora. Inoltre provvedono all’incasso dei canoni sociali in base alle quietanze loro trasmesse dal Cassiere. XIII. Dei revisori di conti. Art. 32. I revisori di conti sono due e vengono eletti dal Congresso ogni due anni. Ad essi si aspetta di rivedere tutti i resoconti sociali prima che sieno assoggettati all’approvazione del Congresso. Sta nei loro diritti di rivedere in qualunque momento tutta la gestione di cassa. Su proposta motivata dei revisori la Direzione deve convocare immediatamente il Congresso generale. XIV. Del Referendum. Art. 33. Il Referendum viene praticato soltanto in seguito a deliberato del Congresso generale e ciò su qualsiasi argomento di interesse sociale. Esso è obbligatorio soltanto in caso di scioglimento della Società deliberato dal Congresso.

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Art. 34. Quando il Congresso delibera di assoggettare un determinato argomento alla definitiva decisione del Referendum, la Direzione comunica a tutti i soci la cosa di cui si tratta facendovi le necessarie illustrazioni, ma omettendo ogni apprezzamento e formula i quesiti in modo che il socio abbia da rispondere unicamente coll’affermazione o con la negazione. La Direzione fissa pure il tempo entro il quale devono prevenirle i voti dei soci. La maggioranza dei voti dati, senza riguardo al numero di questi, è decisiva. XX. Del Giudizio arbitramentale. Art. 35. Tutte le differenze insorgibili fra singoli soci, o fra questi e la Direzione oppure fra singoli organi sociali verranno risolte a mezzo di un giudizio arbitramentale inappellabile. Art. 36. Per la formazione del Giudizio arbitramentale ognuna delle parti in causa nomina due arbitri. Se questi quattro non possono prendere una decisione a maggioranza di voti devono nominare un quinto arbitro e se anche nella nomina di questo non possono mettersi d’accordo, allora il quinto membro viene nominato dal Presidente, o, se questi è una delle parti in causa, dal Vice-presidente. XVI. Dei comitati di gruppo. Art. 37. I soci di ogni gruppo, radunatisi per iniziativa di uno o più di loro possono eleggere dei Comitati per lo studio di questioni risguardanti l’interesse proprio del gruppo. Art. 38. I risultati di questi studi accompagnati da eventuali proposte o domande, devono essere trasmessi alla Direzione la quale delibera sugli stessi se la cosa è di sua competenza ed altrimenti li passa alla trattazione del futuro Congresso generale. XVII. Dello scioglimento della Società. Art. 39. La Società si scioglie soltanto in seguito a decisione dell’Autorità competente o per deliberazione del Congresso generale dei soci approvata dal Referendum.

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XVIII. Delle comunicazioni e spedizioni. Art. 40. Tutte le comunicazioni ai soci d’interesse generale vengono fatte a mezzo del periodico sociale e mancando questo a mezzo di atti personali ad ognuno. Le intimazioni si fanno a mezzo dei fiduciari risiedenti nel luogo di dimora dei soci. XIX. Disposizioni generali. Art. 41. La Società si riterrà costituita quando vi aderiscano almeno 30 soci [se nel novembre 1907, 12 soci isolani pagarono il canone, alcuni anche per ottobre, significa che in quella data essa già esisteva]. Art. 42. Tosto approvato il presente statuto dalla competente Autorità ed ottenuta l’adesione del prescritto numero dei soci si radunerà il Congresso generale per procedere alla elezione delle cariche sociali. Art. 43. A tutti i soci che intervengano ai Congressi generali ed a tutti i membri della Direzione che intervengano alle sedute di questa o che per altri bisogni sociali fanno dei viaggi saranno rifuse dal fondo le spese incontrate per il mezzo di trasporto, con ciò però che dove esistono comunicazioni ferroviarie o di piroscafi devono servirsi di queste e si pagherà la III classe sulle ferrovie e la II sui piroscafi.

3. Statuto della “Società di Patronato per i liberati dal carcere” in Capodistria Questa Società è sorta a Capodistria nel 1930, e il suo Statuto è stato stampato senza data, dallo Stabilimento Tipografico M. C. L. P. – Capodistria, in un libretto di 8 pagine escluse le copertine, e che misurano cm 10,8 x 14,6. È stato approvato nell’Assemblea generale della Società il 10 aprile 1930, e dal Procuratore Generale del Re, presso la Corte d’Appello di Trieste, il 24 aprile 1930. Lo Statuto interessava anche degli Isolani che evidentemente si erano associati, ma non ci è dato a sapere chi erano, come da una lettera su carta intestata di questa Società e inviata a Isola. Quest’ultima è stata registrata dal Municipio isolano il 29 settembre 1930 con il N. 4401 – Cat. 15/9, ed è archiviata nel medesimo fascicolo dello Statuto che la seguirà. 95)

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Capodistria, li 27 settembre 1930-VIII All’Ill mo Signor Segretario del Comune di Isola d’Istria Poiché la Società è sprovvista di fondi e per evitare spese postali, mi rivolgo alla S. V. con preghiera di voler far recapitare le unite lettere ai vari destinatari. Le sarei gratissimo se volesse raccogliere le adesioni dei soci, eventualmente anche i pagamenti offerti, trasmettendo il tutto a questo Patronato, e ciò appunto per risparmiare spese. Ringraziando sentitamente / Il Segretario [firma illegibile].

Timbro della “Società di Patronato per i liberati dal Carcere” in Capodistria, posto in calce alla lettera iviata a Isola il 27 settembre 1930 (ARC, Isola, fasc. 178, a. 1930, cat. XV, cl. 9).

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STATUTO DELLA “SOCIETÀ DI PATRONATO PER I LIBERATI DAL CARCERE” IN CAPODISTRIA Art. 1. È costituita in Capodistria una società denominata Società di patronato per i liberati dal carcere. Art. 2. Il patronato presta la sua assistenza morale e materiale a favore dei liberati dal carcere di entrambi i sessi, particolarmente se minorenni, concedendo sussidi, somministrando vitto ed alloggio, provvedendo indumenti ed arnesi da lavoro, aiutando i liberati nella ricerca di un’occupazione, nel procurare loro ricovero in qualche istituto ed in genere in tutti quei modi che valgano, anche col consiglio e colla sorveglianza, a prevenire la delinquenza ed a curare la redenzione dei condannati, distogliendoli dal ricadere nel delitto. Art. 3. La Società di patronato è retta da un Consiglio direttivo ed è composta da soci onorari, benemeriti e ordinari. Art. 4. I soci onorari sono nominati dalla Assemblea generale tra le persone e gli enti segnalatisi per singolari benemerenze verso il Patronato oppure tra i cittadini, che, per la loro alta posizione sociale, possono validamente contribuire all’incremento della Società. Soci benemeriti sono dichiarati dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, coloro, tra gli appartenenti alla società, che, con contributi notevoli in danaro od altrimenti, concorrono in modo particolarmente lodevole al conseguimento dei fini sociali. Soci ordinari sono coloro che, ammessi dal Presidente a far parte del Sodalizio su loro domanda verbale o scritta, si sono obbligati a corrispondere l’annuo canone sociale. Art. 5. Il Consiglio direttivo è composto di un Presidente, di un Vicepresidente, di tre Consiglieri di cui due con funzioni di revisori, di un Cassiere e di un Segretario; un Comitato composto di signori ed un altro di signore, scelti tra i soci dal Consiglio direttivo ne fiancheggiano l’opera, il primo specialmente per quanto riguarda la cura degli scarcerati, il secondo per quanto riguarda quella delle scarcerate. Art. 6. I membri del Consiglio sono eletti dall’Assemblea generale dei soci nella sua prima adunanza annuale, restano in carica un anno e possono venire rieletti. Art. 7. Il Consiglio direttivo decide sulle questioni assegnategli e su quelle non spettanti all’Assemblea generale, che il Presidente ritenesse opportuno sottoporre al suo esame. Esso si riunisce una volta ogni tre mesi o quando almeno tre membri del Consiglio ne facciano richiesta ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.

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Art. 8. Il Presidente rappresenta la Società, convoca e presiede le sedute del Consiglio direttivo, dei Comitati, dell’Assemblea generale, dispone per la concessione degli aiuti di che all’art. 2 affidandone, al caso, l’incarico, sotto sua responsabilità, ad altro membro del Consiglio direttivo e dei Comitati, firma i verbali, gli avvisi e tutti gli atti sociali. Il Vicepresidente lo sostituisce in caso d’assenza. Art. 9. L’Economo Cassiere custodisce quanto appartiene al Sodalizio, cura gli incassi ed i pagamenti ordinati dal presidente, tiene i registri contabili e compila i bilanci annuali. Il Segretario redige i verbali della seduta, stende la corrispondenza e conserva l’archivio. I revisori esaminano almeno una volta all’anno i registri contabili e controfirmano il bilancio da presentarsi all’approvazione dell’Assemblea generale. Art. 10. I comitati attendono con particolare cura al conseguimento degli scopi sociali aiutando in ispecie il liberato nella ricerca di un’occupazione, consigliandolo e sorvegliandolo per distorglierlo dal ricadere nel delitto. Riuniti in assemblea i Comitati sviluppano il loro programma d’azione secondo le direttive fissate dal Presidente. Art. 11. Le cariche sociali sono gratuite; è data per altro facoltà al Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, di fissare di volta in volta compensi in denaro per prestazioni speciali. Art. 12. Il patrimonio della Società è formato dalle quote dei soci, dalle offerte straordinarie, sia in denaro che in natura, da parte dei soci e dei benefattori, dai sussidi governativi e di enti pubblici, dai lasciti pii ecc. Art. 13. Il canone annuale dei soci ordinari è di lire 10.- pagabili in due rate semestrali anticipate. Art. 14. Ogni deliberazione sarà valida se approvata dalla maggioranza dei soci presenti sia nel Consiglio direttivo che nell’adunanza dei soci; le deliberazioni del Consiglio direttivo devono però essere approvate dalla maggioranza assoluta dei membri presenti. Solo all’assemblea generale dei soci spetta di decidere sullo scioglimento della Società e sulla destinazione, in tal caso, del patrimonio sociale. ---oOo--Approvato nell’Assemblea generale del giorno 10 aprile 1930-VIII. Il Procuratore Generale del Re presso la Corte d’Appello di Trieste.

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Letto ed esaminato il presente statuto della Società di Patronato per i liberati dal carcere di Capodistria; Visto il R. D. 31 agosto 1891 n. 554, la circolare 29 marzo 1918 n. 104, ed il R. D. 28 giugno 1923 n. 1890 APPROVA / lo statuto per ogni effetto di legge - Mandruzzato m. p. Trieste, 24 aprile 1930-VIII.

La copertina dello Statuto della “Società di Patronato per i liberati dal carcere” in Capodistria, approvato nel 1930, (ARC, Isola, fasc. 178, a. 1930, cat. XV, cl.9).

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4. Statuto del Consorzio per la bonifica dell’Istria Questo Statuto è stato approvato con il Decreto N. 6390 del 20 dicembre 1939, contiene 10 pagine di cm 15 x 20, escluse le copertine, e fu stampato nel 1940 dallo Stabilimento Tipografico Giuliano di Capodistria. Il documento riguarda anche Isola che è citata nell’art. 2 e, per quanto riguarda la Prima Sezione “Acquedotto”, del Consiglio era chiamato a farne parte anche il Podestà isolano, che all’epoca era il Signor Giuseppe Pacher. Lo Statuto viene qui preceduto da una lettera archiviata all’interno dello stesso fascicolo e dattiloscritta su carta intestata del Consorzio per la Bonifica dell’Istria che aveva la sua sede a Capodistria, e che porta il timbro della Sezione Prima “Acquedotto”. 96) Capodistria 22 AGO. 1940 / ANNO XVIII Al Signor PODESTÀ di ISOLA D’ISTRIA Mi è gradito parteciparvi che a norma dello Statuto dell’Ente del quale vi unisco copia – siete designato a far parte del Consiglio della 1a Sezione (Acquedotto) del Consorzio di Bonifica dell’Istria. Vi unisco per conoscenza il prospetto dei Consiglieri di tutte le cinque sezioni dell’Ente, nonché dei rappresentanti le sezioni 1a e 5a nel Consiglio Generale con riserva di comunicarvi i nomi dei rappresentanti al Consiglio Generale delle sezioni 2a, 3a e 4a non appena verranno nominati. IL PRESIDENTE (Senatore C. Mori) Mori CONSORZIO PER LA BONIFICA DELL’ISTRIA STATUTO Art. 1. Il Consorzio per la bonifica dell’Istria ha lo scopo di provvedere alla esecuzione, manutenzione ed esercizio di tutte le opere di bonifica integrale interessanti il territorio compreso nel suo comprensorio. Esso è retto dal presente statuto, dalle disposizioni di cui al Titolo V, Capo I del R. D. L. 13 febbraio 1933 N. 215, nonché da quelle di ogni altra legge o regolamento applicabile ai Consorzi di bonifica. Art. 2. Il comprensorio del Consorzio per la bonifica dell’Istria è formato dai territori dei Comuni di Albona, Antignana, Arsia, Barbana, Bogliuno, Buie, Canfanaro, Capodistria, Cherso, Cittanova, Dignano, Fianona, Gimino, Grisignana, Isola d’Istria, Lanischie, Lussingrande, Lussinpiccolo, Maresego, Monte di Capodistria, Montona, Neresine, Orsera, Ossero, Parenzo, Pinguente, Pirano, Pisino,

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Pola, Portole, Rovigno, Rozzo, Sanvincenti, Umago, Valdarsa, Valle d’Istria, Verteneglio, Villa Decani, Visignano e Visinada. Dal comprensorio è escluso il territorio della città di Pola, nei limiti della cinta daziaria, e quello della penisola a sud del porto di Pola. Art. 3. Il Consorzio per la bonifica dell’Istria, in relazione alle varie categorie e gruppi di opere determinanti distinti e specifici interessi, si suddivide in cinque Sezioni. Fanno parte della prima Sezione “Acquedotto”, particolarmente interessata alle opere di approvvigionamento idrico, l’Amministrazione Provinciale dell’Istria e le Amministrazioni dei Comuni elencati al precedente articolo 2 [che comprende quella di Isola]. Fanno parte sella Seconda Sezione “Ex Saline di Capodistria” gli immobili catastali compresi nel perimetro del soppresso Consorzio per la bonifica delle ex Saline di Capodistria, costituito con r. d. 25 giugno 1925. Fanno parte della terza Sezione “Valle del Quieto” gli immobili catastali compresi nel perimetro del soppresso Consorzio per la bonifica della Valle del Quieto, riconosciuto con D. M. 23 luglio 1929 N. 4535. Fanno parte della quarta Sezione “Arsa-Carpano”, gli immobili catastali compresi nei perimetri dei soppressi Consorzi di bonifica Integrale dell’Arsa e della Valle di Carpano rispettivamente riconosciuti con D. M. 16 settembre 1927 N. 5966/6183 e R. D. 10-9-1931 N. 3579. Fanno parte della quinta Sezione gli immobili catastali della rimanente parte del comprensorio non compresi nelle indicate Sezioni 2a, 3a e 4a. Art. 4. Il Consorzio è amministrato da un Presidente, nominato con Decreto del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste. Al Presidente appartengono tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell’Ente. Egli è il capo dell’Amministrazione e da esso dipende tutto il personale tecnico ed amministrativo del Consorzio. Art. 5. Il Presidente è assistito: - da un Consiglio Generale a Sezioni riunite – - da cinque Consigli di Sezione – Art. 6. Il Consiglio Generale è composto di 16 membri scelti in seno ai Consigli di Sezione rispettivamente in numero di 9 per la prima Sezione, di 1 per la seconda e 2 per la terza, quarta e quinta Sezione.

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Per la prima attuazione del presente statuto i due membri della quinta Sezione saranno nominati dall’Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori e dall’Unione Provinciale Sindacati Fascisti Lavoratori dell’Agricoltura. Quando avranno inizio le opere pubbliche di bonifica interessanti il territorio di tale Sezione verrà provveduto, con determinazione del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, all’assegnazione del numero dei Consiglieri delegati a rappresentare più particolarmente i nuovi specifici interessi. I membri del Consiglio Generale durano in carica fino a che non venga meno la loro qualità di Consiglieri delle rispettive Sezioni. Art. 7. Il Consiglio della prima Sezione “Acquedotto” è costituito dal Preside della Provincia e dai Podestà dei Comuni nominati nell’articolo 2 [Podestà di Isola era allora Giuseppe Pacher]. I Consiglieri durano in carica sino a che decadono dall’ufficio di Preside o di Podestà. Art. 8. Il Consiglio della seconda Sezione “Ex Saline di Capodistria” è costituito da quattro rappresentanti, due designati dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste, uno dall’Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori ed uno dalla Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori della Agricoltura. Il Consiglio della terza Sezione “Valle del Quieto”, è costituito da sei rappresentanti, due designati dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste, due dalla Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori e due dalla Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell’Agricoltura. Il Consiglio della quarta Sezione “Arsa-Carpano” è costituito da sei rappresentanti, due designati dal Ministero dell’Agricoltura e Foreste, due dalla Unione Provinciale Fascista degli Agricoltori e due dalla Unione Provinciale Fascista dei Lavoratori dell’Agricoltura. Verificandosi quanto previsto al 3° comma del precedente articolo 6, con determinazione del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, verrà provveduto alla determinazione del numero dei rappresentanti che dovranno costituire il Consiglio della Sezione quinta. I consiglieri durano in carica tre anni. Quando, per dimissioni od altra causa, si verificassero vacanze nei Consigli, gli Organi rispettivamente interessati procederanno alla designazione di nuovi rappresentanti Art. 9. I Consigli si riuniscono ordinariamente una volta all’anno e straordinariamente tutte le volte che vengono convocati dal Presidente. I Consigli possono, inoltre, essere convocati dal Presidente tutte le volte che ne venga fatta formale e motivata richiesta da almeno 10 consiglieri per il Consiglio Generale e dalla metà più uno del numero dei Consiglieri pei Consigli di Sezione.

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La convocazione è fatta con lettera raccomandata spedita almeno 7 giorni prima della data della riunione. Nei casi d’urgenza la convocazione potrà essere fatta entro un termine più breve, ma non minore di un giorno. I Consigli di Sezione possono essere convocati anche in località diversa da quella che è sede del Consorzio. Le riunioni dei Consigli sono valide in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi membri. Le adunanze in seconda convocazione, da tenersi un’ora dopo quella fissata per la prima, sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Art. 10. Il Consiglio Generale dà parere: 1) sui bilanci preventivi e conti consuntivi della gestione comune e loro modificazione; 2) sul piano di ripartizione delle spese comuni a tutte le sezioni; 3) su proposte che riguardano gli interessi generali del Consorzio. 4) sulla eventuale proposta di modifica delle norme statutarie. 5) Il Presidente può promuovere il parere del Consiglio sempre che lo ritenga opportuno. Art. 11. È di competenza dei Consigli di Sezione la nomina dei rappresentanti in seno al Consiglio Generale. Inoltre i Consigli di Sezione danno parere: 1. sui bilanci preventivi e conti consuntivi d’interesse particolare della Sezione e loro modificazioni; 2. sul piano di ripartizione delle spese fra gli interessati; 3. sulle domande di concessione delle opere; 4. sulle variazioni del perimetro interessato alla Sezione; 5. sulla stipulazione dei contratti di mutuo da garantire con delegazioni sui contributi consorziali e sulla eventuale emissione di obbligazioni. Il Presidente può promuovere il parere dei Consigli sempre che lo ritenga opportuno. Art. 12. Le adunanze del Consiglio Generale e dei Consigli di Sezione sono presiedute dal Presidente. Egli ha facoltà in caso di assenza o di impedimento di delegare a presiedere tali sedute uno dei Consiglieri.

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Art. 13. Ai membri dei Consigli che non siano residenti nella località ove si tiene l’adunanza verranno rimborsate a carico del Consorzio le spese di viaggio e di soggiorno. Art. 14. Con particolare regolamento da proporsi dal Presidente e da approvarsi dal Ministero saranno determinate le norme per disciplinare il funzionamento amministrativo e contabile del Consorzio, specie per quanto riguarda la ripartizione delle spese di interesse comune alle varie Sezioni. Art. 15. Le modifiche dello Statuto, i regolamenti di amministrazione nonché i piani di ripartizione delle spese sono soggetti all’approvazione del Ministero dell’Agricoltura e Foreste. Sono soggetti al visto del Prefetto, che ne esamina la legalità, gli atti previsti dall’art. 63 del r. d. l. 13 febbraio 1933 N. 215, con le modificazioni apportate dallo art. 2 del R. D. L. 15/12/1936 N. 2400. Art. 16. Il Ministero dell’Agricoltura e Foreste può ordinare ispezioni e verifiche di cassa e disporre l’esecuzione di ufficio di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e da regolamento quando l’amministrazione dell’Ente ne rifiuti o ritardi l’adempimento. Ha pure facoltà di promuovere con decreto reale l’annullamento delle deliberazioni illegittime, la revoca del Presidente o dei membri dei Consigli in dipendenza di dette violazioni di legge o di attività spiegate in contrasto con le direttive del Governo. Approvato con D. M. del 20/12/39-XVIII – N. 6390

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La copertina dello Statuto del “Consorzio per la Bonifica dell’Istria”, approvato nel 1939, (ARC, Isola, fasc. 257, a. 1940, cat. X, cl. 10).

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ABBREVIAZIONI a.

Anno della busta, cartella, fascicolo, protocollo o scatola.

ADT

Archivio Diocesano di Trieste.

ASP

Archivio di Stato di Pisino.

AST

Archivio di Stato di Trieste.

ARC

Archivio Regionale di Capodistria.

b.

Busta.

Capodistria

Fondo della Diocesi di Capodistria.

cart.

Cartella.

cat.

Categoria.

cl.

Classe.

fasc.

Fascicolo.

Gov.

Fondo del Governo Marittimo in Trieste.

Isola

Fondo del Comune di Isola.

Luogot.- Atti Pres. Fondo dell’I. R. Luogotenenza del Litorale-Atti Presi diali. Luogot.-Soc.

Fondo dell’I. R. Luogotenenza del Litorale-Società.

Pola

Fondo della Prefettura di Pola

prot.

Protocollo.

sc.

Scatola.

Trieste-Capodistria Fondo delle Diocesi unite di Trieste e Capodistria.

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NOTE 1)

http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Capodistria [al 29/4/2009].

2)

ADT, Capodistria, b. 14.

3)

http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Capodistria [al 29/4/2009].

4)

NALDINI PAOLO, Corografia ecclesiastica ò sia descrittione della città, e della Diocesi di Giustinopoli detto volgarmente Capo d’Istria, Appresso Gierolamo Albrizzi, in Venezia, MDCC, Ristampa fotomeccanica, Forni Editore, Bologna, 1967.

5)

MORTEANI LUIGI, Isola, Stab. Tip. Gaetano Coana, Parenzo, 1888, Co- pia fotostatica a cura di Silvano Sau, Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, Editrice “Il Mandracchio”, Isola, 1998.

6)

ARC, Isola, fasc. 1, a. 1775-1824, cart. 8.

7)

ARC. Isola, fasc. 6, a. 1884-1848, cart. 2.

8)

ADT, Trieste-Capodistria, a. 1866, b. 639, prot. 129.

9)

ADT, Trieste-Capodistria, a. 1866, b. 639, prot. 272.

10) ADT, Trieste-Capodistria, a. 1867, b. 650, prot. 743. 11) Statuto normale per la Confraternita del Santissimo Sacramento nella chie- sa parrocchiale di S. Mauro M. in Isola, Dalla Tipografia di Giuseppe Tondelli, Capodistria, 1867. 12) ADT, Trieste-Capodistria, a. 1866, b. 642, prot. 1007. 13) AST, Luogot.-Soc., b. 9. 14) AST, Luogot.-Soc., b. 13. 15) Società di Canto Ecclesiastico ed Accademico in Isola, Editore D. G. Zamarin, Stabilimento tip. Appolonio & Caprin, Capodistria, 1875. 16) ADT, Trieste-Capodistria, a. 1941, b. 1246, prot. 598. 17) Statuto della Società di Navigazione a vapore d’Isola, Editrice la Società di Navigazione a vapore d’Isola, Stabilimento Tip. B. Appolonio, Capodi- stria, 1876.

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18) DELISE FERRUCCIO, Il Porto di Isola. Breve storia cronologica e docu- mentata dal 1857 al 1923 dalla raccolta di documenti dell’Archivio di Stato di Trieste, Editore Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana - Isola, Edizioni “Il Mandracchio”, Stampa Birografika-Bori d.o.o., Isola, dicembre 2008. 19) AST, Luogot.-Soc., b. 10. 20) AST, Luogot.-Soc., b. 14. 21) AST, Luogot.-Soc., b. 13. 22) Statuto della Società Corale “Besenghi” in Isola, La Società Corale “Besen- ghi” edit., Tipografia Tomasich, Trieste, 1896. 23) ADT, Trieste-Capodistria, a. 1897, b. 866, prot. 1296. 24) ADT, Trieste-Capodistria, a. 1898, b. 876, prot. 1766. 25) ADT, Trieste-Capodistria, a. 1899, b. 881, prot. 192. 26) AST, Luogot.-Soc., b. 16. 27) Confraternita della B. Vergine del Carmine nella Chiesa parrocchiale di S. Mauro M. in Isola, Editrice la Confraternita, Tipografia Cobol & Priora, Capodistria, 1899. 28) AST, Luogot.-Soc., b. 17. 29) AST, Luogot.-Soc., b. 6. 30) AST, Luogot.-Soc., b. 6. 31) ADT, Trieste-Capodistria, a. 1900, b. 893, prot. 638. 32) AST, Luogot.-Soc., b. 9. 33) http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Trieste [al 29/4/2009]. 34) ADT, Trieste-Capodistria, a. 1900, b. 894, prot. 953. 35) AST, Luogot.-Soc., b. 5. 36) AST, Luogot.-Soc., b. 16. 37) Statuto della Confraternita di S. Andrea Ap. e S. Nicolò di Bari istituita nella Chiesa parrocchiale di S. Mauro in Isola, Stab. Tip. Carlo Priora, Capodistria [1906]. 38) AST, Luogot.-Soc., b. 8. 39) AST, Luogot.-Soc., b. 9. 40) AST, Gov., b. 910, prot. 32995, a. 1911.

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41) AST, Luogot.-Soc., b. 5. 42) AST, Luogot.-Atti Pres., b. 327. 43) AST, Luogot.-Soc., b. 7. 44) AST, Luogot.-Soc., b. 13. 45) AST, Luogot.-Soc., b. 14. 46) AST, Luogot.-Soc., b. 11. 47) AST, Luogot.-Soc., b. 11. 48) AST, Luogot.-Soc., b. 14. 49) AST, Luogot.-Soc., b. 9. 50) DEGRASSI ROMILDO, La Parrocchia, [Sta in]: Isola d’Istria dalle origini all’Esilio. La storia, la cultura, la fede, le tradizioni di una comunità che non vuole dimenticare, Edizioni “Isola Nostra”, Trieste, 2000. 51) ARC, Isola, fasc. 130, a. 1924, cat. XV, cl. 3. 52) ADT, Trieste-Capodistria, a. 1919, b. 1112, prot. 865. 53) ARC, Isola, fasc. 119, a. 1923, cat. VI, cl. 1 (società politiche). 54) ARC, Isola, fasc. 122, a. 1923, cat. XV, cl. 3. 55) ARC, Isola, fasc. 122, a. 1923, cat. XV, cl. 3. 56) ARC, Isola, fasc. 130, a. 1924, cat. XV, cl. 3. 57) DIBENEDETTO LUCA, La Favola dell’Ampelea. 1923-1935. Trentadue anni di calcio a Isola d’Istria, Techno Media Reference S. R. L., Cusano Milanino, gennaio 2007. 58) ARC, Isola, fasc. 130, a. 1924, cat. XV, cl. 3. 59) ARC, Isola, fasc. 130, a. 1924, cat. XIV. 60) ARC, Isola, fasc. 130, a. 1924, cat. XIV. 61) ARC, Isola, fasc. 130, a. 1924, cat. XV, cl. 3. 62) ARC, Isola, fasc. 138, a. 1925, cat. XV, cl. 10. 63) VASCOTTO ANTONIO, Voci della parlata isolana nella prima metà di questo secolo, Stampa Grafiche Galeatti, Imola, 1987. 64) PERENTIN SALVATORE, A cent’anni della fondazione della Banda Citta dina, “Isola Nostra”, NN. 117, 118, 120, Trieste, 1975. 65) ARC, Isola, fasc. 130, a. 1924, cat. XIV.

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66) ARC, Isola, fasc. 130, a. 1924, cat. XV, cl. 3. 67) ARC, Isola, fasc. 138, a. 1925, cat. XV, cl. 10. 68) PERENTIN SALVATORE, Scioglimento-rinascita della Banda cittadina, “Isola Nostra”, N. 125, Trieste, 1976. 69) ARC, Isola, fasc. 138, a. 1925, cat. XV, cl. 10. 70) DEGRASSI FRANCO, Un volo sull’onda. La realizzazione di un sogno. I 75 anni della S. N. Pullino. Isola 1925-Muggia 2000, Tipo/Lito Astra Srl, Trieste, ottobre 2000. 71) ARC, Isola, fasc. 138, a. 1925, cat. XV, cl. 10. 72) ARC, Isola, fasc. 156, a. 1927, cat. XIV. 73) ARC, Isola, fasc. 163, a. 1928, cat. XIV. 74) FELLUGA EMILIO, Una grande epopea sportiva, [Sta in]: Isola d’Istria dalle origini all’esilio. La storia, la cultura, la fede, le tradizioni di una comunità che non vuole dimenticare, Edizioni “Isola Nostra”, Trieste, 2000. 75) ASP, Pola, sc. 184, a. 1933. 76) ARC, Isola, fasc. 149, a. 1926, cat. XV, cl. 10. 77) ARC, Isola, fasc. 149, a. 1926, cat. XV, cl. 10. 78) ARC, Isola, fasc. 149, a. 1926, cat. XV, cl. 10. 79) DIBENEDETTO LUCA, La Favola dell’Ampelea. 1923-1935. Trentadue anni di calcio a Isola d’Istria, Techno Media Reference S. R. L., Cusano Milanino, gennaio 2007. 80) ARC, Isola, fasc. 156, a. 1927, cat. XIV. 81) ASP, Pola, sc. 65, a. 1927. 82) ARC, Isola, fasc. 156, a. 1927, cat. XIV. 83) ARC, Isola, fasc. 156, a. 1927, cat. XIV. 84) ARC, Isola, fasc. 156, a. 1927, cat. XIV. 85) ARC, Isola, fasc. 163, a. 1928, cat. XIV. 86) ARC, Isola, fasc. 186, a. 1931, cat. XIV. 87) ARC, Isola, fasc. 186, a. 1931, cat. XV, cl. 4. 88) ADT, Trieste-Capodistria, a 1938, b. 1216, prot. 212. 89) http://it.wikipedia.org/wiki/Diocesi_di_Capodistria [al 29/4/2009].

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90)

NALDINI PAOLO, Corografia ecclesiastica ò sia descrittione della città, e della Diocesi di Giustinopoli detto volgarmente Capo d’Istria, Appresso Gierolamo Albrizzi, in Venezia, MDCC, Ristampa fotomeccanica, Forni Editore, Bologna, 1967.

91) Folium Diocesanum Tergestinum, [raccolta rilegata], Trieste, 1865-1870. 92) ADT, Capodistria, b. 14. 93) Folium Diocesanum Tergestinum, [raccolta rilegata], Trieste, 1865-1869. 94) ARC, Isola, fasc. 54, a. 1908. 95) ARC, Isola, fasc. 178, a. 1930, cat. XV, cl. 9. 96) ARC, Isola, fasc. 257, a. 1940, cat. X, cl 10.

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INDICE Pagina Prefazione di Ferruccio Delise 3 Introduzione 7 PARTE I. Frammenti di Storia delle antiche Società Isolane 15 PARTE II. L’Ottocento 25 1. Documenti e Statuto della “Confraternita del Santissimo Sacramento” di Isola 25 2. Statuto della “Società di Mutuo Soccorso in Isola” 46 3. Statuto della “Società di Canto Ecclesiastico ed Accademico in Isola” 63 4. Statuto della “Società di Navigazione a Vapore d’Isola” 72 5. Statuto del Gruppo di Isola della “Lega Nazionale” 78 6. Statuto del “Gabinetto Sociale di Isola” 90 7. Statuto della “Società Corale Besenghi” in Isola 95 8. Satuto del “Gabinetto operajo di lettura” 104 9. Documenti e Statuto della “Confraternita della B. V. del Carmine” 106 10. Statuto della “Società agricola operaja cattolica” 123 11. Statuto della “Società Isolana di smercio di vini del paese, altre bibite e cibarie” 129 12. Statuto della “Associazione Isolana per la vendita di vino, altre bibite e cibarie” 134 PARTE III. Il Novecento 140 1. Documenti e Statuto dell’ “Oratorio festivo Femminile di Fondazione Anna Ceconi” 140 2. Statuto della “Famiglia Cooperativa Cattolica d’Isola” 146 3. Statuto della Confraternita di S. Andrea Apostolo e S. Nicolò di Bari istituita nella Chiesa parrocchiale di S. Mauro in Isola 155 4. Statuto del Gruppo locale di Isola della Federazione dei Lavoratori della Carta delle Industrie chimiche Austriache 160 5. Statuto del “Circolo Giovanile Socialista” 164 6. Documenti e Statuto dell’“Unione dei pescatori in Isola” 169 7. Statuto della “Federazione dei Lavoratori e Lavoratrici Isola” 185 8. Statuto della Società Corale “Zamarin” Isola 191 9. Statuto Sociale del “Club Sempre Avanti” 197 10. Statuto della “Associazione fra Negozianti ed Industriali” in Isola 203 11. Statuto della “Società Nuova Alieto” 211 12. Statuto del “Circolo Nazionale” 219 13. Statuto del “Patronato per l’educazione della gioventù” in Isola 225 14. Documenti e Statuto della Associazione Femminile Cattolica 231 15. Associazioni politiche Isolane al 5 marzo 1923 237 16. Statuto del “Club Sempre al Verde”d’Isola d’Istria 238 17. Statuto del “Gruppo Mandolinistico Istria” – Isola 239 18. L’Associazione sportiva “Edera”. Documenti del 1924. 243

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19. Documenti dell’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, Sottosezione di Isola 20. La Banda cittadina “G. Verdi”. Documenti, e Regolamento al 1925 21. Statuto e Regolamento del Circolo di cultura “G. P. Besenghi degli Ughi” Isola d’Istria, al 1925 22. Documenti e Statuto della Società Nautica “G. Pullino” 23. Direttivi di Società isolane. La nuova Società S.A.B.I. Alberghi Bagni Isola d’Istria 24. Statuto del “Circolo Cacciatori-Isola d’Istria” 25. Statuto della Cassa di previdenza sociale fra dipendenti-Isola d’Istria 26. Documenti di Società esistenti nel 1927. Un nuovo Circolo nel 1928. 27. Il Consorzio Agricolo Isolano: Bilancio 1930 e Congresso Generale 1931. 28. Documenti e Statuto della “Società per il Promovimento dei Forestieri” 29. Documenti e Statuto della “Pia Unione del Piccolo Clero di Isola d’Istria”. PARTE IV. Appendice Società con Statuti riguardanti Isola 1. Documenti e Statuto della Diocesi Giustinopolitana 2. Statuto della Società di Protezione fra gli addetti al Servizio dei Comuni dell’Istria. 3. Statuto della “Società di Patronato per i liberati dal carcere” in Capodistria. 4. Statuto del Consorzio per la Bonifica dell’Istria ABBREVIAZIONI NOTE BIBLIOGRAFIA

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246 250 254 255 264 267 274 279 285 288 293 296 296 296 317 328 333 339 340 345


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Editore / Izdajatelj Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana – Isola Italijanska Samoupravna Narodna Skupnost – Izola Casa Editrice / Založnik Il Mandracchio – Isola Titolo / Naslov LA SOCIETÀ CIVILE A ISOLA Documenti, Statuti e Regolamenti di associazioni 1597 – 1941 Autore / Avtor Ferruccio Delise Introduzione e Cura / Uvod in ureditev Silvano Sau Impaginazione / Prelom Andrea Šumenjak Riproduzione Documenti / Reprodukcija Dokumentov Autorizzazione / Avtorizacija MBAC-AS-TS RESP_PROT 000130801/04/2011 CI. 28.28.00/1.6 Stampa / Tisk Birografika – BORI d.o.o. Tiratura / Naklada 500 copie / izvodov Isola, maggio 2011 / Izola, novembre 2011 La pubblicazione è stata realizzata con il contributo del Ministero per la Cultura della Slovenia e del Comune di Isola Izdajo knjige sta omogočila Ministrstvo za kulturo Slovenije in Občina Izola

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