Tar 2021-Trasferimento-Pubblico impiego-Assegnazioni in prima nomina del personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., (ud. 12/10/2021) 19-10-2021, n. 10711 Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8320 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati ---------------------------, -------------- --------------, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio -------------- -------------- in Roma, via contro Ministero della Giustizia Dipartimento Polizia Penitenziaria non costituito in giudizio; Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti -OMISSIS-non costituiti in giudizio; per l'annullamento a) della nota -OMISSIS- del Ministero della Giustizia Dipartimento Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio II - Corpo di polizia penitenziaria, avente ad oggetto "Assegnazioni in prima nomina del personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile degli ispettori al termine del VI corso"; b) del Decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del 12.4.2019, trasmesso con la nota sub a), con cui i ricorrenti venivano assegnati in prima nomina quali vice ispettori alle sedi riportate nell'elenco allegato al ricorso, con decorrenza 2.5.2019, ad esito del concorso interno per la qualifica iniziale del ruolo di
Vice Ispettore di Polizia Penitenziaria, bandito con provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione Generale personale e formazione del 3 aprile 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 5 giugno 2008), nella parte in cui è indicato che la dotazione organica nazionale del Ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria "per il personale appartenente al ruolo maschile e femminile degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria proveniente dagli Istituti e Servizi per minori … non consente la conferma in sede del personale coinvolto nella procedura … se non per n. 8 unità che trovano posto in organico, e che, comunque, è possibile assegnare gli stessi in istituti ubicati nella stessa città, ovvero nell'istituto più vicino alla sede di provenienza" e, comunque, nella parte in cui entrambi gli atti sopra impugnati non tengono conto delle disposizioni del bando e della normativa applicabile nonché dei principi in materia di concorsi pubblici; c) se del caso, dell'art. 14, comma 7, del Bando di concorso per la qualifica iniziale del ruolo di Vice Ispettore di Polizia Penitenziaria provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione Generale personale e formazione del 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 5 giugno 2008 ("Il personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile del corpo di polizia penitenziaria sarà confermato nella sede di appartenenza compatibilmente alla dotazione organica …") nell'interpretazione datane dall'Amministrazione che, come si è appreso dai provvedimenti sopra impugnati, non ha correttamente applicato nei confronti dei ricorrenti il criterio ulteriore della conferma nella sede di appartenenza né ha applicato la graduatoria concorsuale di merito; d) di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e conseguente, anche non conosciuti, se lesivi degli interessi dei ricorrenti; nonché, per l'assegnazione ai ricorrenti della prima sede quali Vice Ispettori, ad esito del concorso interno per la qualifica iniziale del ruolo degli Ispettori del corpo di polizia penitenziaria, secondo la normativa generale e speciale del concorso stesso, ovvero secondo il criterio della conferma nella sede di appartenenza, per gli stessi più favorevole, anche in virtù della specializzazione di cui sono in possesso o, in subordine per l'assegnazione ai ricorrenti della sede in applicazione della graduatoria finale di merito del
concorso e per la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità di trasferimento d'ufficio ai ricorrenti per tutto il periodo per cui ne abbiano diritto. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con il ricorso in epigrafe, gli odierni ricorrenti impugnano la nota del Dipartimento del personale, Corpo di polizia penitenziaria, in data 12 aprile 2019 con cui sono state disposte le assegnazioni in prima nomina del personale nominato viceispettore al termine del 6º corso di formazione e impugnano inoltre il decreto del direttore generale del personale del 12 aprile 2019 con cui essi sono stati assegnati alle sedi in esito al concorso per vice ispettore bandito il 3 aprile 2008 e chiedono la conferma nella sede di appartenenza, anche in virtù della specializzazione di cui sono in possesso. Deducono i ricorrenti i seguenti fatti. I ricorrenti sono tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, inseriti nel Corpo di Polizia Penitenziaria già nel ruolo di Agenti Assistenti o Sovrintendenti, Specialisti nel trattamento dei detenuti minorenni, ed hanno partecipato al concorso interno per la qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria bandito con provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Direzione Generale personale e formazione del 3 aprile 2008 (pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 5 giugno 2008), per complessivi 643 posti, poi elevati a 1232 con provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse - Dipartimento Amministrazione penitenziaria del 16.1.2017. Il concorso, "per titoli di servizio ed esame" (cfr. artt. 1 e 10 Bando), prevedeva, oltre ad una prova preselettiva preliminare eventuale, che nel caso di specie ha poi avuto luogo, in considerazione dell'elevato numero delle domande presentate, una prova scritta e un colloquio (l'ammissione al quale era subordinata al superamento della prova scritta), nonché una prova orale facoltativa su una lingua straniera a scelta tra inglese francese e tedesco.
La graduatoria (quella ad esito delle prove scritte e dei colloqui per l'ammissione al corso di formazione), veniva pubblicata in data 12.1.2017. L'art. 13 del Bando prevedeva: "1. I vincitori del concorso, con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione sono nominati allievi vice ispettori nel ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria e sono avviati a frequentare il corso di formazione previsto dall'art. 8 del D.M. 21 luglio 1998, n. 297 …". Prima dell'inizio del corso di formazione, con nota prot. -OMISSIS-20 luglio 2018, avente ad oggetto "Corso per l'accesso alla qualifica iniziale del Ruolo maschile e femminile degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria che avrà inizio il prossimo 10 settembre 2018", venivano resi noti al "personale … coinvolto nella procedura indicata in oggetto, ovvero convocato al Corso …" i prospetti dai quali si sarebbero dovuti evincere i posti disponibili. Il corso di formazione aveva inizio nel settembre 2018 e si concludeva nel mese di marzo 2019. Durante lo svolgimento del corso di formazione veniva chiesto dall'Amministrazione agli allievi Vice Ispettori di esprimere tre preferenze in merito alle sedi di destinazione ad esito della procedura. Va precisato, per completezza di esposizione, che nelle more del corso di formazione aveva luogo una procedura cd. di "stabilizzazione" del personale di polizia penitenziaria presso l'effettiva sede di servizio per le sedi prima non dotate di organico, indetta con la nota prot. -OMISSIS-- 11.9.2018 del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse avente ad oggetto "Procedura di assegnazione definitiva del personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in sedi extra-moenia", e che pertanto il prospetto sottoposto all'attenzione degli allievi Ispettori affinché gli stessi esprimessero le preferenze sulla sede di destinazione/conferma, non corrispondeva più (almeno non in toto) allo stato di fatto al momento della conclusione del corso quindi dell'assegnazione alla prima sede quali vice ispettori, in quanto nelle sedi extra moenia le unità erano aumentate a seguito della stabilizzazione (e, correlativamente, nelle sedi di provenienza di coloro che erano stati stabilizzati il numero delle unità era diminuito).
Il corso di formazione si concludeva nel mese di marzo 2019 con la prova di esame, che tutti i ricorrenti superavano; i risultati degli esami di fine corso venivano pubblicati in bacheca presso le scuole; in seguito, tuttavia, non veniva pubblicata la graduatoria finale del concorso (quella di cui anche all'art. 14 co. 6 del bando, che tiene conto del punteggio conseguito nelle prove scritte, nelle prove orali e nell'esame finale del corso di formazione). Sennonché con nota prot. -OMISSIS- del Ministero della Giustizia Dipartimento Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio II Corpo di polizia penitenziaria, avente ad oggetto "Assegnazioni in prima nomina del personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile degli ispettori al termine del VI corso" veniva trasmesso il Decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse in pari data, con cui i ricorrenti venivano assegnati in prima nomina quali Ispettori alle sedi indicate dalla Amministrazione, con decorrenza 2 maggio 2019. I ricorrenti sono stati tutti trasferiti in sedi diverse da quelle ove erano assegnati e prestavano servizio e tutti presso istituti e servizi "per adulti", non presso quelli minorili. I loro nomi sono, infatti, contenuti nella seconda parte dell'elenco di cui al Decreto del Direttore Generale del Personale e delle Risorse - . 2, con la dicitura: "il personale di seguito indicato, per effetto dell'accordo citato in premessa o per la chiusura o accorpamento delle sedi di provenienza degli interessati, è assegnato a sede diversa da quella di provenienza, a fianco di ciascuno di essi indicata". Ed ai "b" e "c" del "considerato" del medesimo Decreto si legge: "la dotazione organica nazionale del Ruolo Maschile e Femminile degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, fissata con D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 c.d. "Riordino delle Carriere" alla Tabella 37, redatta in applicazione dell'art. 44, comma 1, della medesima norma, cha ha sostituito la Tabella A allegata al D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 recante le "Dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria" … per il personale appartenente al Ruolo Maschile e Femminile degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria proveniente dagli Istituti e Servizi per minori, il cui contingente è previsto dal D.M. 2 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 21 del 15/11/2017, in applicazione del prefato D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, non consente la conferma in sede del personale coinvolto nella procedura di cui alla presente disposizione se non per n. 8
unità che trovano posto in organico, e che, comunque, è possibile assegnare gli stessi in istituti ubicati nella stessa città ovvero nell'istituto più vicino alla sede di provenienza". Con nota -OMISSIS-, avente ad oggetto "Assegnazioni in prima nomina del Personale nominato Vice Ispettore del Ruolo maschile e femminile degli Ispettori al termine del IV Corso - Proroghe servizi provvisori", facendo seguito alla nota del Direttore Generale del Personale e delle Risorse del 12 aprile 2019, in cui era stato stabilito che i neo Vice Ispettori prendessero servizio nella sede assegnata dal 2 maggio 2019, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria stabiliva, per il personale di cui all'elenco allegato, distaccato o assegnato per ragioni diverse a sedi differenti da quella di appartenenza, che "il servizio provvisorio del personale di cui all'allegato elenco presso le sedi a fianco di ciascuno indicate, è prorogato, previo assenso formale espresso dagli interessati, da trasmettere nei modi di seguito indicati, dal 3 maggio e sino al giorno 3 luglio 2019", termine prorogato fino al 15 settembre con successiva nota -OMISSIS-.; l'elenco tuttavia, non comprendeva i ricorrenti. Con nota -OMISSIS-, avente ad oggetto "Assegnazione del personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile del Corpo di Polizia Penitenziaria", il Direttore Generale del Personale e delle Risorse rappresentava che "nelle more del perfezionamento presso l'Ufficio centrale di Bilancio del relativo decreto di nomina, gli stessi potranno essere impiegati per lo svolgimento delle funzioni corrispondenti al ruolo fregiandosi del relativo grado". Deducono i ricorrenti la illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili. Il Ministero della giustizia si costituisce per resistere al ricorso. Il ricorso è trattato, nel merito, all'udienza del 12 ottobre 2021, per essere deciso. Preliminarmente il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avanzata dal ricorrente -OMISSIS-. Nel merito il ricorso è infondato. Osserva il Collegio come con P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, è stato indetto il concorso interno a n. 643 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile e femminile degli
ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria (di cui 608 uomini e 35 donne). Tenuto conto dell'elevato numero di istanze di partecipazione pervenute, in numero di 6.000 circa, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del bando, l'Amministrazione ha attivato le procedure per l'espletamento di una prova preliminare, avvalendosi della consulenza di enti pubblici e di privati specializzati nel settore. Le prove preselettive si sono svolte dal 22 al 25 marzo 2010; n. 2.536 candidati le hanno superate. In data 23 marzo 2016 si è svolta la prova scritta, alla quale hanno partecipato n. 2033 candidati; di questi n. 1029 sono risultati idonei, riportando una votazione di almeno 6/10; l'altra metà circa è risultata non idonea. Le prove orali si sono svolte dal mese di maggio 2017 al mese di novembre 2017, e la graduatoria è stata approvata il 30 novembre 2017. Con PDG 16 gennaio 2017 i posti a concorso sono stati aumentati da 643 a 1.232 (1.149 uomini e 83 donne). Con PDG 7 luglio 2017, a seguito della modifica della dotazione organica del ruolo degli ispettori con implementazione del contingente femminile, si è proceduto alla rettifica del suindicato Provv. 16 gennaio 2017, e, fermo restando il numero totale dei posti (1.232), gli stessi sono stati diversamente ripartiti (e cioè 1.009 uomini e 223 donne). Ciò ha consentito di dichiarare vincitori tutti coloro che avevano superato anche la prova orale. Tutti i candidati (977 unità: 795 uomini e 182 donne) sono stati nominati allievi vice ispettori ed ammessi a frequentare il corso di formazione, della durata di mesi 6, che ha avuto inizio il 10 settembre 2018. Al termine del IV Corso di formazione per l'accesso alla qualifica inziale del Ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria venivano nominati n. 971 vice ispettori (n. 780 uomini e 181 donne). I ricorrenti erano assistenti o sovrintendenti del Corpo di Polizia penitenziaria specialisti nel trattamento dei detenuti minorenni che hanno partecipato al concorso per viceispettore. La graduatoria del concorso è stata pubblicata il 12 gennaio 2017. Prima dell'inizio del corso, il 20 luglio 2018, sono stati resi noti i posti disponibili per i vincitori. Il corso di formazione è iniziato nel settembre 2018 e si è concluso nel mese di marzo 2019.
I ricorrenti speravano di essere confermati nella sede di servizio anche nella superiore qualifica acquisita, confidando nell'art. 14 del Bando di concorso che prevedeva: "5. Al termine del corso gli allievi vice ispettori che abbiano superato gli esami finali, con provvedimento del Direttore Generale del Personale e della Formazione, conseguono l'idoneità per la nomina a vice ispettore. 6. La nomina alla qualifica di vice ispettore è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso. A parità di punteggio ha la preferenza il concorrente con la qualifica più elevata ed a parità di qualifica il più anziano in ruolo. 7. Il personale nominato vice ispettore del ruolo maschile e femminile del corpo di polizia penitenziaria sarà confermato nella sede di appartenenza compatibilmente alla dotazione organica …". Se non che i ricorrenti, anziché essere confermati nelle precedenti sedi di servizio, dove si occupavano di detenuti minorenni, sono stati assegnati ad istituti penitenziari per adulti. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono violazione del bando di concorso in cui era stato stabilito il criterio della conferma presso la sede di appartenenza. Pur trattandosi di personale specializzato nel trattamento dei detenuti minori di età, l'amministrazione avrebbe assegnato i ricorrenti a istituti e servizi per detenuti adulti, senza tener conto della specializzazione e della esperienza ultradecennale e senza tener conto delle preferenze espresse in sede concorsuale. Quanto sopra in disparità di trattamento con altri vincitori del concorso che sarebbero stati assegnati alle sedi penitenziarie dove già prestavano servizio. Il motivo è infondato. Il Dipartimento della amministrazione penitenziaria ha giustificato l'assegnazione dei ricorrenti ad altra sede, diversa da quella precedentemente occupata, con la mancanza di posti liberi negli organici degli ispettori presso gli istituti minorili, fatta eccezione per 8 unità di personale. Le motivazioni del diniego devono essere ritenute legittime, trattandosi di personale che non è stato trasferito d'ufficio ad altra sede ma è stato assegnato ad una nuova sede di servizio avendo superato un concorso per una qualifica superiore. È vero che il bando di concorso prevedeva, come criterio preferenziale di assegnazione delle sedi, la conferma nelle sedi di servizio di provenienza per ciascun vincitore del concorso, ma tale criterio non era stato stabilito in senso assoluto, ma compatibilmente con la dotazione organica.
Nel caso di specie, la mancanza di posti disponibili presso gli istituti minorili legittima l'assegnazione dei ricorrenti ad altre sedi di servizio, comunque situate nella stessa città ovvero in quella più vicina. Soltanto per 8 vincitori del concorso, già provenienti da istituti e servizi per minori, è stata possibile la conferma nella sede di servizio, trovando essi posto in organico. Per gli altri vincitori del concorso, tra cui i ricorrenti, è stata prevista l'assegnazione in istituti diversi da quelli per minori, ma situati nella stessa città o nella città più vicina alla sede di provenienza. Non è ravvisabile la dedotta disparità di trattamento con il personale già in servizio presso gli istituti minorili penitenziari, confermato nella precedente sede, perché non possono essere ritenute identiche le situazioni dei dipendenti che, indipendentemente dalla posizione in graduatoria, hanno trovato utile collocazione nella sede di provenienza rispetto a coloro, come i ricorrenti che sono risultati in esubero presso la propria sede. La disparità di trattamento viene richiamata dalla difesa dei ricorrenti anche sotto altro profilo, con riferimento ad alcuni dipendenti che sarebbero stati confermati nelle proprie sedi pur essendo in sovrannumero. La censura è inammissibile per genericità, perché i suddetti controinteressati non sono individuati dalla parte ricorrente. Pur non potendosi pretendere la dimostrazione del collocamento in sovrannumero dei controinteressati, sarebbe stato onere della parte ricorrente almeno identificare gli stessi, al fine della doverosa instaurazione del contraddittorio. Nella memoria conclusionale i ricorrenti rappresentano la contraddittorietà dell'operato dell'amministrazione resistente che aveva affermato la possibilità per i ricorrenti di partecipare alle future procedure di mobilità al fine di poter rientrare negli istituti minorili da cui provenivano. Tale possibilità sarebbe stata definitivamente negata con il provvedimento del Capo del dipartimento del 6 agosto 2021 che, indicando i nuovi criteri per la mobilità a domanda, riserva i posti nel Dipartimento della giustizia minorile ai soli ispettori già in servizio presso gli istituti penali per i minorenni, così escludendo definitivamente i ricorrenti da qualsiasi procedura di mobilità verso il Dipartimento della giustizia minorile.
Al riguardo si deve ritenere che la contraddittorietà nell'azione amministrativa può, eventualmente, determinare la illegittimità del provvedimento sopravvenuto del 6 agosto 2021, comunque non impugnato in questa sede, ma non può costituire un vizio dei criteri di assegnazione in esito al concorso per viceispettore. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione del procedimento amministrativo perché l'amministrazione avrebbe disposto l'assegnazione dei ricorrenti in esito ad una concertazione con le organizzazioni sindacali, in materia che non dovrebbe vedere coinvolte le organizzazioni sindacali. Il motivo è infondato perché il fatto che sia stata data informazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di assegnazione stabiliti all'amministrazione penitenziaria, peraltro senza una effettiva concertazione con esse, non determina di per sé l'illegittimità di tali criteri, complessivamente giustificati dalla necessità di tenere conto innanzitutto delle disponibilità di posti nell'organico. Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto per la infondatezza di tutte le censure dedotte. Tenuto conto di tutte le circostanze del caso, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti costituite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide: - dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avanzata dal ricorrente -OMISSIS-; - respinge il ricorso; - compensa le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti ricorrenti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati: Salvatore Mezzacapo, Presidente Alessandro Tomassetti, Consigliere, Estensore
Lucia Gizzi, Consigliere