Tar 2021- inidoneità in merito alla procedura per l'arruolamento in qualità di allievo carabiniere i

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Tar 2021- inidoneità in merito alla procedura per l'arruolamento in qualità di allievo carabiniere in ferma quadriennale T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., (ud. 13/10/2021) 02-11-2021, n. 11206 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.;sul ricorso numero di registro generale 3494 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da: -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi


dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Provv. del 29 gennaio 2021 di inidoneità in merito alla procedura per l'arruolamento in qualità di allievo carabiniere in ferma quadriennale; del verbale di visita medica redatto dal Collegio Medico per l'accertamento dei requisiti di idoneità e degli eventuali ulteriori atti alla base del giudizio di esclusione; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 6/5/2021: per l'annullamento della Det. n. 164 del 2011-2cc di prot, (...) del 27.3.2021 e della annessa graduatoria conclusiva del concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 5/8/2021: per l'annullamento dell'esito della verificazione eseguita in esecuzione dell'ordinanza TAR Lazio n. 6572/2021 e dell'annesso esame P.A.I.; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il dott. Claudio Vallorani; Dato avviso ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. L'odierno ricorrente ha impugnato il Provv. del 29 gennaio 2021 che lo ha escluso dalla procedura selettiva per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U. n. 79 del 9.10.2020. L'esclusione si basa sul verbale di visita medica redatto dalla Commissione Medica per l'accertamento dei requisiti di idoneità, la quale ha dichiarato la inidoneità del ricorrente, avendo accertato una -OMISSIS- connotata da "-OMISSIS-" (Coefficiente 2 dell'Apparato PS).


Ad avviso del ricorrente, viceversa, sulla base dei documenti di natura sanitaria allegati al ricorso (tra i quali documentazione attestante che il medesimo ha già ottenuto, nell'anno 2018, la piena idoneità sanitaria in seno ad altro concorso indetto dall'Amministrazione della Difesa), l'OMISSIS-doveva essere esclusa, non essendo configurabile ai sensi del D.M. 4 giugno 2014 la presenza di vere e proprie patologie. Di qui la dedotta illegittimità della valutazione dell'Amministrazione, la quale avrebbe ingiustamente estromesso il candidato dal concorso per un evidente errore valutativo integrante ipotesi di eccesso di potere. Pertanto, con il ricorso in esame, il candidato escluso si è rivolto a questo TAR per vedersi annullare, per quanto di suo interesse, gli atti in epigrafe impugnati, a partire dal giudizio di non idoneità espresso dalla competente Commissione per gli accertamenti sanitari. Con successivo atto per motivi aggiunti è stata impugnata la Det. n. 164 del 2011-2cc di prot. (...) del 27.3.2021 e l'annessa graduatoria conclusiva del concorso. 2. Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa con atto depositato in data 6.9.2021. 3. Con ordinanza collegiale n. 6572 del 3.6.2021 è stata disposta una verificazione, ai sensi degli artt. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno della causa di inidoneità. A tale scopo è stato incaricata la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, chiamata a provvedere a mezzo di una Commissione Medica, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Titolo VII, parte II. 4. In data 23.6.2021 l'Organo Verificatore ha provveduto al deposito della relazione di verificazione effettuata sulla persona del ricorrente, la quale si è basata sulla disamina della documentazione sanitaria prodotta dalle parti, sulla valutazione psicometrica effettuata dall'Ufficiale all'uopo incaricato e, infine, sulla visita specialistica psichiatrica


eseguita da altro Ufficiale medico, recante nelle conclusioni "OMISSIS-". Alla luce di tali risultanze la Commissione di Verificatore ha confermato che il ricorrente è attualmente affetto da "OMISSIS-", condizione alla quale è attribuibile il coefficiente PS - 2 (cod. 02 - D.M. 4 giugno 2014), non compatibile con la prosecuzione dell'iter concorsuale, come già ritenuto dalla Commissione medica in sede di selezione. 5. Nel nuovo ricorso per motivi aggiunti depositato il 5.8.2021 parte ricorrente ha richiesto il rinnovo della verificazione disposta da questo Tribunale, che avrebbe dovuto essere affidata, a suo avviso, a struttura pubblica "civile". 6. Nella camera di consiglio del 13 ottobre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio il quale si è riservato, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata. 7. Ad avviso del Collegio la validità medico-scientifica della valutazione eseguita dalla competente Commissione medica del Centro di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri ha trovato conferma nella verificazione, eseguita avvalendosi dei medici specialisti incaricati dallo stesso O.V.. Quest'ultimo ha dimostrato di avere eseguito uno scrupoloso esame della documentazione medica rilevante; ha sottoposto il candidato a valutazione psicometrica nonché a visita specialistica. L'esame ha confermato la problematica già emersa e classificata dalla Commissione medica di concorso, con conseguente declaratoria di non idoneità del ricorrente. Alla luce dell'istruttoria svolta e degli esiti della verificazione effettuata il Collegio può dunque concludere che sono stati adeguatamente approfonditi tutti i profili "critici" che assumevano rilievo in base alle norme tecniche di riferimento, che debbono essere rigorosamente applicate dalle commissioni che operano nel settore delle verifiche sanitarie, le quali devono necessariamente attenersi a parametri scientificamente consolidati e a principi di uniformità procedurale, oltre che a parametri valutativi omogenei, operando esse nell'ambito di contesti selettivi pubblici, in cui la parità di trattamento tra i candidati è uno dei principi cardine da osservare.


Pur potendosi ammettere possibili margini di "opinabilità" nelle conclusioni a cui la Commissione è pervenuta, nessuna delle censure proposte mina l'attendibilità e la serietà degli esami compiuti i quali, pertanto, si sottraggono a censure che sono volte, in definitiva, a sostituire le conclusioni di una Commissione di esperti, con le opinioni proprie della parte o dei professionisti interpellati al di fuori del contesto concorsuale. Le valutazioni della preposta Commissione sono l'espressione di discrezionalità tecnica, come tale sindacabile in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopiche abnormità, nella specie non dimostrate (cfr. Cons. Stato, IV, 28 giungo 2018, n. 3982). Di qui, l'impossibilità di sostituire a tale valutazione - ove la stessa non si riveli caratterizzata da manifesta illogicità o da travisamento del fatto, elementi sintomatici dell'eccesso di potere che, invero, non sono stati affatto dimostrati - la valutazione di altri specialisti o, tanto meno, quella propria e personale del ricorrente. 8. Per tutto quanto precede il ricorso è da respingere. Le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità della vicenda oggetto di causa mentre sono dovute dal ricorrente le spese liquidate e richieste dal Verificatore. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara compensate le spese di lite tra le parti in causa. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di verificazione in favore della Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica Militare, con sede in viale P.G. n. 6, Roma, che liquida in Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri tutti di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del


Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente Rosa Perna, Consigliere Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore


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