Capitolo 3 Il negozio giuridico in generale – www.civile.it/store – avv. Claudio Mellone
Capitolo 3 Il negozio giuridico in generale 1. Il negozio giuridico e l’autonomia privata; 2. Classificazione dei negozi giuridici; 3. Gli elementi essenziali del negozio giuridico; 4. I soggetti e la rappresentanza; 5. La rappresentanza; 5.a) La procura; 5.b) Forma della procura, capacità e stati soggettivi nella rappresentanza; 5.c) Revoca modifica ed estinzione della procura; 5.d) Rappresentanza senza poteri e ratifica; 5. e) Il conflitto di interessi; 6) La volontà; 7) La simulazione; 7.a) Effetti della simulazione nei confronti dei terzi; 8) Il negozio indiretto e il negozio fiduciario; 9) I vizi della volontà; 10. Errore; 10.a) Errore ostativo 10.b) Errore vizio; 11. Violenza; 12. Dolo; 13. Forma del negozio giuridico 14. Causa del negozio giuridico; 14.a) Causa illecita; 14.b) Il negozio in frode alla legge; 14.c) I motivi; 15. Gli elementi accidentali del negozio giudico; 16. La condizione; 16.a) Tipi di condizione; 16.b) Vicende della condizione; 16.c) Situazione giuridica durante la pendenza della condizione; 16.d) Retroattività della condizione; 17. Il termine; 18. Il modo o onere; 19. Patologia del negozio giuridico; 20. Inefficacia; 21. Nullità; 21.a) Azione di nullità; 21.b) Conversione del negozio nullo; 21.c) Conseguenze della nullità, 22. Annullabilità; 23. Rescissione.
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Indice generale Capitolo 3 Il negozio giuridico in generale.................................................................................1 1. Il negozio giuridico e l’autonomia privata.....................................................................3 2. Classificazione dei negozi giuridici...............................................................................4 4. I soggetti e la rappresentanza.........................................................................................7 5. La rappresentanza.......................................................................................................... 8 5.a) La procura....................................................................................................... 10 5.b) Forma della procura, capacità e stati soggettivi nella rappresentanza............12 5.c) Revoca modifica ed estinzione della procura .................................................14 5.e) Rappresentanza senza poteri e ratifica............................................................ 15 5. f) La rappresentanza apparente.......................................................................... 16 5. g) Il conflitto di interessi.................................................................................... 18 6) La volontà....................................................................................................................19 7) La simulazione............................................................................................................ 21 7.a) Effetti della simulazione nei confronti dei terzi..............................................23 8) Il negozio indiretto e il negozio fiduciario.................................................................. 25 9) I vizi della volontà.......................................................................................................27 10. Errore.........................................................................................................................27 10.a) Errore ostativo...............................................................................................28 10.b) Errore vizio................................................................................................... 29 11. Violenza..................................................................................................................... 31 12. Dolo........................................................................................................................... 33 13. Forma del negozio giuridico......................................................................................34 14. Causa del negozio giuridico.......................................................................................36 14.a) Causa illecita................................................................................................. 39 14.b) Il negozio in frode alla legge ....................................................................... 40 14.c) I motivi..........................................................................................................41 15. Gli elementi accidentali del negozio giuridico..........................................................43 16. La condizione.............................................................................................................44 16.a) Tipi di condizione..........................................................................................45 16.b) Vicende della condizione.............................................................................. 46 16. c) Situazione giuridica durante la pendenza della condizione......................... 47 16.d) Retroattività della condizione....................................................................... 48 17. Il termine....................................................................................................................49 18. Il modo o onere..........................................................................................................51 19. Patologia del negozio giuridico................................................................................. 52 20. Inefficacia.................................................................................................................. 52 21. Nullità........................................................................................................................53 21.a) Azione di nullità............................................................................................ 55 21.b) Conversione del negozio nullo......................................................................56 21.c) Conseguenze della nullità............................................................................. 57 22. Annullabilità.............................................................................................................. 58 23. Rescissione................................................................................................................ 60
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1. Il negozio giuridico e l’autonomia privata
Nozione: il negozio giuridico è una dichiarazione di volontà con la quale s'intende produrre un effetto giuridico ed alla quale l'ordinamento ricollega gli effetti voluti nell'ambito dell'autonomia da lui riconosciuta ai consociati.
La nozione appena enunciata in maniera sintetica, merita una ulteriore spiegazione ed approfondimento. Dobbiamo considerare, infatti, che negozio è sinonimo di attività (dal latino nec otium); ai nostri fini non ci interessa ogni e qualsiasi attività, ma quella particolare volta ad ottenere degli effetti giuridici. Ci interessa, in definitiva, quella particolare attività umana cosciente e volontaria che si concreta in una dichiarazione di volontà rivolta ad un risultato giuridicamente rilevante. Il negozio giuridico è, in definitiva, attività giuridica. Ma quale attività giuridica? Certamente non ogni manifestazione di volontà può essere considerata negozio giuridico. Certamente questa manifestazione deve essere, però, sempre volontaria, deve trovare la sua fonte in un comportamento cosciente del soggetto che la pone in essere. Certamente deve avere come scopo un effetto giuridico, che, di regola, consiste nella costituzione, modificazione ed estinzione di una situazione giuridicamente rilevante. Ma, soprattutto, deve muoversi nell'ambito dell’autonomia che l'ordinamento riconosce ai consociati. Per chiarirci le idee definiamo subito il concetto di autonomia negoziale: è lo spazio di libertà lasciato ai soggetti dall'ordinamento. Potremmo immaginare, infatti, uno Stato (come quelli ormai quasi tramontati del socialismo reale) che intende decidere in tutto e per tutto il destino dei suoi cittadini, stabilendo se sia possibile possedere o meno dei beni e, nel caso affermativo, se sia possibile disporne. Uno Stato di tal fatta non lascia alcuna libertà ai propri consociati e nemmeno alcuna autonomia e, sempre in uno Stato del genere, non avrebbe senso parlare di negozio giuridico proprio perché non esiste autonomia. Il nostro Stato, invece, essendo di altra natura, riconosce ai propri consociati il potere di autodeterminarsi ma nei limiti da lui fissati e, nell'ambito di questo ampio potere di autodeterminazione, vi è anche quello di porre in essere negozi giuridici, cioè l'autonomia negoziale. È ovvio che tale potere non sarà senza limiti, ma è proprio l'esistenza di limiti che puntualizza il concetto di autonomia, poiché quest'ultima è proprio lo spazio, la sfera di libertà lasciata ai consociati. Poniamoci ora un'altra domanda: quale disciplina applicare al negozio giuridico? Rispondiamo che il codice non disciplina specificatamente il negozio giuridico, ma ne disciplina alcune figure fondamentali come il testamento, il matrimonio e soprattutto, il contratto; quest'ultimo è di particolare importanza poiché l'articolo 1324 del codice civile dispone che: "salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale ". In altre parole la disciplina dei contratti si applicherà alla maggior parte dei negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale. Torna all'indice
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2. Classificazione dei negozi giuridici
a) Tra vivi e mortis causa. Considerando questa distinzione verrebbe facile rispondere che i negozi tra vivi avrebbero effetto, appunto, tra le persone vive mentre quelli mortis causa avrebbero effetto......tra le persone morte; in realtà distinguiamo:
Negozi mortis causa: gli effetti di questi negozi si produrranno solo dopo la morte di chi li ha posti in essere; unico esempio è il testamento; Negozi tra vivi: sono tutti quanti gli altri che prescindono dal presupposto della morte.
b) Secondo il numero dei soggetti e delle parti
Negozi unilaterali: questi negozi si perfezionano con una dichiarazione di una sola parte.
Tipico esempio di negozio unilaterale è il testamento; non bisogna credere, però, che unilaterale voglia dire " unipersonale ". Accade, infatti, che per parte non s'intende, di solito, una sola persona ma un unico " centro di interessi ", come accade ad esempio nel caso in cui più comproprietari di un bene diano incarico di venderlo ad un'agenzia immobiliare; in tal caso l'incarico conferito (procura) sarà negozio unilaterale, ma di natura pluripersonale. È doveroso avvertire, però, che parte autorevole della dottrina mette in discussione questa distinzione, ritenendo che il legislatore si è voluto spesso riferire più che ad un'unica parte intesa come centro di interessi, proprio ad un'unica persona fisica, come accade nel caso del testamento dove non avrebbe senso parlare di parte intesa come centro di interessi. Seguendo l'impostazione tradizionale, distinguiamo nell'ambito dei negozi posti in essere da più persone non intese come singole parti: abbiamo, quindi, i negozi " pluripersonali " che possono dar vita ai seguenti tipi di atti:
Atto collettivo: in questo tipo di negozio le diverse dichiarazioni di volontà provengono da più persone ma tendono a un fine comune come, ad esempio, una delibera condominiale. Pur essendo unica la volontà che scaturisce dall'atto, le diverse dichiarazioni rimangono distinte; Atto collegiale: il caso è analogo a quello dell'atto collettivo, ma a differenza di quest'ultimo le diverse dichiarazioni di volontà formeranno la volontà di un soggetto diverso rispetto a quelli che hanno posto in essere la dichiarazione come, ad esempio, accade nel voto di una assemblea di una società per azioni; Atto complesso: in questo caso, ed a differenza dei precedenti, le diverse
Capitolo 3 Il negozio giuridico in generale – www.civile.it/store – avv. Claudio Mellone dichiarazioni di volontà che formano l'atto non rimangono distinte ma si fondono in un'unica volontà avente di mira a tutela di un solo interesse come accade nel caso di inabilitazione dove il curatore integra la sua volontà con quella dell'incapace (atto complesso disuguale che si distingue da quello in cui le volontà sono poste sullo stesso piano). Tornando ai negozi attuati da più parti, distinguiamo tra: 1) negozi bilaterali: in questi la dichiarazione di volontà proviene da due parti; 2) negozi plurilaterali: la dichiarazione di volontà proviene da più di due parti. Come esempio di contratto bilaterale possiamo pensare alla compravendita; come esempio di contratto plurilaterale abbiamo il contratto di società. c) Tipi di negozio secondo la forma La distinzione si basa sulla forma richiesta dall'ordinamento per la validità del negozio. Regola generale è quella della libertà delle forme, nel senso che quando l'ordinamento non prevede per la validità del negozio una determinata forma, come ad esempio l'atto scritto per le vendite immobiliari, si presume che questo può essere fatto nella forma ritenuta più opportuna, anche oralmente. Distinguiamo in proposito:
Negozi solenni: è richiesta dalla legge una determinata forma per la loro validità; Negozi non solenni: la forma è libera.
A questo punto è necessario un ulteriore approfondimento; abbiamo detto che vi sono alcuni negozi per cui la legge pretende una determinata forma; in questi casi la forma è richiesta per la validità del negozio, forma ad substantiam. Altre volte la forma è richiesta, non per la validità del negozio, ma semplicemente per provarne l'esistenza. Questi negozi non sono solenni, e la loro forma è richiesta ad probationem, cioè nel senso che abbiamo poc'anzi accennato. In questo caso sarà possibile provare l'esistenza del negozio solo attraverso la forma richiesta, oppure, attraverso un mezzo di prova chiamato giuramento; in ogni caso il negozio cui è richiesta la forma ad probationem è pur sempre valido anche senza la forma prescritta. Come esempio di negozio ad probationem possiamo pensare al contratto di trasferimento di azienda. d) tipi di negozio secondo il vantaggio delle parti I negozi giuridici si distinguono, ancora, in base al corrispettivo che si è tenuti a dare in cambio del vantaggio ricevuto; abbiamo: 1) negozi a titolo oneroso: sono quelli in cui un soggetto riceve un vantaggio in cambio di un suo sacrifico. Tra vantaggio e sacrificio esiste una stretta relazione, un nesso di causalità. 2) negozi a titolo gratuito: sono quelli in cui un soggetto riceve un beneficio senza un correlativo sacrificio.
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Condizioni per l'azione: lesione ultra dimidium: la sproporzione tra due prestazioni deve essere tale entità che l'una valga più del doppio dell'altra ( ad esempio vendo un bene che vale 100 a 49); stato di bisogno: può essere inteso come vera e propria indigenza, ma si riscontra anche quando vi siano delle difficoltà economiche, seppure di natura transitoria, che però rivestano una notevole importanza per il contraente; approfittamento dello stato di bisogno: l'altra parte deve essere conoscenza dello stato di bisogno e se ne è servito per trarne vantaggio.
Vediamo ora le regole generali relative all'azione di rescissione:
inammissibilità di convalida: il contratto rescindibile non può essere convalidato per evitare che attraverso la convalida si ponga nel nulla la tutela accordata attraverso l'azione di rescissione; riduzione ad equità: la parte avvantaggiata dal contratto può evitare la rescissione offrendosi di riportare il negozio ad equità; non si potrà più agire con l'azione di rescissione.
Sulla riduzione a equità è necessario effettuare una precisazione; si potrebbe pensare che per riportare il contratto ad equità (e quindi evitare la rescissione) basti offrire il 50% più uno del reale valore della prestazione ricevuta da chi è in stato di bisogno. Tale è l'opinione di diversi autori, ma la legge non dice di riportare il contratto alle condizioni che avrebbero evitato la rescissione, ma di portarlo "a equità" , cioè in una situazione che venga incontro alle opposte esigenze delle parti, valutate in relazione alla situazione specifica; accade allora che per evitare la rescissione il contraente che ha approfittato della situazione di bisogno dell'altro, dovrà aumentare la sua prestazione di ben più del 50% più uno del valore dell'altra, perché se si limitasse a ciò, difficilmente il giudice, chiamato a valutarla, potrebbe considerare equa una prestazione che vale poco più della metà dell'altra. Occupiamoci ora degli altri aspetti della rescissione.
Prescrizione: l'azione di rescissione si prescrive nel termine di un anno dalla conclusione del contratto (art. 1449 c.c.); passato l'anno non sarà più possibile opporre la rescissione, e, a differenza di quanto accade per i negozi annullabili, nemmeno in via di eccezione; Diritti dei terzi: a differenza di quanto accade per l'azione di annullamento, la rescissione non pregiudica i diritti dei terzi, anche se questi erano in mala fede (art. 1452 c.c.) ; sono fatti salvi, però, gli effetti della trascrizione la domanda di rescissione; in altre parole se la domanda di rescissione è stata trascritta prima del contratto impugnato, la pronuncia sulla rescissione avrà effetto anche nei confronti dei terzi.
Passiamo ora a un delicato argomento, sempre relativo alla rescissione, e cioè il rapporto tra rescissione e usura. Questa è prevista dall'art. 644 c.p. che ha assorbito l'ipotesi
Capitolo 3 Il negozio giuridico in generale – www.civile.it/store – avv. Claudio Mellone dell'abrogato articolo 644 bis c.p. relativo all'usura impropria. In ogni caso il nuovo articolo 644 prevede il caso di chi si fa dare o promettere "in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra utilità, interessi o vantaggi usurari" e al terzo comma si fa riferimento a chi pur non ricevendo, o non avendo ricevuto la promessa, di interessi usurari, (stabiliti in base all'art. 2 l. 108\1996 con decreto del ministero del tesoro), si approfitti di chi si trova in stato di difficoltà economica o finanziaria; in quest'ultimo caso la somiglianza con la rescissione è evidente. Sarà quindi il giudice a stabilire se il caso concreto di rescissione rientri nell'usura (soprattutto quella del comma 3 dell'art. 644 c.p.), ma se ciò sarà accertato tale contratto non sarà semplicemente rescindibile, ma nullo per contrarietà a norme imperative. In tal modo la vittima della rescissione-usura riceverà una tutela ben più efficace di quella che può ottenere dalla sola rescissione.
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