Tar 2021-ricorso VS rigetto proposta di promozione per merito straordinario nei confronti dei ricorrenti T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., (ud. 15/09/2021) 18-10-2021, n. 1493
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1373 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da G.P., A.B., rappresentati e difesi dall'avvocato -------------- --------------, con domicilio eletto presso il suo studio in --contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39; per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso principale: - del decreto del Capo della Polizia di Stato del 4.7.2017, prot. n. (...), notificato rispettivamente il 3.10.2017 e il 28.8.2017, con cui è stata rigettata la proposta di promozione per merito straordinario nei confronti dei ricorrenti; - del parere, ove occorra, della Commissione Centrale per le ricompense del 15.6.2017; - di ogni ulteriore atto collegato, presupposto e comunque incompatibile con il presente ricorso; per quanto riguarda i motivi aggiunti: - dei decreti del Capo della Polizia di Stato del 14.7.2017, prot. n. (...) e n. 333-D/71122, con cui sono state rigettate le proposte di promozione per merito straordinario nei confronti dei ricorrenti; - del parere contrario della Commissione per il personale del ruolo sovrintendenti del 13.7.2017. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. I ricorrenti - entrambi appartenenti alla Polizia di Stato con la qualifica di Assistente Capo - hanno chiesto, con ricorso principale depositato il 15.11.2017, l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti, in epigrafe indicati, con cui è stato loro concesso il riconoscimento premiale dell'"encomio solenne", in luogo della promozione per merito straordinario. A sostegno del ricorso hanno dedotto il seguente articolato ordine di censure: "Violazione degli artt.71 e seguenti D.P.R. n. 335 del 1982, nonché' dell'artt.73 del D.P.R. n. 782 del 1985 Erronea interpretazione - Violazione dell'art.3 della L. n. 241 del 1990 - Motivazione contraddittoria e perplessa - Erronea presupposizione di fatto - Violazione del giusto e
corretto procedimento - Eccesso di potere - Difetto di istruttoria - Contraddittorietà ed illogicità - Ingiustizia manifesta". 1.1. Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione resistente ha depositato relazione difensiva con allegata documentazione, instando per il rigetto della domanda cautelare e, nel merito, per la reiezione del ricorso perché infondato, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese di giudizio. 1.2. Con ordinanza n. 629/2017 del 22.12.2017, è stata respinta l'istanza cautelare proposta dal ricorrente. 2. Con atto notificato in data 4.2.2021 e depositato in pari data, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti avverso i decreti del Capo della Polizia di Stato del 14.7.2017, prot.n. (...) e n. (...) - con cui sono state rigettate le proposte di promozione per merito straordinario nei loro confronti -, invocando il beneficio dell'errore scusabile in relazione ai termini di impugnazione dei precitati decreti. 3. All'udienza pubblica del 30 giugno 2021, la causa è stata riservata in decisione. Con ordinanza collegiale n. 1122/2021 del 12.7.2021, la Sezione ha rilevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a. "la sussistenza di seri dubbi in ordine alla ammissibilità dell'impugnativa inizialmente proposta, posto che gli atti oggetto di gravame non si palesano identificabili con quelli lesivi dell'interesse fatto valere dai ricorrenti in questo giudizio, e, ancora, la sussistenza di ulteriori ragionevoli dubbi sulla tempestività dei motivi aggiunti depositati in data 4 febbraio 2021, precisando, tra l'altro, l'esistenza di serie perplessità circa la concessione del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile (tenuto conto - in particolare - delle informazioni fornite dall'Amministrazione in ordine alla data di comunicazione dei provvedimenti lesivi)" e ha assegnato, pertanto, termine alle parti per dedurre in ordine a tale questione. Nel termine concesso, la difesa dei ricorrenti ha depositato memorie. 4. Devono essere preliminarmente delibate le questioni preliminari, concernenti, da una parte, l'inammissibilità del ricorso principale per difetto di interesse e, dall'altra, l'irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività della loro notificazione. 4.1. Osserva in proposito il Collegio che, nelle date del 28.8.2017 e del 3.10.2017, l'Amministrazione ha notificato ai ricorrenti il decreto n. 5912/2017, contenente uno stralcio dell'elenco dei nominativi destinatari di ricompense militari, unitamente agli attestati di conferimento del beneficio dell'"encomio solenne" e ai verbali dei pareri resi dalle competenti Commissioni, tutti oggetto del ricorso proposto in via principale. In un secondo momento, ossia in data 9.2.2018, il Ministero resistente ha notificato ai medesimi ricorrenti i decreti con cui è stata rigettata la proposta di promozione per merito straordinario, formulata nei loro confronti dal Questore di Brindisi. Orbene, l'interesse fatto valere in questa sede dai ricorrenti è stato leso, in realtà, dai suddetti provvedimenti di diniego, solo da ultimo impugnati con atto di motivi aggiunti, notificato e depositato il 4.2.2021. Da ciò deriva la inammissibilità del ricorso proposto in via principale dai ricorrenti, essendo carente ab initio l'interesse all'impugnazione degli atti ivi impugnati (in particolare, dallo stralcio del decreto, impugnato con ricorso principale, si desume soltanto la concessione della lode ai due colleghi dei ricorrenti, premiati per lo stesso episodio per cui vi è causa). 4.2. Si deve passare, a questo punto, a delibare la questione di irricevibilità del ricorso ex art. 29 c.p.a., dal momento che l'azione di annullamento proposta con i motivi aggiunti del 4 febbraio 2021, è palesemente tardiva rispetto alla data di notifica dei decreti di diniego de quibus, avvenuta il 9 febbraio 2018. Sul punto, reputa il Collegio che la richiesta di rimessione in termini, formulata dalla difesa attorea, non meriti accoglimento, dovendosi conseguentemente dichiarare l'irricevibilità del ricorso per motivi aggiunti.
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa, il beneficio dell'errore scusabile va riconosciuto solo in esito ad un rigoroso accertamento dei presupposti che lo legittimano, ai sensi dell'art. 37 c.p.a., e, quindi, a fronte di obiettive incertezze normative o in presenza di gravi impedimenti di fatto, non imputabili alla parte. In particolare, è stato condivisibilmente affermato che l'errore scusabile non può ricorrere quando l'errore sia stato determinato da una situazione attinente alla sola sfera personale dell'interessato Cons. Stato, Sez VI, 25.3.1999 n. 320. Posto, infatti, che l'errore rispetto al quale dev'essere accertata la scusabilità è quello relativo all'omessa, tempestiva attivazione di un potere processuale, non v'è dubbio che le ragioni che l'hanno impedita - ove non riguardino difficoltà interpretative della normativa di riferimento circa i presupposti, le modalità, i termini o gli effetti dell'esercizio della potestà in questione devono riferirsi a cause di forza maggiore che hanno materialmente impedito l'adempimento processuale scaduto Cons. St., Ad. Plen., 10.12.2014, n. 33. 4.3. Nella specie, in base a quanto emerge dagli atti di causa, l'omesso adempimento dello specifico onere processuale, incombente sulla parte per la corretta instaurazione del processo, è imputabile esclusivamente alla parte medesima in quanto, pur essendo stata destinataria della notificazione in forma individuale dei provvedimenti di diniego, essa non ha proposto il ricorso entro il termine di legge. Sotto altro profilo, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, non emerge dagli atti di causa alcun "comportamento non lineare" da parte dell'Amministrazione, la quale ha provveduto, seppur in due distinte fasi, a notificare ai ricorrenti gli atti di cui erano destinatari, compresi i decreti oggetto di impugnativa per motivi aggiunti. 4.4. Né a diverse conclusioni può giungersi sulla base del precedente di cui alla sentenza del TAR Lecce n. 995/2020, invocato dalla difesa attorea a sostegno della tesi della sussistenza dei presupposti per concedere la rimessione in termini. Ed invero, nel caso esaminato nel suddetto dictum, l'Amministrazione aveva omesso di comunicare il decreto conclusivo del procedimento, notificando ai ricorrenti solo alcuni atti endoprocedimentali e il decreto di conferimento dell'encomio solenne. Nella specie, invece, gli interessati hanno ricevuto ritualmente la notifica del provvedimento con cui è stata loro negata la promozione, e non si sono curati di impugnarlo, se non a distanza di quasi tre anni dalla notificazione stessa. 5. Conclusivamente il ricorso principale è inammissibile, mentre il ricorso per motivi aggiunti - previo rigetto dell'istanza di rimessione in termini - va dichiarato irricevibile. Considerata la natura della controversia, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti: a) dichiara inammissibile il ricorso principale; b) dichiara irricevibile il ricorso per motivi aggiunti; c) compensa le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nelle camere di consiglio dei giorni 30 giugno 2021 e 15 settembre 2021, con l'intervento dei magistrati: Antonella Mangia, Presidente Andrea Vitucci, Referendario Nino Dello Preite, Referendario, Estensore