Consiglio di Stato 2022-Le appellanti deducono, in primo luogo, che la Guardia di finanza non poteva

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Consiglio di Stato 2022- Le appellanti deducono, in primo luogo, che la Guardia di finanza non poteva considerarsi responsabile delle conseguenze delle visite di controllo sull’idoneità psico-fisica del personale aeronavigante devolute alla competenza esclusiva del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare Pubblicato il 16/02/2022 N. 01169/2022REG.PROV.COLL. N. 01712/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1712 del 2021, proposto da: Comando Generale della Guardia di Finanza, Ministero della Difesa, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Istituto Medico Legale Aeronautica Militare “-OMISSIS-”, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro

tempore,

rappresentati

e

difesi

dall’Avvocatura

Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS, presso il quale elettivamente domicilia in Roma, Viale OMISSIS, n. 19;


per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS(Sezione Seconda) dell’11 agosto 2020, n. -OMISSIS-, resa tra le parti Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021, svoltasi con modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176, considerati presenti l’avv. dello Stato Maurizio Greco, per la parte appellante, e l’avv. OMISSIS, per la parte appellata; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-, n.r.g. -OMISSIS-/2008, il sig. -OMISSIS-, militare della Guardia di finanza già facente parte degli equipaggi fissi di volo, agiva contro il silenzio serbato sulla sua istanza del 27 gennaio 2007, indirizzata alla Guardia di finanza, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della difesa, volta a ottenere un formale provvedimento di reintegrazione negli equipaggi fissi di volo, nonché il pagamento della somma di € 750.000,00 per spettanze economiche e risarcimento danni, all’esito di una complessa vicenda amministrativa, disciplinare e giudiziaria originata da una visita sanitaria di controllo nella quale era risultato positivo ai test mirati a rilevare l’uso di sostanze stupefacenti e chiedeva al giudice adito che, accertata

l’illegittimità

del

silenzio

e

la

responsabilità

delle

amministrazioni intimate, queste venissero condannate al pagamento in


suo favore della suddetta somma a titolo di risarcimento dei danni che egli avrebbe subito a causa del complessivo loro comportamento. Con sentenza non definitiva del 4 giugno 2019, n. -OMISSIS-, il T.A.R. dichiarava

l’inammissibilità

della

domanda

di

accertamento

dell’illegittimità del silenzio e disponeva la prosecuzione del giudizio secondo il rito ordinario per la decisione in ordine alle domande risarcitorie. Con sentenza definitiva dell’11 agosto 2020, n. -OMISSIS-, il T.A.R. condannava il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di finanza, ognuno per quanto di propria competenza, (i) a corrispondere al ricorrente le competenze economiche fisse spettanti per il periodo 5/11/9811/01/99, qualora non già erogate, oltre interessi e rivalutazione e (ii) a pagare allo stesso, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento e da perdita della capacità professionale, la somma di euro 15.000,00 oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo, disconoscendo la risarcibilità di tutti gli ulteriori danni richiesti dal ricorrente e compensando tra le parti le spese processuali nella misura di due terzi delle stesse, per la restante parte poste a carico del Ministero dell’economia e delle finanze e della Guardia di finanza, in solido, per un importo liquidato in € 1.500,00, oltre accessori. Le amministrazioni intimate in primo grado hanno appellato la sentenza definitiva nella parte relativa alla condanna del Ministero dell’economia e delle finanze e della Guardia di finanza al risarcimento dei danni non patrimoniali inerenti al demansionamento e alla perdita della capacità professionale del ricorrente. Quest’ultimo si è costituito in giudizio per resistere all’appello, di cui ha contestato la fondatezza con separata memoria.


La domanda di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, presentata in via incidentale dalla parte appellante, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza del 23 marzo 2021, n. 1517. Alla pubblica udienza del 20 luglio 2021, in vista della quale sono state prodotte note e istanza di passaggio in decisione, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. – Con sentenza in data 11 agosto 2020, n. -OMISSIS-, il Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS- (Sezione Seconda Ter) ha riconosciuto all’odierno appellato, militare della Guardia di finanza già facente parte degli equipaggi fissi di volo, il diritto a percepire le competenze economiche fisse relative al periodo 5 novembre 1998 - 11 gennaio 1999 (qualora non già corrisposte) che gli spettavano in ragione dell’effetto ripristinatorio della sentenza del 18 febbraio 2003, n. OMISSIS- con cui il T.A.R. -OMISSIS- aveva annullato la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione subita dal ricorrente il 5 novembre 1998, e il diritto al risarcimento del danno per il demansionamento e la perdita di capacità professionale conseguenti all’adozione del processo verbale n. 1548/97 del 9 dicembre 1997 (annullato da T.A.R. -OMISSIS- 9 dicembre 1998, n. -OMISSIS-, confermata da C.d.S., Sez. IV, 25 maggio 2005, n. -OMISSIS-) con il quale la Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare -OMISSIS- lo aveva ritenuto permanentemente non idoneo a far parte degli equipaggi fissi di volo a mente dell’art. 8 del D.M. 18 aprile 1990, modificato dal D.M. 4 luglio 1994 (che includeva tra le cause di inidoneità ai servizi di navigazione aerea il consumo anche occasionale delle sostanze incluse nelle tabelle previste dall’art. 13, T.U. n. 309 del 1990), circostanza che aveva dato luogo al


procedimento disciplinare che, dopo alterne vicende, era sfociato nell’irrogazione della sanzione della rimozione dal grado poi annullata dal T.A.R. -OMISSIS-. 2. – L’appello, affidato a un unico complesso motivo di gravame, riguarda il solo capo della sentenza del T.A.R. -OMISSIS- recante la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno da demansionamento e perdita della capacità professionale. 3.1 – Le appellanti deducono, in primo luogo (pagg. 11-16), che la Guardia di finanza non poteva considerarsi responsabile delle conseguenze delle visite

di

controllo

sull’idoneità

psico-fisica

del personale

aeronavigante devolute alla competenza esclusiva del Corpo Sanitario dell’Aeronautica Militare, segnatamente per il nesso di necessaria presupposizione, o di stretta e automatica consequenzialità, tra il giudizio espresso dall’organo medico-legale e il mancato impiego dell’appellato, quale specialista di elicottero, negli equipaggi fissi di volo. Nessuna colpa, inoltre, poteva ascriversi all’Aeronautica Militare, avendo questa posto a base del proprio giudizio medico-legale la consulenza effettuata da un organo terzo estraneo all’amministrazione della Difesa, che aveva confermato la quantità di catabolita gascromatograficamente accertata nel campione di urine prelevato al militare, attestante l’uso di cannabinoidi. 3.2 – In secondo luogo (pagg. 16-21) contestano la quantificazione del danno in via equitativa che il giudice di primo grado ha affermato di aver compiuto tenendo conto anche delle indennità non percepite e correlate alla funzione illegittimamente preclusa. Sostenendo di aver già corrisposto all’appellato anche le indennità di volo e di pronto intervento aereo per il periodo in cui non aveva potuto far parte degli equipaggi fissi di volo (dal 1° aprile 1997 al 31 dicembre 2006),


unitamente agli interessi legali maturati, tenendo conto del grado effettivamente rivestito, delle assenze per motivi personali e/o di salute, degli emolumenti corrisposti e non dovuti, e che il riconoscimento economico sarebbe avvenuto sia quando era stato impiegato nell’ambito del reparto di volo in mansioni diverse dalla specialità posseduta, sia nelle fasi di riqualificazione professionale, le appellanti si dolgono che la valutazione equitativa del T.A.R. non avrebbe tenuto in debita considerazione né il suddetto conguaglio, né la brevità del lasso di tempo intercorrente tra il 5 novembre 1998 (data del provvedimento disciplinare) e il 12 gennaio 1999 (giorno di riammissione in servizio del militare a seguito dell’ordinanza cautelare del T.A.R. -OMISSIS- n. -OMISSIS-1999), finendo per determinare, di fatto, una ingiustificata e illegittima locupletazione del ricorrente, cui sarebbe stata riconosciuta una somma di gran lunga superiore all’emolumento che gli sarebbe spettato. Sostengono, inoltre, che non vi sarebbe stato danno da perdita di capacità lavorativa, poiché l’interessato, sottoposto a un percorso didattico teoricopratico di riqualificazione professionale dal 27 novembre 2006 al 9 febbraio 2007 per poter essere reimpiegato nell’attività manutentiva in qualità di specialista di elicottero, aveva ottenuto brillanti risultati confermando la propria abilità, né demansionamento alcuno nel periodo in cui non aveva potuto essere impiegato, nella specializzazione posseduta, negli equipaggi fissi di volo, avendo, comunque, ricoperto incarichi afferenti al ruolo di appartenenza e al grado di finanziere all’epoca rivestito. 3.3. – In terzo e ultimo luogo (pagg. 21 ss.), richiamando il contenuto delle memorie defensionali prodotte in primo grado, denunciano che il T.A.R. avrebbe accolto la richiesta risarcitoria nonostante il ricorrente non avesse assolto l’onere probatorio, avendo omesso di articolare concretamente e di


provare gli asseriti danni da demansionamento e da perdita di capacità professionale. 4. – Infondata è l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi che è stata sollevata dall’appellato con la memoria di costituzione. Se è vero, infatti, che l’art. 101 c.p.a. richiede che l’atto di appello contenga “le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata”, tuttavia la verifica se tale dovere sia stato assolto o meno va condotta con metodo non formalistico e caso per caso, in proporzione al numero e alla qualità delle questioni discusse e all’ampiezza della disamina che ne sia stata fatta nella sentenza appellata (C.d.S., sez. III, 12 giugno 2013, n. 3249); né il fatto di non essere articolato in motivi separati ed in sé conchiusi – il che non è richiesto dalla norma – assume rilievo alcuno quando l’appello enuclei comunque gli aspetti di criticità della sentenza rendendosi intelligibile sia al giudice, sia alle parti resistenti (C.d.S., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5022; cfr., nel regime processuale previgente, C.d.S., sez. V, 12 dicembre 1997, n. 1535). Nel caso in esame, l’atto di appello risulta formulato in modo da consentire d’individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione della sentenza appellata, di cui,

come

poc’anzi

visto,

parte

appellante

lamenta

l’erroneità

relativamente al giudizio di sussistenza della colpa dell’amministrazione, alla liquidazione equitativa del danno, alla mancata dimostrazione del danno da parte del ricorrente. 5. – Nel merito, l’appello è infondato. 6. – Il giudice di primo grado ha ritenuto il giudizio della Commissione Sanitaria d’Appello caratterizzato da colpa per la natura del vizio accertato dalla sentenza di annullamento.


Questa aveva censurato il giudizio della Commissione Sanitaria d’Appello non perché essa potesse discostarsi dalla relazione tecnica acquisita dalla struttura universitaria, ma perché la Commissione di appello, dopo aver accolto, con verbale del 26 giugno 1997, il ricorso gerarchico proposto dal OMISSIS- contro il giudizio di inidoneità espresso in data 9 aprile 1997 dall’organo sanitario di primo grado, col contestato verbale del 9 dicembre 1997 aveva proceduto a rivedere il proprio giudizio di idoneità, annullare la precedente determinazione e confermare la diagnosi dell’organo sanitario di primo grado in violazione del principio del ne bis in idem in materia di ricorsi gerarchici amministrativi, come confermato in appello da questo Consiglio (con sentenza n. -OMISSIS-/2005 cit.). Infondato, perciò, è il motivo di appello (supra, sub § 3.1) che non coglie, sul punto, la ratio decidendi della sentenza appellata. 7. – Parimenti infondate sono le ulteriori ragioni dell’appello (supra, sub §§ 3.2 e 3.3.). Il danno da demansionamento e da perdita della capacità professionale è stato ricondotto dal giudice di primo grado al fatto che, giudicato illegittimamente non idoneo al volo in via permanente in data 9 dicembre 1997, il ricorrente non aveva potuto fare parte degli equipaggi fissi di volo almeno fino all’adozione della sentenza n. -OMISSIS-/2005 di questo Consiglio, il che ne avrebbe indiscutibilmente leso, in maniera significativa, il diritto al lavoro, inteso quale diritto della personalità, concretizzando una serie di danni non patrimoniali meritevoli di tutela, anche con riferimento specifico anche alla dignità personale del lavoratore. Questa conclusione, che riposa sull’incontestato dato di fatto che per oltre sette anni l’odierno appellato, a causa della ricordata vicenda, è stato privato delle sue precedenti mansioni specialistiche di manutentore di aeromobili (specialista di elicottero BSE) per essere adibito a tutt’altro


(vigilanza alla caserma), resiste alle censure, alla luce della consolidata giurisprudenza che, ai fini della prova del danno da dequalificazione del lavoratore dipendente, ammette il ricorso alla prova per presunzioni, desumibile da precisi elementi dedotti in giudizio, e osserva, in maniera condivisibile, che, se una dequalificazione non comporta l’immediata perdita della professionalità, tuttavia, trascorso un certo periodo di tempo si può senz’altro ritenere che i lavoratori specializzati in settori tecnologicamente

avanzati

rimangono

privi

progressivamente

e

irrimediabilmente dell’indispensabile, continuo aggiornamento teorico pratico (ex ceteris, Cass., sez. lav., 15 febbraio 2021, n. 3822); danno che non può ritenersi integralmente eliso dal successivo corso teorico-pratico della durata di poco più di due mesi, utile per aggiornare le conoscenze del militare, ma ragionevolmente non equiparabile alla formazione continua teorico-pratica che deriva da un’attività di servizio e aggiornamento pluriennale. Questi essendo i termini e la natura del danno cagionato al ricorrente, errano le appellanti nel ritenere che il T.A.R., in sede di liquidazione equitativa del quantum debeatur a titolo risarcitorio, avrebbe dovuto tenere conto della brevità del lasso di tempo, circa due mesi, intercorrente tra la data del provvedimento disciplinare e il giorno di riammissione in servizio, ché non di questo arco di tempo si tratta, e dell’avvenuto conguaglio del trattamento economico principale e accessorio spettante al ricorrente, ché neppure di questo si tratta, ma del risarcimento del diverso danno sopra descritto. Né vi è ragione, pur potendovisi procedere in questa sede, per sostituire un diverso giudizio equitativo a quello espresso dal T.A.R. 8. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello è complessivamente infondato e, come tale, va respinto.


9. – Le spese del grado del giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida nella somma complessiva di euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre spese generali e accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellata. Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, svoltasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati: Ermanno de Francisco, Presidente Giancarlo Luttazi, Consigliere Italo Volpe, Consigliere Carla Ciuffetti, Consigliere Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


Francesco Guarracino

Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.



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