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La responsabilità del conducente nell’investimento
from Guidaci - Marzo 2023
by ACI
■L'art. 2054, comma I, del codice civile stabilisce che il conducente di un’autovettura è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose in conseguenza della circolazione del veicolo. La responsabilità del conducente è esclusa qualora lo stesso dimostri di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (c.d. “prova liberatoria”). Così testualmente l’art. 2054, comma I, c.c.: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Ai sensi dell’art. 2054, comma I, del codice civile la responsabilità del conducente del veicolo investitore è dunque presunta; l’automobilista può essere esonerato da responsabilità solo qualora dia prova della impossibilità di prevenire l'evento. Nella fattispecie di investimento del pedone la responsabilità del conducente è esclusa qualora quest’ultimo provi la condotta imprevedibile ed anormale del pedone tale da porre l’automobilista nell'oggettiva impossibilità di avvi-
L'art. 2054, comma I, del codice civile stabilisce che il conducente di un’autovettura è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose in conseguenza della circolazione del veicolo
stare il pedone stesso e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
In ossequio all’indicato principio la Corte di Cassazione ha escluso la responsabilità del conducente: a) nel caso in cui il pedone attraversi una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove sia vietato l'attraversamento pedonale; b) quando il pedone appaia improvvisamente lungo la traiettoria del veicolo che procede regolar- mente sulla strada rispettando tutte le norme della circolazione stradale ivi comprese quelle di comune prudenza e diligenza; c) il pedone percorra una strada statale in stato di ebbrezza. Da quanto innanzi si evince che la condotta imprevedibile del pedone può determinarne la responsabilità anche esclusiva nonostante, in caso di investimento, sussista la presunzione di colpa del conducente dell’autovettura.