Corte dei Conti 2021-in quiescenza e di essere destinatari del trattamento pensionistico elaborato con sistema c.d. "misto", avendo maturato al 31.12.1995 meno di 18 anni di servizio utile. Corte dei Conti Veneto Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 11-06-2021) 24-062021, n. 157 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO in composizione monocratica nella persona del Consigliere Innocenza Zaffina, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, in esito alla trattazione del giudizio in data 11 giugno 2021, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 31256 del registro di Segreteria promosso da: - M. N. OMISSIS; - D. L. OMISSIS; - G. S. OMISSIS; - S. A. OMISSIS; tutti, rappresentati ed assistiti dall'Avv.to ........................ ........................, (C.F.: (...) pec: ................................................@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del proprio procuratorem ad litem, sito in Roma in Via ........................ n. 207, in virtù di procura speciale rilasciata in calce al ricorso; RICORRENTI avverso INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, - c.f.: (...)), con Sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente (c.f.: (...) - PEC: avv.aldo.tagliente@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio P. C. di R. del (...) rep.n.(...) con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, Dorsoduro 3500/D. MEF - Guardia di Finanza - CENTRO INFORMATICO AMMINISTRATIVO NAZIONALE - Ufficio Contenzioso Trattamento Economico, Via Rodolfo Lanciani 11 -- 00162 Roma rm0450000p@pec.gdf.it RESISTENTI
LETTO il ricorso introduttivo; ESAMINATI gli atti e i documenti di causa; VISTA la nota da ultimo depositata dal patrocinio dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 85, co. 5, D.L. n. 18 del 2020; TRATTATO il giudizio, con l'assistenza della sig.ra N.N., ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e s.m.i., in deroga alle previsioni del codice di giustizia contabile, con le modalità previste dalla cit. norma. Premesso in Svolgimento del processo 1.Gli odierni ricorrenti premettono di essere ex dipendenti della Guardia di Finanza in quiescenza e di essere destinatari del trattamento pensionistico elaborato con sistema c.d. "misto", avendo maturato alla data del 31.12.1995 meno di 18 anni di servizio utile. Hanno avanzato richiesta all'INPS territorialmente competente, affinché provvedesse alla rideterminazione e riliquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota pensionabile nella percentuale del 44% per le anzianità retributive maturate al 31/12/1995. Tale istanza veniva disattesa. Secondo il patrocinio dei ricorrenti, la liquidazione del trattamento pensionistico sarebbe errata, in quanto è stata effettuata applicando l'aliquota prevista dall'art. 44 del TU 1092/1973 in luogo di quella prevista dall'art. 54. Nel ricorso sono state pertanto rassegnate le seguenti conclusioni: "... Voglia l'Ill.ma Corte dei Conti adita, contrariis reiectis: A) In via principale, accertare e dichiarare il diritto dei signori M. N., D. L., G. S., S. A., come in epigrafe generalizzati, alla ricostruzione integrale della loro pensione nei termini delle disposizioni di legge di cui al 1 comma dell'art. 54 del TU 1092/1973 con attribuzione, pertanto, dell'aliquota di rendimento del 44% relativamente al calcolo della percentuale di pensione conseguita in quota retributiva, con conseguente rideterminazione della pensione in godimento. B) Condannare parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre gli arretrati sui ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, ed adeguamento del trattamento corrente agli indici ISTAT, con ogni conseguenza di legge. C) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario. Si precisa in ogni caso che si tratta di domanda di condanna generica, e che pertanto si
rinvia ad un nuovo ed apposito giudizio l'accertamento del quantum debeatur.". 2. Con memoria depositata il 14 maggio 2021, si costituiva il MEF Guardia di Finanza, eccependo in via pregiudiziale il difetto di legittimazione passiva e chiedendo, dunque, l'estromissione dal presente giudizio. È stata rilevata, sempre in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per il Maresciallo in congedo A. S. in applicazione dell'art. 153 comma 1, lett. b) del Codice di giustizia contabile, in quanto non risulterebbe agli atti che abbia presentato al MEF preventiva istanza di ricalcolo della pensione. L'amministrazione resistente ha infine rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo: "...la declaratoria di inammissibilità della domanda con riguardo alla Guardia di Finanza, per carenza della legittimazione passiva e la conseguente pronuncia di estromissione della medesima dal giudizio, in ragione dell'assoluta estraneità di essa rispetto al rapporto giuridico sostanziale dedotto dalla parte ricorrente, atteso che la legittimazione passiva alla controversia risiede in capo all'I.N.P.S.; - la declaratoria di inammissibilità della domanda per il ricorrente S. A., in applicazione dell'art. 153, comma 1, lett. b) del Codice di giustizia contabile; - la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio, limitatamente al rapporto processuale instaurato con questa Amministrazione, come chiaramente precisato sul punto dalla Corte di Cassazione, secondo la quale "la sentenza definitiva di estromissione dal giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva rispetto alla domanda ha il valore di una pronuncia di rigetto della domanda stessa contro tale soggetto, e, quindi, esaurendo nei suoi confronti la materia del contendere, deve provvedere al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale" (Cass. Civ. Sez., sent. 26 marzo 2013, n. 7625) ...". 3. Con memoria depositata il 19 maggio 2021, si costituiva l'INPS. L'amministrazione resistente ha premesso in fatto che i ricorrenti, in forza al Ministero dell'Economia e Finanza Corpo Guardia di Finanza, sono cessati dal servizio nel corso degli anni 2019/2020 e con determinazioni INPS è stata loro conferita la pensione diretta con il sistema misto, calcolata in base alla seguente anzianità contributiva: M. N. : anni 41, mesi 10, giorni 15; al 31.12.1995: anni 16, mesi 3, giorni 22; D. L.: anni 41, mesi 11, giorni 18; al 31.12.1995: anni 15, mesi 0, giorni 21; G. S.: anni 42, mesi 0, giorni 1; al 31.12.1995: anni 15, mesi 3, giorni 1; S. A.: anni 41, mesi 10, giorni 13; al 31.12.1995: anni 14, mesi 11, giorni 16. L'amministrazione resistente ha poi argomentato in diritto, richiamando la giurisprudenza di questa Sezione (sentenze nn. 186 e 221/2019,
nonché nn. 23 e 25 del 2020) e di altre sezioni (sez. Abruzzo, sent. n. 10/2019, sez. Emilia-Romagna 30/2019, sez. Lombardia con le sentenze n.155 e 317 del 2019), circa la non applicabilità della norma di cui all'art. 54 D.P.R. n. 1092 del 1973 ai pensionati che abbiano avuto accesso alla pensione con un'anzianità complessivamente maggiore di quella indicata nella cit. norma (tra i 15 e i 20 anni). In particolare, ritiene il patrocinio dell'INPS, "Contrariamente a quanto argomentato dalle sezioni centrali di appello nelle richiamate pronunzie, non pare in definitiva possibile applicare un regime normativo fino al 1995 come se si trattasse di una "cessazione" dal servizio a quella data e operare una cesura nel passaggio da un regime (retributivo) ad un altro (contributivo) non valutando gli effetti che dal primo ne derivano". È stata altresì richiamata la sentenza della Sezione di appello della Regione Siciliana n. 40/2020 del 16.7.2020, pubblicata il 3.8.2020, e la coeva sentenza n. 43 pubblicata il 17.09.2020, che si sono pronunciate in dissenso rispetto all'orientamento delle sezioni centrali di appello. In tali sentenze, peraltro, viene percorsa una ipotesi interpretativa, quanto all'aliquota da applicare per i primi venti anni di anzianità contributiva, differente rispetto a quella ipotizzata dallo stesso Istituto previdenziale nei propri provvedimenti pensionistici "tale coefficiente va ragionevolmente individuato (rimanendo, ovviamente, impregiudicate le singole fattispecie concrete, in cui, come nel caso riguardante OMISSIS, l'Amministrazione abbia eventualmente già emesso un provvedimento pensionistico definitivo in senso più favorevole per il soggetto interessato) nel 2,20% annuo...". L'INPS si è poi soffermato sulla pronunzia delle Sezioni Riunite relativa alle questioni di massima sull'interpretazione dell'art. 54 c.1, cit. (sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ). Sul punto specifico oggetto delle domande dei ricorrenti, nella citata pronunzia le Sezioni Riunite affermano (punto 5.2, pag. 30): "Un primo punto fermo, quindi, è costituito dall'assunto in base al quale, stante quanto si è venuto affermando, l'applicazione tout court dell'art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in: 1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente, il presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico); 2) concreta maturazione del diritto all'attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, stabiliti espressamente dall'art. 52;
3) possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni.". Dall'affermazione di tale principio consegue che la tesi sostenuta dai ricorrenti è infondata, in quanto, come ulteriormente di seguito osservato nella richiamata sentenza: "...Ora, se è vero, come si è affermato, che la disposizione di cui all'art. 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, nel prevedere che al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di servizio effettivo, è altrettanto vero che tale norma, derogando sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato decreto, per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della L. n. 335 del 1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio. 5.4 In sintesi, dunque, affermare l'autonomia delle disposizioni delle norme del decreto 1092/1973 in tema di pensioni militari, circoscrivendone l'efficacia a coloro i quali presentano i requisiti di legge, sembra condurre l'interpretazione verso una applicazione dell'aliquota del 44% in forma non generalizzata e quindi non estensibile a coloro i quali hanno lasciato il servizio con più di venti anni di servizio effettivo/utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni. A conforto di tale tesi sembrerebbe militare anche l'ulteriore considerazione per cui, ove si giunga a diversa conclusione, si determinerebbe una duplice valorizzazione a fini pensionistici del periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 ed il compimento dei venti anni, che verrebbero valutati una prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti anni di servizio, ed una seconda volta nella quota contributiva che comprenderebbe nel relativo montante anche i contributi versati nel citato periodo. Ciò, al di là della opinabilità del regime di favor che si verrebbe a creare, trova chiaro contrasto con le norme dello stesso decreto n. 1092/1973 che all'art. 6, commi 1 e 2, recita "Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori
diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato. La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza", e all'art. 39 ribadisce "Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza". La stessa L. n. 335 del 1995, poi, nei passaggi ante riportati, fa espresso riferimento - ne definire all'art. 1, comma 12, la composizione del quantum pensionistico - prima alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 e poi alle "ulteriori anzianità contributive" calcolate secondo il sistema contributivo, intendendo, di tutta evidenza, periodi differenti rispetto alle "anzianità acquisite". Ne consegue, quindi, che l'impostazione che vuole un'applicazione non generalizzata dei "benefici" dell'art. 54, primo comma, è destinata, oltretutto, a superare anche qualsivoglia problematica di duplicazione della valorizzazione dei trattamenti.". Tale interpretazione è in linea con quella sostenuta dall'INPS e disattende quella posta invece a fondamento delle avverse domande, con conseguente infondatezza delle stesse. In relazione alla questione di diritto relativa ai pensionati con anzianità contributiva inferiore a 15 anni al 31.12.1995 (come nel caso del ricorrente S.), le Sezioni Riunite nella citata pronunzia hanno affermato che, tenuto conto di quanto deciso in ordine al primo quesito posto, tale quesito "è da ritenersi assorbito in esso con valutazione coerentemente negativa", ed affermato il principio che: "L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni". In ogni caso, quanto alla individuazione di una diversa aliquota di rendimento, il patrocinio dell'INPS si è soffermato sul divieto di mutatio libelli e sulla violazione della pregiudiziale amministrativa. In particolare, con la richiamata sentenza, le Sezioni Riunite affrontano l'ulteriore problema dato dalla individuazione della aliquota di rendimento applicabile al militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, giungendo ad individuare il principio che, nel silenzio della legge, sulla base del richiamato art. 54 e della disciplina introdotta dalla L. n. 335 del 1995, la pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, c. 12, della L. n. 335 del
1995, debba sì essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile (come sostenuto dall'Inps), ma che tale coefficiente debba individuarsi, sulla base dei principi esposti in sentenza (invero sotto questo profilo del tutto singolari) nel 2,44% annuo (diverso da quello applicato dall'INPS). Tuttavia, secondo il patrocinio dell'INPS, entrambi i principi affermati dalle sezioni riunite: - calcolo della pensione liquidata nel sistema misto tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile; - individuazione di tale coefficiente di rendimento nel 2,44%; disattendono le tesi poste a base dell'avverso ricorso e le domande ex adverso formulate (applicazione dell'aliquota unitaria del 44% e conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di tale aliquota di rendimento per l'intera anzianità contributiva maturata nella quota retributiva), con conseguenza infondatezza delle avverse domande. Inoltre, una eventuale modifica delle domande dei ricorrenti, con richiesta riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota individuata dalle sezioni riunite, per ogni anno utile maturato sino al 31.12.1995, costituirebbe una inammissibile mutatio libelli, sulla quale ad ogni buon fine, il patrocinio dell'INPS dichiara di non accettare il contraddittorio. Un eventuale mutamento della domanda giudiziale, diretta ad ottenere l'applicazione dell'aliquota individuata dalle Sezioni Riunite nella richiamata decisione, sarebbe infine inammissibile anche sotto un diverso profilo, in quanto costituirebbe violazione del principio della c.d. pregiudiziale amministrativa, poiché non preceduta da specifica e conforme istanza amministrativa, ai sensi dell'art. 153 co. 1 lett. b) del nuovo codice di giustizia contabile. Sono state dunque rassegnate le seguenti conclusioni: "a) Rigettarsi l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto; b) Dichiararsi in ogni caso inammissibili eventuali domande diverse da quelle prese con l'atto introduttivo c) In via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, dichiararsi estinto per intervenuta prescrizione il diritto alle differenze di rateo maturate in data antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio, gravando le somme dovute dei soli interessi legali; d) con vittoria di spese". 4. In data 7 giugno 2021, il patrocinio dei ricorrenti depositava una nota difensiva nella quale, dopo aver richiamato la citata sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite ed essersi soffermato sulla legittimazione passiva del MEF e sulla distinzione tra mutatio ed emendatio libelli, ha precisato
le conclusioni nei seguenti termini: "Voglia l'Ill.ma Corte dei Conti adita, contrariis reiectis: 1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere, per i motivi tutti dedotti, il ricorso e, per l'effetto: A. Accertare il diritto dei ricorrenti tutti alla riliquidazione, del trattamento pensionistico in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'art.54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, con ogni conseguenza di legge anche relativamente al ricalcolo del beneficio dei sei scatti, il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo e conseguentemente. B. Condannare parte convenuta all'adeguamento del trattamento corrente e alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre gli arretrati su tutti i ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggiore importo, la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, in base al criterio affermato nella sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM, dalla scadenza di ciascun rateo e fino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio." 2 In via subordinata: A. L'Ecc.ma Corte dei Conti adita, ove ritenesse di voler decidere in conformità alla statuizione delle Sezioni Riunite di cui sentenza n. 1/2021 depositata il 04.01.2021, voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1818 del 1092, n. 73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con applicazione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota annuale del 2,445% per le anzianità di servizio utile maturate alla data del 31.12.1995, con ogni conseguenza di legge anche relativamente al ricalcolo del beneficio dei sei scatti, e conseguentemente; B. Condannare parte convenuta all'adeguamento del trattamento corrente e alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre gli arretrati su tutti i ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e, nei limiti dell'eventuale maggiore importo, la rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, in base al criterio affermato nella sentenza delle SS.RR. di questa Corte n. 10/2002/QM, dalla scadenza di ciascun rateo e fino all'effettivo pagamento. Il tutto con compensazione parziale di spese e competenze legali per entrambi i gradi del giudizio da porsi a carico dell'Ente resistente almeno in ragione del 50%, da distrarsi al sottoscritto dichiaratosi procuratore antistatario.". 5. All'odierna camera di consiglio, tenutasi con l'assistenza della sig.ra N.N., la causa è passata in decisione. Considerato in
Motivi della decisione I.I ricorrenti, tutti ex appartenenti alla Guardia di Finanza, sono titolari di pensione calcolata con il sistema misto, con un servizio utile di almeno 15 anni alla data del 31.12.1995, con la sola eccezione del ricorrente S. (che aveva maturato a quella data un servizio utile di anni 14, mesi 11, giorni 16). Dagli atti di causa si evince che i ricorrenti sono cessati dal servizio con un'anzianità superiore ai 40 anni, come riportato nella parte in fatto (par. 3), e hanno chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento conseguente "alla ricostruzione integrale della loro pensione nei termini delle disposizioni di legge di cui al 1 comma dell'art. 54 del TU 1092/1973 con attribuzione, pertanto, dell'aliquota di rendimento del 44% relativamente al calcolo della percentuale di pensione conseguita in quota retributiva...". I ricorrenti hanno, altresì, domandato la condanna dell'Inps al versamento degli arretrati derivanti dalla rideterminazione del trattamento di quiescenza, maggiorati degli interessi e della rivalutazione monetaria. II. Il MEF, Guardia di Finanza, nel costituirsi in giudizio, ha chiesto in via preliminare l'estromissione dal presente giudizio, a motivo della carenza di legittimazione passiva. III. L'Inps, nel costituirsi in giudizio, ha domandato il rigetto del ricorso, rilevando l'inapplicabilità dell'art. 54 alla posizione dei ricorrenti, in quanto posti in quiescenza con un'anzianità complessiva superiore ai 20 anni di servizio. Ha chiesto altresì che venga dichiarata l'inammissibilità delle domande diverse da quelle contenute nell'originario ricorso. IV. Con nota depositata ai sensi del cit. art. 85, c. 5, in data 7 giugno 2021, il patrocinio dei ricorrenti, richiamando la sentenza delle SSRR n. 1/2021, ha rassegnato le conclusioni già riportate nella parte in fatto al par. 4 (cui si rinvia integralmente per relationem). V. In via pregiudiziale, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla Guardia di Finanza, in ragione del fatto che i ricorrenti sono stati collocati in quiescenza in data successiva al 1 gennaio 2010, data a partire dalla quale l'INPDAP (ora INPS) è subentrato nella gestione delle attività pensionistiche del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, ivi compreso il personale appartenente alla Guardia di Finanza, ai sensi della circolare INPDAP n. 18 del 18 settembre 2009. Conseguentemente, poiché, per i dipendenti rientranti in dette categorie di personale cessati successivamente a tale data, compete all'INPDAP (ora INPS) adottare i provvedimenti definitivi di pensione, ogni pretesa volta ad ottenere un diverso trattamento pensionistico, anche sotto il profilo del computo delle varie voci che lo compongono, non può che
essere avanzata nei confronti dello stesso Istituto, dovendosi, per contro, dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle Amministrazioni di appartenenza dei ricorrenti (quindi, nel caso in esame, della Guardia di Finanza). In tal senso, si sono espresse la Sezione Giurisdizionale per la Puglia, con sent. n. 367/2020, e la Sezione Giurisdizionale per la Campania, con sent. n. 242/2021, con le motivazioni sopra richiamate, che questo Giudice ritiene pienamente condivisibili. Per tali motivi, va dichiarata l'estromissione dal giudizio del MEFGuardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale, per difetto di legittimazione passiva. Sono conseguentemente assorbite le ulteriori questioni sollevate dall'amministrazione resistente nella propria memoria di costituzione. VI. Nel merito, va innanzitutto affrontata la questione dell'applicabilità alla posizione dei ricorrenti della specifica norma invocata dal patrocinio (art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973). VII. Sulle questioni interpretative relative all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, oggetto del presente giudizio, la Prima Sezione Centrale di appello, con ordinanza n. 26 del 14 ottobre 2020, ha deferito questione di massima alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale (ai sensi dell'art. 114 c.g.c.), iscritta al n. 711/SR/QM/SEZ del Registro di Segreteria, avente ad oggetto il seguente quesito: "a) se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092 del 1973 spetti o meno al personale militare collocato a riposo con un'anzianità di servizio superiore ai venti anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni d'anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31.12.1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni d'anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile. b) In caso di ritenuta spettanza del beneficio di cui all'art. 54 al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità, se la medesima aliquota del 44% sia applicabile anche per la "quota retributiva" della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a quindici anni.". Con ordinanza n. 27 in data 14 ottobre 2020, la Prima Sezione d'Appello ha deferito alle Sezioni Riunite ulteriore questione di massima, iscritta al
n. 712/SR/QM/SEZ, avente ad oggetto questioni interpretative dell'art. 54 citato, come risulta dal seguente quesito: "se il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092 del 1973 spetti o meno al personale militare collocato a riposo con un'anzianità di servizio superiore ai venti anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni d'anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31.12.1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni d'anzianità maturati al 31.12.1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile". La questione di massima, iscritta al n. 710/SR/QM/PRES del Registro di Segreteria, avente ad oggetto: "la corretta e uniforme interpretazione dell'art. 54. comma 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973", è stata deferita dal Presidente della Corte dei conti alle Sezioni Riunite, con ordinanza n. 12 del 12 ottobre 2020, sui giudizi di appello, in materia pensionistica, n. (...), n. (...) e n. (...), iscritti a ruolo della Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana, proposti dall'I.N.P.S. VIII. Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale con sentenza n. 1/2021/QM/PRES-SEZ hanno così argomentato: "... 5.1 In primo luogo va ribadito quanto già appena affermato in tema di insussistenza di una normativa "a sistema" nell'ambito delle disposizioni del D.P.R. n. 1092 del 1973. L'idea suggestiva di un parallelismo introdotto dal legislatore fra pensioni civili e militari nell'ambito della riportata norma trova infatti opposizione nel diverso regime riservato ai due ambiti e ciò principalmente in quanto -in estrema sintesi- l'art. 44 del D.P.R. n. 1092 del 1973, essendo inserito nel Capo I ("Personale civile"), del Titolo III ("Trattamento di quiescenza normale") del richiamato T.U., è destinato ad operare esclusivamente nei confronti del personale civile e non rappresenta appunto una "norma di sistema"; nei confronti del personale militare, invece, opera la speciale disciplina contenuta nel successivo Capo II ("Personale militare") all'interno del quale è contenuto, per l'appunto, l'art. 54. Inoltre, non vi è alcun dato testuale che autorizzi a considerare le norme in senso speculare, neppure nelle note esplicative che hanno accompagnato il varo del citato decreto. A ciò fa riscontro il dato letterale dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335 del 1995 che, nello stabilire i criteri di definizione delle pensioni secondo i principi retributivi e contributivi, inequivocabilmente si rivolge alla platea
indistinta dei "lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6", senza incidere in alcun modo sull'impianto sistemico ma diversificato fra civili e militari del decreto del 1973. L'autonomia e l'autosufficienza delle discipline previste dal D.P.R. n. 1092 del 1973, rispettivamente, per il personale civile e per il personale militare conducono quindi ad escludere - per l'individuazione della regola in concreto applicabile per quest'ultimo alla luce della riforma del 1995 - la necessità del ricorso all'analogia: ciascuna delle due discipline, pur accomunabili sotto il profilo strutturale, è, infatti, completa. E, conseguentemente, non può, a parere del Collegio, essere seguita la tesi in base alla quale l'articolo 54, primo comma, del cennato decreto, entrato in vigore quando per il calcolo delle pensioni era solamente vigente il sistema retributivo puro, non può essere letto isolatamente bensì in combinato disposto con gli articoli 52 e 44 del medesimo decreto, nonché alla luce delle fondamentali innovazioni introdotte dalla L. n. 335 del 1995, la quale, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, ha previsto per tutti i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato una anzianità inferiore ai 18 anni, un sistema di calcolo misto della pensione comportante la sommatoria di una quota retributiva, rapportata alla anzianità effettivamente acquisita al 31 dicembre 1995 e di una quota contributiva riferita alle anzianità maturate in epoca successiva. 5.2 In pratica, partendo dall'ovvio presupposto che, in ogni caso, dal combinato disposto degli artt. 52 e 54, il regime previsto dall'articolo 54, primo comma, non possa che essere riferito solo al collocamento in quiescenza del militare, se non altro per lo stesso dato letterale della norma: "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile", dall'esame dei due articoli - questi sì in correlazione, disponendo rispettivamente per il personale militare il diritto all'accesso al trattamento normale di pensione e la relativa misura dello stesso - appare evidente che il legislatore abbia inteso subordinare l'accesso dei militari al trattamento normale di quiescenza al possesso di determinati requisiti minimi di anzianità (utile e/o effettiva), individuati in rapporto alle diverse cause di cessazione dal servizio, individuando un coefficiente di progressione lineare pari al 2,20%. Infatti, a tal riguardo va notato che la disaggregazione del periodo di quaranta anni previsto per raggiungere il coefficiente massimo dell'80%, espressamente previsto dal legislatore (art. 54, comma 7), determina l'attribuzione del coefficiente del 44% al primo segmento ventennale determinato dall'ovvio calcolo "2,20% all'anno*20anni=44%".
Ovviamente, per gli effetti del secondo comma dell'art. 54, nel caso di permanenza in servizio oltre il ventesimo anno, il coefficiente, già comunque giunto al 44%, avrebbe subito un aumento pari all'1.80 % ogni anno, mentre per chi si fosse trovato nelle condizioni dettate dalla disciplina del sistema retributivo e fosse andato in pensione fra il 15 e il 20 anno, sarebbe scattato il "beneficio" previsto dall'articolo 54, primo comma, con attribuzione del 44% già dal 15 anno. E che ciò consenta di dire che una siffatta interpretazione "restrittiva" (vale a dire la impossibilità di applicare in via generalizzata il beneficio dell'art. 54) produrrebbe effetti distorsivi violando il principio cardine della proporzionalità delle pensioni appare certamente non condivisibile. Al contrario, secondo il Collegio, tale approccio appare quello che maggiormente può essere considerato "costituzionalmente orientato" non manifestandosi violato il principio di ragionevolezza e di uguaglianza desumibile dall'art. 3 della Costituzione, evitandosi al contrario un potenziale rischio di disparità di trattamento non voluto dal legislatore che, ove avesse voluto introdurre un sistema generalizzato, non avrebbe davvero avuto necessità di prevedere quanto disposto dall'art. 54, comma 1. Oltre ad evitare, come si dirà più oltre, il pericolo di potenziali duplicazioni di benefici pensionistici. Un primo punto fermo, quindi, è costituito dall'assunto in base al quale, stante quanto si è venuto affermando, l'applicazione tout court dell'art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in: 1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente, il presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico); 2) concreta maturazione del diritto all'attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, stabiliti espressamente dall'art. 52; 3) possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni...". Inoltre, le Sezioni riunite hanno ulteriormente precisato che: "Ora, se è vero, come si è affermato, che la disposizione di cui all'art. 54, primo comma, del D.P.R. n. 1092 del 1973, nel prevedere che al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile spetti una pensione pari al 44% della base pensionabile e, pertanto, una pensione liquidata considerando come se avesse compiuto 20 anni di
servizio effettivo, è altrettanto vero che tale norma, derogando sostanzialmente al principio di cui al combinato disposto degli artt. 8 e 40 del citato decreto, per cui la pensione deve essere commisurata, in via di principio, alla durata del servizio prestato, introduce una disciplina non applicabile al di fuori del contesto di riferimento ed, in particolare, non invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, comma 12, lettera a) della L. n. 335 del 1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio. 5.4 In sintesi, dunque, affermare l'autonomia delle disposizioni delle norme del decreto 1092/1973 in tema di pensioni militari, circoscrivendone l'efficacia a coloro i quali presentano i requisiti di legge, sembra condurre l'interpretazione verso una applicazione dell'aliquota del 44% in forma non generalizzata e quindi non estensibile a coloro i quali hanno lasciato il servizio con più di venti anni di servizio effettivo/utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni. A conforto di tale tesi sembrerebbe militare anche l'ulteriore considerazione per cui, ove si giunga a diversa conclusione, si determinerebbe una duplice valorizzazione a fini pensionistici del periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 ed il compimento dei venti anni, che verrebbero valutati una prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti anni di servizio, ed una seconda volta nella quota contributiva che comprenderebbe nel relativo montante anche i contributi versati nel citato periodo. Ciò, al di là della opinabilità del regime di favor che si verrebbe a creare, trova chiaro contrasto con le norme dello stesso decreto n. 1092/1973 che all'art. 6, commi 1 e 2, recita "Un periodo di attività lavorativa, che sia valutabile ai fini di quiescenza secondo ordinamenti obbligatori diversi, è valutato una sola volta in base all'ordinamento prescelto dall'interessato. La disposizione del comma precedente si applica anche per i periodi di tempo comunque valutabili ai fini di quiescenza", e all'art. 39 ribadisce "Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza". La stessa L. n. 335 del 1995, poi, nei passaggi ante riportati, fa espresso riferimento - nel definire all'art. 1, comma 12, la composizione del quantum pensionistico - prima alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 e poi alle "ulteriori anzianità contributive" calcolate
secondo il sistema contributivo, intendendo, di tutta evidenza, periodi differenti rispetto alle "anzianità acquisite". Ne consegue, quindi, che l'impostazione che vuole un'applicazione non generalizzata dei "benefici" dell'art. 54, primo comma, è destinata, oltretutto, a superare anche qualsivoglia problematica di duplicazione della valorizzazione dei trattamenti.". Anche con riferimento ai pensionati che vantavano al 31 dicembre 1995 un'anzianità inferiore ai 15 anni, come nel caso del ricorrente S., le Sezioni riunite hanno concluso che: "L'aliquota del 44% non è applicabile per la quota retributiva della pensione in favore di quei militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità utile inferiore a 15 anni". IX. Alla luce di quanto sopra, il patrocinio di INPS, nella propria memoria di costituzione, ha, tra l'altro, evidenziato che "... tale interpretazione è in linea con quella sostenuta dall' INPS e disattende quella posta a fondamento delle avverse domande, con conseguente infondatezza delle stesse..." e che: "... se è pur vero che, con la richiamata sentenza, le Sezioni Riunite affrontano l'ulteriore problema dato dalla individuazione della aliquota di rendimento applicabile al militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, giungendo ad individuare il principio che, nel silenzio della legge, sulla base del richiamato art. 54 e della disciplina introdotta dalla L. n. 335 del 1995, la pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della L. n. 335 del 1995, debba sì essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile (come sostenuto dall'Inps), ma che tale coefficiente debba individuarsi, sulla base dei principi esposti in sentenza (invero sotto questo profilo del tutto singolari) nel 2,44% annuo (diverso da quello applicato dall'INPS). Tuttavia, è del pari vero che entrambi i principi affermati dalle sezioni riunite: - calcolo della pensione liquidata nel sistema misto tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile; - individuazione di tale coefficiente di rendimento nel 2,44%; disattendono le tesi poste a base dell'avverso ricorso e le domande ex adverso formulate (applicazione dell'aliquota unitaria del 44% e conseguente riliquidazione del trattamento pensionistico sulla base di tale aliquota di rendimento per l'intera anzianità contributiva maturata
nella quota retributiva), con conseguenza infondatezza delle avverse domande. Occorre in ogni caso evidenziare che una eventuale modifica delle domande del ricorrente, con richiesta riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'aliquota individuata dalle sezioni riunite, per ogni anno utile maturato sino al 31.12.1995, costituirebbe una inammissibile mutatio libelli, sulla quale ad ogni buon fine si dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio. Si osserva comunque che un eventuale mutamento della domanda giudiziale, diretta ad ottenere l'applicazione dell'aliquota individuata dalle Sezioni Riunite nella richiamata decisione, sarebbe inammissibile anche sotto un diverso profilo, in quanto costituirebbe violazione del principio della c.d. pregiudiziale amministrativa, poiché non preceduta da specifica e conforme istanza amministrativa, ai sensi dell'art.153 co. 1 lett. b) del nuovo codice di giustizia contabile. Per entrambi i profili di inammissibilità si richiamano le decisioni di questa sezione, già citate. 4) In via subordinata In via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento delle avverse domande, si eccepisce l'estinzione per intervenuta prescrizione del diritto alle differenze di rateo maturate in data antecedente al quinquennio dalla notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Limitarsi gli accessori del credito ai soli interessi legali...". X. Ciò premesso, questo Giudice ritiene, alla luce delle motivazioni della sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 1/2021, e confermando in toto le motivazioni delle proprie precedenti sentenze cui si rinvia integralmente per relationem (tra le altre, sent. 32, 34, 35, 52 del 2020), che le conclusioni rassegnate nel ricorso e, in via principale, reiterate con nota depositata in data 7 giugno 2021, non possano essere accolte. Nel ricorso, infatti, il patrocinio chiedeva testualmente, di riliquidare la "...pensione nei termini delle disposizioni di legge di cui al 1 comma dell'art. 54 del TU 1092/1973 con attribuzione, pertanto, dell'aliquota di rendimento del 44% relativamente al calcolo della percentuale di pensione conseguita in quota retributiva...". Anche nella nota da ultimo depositata (in data 7 giugno 2021) il patrocinio ha insistito, in via principale, nelle conclusioni in precedenza rassegnate. Le già menzionate conclusioni non sono accoglibili, in quanto, come asserito dalle medesime Sezioni riunite, nella cit. sentenza n. 1/2021, l'art. 54, c.1, cit. può trovare applicazione soltanto in presenza dei seguenti requisiti:
1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente, il presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico); 2) concreta maturazione del diritto all'attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, stabiliti espressamente dall'art. 52; 3) possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni. Dagli atti di causa emerge che tutti i ricorrenti avevano maturato, alla cessazione del servizio, un'anzianità di servizio utile superiore ai 40 anni, come indicato nel dettaglio al par. 3 della parte in fatto (cui si rinvia integralmente per relationem). Pertanto, non trova applicazione la norma richiamata nel ricorso e nelle conclusioni rassegnate dai ricorrenti (cit. art. 54, c. 1). Ne consegue che il ricorso va in parte de qua respinto, non potendo la domanda dei ricorrenti essere accolta, proprio alla luce delle conclusioni cui sono giunte le Sezioni riunite. XI. Quanto alla ulteriore domanda, prospettata dal medesimo patrocinio dei ricorrenti, laddove richiamando (nella cit. nota del 7 giugno 2021) la cit. sentenza n. 1/2021 delle SSRR, sono rassegnate anche le seguenti conclusioni: "...In via subordinata: .... ove ritenesse di voler decidere in conformità alla statuizione delle Sezioni Riunite di cui sentenza n. 1/2021 depositata il 04.01.2021, voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del D.P.R. n. 1818 del 1092, n. 73, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con applicazione alla parte retributiva della pensione dell'aliquota annuale del 2,445% per le anzianità di servizio utile maturate alla data del 31.12.1995, con ogni conseguenza di legge anche relativamente al ricalcolo del beneficio dei sei scatti..", vanno svolte le seguenti considerazioni. È d'uopo precisare che è precluso a questo Giudice, in osservanza dei principi della domanda e del contraddittorio (che trovano applicazione anche nel presente giudizio, stante il rinvio dell'art. 7 c.g.c. agli artt. 99, 100, 101 e 111 c.p.c e, e in osservanza dell'art. 24 Cost.), decidere la controversia integrando la domanda, specificando o ampliando l'oggetto del giudizio, o aggiungendo all'effetto richiesto un effetto diverso o ulteriore (ultrapetizione), oppure sostituire altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda (extrapetizione). Sebbene non sia espressamente richiamato nel codice di giustizia contabile "anche" l'art. 112 c.p.c., ritiene questo giudice che, sempre alla luce del cit. art. 7 c.g.c., possa dalla predetta norma evincersi l'applicazione nel giudizio contabile e, in particolare, nel giudizio
pensionistico, del principio di "corrispondenza tra chiesto e pronunciato" che trova appunto la propria collocazione nel codice di procedura civile all'art. 112, ai sensi del quale "il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti". Tale norma trova peraltro una ulteriore conferma nell'art. 101 c.g.c., c. 3, laddove si prevede che "il collegio, nel deliberare sul merito, decide su tutte le domande proposte e non oltre i limiti di esse e sulle relative eccezioni; non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti". Il suesposto principio si appalesa infatti quale declinazione imprescindibile e strumento di garanzia dei già richiamati principi della domanda e del contraddittorio. Innanzitutto, il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato postula la "domanda giudiziale", atteso che la suddetta corrispondenza attiene appunto al rapporto fra la domanda stessa e la pronuncia del giudice, sotto un duplice profilo: essa deve riguardare tutta la domanda e, tuttavia, non può eccederne i limiti. In secondo luogo, esso è funzionale a consentire la piena ed effettiva attuazione del contraddittorio non solo nella limitata espressione dell'art. 101 c.p.c., bensì nella più ampia accezione di cui all'art. 24 Cost. Da qui la necessaria e stretta osservanza dell'art. 99 c.p.c., il quale stabilisce che "chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente" e la necessaria corretta interpretazione della nozione di "domanda giudiziale" (nemo iudex sine actore) e dei suoi diversi elementi: personae; petitum; causa petendi. Pertanto, il giudice non può ignorare gli elementi della domanda e non può pronunciare in favore o contro personae che non sono parti, non può accordare o negare cosa diversa da quella domandata, e non può sostituire il fatto costitutivo, fatto valere dalla parte, con un fatto costitutivo diverso. A fortiori, giova richiamare la più recente e condivisibile giurisprudenza della Corte di cassazione (Sezione Lavoro civile, sentenza 24 dicembre 2020, n. 29596) che, in relazione ad una norma prevista nel rito del lavoro (art. 420 c.p.c.), analoga a quella prevista all'art. 164 c.g.c. ("...le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice...") ha avuto modo di evidenziare che anche se "...il Supremo Collegio ha affermato che la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c., può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda
sostanziale dedotta in giudizio (....) tale principio, dettato dalle Sezioni Unite, deve, tuttavia, essere rapportato alla specificità del diritto del lavoro là dove l'unica modifica della domanda consentita è quella che integra una "emendatio libelli": non v'è dubbio infatti, che, ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possano modificare ex articolo 420 c.p.c., domande, eccezioni e conclusioni già formulate, ma deve escludersi che possano, altresì, proporre domande nuove per "causa petendi" o "petitum", neppure con il consenso della controparte - esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito - (cfr., ex plurimis, Cass. n. 6728 del 08/03/2019)". Le motivazioni sopra esposte valgono anche per il giudizio pensionistico, in considerazione della specificità di tale processo, laddove viene sanzionata con l'inammissibilità la carenza della determinazione dell'oggetto della domanda, l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda. Da ciò si evince che la modificazione della domanda, anche ove venisse autorizzata dal giudice, non può spingersi fino alla proposizione di una "nuova" domanda (in relazione a causa petendi e/o petitum), atteso che il giudizio pensionistico (analogamente al rito del lavoro) risponde ai principi di immediatezza e concentrazione, oltre che di ragionevole durata (tra le altre, Cassazione, sez. Lavoro, n. 8147/2018); principi che non potrebbero dirsi rispettati se si rinviasse ulteriormente la trattazione del giudizio, al fine di consentire la riapertura del contraddittorio tra le parti sulla nuova domanda. Ciò premesso, non v'è alcun dubbio che la domanda introdotta da ultimo dal patrocinio dei ricorrenti sia in realtà del tutto "nuova", sia nel petitum, sia nella causa petendi. In particolare, il coefficiente ipotizzato dalle Sezioni riunite in relazione all'effettiva anzianità maturata al 31.12.1995, sebbene il patrocinio dei ricorrenti continui a riferirlo all'art. 54, cit., si appalesa completamente nuovo e si discosta da quello individuato dalle precedenti sentenze. L'eventuale applicazione di un coefficiente, radicalmente diverso - anche e soprattutto per i presupposti normativi su cui si fonda, sia da quello chiesto dai ricorrenti, sia da quello applicato dall'INPS (quale quello ipotizzato, in alternativa, dalle Sezioni riunite) - non soltanto non ha mai formato oggetto dell'originaria domanda dei ricorrenti, né di contraddittorio tra le parti nel presente giudizio, ma non è mai stata fatta oggetto di una previa istanza amministrativa (cfr. art. 153, c. 1, lett. b, c.g.c.), che costituisce l'imprescindibile condizione di ammissibilità di qualunque ricorso pensionistico dinanzi a questa Sezione.
Tutto ciò premesso, ritiene questo Giudice che non a caso, le Sezioni riunite, nel dispositivo, nell'ipotizzare una diversa aliquota, non richiamano affatto l'art. 54, c.1, cit. D.P.R. n. 1092 del 1973, ma espressamente evidenziano che la "quota retributiva " della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della L. n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%". Ciò al fine di evidenziare, anche nelle proprie conclusioni, che l'iter argomentativo utilizzato è quello - complesso e del tutto innovativo - dispiegato nel paragrafo 5.5. della cit. sentenza n. 1/2021 (pag. 34 e ss.), laddove le Sezioni riunite si discostano non soltanto dalle motivazioni e dai presupposti fattuali e normativi già sviscerati dai giudici di primo grado e dell'appello, ma anche da quelli ipotizzati dai ricorrenti e dall'amministrazione resistente (nei giudizi di primo grado, di appello e dinanzi alle medesime Sezioni riunite), per approdare, infine, a un nuovo metodo di calcolo. Da qui la necessità, ad avviso di questo Giudice, di valorizzare correttamente il contenuto della norma di cui all'art. 153, c. 1, lett. b), c.g.c. che, come è noto, pone la c.d. pregiudiziale amministrativa in osservanza del principio di separazione fra poteri dello Stato e della cd. riserva di amministrazione (al cui rispetto è tenuto questo Giudice monocratico), precludendo la pronuncia in sede giurisdizionale su "domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere". La giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente pronunciata sul punto affermando (anche nella vigenza dell'art. 71 lett. b) del R.D. n. 1038 del 1933, di cui l'art., 153 c.g.c. costituisce la riproposizione) che "in base a questa chiarissima norma, secondo univoca giurisprudenza, i ricorsi alla Corte dei conti in materia di pensioni sono inammissibili quando si propongano domande sulle quali non si è provveduto nella competente sede amministrativa" (ex pluribus C. conti, sez. I App., n.117/2017; Sez. II App. n. 498/16; Sez. Veneto n. 164/2019; Sez. Sicilia n. 878/2016). Come è stato chiarito "la ratio delle norme di riferimento (sia l'art. 71 lett. b) del R.D. n. 1038 del 1933, vigente al tempo di presentazione del ricorso, che l'art. 153 attualmente vigente) è infatti quella di preservare il riparto di competenze, recte di attribuzione, tra i poteri dello Stato, evitando che il Giudice venga ad incidere in via diretta su materie
attribuite all'amministrazione la quale deve espletare la necessaria attività istruttoria" (Sez. I App. n. 284/2019). Come già precisato, "la cd. pregiudiziale amministrativa" in materia pensionistica è stata ribadita dal nuovo codice della giustizia contabile (cit. art. 153, c. 1 lett. b), con la previsione dell'inammissibilità" del ricorso pensionistico quando "si propongano domande sulle quali non si sia provveduto in sede amministrativa, ovvero per le quali non sia trascorso il termine di legge dalla notificazione all'amministrazione di un formale atto di diffida a provvedere", e la riproposizione dell'identico contenuto dell'art. 71, lett. b) da parte del legislatore "si giustifica in ragione del fatto che - pur conoscendo il giudice delle pensioni dell'intero rapporto pensionistico - è comunque all'amministrazione che il legislatore attribuisce la titolarità e la gestione del procedimento di accertamento del diritto pensione, conformato normativamente attraverso la formazione di una serie di atti e provvedimenti tipici" (cfr. Sez. II, App., sent. n. 117 del 23 febbraio 2017; Sez. Campania, sent. n. 245/2017). Alla luce delle conclusioni cui sono pervenute le Sezioni riunite, non potrebbe dirsi rispettata la c.d. pregiudiziale amministrativa ove questo Giudice, in assenza di una previa e specifica istanza amministrativa, intervenisse direttamente nel rapporto pensionistico, sostituendosi all'Istituto previdenziale resistente il quale, soltanto in esito al deposito delle motivazioni della cit. sentenza n. 1/2021 delle Sezioni riunite, ha potuto conoscere il richiamato approdo ermeneutico, mai entrato nel contraddittorio tra le parti nel presente giudizio e, ancor prima, nel precedente contatto, instauratosi, prima dell'odierno giudizio, con la previa istanza amministrativa. In altri termini, non ritiene questo Giudice che sia sufficiente, al fine della verifica della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui al cit. art. 153, c.1, lett. b), c.g.c., che i ricorrenti abbiano in passato chiesto la modifica del proprio trattamento pensionistico, richiamando, nel caso di specie, una norma che inequivocabilmente le Sezioni riunite hanno ritenuto non applicabile ai casi all'odierno esame secondo l'iter motivazionale dispiegato nel paragrafo 5.5 della cit. sentenza n. 1/2021. Ove, infatti, si equiparasse la precedente istanza amministrativa (basata su presupposti fattuali e normativi del tutto superati, alla luce dell'approdo interpretativo delle Sezioni riunite) a una domanda sulla quale si sia provveduto in sede amministrativa (come richiesto, a contrario, parafrasando l'art. 153, cit.), si vanificherebbe la ratio della medesima norma, la cui finalità (si ribadisce) è proprio quella di riconoscere che è "... comunque all'amministrazione che il legislatore attribuisce la titolarità e la gestione del procedimento di accertamento
del diritto pensione, conformato normativamente attraverso la formazione di una serie di atti e provvedimenti tipici" (cit. cfr. Sez. II, App., sent. n. 117 del 23 febbraio 2017). Per le motivazioni suesposte, la domanda presentata, in via subordinata, in data 7 giugno 2021 dal patrocinio dei ricorrenti, in quanto da interpretarsi anche come ulteriore e nuova istanza, ai fini dell'applicazione del differente coefficiente individuato dalle Sezioni riunite con la cit. sentenza n. 1/2021, è da dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 153, c. 1, lett. b, c.g.c. XII. Tutto ciò premesso, in fatto e in diritto, questo Giudice dichiara inammissibile la domanda presentata, in via subordinata, in data 7 giugno 2021, nei termini di cui in motivazione. Respinge per il resto il ricorso in epigrafe, per il complesso delle motivazioni sopra esposte, ripetutamente ribadite da questa Sezione (ex multis, sentenze nn. 32, 34, 35 del 31.01.2020; sentenze nn. 50, 52 del 18.02.2020) e sostanzialmente condivise dalle Sezioni riunite in sede di giurisdizionale (cit. sent. n. 1/2021), le quali hanno, in modo chiaro e inequivocabile, evidenziato come l'art. 54, c. 1, cit. possa trovare applicazione soltanto al caso dei pensionati "in possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni" (pag. 31, della cit. sentenza n. 1/2021); caso in cui non rientrano i ricorrenti i quali, al momento della cessazione dal servizio, vantavano tutti un'anzianità superiore ai 40 anni, come indicato nel dettaglio al par. 3 della parte in fatto, cui si rinvia integralmente per relationem (nel medesimo senso, cfr. tra le altre, Sez. giur. Veneto, sent. n. 5/2021). Restano impregiudicate le eventuali altre questioni che non hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti (in particolare, la domanda dichiarata inammissibile per le ragioni su esposte) e sulle quali, pertanto, non si è pronunciato questo Giudice. XIII. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della L. 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (ex multis, Corte dei conti, Sez. I d'App. sent. n. 76 del 10.2.2016). Quanto alle spese di lite, il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e la novità della questione giustificano l'integrale compensazione tra le parti (art. 31, comma 1, c.g.c.). P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni
contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando: - dichiara l'estromissione dal presente giudizio del MEF- Guardia di Finanza - Centro Informatico Amministrativo Nazionale, per difetto di legittimazione passiva; - dichiara inammissibile la domanda presentata, in via subordinata, in data 7 giugno 2021, nei termini di cui in motivazione; - respinge per il resto il ricorso in epigrafe, nei termini di cui in motivazione. Nulla per le spese di giustizia. Spese di lite compensate. Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 15 giorni. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito alle parti costituite. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2021. Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2021.