Corte dei Conti 2022-accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 21/06/2022) 28-062022, n. 173 Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott. Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 30198 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 23.11.2021 e proposto dai Sigg.: Omissis, residente in omissis, Via omissis, C.F. omissis e Omissis, residente in omissis, Via omissis, C.F. omissis entrambi elettivamente domiciliati in omissis, Via omissis presso l'avv. Omissis (pec: omissis) che li rappresenta e difende in unione con l'avv. Omissis (pec: omissis) per delega in calce al ricorso contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, costituita in proprio per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, e quindi accertare e dichiarare il loro diritto all'attribuzione di sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio, con ogni conseguente diritto contributivo e previdenziale previsto dalla legge, ivi compresa la buonuscita, l'adeguamento pensionistico e l'incremento del TFS, e con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione del complessivo trattamento rispettivamente riconosciuto ai ricorrenti. Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri atti e documenti di causa; Udito nell'udienza pubblica del 21.6.2022, svoltasi a porte chiuse ai sensi dell'art. 91, comma 2, CGC, con l'assistenza del Segretario M.D.V., l'avv. Omissis per i ricorrenti, nessuno presente per la resistente. Ritenuto in Svolgimento del processo
I ricorrenti, già in servizio presso omissis, collocati a riposo con oltre 55 anni di età e 35 anni di servizio, lamentano di aver ricevuto un TFS non correttamente calcolato in quanto non tiene conto della maggiorazione derivante dai sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, convertito con modificazioni nella L. 20 novembre 1987, n. 472 e s.m. e che, analogamente, il trattamento di pensione non contempla il predetto beneficio in aggiunta alla base pensionabile. Secondo i ricorrenti tale trattamento sarebbe ingiusto in quanto l'Inps riconosce tale beneficio al personale omissis, subordinatamente alla presenza delle condizioni previste dall'art.6 bis D.L. n. 387 del 1987. Sarebbe, quindi, illogico escludere i ricorrenti dal omissis poiché gli stessi provengono da settori riferibili alla omissis, per i quali il beneficio viene riconosciuto. Inoltre, ai sensi del D.P.C.M. n. 1 del 2020, l'Amministrazione riconosce espressamente a tutti i dipendenti omissis che ne facciano richiesta il beneficio dei sei scatti stipendiali, con conseguente disparità di trattamento rispetto a coloro che sono stati collocati in quiescenza prima dell'entrata in vigore del suddetto DPCM i quali, peraltro, sostengono i ricorrenti, avrebbero avuto diritto al beneficio anche prima del D.P.C.M. n. 1 del 2020. I ricorrenti hanno, quindi, diffidato le Amministrazioni competenti a riconoscere loro il beneficio dei sei scatti stipendiali, con esito negativo. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto: -in via istruttoria, di ordinare all'Amministrazione di produrre la documentazione attestante il trattamento pensionistico di ciascun ricorrente e le modalità di calcolo utilizzate; -nel merito, l'accertamento del diritto di ciascun ricorrente ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, l'adeguamento pensionistico e l'incremento del TFS, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata e la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi, a far data dalla collocazione in pensione; -in subordine, l'accertamento del diritto di ciascun ricorrente ai benefici economici normativamente contemplati dall'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata e condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi, a far data dal giorno in cui tale diritto avrebbe potuto essere esercitato; -in ulteriore subordine, l'accertamento del diritto di ciascun ricorrente ai benefici economici normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell'Amministrazione di
provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata e condanna dell'Amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi, a far data dal giorno di presentazione della domanda, tramite notificazione della domanda stragiudiziale; -in estremo subordine, che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. all'art. 6 bis, D.L. n. 387 del 1987 per contrasto con gli artt. 3 e 23 Cost. In data 12.1.2022 il sig. Omissis ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 110 CGC. In data 8.6.2022 è pervenuta alla Segreteria di questa Sezione la relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio, trasmessa a Milano dalla Segreteria Principale di Sicurezza di questa Corte, classificata "riservato" ai sensi dell'art. 42 L. 3 agosto 2007, n. 124. La resistente ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in relazione alla domanda di rideterminazione dell'indennità di buonuscita e, in subordine, il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio in quanto compete all'INPS calcolare e liquidare il T.F.S. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda in quanto l'attribuzione del beneficio in oggetto è prevista da una norma di settore, non retroattiva, in vigore dal 1.1.2020. Inoltre, l'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 si applica soltanto al personale della Polizia di Stato, corpo del quale i ricorrenti non hanno fatto parte, e a chi cessa dal servizio per limiti di età, decesso, dispensa, inabilità permanente e non a chi cessa a domanda. Ha sostenuto, infine, che la questione di legittimità costituzionale è infondata, citando le decisioni della Corte Costituzionale in vari precedenti analoghi. In data 9.6.2022 il ricorrente Omissis ha depositato una memoria nella quale ha ribadito le proprie difese. All'udienza del 21.6.2022 l'avv. Omissis ha richiamato le difese in atti, precisando che i ricorrenti non chiedono l'applicazione del D.P.C.M. n. 1 del 2020 della normativa applicata ai militari. Ritenuto in Motivi della decisione 1. Preliminarmente il giudizio deve essere dichiarato estinto nei confronti del sig. Omissis, il quale ha rinunciato agli atti del giudizio prima della notifica del ricorso al resistente. A sensi dell'art. 110, comma 3, CGC la rinuncia ha effetto solo dopo l'accettazione della controparte; tuttavia, "l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio" (Cass. 9.10.2017 n. 23620), come nella specie, ove la rinuncia è avvenuta prima della notifica del ricorso introduttivo.
2. Venendo alla posizione del sig. Omissis, sempre preliminarmente, deve essere declinata la giurisdizione in ordine alle domande concernenti "la rideterminazione dell'indennità di buonuscita... e l'incremento del TFS mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali" contemplati dall'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987. Infatti, è consolidato l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo il quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti "tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (ex multis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 7755/2017, n. 11849/2016, n. 4853/2013, n. 5927/2011, n.12722/2005). Sempre secondo le SS.UU. rimangono fuori dall'ambito di tale giurisdizione - per essere attratte in quella del giudice ordinario le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizi o indennità di buonuscita (Cass. SS.UU. civ., sent. n. 11849/2016, n. 25039/2013)" (sez. Lombardia, 1.3.2022 n. 60). Nello stesso senso è unanime la giurisprudenza contabile (da ultimo: sez. Campania, 9.6.2022 n. 485; sez. Puglia, 30.5.2022 n. 396; sez. Sicilia, 13.5.2022 n. 435; sez. Calabria, 10.5.2022 n. 108; sez. Veneto, 28.1.2022 n. 15). In relazione a tali domande va, quindi, affermato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, indicando il giudice amministrativo quale organo giudicante, così come espressamente previsto dall'art. 22 L. n. 124 del 2007. 3. Nel merito il ricorso è infondato. Il ricorrente è stato collocato a riposo a domanda dal 1.10.2002. Per la determinazione del suo trattamento pensionistico è stata applicata la normativa di settore, allora vigente, contenuta nel D.P.C.M. n. 8 del 1980 che non contemplava il beneficio economico dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987. Tale beneficio è stato introdotto successivamente con il D.P.C.M. n. 1 del 2020 per tutti i dipendenti omissis che ne facciano richiesta. Il D.P.C.M. n. 8 del 1980 e il D.P.C.M. n. 1 del 2020 sono stati emanati in attuazione dell'art. 7 L. 24 ottobre 1977, n. 801 e della L. 3 agosto 2007, n. 124, che ha abrogato la L. 1977, n. 801 tranne che per "le norme dei decreti attuativi che interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di diritti e interessi". L'art. 7 L. 1977, n. 801 prevedeva che: "la consistenza dell'organico del Comitato di cui all'articolo 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di
originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro." Secondo le Sezioni Riunite: "La disciplina di cui al D.P.C.M. n. 8 del 1980 è caratterizzata da evidenti e non contestati connotati di specialità, resi del resto palesi dalla stessa fonte della potestà regolamentare (e cioè dall'art. 7, secondo comma della L. n. 801 del 1977), con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri della Difesa, dell'Interno e del Tesoro sono stati autorizzati ad emanare un apposito regolamento "anche in deroga ad ogni disposizione vigente"" operando così una delegificazione della materia e devolvendo, in via permanente, al Presidente del Consiglio dei Ministri la relativa potestà normativa, in considerazione della specialità del complesso ordinamentale, che trae origine dalla peculiarità delle attribuzioni proprie degli Organismi (SSRR 2/QM/18). Ciò rende del tutto infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987. Ciò premesso, è da escludere, innanzitutto, che il D.P.C.M. n. 1 del 2020 abbia efficacia retroattiva, così come previsto in via generale dall'art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice civile. La regola dell'irretroattività può essere derogata, ma la deroga deve essere prevista espressamente dal legislatore e non risulta che il D.P.C.M. n. 1 del 2020 abbia provveduto in tal senso. Secondo il ricorrente il beneficio di cui all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 sarebbe stato, comunque, applicabile anche prima dell'emanazione del D.P.C.M. n. 1 del 2020 in quanto gli omissis rientrerebbero nel Comparto Sicurezza e Difesa. La predetta norma recita al comma 1: "1. Al personale della Polizia di stato..., che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefìci stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto". Con l'art.1, comma 15 bis, D.L. 16 settembre 1987, n. 379 la platea dei beneficiari è stata ampliata, ricomprendendo, oltre ad altri, "i sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza". Tuttavia, il ricorrente non appartiene ad alcuna di tali categorie. L'art. 23 L. n. 124 del 2007 stabilisce, infatti, analogamente a quanto prevedeva già l'art. 9 della L. n. 801 del 1997, che "il personale di cui all'articolo 21 non riveste la
qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria né...di ufficiale o di agente di pubblica sicurezza. Tali qualità sono sospese durante il periodo di appartenenza al contingente speciale di cui all'articolo 21 per coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza". Pertanto, il ricorrente, anche se proveniente dall'Arma dei Carabinieri, essendo entrato in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 22.11.1980 fino al pensionamento, non può giovarsi dei benefici di cui all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 in quanto al momento del pensionamento era privo della qualifica necessaria per godere del beneficio. E', infatti, principio generale quello in base al quale: "Il trattamento di quiescenza... va identificato in base alle norme vigenti al momento del cristallizzarsi del diritto. Solo in quel momento, pertanto, secondo il principio tempus regit actum, va effettuata una verifica della disciplina applicabile ratione temporis: una volta identificata la normativa da ultimo applicabile, sarà questa a specificare, attraverso appositi rimandi, l'eventuale regime transitorio. Il diritto soggettivo al trattamento pensionistico, detto in altri termini, sorge nel momento del maturare dei requisiti soggettivi che lo fondano, requisiti individuati sulla base della legge in vigore in quel momento" (sez. Piemonte, 7.10.2020 n. 85). Infine, in disparte quanto sopra osservato, il ricorrente non potrebbe comunque godere del richiesto beneficio. Non è in contestazione il fatto che il sig. Omissis è cessato dal servizio a domanda e non per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto. Per la fattispecie di pensionamento a domanda l'art. 6 bis, comma 2, D.L. n. 387 del 1987 prevede che: "Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità". Occorre, quindi, verificare la sussistenza dei predetti requisiti. Il ricorrente è nato il omissis e, quindi, ha compiuto i 55 anni di età il omissis. Nella diffida alla Presidenza del Consiglio e all'INPS del gennaio 2021 egli ha dichiarato di essere stato collocato in quiescenza "all'età di 57 anni, con 38 anni di servizio utile". Pertanto, il requisito dei 35 anni di servizio utile è maturato nel 1999 essendo stato posto in quiescenza in data 1.10.2002. Ne consegue che il ricorrente ha maturato entrambe le anzianità il omissis. Per godere dei benefici egli avrebbe dovuto presentare la domanda di collocamento in quiescenza entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità ossia entro il omissis o, a tutto concedere, entro il omissis, ma non vi è prova che tale domanda sia stata presentata. Secondo la giurisprudenza: "La norma è chiara sul punto e non si
presta a interpretazioni che contrastino con la lettera della legge. Si deve del resto considerare che appare ragionevole rimettere alla volontà del dipendente - pur potenzialmente destinatario del beneficio dei sei scatti - se proseguire nel servizio giovandosi degli incrementi retributivi e di carriera ottenibili prima del collocamento a riposo, o se cessare dal servizio acquisendo il diritto ai sei scatti stipendiali ai soli fini del calcolo della base pensionabile; ed è ragionevole che tale scelta sia vincolata - come disposto dalla norma all'esame - oltre che a requisiti di anzianità anagrafica e di servizio, anche a termini perentori di presentazione della domanda" (ibidem; in termini sostanzialmente corrispondenti, Sez. II App., sent. n. 241/2012 del 10 aprile 2012)" (sez. Friuli Venezia Giulia, 6.4.2022 n. 17). Il ricorso deve, quindi, essere respinto. 4. In considerazione della complessità e novità della questione si ritiene equo disporre la compensazione delle spese. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai sigg. Omissis e Omissis: - dichiarato estinto il giudizio nei confronti del sig. Omissis; -dichiara il difetto di giurisdizione sulle domande di "rideterminazione dell'indennità di buonuscita... e l'incremento del TFS mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali" contemplati dall'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987 e indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice amministrativo; -respinge nel resto il ricorso; Spese compensate. DISPONE che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del citato articolo 52 nei riguardi della parte ricorrente e degli Uffici, comunque denominati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Così deciso nella camera di consiglio del 21 giugno 2022. Depositata in Cancelleria il 28 giugno 2022.