Consiglio di Stato 2021- chiesto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità "Artrosi lombare con ernia discale L4-L5 Numero 00130/2021 e data 01/02/2021 Spedizione
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 13 gennaio 2021
NUMERO AFFARE 00526/2020
OGGETTO: Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da -OMISSIS-, contro Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avverso diniego riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità ed equo indennizzo; LA SEZIONE
Vista la relazione trasmessa in data 13/03/2020 con la quale il Ministero della difesa - Comando generale dell'Arma dei Carabinieri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro; Premesso:
L’appuntato dei carabinieri -OMISSIS-, con atto in data 14.02.2019, propone ricorso straordinario contro il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annullamento: 1) del decreto dirigenziale n.xx/10 datato 14.01.2010, emesso dalla Direzione di Amministrazione - 8^ Sezione Equo Indennizzo — del Comando generale; 2) della delibera n.xx/2008 del 04.11.2008, emessa nell'adunanza n.xx/2008, del Comitato di verifica per le cause di servizio; 3) di tutti gli atti, di cui ha avuto contezza, previa notifica, solo il 09.10.2018, concernente il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità citata ed il respingimento della relativa annessa domanda di concessione di equo indennizzo e di ogni altro presupposto, connesso e/o susseguente. Il ricorrente ha chiesto, con domanda presentata in data 22.01.2004, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità "Artrosi lombare con ernia discale L4-L5 ", in quanto patologia documentata da strutture pubbliche cui si è rivolto a seguito di uno sforzo che ha compiuto in occasione di attività di servizio il 23 giugno 2003. La Commissione medica ospedaliera di -OMISSIS-con verbale mod. AB n. 483 in data 04.04.2006, ha giudicato con voto unanime l'infermità ascrivibile alla Tab. B. L'Amministrazione, ai sensi del regolamento approvato con D.P.R. 461/2001, ha richiesto al Comitato di verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.), con relazione del 18.01.2007, il parere in ordine alla dipendenza delle infermità, trasmettendo, oltre al citato verbale della C.M.O., gli elementi di informazione relativi al servizio prestato dal ricorrente.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere n. xx/2008 in data 04.11.2008, ha giudicato la suddetta patologia non dipendente da causa di servizio. Il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, Direzione di Amministrazione, 8^ Sezione Equo indennizzo, decidendo in conformità a tale giudizio, ha emesso il decreto n. xx/10 in data 14.01.2010, notificato il 9.10.2018, con il quale ha respinto la domanda del ricorrente. Avverso tale provvedimento l'interessato – come detto - propone il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. In particolare, il -OMISSIS- contesta la circostanza che la Commissione non ha tenuto conto della documentazione in atti e della valutazione del CMO che attestano
la
sussistenza
di
un’ernia
discale
L4-L5,
evidenziatasi
successivamente ad un intervento di servizio cui il militare, all’epoca in forza presso la stazione CC di -OMISSIS-, era stato comandato in data 23 giugno 2003, e che si è concluso dopo una colluttazione con il fermo di un soggetto in stato di alterazione. Il Ministero della difesa chiede il rigetto del ricorso perché infondato. Sostiene, infatti, la legittimità del provvedimento impugnato adottato in stretta conformità al parere emesso dal C.V.C.S., cui il D.P.R. 461/2001 attribuisce, in via esclusiva, l'accertamento in ordine al giudizio di dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni. Dichiara, pertanto, la correttezza dell’iter procedimentale, tenuto conto che alla suddetta Commissione sono stati trasmessi i necessari documenti istruttori: documentazione matricolare del -OMISSIS-, il rapporto informativo reso dal Comando ove il ricorrente ha prestato servizio, la documentazione medica e sanitaria prodotta dall’interessato; e la Commissione a seguito di analisi effettuata ha ritenuto l’attività professionale offerta come non idonea ad
incidere sulle patologie esaminate, quale insieme di fattori causali o concausali efficienti e determinanti. Considerato: 1.In primo luogo il Collegio non può che concordare con il ricorrente allorché egli stigmatizza il ritardo nella definizione del procedimento per il riconoscimento della causa di servizio promosso nel 2004 e il lungo lasso di tempo occorso per la notifica degli atti. Difatti, a quanto consta, il decreto n. xx/10 del 14 gennaio 2010 è stato notificato solo il 9 ottobre 2018, in contraddizione con i più elementari principi di speditezza e snellezza dell’azione amministrativa. E’ evidente che tale inerzia dell’Amministrazione ha altresì precluso la possibilità, da parte del ricorrente, di esperire a suo tempo i rimedi giustiziali previsti dall’ordinamento a tutela delle sue situazioni soggettive. 2.Nel merito, l’interessato, in sostanza, lamenta che l’infermità di cui soffre si è manifestata successivamente ad un intervento di servizio che si è concluso dopo una colluttazione con il fermo di un soggetto in stato di alterazione. 3.Orbene, il Comitato di verifica per le cause di servizio ha ritenuto che l'infermità: "Artrosi lombare con ernia discale L4-L5" NON PUO' RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilaginei intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente idiopatici, cioè sintomo del fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Per quanto riguarda la localizzazione a livello rachideo, essi si estrinsecano nell'interessamento sia dei corpi vertebrali e delle articolazioni, che delle strutture dei dischi intervertebrali e dei legamenti adiacenti.
Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti.”. 4. Al riguardo osserva il Collegio che, com’è noto, secondo la costante giurisprudenza: - i pareri espressi dal Comitato per la verifica per le cause di servizio, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 461 del 2001, circa la dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, sono espressione di discrezionalità tecnica, in quanto tale organo - che ha una composizione complessa, essendo costituito non solo da medici, ma anche da soggetti con professionalità amministrative e giuridiche – accerta la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione, sulla base di cognizioni di scienza medica e specialistica; - il sindacato su tali pareri è ammesso solo nelle ipotesi di vizi logici, desumibili in maniera evidente dalla motivazione degli atti impugnati ovvero nelle ipotesi di manifesta irragionevolezza, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito; il sindacato si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione o di istruttoria inficiante il parere espresso dal C.V.C.S.. 5. Applicando tali principi al particolare caso in esame, si evidenzia come il Comitato di verifica ha negato la dipendenza da causa di servizio non considerando le circostanze di fatto, di tempo e di luogo in cui si è trovato ad operare il ricorrente.
In particolare tale parere non tiene conto di quanto accaduto il 23 giugno 2003. Tale evento lesivo è oggetto di puntuale relazione della Compagnia CC di OMISSIS- del 12 febbraio 2004 indirizzata al Comando Regione Carabinieri della Liguria, nell’ambito del procedimento istruttorio volto al riconoscimento della causa di servizio e dell’equo indennizzo. Il Comando dichiara che “In data 26 Giugno 2003 in -OMISSIS-ore 21,30 circa, la pattuglia comandata di regolare servizio, interveniva in Via OMISSIS-, dove era stata segnalata una persona in stato di agitazione. Giunti sul posto notavano la persona già conosciuta che si identificava in […] il quale tentava di sfondare una porta per entrare all'interno di un appartamento di una sua conoscente. Alla vista dei militari andava in escandescenza costringendo gli operanti a richiedere l'intervento della pattuglia di -OMISSIS- composta dal Maresciallo Capo […] e Car. "S" -OMISSIS-. Il […] si scagliava contro i militari i quali lo allontanavano con forza e lo stesso dimenandosi con forza colpiva con un calcio il Car. "S" -OMISSIS-e procurava un'escoriazione al 1° dito della mano destra del Brig. […] effettivo alla Stazione Carabinieri di OMISSIS-. La colluttazione si protraeva per alcuni minuti durante i quali Car. "S" -OMISSIS-e gli altri militari intervenuti si procuravano diverse contusioni che al momento non venivano refertate. Successivamente il Car. "S" -OMISSISaccusava dolori alla schiena, e in data 02.07.2003, visitato presso il pronto soccorso dell'Ospedale -OMISSIS-, dove veniva riscontrato affetto da " LOMBOSCIATALGIA ACUTA DA SFORZO A DX". Inoltre, dalla documentazione in atti, e segnatamente dal rapporto informativo redatto dalla Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-- nell’ambito del medesimo procedimento, risulta che il ricorrente: - ha prestato ”normale servizio d’istituto in ore diurne e notturne, in condizioni atmosferiche normali a volte avverse a causa […] del territorio che nel periodo invernale è particolarmente freddo e ventoso”;
- durante la permanenza presso la stazione di -OMISSIS- ha sofferto delle seguenti patologie: trauma contusivo all’avambraccio dx, esofagite da reflusso e gastroenterite. Nessuna malattia, quindi, risulta certificata prima del 23 giugno 2003 per la patologia per la quale è stato richiesto il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo. Dalle certificazioni allegate emerge pure che il ricorrente, solo successivamente a quella data, stante il persistente dolore, si sottoponeva a numerosi altri controlli che accertavano tutti la presenza dell’ernia discale L4 - L5 e veniva per questo sottoposto a trattamento sanitario con cure conservative con risultati parziali e temporanei ed infine doveva subire due interventi chirurgici. A fronte di tali accadimenti il Comitato, con scarne e generiche argomentazioni, ha negato la dipendenza da causa di servizio senza considerare l’evento sopra detto e senza indicare elementi in grado di individualizzare il parere, ancorandolo alla fattispecie concreta, tali da giustificare, con ragionevolezza, il giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità in questione. Tale organo, in effetti, sembra ricorrere a formule generiche e stereotipe che, non essendo calate nella fattispecie concreta, impediscono di verificare se effettivamente sia stata considerata tutta la documentazione di ufficio e quella prodotta dal ricorrente, di cui il Comitato avrebbe dovuto dare conto attraverso una motivazione puntuale, in modo da consentire di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito nell’adozione del parere negativo. In particolare, considerato che nei precedenti di servizio del ricorrente non risulta alcuno stato di malattia per la medesima patologia in data antecedente al 23 giugno 2003, il parere espresso dal Comitato avrebbe dovuto spiegare perché la patologia del militare, sofferta e documentata soltanto dopo il 23 giugno 2003, non possa essere stata causata in tutto o in parte dallo sforzo cui l’interessato si è dovuto sottoporre, per alcuni minuti, per contenere ed arrestare
il soggetto che dava in escandescenze e che ha reso necessaria un’azione di forza per neutralizzarlo e sottoporlo a fermo. Il ricorso, quindi, deve essere accolto, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. P.Q.M. Esprime il parere è che il ricorso debba essere accolto. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. L'ESTENSORE Antonella De Miro
IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO Carola Cafarelli In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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