Pubblicazione Studio Pasquin Voucher dipendenti

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Fiscal Approfondimento Il Focus di qualità

N. 50

16.12.2014

Il lavoro accessorio e i voucher Regole applicative e adempimenti contabili Categoria: Contribuenti Sottocategoria: Adempimenti La regolamentazione delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio è stata introdotta dalla Manovra d’estate 2008 (D.L. n. 112/08, convertito in L. n. 133/08) ed ha riconosciuto l’Inps quale concessionario del servizio. Il voucher disponibile sia in forma cartacea che telematica, è un “buono lavoro” che viene utilizzato per il pagamento di lavoratori che svolgono un servizio in modo saltuario al netto di trattenute previdenziali ed assistenziali obbligatorie. Il buono può essere riscosso dal lavoratore presso tutti gli uffici postali, il valore nominale di ogni singolo voucher è pari a 10 Euro. È previsto un carnet o “buono multiplo” del valore di 50 Euro, equivalente a cinque buoni non separabili. Tuttavia, lo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'Inps, quali la disoccupazione, la maternità, la malattia, gli assegni familiari, ecc., ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione. Di qui nasce una particolare caratteristica delle registrazioni nel caso in cui il datore di lavoro sia obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

Premessa

L’applicazione della disciplina sui voucher è stata avviata in via sperimentale in occasione delle vendemmie 2008, svolte da pensionati e studenti. Successivamente è stata estesa dalla circolare Inps n. 94 del 27 ottobre 2008 a tutte le attività agricole che presentavano carattere di stagionalità oppure a favore di produttori agricoli con volume d’affari non superiore ai 7.000 euro.

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PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI

AMPLIATO L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA

dal 1° dicembre 2008, la Circolare Inps n. 104 ha esteso l’ambito di applicazione del lavoro accessorio ai settori del commercio, turismo e servizi;

con la Circolare n. 44/09 l’Inps ha fornito indicazioni per l’applicazione del lavoro occasionale accessorio nel settore domestico; con la Circolare n. 76/09 l’Inps ha chiarito le modalità applicative per l’impresa familiare operante nell’ambito del commercio, del turismo e dei servizi;

Con la Circolare n. 88/09

l’Inps ha fornito indicazioni in merito all’ampliamento dell’ambito di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio, ai sensi della L. n. 33/09 (conversione del D.L. n. 5/09).

Il valore nominale è da intendersi al lordo della contribuzione a favore della gestione separata INPS, di quella in favore dell’INAIL e di una quota per la gestione del servizio. Ne consegue che il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore è pari ad € 7,50 (per il buono da 50 Euro sarà invece di € 37,50) e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento. In sostanza ogni buono-voucher incorpora sia l’assicurazione antiinfortuni dell’INAIL che il contributo INPS, il quale viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, ove non presente, sarà aperta d’ufficio dall’istituto.

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€10 nominali in caso di voucher singolo il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, sarà quindi pari a €7,50.

LE CONDIZIONI

€50 nominali in caso di voucher multiplo il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore, è quindi pari a €37,50.

Si precisa che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.

Vantaggi

I VANTAGGI

PER IL COMMITTENTE Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa Inail per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

PER IL PRESTATORE Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. È, inoltre, totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

I soggetti interessati

CHI PUÒ USUFRUIRE DEL SERVIZIO ACCESSORIO Coloro che possono fare ricorso al lavoro accessorio sono tutti i datori di lavoro e le imprese che operano nel settore del commercio, turismo e servizi. I committenti, cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale, possono essere: famiglie;

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enti senza fini di lucro; soggetti non imprenditori; imprese familiari operanti nei settori del commercio, turismo e servizi; imprenditori agricoli; imprenditori operanti in tutti i settori; committenti pubblici (co.1, lett.d, art. 70 del D.Lgs n. 276/03 modificato dalla L. n.33/09). Il ricorso ai buoni lavoro è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un'impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell'appalto o della somministrazione. L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente

nel

caso dell’attività

di

stewarding

in

manifestazioni

calcistiche.

Prestatori occasionali di tipo accessorio 01 pensionati Titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio 02 studenti nei periodi di vacanza

Sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado" (art. 22, co. 1, lett. f, L. n.133/08). I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà.

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Per periodi di vacanza si intendono (circolare n. 4/05 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali): • per vacanze natalizie il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio; • per vacanze pasquali il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; • per vacanze estive i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre. Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro occasionale anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell'anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, co. 1, lett. e) modificato dalla L. n. 33/09). Si precisa che studenti

e

pensionati

possono

svolgere

attività

di

natura

occasionale in qualsiasi settore produttivo.

03 percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

Cassintegrati,

titolari

di

indennità

di

disoccupazione

ASpI,

disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità

04 lavoratori in part-time I titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell'ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale

05 le altre categorie di prestatori Comprese le casalinghe, titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, e per l'anno 2009 i cassintegrati, i titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma

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06 prestatori extracomunitari Essi possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o nei periodi di disoccupazione se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari. I prestatori possono attualmente svolgere le attività previste dalla norma, come regolamentate dalle circolari applicative nell'ambito agricolo, nel settore del commercio, turismo e servizi e nel settore domestico

Le attività

In generale, tutti possono svolgere lavoro occasionale accessorio con riferimento a: manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli; lavori di emergenza e solidarietà; giardinaggio; lavori di pulizia; manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; consegna porta a porta ; ditta ambulante di stampa quotidiana e periodica. Attività per prestazioni di lavoro occasionale accessorio (normativa attuale)

Lavori domestici Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti

Insegnamento privato supplementare

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Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà (tali prestazioni possono essere richieste anche da committenti pubblici)

Qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e nei periodi di vacanza da parte dei giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado (per qualunque tipologia di attività)

Attività agricole rese a favore di: 1. imprenditori di aziende di qualunque dimensione, limitatamente però alle attività di carattere stagionale e solo per le prestazioni rese da casalinghe, pensionati, giovani di cui alla lett. e); 2. imprenditori con volume d'affari non superiore a €7.000, per le prestazioni rese dalla generalità dei soggetti, anche per attività non stagionali; 3. dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis c.c., limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi, sia per le attività espressamente contemplate alle lett.b, d, h, sia per altre attività; della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica; 4. in qualsiasi settore produttivo da parte dei pensionati; 5. qualsiasi settore produttivo, in via sperimentale per il 2009, da parte di percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 19, co. 10 della L. n.2/09.

Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per: •

aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università) e - per l’anno 2014 - soggetti percettori di misure di sostegno al reddito, per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale;

aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo,

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anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Limiti e caratteristiche del compenso

LIMITI ECONOMICI PER IL PRESTATORE Con la Legge n. 92 del 28 giugno 2012, modificando l’art. 70 del d.lgs. n. 276/2003, prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano “annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente”. Per il prestatore, l'attività lavorativa di natura occasionale accessoria non deve dare luogo per il 2014 a compensi superiori a € 5.050 nette, nel corso di un anno solare (6.740 € lorde), da parte di ciascun singolo committente. Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare per l'anno 2014, 2.020 € nette (2.690 € lorde) per ciascun committente, fermo restando il limite di 5.050 €. Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro nette complessive per anno solare, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lorde. Per eventuali compensi superiori a 3000 euro, il prestatore percettore di misure di sostegno al reddito ha l’obbligo di presentare preventiva comunicazione alle Sedi provinciali dell’Istituto. Nel caso di più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell’anno e retribuiti singolarmente per meno di 3.000 euro per anno solare, la comunicazione andrà resa prima che il compenso determini il superamento del predetto limite dei 3.000 euro se sommato agli altri redditi per lavoro accessorio. Nel settore agricolo e per i committenti pubblici, il limite economico per l’anno 2014 è di 5.050 euro nette, nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità di committenti.

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Obblighi per il committente Comunicazione preventiva Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, consultabili nel menu di questa sezione. La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della “maxisanzione”, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n. 183/2010 come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

Verifica di non superamento del limite del prestatore Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi. L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.

L’acquisto dei voucher

I buoni (voucher) sono disponibili per l'acquisto su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi Inps. Possono essere: telematici (F24 – voucher virtuali con rendiconto sul sito Inps); cartacei (acquistabili in sedi Inps, presso tabaccai sportelli bancari abilitati e uffici postali) I buoni cartacei acquistati dal committente, e non utilizzati, sono rimborsabili esclusivamente restituendoli presso le Sedi Inps, le quali emetteranno a favore del datore di lavoro un bonifico domiciliato per il loro controvalore e rilasceranno una ricevuta.

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Adempimenti operativi utilizzo voucher telematico a) Accreditamento anagrafico dei prestatori La normativa prevede la registrazione da parte dei prestatori presso l’INPS, che sarà così in grado di gestire le posizioni contributive individuali. L’accreditamento anagrafico può avvenire con diverse modalità: − tramite contact center Inps/Inail (numero gratuito 803.164); − via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione “Servizi On Line”-“per il cittadino-Lavoro Occasionale Accessorio oppure utilizzando l’apposita icona presente nell’home page del sito; − presso le sedi INPS; − presso i servizi al lavoro competenti. Dopo la registrazione ai prestatori verrà spedita la “INPS card”, con la quale è possibile accreditare e riscuotere gli importi delle prestazioni eseguite, corredata da materiale informativo e prestampati delle ricevute da utilizzare a fine rapporto.

b) Registrazione committenti I committenti che intendono utilizzare il voucher telematico potranno utilizzare i seguenti canali per la propria registrazione: − contact center INPS/INAIL; − via Internet, collegandosi al sito www.inps.it nella sezione Servizi On Line – per il cittadino – Lavoro Occasionale Accessorio se sono già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN; − presso le sedi INPS previa esibizione di un documento di riconoscimento (canale obbligatorio se non sono ancora presenti negli archivi INPS) − tramite le associazioni di categoria dei datori di lavoro.

c) Richiesta dei voucher da parte del committente Dopo essersi registrato il committente può individuare i prestatori/lavoratori disponibili a svolgere attività di lavoro accessorio ed inviare all’INPS la richiesta dei voucher contenente l’anagrafica di ogni prestatore con codice fiscale, la data di inizio e fine presunta dell’attività lavorativa, il luogo dove si svolgerà la prestazione e il numero di buoni presunti per ogni prestatore. Contestualmente alla richiesta dei buoni il committente assolve agli obblighi di comunicazione preventiva all’INAIL ed intestazione provvisoria dei buoni lavoro.

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d) Versamento all’INPS del corrispettivo dei voucher Il valore complessivo dei buoni effettivamente utilizzati deve essere versato dai committenti prima della prestazione con una delle seguenti modalità. − con il modello F24 (solo in caso di acquisto voucher telematici), indicando nella sezione INPS l’apposita causale LACC; − tramite versamento su conto corrente postale 89778229 intestato ad INPS DG LAVORO OCCASIONALE ACC; − tramite pagamento on line attraverso il sito www.inps.it nella sezione Servizi On line – per il cittadino – lavoro occasionale accessorio con Postepay o Carte di Credito Visa/Mastercard.

Al termine della prestazione lavorativa il committente deve dichiarare, per ciascun prestatore, l’entità della prestazione svolta, affinché il sistema di gestione possa verificare preliminarmente la copertura economica delle prestazioni di lavoro utilizzate ed inviare le disposizioni di pagamento a favore del prestatore o, nel caso di verifica con esito negativo, notificare al committente un sollecito di pagamento della somma non versata. Adempimenti operativi utilizzo voucher cartaceo L’INPS provvederà alla stampa e alla distribuzione di buoni acquistabili singolarmente e contraddistinti da un numero identificativo univoco. I committenti interessati all’utilizzo dei buoni cartacei possono ritirarli presso le sedi provinciali INPS esibendo la ricevuta di avvenuto pagamento dell’importo relativo sull’apposito conto corrente. È prevista la possibilità di rimborso dei buoni cartacei acquistati e non utilizzati presso le sedi provinciali dell’INPS che rilasceranno ricevuta e disporranno un bonifico per il loro controvalore.

a) Comunicazione preventiva del committente Prima dell’inizio dell’attività il committente deve effettuare comunicazione preventiva all’INAIL attraverso il contact center o l’apposito numero di fax gratuito (800.657657).

b) Intestazione buoni Prima di consegnarli al prestatore il committente deve intestare i buoni, compilarli con i suoi dati e con quelli del prestatore, segnalare la data della prestazione e convalidare il tutto con la propria firma.

c) Riscossione dei buoni I buoni possono esseri riscossi dal prestatore presso un qualsiasi ufficio postale, che si occuperà anche di comunicare all’INPS che il pagamento è stato effettuato.

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d) Accredito contributivo Il processo termina con l’accredito, tramite apposito flusso telematico, dei contributi sulle posizioni assicurative individuali dei prestatori.

Le prestazioni occasionali accessorie rese nell'ambito dell'impresa familiare di cui all'art. 70, co.1, lett.g) del D.Lgs. n. 276/03 per cui si utilizzano i buoni a contribuzione ordinaria - è previsto esclusivamente l'utilizzo della procedura con voucher telematico.

Riscossione buoni lavoro La riscossione dei buoni cartacei da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale. Per consentire di poter riscuotere i voucher presso gli uffici postali e il corretto accredito dei contributi previdenziali e assistenziali, l’Inps raccomanda di indicare tutte le informazioni richieste dal buono lavoro, compilando i campi relativi al codice fiscale del committente/datore di lavoro, codice fiscale del prestatore/lavoratore, data di inizio e di fine prestazione. FAC-SIMILE DI VOUCHER

La registrazione contabile

L’acquisto dei voucher per il lavoro occasionale accessorio costituisce dal punto di vista contabile un mero anticipo finanziario, quale potrebbe essere quello dell’acquisto dei valori bollati.

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Si evidenziano di seguito le principali scritture contabili nel caso in cui il datore di lavoro” sia un soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili. GLI ELEMENTI DEL BUONO LAVORO 10 x 13% = 1,3 contribuzione Inps 10 x 7% = 0,70 copertura assicurativa Inail 10 x 5% = 0,50 compenso al concessionario Inps 10 - 1,3 - 0,70 - 0,50 = €7,50 somma netta per il lavoratore

Acquisto dei buoni lavoro presso l’Inps All’atto dell’acquisto l’azienda dovrà rilevare l’uscita finanziaria e il valore corrispondente del voucher come valori in deposito. Si prenda ad esempio l’acquisto n° 10 buoni lavoro: Cassa voucher

a

Banca c/c

€ 100,00

Utilizzo della prestazione di lavoro accessorio Al momento di utilizzo degli stessi si dovrà contabilizzare il costo pari a quanto erogato al lavoratore per la sua prestazione, tenendo presente il principio di competenza. Poniamo ad esempio venga utilizzato n° 1 buono lavoro: Diversi

a

Cassa voucher

€ 10,00

costo lavoro accessorio

7,50

contributi Inps lavoro accessorio

1,30

costo Inail lavoro accessorio

0,70

compenso concessionario Inps

0,50

Restituzione all’Inps dei buoni lavoro non utilizzati Se l’azienda non utilizzerà tutti i buoni lavoro, li potrà restituire all’Inps in cambio della somma corrispondente. Poniamo ad esempio che vi sia la restituzione di n° 9 buoni lavoro non utilizzati: Banca c/c

a

Cassa Voucher

€ 90,00

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