CGARS 2021- Il verificatore riconosceva i danni che il fumo passivo può provocare in capo ai soggett

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CGARS 2021- Il

verificatore riconosceva i danni che il fumo passivo può provocare in capo ai soggetti che, senza colpa alcuna, sono costretti a subirlo per lungo tempo

Pubblicato il 08/03/2021 N. 00196/2021REG.PROV.COLL. N. 00279/2018 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 279 del 2018, proposto dal Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato domiciliato per legge presso la sede distrettuale in Palermo, via Villareale 6; contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ..................., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via ................... n. ...................; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70; Visto l’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’appellato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2021, svoltasi mediante collegamento da remoto, il Cons. Antonino Caleca; Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell’Avvocato distrettuale del 2 febbraio 2021; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Il Ministero della giustizia ricorre in appello per chiedere l’annullamento o la riforma della sentenza n° -OMISSIS-, pubblicata il 3 agosto 2017 resa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Palermo. 2. La sentenza ora impugnata accoglieva il ricorso del signor -OMISSIS-, giudice in servizio in quel momento presso la Corte di appello di Palermo, per l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia n. 9064 del 9 dicembre 2009, notificato il successivo 20 gennaio 2010, e per il conseguente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “OMISSIS-– -OMISSIS-”. 3. I fatti di causa possono essere ricostruiti, succintamente, nei termini che seguono. 3.1. L’appellato subiva il 3 aprile 2006 un intervento chirurgico di lobectomia polmonare inferiore destra all’esito del quale era risultato affetto da “adenocarcinoma polmonare”.


3.2. Con istanza del 8 settembre 2009, chiedeva il riconoscimento della dipendenza della predetta infermità da causa di servizio. La Commissione di verifica di Palermo, con verbale n. 1069 del 30.1.2008, riconosceva

la

sussistenza

dell’infermità

rilevando

“-OMISSIS-,

-

OMISSIS-” ascritta alla tab. A, cat. 5°. 3.3. Il Ministro della Giustizia, con il decreto oggetto del presente processo, negava il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, conformandosi al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui al verbale n. 29093/2008 adottato alla seduta del 20 marzo 2009 e condiviso dal CSM con nota del 28 luglio 2009. In particolare, nel parere de quo, si affermava che “nei precedenti di servizio dell’interessato non risultano fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a una -OMISSIS-” 4.1. A fronte delle doglianze dedotte con il ricorso introduttivo del primo grado, che attaccavano il costrutto motivazionale del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio che costituiva l’unico fondamento del provvedimento amministrativo considerato illegittimo (il decreto ministeriale n. 9064 del 9 dicembre 2009), il primo giudice disponeva una verificazione, che tuttavia non conduceva a risultati dirimenti. 5. Il Tar, nella parte motiva della sentenza ora impugnata, dava conto del risultato contraddittorio cui era pervenuto il verificatore chiamato a valutare le affermazioni prospettate da parte ricorrente. 5.1. Il verificatore riconosceva i danni che il fumo passivo può provocare in capo ai soggetti che, senza colpa alcuna, sono costretti a subirlo per lungo tempo, ma le conclusioni cui perveniva venivano giudicate dal Tar non coerenti con la premessa e non calate nella peculiarità della fattispecie in esame. 5.2. La sentenza, come conseguenza della superiore constatazione, accoglieva il ricorso ed annullava il provvedimento impugnato ritenendolo illegittimo per carenza d’istruttoria e motivazione.


5.3. Precisava la sentenza che dalla “presente decisione deriva l’obbligo del Comitato di verifica di sottoporre a una più attenta analisi la questione della dipendenza da causa di servizio della patologia del ricorrente tenuto conto dell’incidenza del fattore fumo e del fattore stress quali cause o concause dell’infermità”. 6. Avverso la sentenza propone appello il Ministero della giustizia. Vengono dedotti motivi sia di ordine processuale che sostanziale. 6.1. Con il primo motivo si deduce l’incompetenza territoriale. Competente sarebbe il Tar Lazio ai sensi e per gli effetti dell’art. 17, comma 2, l. n. 195/1958. Si assume che la circostanza che con il ricorso sia stato impugnato il decreto ministeriale che ha dato esecuzione alla delibera consiliare del 22 luglio 2009 non modifica la competenza speciale derogatoria, atteso che l’atto deliberativo è stato chiaramente emesso dal Consiglio Superiore della Magistratura ed è stato successivamente recepito – ai sensi del primo comma del richiamato art. 17 della l. n. 195/1958 – in un decreto ministeriale. 6.2. Con il secondo motivo si affronta la problematica legata all’incidenza del fumo passivo sui soggetti che lo subiscono. 7. Si è costituito nel presente grado di giudizio l’originario ricorrente per resistere all’appello ed in data 9 ottobre 2020 ha depositato nota per manifestare la persistenza dell’interesse alla decisione del presente ricorso. 7.1. Parte appellata con memoria depositata il 23 gennaio 2021 ha notiziato il Consiglio che “il Ministero della Giustizia (a distanza di tre anni dal formale atto di diffida) , con nota del 18 gennaio 2021 (e per questa ragione la si deposita in data odierna), ha comunicato al dott. -OMISSIS- di aver dato avvio al procedimento di riesame della domanda di riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio trasmettendo il 14 gennaio 2021 gli atti alla Commissione di verifica, in esecuzione della sentenza del TAR”.


Con la stessa memoria si insiste nel chiedere il rigetto dell’appello. 8. All’udienza pubblica del 25 febbraio 2021 la causa è stata assunta in decisione. 9. L’appello deve essere respinto. 10. Deve essere respinta l’eccezione di incompetenza territoriale formulata, per la prima volta, con l’atto di gravame. 10.1. Rileva la difesa di parte appellata: “che al momento della proposizione del ricorso di primo grado (notificato il 15 febbraio 2010 e depositato il successivo 22 febbraio 2010) non era ancora vigente il codice del processo amministrativo, entrato in vigore il 16 settembre 2010”. Pertanto – come chiarito dall’ordinanza n. 6/2011 dell’Adunanza plenaria – “la nuova disciplina della competenza, ivi compresi i modi di rilevabilità dell'incompetenza di cui all'art. 15 c.p.a., è applicabile solo ai processi instaurati sotto la sua vigenza, e cioè a decorrere dalla data della sua entrata in vigore (16 settembre 2010), dovendosi intendere "instaurati" i ricorsi per i quali a tale data sia intervenuta la prima notifica alle controparti con cui si realizza la proposizione del ricorso”. In ragione di quanto precede, con riferimento alla disciplina della competenza e ai modi della sua rilevabilità, trovavano applicazione nel giudizio di primo grado le norme di cui alla legge n. 1034 del 1971 (in termini, in un caso analogo, Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 1765/2014) In particolare, l’art. 31 della legge de qua prevedeva la non rilevabilità di ufficio dell’incompetenza per territorio, nonché l’obbligo per la parte che eccepiva una questione di incompetenza di proporre tempestivamente il regolamento di competenza avanti al Consiglio di Stato. Ebbene, nel giudizio di primo grado, l’Amministrazione non soltanto non ha proposto alcun regolamento di competenza, ma non ha sollevato alcuna obiezione in ordine all’asserita incompetenza del giudice adito.”.


10.2. Il Collegio osserva che il Ministero appellante, nel contestare la competenza del Tar Palermo in favore di quella del Tar Lazio – Roma, propone, nella sostanza, un appello ai sensi dell’art. 15 c.p.a. Tuttavia, il ricorso di primo grado è stato proposto a febbraio 2010, prima dell’entrata in vigore del c.p.a. (a settembre 2010). All’epoca, l’incompetenza del Tar doveva essere, ordinariamente, dedotta con regolamento preventivo di competenza, fatti salvi alcuni casi tassativi di competenza funzionale e inderogabile, deducibili anche con l’appello contro la sentenza (art. 31, legge n. 1034/1971). Si tratta allora di stabile se, nel caso di specie, la competenza su un provvedimento relativo a magistrati ordinari, rientrasse tra i casi di competenza territoriale, il cui difetto poteva essere dedotto solo con regolamento preventivo (ormai precluso) o di competenza inderogabile, deducibile con l’appello. Nel vigore del regime processuale anteriore all’entrata in vigore del c.p.a., era controverso se la competenza del Tar Lazio – Roma, sui provvedimenti relativi ai magistrati ordinari, sancita dall’art. 17, l. n. 195/1958, come novellata dalla l. n. 74/1990, fosse funzionale o per territorio (nel senso della competenza inderogabile: Cons. St., ad. plen., 31 luglio 2001 n. 8 resa su regolamento di competenza; Cons. St., sez. IV, 26 aprile 2002 n. 2227; nel senso del carattere derogabile della competenza, Cons. St., sez. IV, 18 maggio 1998 n. 835: «La competenza del Tar Lazio a conoscere le controversie riguardanti magistrati ordinari, ai sensi dell’art. 4, l. n. 74/1990, costituisce semplice deroga all’ordinario criterio di competenza per territorio, deroga, peraltro, determinata da ragioni di materia, senza, tuttavia, che sia configurabile una sua eventuale inderogabilità e soprattutto senza che sussista alcun elemento che possa far ritenere derogato, per il suo rilevamento, l’ordinario strumento di denuncia dell’incompetenza, ossia il regolamento di competenza»).


Il Collegio, avuto riguardo al caso specifico, ritiene di aderire alla tesi della competenza territoriale derogabile; non si è infatti in presenza di un provvedimento autoritativo del CSM relativo alla carriera del magistrato, ma di un provvedimento inerente il trattamento economico in ragione di una causa di servizio. Trattandosi di competenza territoriale derogabile, sin dalla proposizione del ricorso di primo grado, nel lontano febbraio 2010, era onere del Ministero proporre il regolamento preventivo di competenza, per contestare la competenza del Tar Sicilia e rivendicare quella del Tar Lazio – Roma. Non avendo attivato tale rimedio, si è consolidata la competenza del Tar Palermo, non più contestabile con il presente appello. 11. Anche il motivo che attinge al merito della decisione non è fondato. 11.1. Il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio, formulato dal Comitato di verifica per le cause di servizio, transitato nel provvedimento finale impugnato, è sottratto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo ad eccezione delle ipotesi in cui i casi si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti. 11.2. Altra ipotesi di censura da parte del giudice amministrativo può aversi quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale. 11.3. Con la sentenza oggi impugnata il Tar non ha sostituito una propria valutazione a quella formulata dal Comitato. La sentenza impugnata si limita a rilevare che il Comitato di valutazione non ha adeguatamente valorizzato e valutato precise circostanze di fatto prontamente evidenziate da parte appellata: - di essere stato costretto a lavorare in locali isolati e chiusi, per ragioni di sicurezza, con apposite vetrate collocati in un corridoio privo di qualsiasi apertura, per oltre dieci ore, spesso anche nei giorni festivi;


- di essere stato sottoposto a pressanti misure di protezione personale sin dal settembre 1992; - di aver subito uno stress psico-fisico di carattere eccezionale a causa del rilevantissimo e particolare carico di lavoro. 11.4. La formula adottata dal Comitato di valutazione è di mero stile: “nei precedenti di servizio dell’interessato non risulta(va)no fattori specifici potenzialmente idonei a dar luogo a una -OMISSIS-”. 11.5. Evidenziata la carenza istruttoria che conduce ad una motivazione insufficiente del provvedimento di diniego adottato, il Tar ha disposto il riesercizio del potere. 12. I motivi a sostegno dell’appello non incrinano il costrutto motivazionale della sentenza di primo grado che, conseguentemente, non merita censura. 13. Considerato che l’Amministrazione ha dato avvio al procedimento di riesame della domanda di riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio in esecuzione della sentenza di primo grado, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese del secondo grado di giudizio compensate tra le parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla


Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellata. Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 tenutasi da remoto in videoconferenza con la partecipazione costante e contemporanea dei magistrati: Rosanna De Nictolis, Presidente Marco Buricelli, Consigliere Roberto Caponigro, Consigliere Giuseppe Verde, Consigliere Antonino Caleca, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Antonino Caleca

IL PRESIDENTE Rosanna De Nictolis


IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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