Consiglio di Stato 2021-” accertamento del diritto dei ricorrenti all’applicazione del premio di cui

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Consiglio di Stato 2021-” accertamento

del diritto dei ricorrenti all’applicazione del premio di cui all’art. 1, comma 4, della l. n. 42/2000 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dello stesso”

Pubblicato il 03/03/2021

N. 01790/2021 REG.PROV.COLL. N. 02514/2013 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2514 del 2013, proposto dagli Ufficiali -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avv. OMISSIS OMISSIS, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, OMISSIS, n. 17 contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 per l’annullamento


della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per -OMISSIS- OMISSIS-del 27 settembre 2012, resa tra le parti e non notificata, con cui è stato respinto il ricorso R.G. n. 15294/2001, proposto per l’accertamento del diritto dei ricorrenti all’applicazione del premio di cui all’art. 1, comma 4, della l. n. 42/2000 e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dello stesso. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Vista la memoria difensiva della difesa erariale; Vista l’istanza degli appellanti di passaggio della causa in decisione in base agli scritti difensivi; Visti tutti gli atti di causa; Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con l. 18 dicembre 2020, n. 176; Visto l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70; Dato atto della presenza ai sensi di legge degli avvocati delle parti; Relatore nell’udienza del giorno 23 febbraio 2021 il Cons. Pietro De Berardinis, in collegamento da remoto in videoconferenza; Visti gli artt. 64 e 65 del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.); Considerato che con il ricorso in epigrafe gli appellanti hanno impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I-bis, n. 8165/2012 del 27 settembre 2012, che ha respinto il ricorso da essi proposto per l’accertamento del diritto al premio di cui all’art. 1, comma 4, della l. n. 42/2000 e la condanna della P.A. a pagar loro detto premio, oltre interessi e rivalutazione monetaria;


Considerato che gli appellanti, nella loro qualità di Ufficiali dell’Esercito in servizio permanente, in possesso gli uni del brevetto militare di pilotaosservatore dell’Esercito, gli altri del brevetto militare di pilota di elicottero, hanno rivendicato di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 4, cit. per beneficiare del premio ivi previsto, censurando la sentenza appellata per non avere accolto la domanda da essi presentata; Considerato che, a sostegno delle loro pretese, hanno allegato l’identità delle funzioni da essi svolte rispetto agli Ufficiali in servizio permanente delle Forze Armate in possesso del brevetto di pilota militare, ai quali, secondo l’interpretazione seguita dall’Amministrazione e fatta propria dal T.A.R., è riservato il beneficio economico per cui è causa; Considerato, in specie, che secondo gli appellanti vi sarebbe una perfetta identità di funzioni, nonché di attività addestrativa e operativa, tra gli Ufficiali titolari del brevetto di pilota militare e quelli che (come gli stessi appellanti) sono in possesso del brevetto di pilota militare – osservatore dell’Esercito, ovvero del brevetto militare di pilota di elicottero. L’identità di funzioni operative e di addestramento sarebbe dimostrata dalla direttiva dello Stato Maggiore dell’Esercito m. 15000/I/1420 del 1° gennaio 1990 (“Profili e qualifiche dei Piloti – Addestramento ed operatività di equipaggio”), la quale avrebbe previsto un’unica attività di addestramento per i piloti militari, senza distinzioni; Considerato che il Ministero appellato, costituitosi in giudizio, ha depositato

una

memoria

in

cui

ha

eccepito

la

legittimità

di

un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 1, comma 4, della l. n. 42 cit., tale da non contemplare gli appellanti;


Ritenuto necessario, ai fini del decidere, acquisire dall’Amministrazione una sintetica relazione (con eventualmente allegati i pertinenti documenti), in cui sia precisata: - la tipologia di funzioni svolte in concreto dagli Ufficiali appellanti rispetto a quelle degli Ufficiali con brevetto di pilota militare e, quindi, se sussista o meno l’identità di funzioni tra gli uni e gli altri, rivendicata nell’appello, e quali siano gli eventuali profili differenziali; - i contenuti e le eventuali differenze tra le categorie di brevetto, nonché del relativo addestramento, tenuto conto del fatto che la giurisprudenza espressasi in materia (C.d.S., Sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1511, riguardante l’analoga pretesa di estensione del premio avanzata da Ufficiali titolari del brevetto di naviganti) ha respinto la domanda in base, tra l’altro, alla diversa specialità del brevetto acquisito, a seguito di un iter formativo solo all’inizio comune; Ritenuto, pertanto, di ordinare all’Amministrazione di provvedere al deposito della documentazione ora indicata entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza; Ritenuto, da ultimo, di dover fissare per la prosecuzione della discussione della causa l’udienza del 14 settembre 2021; P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Seconda (II^), dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione. Fissa per la prosecuzione della discussione della causa l’udienza del 14 settembre 2021, ore di rito.


Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, tenutasi, ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, conv. con l. n. 176/2020, tramite collegamento da remoto in videoconferenza, con l’intervento dei magistrati: Claudio Contessa, Presidente Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere Antonella Manzione, Consigliere Cecilia Altavista, Consigliere Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Pietro De Berardinis

IL PRESIDENTE Claudio Contessa

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