Tar 2021-il ricorrente anela ad essere assegnato all'Arma dei Carabinieri, e ha debitamente manifest

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Tar 2021-il ricorrente anela ad essere assegnato all'Arma dei Carabinieri, e ha debitamente manifestato il suo interesse (con apposita istanza in autotutela nonché con l'odierno ricorso) T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., (ud. 22/06/2021) 03-11-2021, n. 11300 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 875 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS- -OMISSIS-, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via -OMISSIS- 43; contro Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti -OMISSIS- non costituito in giudizio; Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento impugnazione del decreto del Capo del CFS n. 81273 del 31.10.2016, comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 177 del 2016, con cui è individuata l'Amministrazione presso cui è assegnato il ricorrente, nonché del decreto del Capo del CFS n. 81279 del 31.10.2016, comunicato il 7 novembre 2016 a mezzo pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del CFS ai sensi dell'art. 12


D.Lgs. n. 177 del 2016, con cui sono individuati gli appartenenti ai ruoli degli Ag. e Ass. del CFS che transitano nell'Arma dei carabinieri, nonché del provvedimento di inquadramento giuridico nei ruoli e nelle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prot. n. (...) del 28.12.2016 del Ministero dell'Interno Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 31\10\2017 : decreto dipvvf. DCRISUM. REGISTRO DECRETI R. 3310.21-07-2017, con cui il Ministero dell'Interno ha provveduto a regolamentare l'inquadramento del personale che transita dal Corpo forestale dello Stato e con il quale l'esponente è confermato nell'inquadramento già ricevuto con il provvedimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prot. n. (...) del 28.12.2016 del Ministero dell'Interno, impugnato con il ricorso introduttivo; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Interno e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile; Visti tutti gli atti della causa; Considerato che l'udienza è soggetta alla disciplina dell'art. 25 del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, e si svolge attraverso videoconferenza con l'utilizzo di piattaforma "Microsoft Teams" come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 giugno 2021 la dott.ssa Francesca Mariani; Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 05/01/17 e depositato il 03/02/17 il ricorrente - in servizio nei ruoli del Corpo Forestale dello Stato - ha impugnato il decreto n. 81273 del 31/10/16, con cui il Capo del CFS, ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. n. 177 del 2016 (che reca la disciplina relativa alle assegnazioni del personale, da adottarsi a seguito dell'assorbimento del CFS nell'Arma dei Carabinieri e in altre Amministrazioni, come previsto dal medesimo decreto legislativo) ha individuato l'amministrazione di destinazione dello stesso ricorrente, nonché il decreto n. 81279 del 31/10/16, con cui il Capo del Corpo medesimo ha individuato gli appartenenti ai ruoli degli agenti ed assistenti del Corpo forestale che sono transitati nell'Arma dei Carabinieri, ed il provvedimento prot. n. (...) del 28/12/16, con cui il Ministero dell'interno ha disposto l'inquadramento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco del


personale proveniente dal Corpo forestale. Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha altresì impugnato l'ulteriore provvedimento con cui Il Ministero dell'interno ha provveduto a regolare l'inquadramento del personale del CFS transitato nei VVFF, a parziale rettifica del precedente. I Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e della difesa nonché il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ed il Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e difesa civile, si sono costituiti in giudizio con comparsa depositata il 10/03/17 ed hanno resistito con memoria, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependone in via preliminare l'inammissibilità per non aver il ricorrente aderito alla procedura di mobilità prevista dallo stesso art. 12 del decreto legislativo sopra citato. Con ordinanza n. 3643/17 del 17/07/17 il Tribunale ha respinto l'istanza cautelare proposta. In vista dell'udienza di discussione del ricorso, il ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle prime due censure svolte, dando atto della sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione dei restanti motivi di ricorso (contraddistinti quali III, IV e V), relativi alla ritenuta illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 177 del 2016 (con conseguente illegittimità dei provvedimenti attuativi dello stesso), alla luce della oramai intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 170/2019, con cui la medesima Corte ha reso una "valutazione di globale tenuta della riforma rispetto all'assetto costituzionale, in quanto attuativa di un adeguato bilanciamento dei diversi ed antagonisti interessi costituzionali coinvolti" (cfr. memorie del 21.05.21, pag. 10). Alla pubblica udienza del 22/06/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Motivi della decisione In via preliminare, il Collegio respinge l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle resistenti Amministrazioni. Ed invero, il ricorrente anela ad essere assegnato all'Arma dei Carabinieri, e ha debitamente manifestato il suo interesse (con apposita istanza in autotutela nonché con l'odierno ricorso), di talché alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che lo stesso non abbia partecipato alla procedura di mobilità delineata nell'art. 12 del D.Lgs. n. 177 del 2016, che era possibile esclusivamente verso le Amministrazioni individuate con il DPCM previsto dal terzo


comma dello stesso articolo, tra le quali non figurava l'Arma dei carabinieri. Ciò premesso, nel merito - ferma la dichiarata sopravvenuta carenza di interesse all'esame delle censure sulla ritenuta illegittimità costituzionale delle norme del D.Lgs. n. 177 del 2016 - il ricorso è infondato e deve essere respinto. Ed invero, con la prima censura il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 L. n. 124 del 2015 e 12 D.Lgs. n. 177 del 2016, carenza di istruttoria, eccesso di potere ed illogicità manifesta in quanto lo stesso, benché formalmente assegnato ai NOS (nuclei operativi speciali e di protezione civile), non avrebbe mai, in concreto, espletato le funzioni trasferite ai vigili del fuoco ma quelle di polizia giudiziaria e di monitoraggio ambientale, di competenza dell'Arma dei Carabinieri; pertanto, l'amministrazione avrebbe dovuto verificare le funzioni espletate dal ricorrente ed assegnarlo all'Arma dei Carabinieri e non ai Vigili del Fuoco, come effettivamente avvenuto. Il motivo è infondato. Secondo l'art. 12 D.Lgs. n. 177 del 2016: "2. Il Capo del Corpo forestale dello Stato, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati sul Bollettino ufficiale del medesimo Corpo, individua, per ruolo di appartenenza, sulla base dello stato matricolare e della ulteriore documentazione attestante il servizio prestato, l'Amministrazione, tra quelle indicate al comma 1, presso la quale ciascuna unità di personale è assegnata: a) tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare: 1) per le funzioni attribuite all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 7: tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari; 2) per le competenze attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 9: centri operativi antincendio boschivo (COAB); nuclei operativi speciali e di protezione civile (NOS);


linee volo dedicate o impiegate per le specifiche attività, nella consistenza indicata nella tabella A di cui al comma 1; centro operativo aereo unificato (COAU)". Il legislatore, pertanto, nell'ambito della sua discrezionalità, ha espressamente previsto che il personale già assegnato ai NOS, come il ricorrente, sia destinato al Corpo dei Vigili del fuoco sul presupposto che a quest'ultimo siano state trasferite le funzioni espletate dai NOS nell'ambito del Corpo forestale dello Stato. Tale statuizione, peraltro, risulta in linea con il principio di corrispondenza tra funzioni trasferite e personale assegnato in quanto dal decreto n. 2532/09 del Capo del Corpo forestale dello Stato risulta che al Nos erano stati attribuiti compiti di protezione civile e di contrasto agli incendi boschivi (art. 4). L'art. 12 D.Lgs. n. 177 del 2016, pertanto, non ha prescritto alcuna verifica in concreto circa la reale natura delle funzioni espletate dai dipendenti del Corpo forestale dello Stato e la loro riconducibilità a quelle trasferite ai Vigili del fuoco, in quanto tale valutazione è stata effettuata direttamente dal legislatore allorché ha stabilito che il personale già in servizio presso i NOS dovesse essere assegnato ai Vigili del fuoco. Ne consegue che l'iter procedimentale seguito dall'amministrazione nella fattispecie costituisce corretta attuazione dell'iter procedimentale vincolato prescritto dall'art. 12 comma 2 D.Lgs. n. 177 del 2016. Con la seconda censura il ricorrente prospetta l'illogica motivazione e travisamento del parere n. 2112/2016 del 14/10/16 del Consiglio di Stato, in quanto l'Amministrazione, ai fini dell'assegnazione del ricorrente, avrebbe violato le prescrizioni del citato parere del Consiglio di Stato, dal momento che il predetto avrebbe dovuto essere destinato "all'Arma dei carabinieri in base al criterio di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a) n.1 e non in base all'articolo 12, comma 2, lettera b) n.1" (pag. 11 dell'atto introduttivo). Il motivo è infondato perché parte da un presupposto di fatto insussistente ovvero che l'assegnazione del ricorrente sia avvenuta in applicazione del criterio di cui all'art. 12 comma 2 lettera b) n. 1 D.Lgs. n. 177 del 2016 che fa riferimento, per il personale dei ruoli direttivi e dirigenti, al criterio del "servizio svolto nelle unità dedicate di cui alla lettera a), numero 2), per almeno sei mesi nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente provvedimento, nonché specia-OMISSIS-zioni possedute o particolari incarichi ricoperti".


In realtà, come emerge dall'esame del decreto n. 81273 del 31/10/16, l'assegnazione del ricorrente al Corpo dei Vigili del fuoco è avvenuta in applicazione dell'art. 12 comma 2 lettera a) n. 2 D.Lgs. n. 177 del 2016 tenendo conto, in particolare, della pregressa appartenenza del medesimo ai NOS. Per come riportato nel gravame, il parere del Consiglio di Stato n. 2112/2016 prevede un ordine di priorità tra i vari criteri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 177 del 2016, mentre nella fattispecie il ricorrente è stato assegnato ai Vigili del fuoco proprio in virtù di uno dei criteri di cui alla lettera a), ovvero quelli ritenuti prioritari dal Consiglio di Stato: pertanto, nella fattispecie non viene in rilievo un problema di concorrenza tra criteri di cui alle lettere a) e b) del citato comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 177 del 2016. Per quanto sopra, il ricorso principale è infondato e deve essere respinto, con conseguente contestuale reiezione della domanda di risarcimento dei danni formulata, difettando il presupposto dell'illegittimità dell'agere amministrativo. Parimenti infondato, per le ragioni sopra esposte, risulta il ricorso accessorio con cui sono state sostanzialmente riproposte le stesse censure avverso il (secondo) provvedimento di inquadramento nei Vigili del Fuoco. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della materia e del recente pronunciamento della Corte Costituzionale. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22.06.2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei Magistrati: Pietro Morabito, Presidente Achille Sinatra, Consigliere Francesca Mariani, Referendario, Estensore


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