Tar 2021-ricorso VS rigetto proposta di promozione per merito straordinario, formulata ai sensi degli artt.72 e 75D.P.R. n. 335 del 1982 T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., (ud. 30/06/2021) 02-08-2021, n. 1247
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 903 del 2020, proposto da ……... contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39; per l'annullamento del provvedimento Prot. (...) del 03.04.2020, notificato il 25 maggio 2020, del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, a firma del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, con il quale è stata rigettata la proposta di promozione per merito straordinario, formulata ai sensi degli artt. 72 e 75 D.P.R. n. 335 del 1982 e ss.mm. del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato ......................, avanzata dal Questore di ...................... in data 9.2.2017; di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021 il dott. Nino Dello Preite e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i.; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Con il ricorso all'esame, depositato in data 4 agosto 2020, il Sovrintendente della Polizia di Stato ...................... ha chiesto l'annullamento del decreto del Capo della Polizia del 3 marzo 2020, notificato il 25 maggio 2020, con il quale gli è stata conferita la ricompensa dell'encomio solenne, in luogo della promozione per merito straordinario, nonché degli atti presupposti e consequenziali.
1.1. Espone in fatto che in data 10 dicembre 2016, a seguito di un'attività di controllo del territorio, l'equipaggio composto dall'odierno ricorrente, illo tempore Vice Sovrintendente, e dall'Assistente Capo ......................, nel mentre transitava davanti al supermercato "Dimeglio", nella via dei Cappuccini del Comune di ......................, notava tre individui con il volto travisato da passamontagna, uno dei quali armato di pistola, che stavano ponendo in essere una rapina ai danni dell'esercizio commerciale de quo; in tale frangente, i due operatori di polizia, intervenivano prontamente, arrestando uno dei rapinatori con il volto travisato da passamontagna e con l'arma in pugno. 1.2. Per tali fatti, dei quali veniva dato ampio risalto da parte degli organi di informazione, il Questore di ...................... in data 9 febbraio 2017 proponeva al Ministero dell'interno il conferimento nei confronti del ricorrente della ricompensa della promozione per merito straordinario alla qualifica superiore. 1.3. Il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari, nella seduta del 25 ottobre 2020, esprimeva parere contrario alla proposta di promozione per merito straordinario, ritenendo più adeguato il conferimento dell'encomio solenne, sicché la proposta avanzata dal Questore di ...................... veniva rigettata con il provvedimento in questa sede gravato. 1.4. Avverso detto provvedimento di concessione della ricompensa premiale dell'"encomio solenne" e per la mancata concessione della promozione per merito straordinario, è insorto il ricorrente, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: "I. Eccesso di potere - Violazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 e succ. mod. e integraz. - Carenza motivazionale - Violazione dell'art. 72 D.P.R. n. 335 del 1982 e succ. mod. e integraz.; II) Eccesso di potere sotto il profilo dell'erronea valutazione - Difetto di motivazione Illogicità manifesta". 2. Costituitosi in giudizio, il Ministero dell'Interno si è opposto ai rilievi avanzati nel gravame, ritenendoli privi di fondamento, evidenziando come la normativa in materia di ricompense al personale - per come delineata dal D.P.R. n. 782 del 1985 e dal D.P.R. n. 335 del 1982, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 126 del 2018 e dal D.P.R. n. 82 del 2019, - disponga una graduazione dei singoli riconoscimenti in relazione alla diversa qualità dei contributi assicurati dal personale di volta in volta nel corso delle operazioni e nelle varie circostanze di servizio. 2.1. Nelle proprie difese l'Amministrazione - nel ribadire che il giudizio espresso in subiecta materia è assistito da ampia discrezionalità tecnica e, quindi, sottratto al sindacato di legittimità, salvo che per i casi di manifesta illogicità o disparità di trattamento desumibili dalle motivazioni dei provvedimenti impugnati - sottolinea che, nel caso in
argomento, il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali ha potuto avvalersi di tutti gli elementi necessari per valutare l'attività svolta dal ricorrente nell'ambito dell'operazione in questione, ritenendola non connotata dai caratteri della specialità e della eccezionalità. 2.2. Conseguentemente il Ministero resistente rileva come debba considerarsi infondata la censura di carenza di motivazione, avanzata nel gravame, ribadendo la correttezza degli atti posti in essere dalla Amministrazione, in quanto idonei a far comprendere le ragioni del diniego, anche alla luce della ricostruzione della vicenda, adeguatamente compendiata negli atti stessi. 3. All'udienza pubblica del 30 giugno 2021, la causa è stata trattenuta in decisione. 3.1. Il ricorso è infondato. 3.2. Con i motivi di gravame, che possono essere trattati congiuntamente per l'evidente comunanza delle questioni trattate, il ricorrente lamenta sostanzialmente che, nel caso di specie, la motivazione sottostante al decreto impugnato sia carente, ricorrendo al contrario di quanto stabilito nel decreto impugnato - le condizioni per la concessione della promozione per merito straordinario. 3.3. Deduce, in particolare, che non si sia tenuto conto della ricorrenza, nella specie, di entrambi i requisiti previsti ai fini della promozione per merito dalla vigente disciplina premiale, ossia dell'eccezionale risultato conseguito (attestato dall'ampia rassegna stampa allegata alla proposta del Questore di ......................) e del grave pericolo di vita cui è stato esposto, insito nella natura stessa dell'intervento. 3.4. Il ricorrente si duole, inoltre, che - a fronte della dettagliata ed articolata relazione del Questore di ...................... - il Consiglio Centrale per le ricompense, nel rigettare la proposta si sia limitato a una laconica motivazione, di per sé inidonea a rendere intelligibile l'iter logico che ha portato a tale decisione. 4. Premette, a tal riguardo, il Collegio che le ricompense attribuibili al personale della Polizia di Stato - per meriti straordinari e speciali (promozione per merito straordinario ed encomio solenne) e per lodevole comportamento (encomio, lode, premio in denaro e compiacimento) - sono disciplinate dal D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782 e dal D.P.R. n. 335 del 1982. 4.1. Esse sono conferite, in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito (art. 72 e seguenti del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782). 4.2. L'art. 72 del D.P.R. n. 335 del 1982, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 126 del 2018, prescrive che "La promozione alla qualifica superiore può
essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica". 4.3. L'encomio solenne, vale a dire il riconoscimento che l'Amministrazione ha conferito al ricorrente, è invece attribuito, ai sensi dell'art. 69, comma 2 del D.P.R. n. 782 del 1985 (nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1 D.P.R. n. 82 del 2019), "al personale che, dando prova di eccezionali capacità, abbia conseguito pregevoli risultati in attività attinenti ai propri compiti, rendendo notevoli servizi all'amministrazione della pubblica sicurezza, o che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.". 4.4. Secondo condivisibile e univoco orientamento della giurisprudenza amministrativa, la promozione per merito straordinario ha carattere eccezionale, in quanto costituisce una deroga all'ordinario principio di concorsualità per l'accesso ai pubblici impieghi (T.A.R. Toscana, I Sezione, 23 aprile 2015 n. 663, T.A.R. Liguria, II Sezione, 23 novembre 2006, n. 1575), principio valido - secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale - anche per le progressioni verticali di carriera. 4.5. Da ciò consegue che nella materia dell'attribuzione di ricompense al personale della Polizia di Stato - massimamente per ricompense quali la promozione per merito straordinario - all'Amministrazione va riconosciuta una discrezionalità assai ampia, quanto alla valutazione delle situazioni fattuali in relazione alle quali riconoscere i benefici, che normalmente si sottrae al vaglio di legittimità del giudice amministrativo, il cui sindacato va ammesso solo qualora sussistano evidenti lacune nell'iter logico seguito, la macroscopica illogicità o l'incongruenza della motivazione ovvero il travisamento della realtà fattuale (T.A.R. Campania, VI Sezione, n. 465/2008). 5. Ciò premesso, nel caso di specie il provvedimento impugnato non evidenzia i denunciati vizi di difetto di motivazione, di manifesta illogicità, di travisamento dei fatti o di difetto di istruttoria, le sole ipotesi che consentono al Giudice Amministrativo il sindacato di atti latamente discrezionali, altrimenti precluso. 5.1. Il diniego in questa sede avversato, infatti, è legittimamente motivato con riferimento al conforme parere reso del Consiglio per le ricompense e della competente commissione, che a sua volta presenta una non illogica, sia pur sintetica, valutazione discrezionale dei fatti e del ruolo dei vari soggetti interessati.
5.2. L'impianto motivazionale di detto parere è il seguente: "Visti gli atti ed alla luce dell'istruttoria, il Consiglio, a maggioranza, ritiene di non accogliere la proposta così come formulata dal Questore. L'azione operativa sicuramente pregevole, in quanto ha portato all'arresto di uno dei tre malviventi che hanno compiuto una rapina ai danni di un esercizio commerciale, rientra nelle attività istituzionali degli operatori che espletano servizi di prevenzione, controllo del territorio e di carattere investigativo. Atteso che la promozione per merito straordinario costituisce una importante deroga alle disposizioni che regolano nel pubblico impiego l'accesso alle diverse qualifiche, configurandosi pertanto come istituto di stretta e naturale eccezionalità, il Consiglio ritiene che non possano rientrare nella fattispecie in esame tutti quei casi in cui il dipendente della Polizia di Stato, compia atti che non esulino dai doveri d'istituto, come nel caso di specie. Inquadrandosi, pertanto, l'intervento tra i compiti propri degli operatori di Polizia, il Consiglio, in attuazione del contenuto dell'accordo siglato in data 7 ottobre 2019, tra l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, esprime parere contrario al conferimento della promozione per merito straordinario per i dipendenti a tal fine segnalati, ritenendo adeguata la concessione dell'encomio solenne in considerazione delle spiccate capacità professionali che hanno, in ogni caso, portato all'arresto di un rapinatore in possesso di una pistola poi rivelatasi di materiale plastico (riproduzione di una pistola semiautomatica autentica)". 5.3. Nel caso di specie, il Consiglio per le ricompense, dapprima, e la Commissione per il personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, poi, hanno posto l'accento proprio sulla mancanza di quella "eccezionalità", idonea a fondare l'attribuzione del beneficio della promozione; in particolare, la valutazione svolta dai predetti organi consultivi appare logica e ponderata, oltreché congruamente motivata nella delibera in questa sede avversata, nella quale risultano adeguatamente espresse le ragioni logico-giuridiche del diniego di concessione della ricompensa proposta a favore del ricorrente, anche tenuto conto della puntuale ricostruzione della vicenda riportata nella stessa delibera. 5.4. Dall'analisi della fattispecie, il Collegio ritiene che il corso degli eventi del 10 dicembre 2016 e l'abnegazione professionale che hanno caratterizzato l'intervento del ricorrente abbiano trovato un corretto inquadramento da parte dell'Amministrazione. 5.5. Infatti, l'attività di polizia giudiziaria espletata dal ricorrente nell'operazione de qua, pur considerata degna di ricompensa, non è assurta a quella soglia di meritevolezza, tale da consentire l'accesso all'istituto della promozione per merito straordinario, che, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata, ha carattere di eccezionalità ed è
di stretta interpretazione, derogando alle regole generali in materia concorsuale e di progressione in carriera. 5.6. Peraltro, con riferimento alla allegata notevole risonanza mediatica dell'intervento di polizia in questione, si deve inoltre osservare che la stessa, al pari di qualsivoglia positiva conclusione di attività svolta dagli appartenenti alle Forze dell'Ordine, non integra i presupposti per la concessione del riconoscimento premiale invocato dalla ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, Sezione I, pareri n. 171/2005 e n. 255/2005). 6. Infine, dall'esame delle disposizioni contenute nei citati decreti presidenziali e dalla costante giurisprudenza, si desume con chiarezza che la promozione per merito straordinario non si ricollega alla mera pericolosità della situazione affrontata, bensì ad episodi di obiettiva straordinaria rilevanza, sia sotto il profilo del risultato dell'azione, che della dimostrazione del possesso di risorse personali e professionali fuori del comune ed assolutamente eccezionali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. I, parere n. 2249 del 14/10/98; T.A.R Emilia Romagna - Bologna, Sezione V, sentenza n.935/2003 e T.AR. Puglia- Lecce, Sezione III, Sentenza n. 3153/2007). 6.1. Per il caso in questione, il parametro essenziale per il riconoscimento della promozione per merito straordinario non può essere confinato alla mera pericolosità della situazione affrontata, bensì deve collegarsi a manifestazione di "comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito" (art. 72 e seguenti del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782), ovvero al grave pericolo di vita corso per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica. 6.2 La motivazione risulta pertanto esaustiva e intrinsecamente coerente, anche alla stregua della considerazione che il sistema premiale di cui si discorre non ha una logica binaria in termini di accoglimento/rigetto del premio, ma è invece articolata e graduata secondo vari ordini di merito. 6.3. Il che non equivale certamente a degradare d'importanza l'azione coraggiosa del ricorrente (dovendosi, a tal riguardo, tenere conto della connessa attribuzione della ricompensa al valore civile), quanto, piuttosto, a evidenziarne la rilevanza nella diversa prospettiva del "contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio", prestato nell'adempimento del servizio. 7. Ritiene il Collegio, in conclusione, che le censure dedotte con il presente gravame siano infondate e che, pertanto, il ricorso vada respinto, giacché dalla motivazione espressa nel provvedimento avversato e dalla puntuale ricostruzione dell'attività svolta dal ricorrente appare dimostrato senza ombra di dubbio che il diniego di concessione della ricompensa proposta è fondato sulla inesistenza, nel caso di specie, dei relativi presupposti di legge.
8. Il particolare contesto fattuale, unitamente alla peculiarità delle valutazioni oggetto del procedimento di promozione per merito straordinario, giustificano, ad avviso del Collegio, l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa tra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in L. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i., con l'intervento dei magistrati: Depositata in Cancelleria il 02 agosto 2021 Antonella Mangia, Presidente Andrea Vitucci, Referendario Nino Dello Preite, Referendario, Estensore