Consiglio di Stato 2021-respinto l’istanza presentata dal ricorrente per il riconoscimento dei benef

Page 1

Consiglio di Stato 2021-respinto

l’istanza presentata dal ricorrente per il riconoscimento dei benefici previsti dal d.P.R. 243/2006 per le vittime del dovere o soggetti equiparati.

Numero 00132/2021 e data 01/02/2021 Spedizione

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 27 gennaio 2021 NUMERO AFFARE 01474/2020

OGGETTO: Ministero della difesa - Direzione generale della previdenza militare e della leva. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dal Sig. -OMISSIS- per l’annullamento del “Decreto n. 4/N Posizione n. omissis/SSB dd M_DGPREV REG2020 00omissis 14-01-2020”, con cui il Ministero della difesa ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente per il riconoscimento dei benefici previsti dal d.P.R. 243/2006 per le vittime del dovere o soggetti equiparati. LA SEZIONE


Vista la relazione della Direzione generale della previdenza militare e della leva n. prot. 0077847 del 16 settembre 2020, con cui il Ministero della difesa ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Luca Di Raimondo; Premesso: Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 6 giugno 2020 ed affidato ad un unico ed articolato motivo, il Sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento “Decreto n. 4/N Posizione n. omissis/SSB dd M_DGPREV REG2020 00omissis 14-01-2020”, con cui il Ministero della difesa ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente per il riconoscimento dei benefici previsti dal d.P.R. 243/2006 per le vittime del dovere o soggetti equiparati. Il ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere nelle sue figure sintomatiche sotto diversi punti di vista. Con la relazione di cui alla nota n. prot. 0077847 del 16 settembre 2020, la DGPREV ritiene che il ricorso sia da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione e comunque da respingere. Con nota M_D GPREV REG2020 n. prot. 0107529 del 10 dicembre 2020, il Ministero riferente ha inviato la relazione al ricorrente, concedendo termine di trenta giorni per eventuali memorie e controdeduzioni. Considerato: Riferisce il Ministero che, con istanza del 14 luglio 2006, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per infermità “tubercolosi polmonare bilaterale” e che la CMO di OMISSIS- ha accertato che la patologia non si era stabilizzata con verbale ML/ AB n. 1097 del 7 gennaio 2006, ritenendo successivamente che l’infermità si era stabilizzata ed era ascrivibile alla tabella B con verbale ML/B n. 55 del 14 febbraio 2007.


Il CVCS ha giudicato la malattia dipendente da causa di servizio con parere n. 2145/2013, reso nell’adunanza n. 424 del 23 ottobre 2013. In conformità a tale provvedimento, con decreto n. 1746/D in data 11 aprile 2014, notificato il 13 giugno 2014, il Ministero della difesa ha riconosciuto che l’infermità di cui soffriva il Sergente Maggiore E.I. -OMISSIS- fosse dipendente da c.s.. Con decreto n. 3889 del 6 ottobre 2015, notificato in data 11 novembre 2015, l’Amministrazione ha concesso il beneficio dell’equo indennizzo per l’importo di € 974,30. Riferisce la relazione che, con istanza pervenuta in data 2 luglio 2007, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 243/2006 e che, con verbale mod. BL/G n. ACMO182432 del 27 giugno 2018, il Dipartimento militare di medicina legale di -OMISSIS- ha espresso il giudizio diagnostico di “tubercolosi polmonare bilaterale”. Con parere n. 496212019, reso nell’adunanza del 12 dicembre 2019, il CM ha espresso parere negativo alla concessione del beneficio invocato ai sensi del d.P.R. n. 243/2006, tenuto conto che la patologia accertata non poteva ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, così come risultanti dagli atti, ovvero a particolari fattori di rischio e che si pongono quali cause efficienti e determinanti dell’infermità indicata. In conformità a detto parere, con decreto n. 4/N del 10 gennaio 2020 notificato in pari data, il Ministero ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il Sergente Maggiore -OMISSIS-, deducendo, con un unico, articolato motivo, violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.


Con la relazione di cui alla nota n. prot. 0077847 del 16 settembre 2020, la DGPREV ritiene che il ricorso sia da dichiarare inammissibile per difetto di giurisdizione. Il

Collegio,

esaminando

preliminarmente

l’eccezione

sollevata

dall’Amministrazione, ritiene che, come stabilito dalla giurisprudenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 7, c.p.a. il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, che difetta nella presente controversia, tenuto conto della situazione giuridica di diritto soggettivo di cui il ricorrente ha chiesto tutela (Consiglio di Stato, sez. I, 1333/2019, Consiglio di Stato, sez. II, n. 494/2019, Cons. St., sez. II, nn. 1533/2018, 1534/2018, 1535/2018, 1536/2018, Consiglio di Stato, sez. I, n. 670/2017, Consiglio di Stato, sez. I, n. 1752/2017, Consiglio di stato, sez II, n. 4338/2014). La Sezione osserva che al riguardo, con sentenza 759/2017, la Cassazione a Sezioni Unite Civili ha stabilito che la “qualificazione della provvidenza come oggetto di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo, è priva di fondamento, atteso che – non diversamente da come accade per altre pregresse fattispecie normative similari – l’Amministrazione deve solo procedere in subiecta materia ad una attività esplicativa di mera discrezionalità tecnica, mentre le modalità del suo agire sono regolate dalla fonte regolamentare”. Nella stessa prospettiva, il Collegio osserva che non è stata ritenuta ammissibile la riconducibilità della pretesa in contestazione alla giurisdizione esclusiva della g.a., perché la fonte del diritto è individuata direttamente nella legge e non nell’esistenza del rapporto. Il giudice della giurisdizione ha inoltre richiamato i principi elaborati in passato secondo cui “in relazione ai benefici di cui alla legge n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti


previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell’articolo 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’Amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall’art. 442 c.p.c., e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale” (Cass. civ., Sez. un., n. 23300 del 2016 e n. 23390 del 2016). Alla luce di tali principi, il ricorso va dichiarato inammissibile perché si tratta di controversia spettante alla giurisdizione del giudice ordinario. Conseguentemente, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda proposta con il presente ricorso straordinario, se la parte riproporrà la domanda innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dalla notificazione della decisione adottata dal Presidente della Repubblica. P.Q.M. esprime parere che il ricorso vada dichiarato inammissibile, fatta salva la facoltà della parte ricorrente di riproporre la domanda, nel termine assegnato, innanzi al giudice ordinario. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.


L'ESTENSORE Luca Di Raimondo

IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO Carola Cafarelli In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

--

Per sapere come ottenere le credenziali clicchi sul seguente link

http://www.laboratoriopoliziademocratica.it/index.php? option=com_content&view=article&id=11:abbonamento&catid=2:noncategorizzato Con soli 2,08 € al mese per un totale di 25,00 € annui potrà consultare per un intero anno tutti i documenti in area riservata Se invece vuole collaborare con il portale clicchi sul seguente link per conoscere le modalità https://drive.google.com/file/d/0B6GJEPEeYUaha0VnWFBkVGlhcEU/view


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.