2017 21 DICEMBRE CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE SRCSIC 51 2017 PRSP 2014 2015 PREDISSESTO FINANZIARIO

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Deliberazione n.51/2017/PRSP REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti Sezione di controllo per la Regione siciliana nell’adunanza del 21 dicembre 2016, composta dai seguenti magistrati: Maurizio Graffeo

- Presidente

Francesco Albo

- Consigliere – relatore

Giovanni Di Pietro

- Primo referendario *****

Visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni; vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni; visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200; visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni; visto l’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006); visto, in particolare, l’art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge “sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”; visto l’art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; vista la deliberazione di questa Sezione n. 241/2015/INPR del 29 luglio 2015 avente ad oggetto “Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economicofinanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell’esercizio 2014”; vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 31 agosto 2015, con la quale è stata inoltrata all’ente la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell’organo di revisione; vista la deliberazione di questa Sezione n. 8/2016/PRSP avente ad oggetto il controllo ex art. 148 bis del Tuel sul rendiconto 2013 del comune di Isola delle Femmine (PA);

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esaminate le relazioni sul rendiconto 2014 e sul bilancio di previsione 2015, trasmesse dall’organo di revisione contabile del comune; viste le osservazioni formulate dal magistrato istruttore in sede di deferimento, con nota prot. n. 59694304 del 3 novembre 2016; vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 376/2016/CONTR del 13 dicembre 2016 con la quale la Sezione medesima è stata convocata nell’adunanza del 21 dicembre 2016 per gli adempimenti di cui al menzionato art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, con invito all’ente a presentare memorie entro tre giorni liberi antecedenti; vista la memoria dell’ente, consegnata direttamente in adunanza ed acquisita al prot. Cdc n. 12267 del 21 dicembre 2016; udito il relatore, Cons. Albo Francesco; udito, in rappresentanza del comune di Isola delle Femmine (PA), il Sindaco, dr. Stefano Bologna e il segretario comunale d.ssa Anna Genova. ****** Premesso in fatto All’esito dell’istruttoria condotta sul rendiconto 2014, sul bilancio di previsione 2015 e sulle misure correttive adottate dall’ente all’esito del precedente ciclo di controlli, sono emersi i seguenti profili di criticità: 1.- il ritardo nell’approvazione del rendiconto 2014 (delibera di C.C. n. 42 dell’8 ottobre 2015) rispetto al termine di cui all’art. 227, comma 2 del Tuel; 2.- disavanzo di amministrazione, individuato in sede di approvazione del rendiconto finanziario 2014,

non iscritto nel bilancio di previsione 2015, secondo le modalità di cui

all’art. 188 del TUEL; 3.- relativamente al riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., (deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 15/10/2015): a.- probabile errata determinazione dei residui attivi e passivi cancellati e reimputati

agli

esercizi in cui sono esigibili, considerata la coincidenza di importi (euro 423.969,02 ) e la risposta fornita dai revisori relativamente ai residui passivi del Tit. I ante 2010 che risultano, con il riaccertamento straordinario dei residui, reimputati per euro 1.838.150,23; b.- probabile errata determinazione del maggiore disavanzo di amministrazione da ripianare (euro 4.218.830,95), che sembrerebbe non tenere conto del risultato negativo di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato ai sensi dell’art. 187, co. 1 del Tuel; c.- mancata determinazione della giacenza vincolata al 1^ gennaio 2015, secondo il principio applicato 10.6 della contabilità finanziaria;

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4.- incapacità dell’ente di finanziare la spesa corrente con entrate della stessa natura rilevabile dal disallineamento tra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo per euro 1.324.342,54; 5.- il superamento, in base al D.M. del 18.02.2013, dei valori limite previsti dei seguenti quattro parametri obiettivi di deficitarietà strutturale: a- volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III pari al 67,17% rispetto agli accertamenti delle entrate medesime (>42%); b- ammontare dei residui attivi di cui ai titoli I e III, provenienti dalla gestione dei residui attivi, pari a 72,74% rispetto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli (> 65%); c- volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I pari al 113,37% degli impegni della medesima spesa corrente (soglia 40%); d.- anticipazione di tesoreria non rimborsata pari all’ 10,78% (> 5%) delle entrate correnti; 6.- la bassa capacità di riscossione: a.- dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada, pari al 7,06% dell’accertamento; b.- dei proventi da recupero evasione tributaria, pari al 9,42% dell’accertamento; 7.- debiti fuori bilancio riconosciuti per euro 49.330,82 e un consistente ammontare di debiti fuori bilancio ancora da riconoscere al 31.12.2014, stimato in euro 634.393,78, di cui solo euro 12.870,56 sono stati riconosciuti nel corso del 2015; 8.- in relazione agli organismi partecipati: a.- l’inottemperanza agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 4, del d.l. 95/2012 convertito dalla legge n.135/2012 (nota informativa posizioni debitorie/creditorie); la banca dati Siquel non è stata aggiornata poiché i Revisori dichiarano che non risultano organismi partecipati; b.- la presenza di un debito non riconosciuto nei confronti delle società ATO PA1, che i revisori hanno rilevato dal rendiconto 2013 della società, pari ad euro 5.560.557,00 a fronte del quale esistono residui passivi per euro 4.123.485,69; 9.- la presenza di passività potenziali connesse al contenzioso in cui l’ente è convenuto/resistente per euro 631.391,39 e pagamenti cui l’ente sarebbe obbligato in base a

sentenze

e

provvedimenti

giudiziari

non

ancora

esecutivi

ammontano

ad

euro

2.289.137,00. L’Ente risulta aver vincolato l’avanzo di amministrazione 2014 per euro 455.000,00 per fondo passività potenziali; 10.- il mancato aggiornamento dell’inventario dall’anno 1997.

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Considerato in diritto

L’art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l’anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l’obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte. Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell’interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all’esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall’Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell’ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare

quale organo terzo ed

imparziale di garanzia dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, vieppiù a seguito del novellato quadro scaturito dalle legge costituzionale n.1/2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 213/2012. La giurisprudenza costituzionale ha precisato contenuti e fondamento di tale peculiare forma di controllo anche a seguito dei successivi interventi legislativi (cfr. da ultimo la sentenza n. 39/2014 che richiama altresì le sentenze n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello che questa è chiamata a svolgere sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com’era il tradizionale controllo di legalitàregolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di effettive misure correttive, funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie.

Da ultimo, l’art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 213/2012 (recante il rafforzamento del quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti), prevede che in caso di accertamento, da parte della 4


Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli enti destinatari di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza. Quanto al contenuto del controllo è, peraltro, espressamente stabilito che ai fini della suddetta verifica le Sezioni della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di quelli strumentali all'ente. ******

Analisi dei fattori di criticità oggetto di deferimento Il Collegio osserva, preliminarmente, che l’amministrazione, nonostante il tenore delle contestazioni ed il congruo lasso di tempo concesso per la corretta instaurazione del contraddittorio,

ha

ritenuto

di

produrre

ampia

e

voluminosa

documentazione direttamente in sede di adunanza, e dunque ben oltre i termini assegnati, non consentendo, nella sostanza, il proficuo

esercizio

delle

funzioni

a

questa

Sezione

istituzionalmente assegnate. Fa presente, a riguardo, che le verifiche in questione sono obbligatorie, in quanto, oltre ad essere previste dalla legge, mirano a “prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari” (cfr., da ultimo, Corte costituzionale, sentenza n. 40/2014). Si riserva, per il futuro, ogni ulteriore iniziativa, anche tramite l’esercizio dei poteri ispettivi di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 20/94, al fine di sopperire al deficit conoscitivo, ove perdurante.

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1. Venendo ai punti del deferimento, un primo ordine di contestazioni riguarda il ritardo nell’approvazione del rendiconto 2014 (8 ottobre 2015) rispetto ai termini di legge. Nelle intempestive controdeduzioni, il comune imputa le cause alle difficoltà nel recepimento della riforma dell’armonizzazione contabile e alla necessità di effettuare il riaccertamento straordinario dei residui. Il Collegio non ignora le problematiche indotte dal peculiare iter regionale di recepimento del d.lgs. n. 118/2011 e delle difficoltà programmatorie indotte al sistema degli enti locali (da ultimo, cfr. relazione finanza locale 2014-15, approvata con delibera n. 131/2016/GEST). Ciononostante, raccomanda, per il futuro, la massima attenzione per il rispetto dei termini legislativamente imposti, che segnano il momento ultimo entro cui l’ente dovrebbe approvare il documento finanziario. Osserva, inoltre, che l’operazione contabile di esordio del regime armonizzato, prevista

dall’art.

3,

comma

7,

del

d.lgs.

n.

118/2011,

è

contestuale

all’approvazione del rendiconto 2014, di cui assume, quale logico punto di partenza, il relativo risultato di amministrazione. 2. Un secondo ordine di criticità riguarda la mancata iscrizione del disavanzo di amministrazione, individuato in sede di rendiconto 2014 e non iscritto nel bilancio di previsione 2015 ai sensi dell’art. 188 del Tuel. L’amministrazione, in sede di controdeduzioni, si limita a riferire che “il disavanzo ordinario, a seguito del disposto riaccertamento dei residui, è stato assorbito (?) dal disavanzo tecnico, finanziato in quote annuali costanti per trenta esercizi ex art. 3, comma 16, d.lgs. n. 118/2011”. Il Collegio, alla stregua delle - poco esaustive - spiegazioni ricevute, ritiene non chiarito il rilievo e ricorda che oggetto di ripiano trentennale non è il disavanzo tecnico (art. 3 comma 13 d.lgs. n. 118/2011), bensì il maggior disavanzo (art. 3, comma 15, d.lgs. n. 118/2011 e art. 1 D.M. 02.04.2015, avente ad oggetto “criteri e modalità di ripiano dell’eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità”). 3. Sempre in riferimento al riaccertamento straordinario dei residui, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 15/10/2015, sono stati sollevati i seguenti profili di perplessità: a.- probabile errata determinazione dei residui attivi e passivi cancellati e reimputati

agli esercizi in cui sono esigibili, considerata la coincidenza di importi

(euro 423.969,02) e la risposta fornita dai revisori relativamente sui residui passivi

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del Tit. I ante 2010 che risultano, con il riaccertamento straordinario dei residui, reimputati per euro 1.838.150,23; b.- probabile errata determinazione del maggiore disavanzo di amministrazione da ripianare (euro 4.218.830,95), che sembrerebbe non tenere conto del risultato negativo di amministrazione al 31 dicembre 2014 determinato ai sensi dell’art. 187, co. 1 del Tuel; c.- mancata determinazione della giacenza di cassa vincolata al 1^ gennaio 2015, secondo il principio applicato 10.6 della contabilità finanziaria. A riguardo, l’amministrazione riferisce che “il riaccertamento dei residui di cui alla delibera GC n. 157/2015 è stato oggetto di rettifica con successivo deliberato di Giunta n. 122/2016, offerto in copia per comodità di consultazione, sì da porre rimedio alle rappresentate problematiche. Invero, la disposta correzione, non mutando il dato ponderale oggetto del citato “ripiano”, l’Organo consiliare ha preso atto della rettifica con DCC n. 43/16”. Con determinazione del capo del II settore n. 46/16 è stata quindi determinata la cassa vincolata alla data del 31/12/2015, che ammonta ad euro 156.726,19 in ossequio al punto 10 dell’allegato al D.lvo n. 118/11”. Il Collegio, sul punto, ricorda (delibera della Sezione delle autonomie n. 4/2015) la basilare importanza rivestita dall’operazione di riaccertamento straordinario dei residui, la quale costituisce un “punto di snodo essenziale per l’avvio del processo di armonizzazione contabile”. Al termine dell’operazione di riaccertamento straordinario, i residui attivi al 1° gennaio 2015 devono rappresentare crediti effettivi ed esigibili dell’ente nei confronti di terzi e costituire il punto di partenza della nuova programmazione e gestione delle entrate secondo il principio di competenza potenziata. E’

compito dell’ente,

pertanto,

garantire che siano registrate

e imputate

obbligazioni giuridiche attive perfezionate ed esigibili negli anni di rispettiva imputazione. Analogamente, sul fronte della spesa, al termine dell’operazione di riaccertamento straordinario, i residui passivi al 1° gennaio 2015 devono rappresentare debiti effettivi ed esigibili dell’ente nei confronti di terzi e costituire il punto di partenza della nuova programmazione e gestione delle spese pubbliche secondo il principio di competenza potenziata. L’ente, pertanto, dovrà garantire che siano registrate e imputate obbligazioni giuridiche passive perfezionate, ed esigibili negli anni di rispettiva imputazione. Chiaramente, la non corretta applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata - che prescinde, cioè, dalla verifica della scadenza e dell’esigibilità delle obbligazioni attive e passive - costituisce una grave irregolarità contabile che

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compromette anche la corretta costituzione e gestione del fondo pluriennale vincolato e, più in generale, il mantenimento degli equilibri di bilancio, con riferimento alla gestione residui, ma anche di competenza e di cassa. In ogni caso, la riedizione del riaccertamento straordinario si pone in contrasto con il principio di unicità e non frazionabilità, previsto dall’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e dal principio 9.3 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, al fine di evitare comportamenti opportunistici. Sotto il profilo contenutistico, le risultanze da cui prende le mosse la seconda operazione di rettifica del riaccertamento (delibera GC n. 122/2016) non sembrano collimare con quelle della prima (delibera GC n. 157/2015). Il Collegio, pertanto, non può esimersi dal demandare le opportune valutazioni all’amministrazione ed

al

Collegio dei

revisori,

per la

parte di

rispettiva

competenza. 4.In riferimento al quarto profilo, relativo al disallineamento tra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo per euro 1.324.342,54 , l’amministrazione imputa le cause all’elevato grado di rigidità della spesa corrente, ed in particolare di quella del personale, del servizio RSU e dell’illuminazione pubblica. Su questi ultimi due versanti, riferisce delle iniziative tese alla razionalizzazione della spesa. Il Collegio, in considerazione dell’elevato squilibrio, richiama la massima attenzione dell’ente sulla necessità di efficaci misure correttive, di cui valuterà gli esiti nei prossimi cicli di controllo. 5. A testimonianza di quanto appena riferito, l’ente conferma il superamento dei valori limite previsti dei seguenti quattro parametri obiettivi di deficitarietà strutturale: a- volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III pari al 67,17% rispetto agli accertamenti delle entrate medesime (>42%); b- ammontare dei residui attivi di cui ai titoli I e III, provenienti dalla gestione dei residui attivi, pari a 72,74% rispetto agli accertamenti delle entrate dei medesimi titoli (> 65%); c- volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I pari al 113,37% degli impegni della medesima spesa corrente (soglia 40%); d- anticipazione di tesoreria non rimborsata pari all’ 10,78% (> 5%) delle entrate correnti. Imputa le cause alla difficile congiuntura economica ed all’inefficienza del sistema di riscossione.

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Il Collegio conferma i profili di criticità in riferimento alle disfunzioni gestionali di cui i parametri sono espressione e sollecita anche in questo caso la pronta ed efficace adozione di misure correttive. 6. Per quanto concerne la bassa capacità di riscossione dei proventi da sanzioni amministrative

pecuniarie

dell’accertamento)

e

di

per

violazione

quelli

da

del

recupero

codice

della

evasione

strada

(7,06%

tributaria

(9,42%

dell’accertamento), il comune riepiloga alcune delle misure di indirizzo già adottate a seguito del precedente ciclo di controllo. Il Collegio invita a proseguire nel percorso correttivo intrapreso, potenziandone le misure, ove possibile e si riserva di monitorarne gli effetti nei futuri cicli di controllo. 7. Particolarmente preoccupante appare l’esposizione debitoria in riferimento non tanto alle passività riconosciute (euro 49.330,82), bensì al volume di quelle ancora da riconoscere al 31.12.2014 (euro 634.393,78, di cui solo euro 12.870,56 sono stati riconosciuti nel corso del 2015). Il comune riferisce dell’accantonamento a fondo rischi, a seguito di riaccertamento straordinario, dell’importo di euro 634.393,78 e riferisce di aver riconosciuto ulteriori debiti nel 2016 per importo esiguo (euro 23.000). Il Collegio, a questo riguardo, osserva che una corretta stima quantitativa e soprattutto qualitativa del contenzioso passivo - effettuata sulla base del grado di maturazione dello stesso, dell’esito dei precedenti gradi di giudizio, nonché della stima del probabile esito - consente la messa in atto di efficaci misure prudenziali tese a limitare l’impatto di passività sopravvenute sugli equilibri di bilancio. In ogni caso, viste anche le peculiari difficoltà gestionali, valuterà, a partire dal 2015, la corretta consistenza del fondo rischi contenzioso, alla stregua dei criteri di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e degli opportuni elementi conoscitivi forniti dall’Organo di revisione. 8. Per quanto concerne gli organismi partecipati, è stato contestato all’ente un duplice profilo di irregolarità: a.- l’inottemperanza agli adempimenti previsti dall’art. 6, comma 4, del d.l. 95/2012

convertito

dalla

legge

n.135/2012

(nota

informativa

posizioni

debitorie/creditorie); la banca dati Siquel non è stata aggiornata poiché i Revisori dichiarano che non risultano organismi partecipati; b.- la presenza di un debito non riconosciuto nei confronti delle società ATO PA1, che i revisori hanno rilevato dal bilancio 2013 della società, pari ad euro 5.560.557,00 a fronte del quale esistono residui passivi per euro 4.123.485,69. A riguardo, l’amministrazione riferisce delle numerose iniziative intraprese, anche sul piano del contenzioso, nei confronti della società d’ambito ATO Palermo 1,

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nonché dei confortanti risultati raggiunti a seguito delle sentenze del Tribunale di Palermo (220/2012) e della Corte d’Appello di Palermo (n.333/2016). Il Collegio, nel prendere atto, invita a monitorare attentamente la problematica, adottando idonee iniziative a tutela degli equilibri di bilancio, anche futuri. 9. In sede di deferimento è stato stimolato il contraddittorio con l’ente anche in relazione alla presenza di passività potenziali connesse al contenzioso in cui l’ente è convenuto/resistente per euro 631.391,39, nonché alla presenza di pagamenti cui l’ente sarebbe obbligato in base a sentenze e provvedimenti giudiziari non ancora esecutivi ammontano ad euro 2.289.137,00. L’amministrazione, a tale fine, risulta aver vincolato l’avanzo di amministrazione 2014 per euro 455.000,00 per fondo passività potenziali. In sede di controdeduzioni, riepiloga i vari fronti di contenzioso su cui è attualmente impegnato e le iniziative assunte a riguardo. Il Collegio rinvia a quanto già osservato al punto precedente. 10. Per quanto concerne il mancato aggiornamento dell’inventario, l’ente riferisce degli esiti delle operazioni di censimento mobiliare ed immobiliare già intraprese. Il Collegio, nel prendere atto, raccomanda la tempestiva conclusione degli adempimenti propedeutici ai fini di una corretta rilevazione della situazione patrimoniale, nel più generale contesto della rilevazione integrata dei fenomeni gestionali. Da ultimo, questa Corte osserva che la maggior parte dei rilievi sopra descritti è già stata oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nel precedente ciclo di controlli finanziari. A seguito della deliberazione n.8/2016/PRSP, relativa al rendiconto dell’esercizio 2013, l’ente ha trasmesso la deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 10 marzo 2016. Con tale provvedimento, l’amministrazione ha avviato un percorso di correzione delle disfunzioni segnalate, i cui effetti dovranno essere oggetto di attento monitoraggio in futuro. Anche in considerazione del quadro gestionale fortemente problematico, emerso in questa sede, permangono, allo stato, i motivi di preoccupazione per gli equilibri di bilancio già espressi nei precedenti cicli di controllo. Si demanda all’ente il compito di aggiornare il quadro delle misure correttive a seguito dei rilievi emersi nella presente deliberazione. P. Q. M. La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, all’esito della verifica sul rendiconto di gestione 2014, sul bilancio di previsione 2015 e sulle misure correttive

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adottate dall’ente all’esito del precedente ciclo di controlli, accerta la presenza dei profili di criticità di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, nei termini indicati in narrativa. Richiama, altresì, l’attenzione dell’ente sull’importanza dei termini assegnati per la presentazione di memorie e controdeduzioni prima dell’adunanza, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio con questa Corte.

ORDINA che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale – per il tramite del suo Presidente - ai fini della formalizzazione delle necessarie misure correttive, oltre che al Sindaco ed all’Organo di revisione del comune di Isola delle Femmine (PA). DISPONE che l’ente trasmetta a questa Sezione di controllo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, le misure correttive adottate dall’organo consiliare ai sensi dell’art. 148 bis, comma 3, del Tuel, ai fini della relativa verifica. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 dicembre 2016. L'ESTENSORE (Francesco Albo)

IL PRESIDENTE (Maurizio Graffeo)

Depositata in segreteria il 14 febbraio 2017 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE (Boris Rasura)

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