Manuale AIRE - Per conoscere i tuoi diritti di cittadino italiano all'estero

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I TUOI DIRITTI DI ITALIANO ALL’ESTERO

AIRE ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO VERSIONE DEL: 01NOVEMBRE2014 ISSUE1

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Questa pubblicazione ha lo scopo di fornire unicamente informazioni generali. Il contenuto di questo documento non intende perciò essere esaustivo. Si consiglia di contattare gli organi istituzionali competenti che potranno fornire ulteriori informazioni, chiarimenti e approfondimenti. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte utilizzando il web e le esperienze dirette dei membri del Gruppo “Italiani a Francoforte e Dintorni”. Tutte le informazioni sono state controllate con la massima cura e sono considerate corrette al tempo della loro pubblicazione. Ciò non toglie che, dato l’elevato numero di dati, potrebbero esserci errori per i quali ci scusiamo anticipatamente. Gli autori, editori, collaboratori e chiunque abbia partecipato alla realizzazione di questo documento, non sono responsabili nè civilmente nè penalmente nei Tuoi confronti o nei confronti di altre parti ad alcun titolo per alcun danno, incluso, senza limitazioni, qualsiasi danno generale, speciale, incidentale o consequenziale che sorga in connessione al contenuto del documento o all’utilizzo di esso. Altresí, declinano qualsiasi responsabilità per quanto riguarda la correttezza, la precisione, l’affidabilità e la completezza dei contenuti dei siti internet utilizzati per la stesura di questo documento. La lettura del documento costituisce l’accettazione dei suindicati punti.

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HANNO REVISIONATO QUESTO DOCUMENTO: • Alessandro Grassi – “Il Mitte” - Direttore della redazione di Francoforte sul Meno - vaporarium@hotmail.com • Paolo Esposito - paolo.esposito@t-online.de

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INTRODUZIONE

Diciamocelo, l'AIRE è il tormentone degli italiani all'estero. É la classica materia che potrebbe e dovrebbe essere semplice, e invece riesce magicamente a ingarbugliarsi e a confonderci le idee. Alcune ambasciate e consolati hanno delle procedure che differiscono da altre, e che possono addirittura essere, a volte, in contraddizione con le regole applicate dai vari comuni italiani, che a loro volta danno risposte differenti a seconda dell'ubicazione, della loro grandezza e del numero di iscritti all'AIRE che ospitano. Questo documento vuole rispondere almeno ad alcune delle domande che ci si pone quando si deve effettuare l'iscrizione all'Aire. Per la stesura ci siamo basati sulle esperienze dei membri del Gruppo, sui siti ufficiali, dal Ministero degli Interni ai vari consolati, e su quelli non ufficiali. Negli allegati potete inoltre trovare altre pubblicazioni relative all’AIRE, da cui e’ possibile trarre ulteriori informazioni.

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Indice INTRODUZIONE ............................................................................................................................................................................ 4 Cos'è l'AIRE?.............................................................................................................................................................................. 6 Qual è la legge?......................................................................................................................................................................... 6 Chi deve iscriversi all'AIRE?....................................................................................................................................................... 6 Chi non deve iscriversi all'Aire? ................................................................................................................................................ 6 L'iscrizione all'Aire è obbligatoria? ........................................................................................................................................... 6 Cosa comporta essere iscritto o non all'AIRE? ......................................................................................................................... 7 In generale ............................................................................................................................................................................ 7 Carta d'Identita ..................................................................................................................................................................... 8 Residenza .............................................................................................................................................................................. 8 Autocertificazione ................................................................................................................................................................. 8 Assistenza Sanitaria italiana nei paesi EU ............................................................................................................................. 8 Assistenza Sanitaria italiana in paesi extra-EU ..................................................................................................................... 9 Scuola per i propri bambini in Italia ...................................................................................................................................... 9 Tasse su Immobili di proprietá in Italia e utenze ................................................................................................................ 10 IMU ................................................................................................................................................................................. 10 TARI ................................................................................................................................................................................. 10 TASI ................................................................................................................................................................................. 11 Canone RAI...................................................................................................................................................................... 11 Utenze (luce, acqua e gas) .............................................................................................................................................. 12 Tasse sul mio stipendio ....................................................................................................................................................... 12 Non iscritto all’AIRE ma ci si trova e si percepisce un reddito all’estero............................................................................ 12 Iscritto all’AIRE .................................................................................................................................................................... 12 Auto .................................................................................................................................................................................... 13 Come si fa a iscriversi all'AIRE? ............................................................................................................................................... 13 Quanto tempo posso risiedere all'estero prima di fare domanda di iscrizione all'AIRE? ...................................................... 14 Come e quando ci si cancella dall'Aire? .................................................................................................................................. 14 Se sono iscritta all'Aire e cambio residenza o paese, come devo fare? ................................................................................. 14 E se rientro in Italia, cosa succede e cosa devo fare?............................................................................................................. 15 Sono iscritta all'AIRE, mi posso sposare civilmente all’estero? .............................................................................................. 15 Se non sono iscritta all'Aire posso comunque votare alle elezioni politiche dall'estero? ...................................................... 15 Ulteriori Riferimenti: ............................................................................................................................................................... 16 ALLEGATI ................................................................................................................................................................................. 17

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Cos'è l'AIRE?

L'AIRE é l´"Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero". É quindi un archivio che contiene i dati dei cittadini italiani che vivono all'estero per un periodo superiore a un anno. Questi dati vengono raccolti in due modi: o il cittadino dichiara spontaneamente la sua intenzione di risiedere all'estero per più di dodici mesi o la sua residenza all'estero viene accertata d'ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. L'anagrafe é gestita dai Comuni italiani sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero (Anagrafe consolare AIRE). Ogni comune ha quindi il suo proprio registro. Esiste anche un'AIRE nazionale, che raccoglie i dati trasmessi da tutte le anagrafi comunali. Quest'AIRE nazionale è istituita preso il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali. Spetta ai singoli comuni inviare periodicamente i dati all'AIRE centrale, mantenendoli così sempre aggiornati. L’Ufficio Anagrafe del Consolato Generale di Francoforte è competente per l’aggiornamento del registro anagrafico di tutti i cittadini italiani residenti in Assia, Renania-Palatinato e Saarland. I dati degli iscritti nell' Anagrafe consolare vengono trasmessi ai rispettivi Comuni di residenza degli iscritti affinché vengano inseriti nel registro AIRE.

Qual è la legge?

L'Aire si basa sulla Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 ("Anagrafe e Censimento degli Italiani all´Estero") e del suo regolamento esecutivo, il D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. http://www.esteri.it/mae/normative/leg27.10.88.pdf

Chi deve iscriversi all'AIRE?

- I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza da un comune italiano all’estero per un periodo superiore ai 12 mesi; -I cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana é stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza; -Le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi; -I cittadini la cui residenza all’estero é stata giudizialmente dichiarata; -I cittadini già iscritti all’A.I.R.E. ma che hanno cambiato circoscrizione consolare (ad es. da Colonia a Francoforte sul Meno). Essi devono ugualmente iscriversi all’Anagrafe consolare della Rappresentanza di attuale residenza, affinché essa possa informare il Comune AIRE dell’avvenuta variazione.

Chi non deve iscriversi all'Aire?

Sono esentati dall’obbligo dell’iscrizione all’A.I.R.E.: -Le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno; -I lavoratori stagionali; -I dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari; -I militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.

L'iscrizione all'Aire è obbligatoria?

Sì. Iscriversi all'Aire se si risiede all'estero e si rientra in una delle categorie sopracitate è un obbligo prescritto per legge. Chi non si iscrive spontaneamente all'Aire pur essendo portatore dei requisiti sopraelencati, viene iscritto d'ufficio nel caso le autorità competenti si rendano conto del fatto che sussistono le condizioni per essere registrati all'Anagrafe, come è successo ad un utente di un blog sul web, che chiameremo Claudiaexpat: "Inizialmente non 6


volevo iscrivermi all'AIRE per non perdere, giustamente, l'assistenza sanitaria in Italia, cosa che ai tempi mi faceva paura. Quando però si sono accorti che io e i miei figli di fatto risiedevamo all'estero e che mio marito era iscritto all'AIRE, ci hanno iscritti di ufficio, nel senso che il comune di Milano ha mandato una comunicazione all'ambasciata italiana di Tegucigalpa, dove vivevo ai tempi, e il gioco è stato fatto". Il caso di Claudiaexpat è interessante perchè si ripropone spesso nei casi di famiglie che si spostano all'estero nella loro totalità. Se il marito è il titolare del contratto di lavoro all'estero, dovrà per forza di cose iscriversi all'AIRE, ma non sempre le mogli, che lo seguono senza avere nel paese estero una precisa collocazione, accettano di buon grado di rinunciare alla propria residenza italiana. Il marito di Claudiaexpat era iscritto all'AIRE in Honduras, e l'ambasciata di Honduras ne aveva fatto debita comunicazione al comune di Milano, dove tutta la famiglia aveva la residenza. Il comune di Milano ha inviato il suo addetto più volte all'indirizzo di residenza di Claudiaexpat, e quando è risultato chiaro che lei e i figli non stavano più vivendo da tempo all'indirizzo di residenza milanese, il comune ha cominciato la procedura di cancellazione dall'Anagrafe della Popolazione Residente (APR). Quando Claudiaexpat, durante le sue vacanze estive, si è recata in comune, le è stato detto che risultava irreperibile e stava per essere cancellata dall'APR. Rientrata in Honduras ha regolarizzato la sua posizione con l'ambasciata a Tegucigalpa iscrivendosi al registro AIRE.

Cosa comporta essere iscritto o non all'AIRE?

La modifica della propria residenza comporta variazioni nei propri diritti, che non significano necessariamente diminuzione degli stessi. Per maggiori approfondimenti, si deve fare rinvio ai singoli settori di interesse (sanitario, fiscale, pensionistico, ecc…), visto il carattere estremamente tecnico delle questioni. Comunque:

In generale

-Essere iscritti all'AIRE garantisce l'assistenza da parte del vostro consolato in alcune delle pratiche burocratiche che normalmente espletereste in Italia (rilascio di certificati anagrafici, rinnovo passaporto, rinnovo patente di guida per chi risiede in paesi extraeuropei, fornitura certificato di residenza). -I cittadini italiani regolarmente iscritti all'AIRE hanno il diritto di voto per corrispondenza. Il consolato presso il quale siete registrati vi manda al vostro domicilio le schede elettorali (per questo è anche importante mantenere sempre informato il consolato di eventuali variazioni nell'indirizzo). Infatti, se non si é iscritti all'Aire e ci si trova all'estero nel momento in cui avvengono le elezioni, si perde la possibilità di votare, a meno che non si rientri in Italia. -Se siete iscritti all'AIRE non pagate l'iva (da trovare conferma per cui non prendetela per posta in essere, ndr) sulle merci acquistate in Italia e che portate con voi all'estero. Basta che al momento dell'acquisto vi facciate dare una dichiarazione di esenzione Iva dal commerciante (presentando il vostro passaporto dal quale emerge chiaramente che siete residenti all'estero, o un certificato di residenza rilasciato dal consolato del vostro paese), e che vi presentiate in aereoporto al banco per il rimborso dell'Iva. Se riuscite a non perdere il volo per la fila, vi verrà rimborsata l'Iva direttamente. -Altro vantaggio di essere iscritto all'Aire sono le esenzioni doganali al momento del rimpatrio (non si pagano le tasse alla dogana quando si portano indietro i propri beni). Si cita dal Ministero degli affari Esteri - Guida ai servizi consolari: "Hanno diritto all'esenzione doganale i cittadini italiani, regolarmente registrati all'AIRE, che rientrano definitivamente in Italia dopo aver risieduto permanentemente all'estero per almeno dodici mesi continuativi. Le masserizie da importare in Italia in esenzione doganale devono essere possedute e usate dal richiedente e devono essere destinate a esclusivo uso personale. È vietata, in esenzione doganale, l'importazione di beni per fini diversi". Per ottenere questa esenzione, il consolato rilascia una dichiarazione, previa compilazione di un modulo e presentazione della lista delle masserizie (cioé mobili, suppellettili e arredamento della casa) che si intende importare (di solito almeno in tre copie).Per l'importazione della autovettura in Italia in esenzione doganale occorrono: "residenza all'estero da almeno dodici mesi; possesso e uso dell'autovettura da almeno sei mesi; carta di circolazione dell'autovettura".

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Carta d'Identita

-Consigliamo di aggiornare la carta di identitá al proprio comune di residenza italiano nel caso si stia programmando di muoversi all’estero, in quanto, in caso di richiesta di una nuova carta, se non ancora iscritti all’AIRE, si possono incontrare serie difficoltá e tempi di attesa abbastanza lunghi. -I cittadini italiani iscritti all’AIRE che risiedono in un paese dell’Unione Europea possono richiederne il rilascio al proprio consolato. In alcuni casi la procedura si può fare per posta, basta scaricare l’apposito formulario dal sito del consolato e seguire le indicazioni. Il consolato invierà richiesta all’ultimo comune italiano di residenza del cittadino, e questo potrebbe rallentare la pratica, che comunque in generale è espletata in una quindicina di giorni. La carta d’identità può essere consegnata esclusivamente all’interessato. -Il cittadino iscritto all'AIRE mantiene il suo diritto a ottenere dal proprio Comune (non solo dal Consolato) una carta di identitá valida e in corso. -I consolati dei paesi extraeuropei non emettono la carta d’identità per i cittadini italiani iscritti all’AIRE. La regola potrebbe cambiare, ma al momento se risiedete in un paese che non appartiene all’UE, potete richiedere la carta d’identità solo presso il vostro comune italiano.

Residenza

Il certificato di residenza Aire indica, oltre all’iscrizione all’Aire e all’indicazione dell’attuale indirizzo all’estero, la decorrenza della contemporanea cancellazione dall’APR e l’iscrizione nell’Aire nel caso in cui il cittadino si sia trasferito dall’Italia. Gli estremi della trascrizione dell’atto di nascita o di acquisto della cittadinanza vengono riportati, qualora il cittadino non sia mai stato residente in Italia. Può essere rilasciato solo dal Comune di iscrizione AIRE.

Autocertificazione

Agli iscritti in Aire inoltre, in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relative alle autocertificazioni sostitutive di certificati anagrafici, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183. Si possono autocertificare solo informazioni già presenti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche e possono essere utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di servizi pubblici. In caso di false dichiarazioni si incorre in sanzioni amministrative e penali.

Assistenza Sanitaria italiana nei paesi EU

Cosa é la TEAM: -La copertura sanitaria italiana in un paese Europeo vale solo esibendo la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), entrata in vigore in Italia dal 1° novembre 2004. Tale tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale (TS), o della Carta Regionale dei Servizi per le regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128. -Le TEAM puó essere utilizzata da chiunque si trovi in un Paese europeo diverso dal proprio, per motivi di lavoro, studio o vacanza, e ha bisogno di ricevere cure sanitarie adeguate in assenza delle quali sarebbe necessario interrompere il proprio soggiorno. -la TEAM è in vigore negli Stati membri dell’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e in Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). -L’assistenza è in forma diretta (gratuita per il paziente) e pertanto nulla è dovuto, eccetto il pagamento di un eventuale ticket che è a diretto carico dell’assistito e quindi non rimborsabile. -Ci si pó rivolgere solo a medici (per esmpio dentisti) convenzionati con il sistema sanitario pubblico. Occorre esibire la tessera TEAM (o un certificato sostitutivo temporaneo) e la carta d'identità o il passaporto. Di solito in Germania 8


l'insegna "Kassenarzt" (convenzionato) o "Alle Kassen" (tutte le casse malattia) indica che il medico o il dentista è convenzionato con il sistema sanitario pubblico. -Per gli ospedali, salvo in casi di emergenza, per le cure ospedaliere è necessaria la richiesta di un medico. Gli adulti pagano un ticket giornaliero di 10 euro. Dopo 28 giorni di ricovero nello stesso anno non si paga più il ticket. I servizi opzionali (per es. una camera singola o doppia) sono a carico del paziente. Le cure ospedaliere comprendono l'assistenza medica necessaria per curare una malattia. -Si sottolinea che la TEAM non può essere utilizzata per il trasferimento all’estero per cure di alta specializzazione (cure programmate), per le quali è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della propria ASL. -Se si lavora in Germania e si ha giá una Krankenkasse tedesca, é consigliabile utilizzare questa, invece della tessera sanitaria italiana, che richiede piú burocrazia. -Se si é anche sotto regime Hartz IV, la krankenkasse é giá pagata. Per gli iscritti all'AIRE: -Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero con l'iscrizione all'AIRE, che non sono lavoratori di diritto italiano distaccati all’estero, perdono il diritto all'assistenza sanitaria italiana in Italia e all'estero tramite mutua e all'acquisto dei medicinali dietro pagamento del ticket. Per cui é importante tutelarsi per la copertura sanitaria in Germania con una Krankenkasse locale. -Se ci si trova in Italia e non si dispone di una Kranklenkasse tedesca (in cui é gia inclusa la TEAM), saranno garantiti -a titolo gratuito- ai cittadini italiani residenti all'estero solo le cosiddette prestazioni ospedaliere urgenti. Per cui, l'unica cosa che non si perde è il diritto all'assistenza sanitaria urgente, quella cioè che passa per il pronto soccorso, per un periodo massimo di 90 giorni anche non consecutivi, secondo quanto affermato da un grande quantità di consolati presso i quali ci siamo informati. -Per i cittadini italiani AIRE assicurati in Germania tramite una locale Krankenkasse tedesca, in caso di rientro temporaneo in Italia possono utilizzare la TEAM rilasciata dallo Stato estero di residenza, che garantisce tutte le cure necessarie in forma diretta (gratuita) in Italia. -Per ogni altra informazione sull’assistenza sanitaria ai cittadini italiani iscritti all’Aire, è possibile consultare il sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp

Assistenza Sanitaria italiana in paesi extra-EU

Nel caso il cittadino italiano risieda all'estero in un Paese extra-UE e sia li iscritto all’AIRE, perde anche il diritto alla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) che garantisce assistenza sanitaria negli Stati membri dell'UE. Note: Apparentemente l'iscrizione all'AIRE, cancellando l'appartenenza del cittadino al Sistema Sanitario Nazionale, lo priva automaticamente anche al diritto alla TEAM. Ma la perdita al diritto avviene solo se ci si trasferisce in un paese al di fuori della comunità degli stati membri.

Scuola per i propri bambini in Italia

Finchè voi e vostri figli siete iscritti all'AIRE, non figurate nell'APR e quindi non vi chiameranno per portare a scuola i vostri figli. Nel momento in cui riportate la vostra residenza in Italia la scuola vi contatterà per sapere perchè il/la ragazzino/a non viene iscritto. Se siete in un "limbo", ad esempio state aspettando di trasferirvi e quindi non iscrivete figlio o figlia alle elementari in Italia perchè lo farete una volta arrivati nel nuovo paese, è bene notificare alla scuola di zona che non ne usufruirete, spiegando il perchè. Anche perchè se non lo fate voi, vi contatteranno loro per sapere i motivi della defezione.

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Tasse su Immobili di proprietá in Italia e utenze 1

-I cittadini italiani iscritti all'AIRE devono pagare le tasse sulla casa che possiedo in Italia, perchè si parla di proprietà, indipendentemente da dove si ha la propria residenza; IMU -I proprietari della prima casa in Italia residenti all’estero, che sono pensionati e iscritti all'AIRE, usufruiscono dello stesso trattamento dei residenti in Patria a quindi la loro casa é considerata prima abitazione 2 ai fini dell'Imposta Municipale Unica (IMU). Inoltre, a tutti i pensionati italiani emigrati, iscritti all'AIRE, sulla loro abitazione 3 in Italia hanno diritto alla riduzione a un terzo della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e di quella sui rifiuti (TARI). -Per gli altri é bene informarsi al comune dove é localizzata l’abitazione. In alcuni comuni italiani, la prima casa in Italia anche se siete iscritti all'AIRE resta "prima casa", purchè siate iscritte nelle liste AIRE del comune italiano in cui la casa si trova, cioè quello in cui eravate residenti prima di espatriare. Quindi ci si paga le tasse come se ci si vivesse con le relative agevolazioni. Alcuni comuni stabiliscono che la tassa sui rifiuti non va pagata solo dimostrando che si è iscritti all'Aire, altri invece richiedono la prova che la casa sia disabitata (ossia non ci sono contratti di utenza attivi). TARI 4 Tari è l'acronimo di TAssa RIfiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares e Tarsu. -In base ai dati che abbiamo trovato, la prima azione da fare é contattare il comune dove si trova l’immobile e chiedere chiarimenti per quanto riguarda la TARI per i residenti all’estero iscritti all’AIRE. Alcuni comuni stabiliscono che la tassa sui rifiuti non va pagata solo dimostrando che si è iscritti all'Aire, altri invece richiedono la prova che la casa sia disabitata (ossia non ci sono contratti di utenza attivi). Infatti, la TARI la devono pagare anche gli italiani all’estero proprietari di immobili in Italia. Eventuali esenzioni o riduzioni sono stabilite dai comuni con i rispettivi regolamenti. Giova rammentare al riguardo che la legge di stabilità prevede che il comune, in alternativa ai criteri per la commisurazione della tassa stabiliti con i relativi regolamenti, e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Viene confermata la possibilità di prevedere riduzioni o esenzioni. In particolare è previsto specificamente che il comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni anche nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi l’anno all’estero. -É importante chiedere riguardo la modalitá di pagamento, in quanto il pagamento all’estero con modello F24 non è attuabile. Bisogna farsi dare le coordinate bancarie internazionali del comune. Con quelle puoi effettuare il versamento da una banca estera. -Esempio: Dal 2013 sono registrato all'AIRE e quindi ho anche spostato la residenza anagrafica. Tenuto conto che: 1. La legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013, commi da 641 a 668) disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti - TARI e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di TARES (che viene contestualmente abrogata); 2. Il versamento della TARI va effettuato secondo il numero di rate e le scadenze di pagamento stabiliti dal comune, che deve consentire, di norma, almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato dalla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; 3. Il decreto legge 16/2014, modificando il comma 688 della legge 147/2013, stabilisce che il versamento di TARI dovrà essere effettuato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 17 del D.lgs 241 del 1997 (compensazione dei tributi mediante l'utilizzo del modello F24) 1

http://www.riscotel.it/wikiiuc/doku.php?id=wiki:iuc:tari&s[]=estero http://www.paologros.net/t36073-imu-tari-tasi-per-aire http://canali.kataweb.it/kataweb-consumi/irpef-imu-tares-come-funziona-il-fisco-per-gli-italiani-allestero/ 2 art. 13 comma 2 DL 201/2011 INSERITO IN SEDE DI CONVERSIONE DL CASA DL 47-2014 A partire dall'anno 2015 3 http://www.paologros.net/t36073-imu-tari-tasi-per-aire 4 http://www.riscotel.it/wikiiuc/doku.php?id=wiki:iuc:tari&s[]=estero

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ovvero mediante l'utilizzo di apposito bollettino postale; 4. Il comma 659 prevede la facoltà per il singolo Comune di deliberare delle riduzioni ed esenzioni nel caso di: - abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (rif. Art.40 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale U.I.C., Comune di Trofarello 29 Aprile 2014); 5. L'immobile di categoria A2 in questione risulta essere vacante dal 15 Agosto 2013 in quanto il sottoscritto con i propri congiunti famigliari è ufficialmente anagraficamente residente e domiciliato all'Estero dal 16 Dicembre 2013; 6. In quanto cittadino iscritto all'AIRE, la notifica deve avvenire ai sensi dell'articolo 142 del codice di procedura civile; perché mi devo ritrovare dopo ripetuti solleciti con e-mail certificata a invocare l'Art.323 del CODICE PENALE (Abuso d'ufficio), in quanto non ricevo risposta a correggere un qualcosa che non dovrebbe essere di mia competenza? Infatti dopo avere casualmente scoperto (vivendo all'estero uno da per scontato di dovere solo pagare l'ICI e non l'IMU, Tasi, Tari che dovrebbero essere notificate presso la nuova residenza anagrafica puntualmente dal comune in cui si ha l'immobile in possesso) che c'era questa nuova tassa da pagare mi sono premurato a comunicare che non avevo ancora ricevuto la notifica di pagamento. Dopo due giorni mi vedo recapitare per posta elettronica un documento completamente errato: 1. Codice Fiscale errato 2. Indirizzo Anagrafico errato 3. Riduzioni del 30% mancanti ed eventuali aggiuntive giuridicamente spettanti (risultando l'immobile vuoto e vacante) non applicate in contrasto alla Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668 con particolare attenzione al comma 659); 4. Scadenza del pagamento fissata entro il 31-Maggio-2014 in contrasto ai termini fissati dalla Legge di Stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi da 641 a 668). Ovviamente non ho pagato nulla e sto sollecitando settimanalmente senza ottenere risposte invocando la legge dell'abuso d'ufficio. TASI 5 Tasi è l'acronimo di Tassa sui Servizi Indivisibili, la nuova imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Essa riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale. Il Comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero. É quindi importante contattare il proprio comune di residenza per ulteriori informazioni. Canone RAI 6 Il canone RAI è legato al possesso di un televisore o anche soltanto di una radiolina, per effetto di una legge risalente ai regi decreti (prima della Repubblica!). Quindi è in pratica obbligatorio per tutti. In realtà si potrebbe evitare se in casa non avete una tv (lo devono dimostrare loro venendo a fare un'ispezione al vostro domicilio). Il problema è che se l'hai già pagato in passato, poi sei tu che devi dimostrare di non avere più la tv con una complicatissima procedura di sigilli (una cosa da anteguerra assurda e iperdatata). Sono residente all'estero, ho una abitazione in Italia, devo pagare il canone tv? Si, in quanto la residenza in paese estero non esonera dal pagamento del canone tv se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia. E se mi sono trasferito all’estero e non possiedo piú, in Italia, un’apparecchiatura radio-televisiva? In caso di trasferimento di residenza all'estero, con conseguente asporto di tutti gli apparecchi televisivi, si puó presentare regolare disdetta inviando una lettera raccomandata al seguente indirizzo: Ufficio territoriale di Torino 1 Agenzia delle Entrate Sportello S.A.T. Direzione Provinciale I di Torino Casella postale 22 – 10121 Torino (To) specificando sia la data che il Paese di trasferimento.

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http://www.riscotel.it/wikiiuc/doku.php?id=wiki:iuc:tasi http://www.abbonamenti.rai.it/Ordinari/RisposteFAQ.aspx?ID=44

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Utenze (luce, acqua e gas) Se l'erogazione è regolare le bollette vanno pagate comunque e sembra che vengano considerate come prima casa. Meglio informarsi presso i gestori dei servizi.

Tasse sul mio stipendio

Non iscritto all’AIRE ma ci si trova e si percepisce un reddito all’estero

Per quanto riguarda la residenza fiscale delle persone fisiche, la mancata iscrizione all'AIRE determina che la persona é considerata fiscalmente in italia per i periodi di imposta corrispondenti, con tutte le conseguenze fiscali che questo comporta. Tuttavia se la persona é considerata residente fiscale in due stati membri (si veda quindi l'ordinamento dello stato estero a proposito) e soddisfa le cosiddette tie break rules (articolo 4 di quasi tutti i trattati che regolano le convenzioni bilateriali tra stati) in base all'articolo 15 di tali convenzioni é tenuto, sotto le condizioni di tale articolo, a dichiarare il reddito solo nello stato estero dove é prodotto (consiglio dato spesso superficialmente dalla maggior parte dei commercialisti). Poiché le norme convenzionali hanno prioritá sulle norme interne (circolare 207/E del 2000 dell'agenzia delle entrate) in fase di accertamento o contestazione delle mancate imposte versate in Italia, si puó fare riferimento alle norme convenzionali per evitare la doppia imposizione che il doppio prelievo fiscale richiesto comporterebbe. Peccato che tale chiarimento sia possibile solo in fase di accertamento fiscale. http://www.fiscoetasse.com/forum/lavoro-allestero-rubrica-per-i-lavoratori-espatriati/85041-regolarizzareposizione-fiscale-causa-mancata-iscrizione-aire-germania-per-4-anni-2.html

Iscritto all’AIRE

Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi comunali dei residenti per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili), e non hanno, nel territorio dello Stato italiano, né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza. Quello della residenza fiscale è un grosso capitolo e per niente semplice. Sembra assodato che per il diritto italiano, che si è conformato a quello comunitario, si pagano le tasse nel paese in cui avete il vostro centro di interessi sociali ed economici, quindi se vivete all'estero ma lavorate per una ditta italiana o avete una società/lavoro autonomo in Italia, dovete pagare le tasse in Italia, salvo poi dover comunque fare la dichiarazione dei redditi anche nello stato di residenza, dichiarando le tasse pagate in Italia e pagando eventuali differenze. Racconta Cristina su un blog: "Noi abbiamo l'iscrizione all'AIRE, siamo alle dipendenze di un'azienda italiana che versa lo stipendio in Italia (con contributi e ritenute): dobbiamo fare entrambe le dichiarazioni fiscali, una in Italia e una in Francia: con la prima versiamo le tasse, alla seconda dichiariamo le tasse versate in Italia. La stessa cosa dovrebbe funzionare nel resto dell'Europa, visto che si tratta di normative europee". Il fatto di essere iscritti all'AIRE, insomma, non esenta sempre e comunque dal pagamento delle tasse, come molti pensano erroneamente. Per schematizzare (anche se la materia resta comunque nebulosa e spesso le stesse aziende che inviano personale o all'estero, o le aziende estere che impiegano personale italiane sono confuse e non hanno le idee chiare su come agire) questi sono i filoni principali nei quali potreste rientrare, come cittadini italiani iscritti all'AIRE: A. Avete la residenza all'estero (iscrizione AIRE) e lavorate per una ditta estera che vi versa lo stipendio all'estero, oppure esercitate una professione come free-lance e lavorate esclusivamente per enti esteri che pagano su un conto bancario all'estero: non dovete pagare tasse italiane. Infatti, in quasi tutte le Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni: il lavoratore residente all’estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia. 12


B. Avete la residenza all'estero e lavorate per una ditta italiana che vi ha mandato all'estero, ma con un contratto diretto con la casa madre in Italia: pagate le tasse in Italia e a seconda del paese in cui vi trovate dovete fare o meno la dichiarazione delle imposte e pagare eventuali differenze o aggiustamenti anche in loco. Per i lavoratori free-lance: gli enti italiani per i quali eseguite delle prestazioni a distanza hanno la possibilità di emettere una "nota spese sull'estero", basta che voi proviate di essere residenti all'estero e che disponiate di un conto bancario nel vostro paese di residenza. In questo caso il compenso non è soggetto a tassazione. Nei siti Internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate è disponibile la versione aggiornata della guida agli adempimenti fiscali in Italia per i residenti all’estero che hanno eventualmente generato nel nostro paese redditi da lavoro, finanziari, immobiliari, ecc.

Auto 7

Per poter esportare all’estero veicoli già immatricolati in Italia, occorre preventivamente richiederne la radiazione per definitiva esportazione all’estero (art. 103 C.d.s.). Tale richiesta può essere presentata presso un qualunque “Sportello telematico dell’automobilista”, che è presente in ogni Ufficio Motorizzazione Civile, in ogni Ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico e presso le Agenzie di pratiche auto abilitate. La procedura è però differente a seconda che il veicolo debba essere esportato: a) in altro Paese della U.E.; in tal caso, il cittadino deve riconsegnare le targhe (che vengono trattenute per la successiva distruzione) ed esibire la carta di circolazione originale, che gli verrà restituita. Sulla carta di circolazione viene applicato un tagliando recante la dicitura “Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.”. La carta di circolazione così annullata non è valida per la circolazione su strada e dovrà essere consegnata alla competente autorità estera presso la quale il veicolo verrà reimmatricolato. Al cittadino, inoltre, viene rilasciato un certificato di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’estero; b) in altro Stato extra U.E.; in tal caso, il cittadino deve riconsegnare sia le targhe sia la carta di circolazione in originale e gli viene rilasciato un certificato di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’estero.

Come si fa a iscriversi all'AIRE?

Ci si può iscrivere all'Aire sia prima di recarsi all'estero che una volta arrivati nel nuovo paese di residenza all'estero. • Iscrizione all'Aire prima di recarsi all'estero: si effettua nell'ultimo comune di residenza nel quale si è vissuto. Ci si reca in comune e si dichiara la propria intenzione di recarsi all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Il comune in questione prenderà nota del nominativo del cittadino in due registri, quello delle cancellazioni anagrafiche e quello dell'AIRE, ma attenderà di ricevere dall'ufficio consolare del paese di residenza del cittadino il documento che attesti l'avvenuta iscrizione in loco. Solo in qual momento la cancellazione dal'APR sarà effettiva, e il cittadino risulterà iscritto a tutti gli effetti all'AIRE, nel comune nel quale ha cominciato la procedura. • Iscrizione all'AIRE nel paese estero di residenza: è sufficiente recarsi all'ufficio consolare e compilare l'apposito modulo di iscrizione, accompagnato da un documento d'identità. Vi consigliamo di informarvi presso il consolato, prima di recarvi di persona a compilare il modulo: alcuni consolati richiedono infatti una dichiarazione del datore di lavoro in loco, o altri tipi di garanzie circa il fatto che il cittadino risiede effettivamente all'estero per un periodo che va oltre l'anno. La maggior parte dei siti web di ambasciate e consolati forniscono il modulo online. É un modulo di semplice compilazione, che contiene anche la registrazione dei membri famigliari che accompagnano il cittadino all'estero. Il consolato invia questo modulo all'ultimo comune di residenza del cittadino, che ne registra l'avvenuta iscrizione all'AIRE, e ne informa l'AIRE nazionale.

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http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/24/2012_12_11_Guida_per_gli_italiani_allxestero_Edizi one_2012.pdf

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Francoforte: l’Ufficio Anagrafe del Consolato Generale di Francoforte è competente per l’aggiornamento del registro anagrafico di tutti i cittadini italiani residenti in Assia, Renania-Palatinato e Saarland. L’iscrizione può essere effettuata dall'interessato (per sé e per i propri familiari di cittadinanza italiana) di persona, per posta o tramite email, presentando i seguenti documenti: o Formulario d'iscrizione all'AIRE debitamente compilato e firmato; se l'interessato è un minorenne (ossia se i genitori sono stranieri, residenti in Italia o in altra circoscrizione consolare) occorre l'apposito Formulario d'iscrizione all' AIRE per minore; o Documento di identità italiano (carta d’identità o passaporto italiano) che accerti la cittadinanza italiana (Copia fronte-retro nel caso di invio via email); o Documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare (Meldebescheinigung o Aufenthaltbescheinigung) relativa all’intero nucleo familiare (Copia nel caso di invio via email). Il Formulario può essere spedito o consegnato di persona all’ufficio Anagrafe/elettorale durante gli orari di apertura al pubblico. Indirizzo postale: Kettenhofweg 1, 60325 Frankfurt am Main (Deutschland); E-mail: anagrafeelettorale.francoforte@esteri.it Per ulteriori informazion: http://www.consfrancoforte.esteri.it/Consolato_Francoforte/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Anagrafe/

Quanto tempo posso risiedere all'estero prima di fare domanda di iscrizione all'AIRE?

La legge stabilisce che bisogna notificare il trasferimento della propria residenza all'estero entro 90 giorni dalla data dell'espatrio. Tuttavia è possibile (e auspicabile) regolarizzare la propria posizione anche trascorsi i primi 90 giorni dall'arrivo all'estero. La procedura di iscrizione non cambia.

Come e quando ci si cancella dall'Aire?

Ci sono quattro ragioni che giustificano la cancellazione dall'AIRE: 1. Rimpatrio dall'estero e successiva iscrizione all'APR (Anagrafe Popolazione Residente); 2. Morte; 3. Irreperibilità presunta; 4. Perdita della cittadinanza. Il primo caso è quello più diffuso e che riguarda la maggioranza. Quando si rientra in Italia per restarci stabilmente, è necessario cancellarsi dall'AIRE e riportare la propria residenza nel comune italiano nel quale si sceglie di vivere. Prima di lasciare il paese in cui si è vissuto bisogna informare il consolato e richiedere la cancellazione dalla loro anagrafe. Vi verrà consegnato un certificato di rimpatrio, utile anche per l'esenzione fiscale dei beni personali che porterete con voi in Italia. Una volta arrivati in Italia bisogna recarsi al comune nel quale si sceglie di vivere e comunicare il proprio domicilio. Sarà cura del comune inviare un ufficiale giudiziario a verificare il fatto che state effettivamente vivendo lì. Una volta fatto ciò, l'iscrizione all'APR è immediata.

Se sono iscritta all'Aire e cambio residenza o paese, cosa devo fare?

Nel saso si cambi indirizzo, bisogna comunicarlo tempestivamente all’autoritá diplomatica-consolare italiana dove si é iscritti. Informarsi bene a quale unitá diplomatica-consolare bisogna fare riferimento. Ad esempio, L’Ufficio Anagrafe del Consolato Generale di Francoforte è competente per l’aggiornamento del registro anagrafico di tutti i cittadini italiani residenti in Assia, Renania-Palatinato e Saarland. Il consolato vi farà compilare un modulo, nel quale avete la possibilità di indicare il nuovo paese di residenza, qualora lo sappiate già. Il consolato provvederà quindi ad 14


inoltrare all'AIRE del comune italiano al quale siete iscritti la comunicazione di avvenuta cancellazione dalle sue liste AIRE. A questo punto il vostro comune italiano invierà comunicazione al consolato del vostro nuovo paese oppure, in caso ancora non sappiate la vostra prossima destinazione, attenderà che voi lo contattiate per informarlo. Se però per qualsiasi motivo non riusciste a informare il consolato del paese che state lasciando, potete anche mettervi direttamente in contatto con l'AIRE del comune italiano di residenza, che provvederà a inviare comunicazione di cancellazione al consolato del paese che avete lasciato, e a informare il nuovo consolato del vostro trasferimento.

E se rientro in Italia, cosa succede e cosa devo fare?

Dipende se il rientro è definitivo o temporaneo.Nel primo caso dovete cancellarvi dall'AIRE recandovi in comune e annunciando che siete tornate e restate a vivere in Italia. In questa occasione comunicherete il vostro domicilio, e sarà cura del comune inviare un ufficiale giudiziario a verificare la vostra effettiva residenza. Una volta fatto questo, venite riiscritti all'APR e potete recarvi all'Asl a scegliere il vostro medico di base. Se il rientro è temporaneo, avete due possibilità: o mantenete la residenza nel vostro vecchio paese (potete farlo fino a un massimo di sei mesi), e prima di recarvi nel nuovo paese notificate il nuovo espatrio all'AIRE del vostro comune italiano, oppure vi riiscrivete temporaneamente all'APR in Italia e aspettate a comunicare il futuro espatrio nel momento in cui questo effettivamente avviene.

Sono iscritta all'AIRE, mi posso sposare civilmente all’estero?

Sì. Il cittadino italiano che intenda sposarsi all’estero può farlo dinanzi all’Autorità diplomatico-consolare italiana, oppure dinanzi alle Autorità locali, secondo le leggi del luogo. Nel primo caso, si dovrà rivolgere all’Ufficio consolare in cui la celebrazione deve avere luogo, per le pubblicazioni di matrimonio e la successiva celebrazione. La richiesta della celebrazione del matrimonio dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza con debito anticipo. Ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 200 del 1967, la celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella stessa circoscrizione. Se la Rappresentanza accetta di effettuare la celebrazione la richiesta di pubblicazioni va inoltrata al comune di residenza, fornendo i documenti che il comune richiede. Il comune una volta eseguite le pubblicazioni, delega ai sensi dell’articolo 109 del C.C. il consolato alla celebrazione del matrimonio. Per maggiori informazioni è consigliabile rivolgersi all’Autorità consolare competente. Se non si é iscritti all’AIRE non sembra sia poossibile sposarsi presso l’autoritá diplomatica-consolare italiana. Consigliamo comunque di chiedere preventivamente alla stessa autoritá.

Se non sono iscritta all'Aire posso comunque votare alle elezioni politiche dall'estero?

No, i cittadini che si trovano all'estero nel momento in cui avvengono le elezioni, ma che non sono iscritti all'AIRE, possono votare solo in Italia, e quindi perdono la possibilità di votare.

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Ulteriori Riferimenti:

http://www.ambberlino.esteri.it/Ambasciata_Berlino/Menu/Informazioni_e_servizi/Servizi_consolari/Assistenza/Sa nitaria_e_sociale/ http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=624&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuot o http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1021&langId=en&intPageId=1738 http://www.esteri.it/mae/it/italiani_nel_mondo/serviziconsolari/aire.htm http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-05-19/decreto-casaimu-immobili-posseduti-cittadini-residenti-estero190735.shtml?uuid=ABZE7WJB&nmll=2707&fromSearch http://www.conslondra.esteri.it/Consolato_Londra/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Anagrafe/Come_iscriversi_AIRE.h tm http://www.consfrancoforte.esteri.it/Consolato_Francoforte/Menu/I_Servizi/Per_i_cittadini/Anagrafe/

http://www.frankfurt.de/sixcms/detail.php?id=2778&_ffmpar[_id_inhalt]=58145 Aufenthalts- / Meldebescheinigung http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/20/0755_Guida_Aire_2010.pdf http://sosonline.aduc.it/scheda/anagrafe+italiani+residenti+all+estero+aire+cosa_18126.php http://www.ambcopenaghen.esteri.it/Ambasciata_Copenaghen/Menu/In_linea_con_utente/Domande_frequenti/ http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEEQFjAD&url=http %3A%2F%2Fwww.interno.gov.it%2Fmininterno%2Fexport%2Fsites%2Fdefault%2Fit%2Fassets%2Ffiles%2F20%2F075 5_Guida_Aire_2010.pdf&ei=fkr8U464BY6tyAT4q4CACQ&usg=AFQjCNHxXO2NvcPsUDQyAiAbh9iYB0E8ng&sig2=E3R4 YPrwzv51MhRSqVg6Fg&bvm=bv.73612305,d.aWw http://www.consginevra.esteri.it/NR/rdonlyres/07859FB0-679F-45A5-817B3F1040D6943D/34996/guidafiscaleperresidentiestero1.pdf Il fisco tassa la busta paga estera www.espertorisponde.ilsole24ore.com http://www.espertorisponde.ilsole24ore.com/problema-settimana/fisco-tassa-busta-paga-estera:20100524.php Convenzione Italia - Germania sul tema doppia tassazione http://www.provinz.bz.it/finanzen/download/CONVENZ_GERMANIA.pdf

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ALLEGATI I seguenti allegati sono riportati di seguito

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GUIDA PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO Diritti e doveri

Edizione 2012


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Presentazione La “Guida per gli italiani all’estero” è stata aggiornata ed integrata rispetto all’edizione 2010, alla luce delle modifiche normative e procedurali intervenute. Nelle intenzioni vuole quindi costituire un agevole strumento di immediata consultazione per il cittadino che trasferisce la propria residenza all’estero mediante l’illustrazione dei servizi svolti dalla Pubblica Amministrazione di cui potrà usufruire attraverso le competenti sedi consolari nonché dei diritti e degli adempimenti derivanti dal nuovo status anagrafico. In particolare, a seguito delle ultime modifiche normative, sono state aggiornate le sezioni riguardanti i documenti (carta d’identità, passaporto, patente di guida), il trattamento previdenziale e l’assistenza sanitaria in collaborazione con le Amministrazioni e gli Enti competenti. La guida è disponibile sul sito web della Direzione Centrale per i Servizi Demografici: www.servizidemografici.interno.it cliccando su AIRE e poi su Documenti.

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AIRE - Anagrafe degli italiani residenti all’estero

L'AIRE é l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero. E’ stata istituita nel 1990, a seguito dell’emanazione della Legge n. 470 del 27 ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’ estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L’AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell’art. 6 della citata Legge n. 470/1988, di voler risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, é stata accertata d’Ufficio tale residenza. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che di quella residente all’estero. Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, l’AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali. Oltre ai dati anagrafici, l’AIRE centrale registra anche l’indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di iscrizione Aire. I singoli comuni inviano i dati all’AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un’apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi. L’iscrizione all’AIRE comporta, per i cittadini italiani, la possibilità di usufruire dei servizi consolari, di ottenere certificati/documenti sia dal comune di iscrizione AIRE che dall’Ufficio consolare di competenza, nonché di esercitare il diritto di voto anche all’estero. 4


ISCRIZIONE Chi deve iscriversi Iscriversi all'AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell’AIRE nei seguenti casi: - se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Ai sensi dell’art 43 del Codice Civile, la residenza è il luogo di abituale dimora, cioè il luogo dove solitamente si svolge la vita familiare, lavorativa e sociale; - se si è cittadini italiani nati all’estero e da sempre residenti al di fuori del territorio italiano; - se si acquisisce la cittadinanza italiana all’estero. L'iscrizione all'AIRE dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana, può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di Stato Civile, dell'atto di nascita o del decreto di concessione della cittadinanza. L’accertamento del possesso/mantenimento della cittadinanza italiana spetta all’Ufficio consolare di residenza. La trascrizione dell’atto di nascita per i cittadini nati e residenti all’estero deve essere effettuata, tramite l’Autorità diplomatico-consolare, presso i Registri di Stato Civile del comune di nascita o di residenza della madre o del padre, ovvero dell'avo materno o paterno. Nell’impossibilità di utilizzare i precedenti criteri, l’interessato dovrà indicare, su espresso invito dell’Autorità diplomatico consolare, un comune di sua scelta (art. 17 DPR n. 396/2000). Chi non deve iscriversi all'AIRE L’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge n. 470/1988, individua le categorie di persone non soggette all’iscrizione nell’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero: - i cittadini italiani che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi; - i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali; - i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

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Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20, l’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’AIRE è stata estesa, in via interpretativa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO. Modalità di iscrizione I cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un comune italiano all’estero, devono farne dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall’espatrio. E’ comunque possibile regolarizzare la propria posizione anagrafica presentandosi presso l’Ufficio consolare di immigrazione, anche trascorsi i prescritti 90 giorni. L’art. 6 della citata Legge n. 470/88 prevede, inoltre, che l’iscrizione possa essere effettuata d’Ufficio nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. In questo caso il cittadino dovrà essere informato dal comune dell’avvenuta iscrizione, che potrà essere notificata all’interessato dall’Ufficio consolare all'indirizzo estero conosciuto. L’iscrizione in AIRE è contestuale alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente – APR - e decorre dalla data di ricezione, da parte dell’Ufficiale d’anagrafe, della dichiarazione resa dal cittadino all’Ufficio consolare. Qualora l’interessato si rechi, prima di espatriare, nel proprio comune di residenza e manifesti la volontà di volersi trasferire all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi, l’Ufficiale d’anagrafe dovrà prendere nota del nominativo del cittadino richiedente in due registri: quello delle cancellazioni anagrafiche dall’APR e quello di iscrizione in AIRE. Per rendere definitive tali annotazioni l’Ufficiale di anagrafe dovrà, però, ricevere dall'Ufficio consolare del Paese estero dove il cittadino si è trasferito, il documento attestante l'avvenuta dichiarazione resa in loco. Pertanto, qualora il cittadino, dopo la manifestazione di intenzione rilasciata al comune, non possa o non voglia più espatriare, dovrà recarsi nuovamente presso il comune per comunicare il mantenimento della residenza nello stesso ed evitare, così, la cancellazione dall’APR per irreperibilità. La data di iscrizione coinciderà con quella della dichiarazione al comune, a condizione che l’interessato si rechi comunque, entro 90 giorni, presso l’Ufficio consolare competente per rendere la dichiarazione di avvenuto trasferimento e questa dichiarazione pervenga al comune entro un anno dall’espatrio. Qualora, invece, il connazionale, non si rechi presso l’Ufficio consolare di immigrazione, verrà cancellato dall’anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità, decorso un anno dalla dichiarazione resa al comune.

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Richiesta di iscrizione all’AIRE L’iscrizione all’AIRE può essere richiesta per posta oppure recandosi personalmente presso l'Ufficio diplomatico-consolare territorialmente competente e compilando l'apposito modulo di iscrizione (Cons 01); in caso di atto di nascita formato all’estero, non ancora trascritto nei registri dello Stato Civile italiani, deve essere presentato anche l’atto di nascita in originale. L’Ufficio diplomatico-consolare, dopo aver accertato il possesso della cittadinanza italiana, invia il modulo di iscrizione - corredato, se necessario, dall’atto di nascita da trascrivere - all'ultimo comune di residenza del cittadino, oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all'estero, al comune di ultima residenza dei suoi genitori o antenati. Il comune, dopo aver esaminato gli atti e accertato la propria competenza, iscrive il cittadino richiedente nell’AIRE e trasmette tale iscrizione all’AIRE centrale. La maggior parte dei siti web di Ambasciate e Uffici consolari forniscono il modulo di iscrizione online. E' un modulo di semplice compilazione, che contiene anche la registrazione dei membri familiari che accompagnano il cittadino all'estero. In caso di invio per posta, la domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità. Iscrizione per trasferimento da AIRE ad altra AIRE La Legge n. 470/88 prevede, all’art. 2, comma 1, lett. b), il trasferimento dall’AIRE di un comune all’AIRE di un altro comune, su nuova domanda dell’interessato, a condizione che nel comune ove si richiede l’iscrizione vi siano membri del nucleo familiare già iscritti in AIRE o in A.P.R.. Al riguardo come specificato nella Circolare del Ministero dell’Interno MIACEL n. 5/93, "Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti". L’altra possibilità di trasferimento da AIRE in AIRE, concessa indirettamente dalla norma, è data dal disposto di cui all’art. 6 della Legge n. 15/92. Tale norma prevede che gli italiani residenti all’estero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autorità consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso comune. Se la domanda è accolta, l’interessato deve, di conseguenza, essere iscritto nell’AIRE del medesimo comune. La decorrenza giuridica del trasferimento da AIRE in altra AIRE segue le stesse regole della richiesta di iscrizione per trasferimento della residenza all’estero.

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Aggiornamenti Per consentire la regolare tenuta dell’AIRE, nonché usufruire dell’erogazione dei servizi consolari (assistenza ai cittadini all’estero, emissione della carta di identità e del passaporto, voto all’estero, erogazione di eventuali sussidi, assistenza nel rimpatrio, etc.), tutti gli eventi che determinano mutamenti o variazioni della propria posizione anagrafica devono essere tempestivamente comunicati dagli interessati, per sé e per i familiari conviventi di cittadinanza italiana, agli Uffici consolari competenti o ai comuni di iscrizione AIRE, qualora l’aggiornamento in questione si sia verificato in Italia. Si fa riferimento, in particolare, alle variazioni inerenti il cambio di residenza, di abitazione o di indirizzo (comunicazione da effettuare presso l’Ufficio consolare competente territorialmente entro novanta giorni dall’evento - art. 6 della Legge n. 470/1988), alle comunicazioni di Stato Civile relative alle variazioni che avvengono all’estero (presentazione degli atti in originale per il loro inoltro, dopo la traduzione e legalizzazione, al comune di iscrizione AIRE), al cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio. Rimpatrio Il cittadino italiano proveniente dall'estero che intende trasferirsi in Italia, dovrà rendere presentare apposita dichiarazione anagrafica all'Ufficio di anagrafe del comune in cui vuole risiedere (eventualmente anche diverso da quello di iscrizione AIRE) e dichiarare l’indirizzo presso il quale intende assumere la residenza in Italia. Il cittadino verrà cancellato dall’AIRE e iscritto nell’APR del comune prescelto, a decorrere dal giorno in cui la persona legittimata si è presentata all’Ufficiale d’anagrafe per la dichiarazione di rimpatrio. Nel caso di trasferimento di interi nuclei familiari, la richiesta può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti, purché maggiorenne. Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi esercita la potestà o la tutela. DOCUMENTI Carta d’identità La carta d’identità è un documento obbligatorio di identificazione personale che riporta i dati identificativi della persona, nonché gli estremi del relativo atto di nascita. Contiene, altresì, la fotografia dell’interessato, l’indicazione della cittadinanza nonché ulteriori dati non obbligatori relativi alla professione e allo stato civile. E’ rilasciata dal Sindaco alle persone che hanno nel comune la loro residenza o dimora ed ha una durata di tre anni per i minori di anni tre, di cinque anni per i minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni e di dieci anni per i maggiorenni.

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Ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 5/2012 convertito con legge n. 3/2012, la carta d’identità è rilasciata o rinnovata con validità fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. I cittadini possono, inoltre, chiedere il rilascio della carta di identità presso un qualsiasi altro comune d’Italia, subordinato al nulla osta del Comune di residenza. La carta d’identità può essere rilasciata in forma cartacea o in forma elettronica (CIE). Quest’ultima è ancora in fase di sperimentazione. Per ottenere il rilascio della carta d’identità cartacea occorre presentare: • tre foto-tessera a colori, su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto; • un documento di riconoscimento valido o, in alternativa, la presenza di due testimoni muniti di documento valido. Per ottenere il rinnovo della carta d’identità cartacea occorre presentare: • tre foto tessera a colori, su sfondo bianco, uguali, recenti e con il capo scoperto; • la carta d’identità scaduta. Il rinnovo può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza. La carta d’identità è titolo valido per l’espatrio negli Stati membri dell’Unione Europea e in quelli con i quali vigono, comunque, accordi internazionali. Si fa però presente che non tutti i Paesi che fanno parte dell’Unione Europea hanno provveduto ad emanare la necessaria normativa di attuazione di adesione al Trattato di Schengen e, pertanto, è consigliabile per questi Paesi munirsi del passaporto. Per i minori di età inferiore agli anni quattordici, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla questura, o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. Si rammenta che, in ottemperanza alla raccomandazione formulata dall’Unione Europea, a decorrere dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di un documento di viaggio individuale (carta d’identità valida per l’espatrio, passaporto o altro documento di viaggio equipollente) e non possono pertanto essere iscritti sul passaporto dei genitori.

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Ai cittadini residenti all’estero nei Paesi dell’Unione Europea e in Svizzera Norvegia, Malta, San Marino e Città del Vaticano, la carta d’identità può essere rilasciata sia dall’Ufficio consolare che dal Comune di iscrizione Aire. Inoltre si fa presente che, attualmente, gli Uffici consolari rilasciano e rinnovano esclusivamente la carta d’identità cartacea. Il rilascio può essere richiesto: • • •

dai cittadini italiani regolarmente iscritti all’AIRE centrale; che si trovino nelle condizioni soggettive per poter avere un documento valido per l’espatrio (assenza di carichi pendenti, assenso dei genitori, ecc.); che non siano in possesso di un’altra carta d’identità.

In caso di richiesta all’Ufficio consolare, quest’ultimo, dopo aver verificato l’iscrizione in Aire centrale dell’istante, chiede al comune di iscrizione Aire il necessario nulla osta al rilascio/rinnovo della carta d’identità cartacea. Il comune, verificata l’esattezza dei dati contenuti nella richiesta, con particolare riferimento ai dati anagrafici, rilascia il nulla osta entro tre giorni lavorativi dall’arrivo della richiesta. Si suggerisce per ogni chiarimento relativo alla procedura di richiesta della carta d’identità cartacea di rivolgersi al competente Ufficio consolare, previa consultazione del sito internet o telefonando. In ogni caso il ritiro dovrà essere effettuato sempre di persona perché, prima del rilascio, si dovrà procedere all’identificazione del titolare. Passaporto Il passaporto è un documento di viaggio con caratteristiche standard, che consente di riconoscere la cittadinanza, l’identità e le effettive possibilità di movimento del titolare. E’ valido per tutti i Paesi i cui governi sono riconosciuti da quello Italiano e può essere ottenuto da tutti i cittadini della Repubblica. Dal 20 maggio 2010 è in vigore un modello unificato di passaporto elettronico costituito da un libretto a 48 pagine, che è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare. Inoltre è presente, alla pagina 2 del libretto, la firma digitalizzata del titolare. Il passaporto ha validità di 10 anni dalla data del rilascio e non è rinnovabile alla scadenza. Di norma la domanda di rilascio del passaporto va presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero.

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 In Italia: la domanda per il rilascio (le questure stanno ancora utilizzando il vecchio modulo per la richiesta in attesa del nuovo stampato) può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza, di domicilio o di dimora sul territorio nazionale: • • • •

l’ Ufficio Passaporti della Questura; l'Ufficio Passaporti dei Commissariati di Pubblica Sicurezza; la stazione dei Carabinieri; il Comune di residenza.

È possibile prenotare on line il luogo, la data e l’ora per presentare la domanda, evitando così attese negli uffici di polizia consultando il sito Agenda passaporto www.passaportonline.poliziadistato.it, il nuovo servizio della Polizia di Stato NB. Si ricorda che le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato (questure e commissariati) anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell’istanza. Alla domanda è necessario allegare: • un documento di riconoscimento valido (suggeriamo di portare con sé, oltre all'originale, anche una fotocopia del documento); • 2 foto formato tessera identiche e recenti (si segnala in particolare che la foto sul passaporto deve essere scattata senza indossare occhiali da sole, mentre per quelli da vista è possibile tenerli indossati solo se le lenti sono chiare e lasciano vedere gli occhi. Per i non vedenti, possono essere prodotte fotografie per il passaporto anche con gli specifici occhiali scuri); • 1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto. Il contrassegno ha la validità di 365 giorni a decorrere dalla data di rilascio del passaporto. Per gli anni successivi la scadenza fa riferimento alla data dell'emissione del passaporto (esempio: passaporto rilasciato il 10 aprile 2012, scadenza marca 9 aprile 2013. Si ricorda che il contrassegno sul passaporto deve essere sempre allagato alla domanda di rilascio, mentre per gli anni successivi va apposto sul passaporto soltanto in caso di partenza per Paesi al di fuori dell’UE; • versamento di € 42,50 per il passaporto ordinario mediante bollettino su conto corrente postale n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro specificando nella causale "importo per il rilascio del passaporto elettronico".  All’estero: il passaporto è un documento sia di viaggio che di identità e riconoscimento, il suo rilascio/rinnovo viene effettuato all'estero dalle Rappresentanze diplomatico-consolari (D .Lgs. n.1185/67). Ai fini del rilascio gli Uffici consolari dovranno verificare l’assenza delle cause ostative previste dalla citata Legge 1185/67.

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Per richiedere il passaporto occorre contattare l’Ufficio Passaporti del Consolato. Le procedure adottate dalle singole sedi possono, infatti, variare a seconda delle particolari situazioni in loco. È comunque sempre necessario: • presentare il formulario di Richiesta del Passaporto, debitamente compilato e firmato dall'interessato; • esibire un documento di riconoscimento valido con foto; • portare 2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35x40 mm); • esibire un giustificativo dell'effettivo domicilio nella Circoscrizione consolare; • provvedere al pagamento del costo del libretto e, ove richiesto, della tassa governativa per l’utilizzo del passaporto; • atto di assenso o autorizzazione del giudice tutelare qualora si trovi in una delle condizioni di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 Legge n. 1185/1967. Il rilascio o il rinnovo del passaporto può essere richiesto anche presso un Ufficio consolare in cui non si è residenti ma, in tal caso, l’Ufficio consolare richiederà apposita “delega” al Consolato competente. Passaporto ordinario valido solo per paesi UE È possibile richiedere il rilascio di un passaporto ordinario con la validità territoriale limitata ai soli Paesi Ue. In tal caso il passaporto, che avrà comunque validità di 10 anni dal rilascio, potrà essere utilizzato per viaggiare solo in quei Paesi e se successivamente si voglia viaggiare anche in altri Paesi non dell’Unione Europea, basterà farsi estendere la validità territoriale del passaporto, presentando un contrassegno telematico di € 40,29. Passaporto ordinario per i minori Dal 26 giugno 2012, per l’attraversamento delle frontiere, tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta d’identità valida per l’espatrio o altro documento di viaggio equipollente). Anche i minori pertanto dovranno essere in possesso di un proprio passaporto individuale in quanto non è più valida l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore, sebbene lo stesso passaporto conservi la sua validità per il solo titolare maggiorenne, fino alla naturale scadenza. Per i minori, a cui viene rilasciato il nuovo libretto di passaporto ordinario con microchip, la normativa prevede che solo dal compimento dei 12 anni di età siano acquisite sia le impronte che la firma digitalizzata. Il minore può viaggiare: • con un passaporto individuale, in qualsiasi Paese estero, 12


• con la carta d'identità valida per l’espatrio, ma solo nel caso in cui sia riconosciuta valida dallo Stato estero di destinazione; • fino al giorno precedente il compimento del 15° anno di età, con un certificato o estratto di nascita e cittadinanza vidimato dal Questore (cosiddetto lasciapassare), ma solo qualora tale documento sia riconosciuto valido dallo Stato estero di destinazione. Per richiedere il passaporto od il lasciapassare per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati o divorziati). In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare. E’ poi sempre necessaria la presenza del minore per la legalizzazione delle fotografie oppure che le stesse fotografie siano già legalizzate da un pubblico ufficiale. Per agevolare i controlli di frontiera nelle fasi di espatrio del minore e del suo accompagnatore ed evitare eventuali disagi, è prevista la possibilità di inserire, a richiesta degli interessati, sia sul passaporto del minore (a pagina 5, del passaporto) che sulla carta d’identità dello stesso (esattamente, nell’ultima facciata del documento in formato cartaceo) il nome ed il cognome dei genitori o di chi ne fa le veci. Per il rilascio all’estero del passaporto a favore di un minore occorre presentarsi all'Ufficio Passaporti dell’Ufficio consolare competente con la seguente documentazione: • apposita richiesta disponibile presso l'Ufficio (o scaricabile dai siti Internet dei Consolati Italiani) firmata da entrambi i genitori o da uno di essi con atto di assenso dell'altro genitore. L'atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Passaporti o redigendo una autocertificazione; all'atto di assenso va sempre allegata una fotocopia del proprio documento di identità; In caso manchi l’ assenso di uno o entrambi i genitori è prevista l’ autorizzazione del giudice tutelare competente. • due foto (uguali, frontali, a colori ). Se il minore è nato all'estero, per il rilascio del passaporto individuale è necessario presentare il suo atto di nascita al Consolato competente per area geografica per la sua trascrizione in Italia. Per le caratteristiche formali dell’atto di nascita, che sono diversi da Paese a Paese, si consiglia di consultare il sito dell’ufficio consolare. Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori la normativa prevede che sia i passaporti che le carte d’identità per i minori abbiano diverse tipologie di validità, rapportate all’età dello stesso minore, al fine di garantire l’aggiornamento della fotografia e l’identificazione del minore ai controlli di frontiera: minore da 0 a 3 anni: validità triennale del documento; minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale del documento. Ricordiamo che per i maggiori di 18 anni la validità è decennale. 13


Duplicato del passaporto Se il passaporto è stato smarrito, rubato o se le pagine sono esaurite o deteriorate, è possibile richiederne uno nuovo che avrà una validità di dieci anni. Se la domanda viene presentata a seguito di smarrimento o di furto è necessario allegare la relativa denuncia. Se si richiede il nuovo passaporto per deterioramento o per esaurimento delle relative pagine o per scadenza di validità, è necessario consegnare il vecchio passaporto, che verrà poi restituito al titolare debitamente annullato. Passaporto temporaneo Nel caso in cui sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte digitali, viene rilasciato un passaporto temporaneo che è un documento di viaggio di emergenza, con validità ridotta (pari o inferiore a 12 mesi) ed è costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip. Il versamento sul conto corrente del Ministero degli Affari Esteri è, in questo caso, di € 5,20, mentre restano invariati gli altri documenti da allegare alla domanda. N.B. Il passaporto temporaneo può essere utilizzato per gli USA solo se corredato del relativo visto d’ingresso. Visti di ingresso Per l’ingresso in alcuni Stati, oltre al passaporto, è necessario ottenere un “visto” che deve essere richiesto, con congruo anticipo, all’Ufficio consolare dello Stato estero (in Italia o all’estero, a seconda di dove si è residenti) nel quale ci si vuole recare. Coloro che intendono recarsi negli Stati Uniti possono usufruire del Visa Waiver Program - Viaggio senza Visto. Patente di guida Se ci si reca all’estero in un Paese dell’Unione Europea si può guidare con la patente rilasciata in Italia, in corso di validità. Le informazioni di dettaglio relative ai singoli Paesi possono essere consultate sul sito Viaggiare Sicuri, selezionando il Paese di interesse e scegliendo la voce "Viabilità". Se invece si viaggia in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (cd. Patente internazionale). E’ opportuno, comunque, acquisire informazioni circa il tipo di patente internazionale accettata nello Stato extracomunitario in cui ci si deve recare, ossia se quella conforme alla Convenzione di Ginevra del 19 settembre 1949 o 14


alla Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968. La patente internazionale rilasciata ai sensi della Convenzione di Vienna ha validità triennale e quella rilasciata per la Convenzione di Ginevra ha validità annuale. Ci sono Nazioni, quali, a titolo di esempio, gli Stati Uniti o il Giappone, che riconoscono validità soltanto al Permesso internazionale conforme alla Convenzione di Ginevra, avendo sottoscritto solo detta Convenzione. E’ possibile richiedere la Patente internazionale anche presso un Ufficio della motorizzazione civile che non si trovi nel luogo di residenza anagrafica dell’istante. L’elenco degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile è consultabile sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.trasporti.gov.it. I cittadini italiani residenti in Paesi non facenti parte dell’Unione Europea, o ivi dimoranti per un periodo di almeno sei mesi, possono rinnovare la patente di guida rivolgendosi alle Autorità diplomatico-consolari italiane. Al rientro in Italia il connazionale dovrà far confermare la sua patente, come previsto dall’art. 126, c. 5 bis del Codice della Strada. Nel caso di titolare di patente di guida rilasciata in Italia, residente in un Paese dell’Unione Europea, competente al rinnovo è esclusivamente l’Autorità dello Stato di nuova residenza. Qualora si intenda lasciare l'Italia per trasferirsi in un altro Stato dell'Unione Europea, ci si può rivolgere alle Autorità locali competenti per le patenti di guida, per verificare se conservare la patente italiana, se farla registrare, ovvero se richiederne la conversione. Se invece si intende trasferirsi in uno Stato extracomunitario, è consigliabile, prima di partire, accertare se il Paese straniero è firmatario con l’Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti; nel qual caso si potrà richiedere alle locali Autorità la conversione della propria patente italiana in corso di validità. Esportazione di veicoli acquistati in Italia 1 Veicoli nuovi di fabbrica L’esportazione all’estero può avvenire in due modi: a) mediante trasporto su altro veicolo (es. bisarca); b) mediante trasferimento su strada; in tal caso l’interessato deve richiedere ad un Ufficio Motorizzazione Civile il rilascio di un foglio di via (e della relativa targa di cartone) nel quale, oltre ai dati tecnici del veicolo, è indicato il periodo di validità dell’autorizzazione a circolare su strada ed il percorso che deve essere seguito. Il foglio di via (art. 99 c.d.s.) è sicuramente valido fino al confine; per la circolazione all’estero è bene che il cittadino appuri, presso le competenti autorità diplomatiche o 15


consolari, se il foglio di via rilasciato in Italia è ritenuto valido per la circolazione su strada. 2. Veicoli usati Per poter esportare all’estero veicoli già immatricolati in Italia, occorre preventivamente richiederne la radiazione per definitiva esportazione all’estero (art. 103 C.d.s.). Tale richiesta può essere presentata presso un qualunque “Sportello telematico dell’automobilista”, che è presente in ogni Ufficio Motorizzazione Civile, in ogni Ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico e presso le Agenzie di pratiche auto abilitate. La procedura è però differente a seconda che il veicolo debba essere esportato: a) in altro Paese della U.E.; in tal caso, il cittadino deve riconsegnare le targhe (che vengono trattenute per la successiva distruzione) ed esibire la carta di circolazione originale, che gli verrà restituita. Sulla carta di circolazione viene applicato un tagliando recante la dicitura “Carta di circolazione originale annullata per definitiva esportazione in altro Paese della U.E.”. La carta di circolazione così annullata non è valida per la circolazione su strada e dovrà essere consegnata alla competente autorità estera presso la quale il veicolo verrà reimmatricolato. Al cittadino, inoltre, viene rilasciato un certificato di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’estero; b) in altro Stato extra U.E.; in tal caso, il cittadino deve riconsegnare sia le targhe sia la carta di circolazione in originale e gli viene rilasciato un certificato di cessazione dalla circolazione per definitiva esportazione all’estero. Immatricolazione in Italia di veicoli a nome di cittadini AIRE I cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti nei registri AIRE possono immatricolare in Italia veicoli intestati a proprio nome, a condizione che eleggano domicilio presso una persona fisica residente in Italia o presso una Agenzia di pratiche auto (art. 134, comma 1-bis, C.d.s.). Gli adempimenti sono diversi a seconda che si tratti di: a) veicolo nuovo od usato acquistato in Italia: l’immatricolazione od il passaggio di proprietà avviene secondo le regole comuni previste per tutti i residenti in Italia; b) veicolo nuovo od usato proveniente da un altro Paese della U.E.: oltre ai documenti tecnici del veicolo, occorre dimostrare l’assolvimento degli obblighi IVA relativi all’acquisto intracomunitario (normalmente a mezzo di fattura) ovvero, nei casi previsti, dichiarare che l’acquisto è esente da IVA; non occorre dimostrare l’assolvimento degli obblighi IVA se il veicolo è già immatricolato (all’estero) a nome dello stesso cittadino AIRE, ma in tal caso dovrà produrre la carta di circolazione (estera) in originale;

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c) veicolo nuovo od usato proveniente da uno Stato extra U.E.: oltre ai documenti tecnici del veicolo, occorre dimostrare l’adempimento degli obblighi doganali, se previsti. L’immatricolazione dei veicoli di cui ai punti a) e b) può essere effettuata presso un qualunque “Sportello telematico dell’automobilista”; per i veicoli di cui al punto c) è consigliabile rivolgersi agli Uffici Motorizzazione Civile poiché, ai fini della immatricolazione, può essere necessaria una preventiva visita e prova del veicolo per verificarne la rispondenza tecnica alle vigenti normative comunitarie. L’immatricolazione o il trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi comporta anche l’obbligo della loro iscrizione nel Pubblico registro automobilistico, che rilascia il certificato di proprietà. Quando l’immatricolazione o il passaggio di proprietà viene svolto presso uno “Sportello telematico dell’automobilista”, quest’ultimo provvede anche all’iscrizione o alla trascrizione nel Pubblico Registro Automobilistico; pertanto, al cittadino vengono rilasciati contestualmente sia la carta di circolazione (o il tagliando di aggiornamento attestante il passaggio di proprietà) sia il certificato di proprietà. Codice Fiscale Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni pubbliche. Per essere valido deve essere registrato negli archivi dell’Anagrafe Tributaria gestiti dall’Agenzia delle Entrate. I cittadini residenti all’estero che hanno necessità del codice fiscale ne possono chiedere l’attribuzione alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese di residenza; il codice fiscale viene attribuito dai Consolati attraverso il sistema telematico di collegamento con l’Anagrafe Tributaria (sito www.agenziaentrate.gov.it – servizio fisconline). Oltre all’attribuzione del codice fiscale, il Consolato può anche: • rilasciare al cittadino, in tempo reale, il certificato cartaceo di attribuzione del codice fiscale; • richiedere per il cittadino il duplicato del tesserino plastificato del codice fiscale; • aggiornare i dati registrati in Anagrafe Tributaria in caso di variazione di residenza all'estero o di decesso. Per le modalità di presentazione delle richieste è preferibile contattare l’Ufficio consolare competente.

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CERTIFICATI Il cittadino italiano, iscritto all’Aire, può richiedere le certificazioni anagrafiche sotto riportate, al comune di iscrizione Aire o direttamente all’Ufficio consolare competente presentandosi di persona, tramite posta/fax, o tramite delega. I moduli di richiesta possono essere ritirati presso gli Uffici o scaricati da internet. E’ competenza esclusiva dell’Ufficiale di anagrafe del comune di iscrizione Aire, il rilascio dei certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia. Invece, ai sensi degli articoli 10 e 52 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n.71 in materia di funzioni e poteri consolari, il Capo Ufficio consolare di I categoria rilascia i certificati di cittadinanza italiana e i certificati di esistenza in vita. I certificati rilasciati sono validi per sei mesi dalla data di rilascio, ad eccezione dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive che attestino fatti personali non modificabili, quali la nascita, la morte, ecc. E possibile prolungare la validità dei certificati qualora l’interessato sottoscriva la dichiarazione che non si siano verificate, nel frattempo, modifiche. Cittadinanza La cittadinanza italiana è basata in primo luogo, sul principio "jus sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano, e dal principio “jus soli”, per nascita sul territorio italiano, qualora i genitori siano ignoti o apolidi o non possano trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza. E’ regolata attualmente dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 - e dai Regolamenti di esecuzione – e consente, al cittadino, il possesso di più cittadinanze. Tale possibilità si è ulteriormente consolidata successivamente alla denuncia da parte dell’Italia della Convenzione di Strasburgo, già ratificata dal nostro Paese con Legge 4 ottobre 1966, n. 876. Per effetto di tale Convenzione l’acquisto volontario della cittadinanza di uno degli Stati aderenti (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Spagna e Svezia) comportava la perdita automatica della cittadinanza italiana. A decorrere dal 4 giugno 2010, il cittadino italiano che acquista la cittadinanza di uno degli Stati che hanno già denunciato la Convenzione di Strasburgo, non incorre più nella perdita della cittadinanza italiana. Al contrario, se l’acquisto di cittadinanza riguarda quella di uno Stato tuttora aderente, la conservazione della cittadinanza italiana è subordinata al consenso dello Stato interessato I cittadini che abbiano comunque perso la cittadinanza italiana la possono riacquistare secondo le modalità stabilite dall’art. 13 della citata legge n. 91/1992, ovvero su domanda, stabilendo la residenza in Italia entro un anno dalla dichiarazione di riacquisto, da rendere innanzi al Console italiano in relazione al luogo di residenza; assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato ( tali tipologie di riacquisto sono sottoposte al pagamento del contributo di euro 200 stabilito dalla legge n. 18


94/2009); oppure automaticamente, dopo un anno dalla fissazione della residenza in Italia se non vi sia stata rinuncia espressa da parte dell’interessato. La cittadinanza italiana può essere acquistata “per matrimonio” con italiano se ricorrono i seguenti requisiti: • in Italia dopo due anni di residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica) dal matrimonio; • all’estero tre anni dopo il matrimonio. Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi; • validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto da parte del Ministro dell’Interno; • assenza di condanna definitiva per reati di particolare gravità; • assenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. La cittadinanza italiana può essere concessa “per residenza” con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno se ricorrono i seguenti requisiti: • residenza legale (permesso di soggiorno e iscrizione anagrafica continuativi); - 3 anni per discendenti di cittadini che siano stati italiani per nascita (fino al secondo grado) o per i cittadini stranieri nati in Italia; - 4 anni per i cittadini comunitari; - 5 anni per apolidi o rifugiati, per l’adottato maggiorenne, per aver prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano; - 10 anni per cittadini non comunitari. • redditi sufficienti; • integrazione sociale; • assenza di precedenti penali; • assenza di motivi inerenti la sicurezza della Repubblica. Sia per le istanze per matrimonio che per residenza è previsto il versamento del contributo di euro 200 (L. n. 94/2009). La normativa vigente dispone espressamente che la certificazione di cittadinanza, per gli iscritti in Aire, venga rilasciata all’estero dall’Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente. Il Sindaco dell’ultimo comune di residenza in Italia e di iscrizione in Aire, potrà rilasciare il certificato che darà conto della cittadinanza italiana prima dell’avvenuto trasferimento di residenza all’estero e di iscrizione all’Aire mentre, per il periodo successivo, la competenza al rilascio sarà dell’Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente. Per gli iscritti in Aire che non sono mai stati in Italia (nati e residenti all’estero) l’organo competente al rilascio della certificazione di cittadinanza sarà esclusivamente l’Autorità diplomatico-consolare competente territorialmente. 19


Dal 5 luglio 2010 è disponibile un servizio di consultazione on line dedicato (www.interno.it) che consente di avere informazioni in tempo reale sullo stato della propria pratica.

Matrimonio Il cittadino italiano che intenda sposarsi all’estero può farlo dinanzi all’Autorità diplomatico-consolare italiana, oppure dinanzi alle Autorità locali, secondo le leggi del luogo. Nel primo caso, si dovrà rivolgere all’Ufficio consolare in cui la celebrazione deve avere luogo, per le pubblicazioni di matrimonio e la successiva celebrazione. La richiesta della celebrazione del matrimonio dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza con debito anticipo. Ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 200 del 1967, la celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella stessa circoscrizione. Se la Rappresentanza accetta di effettuare la celebrazione la richiesta di pubblicazioni va inoltrata al comune di residenza, fornendo i documenti che il comune richiede. Il comune una volta eseguite le pubblicazioni, delega ai sensi dell’articolo 109 del C.C. il consolato alla celebrazione del matrimonio. Per maggiori informazioni è consigliabile rivolgersi all’Autorità consolare competente. Se risiede in Italia, la richiesta per le pubblicazioni di matrimonio, sarà trasmessa direttamente a quella competente per la pubblicazione. Nel secondo caso, la procedura matrimoniale è sottoposta alla normativa di quello Stato, anche sotto il profilo delle eventuali pubblicazioni prescritte. Una copia dell’atto di matrimonio va fatta pervenire al locale Consolato italiano, affinché questo provveda a trasmetterla, in regola con le normative sulla traduzione e legalizzazione, al comune italiano competente per la trascrizione nei registri dello Stato Civile. E’ importante che nomi, cognomi, luoghi e date di nascita e di celebrazione riportati negli atti originali, siano minuziosamente controllati dagli interessati. Nel caso si riscontrino errori, occorre richiedere le opportune correzioni a chi ha redatto l’atto. Nel caso di matrimonio da celebrare innanzi all’Autorità diplomatica o consolare italiana e sempre che ciò non osti con le leggi del Paese estero, qualora il cittadino/a italiano/a sia residente all’estero e iscritto/a all’Aire, la richiesta dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza nella circoscrizione di residenza. La Rappresentanza, una volta effettuati i necessari controlli (ed ottenuti i documenti per il nubendo/a straniero/a, compreso il nulla osta ovvero il certificato di capacità matrimoniale di cui all’art. 116 del

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C.C.), procede alle pubblicazioni presso la Sede consolare e successivamente alla celebrazione del matrimonio. Il cittadino italiano residente all’estero che intenda contrarre matrimonio presso diversa Rappresentanza consolare italiana, e sempre che detta Rappresentanza acconsenta a ciò, deve presentare la richiesta di pubblicazioni alla Sede estera di residenza la quale, una volta effettuate le pubblicazioni, delega l’altra Sede a celebrare il matrimonio. Per maggiori informazioni è opportuno rivolgersi all'Autorità consolare competente.

Nascita figli I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno un genitore di cittadinanza italiana, pur se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani. Pertanto, la loro nascita deve essere registrata in Italia. Anche nel caso in cui il genitore acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, la trasmette ai propri figli ancora minorenni e conviventi al momento in cui diviene o ridiviene cittadino italiano. Ai fini della registrazione in Italia, bisogna far pervenire all’Ufficio consolare competente i seguenti documenti: • copia dell’atto di nascita redatto dall’Ufficio competente dello Stato estero. Relativamente alle eventuali formalità di traduzione in italiano e legalizzazione di questa (oppure alla possibilità che la copia dell’atto sia sostituita da un certificato redatto in forma semplificata), è sempre opportuno informarsi preventivamente presso l’Ufficio consolare. • documentazione comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori. Decesso Il decesso di un cittadino italiano avvenuto all’estero deve essere registrato in Italia. I documenti necessari sono: • copia dell’atto di morte redatto dall’Ufficio competente dello Stato estero (valgono per le formalità di traduzione e legalizzazione le stesse considerazioni riportate al punto precedente per l’atto di nascita); • documentazione relativa alla cittadinanza del defunto. Ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (certificazione sostitutiva), l’Autorità diplomatico-consolare che non è in grado di ottenere dalle Autorità locali copia degli atti di stato civile formati all’estero, che devono essere trascritti in Italia, può rilasciare, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n.71, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, una 21


certificazione sostitutiva della documentazione che non si è potuta acquisire, che verrà trascritta presso il comune italiano competente. Esistenza in vita Per gli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, e per tutti gli italiani anche non iscritti in Aire, il certificato di esistenza in vita è rilasciato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n.71, in materia di funzioni e poteri consolari, dall’Ufficio consolare, previa opportuna verifica.

Residenza Il certificato di residenza Aire indica, oltre all’iscrizione all’Aire e all’indicazione dell’attuale indirizzo all’estero, la decorrenza della contemporanea cancellazione dall’APR e l’iscrizione nell’Aire nel caso in cui il cittadino si sia trasferito dall’Italia; gli estremi della trascrizione dell’atto di nascita o di acquisto della cittadinanza vengono riportati, qualora il cittadino non sia mai stato residente in Italia. Può essere rilasciato solo dal Comune di iscrizione AIRE. Autocertificazione Agli iscritti in Aire inoltre, in quanto cittadini italiani, si applicano le norme relative alle autocertificazioni sostitutive di certificati anagrafici, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183. Si possono autocertificare solo informazioni già presenti nelle banche dati delle amministrazioni pubbliche e possono essere utilizzate nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di servizi pubblici. In caso di false dichiarazioni si incorre in sanzioni amministrative e penali. REGIME FISCALE Per quanto riguarda le imposte italiane, si consiglia di consultare il sito Internet www.agenziaentrate.gov.it Home – Contatti – Contatta l’Agenzia. Per quanto riguarda, l’IMU, Imposta municipale unica, è possibile consultare i siti del comune competente. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione, per i residenti all’estero, un apposito numero telefonico dall’estero al numero 003906-96668933 (costo a carico del chiamante) o richiedere informazioni via e-mail per assistenza e informazione. Per il trattamento di stipendi e pensioni è necessario consultare le singole Convenzioni che sono reperibili nel sito internet del Ministero dell’Economia e 22


delle Finanze – Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it) nella sezione “Fiscalità internazionale”.

ASSISTENZA SANITARIA L’assistenza sanitaria ai cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero, iscritti AIRE, si distingue in due diverse fattispecie, alle quali lo Stato italiano riconosce diversa forma di assistenza sanitaria. A) Cittadini italiani iscritti AIRE in quanto lavoratori di diritto italiano in distacco all’estero e pensionati di diritto italiano. 1) residenti in paesi dell’Unione Europea, in Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein, nonché nei Paesi con cui sono state stipulate apposite convenzioni. Il lavoratore e il pensionato residente in un paese dell’UE, SEE e Svizzera per usufruire della copertura sanitaria a carico dello Stato italiano, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato estero in cui si risiede, deve richiedere alla ASL di ultima iscrizione in Italia il modello S1, o analogo modello convenzionale, che dovrà essere presentato direttamente all’istituzione competente all’estero per ottenere i livelli i assistenza dei cittadini del paese di residenza. 2) residenti in uno Stato con il quale non è stata stipulata alcuna convenzione con l’Italia Il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute nel paese di residenza. Prima della partenza dovrà farsi rilasciare dalla ASL di ultima iscrizione l’attestato di diritto ex art. 15 del DPR 618/80, dietro presentazione della documentazione di lavoro all’estero. Pertanto il lavoratore dovrà anticipare le spese per le cure sanitarie per le quali potrà chiedere il rimborso allo Stato italiano tramite l’Ufficio consolare all’estero, secondo i tempi e le procedure previste dal DPR 618/80, per le quali si consiglia di consultare il sito del Ministero della Salute ove sono reperibili anche i documenti, al seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/paginaInternaMenuAssiste nzaSanitaria.jsp?id=1092&menu=italiani 3) assistenza sanitaria in caso di rientro temporaneo in Italia del lavoratore in distacco.

23


Per il lavoratore di diritto italiano in distacco, l'art. 12, comma 2, del D.P.R. 31.7.1980, n. 618 prevede che sia assicurata in caso di rientro temporaneo l'assistenza sanitaria da parte della ASL di ultima dimora. A tal fine è necessario possedere: - un numero di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale o codice fiscale; - documentazione comprovante il contratto di lavoro di diritto italiano all’estero. In alternativa il lavoratore può presentare alla ASL l’attestato ex art.12 del DPR 618/80 rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica italiana all’estero. Si precisa che i lavoratori in distacco AIRE hanno diritto al rilascio della TEAM da parte della ASL. Il lavoratore ha diritto a tutte le prestazioni previste nei livelli essenziali di assistenza garantite alla generalità dei cittadini in Italia, ad eccezione del medico di fiducia - sospeso al momento del rilascio del modello per l’assistenza all’estero per soggiorni all’estero superiori a 30 giorni potendo ricorrere tuttavia al medico di medicina generale della ASL o al medico di fiducia usufruendo della visita occasionale a pagamento. Qualora il temporaneo rientro sia per periodi superiori a trenta giorni, nel rispetto delle disposizioni regionali e di quanto previsto nell’Accordo con i medici di medicina generale, sarà possibile procedere alla reiscrizione temporanea nella lista degli assistiti del medico di medicina generale. Rientrano in questo ambito anche i ministri del culto cattolico e i religiosi che svolgono la propria missione all’estero, con rapporto di lavoro subordinato per conto delle Diocesi e che ricevono dall’Istituto centrale per il Sostentamento del clero una remunerazione. Anche in questo caso, oltre al possesso del codice fiscale, il religioso dovrà fornire l’attestazione delle condizioni sopraindicate, rilasciata dalla Diocesi di appartenenza. B) Cittadini italiani iscritti AIRE 1) Tutti i cittadini italiani che hanno trasferito la residenza all’estero che non sono lavoratori di diritto italiano distaccati all’estero, perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che all’estero. Potrebbe, in tal caso, essere utile tutelarsi per la copertura sanitaria all’estero con una polizza assicurativa privata. 2) Assistenza sanitaria in Italia in caso di rientro temporaneo. In caso di temporaneo rientro in Italia i cittadini italiani AIRE limitatamente alle figure dei: titolari di pensione erogata da Enti previdenziali italiani o a coloro che abbiano lo status di emigrante ( nati 24


in Italia ) la norma contenuta nell’art. 2 del D.M. 1 febbraio 1996 prevede l’erogazione di assistenza sanitaria gratuita da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Tale assistenza è, però, limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni nell’anno solare a condizione che i soggetti non abbiano una propria copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Non possono essere erogate cure programmate. I cittadini italiani AIRE assicurati di Paesi UE, SEE e Svizzera, in caso di rientro temporaneo in Italia possono utilizzare la TEAM rilasciata dallo Stato estero di residenza, che garantisce tutte le cure necessarie in forma diretta in Italia. Per ogni altra informazione sull’assistenza sanitaria ai cittadini italiani iscritti all’Aire, è possibile consultare il sito del Ministero della Salute http://www.salute.gov.it/assistenzaSanitaria/assistenzaSanitaria.jsp

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE Per quanto concerne la tutela previdenziale del lavoratore all’estero si deve far riferimento ai siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it e dell’INPS www.inps.it Si riassumono di seguito alcune linee guida dettate dalla normativa vigente. Per i lavoratori che si spostano nell’ambito di Paesi membri dell’Unione Europea, della Svizzera e dei Paesi aderenti all’area SEE (Spazio Economico Europeo), cioè Norvegia, Islanda e Liechtenstein, le regole di coordinamento delle legislazioni di sicurezza sociale sono dettate dai Regolamenti dell’UE:  Regolamento n. 883/2004 (GUCE L. n. 200 del 7 giugno 2004) come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 (GUUE L. n. 284 del 30 ottobre 2009) e dal Regolamento 465/2012 (GUUE L 149 dell’8 giugno 2012;  Regolamento n. 987 del 16 settembre 2009 (GUUE L. n. 284 del 30 ottobre 2009). Esistono poi convenzioni bilaterali di sicurezza sociale fra l’Italia ed i seguenti Paesi: Argentina, Australia, Brasile, Canada-Quebec, Capo Verde, Croazia, altri Stati nati dal dissolvimento della ex- Jugoslavia, Jersey e Isole del Canale, Israele (soltanto accordo contro la doppia contribuzione), Principato di Monaco, Repubblica di Corea (soltanto accordo contro la doppia contribuzione),

25


Repubblica di San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d’America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela. Sia i regolamenti europei che le convenzioni bilaterali prevedono: • la parità di trattamento, • l’unicità della legislazione applicabile, • la totalizzazione dei periodi assicurativi al fine del raggiungimento dei requisiti richiesti per il diritto a prestazione, • l’esportabilità delle prestazioni. Infine, per i lavoratori inviati a svolgere la propria attività in Paesi extracomunitari non convenzionati, si applicano le tutele previste dalla legge 398/87. Si ricorda, infine, che in molti Paesi esteri esiste una rete di patronati italiani ai quali i lavoratori possono rivolgersi gratuitamente per assistenza relativa allo svolgimento di pratiche previdenziali. L’elenco dei Patronati per Paese e i relativi indirizzi sono consultabili sul sito www.inps.it.

DIRITTO AL VOTO ALL’ESTERO I cittadini regolarmente iscritti all’Aire hanno il diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia e sono regolarmente iscritti nelle liste elettorali tenute dai comuni italiani. Elezioni Comunali, Provinciali e Regionali In questo tipo di consultazioni, i residenti all’estero, per esercitare il proprio diritto al voto, devono rientrare in Italia e recarsi nel comune di iscrizione Aire, presentandosi al seggio elettorale muniti di documento d’identità e tessera elettorale (se il residente all’estero non è in possesso della tessera elettorale, la deve ritirare presso il comune di iscrizione AIRE). I residenti all’estero vengono avvisati della consultazione mediante cartolina postale. Elezioni Parlamento Europeo Gli elettori residenti nell’Unione Europea ricevono dal Ministero dell’Interno un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza qualora optino per il voto all’estero. In alternativa, possono votare in Italia presso il seggio elettorale nel comune di iscrizione AIRE. 26


Gli elettori italiani residenti in Paesi extra Unione Europea ricevono invece la cartolina-avviso per il rientro in Italia, al fine di esercitare il proprio voto. Elezioni Parlamento Italiano e Referendum Per il rinnovo del Parlamento italiano (elezioni politiche) è stata istituita l’apposita Circoscrizione Estero per l’elezione di 6 senatori e 12 deputati. I cittadini residenti all’estero, sia in occasione di elezioni politiche, sia in occasione di referendum nazionali abrogativi o costituzionali, possono esprimere il proprio voto per corrispondenza presso la propria abitazione di residenza all’estero. L’elettore riceverà un plico dal Consolato contenente le schede elettorali ed una busta affrancata, per la successiva spedizione al proprio Consolato delle schede votate dall’elettore stesso. Chi, in occasione di elezioni politiche, voglia rinunciare al voto per posta, volendo quindi rientrare in Italia per votare per i candidati presentatisi nella circoscrizione del comune di iscrizione AIRE, deve, entro il 31 dicembre dell’anno precedente alle elezioni, dare comunicazione scritta al competente Consolato, dichiarando di voler optare per il voto in Italia. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum nazionali abrogativi o costituzionali, l’elettore può esercitare detta opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all’indizione delle consultazioni.

27


AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI RIFERIMENTO MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI •

Direzione Centrale per i Servizi Demografici Direttore Centrale Prefetto Giovanna Menghini Telefoni +39 06 465 27751 - 25064 - 26247 - 38197 Fax +39 06 465 49790 - 49908

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali Direttore Centrale Prefetto Nadia Minati Telefoni +39 06 465 25074 - 25442 Fax + 39 06 4883756

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL’ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE •

Direttore Generale: Ministro Plen. Cristina Ravaglia Telefoni +39 06 3691 8719 - 2804 - 2814

28


SOMMARIO

PRESENTAZIONE AIRE - Anagrafe degli italiani residenti all’estero ISCRIZIONE Chi deve iscriversi Chi non deve iscriversi all'AIRE Modalità di iscrizione Richiesta di iscrizione all’Aire Iscrizione per trasferimento da AIRE ad altra AIRE Aggiornamenti Rimpatrio DOCUMENTI Carta d’identità Passaporto Passaporto ordinario valido solo per paesi UE Passaporto ordinario per i minori Duplicato del passaporto Passaporto temporaneo Visti di ingresso Patente di guida Esportazione di veicoli acquistati in Italia Immatricolazione in Italia di veicoli a nome di cittadini AIRE Codice Fiscale CERTIFICATI Cittadinanza Matrimonio Nascita figli Decesso Esistenza in vita Residenza Autocertificazione REGIME FISCALE ASSISTENZA SANITARIA TRATTAMENTO PREVIDENZIALE DIRITTO AL VOTO ALL’ESTERO Elezioni Comunali, Provinciali e Regionali Elezioni Parlamento Europeo Elezioni Parlamento Italiano e Referendum

29

Pag. 3 4 5 5 5 6 7 7 8 8 8 8 10 12 12 14 14 14 14 15 16 17 18 18 20 21 21 22 22 22 22 23 25 26 26 26 27


Si ringraziano per la fattiva collaborazione: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza; il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione; il Ministero degli Affari Esteri; il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il Ministero della Salute; l’Agenzia delle Entrate. La redazione è stata curata dal Viceprefetto Paola Rolli e dai Funzionari Patrizia Bonanno, Annamaria Grispo ed Anna Zaccari - Ufficio AIRE - Direzione Centrale per i Servizi Demografici Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

30



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GENZI

AGENZIA D E L L E E N T R AT E

D E L L E E N T R AT E

GUIDA FISCALE PER I RESIDENTI ALL’ESTERO

UFFICIO RELAZIONI

Progetto grafico: FULVIO RONCHI

ESTERNE

LE IMPOSTE, LE AGEVOLAZIONI, LE DICHIARAZIONI, I VERSAMENTI I n

a l l e g a t o : ELENCO

WWW.AGENZIAENTRATE.IT

M

1

DELLE

CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO

LE

DOPPIE

IMPOSIZIONI


INDICE pag.

2

pag.

10

pag.

12

pag.

25

pag.

27

pag.

29

pag.

31

pag.

32

1

LE IMPOSTE PER I NON RESIDENTI

Capitolo

2

Capitolo

3

Capitolo

4

Capitolo

5

Capitolo

6

Capitolo

7

Capitolo

8

Capitolo

IL CODICE FISCALE E LA PARTITA IVA PER I NON RESIDENTI

LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI NON RESIDENTI

LE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL’IRPEF

LE IMPOSTE SULLA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI

FONDI COMUNI: RIMBORSI AI NON RESIDENTI

LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

I PAESI CON REGIME FISCALE PRIVILEGIATO AI FINI DELLA RESIDENZA


1 LE IMPOSTE PER I NON RESIDENTI

1.1

1. CHI SONO I NON RESIDENTI Ai fini delle imposte sul reddito sono considerati non

(l’elenco dei Paesi è riportato al Cap. VIII).

residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi

I cittadini che hanno trasferito la propria residenza

comunali dei residenti per la maggior parte del periodo

in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui

d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni

siano effettivamente ivi residenti, devono essere pronti

bisestili), e non hanno, nel

“ ”

territorio dello Stato italiano,

né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). I non residenti che hanno

NON SI CONSIDERANO NON RESIDENTI, SALVO PROVA CONTRARIA, I CITTADINI ITALIANI CANCELLATI DALLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ED EMIGRATI IN STATI O TERRITORI AVENTI UN REGIME FISCALE PRIVILEGIATO

prodotto redditi o possiedono

a fornire la prova del reale trasferimento all’estero; e quindi dimostrando che non hanno in Italia la dimora abituale oppure il complesso dei rapporti riguardanti gli affari e gli interessi (allargati, oltre che agli aspetti economici, a quelli familiari, sociali e morali).

beni in Italia sono tenuti a versare le imposte

Sarà quindi possibile utilizzare qualsiasi mezzo di prova

allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali

di natura documentale,

Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate

ad esempio la sussistenza della dimora abituale nel

tra lo Stato italiano e quello di residenza (l’elenco

Paese fiscalmente privilegiato, sia personale che

delle convenzioni stipulate dall’Italia è riportato

dell’eventuale nucleo familiare, l’iscrizione ed

al capitolo VII).

effettiva frequenza dei figli presso istituti scolastici o

Non si considerano non residenti, salvo prova contraria,

di formazione del Paese estero,

i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della

lo svolgimento di un rapporto lavorativo a carattere

popolazione residente ed emigrati in Stati o territori

continuativo, stipulato nello stesso paese estero,

aventi un regime fiscale privilegiato, individuati

ovvero l’esercizio di una qualsiasi attività economica

con decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999

con carattere di stabilità.

1.2

1.2 IL DOMICILIO FISCALE IN ITALIA DEI NON RESIDENTI

Il domicilio fiscale serve soprattutto a individuare

I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un

l’Ufficio dell’amministrazione finanziaria competente a

rapporto di servizio con la pubblica amministrazione,

controllare i dati della dichiarazione dei redditi.

nonchè quelli considerati residenti avendo trasferito la

In base alle norme fiscali italiane i contribuenti non

residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato

residenti, ai fini delle imposte sul reddito, hanno il

indicati nel D.M. 4 maggio 1999 (l’elenco dei Paesi è

domicilio fiscale nel Comune italiano nel quale hanno

riportato al Cap. VIII), hanno invece il domicilio fiscale

prodotto il reddito (o, se l’attività viene svolta in più

nel Comune di ultima residenza in Italia.

Comuni, nel Comune in cui hanno prodotto il reddito più elevato).

2

AGENZIA

DELLE ENTRATE


1.3

1.3 LE PRINCIPALI IMPOSTE ITALIANE PER I NON RESIDENTI

Le principali imposte che possono riguardare i non

presentazione della dichiarazione annuale dei redditi

residenti sono:

ai fini Irpef - ad eccezione dei casi di esonero - e

l’imposta personale sui redditi (Irpef) l’addizionale regionale all’Irpef

versamento delle relative imposte (saldo per l’anno precedente e acconti per l’anno in corso) se possiedono immobili, oltre all’Irpef devono pagare

l’addizionale comunale all’Irpef

l’Ici e, se l’immobile non è concesso in locazione, la

le imposte sui trasferimenti di proprietà degli immobili

tassa sui rifiuti solidi urbani. La dichiarazione Ici, al

l’imposta comunale sugli immobili (Ici).

contrario di quanto avviene per l’Irpef, non si presenta ogni anno, ma solo in caso di variazioni in caso di successione, per gli immobili e per i diritti

I non residenti titolari di redditi imponibili in Italia sono soggetti ai seguenti obblighi fiscali:

1.4

immobiliari rimane l’obbligo di presentazione della relativa dichiarazione. L’imposta sulle successioni è stata invece soppressa con la legge n. 383 del 2001.

1.4 LE IMPOSTE SUGLI IMMOBILI PER I NON RESIDENTI

I beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in

IMMOBILI AFFITTATI

Italia si considerano produttivi di reddito anche se non

Il contratto di locazione formato con scrittura privata,

sono affittati e sono soggetti contemporaneamente a

indipendentemente dall’importo del canone annuo,

diverse imposte:

deve essere registrato, entro 30 giorni dalla data

Irpef - imposta sul reddito

dell’atto, presso un qualsiasi ufficio del registro;

l’addizionale regionale all’Irpef

se viene stipulato con l’ausilio di un pubblico ufficiale,

l’addizionale comunale all’Irpef

deve essere registrato a cura dello stesso presso

Ici - imposta comunale sul possesso.

l’ufficio del registro (o delle Entrate, ove istituito)

In caso di trasferimento (a seguito di un contratto tra

competente.

vivi) gli immobili sono inoltre soggetti alle seguenti

L’imposta di registro è pari al 2 per cento

imposte sui trasferimenti:

del corrispettivo annuo pattuito.

Iva, imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale.

ATTENZIONE. NEL CASO IN CUI IL CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO AD UN IMMOBILE UBICATO IN ITALIA VENGA STIPULATO ALL’ESTERO, È PREVISTO L’OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE PRESSO GLI UFFICI FINANZIARI ITALIANI ENTRO 60 GIORNI.


1.5

1.5 I REDDITI TASSABILI DEI NON RESIDENTI

Si intendono prodotti in Italia, e sono quindi soggetti ad imposizione da parte dello Stato italiano - salvo quanto

STIPENDI Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di

previsto dalle Convenzioni internazionali contro le

lavoro privato, in quasi tutte le Convenzioni

doppie imposizioni - i redditi che hanno avuto origine

(ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio,

nel territorio italiano e derivano da:

Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna,

1

attività di lavoro dipendente, autonomo, di impresa, ecc.

Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva

2 3

pensioni e assegni assimilati

contemporaneamente le seguenti condizioni:

beni immobili (terreni e fabbricati) ubicati in Italia.

Sono inoltre assoggettabili a tassazione anche altre tipologie di redditi (come, ad esempio, quelli

nel Paese di residenza del percettore quando esistono

A

la sua attività in Italia per meno di 183 giorni

B

le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all’estero

delle società) che non vengono esaminati in questa pubblicazione.

il lavoratore residente all’estero presta

C

l’onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore

In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a imposizione (e quindi all’obbligo di dichiarazione) i redditi:

di lavoro ha in Italia. In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano.

percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni;

PENSIONI Sono imponibili comunque in Italia le pensioni

percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con

corrisposte a persone non residenti dallo Stato italiano,

il quale è stata stipulata una Convenzione contro le

da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili

doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali

organizzazioni nel territorio stesso. Con alcuni Paesi

redditi sia in Italia che nello Stato estero;

sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie

percepiti dal soggetto residente in uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia. Di seguito vengono indicate, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni prodotti in alcuni Paesi esteri. Per il trattamento di stipendi e pensioni diversi da quelli elencati o prodotti in altri Paesi, è necessario consultare le singole Convenzioni (che si possono trovare nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it).

“ ”

imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni

PER IL TRATTAMENTO DI STIPENDI E

PENSIONI PERCEPITI DA CONTRIBUENTI

RESIDENTI IN ALTRI PAESI È NECESSARIO CONSULTARE LE SINGOLE CONVENZIONI

corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate dallo Stato italiano o da una sua articolazione politica o

4

AGENZIA

DELLE ENTRATE


amministrativa o da un suo ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto in Italia.

FRANCIA Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti,

tassate solo in Italia, ad eccezione dei casi in cui il

organismi o istituti previdenziali italiani preposti

contribuente ha la nazionalità francese e non quella

all’erogazione del trattamento pensionistico

italiana.

(ad esempio l’Inps). In linea generale tali pensioni sono

Le pensioni private italiane sono tassate, secondo una

imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario.

regola generale, solo in Francia, tuttavia le pensioni

Per il trattamento di stipendi e pensioni percepiti

che la vigente Convenzione Italia-Francia indica come

da contribuenti residenti in altri Paesi è necessario

pensioni pagate in base alla legislazione di “sicurezza

consultare le singole Convenzioni (i testi delle Convenzioni

sociale” sono imponibili in entrambi gli Stati

sono riportati nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate). Diamo di seguito una sintesi di quanto prevedono alcune delle vigenti Convenzioni per quanto riguarda la tassazione delle pensioni erogate da enti pubblici e privati situati in Italia ad un contribuente residente all’estero:

ARGENTINA REGNO UNITO S P A G N A S TAT I U N I T I VENEZUELA

SVIZZERA Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana; le stesse non sono quindi imponibili in Italia se il contribuente residente in Svizzera non ha la nazionalità italiana. Le pensioni private sono tassate soltanto in Svizzera.

CANADA Le pensioni pubbliche sono imponibili esclusivamente in Italia. Le pensioni private di fonte italiana non sono

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono

assoggettate a tassazione in Italia se l’ammontare

di norma tassate solo in Italia, ad eccezione

non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000

dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità

dollari canadesi o 12.000.000 di lire (6.197,48 euro).

dello Stato estero in cui risiede.

Se viene superato questo limite le pensioni

Le pensioni private percepite da residenti in questi

sono tassabili anche in Italia.

Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

B E L G I O GERMANIA

AUSTRALIA Le pensioni, sia pubbliche che private, non sono assoggettate a tassazione in Italia.

Le pensioni pubbliche di fonte italiana sono di norma tassate solo in Italia, ad eccezione dei casi in cui il contribuente ha la nazionalità dello Stato estero di residenza e non quella italiana. Le pensioni private percepite da residenti in questi Paesi non sono assoggettate a tassazione in Italia.

5

AGENZIA

DELLE ENTRATE


1.6

1.6 I REDDITI DA COLLABORAZIONE CORRISPOSTI A NON RESIDENTI

I redditi derivanti da prestazioni di collaborazioni

Tra i caratteri essenziali della collaborazione coordinata

coordinate e continuative si considerano prodotti nel

e continuativa non è più prevista la natura

territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato italiano, da

intrinsecamente artistica o professionale della

soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni, nel

prestazione stessa.

t0erritorio dello Stato, di soggetti non residenti ,

Pertanto caratteri distintivi

Se ad erogare il compenso al non residente è un soggetto nazionale, quindi, l'imposta è dovuta in Italia a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente effettuate nel territorio

titolo d'imposta del 30 per cento, salvo nel caso in cui esista una convenzione contro le doppie imposizioni che disponga diversamente. A partire dal 1° gennaio 2001 i compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi sono compresi tra i

e continuative sono: la continuità nel tempo della prestazione lavorativa,

“”

nazionale o all'estero. Su questi redditi è prevista l’applicazione di una ritenuta a

delle collaborazioni coordinate

la coordinazione che si realizza attraverso l'inserimento funzionale del parasubordinato nell'organizzazione economica,

“A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2001 I

nonchè la mancanza del vincolo di

COMPENSI PERCEPITI DAI COLLABORATORI

subordinazione proprio del lavoro

COORDINATI E CONTINUATIVI SONO COMPRESI

dipendente. Tale ultima

TRA I REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI

caratteristica consiste nel non

LAVORO DIPENDENTE”

assoggettamento del lavoratore al

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La nuova disciplina, oltre ad indicare alcuni rapporti

di collaborazione coordinata e continuativa tipici, come

ad esempio quelli di sindaco, di amministratore ed altri,

potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro. Nell'ipotesi in cui sussistono tali caratteri distintivi tali incarichi

potranno rientrare nell'ambito dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche se si concretizzano in attività manuali ed operative.

definisce quali elementi identificativi degli "altri

ATTENZIONE: Se le collaborazioni rientrano nei

rapporti di collaborazione" l’assenza del vincolo di

compiti istituzionali compresi nell’attività di

subordinazione (la cui presenza farebbe rientrare il

lavoro dipendente ovvero nell’oggetto

reddito nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente)

dell’attività di lavoro autonomo,

nonché la mancanza di un’organizzazione di mezzi

i compensi percepiti sono soggetti alle regole previste

(requisito necessario, invece, ai fini della qualificazione

per tali redditi.

del reddito d’impresa).

6

AGENZIA

DELLE ENTRATE


1.7

1.7 I REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALI

I redditi conseguiti svolgendo libere professioni o altre

l’Amministrazione finanziaria italiana, in genere, non

attività di carattere indipendente esercitate in Italia da

tassa i relativi redditi.

una persona residente in uno Stato non legato all’Italia

I redditi derivanti da attività libero-professionali

da Convenzione per evitare le doppie imposizioni, si

imponibili in Italia e percepiti da residenti all’estero

considerano imponibili in Italia.

sono sottoposti ad imposizione nel seguente modo:

Anche nel caso di residenti in Paesi con cui sia in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, tali redditi sono in genere imponibili in Italia se l’attività viene svolta abitualmente in una

se i compensi sono erogati da committenti che sono sostituti d’imposta, subiscono una ritenuta a titolo d’imposta (definitiva) del 30 per cento;

sede fissa - ad esempio, il locale di consultazione di

se i compensi sono erogati da committenti che

un medico, l’ufficio di un architetto o di un

non sono sostituti d’imposta, devono essere

avvocato - per la porzione di reddito attribuibile a

indicati nella dichiarazione dei redditi da

tale sede.

presentare all’Amministrazione finanziaria

Nel caso in cui, invece, il residente in uno Stato legato

italiana.

all’Italia da Convenzione per evitare le doppie imposizioni eserciti nel nostro Paese una libera professione senza avvalersi di una sede fissa,

1.8

1.8 ALTRI REDDITI

REDDITO D’IMPRESA

una sede di direzione

Sia la legislazione italiana che le Convenzioni per

una succursale

evitare le doppie imposizioni dispongono che il reddito d’impresa conseguito nel territorio nazionale da contribuenti non residenti è imponibile in Italia solo

un ufficio un’officina

nel caso in cui sia attribuibile ad una stabile

un laboratorio

organizzazione situata in Italia.

un cantiere di costruzione o di montaggio

L’effettiva esistenza di una stabile organizzazione

la cui durata sia superiore ai dodici mesi

è definita dalle singole Convenzioni fiscali, che

una miniera o un giacimento petrolifero o

tuttavia, in linea generale, si basano su una definizione accettata a livello internazionale (esistono lievi differenze da un Paese all’altro).

di gas naturale, una cava o un altro luogo di estrazione di risorse naturali.

L’espressione stabile organizzazione, quindi, in linea di massima comprende:

7

AGENZIA

DELLE ENTRATE


DIVIDENDI I dividendi pagati a residenti all’estero sono imponibili in Italia con una ritenuta alla fonte del 27 per cento a titolo definitivo. Tuttavia, se il percettore risiede in un Paese legato all’Italia da una Convenzione per evitare le doppie imposizioni, la ritenuta alla fonte effettuata in Italia non può superare la misura massima fissata dalla Convenzione stessa (in genere il 10 o il 15 per cento). Se il percettore dei dividendi ha una stabile organizzazione o una base fissa in Italia, è qui che tali redditi sono assoggettati ad imposizione, secondo quanto prevede la normativa nazionale per i residenti italiani. Per rendere immediata l’applicazione di tali misure convenzionali la normativa italiana prevede attualmente un meccanismo in base al quale, nei casi di azioni e titoli similari, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.a., le agevolazioni di tipo convenzionale possono essere applicate direttamente dagli intermediari.

AGEVOLAZIONI RISERVATE AI NON RESIDENTI SU ALCUNI TIPI DI REDDITI DI CAPITALI E REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA Per effetto dell’articolo 10 del decreto legge n. 350 del 25 settembre 2001 convertito dalla legge n. 409 del 2001, dal 1° gennaio 2002, sono state semplificate e snellite notevolmente le procedure e gli adempimenti che i contribuenti non residenti devono seguire per ottenere il regime di esonero o i rimborsi previsti espressamente per loro in relazione ad alcuni redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze). Le nuove disposizioni, che prescindono dal trattamento previsto nelle singole Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, riguardano numerose tipologie di redditi di capitale e plusvalenze tra cui risultano particolarmente rilevanti e frequenti quelle di seguito indicate:

I non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto al rimborso - fino a concorrenza

1

Interessi, premi e altri frutti derivanti da:

dei quattro noni della ritenuta - dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva

obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche;

sugli stessi utili mediante certificazione del competente obbligazioni e titoli sirnilari emessi da società per

ufficio fiscale dello Stato estero (Decreto del presidente della Repubblica n. 600

azioni con azioni negoziate in mercati

del 1973, articolo 27, comma 3).

regolamentati italiani, nonché i titoli con regime

titoli di Stato, titoli obbligazionari di amministrazioni

PER RENDERE IMMEDIATA L’APPLICAZIONE

statali, anche con ordinamento autonomo, di enti

DI TALI MISURE CONVENZIONALI LA NORMATIVA

territoriali, di enti pubblici istituiti per l’esercizio diretto

ITALIANA PREVEDE ATTUALMENTE UN MECCANISMO

di servizi pubblici in regime di monopolio; sono inoltre da

IN BASE AL QUALE, NEI CASI DI AZIONI E TITOLI SIMILARI,

considerarsi equiparati agli effetti tributari i titoli emessi

IMMESSI NEL SISTEMA DI DEPOSITO ACCENTRATO

in Italia da enti ed organismi internazionali costituiti in

GESTITO DALLA MONTE TITOLI S.P.A.,

base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia

LE AGEVOLAZIONI DI TIPO CONVENZIONALE

(quali, ad esempio, BERS, BEI, CECA, BIRS, ELTRATO”;

POSSONO ESSERE APPLICATE DIRETTAMENTE DAGLI INTERMEDIARI

8

fiscale equiparato;

AGENZIA

DELLE ENTRATE

obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge; titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali (quali ad esempio i BOC);


2

interessi derivanti da depositi e conti correnti

12 dicembre 2001 (supplemento ordinario alla G.U.

diversi da quelli bancari e postali (per quanto

n. 301 del 29 dicembre 2001).

concerne i redditi derivanti da conti bancari e

L’auto-dichiarazione ha validità fino a revoca e non va

postali per ottenere la non applicazione delle

presentata qualora i non residenti abbiano già presenta-

imposte è sufficiente che il non-residente

to allo stesso intermediario il modello 116 e questo sia

presenti una semplice dichiarazione della sua

ancora in corso di validità.

condizione in forma libera); Lo schema di autocertificazione deve essere presentato,

3

plusvalenze su cessioni di partecipazioni non

debitamente datato e sottoscritto:

qualificate in società residenti in Italia e plusvalenze su titoli diversi da partecipazioni

– alla banca incaricata di operare l’investimento in

sociali.

Italia; – ai soggetti italiani che applicano ordinariamente l’im-

Possono avvalersi di questo regime di esonero gli

posta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi

investitori residenti in Paesi che consentono un

diversi di natura finanziaria;

adeguato scambio di informazioni e che non abbiano

– ai sostituti d’imposta, ai fini della non applicazione

regimi fiscali privilegiati.

delle ritenute sui redditi di capitale di cui all’articolo

Sono da considerare “Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni ” tutti quelli indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modificazioni ed integrazioni (consultabile nel sito internet www.agenziaentrate.it).Gli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato sono riportati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992 (consultabile nei siti internet www.agenziaentrate.it e www. tesoro. it/publiedebt).

26-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.

Per gli interessi pagati al soggetto residente in un Paese con cui è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni ma che non risponda ai requisiti di cui sopra, viene applicata in Italia una ritenuta alla fonte che non può superare la misura massima prevista nella Convenzione stessa (in genere il 15 per cento) su richiesta dell’interessato al sostituto d’imposta. Nel caso si sia

Per ottenere l’applicazione del regime di esonero

subita in Italia una ritenuta superiore al dovuto, si può

dall’imposizione relativamente a questi redditi, è

chiedere il rimborso secondo le modalità indicate al

necessario presentare un’auto-dichiarazione redatta

paragrafo 3.3. In tali casi è sempre necessario fornire un

conformemente allo schema approvato con il decreto

attestato di residenza rilasciato dalle Autorità fiscali del

del Ministro dell’economia e delle finanze del

proprio Paese.

9

AGENZIA

DELLE ENTRATE


2 IL CODICE FISCALE E L A PA RT I TA I VA PER I NON RESIDENTI

2.1

2.1 COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER OTTENERE IL CODICE FISCALE Lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del

Se viene indicato un domicilio in Italia, il tesserino

2000) ha previsto che ai contribuenti residenti

plastificato del codice fiscale viene invece recapitato

all’estero devono essere assicurate le più ampie

a tale indirizzo. Tuttavia, su esplicita richiesta, anche

agevolazioni per ottenere il codice fiscale, per

in questo caso il tesserino può essere inoltrato al

presentare le dichiarazioni dei redditi e per

Consolato per la successiva consegna all'interessato.

pagare le imposte. Per attuare tale disposizione sono stati emanati il decreto 17 maggio 2001 n. 281, pubblicato sulla

Entrate n. 74/E del 1° agosto 2001 che definiscono le nuove modalità di attribuzione del codice fiscale per i non

accedere mediante la funzione "Codici fiscali" al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria

É IN FASE DI REALIZZAZIONE UNA PROCEDURA CHE CONSENTE A TUTTI I CONSOLATI DI PROVVEDERE ALL'ATTRIBUZIONE

residenti (per la presentazione

DEL CODICE FISCALE UTILIZZANDO

delle dichiarazioni dei redditi e

I COLLEGAMENTI INTERNET.

per il pagamento delle imposte via internet da parte dei non

residenti vedi il paragrafo 3.11 del capitolo III).

dell'Agenzia delle Entrate, sono in grado di procedere direttamente all'attribuzione del codice fiscale. I Consolati che, pur disponendo del collegamento telematico con l'INPS, non sono autorizzati alla attribuzione del codice fiscale, possono farne richiesta via fax all'Agenzia delle Entrate -

Direzione Centrale Sistemi e Processi - Ufficio

Per richiedere il codice fiscale i non residenti devono

Archivio Anagrafico, sicurezza e basi dati

rivolgersi all'Autorità consolare territorialmente

- (fax n. +39 06 5016741) - indicando i nominativi ed i

competente.

codici fiscali dei funzionari da abilitare.

Il tesserino plastificato del codice fiscale viene recapitato, tramite corriere diplomatico presso il Consolato territorialmente competente, che provvederà a recapitarlo all'interessato.

10

telematico con l'INPS e che sono autorizzati ad

“ ”

Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001, e la circolare dell’agenzia delle

I Consolati che dispongono di un collegamento

AGENZIA

DELLE ENTRATE

É in fase di realizzazione una procedura che consente a tutti i consolati di provvedere all'attribuzione del codice fiscale utilizzando i collegamenti Internet.


2.2

2.2 COSA DEVE FARE UN NON RESIDENTE PER OTTENERE LA PARTITA IVA

IL RAPPRESENTANTE FISCALE DEVE ESSER NOMINATO CON ATTO PUBBLICO, CON SCRITTURA PRIVATA REGISTRATA O CON LETTERA ANNOTATA IN APPOSITO REGISTRO, IN DATA ANTERIORE A QUELLA IN CUI È AVVENUTA LA TRANSAZIONE IMPONIBILE, PRESSO L’UFFICIO COMPETENTE

IN RELAZIONE AL DOMICILIO FISCALE DEL RAPPRESENTANTE.

Per ottenere l’apertura di un numero di partita Iva,

in cui è avvenuta la transazione imponibile, presso

i contribuenti non residenti e senza stabile

l’Ufficio competente in relazione al domicilio fiscale

organizzazione in Italia devono nominare

del rappresentante.

un rappresentante fiscale, che provvederà a presentare la richiesta

Il non residente al quale viene attribuito un numero

all’Ufficio dell’Entrate (o, in mancanza, all’Ufficio Iva)

di partita Iva deve assolvere, per mezzo del

del luogo in cui ha il domicilio fiscale.

rappresentante fiscale, tutti gli obblighi Iva, come ad esempio fatturazione, registrazione,

Il rappresentante fiscale deve esser nominato con atto

presentazione della dichiarazione Iva.

pubblico, con scrittura privata registrata o con lettera annotata in apposito registro, in data anteriore a quella

11

AGENZIA

DELLE ENTRATE


3 LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E I NON RESIDENTI

3.1

3.1. IL MODELLO UNICO PER LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E I NON RESIDENTI Secondo la legge italiana, chiunque possiede redditi

(tipo di dichiarazione, altro soggetto che

imponibili prodotti in Italia, anche se residente

sottoscrive la dichiarazione, destinazione

all’estero, è tenuto a dichiararli all’Amministrazione

dell’8 per mille, firma)

finanziaria, salvo i casi di esclusione previsti

i quadri dei redditi contrassegnati dalla lettera

espressamente. Dal 1998 il modello 740 è sostituito dal

R (RA, RB, RC, RN, RP, RV, RX).

modello Unico che, oltre alla dichiarazione dei redditi, comprende: la dichiarazione annuale dei contribuenti Iva

I cittadini italiani che risiedono all’estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonchè quelli considerati residenti avendo trasferito la

la dichiarazione Irap (la nuova imposta

residenza in Paesi aventi un regime fiscale privilegiato

regionale che dal ‘98 sostituisce i contributi

indicati nel D.M. 4 maggio 1999 (l’elenco di tali paesi è

sanitari, l’Iciap e diversi altri tributi).

riportato nel Cap. VIII), hanno il domicilio fiscale nel

l’eventuale dichiarazione delle ritenute operate

Comune di ultima residenza in Italia.

durante l’anno a collaboratori e simili (modello

L’indirizzo del domicilio in Italia va indicato solo nel

770).

caso in cui sia individuabile un recapito nel Comune di

Dal 2001 non viene più predisposto il modello specifico

domicilio fiscale.

Unico NR (Non Residenti), ma viene inclusa nel modello

In caso di residenza all’estero si deve indicare il codice

Unico Persone fisiche un’apposita guida alla

fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del Paese di

compilazione della dichiarazione riservata ai non

residenza o, in mancanza, un analogo codice

residenti.

identificativo (ad esempio, codice di sicurezza sociale,

I non residenti in Italia titolari solo di redditi di

codice identificativo generale, ecc).

immobili e/o redditi di lavoro dipendente o di

Se il Paese estero di residenza è strutturato secondo

pensione devono quindi utilizzare il modello base

suddivisioni geografiche, nell’apposito rigo deve essere

Unico Persone fisiche, che può essere prelevato dal

indicato lo Stato federato, la Contea, il Distretto, ecc.;

sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

in presenza di più suddivisioni territoriali si deve

(www.agenziaentrate.it).

indicare solo la maggiore (ad esempio, se un Paese è

Tutti i contribuenti non esonerati devono compilare il

diviso in Stati federati, a loro volta suddivisi in Contee,

modello base per la dichiarazione, che contiene:

si indica solo lo Stato federato).

il frontespizio, con i dati che identificano il dichiarante e le istruzioni fondamentali la seconda facciata, con le informazioni personali e quelle relative alla dichiarazione

ATTENZIONE.

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE SEMPRE FIRMATA DAL DICHIARANTE. 12 A G E N Z I A DELLE ENTRATE


3.2

3.2 L’IRPEF: CHI DEVE PAGARLA E SU COSA

L’Irpef, imposta sul reddito delle persone fisiche, fonda il suo presupposto sul possesso di redditi in denaro o in natura compresi nelle seguenti sei categorie: Fondiari

Dominicali e agrari dei terreni, dei fabbricati

Capitale

Dividendi, interessi attivi, rendite perpetue

Lavoro dipendente

Prestazioni di lavoro, pensioni, assimilati

Lavoro autonomo

Arti e professioni, autori, amministratori e sindaci di società

Impresa

Prestazioni di servizi, imprese non agricole

Diversi

Lavoro autonomo occasionale, affitto di terreni per uso non agricolo, plusvalenze, ecc.

I soggetti passivi dell’imposta sono tutte le persone

elencati in precedenza e prodotti in Italia o all’estero

fisiche residenti e non residenti, queste ultime

da parte dei contribuenti residenti in Italia; i non

esclusivamente per i redditi prodotti nel nostro Paese.

residenti, invece, sono tenuti a pagare l’imposta

Vale a dire che sono assoggettati all’Irpef i redditi

esclusivamente per i redditi conseguiti in Italia.

3.3

3.3 CONTROLLARE SE SI È ESONERATI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE La prima cosa da fare è controllare se si è tenuti o

non superiore a 12.000.000 di lire (6.197,48 euro)

meno a fare la dichiarazione.

se le detrazioni per lavoro dipendente spettano

E’ esonerato dall’obbligo di presentare la

per l’intero anno

dichiarazione dei redditi chi nel 2001 ha posseduto:

redditi di lavoro dipendente erogati da più sostituti

solo reddito di lavoro dipendente o di pensione

d’imposta se è stato chiesto all’ultimo di tenere conto

corrisposto da un unico sostituto d’imposta obbligato

dei redditi corrisposti durante i rapporti precedenti e

ad effettuare le ritenute d’acconto

quest’ultimo ha effettuato le operazioni di conguaglio

redditi di lavoro dipendente o assimilati corrisposti da

solo redditi di terreni e fabbricati complessivamente

più datori di lavoro italiani per un importo complessivo

non superiori a 360.000 lire (185,92 euro).

13

AGENZIA

DELLE ENTRATE


L’esonero dalla dichiarazione è inoltre previsto se

internazionale vigente, si può chiedere il rimborso delle

l’imposta lorda corrispondente al reddito complessivo,

imposte pagate in eccedenza.

sottratte le detrazioni di lavoro dipendente e le

L’istanza di rimborso deve essere inoltrata

ritenute, non supera l’importo

all’Agenzia delle Entrate, Centro operativo, Via Rio

di 20.000 lire (10,33 euro).

Sparto, 52/B, 65100 Pescara. Il termine di decadenza per la presentazione della

ATTENZIONE.

domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui

TUTTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO REDDITI NEL 2001 E CHE NON RIENTRANO NELLE CONDIZIONI DI ESONERO ELENCATE SONO OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE.

sono stati effettuati il versamento diretto o la ritenuta. L’istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta. Le domande dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle

I RIMBORSI D’IMPOSTA Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite oppure per

autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa.

chiedere il rimborso di eccedenze d’imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2001 o da acconti versati nello stesso anno. Nel caso in cui si sia subita in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione

3.4

3.4 I REDDITI DI TERRENI E FABBRICATI (QUADRI RA - RB) I redditi di terreni e fabbricati ubicati nel territorio

o altro diritto reale di godimento (quadro RB).

dello Stato sono imponibili in Italia anche se sono

Per poter dichiarare l’immobile si deve conoscere la

posseduti da contribuenti non residenti. Tuttavia, nel

rendita catastale, che può essere trovata nei contratti

caso in cui il Paese di residenza sia legato all’Italia da

di acquisto o nelle dichiarazioni di successione.

una Convenzione per evitare le doppie imposizioni

In mancanza, la rendita può essere richiesta all’ufficio

(l’elenco delle Convenzioni in vigore è riportato nel

del Territorio del luogo in cui è situato l’immobile;

Capitolo VII), nella stessa sono in genere previste

se l’immobile non è accatastato può essere indicata la

misure per evitare che su tali redditi si verifichi una

rendita presunta, che è quella attribuita a fabbricati

doppia imposizione.

similari.

I redditi dei terreni risultanti dai certificati catastali (da indicare nel quadro RA) vanno rivalutati: dell’80 per cento per i redditi dominicali del 70 per cento per i redditi agrari. L’Irpef sugli immobili è dovuta per il reddito derivante da terreni e/o fabbricati a titolo di proprietà, usufrutto

14

AGENZIA

DELLE ENTRATE

ATTENZIONE.

LA RENDITA CATASTALE DEVE ESSERE RIVALUTATA DEL 5 PER CENTO.


In ogni caso:

gli immobili completamente adibiti a musei,

gli immobili che hanno perso le caratteristiche

biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche

di ruralità devono essere accatastati e quindi

aperti al pubblico, se al proprietario non deriva

sono soggetti a Irpef

alcun reddito per tutto l’anno.

gli immobili di nuova costruzione devono essere

La deduzione per l’abitazione principale

dichiarati dal momento in cui possono essere

Un contribuente non residente, proprietario di un

utilizzati per l’uso a cui sono destinati

immobile ad uso abitativo in Italia, non può usufruire

per gli immobili tenuti a disposizione dal contribuente si applica l’aumento di un terzo della rendita catastale (aumentata del 5 per cento). Per il contribuente residente all’estero, questo aumento non si applica per uno degli immobili da lui tenuti a disposizione.

della deduzione Irpef prevista per l’abitazione principale, in quanto questa è concessa solo quando l’unità immobiliare è effettivamente adibita ad abitazione principale ed il contribuente vi dimora abitualmente.

GLI IMMOBILI IN AFFITTO

GLI IMMOBILI CHE NON DEVONO ESSERE DICHIARATI

Se l’immobile è concesso in locazione, viene

Non danno luogo a redditi di fabbricati ai fini

secondo quanto previsto dalla legge di riforma delle

dell’Irpef, e pertanto non vanno dichiarati:

locazioni (n. 431/98), è prevista una ulteriore

gli immobili di cui si ha solo la nuda proprietà le costruzioni rurali utilizzate come abitazione che appartengono al proprietario o all’affittuario del terreno ed effettivamente adibite ad usi agricoli gli immobili con licenza di restauro, ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo, che per queste ragioni non vengono utilizzati

assoggettato a tassazione l’85 per cento del canone annuo d’affitto: se il contratto di affitto è stipulato

riduzione del 30 per cento. Per gli immobili ubicati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano si indica il 75 per cento del canone. Ai fini dell’applicazione dell’Irpef un ulteriore abbattimento del canone del 30 per cento (oltre alla riduzione forfetaria del 15 per cento) è previsto per il proprietario che concede in affitto un proprio

le parti comuni condominiali, se la quota parte

immobile – situato in un comune ad alta densità

di reddito del singolo condomino non supera le

abitativa – attraverso contratti di locazione

50.000 lire (25,82 euro). Esempio: proprietà di

“concordati” (disciplinati dalla legge n. 431 del 1998).

quote condominiali in tre diversi fabbricati per importi rispettivamente di 31.000 (16,01 euro),

Dal ’98 i canoni di locazione non percepiti dal

73.000 (37,70 euro) e 40.000 lire (20,66 euro). Il

proprietario non concorrono a formare la base

contribuente pagherà l’Irpef sulla sola quota

imponibile, e quindi non devono essere dichiarati, se

che supera le 50.000 lire, limite che non deve

entro il termine di presentazione della dichiarazione dei

essere considerato una franchigia: sono quindi

redditi si è concluso il procedimento giurisdizionale di

da assoggettare ad imposizione 73.000 lire

convalida di sfratto per morosità dell’inquilino (legge n.

gli immobili adibiti esclusivamente all’esercizio

431/98). In questo caso la rendita catastale

del culto nonché i monasteri

dell’immobile deve essere comunque assoggettata a

di clausura, se non sono affittati,

tassazione.

e le loro pertinenze

15 A G E N Z I A DELLE ENTRATE


3.5

3.5 I REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (QUADRO RC) Nel modello Unico, quadro RC, vanno dichiarati i seguenti redditi di lavoro dipendente e assimilati (come le pensioni) percepiti in Italia da contribuenti residenti all’estero:

redditi erogati al residente di un Paese

redditi erogati al residente di un Paese con il quale esiste

con il quale non esiste Convenzione contro

Convenzione contro le doppie imposizioni in base alla

le doppie imposizioni

quale gli stessi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero, o soltanto in Italia.

3.6

3.6 LE SPESE DEDUCIBILI E DETRAIBILI

In alcuni casi sono previste delle riduzioni di imposta per i contribuenti che hanno sostenuto spese di particolare rilevanza sociale. A seconda dei casi, questi oneri possono essere fatti valere nella dichiarazione in due modi diversi: alcuni sono deducibili dal reddito complessivo quello su cui si calcola l’imposta lorda (vale a dire che non si paga l’Irpef sulla

Le persone che non risiedono in Italia, e che sono

porzione di reddito abbattuta per effetto

comunque tenute a pagare l’Irpef per i redditi prodotti

dell’onere deducibile);

in Italia, hanno, però, anche la possibilità di dedurre

altri oneri, i più diffusi, sono detraibili e consentono di detrarre dall’imposta il 19 per cento della spesa sostenuta.

E S E M P I O Con un reddito complessivo nel 2001 di 42.550.000 lire (21.975,24 euro), una spesa deducibile di 5.400.000 lire (2.788,87 euro) permette un risparmio di 1.728.000 lire (pari al 32 per cento di 5.400.000). Per chi ha un reddito complessivo di 15.000.000 di lire (pari a 7746,85 euro), la stessa spesa di 5.400.000 lire porta un risparmio di 972.000 lire (pari al 18 per cento). Tutto è più semplice in caso di spese per le quali compete la detrazione d’imposta del 19 per cento. L’ammontare del reddito complessivo, in questo caso, è ininfluente: la detrazione, si dichiarino 20 o 100 milioni, spetta sempre nella misura del 19 per cento. AGENZIA

Chi ha pagato interessi passivi per mutui agrari per un ammontare complessivo di 3.250.000 lire (1.678,48 euro) ha diritto alla detrazione del 19 per cento e quindi a una riduzione di 617.000 lire (318,65 euro).

QUALI SPESE PER I NON RESIDENTI IN ITALIA

e permettono di ridurre il reddito imponibile,

16

E S E M P I O

DELLE ENTRATE

dal reddito oppure detrarre dall’imposta alcune spese sostenute.

LE SPESE DEDUCIBILI I non residenti in Italia possono dedurre dal reddito complessivo le seguenti spese: i contributi liberali versati in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal ministero degli Esteri ad operare nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (l’importo deducibile non può eccedere il 2 per cento del reddito complessivo); le indennità per perdita dell’avviamento versate agli inquilini per cessata locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo;


i contributi liberali in denaro a favore

possono fruire della detrazione solo per il

dell’Istituto centrale per il sostentamento del

periodo d’imposta in cui si è verificato il

clero della Chiesa cattolica, dell’Unione italiana

cambiamento della residenza;

delle Chiese cristiane Avventiste del 7° giorno,

gli interessi passivi e gli oneri accessori sui

dell’ente morale Assemblee di Dio in Italia,

mutui stipulati nel corso del 1997 per

della Tavola valdese, dell’Unione cristiana

l’esecuzione di interventi di recupero e di

evangelica battista d’Italia e della Chiesa

manutenzione ordinaria e straordinaria degli

evangelica luterana in Italia (anche per i non

immobili;

residenti l’importo deducibile non può eccedere il limite di 2 milioni);

le spese sostenute da coloro che sono obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei

i canoni, livelli, censi e gli altri oneri gravanti

beni culturali vincolati ai sensi della legge n.

sul reddito di immobili considerati ai fini della

1089 del 1° giugno 1939 e del Dpr n. 1409 del

determinazione del reddito complessivo. Sono

30 settembre 1963;

inoltre deducibili i contributi versati ai consorzi (stradali, di bonifica, ecc.) obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione; le somme che non avrebbero dovuto

i contributi liberali in denaro a favore dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, di enti locali territoriali e Regioni, di comitati organizzatori costituiti allo scopo, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che

concorrere a formare redditi di lavoro

svolgano, senza fini di lucro, attività di studio,

dipendente e assimilati e che invece sono

di ricerca, di restauro e di documentazione per

state tassate;

l’acquisto, la manutenzione e la protezione dei

le somme restituite al soggetto erogatore se

beni culturali vincolati di rilevante valore

hanno concorso a formare il reddito in anni

artistico, nonché, sempre con riferimento ai

precedenti;

beni culturali, le attività di documentazione e

il 50 % delle imposte arretrate.

catalogazione; il costo specifico (in mancanza, il valore di

LE SPESE DETRAIBILI Ai non residenti spetta inoltre la detrazione d’imposta del 19 per cento degli importi pagati per: gli interessi passivi e gli oneri accessori su prestiti e mutui agrari, nel limite dei redditi dichiarati per i terreni oggetto del mutuo; gli interessi passivi e gli oneri accessori sui

mercato) dei beni ceduti a titolo gratuito allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, ad enti e istituzioni pubbliche, a comitati organizzatori allo scopo costituiti, a fondazioni e associazioni senza scopo di lucro per lo svolgimento delle attività culturali elencate nell’articolo 13-bis, lettera h), del Testo Unico delle imposte sui redditi;

mutui contratti per l’acquisto dell’abitazione

i contributi liberali in denaro, nel limite del 2

principale e, se stipulati entro il 1992, quelli

per cento del reddito complessivo, a favore di

per l’acquisto di immobili diversi dall’abitazione

enti pubblici, fondazioni e associazioni

principale. Il diritto alla detrazione per gli

legalmente riconosciute che senza scopo di

interessi passivi pagati dipendenza di mutui per

lucro svolgano esclusivamente attività nel

l’acquisto dell’abitazione principale viene meno

settore dello spettacolo per la realizzazione di

a partire dal periodo d’imposta successivo a

nuove strutture, il restauro e il potenziamento

quello in cui l’immobile non è più utilizzato

di quelle esistenti oltre che per la produzione

come abitazione principale: pertanto, i

nei vari settori dello spettacolo;

contribuenti non residenti che non hanno la dimora principale nell’immobile acquistato,

17

AGENZIA

DELLE ENTRATE


i contributi liberali in denaro, sempre nel limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

GLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE Anche i contribuenti non residenti nel nostro Paese possono avvalersi della detrazione d’imposta prevista per coloro che sostengono le spese per la manutenzione, la ristrutturazione e il restauro del patrimonio edilizio, prorogata fino a tutto il 2002 dalla legge finanziaria per il 2002. Il beneficio fiscale compete sia per gli interventi eseguiti nei singoli appartamenti che per quelli effettuati sulle parti comuni condominiali. Gli

i contributi liberali in denaro versati in favore

interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi

della Società di cultura La Biennale di Venezia.

all’agevolazione solo se riguardano le parti comuni

LE REGOLE DA RISPETTARE Le deduzioni dal reddito complessivo e la detrazione d’imposta del 19 per cento competono solo se si realizzano, nell’anno d’imposta interessato, tutti i presupposti stabiliti dalla normativa fiscale vigente: La spesa deve essere stata sostenuta nel corso dell’anno per il quale viene presentata

condominiali. La detrazione, da ripartire necessariamente in cinque o dieci rate, spetta nella misura del 36 per cento di quanto speso, nel limite massimo di 150 milioni per immobile e per anno d’imposta. La detrazione d’imposta del 36 per cento sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione degli immobili è estesa anche:

la dichiarazione dei redditi, anche se si riferisce

agli interventi mirati ad evitare

ad altri anni (criterio di cassa).

gli infortuni domestici;

L’onere deve essere stato effettivamente

all’installazione di porte blindate

sostenuto, non è sufficiente che il contribuente

e impianti antifurto;

abbia assunto l’obbligo di pagare.

alla realizzazione di strumenti tecnologici idonei a

Le spese devono essere rimaste effettivamente

favorire la mobilità dei portatori di handicap;

a carico del contribuente intestatario delle

all’esecuzione di opere su ascensori

ricevute, fatture o altro documento di spesa.

e montacarichi.

Le deduzioni e le detrazioni spettano ai

Per le ristrutturazioni si applica l’aliquota Iva agevolata (10

contribuenti solo se le spese vengono sostenute

per cento) sulla prestazioni di servizi aventi ad oggetto

nell’interesse proprio.

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

COME SI DOCUMENTANO Tutti gli oneri portati in diminuzione dal reddito o in detrazione dall’imposta devono essere documentati: vale a dire che i contribuenti debbono munirsi di ricevute, quietanze, bollettini di conto

La legge finanziaria per il 2002, inoltre, estende la possibilità di ottenere la detrazione d’imposta del 36% anche al contribuente che acquista (fino a tutto il 2003) un immobile dall’impresa che lo ha ristrutturato. In questo caso, l’acquirente potrà beneficiare della

corrente postale, fatture, e ogni altra

detrazione del 36% calcolata sul 25% del prezzo

certificazione idonea a comprovare i presupposti

dell’immobile risultante dall’atto pubblico di

oggettivi e soggettivi che giustificano il

compravendita, e fermo restando inoltre il tetto

riconoscimento del beneficio fiscale.

massimo di 150 milioni.

Le certificazioni relative agli oneri dedotti o detratti

Per poter beneficiare delle agevolazioni per le ristrutturazioni

non devono essere allegate alla dichiarazione ma

il contribuente deve inviare all’Agenzia delle entrate una

devono essere conservate per tutto il periodo durante il

comunicazione di inizio lavori e, successivamente, pagare tute

quale l’amministrazione finanziaria ha la possibilità di

le spese con un bonifico bancario. Lo schema della

richiederle in visione (per la dichiarazione del 2001, fino al 31 dicembre 2006).

18

AGENZIA

DELLE ENTRATE

comunicazione e maggiori dettagli sull’argomento possono essere reperiti nel sito www.agenzia entrate.it


3.7

3.7 LE ALTRE DETRAZIONI E IL CALCOLO DELL’IRPEF

IL CALCOLO DELL’IRPEF L’Irpef è un’imposta progressiva per scaglioni, cioè non si applica in misura unica e fissa sui redditi posseduti, indipendentemente dal loro ammontare: il reddito imponibile viene suddiviso in più scaglioni, ad ognuno dei quali si applica un’aliquota d’imposta via via crescente. La somma dei redditi indicati nei vari quadri, sottratti gli oneri deducibili, costituisce il reddito imponibile. Sul reddito imponibile deve essere calcolata l’imposta lorda in base alle aliquote vigenti per scaglioni. Sull’imposta lorda

LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE E PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI REDDITI In riferimento all’attività lavorativa svolta e alla composizione del nucleo familiare i contribuenti possono conseguire ulteriori risparmi d’imposta. In particolare sono previste detrazioni di lavoro dipendente - concesse ai lavoratori dipendenti e ai pensionati - commisurate al periodo di lavoro effettivamente prestato nell’anno. È inoltre concessa una particolare detrazione a coloro che possiedono soltanto i seguenti redditi:

si applicano poi le detrazioni spettanti: il calcolo dell’imposta va effettuato tenendo conto anche dei versamenti d’acconto effettuati nel 2001 e delle eventuali eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione. Le aliquote, gli scaglioni e le detrazioni per il 2001

assegni periodici percepiti per effetto di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili lavoro dipendente di durata inferiore all’anno.

sono riportate nel sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it). La dichiarazione del 2002 può essere compilata sia in lire che in euro.

3.8

Attenzione: ai non residenti non competono le detrazioni per familiari a carico.

3.8 COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

I contribuenti non residenti possono presentare la

cognome e nome del contribuente

propria dichiarazione dei redditi dall’estero spedendola

codice fiscale del contribuente

per raccomandata o con altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni tali da contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate 00100 - Roma - Italia, e deve recare le seguenti indicazioni:

la dicitura: "Contiene dichiarazione modello Unico 2002 Persone fisiche". Per la dichiarazione possono essere utilizzati anche i modelli prelevati dal sito Internet dell’Agenzia (www.agenziaentrate.it). La dichiarazione può anche essere presentata direttamente via Internet (v. paragrafo 3.11).

19 A G E N Z I A DELLE ENTRATE


3.9

3.9 QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL

1° MAGGIO ED IL 31 LUGLIO. SE LA

TRASMISSIONE DELLA DICHIARAZIONE AVVIENE IN VIA TELEMATICA C’É TEMPO FINO AL 31 OTTOBRE 2002.

3.10

3.10 QUANDO E COME SI PAGA

I versamenti risultanti dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto per l’anno 2001, devono essere eseguiti entro il 31 maggio 2002. I contribuenti residenti all’estero possono effettuare i versamenti presso una qualsiasi banca del luogo attraverso un bonifico in euro a favore di una banca nazionale con sede in Italia (Credito Italiano, Banca Nazionale del Lavoro, Banca di Roma, ecc.).

“ ” SE L’IMPORTO DA VERSARE A SALDO,

AL NETTO DELLA EVENTUALE MAGGIORAZIONE, NON SUPERA LIRE 20.000 (10,33 EURO),

NON VA EFFETTUATO ALCUN VERSAMENTO.

Nel bonifico si devono indicare le generalità del

Il pagamento delle imposte può essere effettuato via

contribuente, il codice fiscale, la residenza

Internet (paragrafo 3.11).

all’estero,

il domicilio in Italia, la causale del versamento e l’anno

a cui si riferisce. Non è possibile effettuare i pagamenti inviando assegni.

20

AGENZIA

DELLE ENTRATE


3.11

3.11 COME PRESENTARE LA DICHIARAZIONE E PAGARE LE IMPOSTE VIA INTERNET

Lo Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000,

Effettuata la verifica, il Consolato accede, mediante

articolo 14) ha previsto che ai contribuenti residenti

specifica password assegnata, ad un’area riservata del

all’estero devono essere assicurate le più ampie

sito Uniconline, nella quale è contenuto l'elenco di

agevolazioni per ottenere il codice fiscale, per

tutte le richieste inoltrate.

presentare le dichiarazioni dei redditi e per pagare le

Per le istanze valide, il Consolato, garantendo la

imposte. Per attuare tale disposizione sono stati

riservatezza, recapita agli interessati un'apposita

emanati il decreto 17 maggio 2001 n. 281, pubblicato

comunicazione, predisposta dalla Agenzia delle Entrate,

sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2001, e la

che contiene le prime quattro cifre del codice PIN ed

circolare dell’agenzia delle Entrate n. 74/E del

una password. Le altre sei sono fornite dall'Agenzia via

1° agosto 2001 che definiscono le nuove modalità per

Internet, tramite il sito www.agenziaentrate.it.

presentare le dichiarazioni dei redditi e pagare le imposte via internet da parte dei non residenti.

Ricapitolando, per ricevere il PIN CODE è necessario:

1 inoltrare richiesta cercando nel sito Internet il Dal mese di settembre 2001 l’Agenzia delle Entrate ha

collegamento a "Uniconline", poi cliccando su

attivato una procedura che permette anche ai non

“Abilitazione”, e quindi utilizzando la specifica

residenti, con la collaborazione dei Consolati d’Italia, di

funzione “Presentazione della domanda -

ottenere il PIN CODE per trasmettere via Internet la

Cittadini italiani residenti all'estero”;

propria dichiarazione Unico persone fisiche ed effettuare i relativi pagamenti. Il contribuente non residente che intende abilitarsi al servizio per la trasmissione delle dichiarazioni e il pagamento delle imposte on-line deve inoltrare la propria richiesta via web, seguendo le istruzioni presenti nel sito www.agenziaentrate.it. Copia della richiesta deve essere inoltrata, anche

2 stampare la richiesta e inviarla via fax al Consolato d’Italia territorialmente competente;

3 attendere la comunicazione da parte del Consolato contenente la prima parte del PIN CODE e una password;

4 accedere al sito uniconline.finanze.it per ricevere la rimanente parte del PIN CODE.

tramite fax, al Consolato competente, con la fotocopia

Una volta ottenuto il PIN, il contribuente può utilizzarlo

di un valido documento di riconoscimento.

per tutti i servizi telematici offerti dall’Agenzia.

L'Autorità consolare avrà il compito di controllare le richieste pervenute mediante riscontro con i dati registrati nell'anagrafe consolare, alla quale il contribuente deve essere necessariamente iscritto. Le persone temporaneamente non residenti nel territorio dello Stato e non iscritte all'anagrafe

Per pagare le imposte mediante il servizio telematico Internet, i contribuenti residenti all’estero devono essere titolari di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate (l’elenco è riportato sul sito Internet dell’Agenzia).

dell'Ufficio Consolare di riferimento si dovranno invece

É possibile effettuare i versamenti anche tramite

recare personalmente al Consolato, esibendo un valido

un bonifico a favore dell’Agenzia delle entrate,

documento di riconoscimento per consentire la verifica

utilizzando la procedura dei bonifici transfrontalieri,

della propria identità.

denominati “Target”.

21

AGENZIA

DELLE ENTRATE


3.12

3.12 LA DESTINAZIONE DELL’8 PER MILLE DELL’IRPEF

Una quota dell’Irpef liquidata dagli uffici in base alle

La scelta viene effettuata mettendo la propria firma in

dichiarazioni annuali - l’otto per mille, appunto - viene

corrispondenza dell’apposito riquadro: è ammessa la

destinata, sulla base delle scelte effettuate dai

scelta per una sola istituzione. La quota dei

contribuenti, a scopi di interesse sociale o di carattere

contribuenti che non hanno firmato, e che quindi risulta

umanitario a diretta gestione statale, oppure a scopi di

non attribuita, sarà suddivisa tra gli organismi

carattere religioso o assistenziale da parte delle

destinatari secondo la proporzione risultante dalle

seguenti istituzioni religiose:

scelte espresse.

la Chiesa cattolica l’Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno

Le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Valdese sono devolute alla gestione statale.

le Assemblee di Dio in Italia

“LA SCELTA DELLA DESTINAZIONE DELL’8 PER MILLE NON

la Chiesa Valdese,

DETERMINA UN AUMENTO DELL’IMPOSTA DA PAGARE”

Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi la Chiesa Evangelica Luterana l’Unione delle Comunità ebraiche in Italia.

3.13

3.13 IL MODELLO 730

I cittadini non residenti non possono utilizzare il modello 730. Solo i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che si trovano all’estero in servizio presso Ambasciate e Consolati) possono utilizzare questo modello, presentando al proprio ente: il modello già compilato la busta chiusa contenente il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef. La busta deve recare l’indicazione dei dati anagrafici e del codice fiscale del contribuente. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta.

22

AGENZIA

DELLE ENTRATE


3.14

3.14 LE SANZIONI

Per le omissioni o inadempienze collegate all’utilizzo

La stessa sanzione è prevista in caso di indebite

della dichiarazione dei redditi vengono applicate le

deduzioni dall’imponibile e di detrazioni d’imposta.

seguenti sanzioni. Omesso o carente versamento delle imposte dichiarate Omessa presentazione della dichiarazione

Sanzione amministrativa pari al 30 per cento

Sanzione amministrativa dal 120 al 240 per cento

dell’importo non versato o versato in ritardo.

delle imposte dovute, con un minimo di 500.000 lire (258,23 euro). Se non sono dovute imposte, sanzione da 500.000 a 2.000.000 di lire (1.032,91 euro). Dichiarazione compilata su modelli non conformi a quelli approvati dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate

La sanzione del 30 per cento viene ridotta: al 10 per cento (1/3) se gli importi dovuti vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito della liquidazione automatica (effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis, Dpr 600/73);

È considerata nulla, e quindi si applicano

al 20 per cento (2/3) se gli importi dovuti

le sanzioni previste per l’omessa presentazione.

vengono pagati entro 30 giorni dal ricevimento dell’esito del controllo formale (effettuato

Dichiarazione non firmata

ai sensi dell’articolo 36-ter, Dpr 600/73).

L’irregolarità viene sanata se il contribuente la firma entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito dall’ufficio. In caso contrario si applicano le sanzioni previste per l’omessa presentazione. Dichiarazione presentata dopo la scadenza Se il ritardo non è superiore a 90 giorni, la dichiarazione è valida ma si applica la sanzione da 500.000 lire (258,23 euro) a 2.000.000 (1.032,91 euro). Indicazione di redditi e imposte inferiori a quelli dichiarati o di un credito superiore a quello spettante. Sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento della maggiore imposta o del minor credito.

23

AGENZIA

DELLE ENTRATE


3.15

3.15 IL RAVVEDIMENTO

In base alle norme sul cosiddetto ravvedimento è possibile

2 errori

ed omissioni nel contenuto di UNICO

regolarizzare entro precisi limiti di tempo, e beneficiando

che incidono sulla determinazione e sul

della riduzione delle sanzioni amministrative, le omissioni

pagamento del tributo

e le irregolarità relative alla dichiarazione (predisposizione e presentazione) ed ai versamenti.

In questo caso è necessario presentare una

Il ravvedimento può essere utilizzato da tutti i

dichiarazione integrativa ed eseguire il

contribuenti (persone fisiche, giuridiche, sostituti

pagamento del tributo o del maggior tributo

d’imposta), residenti e non residenti. Gli errori e le

dovuto, dei relativi interessi calcolati al tasso

irregolarità sanabili sono:

legale annuo (dal 1° gennaio 2002 pari al 3%) con maturazione giorno per giorno e della

1 mancato pagamento, in tutto o in parte, entro

sanzione ridotta a un quinto del minimo (e,

le scadenze stabilite delle somme dovute a

quindi, al 6% o al 20% a seconda del tipo di

titolo di acconto o di saldo risultanti da UNICO . La sanzione per il mancato o carente pagamento di quanto dovuto entro le scadenze stabilite è pari al 30% delle somme non versate. Tale sanzione è ridotta : al 3,75% (un ottavo del 30%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza; al 6% (un quinto del 30%) se il pagamento viene eseguito entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel quale è commessa la violazione (per i pagamenti relativi a Unico 2001 entro il termine di presentazione di Unico 2002). Chi intende regolarizzare la propria posizione deve al più presto effettuare contestualmente al versamento di quanto dovuto anche il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi calcolati al tasso legale annuo (pari al 3%, dal 1° gennaio 2002) con maturazione giorno per giorno;

24

AGENZIA

DELLE ENTRATE

errore o omissione che si intende regolarizzare);

3 l’omessa presentazione della dichiarazione nei termini previsti Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente entro lo stesso termine il pagamento di una sanzione di L. 62.500, pari ad 1/8 di L. 500.000, ferma restando l’applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate secondo le modalità precedentemente illustrate. L’elenco dettagliato dei casi in cui è amesso il ravvedimento e degli importi da versare è contenuto nelle istruzioni del modello Unico 2002 (vedi www.agenziaentrate.it).


4 LE ADDIZIONALI REGIONALE E C O M U N A L E A L L’ I R P E F Allo scopo di avviare il decentramento fiscale finalizzato alla trasformazione in senso federale dello Stato, sono state istituite due addizionali all'Irpef, una regionale e una comunale. L'addizionale regionale è in vigore sin dal 1998, quella comunale decorre, invece, a partire dal periodo d'imposta 1999. Entrambe le addizionali non sono deducibili ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

4.1

4.1 CHI DEVE PAGARLE

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF tutti i contribuenti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'IRPEF dopo aver scomputato tutte le detrazioni d'imposta ad essi riconosciute e i crediti d'imposta sugli utili distribuiti da società ed enti e quelli per redditi prodotti all'estero che hanno subito la ritenuta di imposta a titolo definitivo.

4.2

4.2 COME SI CALCOLANO

I contribuenti soggetti all'addizionale regionale e a

L’addizionale comunale all'Irpef, invece, è articolata in

quella comunale calcolano l'importo dovuto applicando

due aliquote distinte:

le relative aliquote al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell'IRPEF stessa. Anche per l'anno 2001, l'aliquota dell'addizionale regionale rimane fissata nella misura dello 0,9% per

una, di compartecipazione, uguale per tutti i Comuni da stabilire con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno

tutto il territorio nazionale; per gli anni successivi può essere elevata dalla regione fino all'1,4%.

un'altra variabile da Comune a Comune, in quanto rimessa alla discrezione dei Comuni che possono istituirla con proprio provvedimento, con un incremento massimo dello 0,2% annuo.

25 A G E N Z I A DELLE ENTRATE


4.3

4.3 COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e

rapporto se antecedente alla fine del periodo

assimilati, le addizionali regionale e comunale all'Irpef

d'imposta.

vengono determinate dai sostituti d'imposta all'atto

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro

delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi e

dipendente e assimilati (tra cui rientrano per solito i non-

trattenute in un numero massimo di 11 rate mensili,

residenti) la determinazione e il pagamento delle

entro il mese di novembre, oppure alla cessazione del

addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi.

PER I POSSESSORI DI REDDITI DIVERSI DA QUELLI

DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

LA DETERMINAZIONE E IL PAGAMENTO DELLE ADDIZIONALI

AVVENGONO IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI.

26

AGENZIA

DELLE ENTRATE


5 LE IMPOSTE SULLA C O M P R AV E N D I TA D I I M M O B I L I La compravendita di immobili è assoggettata a tassazione in maniera differente in base alla figura del venditore. Chi acquista un immobile da un privato paga, a titolo di imposta di registro: il 3 per cento, se si tratta dell’abitazione principale o delle sue pertinenze (box, cantine, autorimesse, ecc.) il 7 per cento negli altri casi (ad esempio, per l’abitazione secondaria).

5.1 5.1 IVA

Si applica invece l’Iva quando il venditore è:

L’aliquota da applicare varia in base al tipo di immobile:

un’impresa costruttrice

4 per cento se si tratta dell’abitazione

un’impresa che esercita in via esclusiva o

principale - cosiddetta "prima casa" - e non di

principale l’attività di compravendita

lusso

immobiliare

10 per cento per un immobile utilizzato come

un’impresa che ha eseguito interventi di

residenza secondaria

recupero edilizio secondo quanto previsto

20 per cento per un’abitazione di lusso.

dall’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e)

Per gli immobili diversi dalle abitazioni

della legge 457/78.

(ad esempio uffici e negozi), il trasferimento è soggetto ad Iva, anche in casi diversi da quelli indicati, se il venditore ha detratto l’Iva in occasione del precedente acquisto

27

AGENZIA

DELLE ENTRATE


5.2

5.2 IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

Acquisto da un privato: per l’acquisto dell’abitazione

Acquisto da una società: in questo caso l’acquisto della

principale da un privato l’imposta di registro si

prima casa (oltre all’Iva nella misura del 4 per cento) è

applica con un’aliquota del 3 per cento (per le altre

soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali

abitazioni del 7 per cento). Inoltre sono dovute le

di 250.000 lire ciascuna, per un totale di 750.000 lire

imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di L.

(387,34 euro).

250.000 ciascuna (129,11 euro), per un ammontare

La registrazione deve essere richiesta dai notai

complessivo di 500.000 lire (258,22 euro).

entro 20 giorni dalla data dell’atto.

5.3 5.3 INVIM

L A L E G G E F I N A N Z I A R I A P E R I L 2 0 0 2 A N T I C I PA L A S O P P R E S S I O N E D E L L’ I N V I M D A L 1 ° G E N N A I O 2 0 0 3 AL 1° GENNAIO 2002.

Pertanto coloro che vendono un immobile a partire da tale data non debbono più corrispondere questa imposta.

28

AGENZIA

DELLE ENTRATE


6 FONDI COMUNI: RIMBORSI AI NON RESIDENTI Il decreto ministeriale 16/12/99, n. 546 - in vigore dal 16

www.agenziaentrate.it e .www.tesoro.it//publicdebt) che

marzo 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2000)

abbiano sottoscritto quote di fondi comuni italiani ed

stabilisce le procedure che devono seguire i soggetti

intendano avvalersi del trattamento agevolativo previsto

residenti in Paesi che assicurino lo scambio di

dalla normativa nazionale italiana.

informazioni (indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 consultabile

Infatti a questi investitori, nel caso in cui abbiano

nel sito internet www.agenzia entrate.it) e che non siano

percepito proventi corrisposti da fondi comuni mobiliari

inclusi nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 76,

e Sicav italiani o dai cosiddetti "fondi lussemburghesi

comma 7bis del TUIR (gli Stati e i territori aventi un

storici", soggetti all'imposta sostitutiva del 12,5 per

regime fiscale privilegiato sono riportati nel decreto

cento, spetta un rimborso pari al 15% dei proventi

ministeriale 24 aprile 1992, consultabile nei siti internet

erogati.

6.1

6.1 COME OTTENERE IL RIMBORSO

I contribuenti interessati, entro il 31 dicembre dell’anno in cui hanno ricevuto i proventi, devono presentare, a seconda dei casi, una richiesta: alla società di gestione del fondo comune; alla Sicav; al soggetto incaricato del collocamento in Italia delle azioni o quote dei fondi lussemburghesi. Attenzione: le quote devono essere depositate presso una banca la cui sede si trova in Italia; al momento del deposito il soggetto non residente deve presentare un’attestazione, rilasciata dall’amministrazione fiscale del Paese in cui risiede, che certifichi la sua residenza in tale Paese (l’attestazione è valida un anno) o l’autocertificazione redatta conformemente allo schema approvato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 dicembre 2001 (supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001); la richiesta deve essere presentata alla società di gestione del fondo, alla Sicav o al soggetto incaricato del collocamento del fondo in Italia delle azioni o quote per i fondi lussemburghesi, anche se il pagamento viene effettuato tramite la banca depositaria.

29

AGENZIA

DELLE ENTRATE


6.2

6.2 REGIME DI ESENZIONE DEI FONDI ITALIANI

Nel caso di fondi italiani le cui quote o azioni siano sottoscritte o acquisite esclusivamente da persone residenti in Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996, consultabile sul sito www.agenziaentrate.it) e che

non siano inclusi nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 76, comma 7bis del Testo unico delle imposte sui redditi (gli Stati e i territori aventi un regime fiscale privilegiato, sono riportati nel decreto ministeriale 24 aprile 1992,consultabile nei siti internet www.agenziaentrate.it e www.tesoro.it/publicdebt), è previsto un regime di esenzione dall'imposta sostitutiva. In questi casi i non residenti dovranno presentare, all'atto della sottoscrizione o dell'acquisto delle quote o azioni, l'attestato di residenza rilascita dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza (che ha validità un anno) o l’autocertificazione redatta conformemente allo schema approvato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 dicembre 2001 (supplemento ordinario alla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001).

30

AGENZIA

DELLE ENTRATE


7 LE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI Le convenzioni per evitare le doppie imposizioni sono accordi internazionali bilaterali che individuano quale dei due Stati contraenti debba esercitare la propria potestà impositiva nei confronti di soggetti residenti in uno di essi che abbiano maturato redditi nell’altro. Oggetto delle convenzioni sono le imposte sul reddito e, in alcuni casi, taluni elementi del patrimonio. Esse disciplinano, altresì, la cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati contraenti. Oltre allo scopo di eliminare le doppie imposizioni, le Convenzioni mirano anche a prevenire l’evasione e l’elusione fiscali. Quello che segue è un elenco dei paesi con i quali l’Italia ha stipulato convenzioni per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Le convenzioni ratificate si possono consultare nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Albania Algeria Argentina Australia Austria Bangladesh Belgio Brasile Bulgaria Canada Cina Cipro Corea del Sud Costa d'Avorio Danimarca Ecuador Egitto Emirati Arabi Uniti Estonia Federazione Russa Filippine Finlandia

Francia Germania Giappone Grecia India Indonesia Irlanda Israele Jugoslavia Kazakhstan Kuwait Lituania Lussemburgo Macedonia Malaysia Malta Marocco Mauritius Messico Norvegia Nuova Zelanda Paesi Bassi

Pakistan Polonia Portogallo Regno Unito Romania Singapore Spagna Sri Lanka Stati Uniti Sudafrica Svezia Svizzera Tanzania Thailandia Trinidad & Tobago Tunisia Turchia Ungheria Unione Sovietica Venezuela Vietnam Zambia

TRATTATI RATIFICATI MA NON IN VIGORE Italia - Kenia

Nairobi

15 ottobre 1979

Legge 7 ottobre 1981, n. 666

(Protocollo modificativo)

Nairobi

18 febbraio 1997

Legge 27 gennaio 2000, n. 10

Italia – Argentina (prot. modif.)

Bologna 3 dicembre 1997

Legge 28 ottobre 1999, n. 423

Italia – Senegal

Roma

Legge 20 dicembre 2000, n. 417

20 luglio 1998

31 A G E N Z I A DELLE ENTRATE


8 I PA E S I C O N R E G I M E F I S C A L E P R I V I L E G I ATO A I F I N I DELLA RESIDENZA (D.M. 4 MAGGIO 1999) Alderney Emirati Arabi Uniti Macao Singapore Andorra Filippine Malaysia Saint Kitts e Nevis Anguilla Gibilterra Maldive Saint Lucia Antigua e Barbuda Gibuti Malta Saint Vincent e Grenadine Antille Olandesi Grenada Maurizio Svizzera Aruba Guernsey Monaco Taiwan Bahama Hong Kong Monserrat Tonga Barbados Isola di Man

Nauru Turks e Caicos Barheim Isole Cayman Niue Tuvalu Belize Isole Cook Oman Uruguay Bermuda Isole Marshall Panama Vanuatu Brunei Isole Vergini Britanniche Polinesia Cipro Jersey Samoa Costa Rica Libano San Marino Dominica Liberia Sark Ecuador Liechtenstein Seicelle

5600014/2 - Istituto Poligrafio e Zecca dello Stato - S.

32 A G E N Z I A DELLE ENTRATE



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$UWLFROR 'LYLGHQGL , GLYLGHQGL SDJDWL GD XQD VRFLHWj UHVLGHQWH GL XQR 6WDWR FRQWUDHQWH DG XQ UHVLGHQWH GHOO¶DOWUR 6WDWR FRQWUDHQWH VRQR LPSRQLELOL LQ GHWWR DOWUR 6WDWR 7XWWDYLD WDOL GLYLGHQGL SRVVRQR HVVHUH WDVVDWL DQFKH QHOOR 6WDWR FRQWUDHQWH GL FXL OD VRFLHWj FKH SDJD L GLYLGHQGL q UHVLGHQWH HG LQ FRQIRUPLWj DOOD OHJLVOD]LRQH GL GHWWR 6WDWR PD VH OD SHUVRQD FKH SHUFHSLVFH L GLYLGHQGL QH q O¶HIIHWWLYR EHQHILFLDULR O¶LPSRVWD FRVu DSSOLFDWD QRQ SXz HFFHGHUH LO SHU FHQWR GHOO¶DPPRQWDUH ORUGR GHL GLYLGHQGL 4XHVWR SDUDJUDIR QRQ ULJXDUGD O¶LPSRVL]LRQH GHOOD VRFLHWj SHU JOL XWLOL FRQ L TXDOL VRQR VWDWL SDJDWL L GLYLGHQGL /H DXWRULWj FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL FRQWUDHQWL VWDELOLUDQQR GL FRPXQH DFFRUGR OH PRGDOLWj GL DSSOLFD]LRQH GL WDOH OLPLWD]LRQH ,Q GHURJD DO SDUDJUDIR O¶LPSRVWD VXL GLYLGHQGL SDJDWL GD XQD VRFLHWj GL FDSLWDOL UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD LWDOLDQD DG XQD VRFLHWj UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD IHGHUDOH GL *HUPDQLD FKH GHWLHQH GLUHWWDPHQWH DOPHQR LO SHU FHQWR GHO FDSLWDOH VRFLDOH GHOOD SULPD VRFLHWj QRQ SXz HFFHGHUH LO SHU FHQWR GHOO¶DPPRQWDUH ORUGR GHL GLYLGHQGL /H SHUVRQH UHVLGHQWL GHOO¶,WDOLD FKH QRQ VRQR VRWWRSRVWH DL VHQVL GHOOD OHJLVOD]LRQH ILVFDOH GHOOD 5HSXEEOLFD IHGHUDOH GL *HUPDQLD DOO¶REEOLJD]LRQH WULEXWDULD LOOLPLWDWD VXL GLYLGHQGL ORUR YHUVDWL GD XQD VRFLHWj UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD IHGHUDOH GL *HUPDQLD KDQQR GLULWWR DO ULPERUVR GHOO¶LPSRVWD GL FRQJXDJOLR FRPSUHVD QHOO¶DPELWR GHOO¶LPSRVWD VXOOH VRFLHWj ³9HUJXWXQJ GHV (UKRKXQJVEHWUDJHV´ WHQHQGR FRQWR GHOOH QRUPH GHO SDUDJUDIR .RUSHUVKDIWVWHXHUJHVHW] GHOOD 5HSXEEOLFD IHGHUDOH GL *HUPDQLD 8QD VRFLHWj GHOOD 5HSXEEOLFD IHGHUDOH GL *HUPDQLD FKH GHWLHQH GLUHWWDPHQWH DOPHQR LO SHU FHQWR GHO FDSLWDOH VRFLDOH GL XQD VRFLHWj GL FDSLWDOL UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD LWDOLDQD H FKH


ULFHYH GHL GLYLGHQGL GLVWULEXLWL GD TXHVW¶XOWLPD VRFLHWj KD GLULWWR DO ULPERUVR GHOO¶DPPRQWDUH FRUULVSRQGHQWH DOOD PDJJLRUD]LRQH GL FRQJXDJOLR DIIHUHQWH WDOL GLYLGHQGL TXDQGR OD VWHVVD q VWDWD HIIHWWLYDPHQWH YHUVDWD GDOOD VRFLHWj LQ UHOD]LRQH D GHWWL GLYLGHQGL IDWWD VDOYD OD GHGX]LRQH GHOO¶LPSRVWD SUHYLVWD DO SDUDJUDIR GHO SUHVHQWH DUWLFROR 'HWWR ULPERUVR GHYH HVVHUH ULFKLHVWR QHL WHUPLQL SUHYLVWL GDOOD OHJLVOD]LRQH LWDOLDQD SHU LO WUDPLWH GHOOD VRFLHWj GLVWULEXWULFH FKH LQ TXHVWR FDVR DJLVFH LQ QRPH H SHU FRQWR GHOOD VRFLHWj UHVLGHQWH GHOOD 5HSXEEOLFD IHGHUDOH GL *HUPDQLD 'HWWD GLVSRVL]LRQH VL DSSOLFD DL GLYLGHQGL OD FXL GLVWULEX]LRQH q VWDWD GHOLEHUDWD D GHFRUUHUH GDOOD GDWD GL HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD &RQYHQ]LRQH /D VRFLHWj GLVWULEXWULFH SXz SDJDUH O¶DPPRQWDUH ULPERUVDELOH DG XQD VRFLHWj GHOOD 5HSXEEOLFD IHGHUDOH GL *HUPDQLD DO PRPHQWR GHO SDJDPHQWR GHL GLYLGHQGL D TXHVW¶XOWLPD VSHWWDQWL H GHWUDUQH O¶LPSRUWR QHOOD SULPD GLFKLDUD]LRQH GHL UHGGLWL VXFFHVVLYD D GHWWR SDJDPHQWR 8QD VRFLHWj GHOOD 5HSXEEOLFD IHGHUDOH GL *HUPDQLD KD GLULWWR DO SDJDPHQWR GHOO¶DPPRQWDUH FRUULVSRQGHQWH DOOD PDJJLRUD]LRQH GL FRQJXDJOLR TXDORUD VLD LO EHQHILFLDULR HIIHWWLYR GHL GLYLGHQGL DOOD GDWD GHOOD GHOLEHUD GL GLVWULEX]LRQH GHL GLYLGHQGL HG DEELD SRVVHGXWR OH D]LRQL GXUDQWH XQ SHULRGR GL DOPHQR GRGLFL PHVL DQWHFHGHQWH WDOH GDWD 1HO FDVR GL XQD VXFFHVVLYD UHWWLILFD LQ DXPHQWR GHO UHGGLWR LPSRQLELOH GHOOD VRFLHWj GLVWULEXWULFH R QHO FDVR GL XQ UHFXSHUR D WDVVD]LRQH GL ULVHUYH R GL DOWUL IRQGL OD ULGX]LRQH GHOO¶LPSRVWD GRYXWD GDOOD VRFLHWj SHU LO SHULRGR ILVFDOH QHO FRUVR GHO TXDOH OD UHWWLILFD q GLYHQXWD GHILQLWLYD q OLPLWDWD DOOD SDUWH GHOO¶LPSRVWD UHODWLYD DL GLYLGHQGL DVVRJJHWWDWL DOOD PDJJLRUD]LRQH GL FRQJXDJOLR HG HIIHWWLYDPHQWH YHUVDWD DOO¶(UDULR $L ILQL GHO SUHVHQWH DUWLFROR LO WHUPLQH ³GLYLGHQGL´ GHVLJQD D JOL XWLOL GLVWULEXLWL VX D]LRQL FRPSUHVL L UHGGLWL GHULYDQWL GD D]LRQL D]LRQL R GLULWWL GL JRGLPHQWR TXRWH PLQHUDULH TXRWH GL IRQGDWRUH R DOWUH TXRWH GL SDUWHFLSD]LRQH DJOL XWLOL LYL FRPSUHVL TXHOOL GHULYDQWL GD SDUWHFLSD]LRQL LQ VRFLHWj D UHVSRQVDELOLWj OLPLWDWD DG HFFH]LRQH GHL FUHGLWL H E JOL DOWUL UHGGLWL DVVRJJHWWDWL DO PHGHVLPR UHJLPH ILVFDOH GHJOL XWLOL GLVWULEXLWL VX D]LRQL VHFRQGR OD OHJLVOD]LRQH GHOOR 6WDWR GL FXL OD VRFLHWj GLVWULEXWULFH q UHVLGHQWH H DL ILQL GHOO¶LPSRVL]LRQH QHOOD 5HSXEEOLFD IHGHUDOH GL *HUPDQLD L UHGGLWL FKH XQR ³VWLOOHU *HVHOOVFKDIWHU´ DFFRPDQGDWDULR DL VHQVL GHOOD OHJLVOD]LRQH ILVFDOH WHGHVFD ULWUDH GDOOD VXD SDUWHFLSD]LRQH LQ WDOH TXDOLWj LQ XQ¶LPSUHVD FRPPHUFLDOH LQGXVWULDOH R DUWLJLDQDOH QRQFKp OH GLVWULEX]LRQL UHODWLYH D TXRWH GL XQ IRQGR G¶LQYHVWLPHQWR /H GLVSRVL]LRQL GHL SDUDJUDIL GD D QRQ VL DSSOLFDQR QHO FDVR LQ FXL LO EHQHILFLDULR HIIHWWLYR GHL GLYLGHQGL UHVLGHQWH GL XQR 6WDWR FRQWUDHQWH HVHUFLWL QHOO¶DOWUR 6WDWR FRQWUDHQWH GL FXL q UHVLGHQWH OD VRFLHWj FKH SDJD L GLYLGHQGL VLD XQ¶DWWLYLWj FRPPHUFLDOH R LQGXVWULDOH SHU PH]]R GL XQD VWDELOH RUJDQL]]D]LRQH LYL VLWXDWD VLD XQD SURIHVVLRQH LQGLSHQGHQWH PHGLDQWH XQD EDVH ILVVD LYL VLWXDWD H OD SDUWHFLSD]LRQH JHQHUDWULFH GHL GLYLGHQGL VL ULFROOHJKL HIIHWWLYDPHQWH DG HVVH ,Q WDO FDVR L GLYLGHQGL VRQR LPSRQLELOL LQ GHWWR DOWUR 6WDWR FRQWUDHQWH VHFRQGR OD SURSULD OHJLVOD]LRQH LQWHUQD 4XDORUD XQD VRFLHWj UHVLGHQWH GL XQR 6WDWR FRQWUDHQWH ULFDYL XWLOL R UHGGLWL GDOO¶DOWUR 6WDWR FRQWUDHQWH GHWWR DOWUR 6WDWR QRQ SXz DSSOLFDUH DOFXQD LPSRVWD VXL GLYLGHQGL SDJDWL GDOOD VRFLHWj D PHQR FKH WDOL GLYLGHQGL VLDQR SDJDWL DG XQ UHVLGHQWH GL GHWWR DOWUR 6WDWR R D XQD VWDELOH RUJDQL]]D]LRQH R D XQD EDVH ILVVD VLWXDWD LQ GHWWR DOWUR 6WDWR Qq SUHOHYDUH DOFXQD LPSRVWD D WLWROR GL LPSRVL]LRQH GHJOL XWLOL QRQ GLVWULEXLWL VXJOL XWLOL QRQ GLVWULEXLWL GHOOD VRFLHWj DQFKH VH L GLYLGHQGL SDJDWL R JOL XWLOL QRQ GLVWULEXLWL FRVWLWXLVFDQR LQ WXWWR R LQ SDUWH XWLOH R UHGGLWL UHDOL]]DWL LQ GHWWR DOWUR 6WDWR

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$UWLFROR 3URFHGXUD DPLFKHYROH 4XDQGR XQD SHUVRQD ULWLHQH FKH OH PLVXUH DGRWWDWH GD XQR 6WDWR FRQWUDHQWH R GD HQWUDPEL JOL 6WDWL FRQWUDHQWL FRPSRUWDQR R FRPSRUWHUDQQR SHU OHL XQ¶LPSRVL]LRQH QRQ FRQIRUPH DOOH GLVSRVL]LRQL GHOOD SUHVHQWH &RQYHQ]LRQH HVVD SXz LQGLSHQGHQWHPHQWH GDL ULFRUVL SUHYLVWL GDO GLULWWR LQWHUQR GL GHWWL 6WDWL VRWWRSRUUH LO FDVR DOO¶DXWRULWj FRPSHWHQWH GHOOR 6WDWR FRQWUDHQWH GL FXL q UHVLGHQWH R VH LO VXR FDVR ULFDGD QHOO¶DPELWR GL DSSOLFD]LRQH GHO SDUDJUDIR GHOO¶DUWLFROR D TXHOOD GHOOR 6WDWR FRQWUDHQWH GL FXL SRVVLHGH OD QD]LRQDOLWj ,O FDVR GRYUj HVVHUH VRWWRSRVWR HQWUR L GXH DQQL FKH VHJXRQR OD SULPD QRWLILFD]LRQH GHOOD PLVXUD FKH FRPSRUWD XQ¶LPSRVL]LRQH QRQ FRQIRUPH DOOD &RQYHQ]LRQH /¶DXWRULWj FRPSHWHQWH VH LO ULFRUVR OH DSSDUH IRQGDWR H VH HVVD QRQ q LQ JUDGR GL JLXQJHUH DG XQD VRGGLVIDFHQWH VROX]LRQH IDUj GHO VXR PHJOLR SHU UHJRODUH LO FDVR SHU YLD GL DPLFKHYROH FRPSRVL]LRQH FRQ O¶DXWRULWj FRPSHWHQWH GHOO¶DOWUR 6WDWR FRQWUDHQWH DO ILQH GL HYLWDUH XQD WDVVD]LRQH QRQ FRQIRUPH DOOD &RQYHQ]LRQH /H DXWRULWj FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL FRQWUDHQWL IDUDQQR GHO ORUR PHJOLR SHU ULVROYHUH SHU YLD GL DPLFKHYROH FRPSRVL]LRQH OH GLIILFROWj R L GXEEL LQHUHQWL DOO¶LQWHUSUHWD]LRQH R DOO¶DSSOLFD]LRQH GHOOD &RQYHQ]LRQH


/H DXWRULWj FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL FRQWUDHQWL SRWUDQQR FRPXQLFDUH GLUHWWDPHQWH WUD ORUR DO ILQH GL SHUYHQLUH DG XQ DFFRUGR FRPH LQGLFDWR QHL SDUDJUDIL SUHFHGHQWL 4XDORUD YHQJD ULWHQXWR FKH GHJOL VFDPEL YHUEDOL GL RSLQLRQH SRVVDQR IDFLOLWDUH LO UDJJLXQJLPHQWR GL WDOH DFFRUGR TXHVWL SRWUDQQR DYHU OXRJR LQ VHQR DG XQD &RPPLVVLRQH IRUPDWD GD UDSSUHVHQWDQWL GHOOH DXWRULWj FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL FRQWUDHQWL

$UWLFROR 6FDPELR GL LQIRUPD]LRQL /H DXWRULWj FRPSHWHQWL GHJOL 6WDWL FRQWUDHQWL VL VFDPELHUDQQR OH LQIRUPD]LRQL QHFHVVDULH SHU DSSOLFDUH OH GLVSRVL]LRQL GHOOD SUHVHQWH &RQYHQ]LRQH R TXHOOH GHOOD OHJLVOD]LRQH LQWHUQD GHJOL 6WDWL FRQWUDHQWL UHODWLYD DOOH LPSRVWH SUHYLVWH GDOOD &RQYHQ]LRQH QHOOD PLVXUD LQ FXL OD WDVVD]LRQH FKH HVVD SUHYHGH QRQ q FRQWUDULD DOOD &RQYHQ]LRQH QRQFKp SHU SUHYHQLUH OH HYDVLRQL ILVFDOL /R VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL QRQ q OLPLWDWR GDOO¶DUWLFROR /H LQIRUPD]LRQL ULFHYXWH GD XQR 6WDWR FRQWUDHQWH VRQR WHQXWH VHJUHWH FRPH OH LQIRUPD]LRQL RWWHQXWH LQ DSSOLFD]LRQH GHOOD OHJLVOD]LRQH LQWHUQD GL GHWWR 6WDWR H VDUDQQR FRPXQLFDWH VROWDQWR DOOH SHUVRQH RG DXWRULWj LYL FRPSUHVL L WULEXQDOL H JOL RUJDQL DPPLQLVWUDWLYL LQFDULFDWH GHOO¶DFFHUWDPHQWR R GHOOD ULVFRVVLRQH GHOOH LPSRVWH FKH IRUPDQR RJJHWWR GHOOD &RQYHQ]LRQH GHOOH SURFHGXUH R GHL SURFHGLPHQWL FRQFHUQHQWL WDOL LPSRVWH R GHOOH GHFLVLRQL GL ULFRUVL UHODWLYL D WDOL LPSRVWH 'HWWH SHUVRQH RG DXWRULWj XWLOL]]HUDQQR WDOL LQIRUPD]LRQL VROWDQWR SHU TXHVWL ILQL (VVH SRWUDQQR VHUYLUVL GL TXHVWH LQIRUPD]LRQL QHO FRUVR GL XGLHQ]H SXEEOLFKH GL WULEXQDOL R QHL JLXGL]L D FRQGL]LRQH FKH O¶DXWRULWj FRPSHWHQWH GHOO¶DOWUR 6WDWR FRQWUDHQWH QRQ YL VL RSSRQJD /H GLVSRVL]LRQL GHO SDUDJUDIR QRQ SRVVRQR LQ QHVVXQ FDVR HVVHUH LQWHUSUHWDWH QHO VHQVR GL LPSRUUH DG XQR 6WDWR FRQWUDHQWH O¶REEOLJR D GL DGRWWDUH PLVXUH DPPLQLVWUDWLYH LQ GHURJD DOOD SURSULD OHJLVOD]LRQH HG DOOD SURSULD SUDVVL DPPLQLVWUDWLYD R D TXHOOH GHOO¶DOWUR 6WDWR FRQWUDHQWH E GL IRUQLUH LQIRUPD]LRQL FKH QRQ SRWUHEEHUR HVVHUH RWWHQXWH LQ EDVH DOOD SURSULD OHJLVOD]LRQH R QHO TXDGUR GHOOD SURSULD QRUPDOH SUDVVL DPPLQLVWUDWLYD R GL TXHOOH GHOO¶DOWUR 6WDWR FRQWUDHQWH F GL IRUQLUH LQIRUPD]LRQL FKH SRWUHEEHUR ULYHODUH XQ VHJUHWR FRPPHUFLDOH LQGXVWULDOH R SURIHVVLRQDOH R XQ SURFHVVR FRPPHUFLDOH RSSXUH LQIRUPD]LRQL OD FXL FRPXQLFD]LRQH VDUHEEH FRQWUDULD DOO¶RUGLQH SXEEOLFR

$UWLFROR 0HPEUL GL PLVVLRQL GLSORPDWLFKH H GL VHGL FRQVRODUL /H GLVSRVL]LRQL GHOOD SUHVHQWH &RQYHQ]LRQH QRQ SUHJLXGLFDQR L SULYLOHJL ILVFDOL GL FXL EHQHILFLDQR L PHPEUL GL PLVVLRQL GLSORPDWLFKH R GL VHGL FRQVRODUL LQ YLUW GHOOH UHJROH JHQHUDOL GHO GLULWWR LQWHUQD]LRQDOH R GHOOH GLVSRVL]LRQL GL DFFRUGL SDUWLFRODUL

$UWLFROR ,VWDQ]D GL ULPERUVR /H LPSRVWH SUHOHYDWH LQ XQR GHJOL 6WDWL FRQWUDHQWL PHGLDQWH ULWHQXWD DOOD IRQWH VRQR ULPERUVDWH D ULFKLHVWD GHOO¶LQWHUHVVDWR R GHOOR 6WDWR GL FXL HVVR q UHVLGHQWH TXDORUD LO GLULWWR DOOD SHUFH]LRQH GL GHWWH LPSRVWH VLD OLPLWDWR GDOOH GLVSRVL]LRQL GHOOD SUHVHQWH &RQYHQ]LRQH /H LVWDQ]H GL ULPERUVR GD SURGXUVL QHOO¶RVVHUYDQ]D GHL WHUPLQL VWDELOLWL GDOOD OHJLVOD]LRQH GHOOR 6WDWR FRQWUDHQWH WHQXWR DG HIIHWWXDUH LO ULPERUVR VWHVVR GHYRQR HVVHUH FRUUHGDWH GL XQ DWWHVWDWR XIILFLDOH GHOOR 6WDWR FRQWUDHQWH GL FXL LO FRQWULEXHQWH q UHVLGHQWH FHUWLILFDQWH FKH


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$UWLFROR &ODXVROD GL %HUOLQR /D SUHVHQWH &RQYHQ]LRQH VL DSSOLFKHUj DQFKH DO /DQG GL %HUOLQR VDOYR GLFKLDUD]LRQH FRQWUDULD HIIHWWXDWD GDO *RYHUQR GHOOD 5HSXEEOLFD IHGHUDOH GL *HUPDQLD DO *RYHUQR GHOOD 5HSXEEOLFD LWDOLDQD HQWUR L WUH PHVL VXFFHVVLYL DOO¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD SUHVHQWH &RQYHQ]LRQH

$UWLFROR (QWUDWD LQ YLJRUH /D SUHVHQWH &RQYHQ]LRQH VDUj UDWLILFDWD H JOL VWUXPHQWL GL UDWLILFD VDUDQQR VFDPELDWL D 5RPD QRQ DSSHQD SRVVLELOH /D SUHVHQWH &RQYHQ]LRQH HQWUHUj LQ YLJRUH XQ PHVH GRSR OD GDWD GHOOR VFDPELR GHJOL VWUXPHQWL GL UDWLILFD H VL DSSOLFKHUj D DOOH LPSRVWH VXO UHGGLWR H VXO SDWULPRQLR SUHOHYDWH SHU L SHULRGL G¶LPSRVWD FKH LQL]LDQR LO R VXFFHVVLYDPHQWH DO JHQQDLR GHOO¶DQQR VRODUH VXFFHVVLYR D TXHOOR QHO FRUVR GHO TXDOH VRQR VWDWL VFDPELDWL JOL VWUXPHQWL GL UDWLILFD E DOOH LPSRVWH SUHOHYDWH PHGLDQWH ULWHQXWD DOOD IRQWH VXL GLYLGHQGL VXJOL LQWHUHVVL H VXL FDQRQL YHUVDWL LO R VXFFHVVLYDPHQWH DO JHQQDLR GHOO¶DQQR VRODUH VXFFHVVLYR D TXHOOR QHO FRUVR GHO TXDOH VRQR VWDWL VFDPELDWL JOL VWUXPHQWL GL UDWLILFD /D &RQYHQ]LRQH FRQFOXVD WUD OD *HUPDQLD H O¶,WDOLD SHU HYLWDUH OH GRSSLH LPSRVL]LRQL H ULVROYHUH WDOXQH DOWUH TXHVWLRQL LQ PDWHULD GL LPSRVWH GLUHWWH ILUPDWD D 5RPD LO RWWREUH q DEURJDWD FRQ O¶HQWUDWD LQ YLJRUH GHOOD SUHVHQWH &RQYHQ]LRQH H FHVVD GL DYHUH HIIHWWR SHU OH LPSRVWH FXL q DSSOLFDELOH OD SUHVHQWH &RQYHQ]LRQH FRQIRUPHPHQWH DO SDUDJUDIR 3DULPHQWL DYYHUUj SHU O¶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

$UWLFROR 'HQXQFLD /D SUHVHQWH &RQYHQ]LRQH ULPDUUj LQ YLJRUH VLQR DOOD GHQXQFLD GD SDUWH GL XQR GHJOL 6WDWL FRQWUDHQWL &LDVFXQR GHJOL 6WDWL FRQWUDHQWL SXz GHQXQFLDUH OD FRQYHQ]LRQH SHU YLD GLSORPDWLFD FRQ XQ SUHDYYLVR PLQLPR GL VHL PHVL SULPD GHOOD ILQH GL RJQL DQQR VRODUH H D SDUWLUH GDO TXLQWR DQQR VXFFHVVLYR D TXHOOR GHOOD VXD HQWUDWD LQ YLJRUH ,Q TXHVWR FDVR OD &RQYHQ]LRQH VL DSSOLFKHUj SHU O¶XOWLPD YROWD


D DOOH LPSRVWH SUHOHYDWH PHGLDQWH ULWHQXWD DOOD IRQWH VXL UHGGLWL SDJDELOL DO SL WDUGL LO GLFHPEUH GHOO¶DQQR GHOOD GHQXQFLD E DOOH DOWUH LPSRVWH SUHOHYDWH VXO UHGGLWR H VXO SDWULPRQLR SHU L SHULRGL G¶LPSRVWD FKH WHUPLQDQR DO SL WDUGL LO GLFHPEUH GHOOR VWHVVR DQQR

,Q IHGH GL FKH L SOHQLSRWHQ]LDUL GHL GXH 6WDWL KDQQR ILUPDWR OD SUHVHQWH &RQYHQ]LRQH

)DWWD D %RQQ LO RWWREUH LQ GXSOLFH HVHPSODUH LQ OLQJXD LWDOLDQD H WHGHVFD L GXH WHVWL IDFHQWL HJXDOPHQWH IHGH

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35272&2//2

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3HU O¶LPSRVL]LRQH GHL UHGGLWL GHULYDQWL GD EHQL LPPRELOL WHGHVFKL GL FXL DOO¶DUWLFROR FKH VRQR DVVRJJHWWDWL DG LPSRVWD QHOOD 5HSXEEOLFD IHGHUDOH GL *HUPDQLD OD 5HSXEEOLFD LWDOLDQD ULSUHQGHUj OH EDVL LPSRQLELOL XWLOL]]DWH SHU O¶LPSRVL]LRQH WHGHVFD SXUFKp QRQ QH ULVXOWL XQ¶LPSRVL]LRQH PLQRUH VHFRQGR LO GLULWWR LWDOLDQR $G DUWLFROR D $G XQD VWDELOH RUJDQL]]D]LRQH FKH FRQVLVWH LQ WXWWR R LQ SDUWH LQ XQ FDQWLHUH GL FRVWUX]LRQH R GL PRQWDJJLR SRVVRQR HVVHUH DWWULEXLWL SHU OH VXH DWWLYLWj GL FRVWUX]LRQH R GL PRQWDJJLR QHOOR 6WDWR FRQWUDHQWH LQ FXL q VLWXDWD VROWDQWR JOL XWLOL GHULYDQWL GLUHWWDPHQWH GDOOH SUHGHWWH DWWLYLWj ,Q SDUWLFRODUH QRQ SRVVRQR HVVHUH DG HVVD DWWULEXLWL D WLWROR GL WDOL DWWLYLWj JOL XWLOL ULVXOWDQWL GD XQD FRQVHJQD GL PDWHULDOH HIIHWWXDWD LQ FRQQHVVLRQH FRQ OH DWWLYLWj LQ TXHVWLRQH R LQGLSHQGHQWHPHQWH GD TXHVWH GD SDUWH GHOOD VWDELOH RUJDQL]]D]LRQH SULQFLSDOH R GD XQ¶DOWUD VWDELOH RUJDQL]]D]LRQH GHOO¶LPSUHVD R DQFRUD GD SDUWH GL XQD WHU]D SHUVRQD E 1HO FDVR GL FRQWUDWWL LQ SDUWLFRODUH GL FRQWUDWWL GL VWXGLR GL IRUQLWXUD GL LQVWDOOD]LRQH R GL FRVWUX]LRQH GL DWWUH]]DWXUH GL VWDELOLPHQWL LQGXVWULDOL FRPPHUFLDOL R VFLHQWLILFL R GL RSHUH SXEEOLFKH DOORUTXDQGR O¶LPSUHVD KD XQD VWDELOH RUJDQL]]D]LRQH JOL XWLOL GL GHWWD VWDELOH RUJDQL]]D]LRQH QRQ VRQR GHWHUPLQDWL VXOOD EDVH GHOO¶DPPRQWDUH JOREDOH GHO FRQWUDWWR PD VROWDQWR VXOOD EDVH GHOOD SDUWH GL FRQWUDWWR HIIHWWLYDPHQWH HVHJXLWD GD WDOH VWDELOH RUJDQL]]D]LRQH QHOOR 6WDWR LQ FXL OD VWHVVD q VLWXDWD *OL XWLOL UHODWLYL DOOD SDUWH GHO FRQWUDWWR HVHJXLWD QHOOR 6WDWR LQ FXL q VLWXDWD OD VHGH GL GLUH]LRQH HIIHWWLYD VRQR LPSRQLELOL VROWDQWR LQ TXHVWR 6WDWR F 5HVWD LQWHVR FKH SHU TXDQWR FRQFHUQH LO SDUDJUDIR GHOO¶DUWLFROR SHU ³VSHVH VRVWHQXWH SHU JOL VFRSL SHUVHJXLWL GDOOD VWDELOH RUJDQL]]D]LRQH´ VL LQWHQGRQR OH VSHVH GLUHWWDPHQWH FRQQHVVH FRQ O¶DWWLYLWj SURSULD GHOOD VWDELOH RUJDQL]]D]LRQH $G DUWLFROR 7DOH DUWLFROR VL DSSOLFD DOWUHVu DJOL XWLOL FKH XQ¶LPSUHVD GL XQR 6WDWR FRQWUDHQWH ULWUDH GDOOD ORFD]LRQH GL FRQWHQLWRUL XWLOL]]DWL LQ WUDIILFR LQWHUQD]LRQDOH SHU LO WUDVSRUWR GL PHUFL $G DUWLFROR 6H XQR 6WDWR FRQWUDHQWH SURFHGH DG XQD UHWWLILFD GHJOL XWLOL GL XQ¶LPSUHVD LQ FRQIRUPLWj DOO¶DUWLFROR O¶DOWUR 6WDWR SURFHGH DG XQ DJJLXVWDPHQWR FRUULVSRQGHQWH DJOL XWLOL GHOO¶LPSUHVD DVVRFLDWD GL TXHVWR DOWUR 6WDWR QHL OLPLWL LQ FXL ULFRQRVFH FKH OD UHWWLILFD ULVSHFFKLD FRQGL]LRQL FKH VDUHEEHUR VWDWH FRQYHQXWH WUD LPSUHVH LQGLSHQGHQWL 7DOH DJJLXVWDPHQWR FRUULVSRQGHQWH VDUj HIIHWWXDWR VROWDQWR LQ FRQIRUPLWj DOOH GLVSRVL]LRQL VXOOD SURFHGXUD DPLFKHYROH GHOO¶DUWLFROR H DOOH UHODWLYH GLVSRVL]LRQL GHO SUHVHQWH 3URWRFROOR $G DUWLFROL H ,Q GHURJD DOOH GLVSRVL]LRQL GHJOL DUWLFROL H L GLYLGHQGL H JOL LQWHUHVVL VRQR LPSRQLELOL QHOOR 6WDWR FRQWUDHQWH GD FXL HVVL SURYHQJRQR H LQ FRQIRUPLWj DOOD OHJLVOD]LRQH ILVFDOH GL WDOH 6WDWR D DOORUFKp HVVL GHULYLQR GD GLULWWL R GD FUHGLWL FRPSRUWDQWL XQD SDUWHFLSD]LRQH DJOL XWLOL LYL FRPSUHVL L UHGGLWL FKH XQR ³VWLOOHU *HVHOOVFKDIWHU´ ULWUDH GDOOD VXD SDUWHFLSD]LRQH L UHGGLWL GHULYDQWL GD XQ ³SDUWLDULVFKHV 'DUOHKHQ´ HG L UHGGLWL GHULYDQWL GD ³*HZLQQREOLJDWLRQHQ´ DL VHQVL GHOOD OHJLVOD]LRQH GHOOD 5HSXEEOLFD IHGHUDOH GL *HUPDQLD H E D FRQGL]LRQH FKH HVVL VLDQR GHGXFLELOL DOO¶DWWR GHOOD GHWHUPLQD]LRQH GHJOL XWLOL GHO ORUR GHELWRUH $G DUWLFROL H


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