Consiglio di Stato 2021- nella relazione ministeriale, quale ispettore della Polizia di Stato in pen

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Consiglio di Stato 2021- nella relazione ministeriale, quale ispettore della

Polizia di Stato in pensione, anziché in congedo, come invece correttamente indicato nell'impugnato provvedimento di diniego dell'equo indennizzo Numero 00054/2021 e data 19/01/2021 Spedizione

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 13 gennaio 2021 NUMERO AFFARE 01168/2019

OGGETTO: Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Ricorso

straordinario

al

Presidente

della

Repubblica

proposto

da ................... ................... contro il Ministero dell'interno, per l’annullamento del decreto n. 717/2018 del 09/04/2018 - mancato riconoscimento della dipendenza

da

causa

di

servizio

per

infermità.

Correzione errore materiale del parere n. .................../2020 del 29 maggio 2020; LA SEZIONE

Vista la nota n. prot. 333-A/U.C./7128/B/3021/E.I. del 2 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto la correzione di un errore materiale nel parere in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo Carpentieri; Premesso.


1. Il Ministero dell’interno ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nel parere n. .................../2020 del 29 maggio 2020, affare n. 1168/2019, nonché nel conseguenziale decreto decisorio del Presidente della Repubblica in data 15 settembre 2020, facendo presente che “Nel corpo di entrambi i provvedimenti il predetto ricorrente soccombente è stato, infatti, impropriamente definito, per mero errore materiale determinato da precedenti (e identici) refusi di stampa contenuti nella relazione ministeriale, quale ispettore della Polizia di Stato in pensione, anziché in congedo, come invece correttamente indicato nell'impugnato provvedimento di diniego dell'equo indennizzo”. 2. Il Ministero istante ha riferito, inoltre, che successivamente alla notifica del d.P.R. decisorio del 15 settembre 2020 e del sottostante parere n. .................../2020, il ricorrente ................... ..................., con istanza inoltrata via PEC il 12 novembre 2020, “ha avanzato delle nuove pretese e rivendicazioni basate sul tenore testuale del parere e del d.P.R. di cui sopra”. In particolare, ha esposto il Ministero, “L'anzidetto dipendente in congedo reclama ora l'attribuzione del trattamento pensionistico cercando di far valere a suo vantaggio i refusi contenuti nella suddetta relazione ministeriale ed assumendo che le identiche diciture inesatte, successivamente trasfuse e riportate anche nel parere e nel d.P.R. in argomento, non costituirebbero frutto di meri errori materiali, bensì della volontà sostanziale del Consiglio di Stato in s.c. di riformare il decreto di negata concessione dell'equo indennizzo nella parte dichiarativa della sua cessazione dal servizio con collocamento in congedo (senza diritto a pensione), convertendola implicitamente in collocamento in pensione”. 3. Il Ministero, premessa la assoluta infondatezza della ora riferite domande e pretese della parte ricorrente, ha dunque chiesto di voler provvedere alla correzione “del mero errore materiale di redazione presente nel parere


n. .................../2020 reso dal Consiglio di Stato - Sez. Prima nell'adunanza del 22.4.2020 sul ricorso straordinario indicato in epigrafe e ripetuto anche nel conseguente d.P.R. decisorio del 15.9.2020 (adottato in conformità all'anzidetto parere di rigetto del ricorso stesso)”. Considerato. 1. L’istanza di correzione dell’errore materiale indicato è fondata e va accolta. 2. Nessun dubbio sussiste circa la natura di mero errore materiale dell’uso del termine “pensione”, in luogo di “congedo”, sia nel parere di questa Sezione n. .................../2020 del 29 maggio 2020 (che ha peraltro ripreso un analogo errore materiale contenuto nella relazione illustrativa), sia, di conseguenza, nel conforme decreto presidenziale decisorio del 15 settembre 2020. Ed invero, nel provvedimento impugnato - n. 717/2018 del 9 aprile 2018 di diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità – il ricorrente è sempre, univocamente indicato quale “Ispettore della Polizia di Stato in congedo”. Lo stesso ricorrente, inoltre, nel proprio ricorso straordinario, poi deciso con il parere n. .................../2020, si dichiara “Ispettore della Polizia di Stato in congedo dal 20.5.2000” (pag. 1 del ricorso introduttivo, penultimo rigo, sub “Fatto”). 3. In ogni caso è da escludere in radice la possibilità stessa che il parere di questa Sezione n. .................../2020 del 29 maggio 2020 abbia potuto, anche in astratto, pronunciare in ordine allo status del soggetto ricorrente, se “in pensione” e non “in congedo”, posto che l’unico oggetto del contendere nell’affare contenzioso n. 1168/2019, deciso con il predetto parere, era costituito esclusivamente dal mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio - e dal connesso diniego dell’equo indennizzo - per la patologia di cui all’istanza del ricorrente del 10 settembre 2014, riconoscimento negato con l’impugnato provvedimento n. 717/2018 del 9 aprile 2018, che


delimitava il thema decidendum e la potestà decisoria di questo Consiglio in sede di esame del proposto ricorso straordinario. 4. Pertanto, si dispone che, nella pag. 2 del parere di questa Sezione n. .................../2020 del 29 maggio 2020, nel secondo rigo della premessa in fatto, nonché, sempre nella pag. 2, nel secondo rigo dell’ultimo periodo, la parola “pensione” sia sostituita con la parola “congedo”. P.Q.M. dispone che il parere n. .................../2020 del 29 maggio 2020 sia corretto nei termini di cui in motivazione. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenziali, ai sensi dell’art. 86, comma 3, c.p.a. L'ESTENSORE Paolo Carpentieri

IL PRESIDENTE F/F Francesca Quadri

IL SEGRETARIO Maria Cristina Manuppelli --

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