n.u m e r o
2.
Fiscale – Pressione fiscale Il peso vero dello Stato
6. 8.
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10.
Voluntary disclosure Voluntary disclosure: opportunità o minaccia? Arti&mestieri Claudio Onorato: I palazzi del potere
3a n n o2 0 1 5
… Fiscale–Pressione fiscale
Il peso vero dello Stato In queste giorni, come spesso accade, gli organi d’informazione hanno dato rilievo al valore della pressione fiscale in Italia confrontandola con quella degli altri stati occidentali e quantificandola, più o meno, nell’ordine del 40% Volendo capire come il prelievo fiscale sia, invece, cosa ben più complessa e variabile a seconda delle diverse fasce di reddito abbiamo preso in considerazione, a titolo di esempio, alcune ipotesi di reddito di lavoro non dipendente (partendo da un reddito ‘popolare’ di €15.000 fino a uno evidentemente provocatorio e meno frequente di €10.000.000) con fine di confrontarne la relativa imposizione fiscale. Ai fini della nostra trattazione, quindi, si è preso in considerazione un contribuente residente a Milano il cui reddito professionale/imprenditoriale
è stato ipotizzato, per semplicità, uguale a quello imponibile. Sempre per motivi di semplificazione non si è considerato l’impatto dell’Irap. Partendo da tali assunti si sono definiti quattro standard su cui sono state sviluppate le rispettive tabelle di riferimento tenendo conto, come detto, dei redditi scelti al fine di dare un’idea generale sull’impatto che le aliquote d’imposizione fiscale e contributiva hanno sulle diverse classi di reddito (il software utilizzato per il calcolo delle imposte è quello messo a disposizione dall’agenzia delle entrate per la compilazione del modello Unico PF 2014 redditi 2013; le aliquote e i massimali INPS sono quelli in vigore nel 2015). In particolare si sono sviluppate le seguenti analisi:
1. Libero professionista iscritto alla gestione separata INPS Reddito Imponibile Irpef Detrazione Add. Regionale
15.000,00 25.000,00 35.000,00 70.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 3.450,00
6.150,00
-880
-660
-440
185
343
511
1.117,00
1.636,00
3.366,00
200
280
560
800
1.600,00
Add. Comunale Contributo di solidarietà Totale Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com)
36.170,00
79.170,00 122.170,00
414.140,00
4.168.040,00
5.096,00
16.842,00
167.871,00
2.400,00
7.832,00
77.672,00
21.000,00
291.000,00
2.755,00
6.033,00
9.971,00 25.047,00
38.606,00
84.136,00 129.666,00
Inps Totale Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) + Inps
4.158,00
6.930,00
9.702,00 19.404,00
27.720,00
27.809,81
Reddito Netto % Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) % Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) + Inps Reddito mensile netto
9.620,00 23.370,00
459.814,00
4.704.583,00
27.809,81
27.809,81
27.809,81
6.913,00 12.963,00 19.673,00 44.451,00
66.326,00 111.945,81 157.475,81
487.623,81
4.732.392,81
8.087,00 12.037,00 15.327,00 25.549,00
33.674,00
512.376,19
5.267.607,19
88.054,19 142.524,19
18,37%
24,13%
28,49%
35,78%
38,61%
42,07%
43,22%
45,98%
47,05%
46,09%
51,85%
56,21%
63,50%
66,33%
55,97%
52,49%
48,76%
47,32%
673,92
1.003,08
1.277,25
2.129,08
2.806,17
7.337,85
11.877,02
42.698,02
438.967,27
…2
2. Imprenditore individuale iscritto alla gestione commercianti INPS Reddito Imponibile Irpef Detrazione Add. Regionale
15.000,00 25.000,00 35.000,00 70.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 3.450,00
6.150,00
-880
-660
-440
185
343
511
1.117,00
1.636,00
3.366,00
5.096,00
200
280
560
800
1.600,00
2.400,00
Add. Comunale Contributo di solidarietà Totale Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com)
9.620,00 23.370,00
36.170,00
84.136,00 129.666,00
414.140,00
4.168.040,00
16.842,00
167.871,00
7.832,00
77.672,00
21.000,00
291.000,00
2.755,00
6.033,00
9.971,00 25.047,00
459.814,00
4.704.583,00
Contributi Fissi Contributi Eccedenti il minale
3.543,05
3.543,05
3.543,05
3.543,05
3.543,05
3.543,05
3.543,05
3.543,05
3.543,05
2.149,38
4.423,38 12.621,15
19.743,15
19.820,07
19.820,07
19.820,07
19.820,07
Totale Inps (contributi) Totale Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) + Inps
3.543,05
5.692,43
7.966,43 16.164,20
23.286,20
23.363,12
23.363,12
23.363,12
23.363,12
6.298,05 11.725,43 17.937,43 41.211,20
61.892,20 107.499,12 153.029,12
483.177,12
4.727.946,12
Reddito Netto % Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) % Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) + Inps
8.701,95 13.274,57 17.062,57 28.788,80
38.107,80
516.822,88
5.272.053,88
Reddito mensile netto
38.606,00
79.170,00 122.170,00
92.500,88 146.970,88
18,37%
24,13%
28,49%
35,78%
38,61%
42,07%
43,22%
45,98%
47,05%
41,99%
46,90%
51,25%
58,87%
61,89%
53,75%
51,01%
48,32%
47,28%
725,16
1.106,21
1.421,88
2.399,07
3.175,65
7.708,41
12.247,57
43.068,57
439.337,82
3. Libero professionista con due figli a carico al 50% iscritto alla gestione separata INPS Reddito Imponibile Irpef
15.000,00 25.000,00 35.000,00 70.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 3.450,00
6.150,00
Detrazione figli
-820
-734
-648
Detrazione
-880
-660
-440
185
343 200
Add. Regionale Add. Comunale Contributo di solidarietà Totale Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com)
36.170,00
79.170,00 122.170,00
-345
-86
511
1.117,00
1.636,00
3.366,00
280
560
800
1.600,00
414.140,00
4.168.040,00
5.096,00
16.842,00
167.871,00
2.400,00
7.832,00
77.672,00
21.000,00
291.000,00
1.935,00
5.299,00
9.323,00 24.702,00
38.520,00
84.136,00 129.666,00
Inps Totale Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) + Inps
4.158,00
6.930,00
9.702,00 19.404,00
27.720,00
27.809,81
Reddito Netto % Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) % Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) + Inps Reddito mensile netto
9.620,00 23.370,00
459.814,00
4.704.583,00
27.809,81
27.809,81
27.809,81
6.093,00 12.229,00 19.025,00 44.106,00
66.240,00 111.945,81 157.475,81
487.623,81
4.732.392,81
8.907,00 12.771,00 15.975,00 25.894,00
33.760,00
512.376,19
5.267.607,19
45,98%
47,05%
12,90%
21,20%
26,64%
35,29%
38,52%
88.054,19 142.524,19 42,07%
43,22%
40,62%
48,92%
54,36%
63,01%
66,24%
55,97%
52,49%
48,76%
47,32%
742,25
1.064,25
1.331,25
2.157,83
2.813,33
7.337,85
11.877,02
42.698,02
438.967,27
…3
4. Imprenditore individuale con due figli a carico al 50% iscritto alla gestione commercianti INPS Reddito Imponibile Irpef
15.000,00 25.000,00 35.000,00 70.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 3.450,00
6.150,00
Detrazione figli
-820
-734
-648
Detrazione
-880
-660
-440
185
343 200
Add. Regionale Add. Comunale Contributo di solidarietà Totale Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com)
9.620,00 23.370,00
79.170,00 122.170,00
-345
-86
511
1.117,00
1.636,00
3.366,00
5.096,00
280
560
800
1.600,00
2.400,00
38.520,00
84.136,00 129.666,00
414.140,00
4.168.040,00
16.842,00
167.871,00
7.832,00
77.672,00
21.000,00
291.000,00
1.935,00
5.299,00
9.323,00 24.702,00
459.814,00
4.704.583,00
Contributi Fissi Contributi Eccedenti il minale
3.543,05
3.543,05
3.543,05
3.543,05
3.543,05
3.543,05
3.543,05
3.543,05
3.543,05
2.149,38
4.423,38 12.621,15
19.743,15
19.820,07
19.820,07
19.820,07
19.820,07
Totale Inps (contributi) Totale Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) + Inps
3.543,05
5.692,43
7.966,43 16.164,20
23.286,20
23.363,12
23.363,12
23.363,12
23.363,12
5.478,05 10.991,43 17.289,43 40.866,20
61.806,20 107.499,12 153.029,12
483.177,12
4.727.946,12
Reddito Netto % Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) % Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) + Inps
9.521,95 14.008,57 17.710,57 29.133,80
38.193,80
516.822,88
5.272.053,88
Reddito mensile netto
92.500,88 146.970,88
12,90%
21,20%
26,64%
35,29%
38,52%
42,07%
43,22%
45,98%
47,05%
36,52%
43,97%
49,40%
58,38%
61,81%
53,75%
51,01%
48,32%
47,28%
793,5
1.167,38
1.475,88
2.427,82
3.182,82
7.708,41
12.247,57
43.068,57
439.337,82
Dai dati sopra riportati si può innanzi tutto notare come la tassazione aumenti all’aumentare dell’imponibile fino a €100.000 per poi calare superata tale soglia. I risultati mostrano, quindi, un meccanismo per cui, oltre una certa soglia, paga di più chi guadagna di meno (con buona pace della progressività della tassazione). Motore di questo dispositivo mal funzionante sono le aliquote INPS che non sono progressive ma fisse e si applicano fino ad un massimale di €100.324. I dati più significativi possono essere riscontrati nella prima tabella (quella relativa a un libero professionista iscritto alla gestione separata INPS). In particolare: • confrontando il reddito minimo (di €15.000) con quello massimo (di €10.000.000) si può notare come la pressione statale non si discosti che di poco più di un punto percentuale (rispettivamente del 46,09% e 47,32%) • un reddito di €100.000 subisce prelievi per oltre il 66% dell’imponibile, dato non esattamente prossimo al 40% assunto all’inizio della nostra ricerca • un professionista con un imponibile fiscale annuale di €15.000 avrà un reddito mensile netto di soli €673,92 (occorre ricordare, inoltre, che i titolari di partita IVA, inoltre, non beneficiano degli €80 mensili del c.d. bonus Renzi, e non se ne comprende il motivo. Si è segnata, in tal modo, una
36.170,00
disparità di trattamento di categorie di persone. Perché, viene da chiedersi, un libero professionista/ commerciante/ imprenditore individuale/ artigiano che ha un reddito imponibile fino a €26.000 non può beneficiare degli €80 mentre un lavoratore dipendente sì? Che differenza c’è tra il reddito di un lavoratore dipendente e quello di un titolare di partita IVA, precario per eccellenza?). E’ interessante soffermarsi, poi, su un altro automatismo che impatta in maniera significativa sui flussi finanziari di un lavoratore autonomo ossia la struttura degli acconti. Sempre sulla base della prima tabella e analizzando i dati relativi al reddito imponibile di €100.000 (quello che subisce la maggior pressione fiscale) si è analizzata la posizione di un lavoratore al primo anno di attività e senza alcuna ritenuta subita. Ci si chiede: cosa succederà durante l’anno successivo a quello di inizio attività? Il professionista durante l’anno successivo a quello di inizio attività dovrà versare, come verificabile nella tabella, l’importo di €66.326,00 a titolo di saldo per imposte e contributi dovuti (nel mese di Giugno). In aggiunta al saldo di cui sopra il lavoratore autonomo in questione dovrà versare anche gli acconti per l’anno successivo (a giugno e a novembre) suddivisi come segue: • Irpef € 14.468 (giugno); • Addizionale comunale € 240 (giugno); • INPS €11.088 (giugno);
…4
• Irpef €21.702 (novembre); • INPS €11.088 (novembre). Il totale degli acconti ammonta quindi a €58.586, che sommati al saldo di €66.326 portano a un esborso totale di €124.912. In pratica il professionista si troverà a versare allo Stato più di quanto guadagnato. Occorre anche considerare che dal reddito dell’anno successivo al primo anno di attività verranno sottratti tutti i contributi INPS (saldi e acconti) versati, i quali ammontano a €49.896 (27.720 + 22.176) e che a regime, se mantenesse sempre lo stesso livello di reddito, avrebbe degli anni in cui risulterebbe a credito di imposta e altri a debito. In linea teorica se una persona mantenesse un reddito professionale di €100.000 non si ripeterebbe più il paradosso di pagare più imposte e contributi di quanto guadagnato ma la situazione appena esposta si Reddito "Lordo" Inps Carico collaboratore % Inps Carico collaboratore Reddito Imponibile Irpef Detrazione Add. Regionale
15.000,00 25.000,00 35.000,00 70.000,00 100.000,00 200.000,00 300.000,00 1.000.000,00 10.000.000,00 9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
9,24%
4,63%
3,09%
0,93%
0,09%
1.386,00
2.310,00
3.234,00
6.468,00
9.240,00
9.269,94
9.269,94
9.269,94
9.269,94
90.760,00 190.730,06 290.730,06
990.730,06
9.990.730,06
32.197,00
410.273,00
4.164.173,00
13.614,00 22.690,00 31.766,00 63.532,00 3.131,00
5.526,00
-1.437,00
-1.081,00
-777
167
306
455
1.005,00
1.476,00
3.205,00
4.935,00
16.687,00
167.716,00
182
254
508
726
1.526,00
2.326,00
7.760,00
77.600,00
20.722,00
290.722,00
Add. Comunale Contributo di solidarietà Totale Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) Totale Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) + Inps Reddito Netto % Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) % Imposte (Irpef + add. Reg.+add. Com) + Inps Reddito mensile netto
8.391,00 20.718,00
75.184,00 118.184,00
1.861,00
4.933,00
8.323,00 22.231,00
34.399,00
79.915,00 125.445,00
455.442,00
4.700.211,00
3.247,00
7.243,00 11.557,00 28.699,00
43.639,00
89.184,94 134.714,94
464.711,94
4.709.480,94
56.361,00 110.815,06 165.285,06
535.288,06
5.290.519,06
11.753,00 17.757,00 23.443,00 41.301,00 12,41%
19,73%
23,78%
31,76%
34,40%
39,96%
41,82%
45,54%
47,00%
21,65%
28,97%
33,02%
41,00%
43,64%
44,59%
44,90%
46,47%
47,09%
979,42
1.479,75
1.953,58
3.441,75
4.696,75
9.234,59
13.773,76
44.607,34
440.876,59
Come si può notare in questo caso, il collaboratore viene tassato in modo progressivo in quanto le percentuali di imposizione aumentano all’aumentare del reddito perché, come detto sopra, essendo i contributi a carico del collaboratore (1/3 di 27,72%) versati dal datore di lavoro durante l’anno e considerati deducibili nel medesimo periodo di imposta, il loro reddito imponibile risulta più basso. Grazie a questo meccanismo un collaboratore che ha un reddito lordo di €15.000 avrebbe un netto mensile di circa €970 a cui aggiungere gli €80 Euro del bonus Renzi. Il reddito mensile netto del collaboratore ammonterebbe quindi a circa €1.050, circa € 400 in più rispetto a un professionista con lo stesso reddito imponibile.
riverificherà ogni qualvolta il professionista riesca ad aumentare il proprio reddito imponibile. Lo stesso vale, ovviamente anche per imprenditori individuali/commercianti/artigiani. Assunto tutto quanto sopra si è provveduto a calcolare la tassazione in capo a un collaboratore con gli stessi redditi imponibili sopra menzionati. Anche i collaboratori sono assoggettati alla contribuzione INPS denominata gestione separata ma ne versano solo un terzo in quanto gli altri due terzi sono a carico del datore di lavoro/committente e, fatto da non sottovalutare, la parte a loro carico può essere dedotta nell’anno in corso, abbassando in questo modo il reddito imponibile. Nella tabella seguente sono stati riportati i dati relativi a questi soggetti.
Anche in questo caso non si comprende il motivo di questa disparità di trattamento anche in considerazione del fatto che spesso (per non dire quasi sempre) il professionista e il collaboratore svolgono la medesima attività. Viene da chiedersi, quindi, se non si possa, al fine di aiutare i titolari di partita iva e riequilibrare le evidenti e poco costituzionali disparità, pensare di prevedere anche per loro la deduzione dei contributi versati per competenza e non per cassa. D’altro canto contribuenti con i redditi ben più alti deducono per competenza il contributo di solidarietà. ***
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Diritto–Condominio
La ripartizione “per verticale” delle spese di riparazione del lastrico solare La Cassazione (Cass. 23 gennaio 2014, n. 1451) ha affermato che la spesa per la riparazione o la ricostruzione del lastrico solare va sopportata, ai sensi dell'articolo 1126 cod. civ., per un terzo da coloro che ne hanno l'uso esclusivo e per due terzi da tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico serve da copertura (cfr., tra le altre, Cass., 9 novembre 2001, n. 13858, in Arch. loc. 2002, 286; Cass., 15 luglio 2003, n. 11029, in Arch. loc. 2004, I, 592; Cass., 28 settembre 2012, n. 16583, in questa Arch. loc. 2012, 6, 1433). Pertanto, non solo bisogna separare i condomini che hanno l'uso esclusivo del lastrico solare, per porre a loro carico un terzo dell'onere della riparazione o della ricostruzione; ma nell'ambito dei rimanenti condomini va fatta un'ulteriore distinzione fra coloro che hanno (e coloro che non hanno) appartamenti nella zona dell'edificio coperta dal lastrico. Nella ripartizione dei restanti due terzi della spesa (una volta detratto il terzo dovuto da chi ha l'uso esclusivo del lastrico) la qualità di partecipante al condominio genericamente intesa non ha un rilievo di per sé determinante. Quello che importa è che il condomino sia proprietario di una unità immobiliare nella colonna sottostante al lastrico. Solo nel caso che colui che abbia l'uso esclusivo del lastrico sia anche proprietario di una delle unità ad essi sottostante si verifica l'obbligo della doppia contribuzione alla spesa: per un terzo, quale utente esclusivo del lastrico o della terrazza, e per i rimanenti due terzi, in proporzione del valore millesimale dell'unità compresa nella colonna sottostante al lastrico (Cass., Sez. II, 29 gennaio 1974, n. 244, in Arch. loc., 2000, 3, 489; Cass., Sez. II, 16 luglio 1976, n. 2821, in Giust. civ. Mass. 1976; Cass., Sez. II, 19 ottobre 1992, n. 11449, in Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 10.). E poiché il criterio che appunto rileva, per il riparto del carico dei restanti due terzi fra tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, è quello, dettato dall'articolo 1126 cod. civ., della "proporzione del valore di piano o della porzione di piano di ciascuno", il concorso nella suddetta quota - là dove l'appartamento unitario sia strutturato su due livelli, fruente, al piano superiore, del calpestio sul
lastrico solare e, al piano inferiore, della copertura - si ha avendo riguardo al valore dell'unità immobiliare compresa nella colonna sottostante al lastrico, non già all'intero valore millesimale attribuito all'appartamento anche per la parte che non trae utilità dalla copertura, fermo restando l'obbligo di contribuire alla spesa per un terzo quale utente esclusivo del lastrico al livello della parte superiore dell'appartamento. In senso conforme alla decisione che si commenta la giurisprudenza si è pronunciata stabilendo che l'art. 1126 c.c., nel chiamare a partecipare alla spesa relativa alle riparazioni del lastrico solare, nella misura di due terzi, "tutti condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve", si riferisce a coloro ai quali appartengono le porzioni immobiliari comprese nella proiezione verticale del manufatto da riparare o costruire, alle quali, pertanto, esso funge da copertura, con esclusione dei condomini alle cui porzioni il lastrico stesso non sia sovrapposto (Cass., 4 giugno 2001, n. 7472, in Dir. e giust. 2001, 24, 67; Cass., 15 aprile 1994 n. 3542, in Giust. civ. Mass. 1994, 498). In senso contrario la giurisprudenza di merito ha affermato che le spese di manutenzione del tetto o del lastrico di copertura dell'edificio devono essere suddivise tra tutti i condomini, secondo i millesimi di proprietà. Le spese effettuate per la conservazione delle parti comuni dello stabile condominiale e aventi lo scopo di preservarlo dagli agenti atmosferici sono assoggettate alla ripartizione in base al valore delle singole proprietà esclusive ex art. 1123, comma 1, c.c., non rientrando esse tra le spese contemplate dai commi 2 e 3 della medesima norma, ovvero quelle relative a cose comuni suscettibili di essere destinate in misura diversa al servizio dei condomini o al godimento di una parte di essi. Ne deriva che la spesa per il rifacimento del tetto che è destinato a proteggere l'intero edificio e non solo gli ultimi piani dagli agenti atmosferici, coerentemente con quanto disposto dall'art. 1117 c.c., non può essere posta a carico dei soli proprietari delle unità immobiliari poste nella verticale sottostante la porzione da riparare o solo a carico dei proprietari degli immobili siti all'ultimo piano. Un'eventuale diversa ripartizione potrebbe essere prevista in via convenzionale,
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ossia da tutti i condomini o da un regolamento avente natura contrattuale (Trib. Roma, 12 settembre 2013 n. 18080, in Guida dir. 2014, 1, 50). In sede di commento più generale va rilevato che l'art. 1123 c.c. predispone due contrapposti criteri di riparto delle spese, correlati alle caratteristiche e alla destinazione del bene: il primo criterio, più elementare ed intuitivo, rimane legato al valore delle quota e quindi all'appartenenza della cosa; l'altro, più evoluto, è attento all'uso potenziale ed ha quindi causa nell'interesse alla cosa. L'obbligo del condomino di contribuire - ex art. 1123, 1° co., c.c. in proporzione della rispettiva quota, indipendentemente dalla misura dell'uso - alle spese necessarie alla conservazione ed al godimento delle parti comuni dell'edificio, alla prestazione dei servizi nell'interesse comune ed alle innovazioni deliberate dalla maggioranza, ha origine nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio indicate dall' art. 1117 c.c. ovvero, più in generale, delle cose che servono per l'esistenza e l'uso delle singole proprietà immobiliari. Quando invece si tratti di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, il criterio di ripartizione delle spese è quello della proporzionalità tra spese ed uso, stabilito dal comma del medesimo art. 1123 c.c. (Trib. Bari, 20 marzo 2008). L'obbligo del condomino di partecipare alle spese di manutenzione delle cose e dei servizi comuni in proporzione della quota posseduta nasce dalla legge, preesiste sia all'elaborazione delle tabelle millesimali, sia alla stessa delibera assembleare che vi dà contenuto concreto, ed il relativo diritto di credito del condominio costituisce obbligazione propter rem, il cui tempestivo soddisfacimento è in rapporto alla essenziale finalità della conservazione e godimento delle cose comuni (Cass., 16 dicembre 1988, n. 6844, in Giust. civ. 1989, I, 1138; Trib. Nola, 25 gennaio 2007; Giudice di pace Acireale, 24 febbraio 1998). Secondo un orientamento di merito l'obbligo del condomino di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese medesime (Trib. Bari, 12 gennaio 2011, n. 58, in Giurisprudenzabarese.it, 2011). Il partecipante sarà, pertanto, tenuto all'adempimento anche nell'ipotesi in cui tale obbligo sia sorto prima del suo ingresso nella comunione (Cass., 6 giugno 2007, n. 13242, in Resp. civ. e prev. 2007, 11, 2284, con nota di CARRINO). Più recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che l'obbligo dei condomini di
contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell'assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione, volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente, e che può anche mancare ove esistano tabelle millesimali, per cui l'individuazione delle somme concretamente dovute dai singoli condomini sia il frutto di una semplice operazione matematica (Cass., Sez. II, 21 luglio 2005 n. 15288, in Giust. civ. Mass. 2005, 6). Si è, inoltre, stabilito che l'obbligo del singolo condomino di contribuire in misura proporzionale al valore della sua unità immobiliare alle spese necessarie per la manutenzione e riparazione delle parti comuni dell'edificio e alla refusione dei danni subiti dai singoli condomini nelle loro unità immobiliari, a causa dell'omessa manutenzione o riparazione delle parti comuni, trova la sua fonte nella comproprietà delle parti comuni dell'edificio e non nella specifica condotta illecita ad esso attribuibile, potendo tale condotta, ove provata, esclusivamente far sorgere a suo carico l'obbligo di risarcire il danno complessivamente prodotto ex art. 2043 c.c. Tale principio trova applicazione anche quando i danni derivino da vizi e carenze costruttive dell'edificio, salva l'azione di rivalsa, ove possibile, nei confronti del costruttore (Cass., 21 luglio 2007 n. 23308, in Guida dir. 2008, 5, 57; App. Roma, 4 dicembre 1997). In una fattispecie particolare si è ritenuto che l'omessa manutenzione della terrazza di copertura dell'edificio condominiale da parte dei condomini è fonte di una obligatio propter rem a carico dei medesimi (o della parte di essi che se ne serva), in proporzione delle rispettive quote, ma ciò non osta alla legittimità di una domanda di risarcimento proposta, ex art. 2055 c.c., dal proprietario dell'appartamento sottostante - danneggiato, nella specie, da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza a cagione della sua mancata manutenzione - che assume, per l'effetto, la posizione di terzo rispetto a quella degli altri condomini inadempienti (Cass., Sez. III, 2 aprile 2001 n. 4797, in Giust. civ. Mass. 2001, 669). Si è ritenuto che la delibera condominiale, riguardante la contribuzione alle spese condominiali, ha un valore meramente dichiarativo (Cass. 21 febbraio 1995 n. 1890, in Arch. loc. 1995, 615). Si è altresì ritenuto che l'art. 1123 c.c. nella parte in cui stabilisce che «se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne» fa riferimento alle ipotesi in cui la cosa comune sia oggettivamente destinata a permettere ai singoli condomini di goderne in misura diversa.
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Occorre, dunque, avere riguardo non già al godimento effettivo e concreto, bensì al godimento potenziale che il condomino può ricavare dalla cosa comune (Trib. Roma, 23 marzo 2005; nel caso di specie l'attore ha impugnato la delibera assembleare di approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo relativo all'anno successivo deducendo che la presenza nel fabbricato condominiale di un albergo determinerebbe l'afflusso di un gran numero di persone con conseguente maggior uso dei beni comuni quali le scale, l'ascensore e l'androne. Tuttavia il Tribunale ha stabilito che un maggior uso del bene comune da parte di uno o più condomini non può comportare un aggravio di spesa di gestione per i suddetti). La dottrina è orientata in senso conforme alla giurisprudenza nel ritenere che la partecipazione al condominio obbliga i singoli titolari di unità immobiliari a concorrere nelle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle cose comuni; detto principio, già proprio del regime
giuridico della comunione in generale (art. 1104, 1° co., c.c.), trova ulteriore spiegazione negli artt. 1123 c.c. e ss. (G. TERZAGO, P. TERZAGO, La ripartizione delle spese nel condominio, Milano, 1991). Dal punto di vista pratico non è possibile una netta distinzione tra spese necessarie per la conservazione e spese necessarie per il godimento, né è possibile ridurre a tale dualismo tutte le spese ipotizzabili. Vi possono essere, infatti, delle spese che, pur rivestendo la forma delle prime, hanno caratteristiche delle seconde e viceversa. Si dice che le spese necessarie per la conservazione sono quelle che attengono all'integrità del bene, in quanto dirette a conservarlo, mentre le spese per l'uso sono quelle necessarie per il godimento del bene e per la prestazione dei servizi. Tale principio è puramente teorico perché difficile è la linea di demarcazione tra le due categorie (TERZAGO, Il condominio. Trattato teorico pratico, 5ª ed., Milano, 2003, 597) ***
Voluntary disclosure
Voluntary disclosure: opportunità o minaccia? Questa intervista a Franco Broccardi, partner dello studio Lombard DCA è stata pubblicata sul sito www.lamiafinanza.ch il 13 marzo 2015.
È stato mosso un altro passo importante in tema di voluntary disclosure. E' stata pubblicata, infatti, oggi la circolare dell'Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni per la collaborazione volontaria. Lamiafinanza.ch ha chiesto a Franco Broccardi, partner dello studio Lombard Dca (studio di consulenza indipendente con sede a Milano e attivo da oltre 20 anni) di indicare i pro e i contro di questa procedura, analizzando i costi e il processo di reperimento dei dati. Dott Broccardi, nella scelta tra aderire o meno alla voluntary disclosure, ci sono alcuni fattori che devono essere presi in seria considerazione. Quali sono i principali vantaggi e svantaggi legati a questa procedura? La voluntary disclosure dev'essere considerata
come l'ultima chiamata per riappacificarsi con il fisco. Il cliente deve prendere atto che l’imminente scambio di informazioni a livello internazionale non renderà più possibile nascondere i patrimoni detenuti all’estero. Il beneficio principale di questa procedura è dato, proprio, dalla possibilità di evitare in futuro qualsiasi problema con il fisco. In futuro, sarà infatti sempre più difficile riuscire a disporre di quanto depositato all’estero illegalmente e quindi c’è il rischio concreto che quei depositi siano di fatto resi indisponibili. Esistono, poi, anche benefici penali, in quanto è prevista la non punibilità per i reati di: dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele e omessa dichiarazione. È esclusa, inoltre, la punibilità per i reati di autoriciclaggio, riciclaggio e reimpiego commessi in relazione a illeciti fiscali. Bisogna però ricordare che l’adesione alla voluntary disclosure non esclude la possibilità da parte dell’Agenzia delle Entrate di riaccertare gli anni oggetto di collaborazione volontaria. Inoltre, questa procedura non protegge dagli eventuali mancati versamenti dei contributi previdenziali eventualmente dovuti in passato.
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Il processo di reperimento di informazioni e documenti non è così semplice: a chi compete e quanto potrebbe durare? L’onere di reperire tutta la documentazione è a carico del contribuente che vuole regolarizzare la sua posizione, il quale deve rivolgersi all’intermediario estero presso cui le somme sono depositate. Il contribuente risponde della autenticità e della bontà della documentazione messa a disposizione del professionista, che eventualmente può essere delegato a interfacciarsi con la banca estera. Il contribuente deve, infatti, rilasciare al professionista che lo assiste una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta che gli atti e i documenti consegnati per lo svolgimento dell’incarico non sono falsi e che i dati forniti al professionista sono veritieri. La raccolta del materiale è un processo complesso, che può durare da poche settimane a diversi mesi, a seconda della complessità delle singole situazioni patrimoniali. Si tratta di un procedimento che non dev'essere sottovalutato, visto che la mancanza della documentazione di supporto (anche solo di un documento) rende impraticabile la procedura di voluntary disclosure. A differenza, infatti, dei precedenti scudi fiscali, non è prevista una voluntary “parziale”. A quanto potrebbero ammontare i costi? Quelle relative alla voluntary disclosure sono pratiche articolate, che richiedono una pluralità di competenze specifiche. Ogni caso è a sé, ma in generale il costo della voluntary disclosure può variare da un minimo di pochi punti percentuali fino ad arrivare a oltre il 90%. Bisogna però tener presente che il reale costo della voluntary disclosure corrisponde solo a quanto deve essere versato per sanzioni e interessi, in quanto le imposte avrebbero dovuto essere state già pagate in precedenza e quindi non dovrebbero essere considerate nel novero del costo della procedura di disclosure. Tutto dipende comunque da diversi fattori, come la data e le modalità di formazione delle disponibilità all’estero o il Paese in cui questi beni sono stati depositati (per esempio se si trovano in stati cosiddetti black list o in Paesi white list). A
questa parte fiscale, si devono poi aggiungere i costi legati al reperimento dei dati e alla remunerazione del professionista che ha seguito tutta la procedura di presentazione della domanda all'Amministrazione Finanziaria. In ogni caso, se un individuo decidesse di non aderire alla voluntary disclosure, in caso di accertamento da parte del fisco il costo complessivo, per imposte e sanzioni, sarebbe molto più elevato: alle sanzioni fiscali piene si devono aggiungere, infatti, anche le sanzioni penali. In merito al tema del passaggio generazionale, cosa succede agli eredi che si trovano con capitali portati all'estero dai loro parenti, ormai defunti? Se non sono decorsi i termini di accertamento, gli eredi saranno tenuti in proprio a versare le imposte di successione. In qualità di eredi dovranno versare quanto dovuto dal defunto a titolo di imposte sui redditi evasi. Non si applicano, invece, le sanzioni per irregolarità commesse dal de cuius. C'è poi un aspetto che merita attenzione: nel caso di più eredi che si sono divisi un patrimonio all’estero è opportuno che la voluntary disclosure venga posta in essere da tutti i soggetti coinvolti: chi aderisce dovrà, infatti, comunicare i dati dei coeredi esponendo quindi questi ultimi a un sicuro accertamento da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Ora che sta cambiando la geografia dei paradisi fiscali, con il venir meno del segreto bancario un po' alla volta in tutti i Paesi, cosa può fare un individuo che ha aderito alla voluntary: è meglio riportare i soldi in Italia oppure lasciarli all'estero? Dal punto di vista della procedura di voluntary disclosure non si tratta di un tema rilevante. Chi realizza la VD potrà decidere di lasciare i depositi regolarizzati all’estero, ma gli investimenti esteri dovranno essere dichiarati nel quadro RW (del monitoraggio fiscale) e i futuri proventi finanziarti di questi investimenti saranno comunque tassati in Italia secondo le norme previste per i redditi di natura finanziaria (attualmente 26%). ***
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Arti&mestieri
Claudio Onorato, i palazzi del potere
La mostra che si è inaugurata mercoledì 11 marzo, a partire dalle ore 19.00 presso i nostri uffici di viale Premuda 46, è il terzo evento del ciclo ironicamente e programmaticamente intitolato Modello Unico. Sotto la direzione artistica della fotografa Marina Alessi, protagonista della prima mostra della rassegna alla quale è seguita quella della street artist Nais, abbiamo voluto mischiare il nostro mondo con altri a prima vista lontani, convinti che dallo scambio e dalla bellezza, dagli incroci e dalla curiosità nascano le possibilità e perché ciò che sembra distante, in realtà è solo un diverso modo di vedere le cose e ogni opera di un artista ne è una dichiarazione, ogni fotografia un bilancio di ciò che è stato e ognuno di noi, in fondo, ne è contribuente. * Nelle sale dello studio sono esposti una serie di lavori di grande e medio formato, realizzati da Claudio Onorato negli ultimi 4 anni, con la tecnica del ritaglio su carta. Sempre all’interno dell’esposizione, in una sala a parte, sono stati esposti dieci lavori di piccolo formato, mai presentati prima al pubblico, che raccontano
l’attuale crisi economica: la bolla finanziaria del 2001 (con George W. Bush presidente), la realizzazione delle banche d’investimento, l’utilizzo spregiudicato della tecnologia (vendere, comprare e scommettere online su qualsiasi azione, banca o investimento), la creazione del sistema della cartolarizzazione e dei mutui subprime, fino ad arrivare alla grande crisi del 2007/2008 e al conseguente tracollo. Una fitta cronaca illustrata, che vede protagonisti manager di Wall Street, ingegneri finanziari dagli stipendi vertiginosi, banchieri, politici, operai cinesi, lavoratori che non hanno più un lavoro e dove i Palazzi del potere, Montecitorio, La Borsa di Milano, Villa Madama, perdono il loro valore istituzionale e celebrativo, lasciando spazio all’immaginazione dell’artista abitati da camaleonti, divorati dalle cavallette e cui tetti e le pareti sono ricoperti di ragni tarantola. * L’artefice-poeta Onorato trasforma la storia di ogni giorno, portandola a diventare veicolo di trasmissione di una satira graffiante sulle scandalose e misere dinamiche del fare della politica e dell’economia. Onorato disegna quasi forsennatamente le sue carte, riempie le superfici, fa agire i personaggi e pensa all’opera in maniera totale, saturando lo spazio di una frenesia che riesce a non perdere mai la propria chiarezza. Il suo caos infatti, non è mai disordinato, ma è anzi nitido e pulito: è il presente a costituire la traccia della sua indagine, e la linearità che caratterizza l’impianto formale dei suoi lavori altro non è che lo specchio di una lucidità cristallina, mai improvvisata, e attraversata da una precisione minuta anche nel più fitto all-over. Come nella fattoria di Orwell il tono del racconto è serio e grave, eppure, anche nell’ipnotismo di queste invasioni a tutto campo, la satira graffiante finisce sempre per prevalere, stemperando e alleggerendo la tensione attraverso il filtro dell’ironia. Storie vere e parimenti visionarie, disegnate e intagliate con un taglierino, frammento dopo frammento, su grandi fogli di cartoncino, con una tecnica meticolosa e paziente. Un’incredibile capacità di raccontare, che ci trasporta in un universo meraviglioso e strano, in una dimensione magica che riporta alla memoria antiche ritualità iniziatiche del mondo pagano, grazie ad una maestria artigianale che richiama ad una
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concezione dell’arte di altri tempi. (Elena Forin, critico e curatore indipendente). * Claudio Onorato I PALAZZI DEL POTERE studio Lombard DCA – viale Premuda 46, Milano 11 marzo 2015 – 8 aprile 2015 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17 su prenotazione al numero 02/7788631 ***
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