Corte dei Conti 2021-Il ricorrente ha riferito di aver presentato all'Inps istanza di ricalcolo dell

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Corte dei Conti 2021-Il ricorrente ha riferito di aver presentato all'Inps istanza di ricalcolo della pensione, lamentando la mancata applicazione dei sei scatti previsti Corte dei Conti Calabria Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 21-062021) 21-06-2021, n. 199 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso in materia di pensioni, iscritto al n. (...) del registro di segreteria, promosso dal signor I. M. (c.f.: omissis), nato a omissis (omissis) il omissis e residente in omissis (omissis) alla via omissis n. omissis, rappresentato e difeso dall'avv. ........................ ........................ (c.f.: (...); pec.: ................................................@pec.it; fax: (...)), contro INPS. Svolgimento del processo Con ricorso datato 25/1/2021, il signor I. M., ex dipendente della Marina Militare, ha riferito di aver prestato servizio nell'Arma dal 03.03.1983 fino alla data del pensionamento (omissis) e di beneficiare di pensione militare a decorrere dal maggio 2019, giusta atto di conferimento Inps n. omissis. Il ricorrente ha riferito di aver presentato all'Inps, in data 4/12/2020, istanza di ricalcolo della pensione, lamentando la mancata applicazione dei sei scatti previsti dal combinato


disposto dell'art. 4 D.Lgs. n. 165 del 1997 e dell'art. 1 comma 15-bis del D.L. n. 379 del 1987, senza tuttavia ricevere esito satisfativo. In proposito, il ricorrente ha specificato che, ai sensi di detta normativa, al personale delle Forze Armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare o civile (Esercito, Marina Militare, Aeronautica, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato) sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa e utili ai fini della determinazione della misura del trattamento pensionistico e della buonuscita. Tali aumenti periodici della base pensionabile, ha proseguito parte attrice, incidono in maniera differente sull'ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all'interessato (retributivo, misto e contributivo puro) e si aggiungono a qualsiasi altro beneficio spettante. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo di 1) accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione di sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, calcolati all'atto della cessazione dal servizio, "con ogni conseguente diritto contributivo-previdenziale previsto dalla legge ed incremento del TFS"; 2) condannare l'INPS alla corresponsione, previa CTU per la determinazione del quantum, dei sei scatti stipendiali come sopra descritti, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge, con condanna al versamento di ogni eventuale differenza oltre ad interessi e rivalutazione come per legge, con vittoria di spese e compensi (legale distrattario). Con memoria del 22/3/2021, si è costituito l'INPS, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Angela Maria Laganà (CF:(...) - pec: avv.angelamaria.lagana@postacert.inps.gov.it), dall'Avv.


Giacinto Greco (CF: (...); avv.giacinto.greco@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Francesco Muscari Tomaioli (CF: (...)avv. francesco.muscaritomaioli@postacert.inps.gov.it), elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T. C., presso la sede Avvocatura INPS. L'Inps, dopo aver ricostruito la successione dei fatti e richiamato la normativa vigente in materia, ha evidenziato che il diritto reclamato costituisce un beneficio di tipo stipendiale che viene concesso dal Datore di lavoro e comunicato all'Istituto per il calcolo della pensione (tanto è che viene previsto anche il pagamento di apposita contribuzione a carico del Datore di lavoro e a favore dell'Ente). L'Inps ha evidenziato che nella documentazione trasmessa dalla Marina Militare il beneficio era espressamente contemplato ai fini TFS (per cui il TFS liquidato comprendeva già detto beneficio), ma non risultava testualmente valorizzato ai fini pensionistici. Conseguentemente, nel dubbio circa l'avvenuto riconoscimento ai fini previdenziali, l'Inps ha riferito di aver chiesto chiarimenti alla Marina Militare, la quale, con missiva del 25/3/21, ha riconosciuto di non aver provveduto all'inserimento dei 6 scatti nella posizione pensionistica. Pertanto, l'Inps, con determina omissis del 22/4/2021, ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico e degli arretrati. L'Inps ha altresì eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte con riguardo al richiesto riconoscimento del beneficio ai fini del TFD/TFR, fermo rimanendo che i sei scatti sarebbero stati conteggiati, a detti fini, dal datore di lavoro. Quanto agli effetti pensionistici, l'Inps ha riferito di aver sostanzialmente rimediato al mancato computo da parte del datore di lavoro, cosicchè "ogni controversia, sul punto, è cessata".


L'Inps ha quindi concluso chiedendo in via preliminare di dichiarare il difetto di giurisdizione a favore del G.A. in relazione alla pretesa afferente al ricalcolo del TFS, nonché, quanto al trattamento previdenziale, di "rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto e in diritto essendo cessata ogni controversia a seguito dell'integrazione fornita dall'Amministrazione Datoriale"; con vittoria di spese e competenze. Con memoria in atti al 9 giugno 2021, parte attrice, pur prendendo atto dell'avvenuto riconoscimento del dovuto da parte dell'Inps (ritenuta "cessazione della materia del contendere"), ha insistito nella domanda di condanna al pagamento delle spese processuali, lamentando la poca correttezza della condotta amministrativa tenuta dall'Inps e invocando l'applicazione del principio della soccombenza virtuale. Con note d'udienza in atti al 15/6/2021, parte attrice ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni già in atti. La causa, ritenuta matura, è trattata e decisa a norma dell'art. 85, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020 (convertito nella L. n. 27 del 2020) e ss. mm.. Motivi della decisione 1 In via preliminare, dev'essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, limitatamente alla domanda avente ad oggetto la rideterminazione del trattamento di fine rapporto, trattandosi di questioni esulanti dalla materia pensionistica devoluta alla giurisdizione di questa Corte. Infatti, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sono attribuite alla Corte dei conti tutte le controversie funzionali alle pensioni, a carico totale o parziale dello Stato ai sensi degli articoli 13 e 62 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, oggi sostanzialmente recepiti dagli articoli 1 e 18 del codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174 del 2016)


In dettaglio, il menzionato art. 13 del T.U. prevede infatti che "la Corte dei conti giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri enti designati dalla legge...", e parimenti, il successivo art. 62 dispone che la Corte dei conti ha giurisdizione sui ricorsi proposti contro i provvedimenti definitivi di liquidazione di pensione a carico totale o parziale dello Stato e su tutti gli altri ricorsi in materia di pensione, che leggi speciali attribuiscono alla Corte dei conti. L'art. 18 del codice di giustizia contabile ha quindi ribadito che sono attribuiti alla giurisdizione della Corte dei conti "i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge". Peraltro, per ormai pacifica giurisprudenza del giudice della giurisdizione, la giurisdizione contabile ricomprende, oltre alle questioni relative al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, anche le questioni strettamente connesse, come il riscatto di periodi di servizio, la ricongiunzione dei periodi assicurativi, gli assegni accessori, gli interessi e la rivalutazione, il recupero delle somme indebitamente erogate, et similia. Al contrario, "rimangono fuori da questo ambito le controversie che non concernono il trattamento pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizio, indennità di buonuscita, TFR" (Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 11849 del 9.6.2016). Le controversie in materia di TFR rientrano, pertanto, nella giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, ovvero, per il personale dipendente in regime di diritto pubblico (c.d. personale "non contrattualizzato" ai sensi al comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. n. 165 del 2001), in quella attribuita al giudice amministrativa, in via esclusiva (art. 64, comm1 e 3, D.Lgs. n. 165 del 2001).


Pertanto, essendo il ricorrente un ex dipendente della Marina Militare, la giurisdizione compete al giudice amministrativo. 2 Con riguardo alla pretesa pensionistica, pare appena il caso di evidenziare come l'Inps, a fronte dell'avvenuta proposizione del ricorso, abbia sollecitato l'Amministrazione militare a verificare l'avvenuto inserimento dei sei scatti in questione nel computo relativo al trattamento pensionistico e che, a fronte della correzione del calcolo trasmessa dalla Marina militare, abbia tempestivamente riliquidato la pensione, nonché i correlati arretrati (comprensivi degli interessi maturati). In proposito, la stessa parte attrice ha preso atto dell'avvenuto riconoscimento degli importi dovuti, chiedendo la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, tipologia di pronunzia peraltro interdetta in ragione della divergenza delle domande delle parti in punto di regolazione delle spese processuali. Ad ogni modo, avendo parte attrice sostanzialmente convenuto in ordine all'avvenuto riconoscimento del dovuto da parte dell'Inps, il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile in ragione della sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere (art. 100 c.p.c.). 3 Quanto alle spese processuali, se ne dispone la compensazione (cfr. C. Cost. sent. n. 77/2018), avuto riguardo alla soccombenza del ricorrente in ordine alla domanda giudiziale inerente la buonuscita, alla sostanziale non imputabilità a fatto dell'Ente previdenziale convenuto dell'originario omesso riconoscimento a fini pensionistici dei sei scatti nonché alla circostanza che l'Inps si è concretamente e celermente attivato per chiarire e risolvere la problematica in questione. P.Q.M. La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od


eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara l'improcedibilità del giudizio e compensa le spese processuali. Manda alla segreteria della Sezione per gli adempimenti successivi. Così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 21 giugno 2021. Depositata in Cancelleria il 21 giugno 2021.


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