PIANO QUALITA ARIA REGIONE SICILIA DA 176-GAB 9 AGOSTO 2007

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D.A. IT6IGAB

REPUBBLICA ITALIAHA

REGIONTALE ASSESSORATO TERRITORIOE AMBIENTE L'ASSESSORE

Visto lo StatutodellaRegioneSiciliana; modificheed integrazioni('Conferimentodi Visto il D. Lgs. 3l marzo1998n. 112 e successive funzionie compitiamministrativi dello Statoalle regionied agli enti locali,in attuazione delcapoI dellaleggel5 marzo1997,n.59"); e dellatuteladel territorio2l aprile1999,n. 163 Visto il decretodel Ministerodell'ambiente ("Regolamento recantenormeper I'individuazione dei criteriambientalie sanitariin base ai quali i sindaciadottanole misuredi limitazionedellacircolazione"); Visto il decretolegislativo4 agosto1999,n. 351 ('Attuazionedella direttiva 96l62lCE in materiadi valutazione e di gestionedellaqualitàdell'ariaambiente"); Visto il decretolegislativo4 agosto1999,n. 372 ("Attuazionedelladirettiva96161lCErelativa e riduzioneintegrate dell'inquinamento"); alla prevenzione 232117&l l8 aprile2001che,per la RegioneSiciliana, assessoriale Visto I'art. 7 deldecreto Polveritotalidi 50 mgA{rri; stabilisce un limiteper il parametro Visto il decretodel Ministerodell'ambientee della tutela del territorio2 aprile 2002, n. 60 ("Recepimento i delladirettiva19991301CE delConsigliodel22 aprile 1999concernente valori limite di qualitàdell'ariaambienteper il biossidodi zolfo, il biossidodi azoto,gli relativaai valori ossididi azoto,le particellee il piomboe della direttiva20001691CE limitedi qualitàdell'ariaambienteper il benzene di carbonio"); ed il monossido Visto il decretodel Ministerodell'ambiente e della tuteladel territorioI ottobre2002,n.261 ("Regolamento recantele direttivetecnicheper la valutazionepreliminaredella qualità dell'aria anbiente,i criteriper l'elaborazione del piano e dei programmidi cui agli articoli7,8 e 9 del decretolegislativo 4 agosto1999,n. 351"); Visto il decretolegislativo2l maggio 2004, n. 183 ("Attuazionedella direttiva2002131C8. relativaall'ozononell'aria"); Visto il decretodel Ministerodell'Ambientee della Tutela del Territorio3l gennaio2005 ("Emanazione dellemiglioritecniche di lineeguidaper I'individuazione e I'utilizzazione per le attivitàelencate disponibili,, nell'allegato I del decretolegislativo4 agosto1999,n. 372"); Visto il decretolegislativo19 agosto2005, n. 195 ('Attuazionedella direttiva2003l4lCe sull'accesso delpubblicoall' informazione ambiental.'); Visto il D.A. n.305/GAB del 19 dicembre2005,col quale è statacff'ettuatala valufazione preliminare preliminaredellaqualitàdell'ariaambienteed è stataadottatala zonizzazione del territorioregionale,ai fini della protezionedella saluteumanae degli ecosistemi, ai sensidegliarticoli7, 8 e 9 del D.Lgs.n. 35ll99; ed Visto il decretolegislativo3 aprile2006,n. 152,cheprovvedeal riordino,al coordinamento e che,con legislativein materiadi tuteladell'ambiente, all'integrazione delledisposizioni la Parte V ('Norme in materiadi tutela dell'aria e di riduzionedelle emissioniin atmosfera")ha sostituitoed abrogatoil D.P.R.24 maggio1988,n. 203;


Visto il D.D.U.S. n.07 del l4 giugno2006, con il qualeè statoapprovatoil Piano d'azionecon le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamentodei valori limite e delle soglie d'allarme nell'Area ad elevato rischio di crisi ambientaledi Siracusa,per iterritori dei comuni di Siracusa,Augusta,Melilli, Floridia, Solarino,Priolo Gargallo(agglomeratoIT 19R2). Visto il D.D.U.S. n. l9 del 5 settembre2006, con il quale è statoapprovatoil Piano d'azione con le misure da attuarenel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie d'allarme nell'Area ad elevato rischio di crisi ambientale del Comprensoriodel Mela, p€r i territori dei comuni di Condrò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto (agglomeratoITI 9R3). Visto I'articolo 271, comma 4, del sopra citato D. Lgs. 152106,secondo il quale "i piani e i programmi previsti dall'articolo B del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 2l maggio 2001, n. IB3, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimentodel valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria"; Consideratoche, ai sensidell'art.5 del D. Lgs. 35ll99,le regioni,"incontinuitàconl'attivitàdi elaborazione dei Piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo I del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio l9BB, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per misure tutte le zone e gli agglomeratf', devono provvedere ad "ffittuare rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, 'aria nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, B e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente": Considerato inoltre che, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 351199, le regioni "effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo"; Considerato infine che la normativa vigente, per risanare e mantenere la qualità dell'aria ambiente,delegaalla regione il compito di adottarepiani e programmi la cui elaborazione è molto complessa in ogni sua fase (programmazione, valutazione, applicazione, verifica), riguarda diverse discipline scientificlre,e coinvolge diversi soggetti,pubblici e privati, interessati alle proposte di risanamento e alla messa in opera dei relativi interventi; Ritenuto necessarioprocedere all'adeguamentodella normativa regionale, adottando nuove procedureche siano in linea con iprincipi stabiliti dallo Stato e dall'Unione Europea in materiadi tutela della qualità dell'aria ambiente; Ritenuto altresì che occoffa avviare gli strumenti di coordinamento necessari per pervenire rapidamenteall'adozione di piani e programmi finalizzati a risanare e mantenere la qualità dell'aria ambientesul territorio regionale;

DECRETA Articolo I Il Piano regionaledi coordinamentoper la tutela della qualità dell'aria ambiente l.

Per le motivazioni e le finalità espostein premessaè approvato il "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente" della Regione Siciliana (Allegato 1).


Articolo 2 Limiti alle emissioni in atmosfera l.

In considerazionedel progressivomiglioramento e dell'elevataefficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionaledi cui all'art.271, commi 3 e 4, del D. Lgs. 152106e/o dalla normativa stataledi settoreper specifichetipologie di impianti, nella regione sono fissati per le polveri totali i seguentivalori limite massimi di emissione: a) Aree ad elevato rischÍo di crisi ambientale polveritotali (PTS): 20 mglNm3 (sogliadi rilevanza:0,1 Kg/h) b) Altre aree polveritotali (PTS): 40 mg/Nm3 (sogliadi rilevanza: 0,1 Kg/h).

Articolo 3 Istituzionedel Tavolotecnicoregionaledi coordinamentosulla qualitò dell'aria ambiente l . E' istituito,pressoil DipartimentoRegionaleTerritorioe Ambiente,il'Tavolo tecnico

regionaledi coordinamentosulla qualità dell'aria ambiente",che avrà il compito di coordinare,nel rispettodelle competenze propriedei diversi soggettiistituzionaliche operanonel campo della tutela della qualità dell'aria, le iniziative finalizzatea dare attuazionealle direttiveeuropeeed alle noffne nazionaliche regolanola materia - in particolare il D. Lgs.4 agosto1999,n.351, il D. Lgs. I ottobre2002,n.261,il D. Lgs. 21 maggio2004,n. 183,ed il D. Lgs. 3 aprile2006,n. 152- al fine di pervenireanche all'adozionedei piani e dei programmiprevisti dalla normativavigenteper risanaree mantenere la qualitàdell'ariaambientenel territorioregionale. 2. Nella predisposizione égli strumentiattuativi(piani d'azionee programmi)si dovrà tenere conto della necessitàdella collaborazionetra i diversi livelli istituzionali (comunale,provinciale,regionale ciascunoper le propriecompetenze in fase , nazionale), di programmazione ed attuazione. 3 . Fanno parte del Tavolo tecnico regionale di coordinamentosulla qualità dell'aria ambiente: + L'Assessore Regionaleal Territorioe Ambiente(o suo delegato), che presiedeil tavolo; * il DirigenteGeneraledel DipartimentoRegionaleTerritorioe Ambiente(o suo delegato); *" il DirigenteGenerale (o suodelegato); del DipartimertoRegionale Urbanistica + il DirigenteGenerale del Dipartimento Regionale Industria(o suodelegato); + il DirigenteGeneraledel DipartimentoRegionaleTrasportie Comunicazioni (o suodelegato); + il DirigenteGenerale dell'lspettorato Regionale Sanitario(o suodelegato); * il DirigenteGenerale dell'lspettorato Regionale Veterinario(o suodelegato); + il Dirigente Generaledell'Osservatorio EpidemiologicoRegionale(o suo

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delegato); il Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque (o suo delegato); il Direttore Generaledell'Agenzia Regionaleper la ProtezioneAmbientale (o suo delegato);

il Direttoredell'Ufficio Specialeper le Aree ad elevatorischiodi crisi ambientale (o suodelegato); +' i DirettoriGeneralidelleprovinceregionali(o loro delegati); '* i DirettoriGeneralidei comunicapoluogo di provincia(o loro delegati);


+ *

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un rappresentante di A.N.C.l. Sicilia; da tre esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni regionali delle associazioni ambientalistericonosciutedal Ministero dell'ambientee della tutela del territorio; + un esperto designato da ognuno dei Rettori degli Atenei di Palermo, Catania, Messinaed Enna; + il dirigente responsabile del Servizio 3 'Tutela dall'inquinamento atmosferico" del Dipartimento RegionaleTemitorio e Ambiente. La partecipazioneal Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambienteè a titolo gratuito,salvo diversastatuizionedella normativaregionalevigente. Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente potrà esseredi volta in volta integrato da altri componenti,,in rappresentanzadegli enti di cui sopra e di altri enti e/o associazionidi categoria,in funzione di specificheesigenzeche dovesseroemergereai fini di un corretto svolgimentodelle attività istituzionali di cui al comma 1, per dare seguitoagli adempimentiprevisti dalle norrne in premessarichiamate. Nell'ambito del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente sono comunque individuati nove Tavoli di settore provinciali, per il coordinamentodelle iniziative aventi refluenzein ambito provinciale. Il Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente potrà riunirsi periodicamentecon la presenzadi tutti i suoi componenti,per gli adempimentidi caratteregenerale,e/o in gruppi ristretti per specifichetematichedi settore. A supporto dell'attività del Tavolo tecnico regionale di coordinamento sulla qualità dell'aria ambiente sarà attivato un Ufficio di Segreteriapressoil competenteservizio del DipartimentoRegionaleTerritorio e Ambiente. Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente provvederà all' emanazionedei necessariprovvedimentiamministrativi attuativi. Articolo 4 Raccolta e gestione dei dati sulla qualità dell'aria ambiente

La Regione Siciliana e le Province regionali organizzano,in attuazionedi quanto previsto dall'art.28l, comma 7,del D. Lgs. 152106,irispettivi inventaridelle fonti di emissioniin aria ambiente,secondoquantoprevistodalla normativavigente. 2 . L'AssessoratoRegionaleTerritorio e Ambiente - Dipartimento Territorio e Ambiente alla accessibilitàe alla cura, con un approccioorientatoall'integrazione,alla trasparenza,, fruibilità dell'informazione, l'attivazione e la gestione dell'Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in Aria ambiente(l.R.S.E.A.), avvalendosidi Arpa, delle Province regionali e delle Commissioni provinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro I'inquinamento. 3 . L' Inventario Regionale delle Sorgenti di Emissioni in Aria ambiente dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento in particolare al decretolegislativo4 agosto 1999,n. 351, al decretolegislativoI ottobre2002,n.261, ed al decretolegislativo2l maggio 2004, n. 183. Gli inventari delle emissionicostituiranno moduli del Sistema Informativo Regionale Ambientale (S.f.R.A.) e sarannoaggiornati con le modalitàprevistedalla normativavigente. 4 . L'AssessoratoRegionaleTerritorio e Ambiente - Dipartimento Territorio e Ambiente, avvalendosidi Arpa, delle Province regionali e delle Commissioniprovinciali per la tutela dell'ambiente e la lotta contro I'inquinamento, predisporrà, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presentedecreto, un programma di interventifinalizzati a dare seguitoalle disposizionidi cui all'art. I I del D. Lgs. 4 agosto 1999,n. 351, ed all'art.7 del D. Lgs. 21 maggio 2004, n. 183, affinché infornnzioni aggiornate sulla qualita dell'aria ambiente siano messe regolarmente a disposizione del pubblico e degli orsanismi interessati. l.


5 . Entro il 31 maggio di ogni anno,a partiredal 2008, i gestoridei grandi impiantidi RegionaleTerritorio e Ambiente combustionetrasmettonoanche all'Assessorato previstadall'art.274 del D. Lgs. Dipartimento Territorioe Ambiente,la comunicazione - di biossidodi zolfo, 152106, relativaalleemissionitotali- relativeall'annoprecedente ossidi di azoto e polveri, nonché la quantità annua totale di energia prodotta rispettivamente dallebiomasse, daglialtri combustibilisolidi,dai combustibililiquidi,dal gas naturalee dagli altri gas,riferita al poterecalorificonetto,e la caratterizzazione dei sistemidi abbattimento delleemissioni. 6 . I gestoridi impiantiche,ai sensidel punto4,dell'allegatoII alla partequintadel D. Lgs. 152106, hannoobbligodi effettuareil monitoraggioin continuodelleemissionidovranno provvedere,entro un anno dalla data del presentedecreto, a realizzare l'inoltro giornalieroal DipartimentoRegionaleal Territorioe Ambientee ad ARPA Sicilia dei dati SME le domande 7 . ln attuazione di quantoprevistodall'art.281,comma7, del D. Lgs. 152106, di autorizzazione,i provvedimenti relativi alle emissioni in atmosfera adottati dall'Autoritàcompetente e i risultatidelleattivitàdi controllo,ai sensidel Titolo I della in possesso ParteV del D. Lgs. 152106,nonchégli elenchidelle attività autorizzate dell'Autoritàcompetente, sono messi a disposizionedel pubblicoai sensidi quanto previstodal decretolegislativo19 agosto2005,n. 195. 8 . Il DirigenteGeneraledel DipartimentoRegionaleTerritorioe Ambienteprovvederà provvedimenti i. all'emanazionedei necessari amministrativiattuativ Articolo 5 Abrogazionedi norme l. E'abrogatoI'art.7 deldecretoassessoriale n. 232117del l8l04l0l. Il presentedecreto,senzaallegati,saràpubblicato per estesosulla GazzettaUfficiale della Regione Siciliana. Il decreto sarà pubblicato,completo degli allegati, sul sito internet Regionale al Territorioe Ambiente. dell'Assessorato Palermo,9 agosto2007 L'Assessore (Avv. Rossana Interlandi)


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