Consiglio di Stato 2021- comunicata l'inidoneità del ricorrente nell’ambito del concorso a 1400 pos

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comunicata l'inidoneità del ricorrente nell’ambito del concorso a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato Consiglio di Stato 2021-

Pubblicato il 17/02/2021 N. 01461/2021REG.PROV.COLL. N. 05806/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5806 del 2020, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12; contro il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato X con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma (Sezione prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il Cons. Giuseppe Rotondo; Visto l’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, come convertito in legge; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con l’appello in esame, il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza n. OMISSIS-, resa dal Tar per il Lazio sui ricorsi riuniti R.G. n. -OMISSIS(integrato da motivi aggiunti) e n.-OMISSIS-, proposti dall’appellato avverso (a) il verbale del 15 giugno 2016, col quale è stata comunicata l'inidoneità del ricorrente nell’ambito del concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina a vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; (b) l’art. 8 del bando di concorso; (c) la nota del Ministero dell’Interno del 1°febbraio 2016, nella parte in cui dispone che gli accertamenti attitudinali sono subordinati al superamento della prova orale; (d) il decreto di esclusione dal concorso pubblico interno a 104 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice-ispettore del ruolo ispettori della Polizia di Stato; (e) la graduatoria finale di merito. L’originario ricorrente deduceva (a) l’illegittima applicazione delle regole di gara in ordine alla consequenzialità delle fasi concorsuali, censurando la fase di svolgimento degli accertamenti attitudinali siccome disposta dopo che egli aveva positivamente sostenuto la


prova scritta e quella orale, malgrado tale fase, per chiara e non equivoca previsione di cui all’art. 8 del bando, poteva essere espletata al più dopo la prova scritta; (b) la violazione delle norme e dei criteri che devono regolare gli accertamenti attitudinali nell’ambito di concorsi interni per l’accesso a qualifiche superiori, che investono soggetti già facenti parte dei ruoli della Polizia di Stato; (c) le perplessità legate al giudizio espresso. Con le ordinanze n. -OMISSIS-, il Tar rigettava le domande cautelari. Con l’ordinanza n. -OMISSIS-, il Consiglio di Stato disponeva la sollecita definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 55, comma 10, del codice del processo amministrativo. Con la gravata sentenza, il Tar per il Lazio ha ritenuto fondato, e pertanto ha accolto, il ricorso principale n. -OMISSIS-RG. Il giudice di primo grado ha ritenuto che gli articoli 31, comma 6, e 5, comma 1, del d.m. n. 129 del 2005, nonché l’art. 8 del bando di concorso (quest’ultimo nella parte in cui dispone che “in relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere una o entrambe le prove d'esame [scritta e orale] agli accertamenti attitudinali”), non siano coerenti con il secondo comma, prima parte, dell’art. 6 del Dpr n. 903 del 1983, il quale stabilisce che “I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualità attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte”. Ad avviso del TAR, il d.P.R. n. 903/1083 “precostituisce un ordine procedurale preciso, non soggetto a valutazioni di discrezionalità e non derogabile. Con questa previsione contrastano le diverse disposizioni del d.m., sopra riportate, di cui il bando di gara, all’art. 8, ha fatto applicazione”. Pur ravvisando, nella controversia al suo esame, la mancata impugnazione delle norme regolamentari contenute nel d.m. 129 del 2005, il tribunale le ha


disapplicate, siccome in “palese contrapposizione con il disposto legislativo primario”. Dall’inversione dell’ordine procedurale previsto dal d.P.R. n. 903 del 1983 attuata dall’Amministrazione – che ha fatto seguire la verifica attitudinale allo svolgimento delle prove orali e scritte – il Tar ne ha fatto discendere l’illegittimità degli atti della procedura di gara, tra cui quello gravato in via principale, ossia la valutazione di non idoneità resa dalla relativa Commissione, nonché la fondatezza sia del ricorso per motivi aggiunti, con cui il ricorrente ha impugnato, per gli stessi motivi di gravame, il decreto ministeriale dell’8 giugno 2017, pubblicato in G.U. il 12 giugno 2017, con cui è stata approvava la graduatoria finale di merito degli idonei, che del ricorso n.-OMISSIS- RG, con cui il ricorrente ha impugnato, per gli stessi motivi di gravame, il provvedimento del 26 ottobre 2016, con cui il Ministero dell’Interno – Direzione generale risorse umane lo ha escluso dal concorso interno per titoli di servizio ed esami a 1400 posti per l’accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del 24 settembre 2013. Il Ministero ritiene errata la sentenza di primo grado per le seguenti considerazioni: a) il d.P.R. n. 903/1983 non costituisce una fonte di livello legislativo ex art. 76 Cost., trattandosi piuttosto di un regolamento, avendo il suo preambolo richiamato l’art. 87, comma quinto, Cost.; b) non sussiste alcun contrasto tra gli artt. 5 e 31, comma 6, del d.m. n. 129/2005 e l’art. 6 del d.P.R. n. 903/1983. L’art. 44, in deroga all’art. 6 e al ricorrere di determinate condizioni, consente lo svolgimento delle prove attitudinali in un momento successivo rispetto alle prove concorsuali. Tale disposto elide qualsiasi profilo d’incoerenza tra l’art. 6 del d.P.R. n. 903/1983 e gli artt. 5 e 31, comma 6, del d.m. n. 129/2005;


c) il d.m. 129/2005 e il d.P.R. 903/1983 devono considerarsi entrambi atti di rango secondario; e) in merito al giudizio di idoneità psico-attitudinale, non si rinviene alcun profilo di contraddittorietà nelle motivazioni addotte dalla commissione all’esito del colloquio collegiale svolto. Dall’analisi dei requisiti attitudinali richiesti per l’accesso al ruolo degli ispettori, la commissione ha rilevato che, in relazione al livello evolutivo, il candidato possiede un’incertezza caratteriale che lo rende inadatto a ricoprire la qualifica superiore. Parte appellata ha depositato una memoria difensiva e proposto un ricorso incidentale avverso la medesima sentenza. Col ricorso incidentale, l’interessato censura la motivazione della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto infondata la doglianza relativa all’articolo 8 del bando di concorso. Il motivo di appello incidentale è così compendiato: “l’Amministrazione all’art. 8 del bando non si è limitata a fare richiamo della normativa ministeriale di settore, rimettendo in tal modo alla sua valutazione la scelta dell’ordine da seguire nello svolgimento delle prove, ma, a fronte dell’elevato numero di posti messi a concorso (1400) e quindi dei consequenziali candidati, ha fatto seguire a tale richiamo una precisa scelta (o opzione) tra quelle che la stessa normativa generale indicava come attuabili in deroga alla regola generale, autovincolandosi. A fronte di tale contesto, qualora l’Amministrazione avesse voluto modificare l’articolazione delle prove, come cristallizzata ai sensi dell’art. 8 del disciplinare, ed applicare un ordine diverso rispetto a quello derogatorio già scelto, avrebbe dovuto intervenire in autotutela ed incidere a monte sulla stessa lex specialis della procedura. Nel caso di specie controparte ha by-passato tale fase, procedendo surrettiziamente a modificare di fatto l’articolazione delle prove determinata in seno al disciplinare e, così facendo, ha illegittimamente riservato a proprie valutazioni discrezionali, tipiche delle verifiche attitudinali (generalmente non passibili di contestazione, salvo casi di


palese irragionevolezza ed illogicità), la possibilità di determinare la platea di coloro che hanno potuto accedere alla graduatoria di merito, “garantendosi”, al contempo, un potere non previsto dal bando. Potere, peraltro, suscettibile di ingenerare il dubbio che ciò si ricolleghi alla volontà di perseguire un interesse diverso da quello pubblico che dovrebbe invece essere legato alla necessità di scegliere i soggetti maggiormente meritevoli”. Il Ministero ha replicato con memoria alle censure del ricorso incidentale. All’udienza del 14 gennaio 2020, l’appello è stato trattenuto per la decisione. DIRITTO L’appello principale è fondato. L’originario ricorrente aveva dedotto, come primo motivo di gravame, l’illegittimità della procedura concorsuale in quanto le prove attitudinali sono state svolte successivamente alle prove scritte e orali del concorso (prova preselettiva, prova scritta, prova orale, accertamento attitudinale). Il Tar - dopo avere dato atto che “l’art. 8 del bando di concorso richiama l’art. 31, comma 6, del d.m. n. 129 del 2005, a detta del quale “in relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere una o entrambe le prove d'esame [scritta e orale] agli accertamenti attitudinali” e che il D.M. n. 129

del

2005

“lascia

all’Amministrazione

discrezionalità,

salvo

un

apprezzamento del numero dei candidati, di per sé generico e non certo stringente, nell’individuare il momento di svolgimento degli accertamenti in questione all’interno della complessiva procedura di selezione” - ha successivamente affermato che la previsione di cui al citato decreto ministeriale non è coerente con quella del secondo comma, prima parte, dell’art. 6 del Dpr n. 903 del 1983, il quale stabilisce che “I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualità attitudinali sono tenuti a


presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte”. Esso ha, dunque, ravvisato nel procedimento concorsuale (prova preselettiva, prova scritta, prova orale, accertamento attitudinale) una illegittima inversione dell’ordine delle prove (accertamento attitudinale postumo), in contrasto con la fonte normativa di rango primario, quale individuata nel d.P.R. n. 903 del 1983, così disapplicando in parte qua il su citato decreto. La Sezione ritiene che le fonti normative applicabili alla presente controversia non palesino quei profili di incompatibilità che il giudice di prime cure ha ritenuto di poter risolvere mediante disapplicazione del decreto ministeriale n. 129 del 2005, ravvisando nel D.P.R. n. 903 del 1983 una fonte sovraordinata. Va premesso che la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi concernenti l’onere di impugnare ritualmente le disposizioni di rango regolamentare, applicate dall’Amministrazione nel corso del procedimento. Tuttavia, non occorre particolarmente diffondersi su tale mancata corretta applicazione, poiché nella specie neppure vi è il contrasto, ravvisato dal TAR, tra le disposizioni contenute nel d.P.R. e quelle contenute nel decreto ministeriale. L’articolo 44 del d.P.R. n. 903 del 1983, nel testo introdotto dall’articolo 1 del d.P.R. 25 giugno 1985, n. 419, ha statuito che “L'Amministrazione, in relazione al numero dei candidati ai concorsi di cui al presente decreto, può far precedere le prove di esame all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali”. Tale disposizione , dunque, ha consentito - in deroga alla regola dell’art. 6 del medesimo d.P.R. e nella sussistenza di determinate condizioni (l’elevato numero di partecipanti) - di far sostenere le prove attitudinali in un momento successivo rispetto alle prove scritte e orali.


Pertanto, il decreto ministeriale n. 129 del 2005 non ha modificato in parte qua il quadro nromativo, né ha innovato o si è posto in conflitto con gli articoli 6 e 44 del d.P.R. n. 903 del 1983, dei quali, anzi ne ha riprodotto sostanzialmente il contenuto. La fonte normativa più vicina alla fattispecie in esame va, dunque, individuata, negli artt. 5 e 31, comma 6, del d.m. n. 129/2005: l’art. 5, comma 1), ha disposto che, “Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, 21, comma 2, e 25, comma 2, i candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione e che abbiano superato l'eventuale prova preselettiva nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 6, sono convocati, prima della prova scritta e orale, per gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può effettuare i predetti accertamenti dopo la prova scritta o, anche, dopo la prova orale”; l’art. 31, comma 6), ha disposto che, “In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può far precedere una o entrambe le prove d'esame agli accertamenti attitudinali”. Risulta pertanto coerente tale normativa con quella contenuta nel d.P.R. n. 903 del 1983. Da ciò discende che l’Amministrazione ha dato corretta applicazione al caso di specie del d.m. n. 129 del 2005, che ha rimesso all’apprezzamento discrezionale del competente organo la collocazione della prova attitudinale all’interno della complessiva procedura di selezione e di cui il bando ha fatto pedissequa applicazione. Né parte appellata, nel ricorso originario, aveva contestato i presupposti per l’esercizio del potere derogatorio, ovvero la sussistenza dell’elevato numero dei partecipanti come giustificazione della deroga, circostanza, questa, che comunque è stata ragionevolmente valutata.


Va ora esaminato l’appello incidentale dell’appellato. L’articolo 8 del bando di concorso, nell’esercitare siffatto apprezzamento, ha collocato la prova attitudinale dopo la prova scritta ela commissione ha sottoposto il candidato agli accertamenti attitudinali dopo lo svolgimento (anche) del colloquio. Da questa successione delle prove, il ricorrente originario ne ha tratto un ulteriore profilo di illegittimità, con una censura respinta dal giudice di primo grado. Parte appellata ha proposto, avverso questo capo della decisione, appello incidentale per inferire l’illegittimità della sentenza nella parte in cui essa ha reputato infondata la specifica censura di violazione dell’articolo 8 del bando di concorso. L’appello incidentale è infondato. L’art. 8, comma 1, del bando stabilisce che “i candidati non esclusi dal concorso per difetto dei requisiti e che hanno superato la prova scritta sono tenuti a presentarsi (…) per esser sottoposti agli accertamenti attitudinali previsti dall’art. 24, L n. 53/1989”. Il bando di concorso ha inteso collocare la fase di verifica dell’attitudine a un momento successivo a quello della prova scritta. Nel far questo, tuttavia, lo stesso bando non ha specificato se a sua volta la prova orale dovesse svolgersi in un momento antecedente o successivo alla verifica attitudinale. In altri termini, il modus procedendi riveniente dal bando era scandito con riguardo alla sola collocazione della verifica attitudinale in un momento successivo alla prova scritta. Ragion per cui, se anche tale verifica è stata fatta dopo il colloquio, la circostanza non è inficiante, in quanto non in grado di alterare la sequela delle prove (prima la prova scritta e poi la verifica


attitudinale), per come scandita nell’articolo 8 e nella sostanza rispettata dalla commissione. D’altra parte, se l’articolo 31, comma 6, del d.m. 129 del 2005 consentiva “In relazione al numero dei candidati” che l'Amministrazione potesse “effettuare i predetti accertamenti dopo la prova scritta o, anche, dopo la prova orale”, va da sé che la collocazione della prova attitudinale dopo la prova scritta s’appalesa coerente con la fonte normativa di riferimento e non in contrasto con la clausola di bando. Pertanto, la pronuncia di rigetto della censura articolata in primo grado va confermata, con la diversa motivazione sopra esposta. Occorre, a questo punto, farsi carico di esaminare il motivo di gravame proposto dall’originario ricorrente nel ricorso di primo grado, relativo alle perplessità del giudizio attitudinale, non scrutinato dal Tar perché ritenuto assorbito con l’accoglimento del motivo principale di gravame. Il motivo è infondato. La motivazione sottesa al giudizio di non idoneità attitudinale non si presta a censure di illogicità e contraddittorietà. Dalla versata documentazione, si evince che la commissione ha riscontrato nel candidato, all’esito della verifica, un non adeguato livello evolutivo che, unita a una palesata incertezza caratteriale, lo rende non idoneo a ricoprire la qualifica superiore. Tale aspetto attiene a un profilo non volontaristico del candidato, che, dunque, prescinde dall’impegno e dalla volontà riconosciutigli riguardo al superamento delle prove concorsuali. Il Ministero ha documentato la “insicurezza caratteriale e la scarsa fiducia in se stesso” del candidato anche attraverso gli esiti dei test, dai quali è emersa “ansia da prestazione che ne ha pregiudicato il risultato ritenuto “nel complesso insufficiente”. La verifica è stata consequenziale alle risultanze dei test.


Ebbene, considerate le peculiarità degli apprezzamenti discrezionali e, segnatamente, dei giudizi espressi in relazione all’idoneità psico-attitudinale dei candidati all’arruolamento nelle forze di polizia, il Collegio ritiene che le risultanze della verifica attitudinale non evidenziano profili di eccesso di potere o vizi della funzione amministrativa non palesando profili di irragionevolezza, abnormità e travisamento dei fatti. Sussistono infatti correlazione e logicità consequenziale tra le prove attitudinali, le verifiche, le risultanze istruttorie e il giudizio finale. In conclusione, per quanto sin qui argomentato, l’appello principale è fondato e merita accoglimento. Va respinto, invece, l’appello incidentale. Pertanto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado. Le spese processuali dei due gradi possono essere compensate, sussistendone giusti motivi. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie l’appello principale n. 5806 del 2020, respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado proposto dal sig. OMISSIS OMISSIS. Spese dei due gradi compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellato.


Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l'intervento dei magistrati: Luigi Maruotti, Presidente Luca Lamberti, Consigliere Alessandro Verrico, Consigliere Silvia Martino, Consigliere Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Giuseppe Rotondo

IL PRESIDENTE Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. Per sapere come ottenere le credenziali clicchi sul seguente link

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