Convenzione Italia - Slovacchia contro le doppie imposizioni

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LA RESPONSABILITA' PENALE DEGLI AMMINISTRATORI E DELLE SOCIETA’

Bratislava, 27 Giugno 2013 Ministero della Giustizia della Repubblica Slovacca Camera dispravodlivosti Commercio Italo-Slovacca Ministerstvo Slovenskej republiky Taliansko-Slovenská Obchodná Komora EDAS, a.s. Nam. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava


Convenzione Italia - Slovacchia contro le doppie imposizioni

Bratislava, 27 Giugno 2013

Problematiche fiscali

EDAS, a.s.



Sommario A. Fonti B. Residenza e societĂ esterovestite C. Stabile organizzazione D. Imprese associate e Transfer pricing E. Canoni e Dividendi F. Il reddito del lavoratore autonomo G. Compensi amministratori H. Note sui non residenti nella RS


A. Fonti


Principali fonti normative o Testo Unico Italiano sulle Imposte sui Redditi o Convenzione contro la doppia imposizione ItaliaCecoslovacchia 1984 o Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administration o Legge 595/2003 Coll. e ss. Legge sulle Imposte sui Redditi della Repubblica Slovacca


B. Residenza e societĂ esterovestite


Residenza

Art. 4 Conv.

Sono considerate residenti di uno Stato contraente le persone assoggettate ad imposta in tale Stato a motivo della loro residenza, domicilio, sede di direzione o ogni altro criterio di natura analoga. Inoltre, le persone che in uno Stato hanno: • abitazione permanente • centro degli interessi vitali • soggiorno abituale • nazionalità


Residenza

Art. 2 c.2 TUIR

PERSONE FISICHE:

Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.


Residenza Art. 73 c.3 TUIR ITA PERSONE GIURIDICHE:

Sono considerate residenti le società e gli enti che per oltre 183 gg/anno abbiano in Italia alternativamente: o La sede legale o La sede dell’amministrazione o L’oggetto principale dell’attività


ResidenzaArt. 73 c.5-bis TUIR Si presume esistente nel territorio italiano la sede dell’amministrazione di società non residenti che controllino società ed enti residenti, qualora il soggetto estero sia a sua volta: o Controllato anche indirettamente da società residenti in Italia o Amministrato da un CdA o altro organo di gestione a composizione prevalentemente italiana.


Nozione di controllo Art. 2359 c.1 C.C. Sono considerate controllate le società: o In cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti o In cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante o Che sono sotto l’influenza dominante di un’altra società in base a particolari vincoli contrattuali  Si considera «controllo» anche quello esercitato attraverso società fiduciarie.


Prova della effettiva residenza Si basa su elementi idonei a dimostrare l’autonomia della società estera rispetto alla società partecipante italiana, dal punto di vista: o Giuridico o Contrattuale o Finanziario o Funzionale


Elementi di prova della residenza Elementi di natura formale

Elementi di natura sostanziale •

Luogo pagamento imposte •

• Segni distintivi posti sulla sede

Possesso licenze necessarie •

• Regolarità della vita sociale •

• Maggioranza del CdA residente • Svolgimento dell’ attività amministrativa

Luogo gestione operativa

Disponibilità di locali e contratti per esercizio attività •

Conti correnti bancari locali •

Contratti servizi ed utenze

Autonomia gestionale dei soggetti preposti all’attività all’estero •

Assunzione personale

Descrizione flussi intercompany

Rilevanza strategica ed economica rispetto alla controllante


Residenza Art. 2 lett. d) 1. Legge 595/2003 PERSONE FISICHE: Una persona fisica è considerata fiscalmente residente in Slovacchia qualora nel territorio della RS abbia la sua residenza permanente o abituale. La permanenza abituale è quella non inferiore a 183 gg nell’anno calendario, anche in via non continuativa.


Residenza Art. 2 lett. d) 2. Legge 595/2003 PERSONE GIURIDICHE:

Una persona giuridica è considerata fiscalmente residente in Slovacchia qualora nel territorio della RS abbia sede legale o luogo effettivo di direzione. Si intende per luogo effettivo di direzione il luogo in cui avviene il processo decisionale da parte degli organi statutari, anche se non iscritto nel Registro Commerciale.


C. Stabile Organizzazione


Definizione di S.O. Art.5 Conv.- 162 TUIR

Si intende per S.O. una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività. In particolare: o Una sede di direzione o Una succursale o Un ufficio o Un’officina o Un laboratorio una miniera o Un cantiere di durata superiore a 12 mesi


Principali esclusioni TUIR

Art. 5 Conv.-162

a) installazione ai soli fini di deposito, esposizione o consegna di merci appartenenti all’ impresa; b) Le merci appartenenti all’ impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) Le merci appartenenti all’ impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’ altra impresa; d) sede fissa utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’ impresa; e) sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di svolgere attività di carattere preparatorio o ausiliario (incluse le attività di cui sopra).

Non costituisce di per sè S.O. la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi (art.162 comma 5 ).


Assenza di presunzione di S.O. Art. 5 c. 6 Conv. e Art. 162 c. 9 TUIR

Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell’ altro Stato contraente, ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per se motivo sufficiente per fare considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell’ altra.


Definizione di S.O. Art.16 c. 2 L. 595/2003 Si intende per S.O. una sede fissa o una struttura attraverso cui il soggetto imponibile e con obbligo fiscale limitato svolge in tutto o in parte la propria attività nella RS, in particolare: o un luogo da cui viene organizzato il business o una filiale o un ufficio o un laboratorio o un punto vendita o una struttura tecnica o un punto di ricerca ed estrazione di risorse naturali Permanenza: sistematicità e ripetitività dell’utilizzo. In assenza di ricorrenza dell’attività, è considerata permanente quella che dura oltre 6 mesi nell’arco dell’anno (anche non consecutivi). Questo termine vale anche per i cantieri.


Problematiche fiscali legate alla S.O. La problematica della S.O. riguarda solo la fiscalità. Non esiste alcun principio di attrazione a tassazione rispetto ad una S.O.: le altre attività dell’impresa svolte nel paese che non sono collegate ad una base di affari fissa legata ad una particolare localizzazione non sono imponibili nel paese. La convenzione stabilisce che i profitti che debbono essere attribuiti a una S.O. siano quelli che essa avrebbe conseguito se essa fosse stata un’impresa distinta e legalmente separata dal resto e avesse svolto le stesse funzioni nelle stesse o in simili condizioni (Arm’s lenght principle).


D. Imprese associate e Transfer Pricing


Imprese associate

Art. 9 Conv.

Si considerano associate due imprese quando un’impresa di uno Stato partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato o le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un’impresa di uno Stato e di un’impresa dell’altro Stato.

Da evidenziare:

non sono specificate percentuali di partecipazione

la direzione e il controllo riguardano persone che possono essere sia giuridiche che fisiche


Imprese associate

Art. 9 Conv.

Quando due imprese che, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza. Da evidenziare: Anche se lo schema prevede una procedura per evitare le doppie tassazioni in caso di rettifiche fatte da un solo paese, tale previsione non è stata implementata nelle Convenzioni sottoscritte dall’Italia. L’applicazione delle rettifiche resta quindi asimmetrica: ogni stato può aumentare la propria base imponibile, ma non riconosce i decrementi della propria base imponibile a seguito di variazioni del TP fatta dall’altro Stato.


Normativa italiana

Art. 110 c. 7 TUIR

“ i componenti di reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’ impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’ impresa , sono valutate in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti (...) se ne deriva un aumento di reddito “


Il valore normale “ per valore normale (....) s’ intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’ uso “.


Normativa slovacca

Art. 17 c.5 L. 595/2003

La differenza tra i prezzi applicati tra soggetti indipendenti e soggetti controllati esteri, fa parte della base imponibile. La determinazione della differenza è regolata dalla procedura prevista dall’ art. 18 utilizzando i metodi basati sul confronto dei prezzi, anche combinati tra loro, purchè rispettino il principio dell’arms’s length.


Metodi di determinazione del valore normale OECD Guidelines METODI BASATI SULLA TRANSAZIONE ďƒ˜ Confronto del prezzo Interno o esterno, ma solo con beni o servizi del tutto comparabili (stesso mercato, stesso stadio di commercializzazione, stesse clausole contrattuali). ďƒ˜ Prezzo di rivendita Si ottiene individuando un margine lordo di ricarico mediamente applicato nel settore ďƒ˜ Costo maggiorato Aggiunta di un margine al costo di produzione (semilavorati e prestazione servizi).


Metodi di determinazione del valore normale OECD Guidelines METODI REDDITTUALI  Comparazione dei profitti netti Si individua il margine di profitto dell’operazione infragruppo e si confronta con operazione simile indipendente

 Ripartizione dei profitti globali Si calcola il valore dell’utile delle imprese del gruppo, se avessero operato indipendentemente, in base all’apporto di ciascuna

 Comparazione dell’utile Si confrontano i profitti netti dell’operazione infragruppo con quelli di imprese indipendenti

 Rendimento del capitale investito Confronto con imprese terze basato sul rendimento del capitale investito.


ANALISI DI COMPARABILITA’ Si basa su: o Caratteristiche di beni e servizi o Analisi funzionale o Condizioni contrattuali o Circostanze di carattere economico o Strategie di business


E. Canoni e Dividendi


Canoni

Art. 12 c.3 Conv.

Sono definiti canoni: a) I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di diritti d’autore; b) I compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di brevetti, marchi, disegni o modelli, progetti, formule, processi, attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.


Tassazione Canoni

Art. 12 c. 1-2-4 Conv.

I canoni provenienti da uno Stato e pagati ad un residente dell’altro Stato sono imponibili soltanto in detto altro Stato se tale residente ne è l’effettivo beneficiario. Possono essere tassati anche nello Stato di provenienza (salvo diritti di autore) se la persona che percepisce i canoni ne è l’effettivo beneficiario, ma non oltre il 5% dell’ammontare lordo dei canoni. Solo tassazione di provenienza del canone se il beneficiario dei canoni residente in uno Stato, esercita nell’altro Stato da cui provengono i canoni, un’attività tramite S.O. o professione indipendente fissa ricollegabile ai canoni.


Tassazione Canoni

Art. 12 c.6 Conv.

Se esistono particolari relazioni tra debitore e beneficiario e il canone è superiore a quello che sarebbe stato applicato in assenza di simili relazioni, la tassazione si applica a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente viene tassata in base alla legge di ciascuno Stato.


Canoni Art. 67 c.1 lett. c-quinquies g) TUIR

• Se percepiti da persone fisiche: I redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere di ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e scientifico (salvo quelli considerati redditi da lavoro autonomo dell’autore o inventore) sono considerati REDDITI DIVERSI, qualora non costituiscano redditi da capitale o non siano conseguiti nell’esercizio di arti o professioni o di impresa commerciale né in qualità di lavoratore dipendente.


Canoni‌ In generale sono soggetti a tassazione questi redditi diversi derivanti da beni che si trovano nel nostro Stato. Non sono imponibili per i soggetti residenti in Stati esteri con cui siano in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni. •Se percepiti da soggetti imprenditoriali, sono attratti nel reddito di impresa o di lavoro autonomo.


Canoni Art. 6 c.2 lett. A) Legge 595/2003 Sono inclusi nel reddito di impresa i redditi derivanti dall’uso o dalla licenza d’uso di diritti industriali o di proprietà intellettuale, incluso il copyright e diritti accessori, incluso il reddito da pubblicazione, riproduzione e distribuzione letteraria e opere analoghe.


Canoni Art. 16 c.1 lett. e) Legge 595/2003

Sono considerati generati nella RS i redditi di soggetti con imponibilità limitata e i redditi di stabili organizzazioni di soggetti imponibili con imponibilità illimitata che consistano in pagamenti dall’uso o concessione in uso di proprietà industriale, computer, software, design o modelli, progetti, produzioni tecniche e altre conoscenze economicamente sfruttabili (knowledge).


Canoni Art. 13 c.2 lett. h) Legge 595/2003 Se il compenso viene percepito nella RS da una persona giuridica imponibile in un altro Stato UE o da una S.O. di tale società nell’UE che siano anche beneficiari finali di questo reddito, esso NON E’ IMPONIBILE qualora per almeno 24 mesi consecutivi alla data di pagamento: - Il soggetto che paga detiene una partecipazione diretta di almeno il 25% del capitale sociale del beneficiario; - Il beneficiario detiene direttamente il 25% del soggetto che paga; - Un’altra persona giuridica UE detiene direttamente almeno il 25% di entrambe.


Problematiche relative ai Canoni Nella pratica è difficile distinguere tra cessione di knowhow e prestazione di servizi, con il rischio di possibili sanzioni in caso venga accertata una fattispecie diversa. Infatti i compensi vengono cosÏ tassati: Know-how Servizi resi nella RS (senza S.O. o base fissa)

ritenuta 5% ritenuta 25%


Dividendi

Art. 10 Conv.

I dividendi sono i redditi derivanti da azioni, diritti di godimento, altre quote di partecipazione gli utili, ad eccezione dei crediti.


Tassazione Dividendi

Art. 10 c.6 Conv.

I dividendi pagati da una società residente di uno stato contraente ad un residente dell’altro stato contraente sono imponibili in detto altro stato contraente. Sono imponibili anche nel Paese di provenienza ma se chi percepisce è anche beneficiario, l’imposta non può eccedere il 15% dell’ammontare lordo dei dividendi.


Tassazione Dividendi

Art. 44 TUIR

Per le persone fisiche è prevista:

o

l’imponibilità parziale dei dividendi provenienti da partecipazioni qualificate, cioè soggetti che detengono dal 2 al 20% dei voti o da 5 al 25% del capitale (è imponibile il 40% degli utili soggetti a aliquota Ires 33%); la quota imponibile è 49,72% per gli utili post 31.12.2007;

o

L’applicazione della cedolare secca del 20% (12.5% fino 31.12.2011) sui dividendi da partecipazioni non qualificate e non relative all’esercizio di impresa;

o

La soppressione del credito di imposta sui dividendi.


Sintesi tassazione Dividendi 44 TUIR

Art.

OGGETTO

% SULL’ IMPONIBILE

SUL % DEL COMPENSO

Dividendi da società residenti su partec. non qualificate a privati

20%

100%

Utili distribuiti a persone fisiche residenti corrisposti da non residenti

20% Nulla se percepito nell’attività di impresa

49,72% (40% ante 1.1.2008)


Esempi tassazione Dividendi 44 TUIR OGGETTO

% SULL’ IMPONIBILE

Dividendi e utili di partecipazione pagati a non residenti in relazione a partecipazioni non relative a S.O. nel territorio dello Stato

27% Post 31.12.2007

Dividendi corrisposti a società 1,375% ed enti esteri soggetti a imposta Post 31.12.2007 sul reddito nei paesi UE o uno stato dello spazio economico europeo, purchè inclusi nelal white list ex art. 168-bis TU.

Art.

SUL % DEL COMPENSO


Tassazione Dividendi Art. 3 c.2 lett c)

Legge 595/2003 Non è soggetta ad imposizione la partecipazione agli utili di una società a persone che partecipano al capitale sociale di tale società o ai membri del Consiglio di amministrazione o del Comitato di sorveglianza (…), anche se dipendenti (dal 1.1.2004). Gli utili ante 1.1.2004 rimangono non imponibili se versati ad un soggetto UE il quale al momento del versamento deteneva almeno il 25% del capitale sociale della società.


Tassazione Dividendi • Dal 1 gennaio 2013, il reddito delle persone fisiche generato da dividendi è soggetto a contribuzione sanitaria, nella misura del 14% della base imponibile (prima della riforma 10%). E’ stata innalzata la base imponibile massima annuale per i dividendi, a â‚Ź 94,320.


F. Il reddito del lavoratore autonomo


Professioni indipendenti

Art. 14 c.2 Conv.

Libera professione è l’attività indipendente di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo pedagogico, e l’attività del medico, dell’avvocato, dell’ingegnere, dell’architetto, del dentista e del contabile.


Professioni indipendenti

Art. 14 c.1 Conv.

I redditi che un residente di uno Stato ritrae dall’esercizio di una libera professione, sono imponibili solo in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente di una base fissa per la sua attività nell’altro Stato. In tal caso, i redditi sono imponibili anche nell’altro Stato, nella misura in cui sono ascrivibili a tale base fissa.


Lavoro autonomo

Art. 53 TUIR

Redditi da lavoro autonomo sono considerati quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni (…) si intende l’esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva (…) compreso l’esercizio in forma associata. Inoltre: Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere di ingegno, brevetti, processi, know-how, se non conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali + partecipazioni agli utili nelle associaz. in partecip. quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; (…).


Lavoro autonomo

Art. 6 L. 595/2003

Nel reddito da lavoro autonomo sono inclusi, tra gli altri: - Redditi da produzione agricola, forestale, e gestione delle risorse idriche - Redditi derivante dal commercio - Redditi derivanti da altre attivitĂ indipendenti, quali: o utilizzo o licenza di diritti di proprietĂ intellettuale o industriale o attivitĂ di mediazione non comprese nel commercio o redditi derivanti dalla locazione di beni immobili e beni mobili collegati o interessi su depositi in conti correnti o redditi dalla vendita di una azienda o ramo di azienda.


G. Compensi amministratori


Compensi ai membri Cda

Art. 16 Conv.

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del CdA o del Collegio sindacale di una società residente dell’altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.


Compensi ai membri Cda Art. 50 c. 1 c-bis) TUIR Sono assimilati al reddito da lavoro dipendente le somme e i valori in genere percepiti (‌) in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società (‌).


Compensi ai membri Cda Art 16 c. 1 lett. E) punto 6 L.595/2003

Sono considerati redditi sorti nel territorio della Rep. Slovacca i compensi ai membri di organi statutari e altri organi di persone giuridiche, erogati per l’espletamento delle loro funzioni.


H. Note sui non residenti nella RS


Non residenti Coloro che non sono fiscalmente residenti in Slovacchia sono soggetti ad imposta sui redditi generati nella RS che siano: - Da lavoro dipendente - Da funzione di organo statutario di societĂ slovacca - Da lavoro autonomo o fornitura di servizi e attivitĂ simili nella RS - Provenienti da interessi, utilizzo di licenze, vendita o affitto di proprietĂ situate in RS o vincite alla lotteria.


Non residenti • Tutti gli stranieri che lavorano in RS devono registrarsi all’ufficio imposte entro 30 gg, salvo abbiano solo reddito da lavoro dipendente e non svolgano altre attività imponibili in RS, e non ricevano altri redditi.


Non residenti • L’assicurazione sanitaria è obbligatoria per tutti coloro che hanno residenza permanente in RS, che qui svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo e NON siano assicurati in altro Paese UE. • Il reddito soggetto a contribuzione include TUTTI i tipi di reddito, inclusi i dividendi. • Dal 1 gennaio 2013 la base per l’assoggettamento all’assicurazione sociale e sanitaria è stata unificata a € 3.930. • Per i lavoratori autonomi la base è € 393. • L’obbligo di pagare i contributi dell’assicurazione sociale e sanitaria è stata estesa alle persone fisiche che svolgono attività lavorativa in base ad accordi diversi dal lavoro dipendente.


Grazie per l’attenzione EDAS, a.s.


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