4 minute read

Patente scaduta come rinnovarla

■ A qualcuno sarà sicuramente capitato di ritrovarsi con la patente scaduta oppure di accorgersene all’ultimo momento e dover risolvere questo problema in tutta fretta.

Innanzitutto, bisogna specificare che il Ministero dei trasporti non invia nessuna comunicazione, ma da molti anni ha istituito il www. ilportaledell’automobilista. Registrandosi, si ottengono numerosi vantaggi, tra cui un avviso via mail oppure un messaggio che ci ricorda che la nostra patente è in scadenza. Se parliamo della patente più comune, e cioè quella di categoria B, bisogna ricordare che essa vale 10 anni se rinnovata entro il cinquantesimo anno di età; 5 anni tra i 50 ed i 70; 3 anni dai 70 agli 80 e 2 dopo gli 80.

Da qualche anno la data di scaden- za della patente viene allineata alla data di nascita. In questo modo “le dimenticanze” sono diminuite sen- sibilmente. Un conto è che la patente scada in un giorno qualsiasi dell’anno ed un, invece, in quello del proprio compleanno.

Questa regola, però, non vale per le patenti di categoria superiore, le patenti C, CE, D e DE che hanno normalmente una scadenza di 5 anni dal giorno del rinnovo, indipendentemente dall’età.

Per coloro che sono in possesso della patente BS (B speciale) la validità da 18 anni ai 70 è di 5 anni. Alcune scadenze possono essere modificate in casi particolari. La patente non può essere rinnovata se mancano più di quattro mesi alla sua scadenza. Il rinnovo va fatto dopo una visita medica effettuata da un medico accertatore autorizzato che deve certificare l’idoneità psicofisica.

Il codice della strada riporta i re- quisiti visivi necessari per il rinnovo della patente di guida. Per le patenti AM, A, B, BE, BS (gruppo I) possono essere abilitati sia i soggetti con visione binoculare che monoculare.

I soggetti con visione monoculare devono raggiungere una acuità di almeno 8/10 nell’occhio residuo, con eventuale correzione ottica. La correzione può essere di qualsiasi valore diottrico.

I soggetti con visione binoculare devono possedere una visione complessiva di almeno 7/10 con non meno di 2/10 con l’occhio peggiore. Nel caso, si possono utilizzare lenti di qualsiasi valore diottrico e non ha importanza la differenza tra le due lenti. L’eventuale obbligo di occhiali durante la guida è annotato sulla patente con il codice 01. Inoltre, è necessario verificare i requisiti uditivi. Per le patenti sopra descritte è sufficiente un udito non inferiore a metri 2 per ciascun orecchio: normale voce conversata con distinzione delle parole (fonemi). Tale requisito può essere raggiunto anche con l’uso di protesi auricolari (apparecchi acustici), il cui utilizzo sarà semplicemente annotato sulla patente con il codice 02.

Per coloro che sono affetti da diabete mellito in terapia con insulina o con antidiabetici orali vi è la necessità di esibire al medico certificatore una relazione diabetologica. La relazione deve essere redatta da un diabetologo di ente pubblico, non deve essere anteriore a tre mesi dal momento della visita per la patente. La norma detta alcuni punti specifici che il diabetologo deve certificare: in genere vi è un modello, un fac-simile, adottato dai vari centri specialistici apposta per la certificazione “uso patente”. Per i soggetti che devono conseguire/rinnovare la patente del gruppo I sarà sufficiente esibire la relazione diabetologica. Qualora vi sia un “compenso” buono o perlomeno ancora accettabile e, in assenza di complicanze, il medico procederà alla certificazione, generalmente con una riduzione del periodo di validità. Qualora il “compenso” non sia accettabile o in presenza di complicanze ad esempio per la retina, il cuore, i reni, sarà necessario recarsi presso una Commissione medica locale.

Il rinnovo della patente non avviene più (come forse qualcuno ricorderà) trascrivendo la nuova scadenza sulla patente, che una volta era “cartacea”. E neppure con l’apposizione dei ben noti bollini da applicare alla patente quando questa è diventata plasticata.

Oggi, ad ogni rinnovo, viene consegnata una nuova patente e quella vecchia rimane all’interessato, che comunque non può più utilizzare perché annullata. L’art. 126 del C.d.s. a cui rimandiamo coloro che volessero approfondire questo argomento, al comma 11 prevede per coloro che guidano con patente scaduta di validità la sanzione di 158 euro e nessuna decurtazione di punti. Interessante ricordare che il rinnovo della patente può essere fatto in qualunque città italiana, indipendentemente dalla residenza. Sembrerà strano, ma ci sono persone che, per vari motivi, non rinnovano la patente o scoprono che la propria patente è già scaduta da tempo. In passato, si considerava un tempo limite di 3 anni dopo la scadenza riportata sul documento di guida, oltre i quali la Motorizzazione, richiedeva di sostenere l'esame di revisione della patente. Ad oggi la normativa dispone che i titolari di patente di guida scaduta da oltre cinque anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, debbano sostenere, preliminarmente alla conferma, una prova pratica di gui- da, classificata come “esperimento di guida”, tesa ad accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare manovre e abilità di comportamento nel traffico). La durata della prova dell’esperimento di guida deve essere di almeno 15 minuti per le patenti delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE.

Ci si può presentare all’esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o come allievo di autoscuola.

In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 122 comma 2 del C.d.s. (persona munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore).

L'istruttore deve a tutti gli effetti, vigilare sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità. Al superamento con esito favorevole della prova pratica e, pertanto, una volta accertato il permanere del requisito di idoneità tecnica alla guida, la Motorizzazione darà corso all’emissione del duplicato patente per conferma di validità. L’esito negativo dell’esperimento di guida che rafforza, quindi, il dubbio circa la persistenza del requisito di idoneità tecnica alla guida, comporta invece la necessità, per il conducente, di sottoporsi all’esame di revisione della patente. Voglio ricordare infine che il mancato rinnovo della patente può portare conseguenze ancora più gravi in caso di incidente stradale con colpa.

L'impresa assicurativa può infatti avere diritto di rivalsa nei confronti dell'assicurato/patentato, richiedendo a quest'ultimo la cifra corrisposta a terzi per il risarcimento liquidato.

This article is from: